Language of document : ECLI:EU:C:2016:198

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 aprile 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di rifiuto dell’esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente»

Nelle cause riunite C‑404/15 e C‑659/15 PPU,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Corte d’appello anseatica di Brema, Germania), con decisioni del 23 luglio e dell’8 dicembre 2015, pervenute in cancelleria rispettivamente il 24 luglio e il 9 dicembre 2015, nei procedimenti relativi all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di

Pál Aranyosi (C‑404/15),

Robert Căldăraru (C‑659/15 PPU),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz e D. Šváby, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, M. Safjan (relatore), M. Berger, A. Prechal, E. Jarašiūnas, M. Vilaras e E. Regan, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 febbraio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per P. Aranyosi, da R. Chekerov, Rechtsanwältin;

–        per R. Căldăraru, da J. van Lengerich, Rechtsanwalt;

–        per la Generalstaatsanwaltschaft Bremen, da M. Glasbrenner, Oberstaatsanwalt;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann e J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, da E. Creedon, L. Williams, G. Mullan e A. Joyce, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da M.A. Sampol Pucurull, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da F.‑X. Bréchot, D. Colas e G. de Bergues, in qualità di agenti;

–        per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e J. Nasutavičienė, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da M. Fehér, G. Koós e M. Bóra, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

–        per il governo rumeno, da R. Radu e M. Bejenar, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da V. Kaye, in qualità di agente, assistita da J. Holmes, barrister;

–        per la Commissione europea, da W. Bogensberger e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 marzo 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito dell’esecuzione, in Germania, di due mandati d’arresto europei emessi rispettivamente in data 4 novembre e 31 dicembre 2014 dal giudice istruttore presso il Miskolci járásbíróság (Tribunale distrettuale di Miskolc, Ungheria) nei confronti del sig. Aranyosi, nonché di un mandato d’arresto europeo emesso il 29 ottobre 2015 dalla Judecătoria Făgăraş (Tribunale di primo grado di Fagaras, Romania) nei confronti del sig. Căldăraru.

 Contesto normativo

 La CEDU

3        Sotto il titolo «Proibizione della tortura», l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), così dispone:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

4        L’articolo 15 della CEDU, intitolato «Deroga in caso di stato d’urgenza», recita:

«1.      In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2.      La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga (...) agli articoli 3 (...).

(...)».

5        L’articolo 46 della CEDU, intitolato «Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze», al suo paragrafo 2, prevede quanto segue:

«La sentenza definitiva della Corte [europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»)] è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione».

 Diritto dell’Unione

 La Carta

6        Ai sensi dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), intitolato «Dignità umana»:

«La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

7        L’articolo 4 della Carta, intitolato «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti», recita:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

8        Le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17; in prosieguo: le «spiegazioni relative alla Carta») precisano che «[l]l diritto di cui all’articolo 4 [della Carta] corrisponde a quello garantito dall’articolo 3 della CEDU, la cui formulazione è identica (...). Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta, esso ha pertanto significato e portata identici a quelli del suddetto articolo».

9        L’articolo 6 della Carta, intitolato «Diritto alla libertà e alla sicurezza», prevede quanto segue:

«Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza».

10      L’articolo 48 della Carta, intitolato «Presunzione di innocenza e diritti della difesa», al suo paragrafo 1, così dispone:

«Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata».

11      L’articolo 51 della Carta, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1, recita:

«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (...)».

12      L’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», al suo paragrafo 1, enuncia:

«Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

 Decisione quadro

13      I considerando da 5 a 8, 10 e 12 della decisione quadro sono del seguente tenore:

«(5)      (...) l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. (...)

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(7)      Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 [UE] e all’articolo 5 [CE]. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)      Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

(...)

(10)      Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE divenuto, in seguito a modifica, articolo 2 TUE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [UE divenuto, in seguito a modifica, articolo 7, paragrafo 2, TUE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(...)

(12)      La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta (...), segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(...)».

14      L’articolo 1 della decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».

15      Gli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro espongono i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato d’arresto europeo.

16      L’articolo 5 della decisione quadro, intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari», stabilisce:

«L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

(...)

2)      Se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l’esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.

3)      Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».

17      A norma dell’articolo 6 della decisione quadro, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

3.      Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

18      L’articolo 7 della decisione quadro, intitolato «Ricorso all’autorità centrale», è formulato nei seguenti termini:

«1.      Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.

2.      Uno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

Lo Stato membro che voglia avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunica al Segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all’autorità centrale (alle autorità centrali) designata(e). Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente».

19      L’articolo 12 della decisione quadro, intitolato «Mantenimento in custodia», recita:

«Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga».

20      L’articolo 15 della decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», prevede quanto segue:

«1.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

3.      L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

21      L’articolo 17 della decisione quadro, intitolato «Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo», così dispone:

«1.      Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

2.      Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.

3.      Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato.

4.      In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

5.      Fintanto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non prende una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

(...)

7.      Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l’Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell’esecuzione dei mandati d’arresto da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio affinché sia valutata l’attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri».

22      Ai sensi dell’articolo 23 della decisione quadro, intitolato «Termine per la consegna»:

«1.      Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

2.      Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

(...)

4.      La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5.      Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».

 Diritto tedesco

23      La decisione quadro è stata recepita nell’ordinamento giuridico tedesco dagli articoli da 78 a 83 k della legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen), del 23 dicembre 1982, come modificata dalla legge sul mandato d’arresto europeo (Europäisches Haftbefehlsgesetz), del 20 luglio 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 1721; in prosieguo: l’«IRG»).

24      A norma dell’articolo 15 dell’IRG, intitolato «Arresto a fini di estradizione»:

«1.      In seguito alla ricezione della richiesta di estradizione, l’arresto dell’imputato a fini di estradizione può essere disposto se

1)      sussiste il pericolo che egli si sottragga alla procedura di estradizione o all’esecuzione dell’estradizione oppure

2)      fatti concreti diano adito a forti sospetti che l’imputato renderà più difficile la ricerca della verità nel procedimento all’estero o nella procedura di estradizione.

2.      Il paragrafo 1 non si applica qualora l’estradizione risulti prima facie illegittima».

25      L’articolo 24 dell’IRG, intitolato «Revoca del mandato d’arresto emesso a fini di estradizione», prevede quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto emesso a fini di estradizione deve essere revocato non appena vengano meno i presupposti per l’arresto provvisorio a fini di estradizione o per l’arresto a fini di estradizione ovvero l’estradizione sia stata dichiarata illegittima.

2.      Il mandato d’arresto emesso a fini di estradizione deve essere revocato anche nel caso in cui il pubblico ministero presso la Corte d’appello ne faccia richiesta. Contestualmente alla richiesta, il pubblico ministero dispone il rilascio dell’imputato».

26      A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, dell’IRG, su richiesta del pubblico ministero, la Corte d’appello si pronuncia sulla legittimità dell’estradizione qualora l’imputato non abbia acconsentito all’estradizione. La decisione è resa mediante ordinanza, conformemente all’articolo 32 dell’IRG.

27      L’articolo 73 dell’IRG recita:

«In mancanza di una richiesta in tal senso, l’assistenza giudiziaria e la trasmissione di informazioni sono illegittime se contrastano con principi essenziali dell’ordinamento giuridico tedesco. In caso di richiesta in base alle parti ottava, nona e decima, l’assistenza giudiziaria è illegittima se contrasta con i principi sanciti dall’articolo 6 TUE».

 Cause principali e questioni pregiudiziali

 Causa C‑404/15

28      Il sig. Aranyosi è un cittadino ungherese nato il 14 luglio 1996 a Szikszó (Ungheria).

29      Il giudice istruttore presso il Miskolci járásbíróság (Tribunale distrettuale di Miskolc) ha emesso due mandati d’arresto europei, rispettivamente il 4 novembre e il 31 dicembre 2014, nei confronti del sig. Aranyosi, in vista della sua consegna alle autorità giudiziarie ungheresi ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

30      Secondo il mandato d’arresto europeo del 4 novembre 2014, il 3 agosto 2014 il sig. Aranyosi si sarebbe introdotto in una casa a Sajohidveg (Ungheria). Durante tale effrazione, l’imputato avrebbe sottratto, tra l’altro, EUR 2 500 e 100 000 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 313) in contanti nonché diversi oggetti preziosi.

31      Peraltro, secondo il mandato d’arresto europeo del 31 dicembre 2014, il sig. Aranyosi viene accusato di essersi introdotto, in data 19 gennaio 2014, in una scuola di Sajohidveg dalla finestra e di avere poi forzato varie porte all’interno dell’edificio sottraendo dispositivi tecnici e contanti. Il valore della refurtiva sarebbe stato indicato in HUF 244 000 (circa EUR 760) e quello dei danni materiali in HUF 55 000 (circa EUR 170).

32      Il 14 gennaio 2015, il sig. Aranyosi è stato temporaneamente arrestato a Brema (Germania) in forza di un avviso di ricerca inserito nel sistema informativo Schengen. Egli è stato sentito lo stesso giorno dal giudice delle indagini preliminari dell’Amtsgericht Bremen (Tribunale distrettuale di Brema, Germania).

33      Il sig. Aranyosi ha dichiarato di essere cittadino ungherese, di risiedere a Bremerhaven (Germania) con sua madre, di essere celibe e di avere una compagna e un bambino di otto mesi. Egli ha negato i fatti di cui è accusato e ha indicato di non acconsentire alla procedura semplificata di consegna.

34      Il rappresentante della procura generale di Brema ha disposto il rilascio del sig. Aranyosi per insussistenza di un pericolo manifesto che egli si sottragga alla procedura di consegna. Il 14 gennaio 2015, la Generalstaatsanwaltschaft Bremen (procura generale di Brema), riferendosi alle condizioni di detenzione in alcuni istituti penitenziari ungheresi che non sarebbero conformi agli standard minimi europei, ha chiesto al Miskolci járásbíróság (Tribunale distrettuale di Miskolc) in quale istituto l’imputato sarebbe stato incarcerato in caso di consegna.

35      Con lettera del 20 febbraio 2015, ricevuta con telefax del 15 aprile 2015 tramite il Ministero della Giustizia ungherese, il pubblico ministero del distretto di Miskolc ha indicato che, nel caso di specie, la misura coercitiva della custodia cautelare applicata nei procedimenti penali e la richiesta di una pena privativa della libertà non erano indispensabili.

36      Detto pubblico ministero ha indicato che nel diritto penale ungherese esistevano varie misure coercitive meno gravose della privazione della libertà e che erano ipotizzabili numerose altre sanzioni non comportanti alcuna privazione della libertà. La misura coercitiva richiesta prima del decreto di rinvio a giudizio nonché la sanzione richiesta in tale decreto rientrerebbero nel monopolio dell’azione penale spettante al pubblico ministero, il quale sarebbe indipendente.

37      Sempre secondo il pubblico ministero del distretto di Miskolc, l’accertamento del reato e la scelta delle sanzioni da applicare rientrano nella sfera di competenze delle autorità giudiziarie ungheresi. A tal riguardo, per il procedimento penale le leggi ungheresi prescriverebbero garanzie equivalenti fondate sui valori europei.

38      Il 21 aprile 2015, il pubblico ministero di Brema ha chiesto che la consegna del sig. Aranyosi all’autorità giudiziaria emittente ai fini dell’esercizio dell’azione penale sia dichiarata legittima. Egli ha segnatamente indicato che, sebbene il pubblico ministero del distretto di Miskolc non avesse precisato in quale istituto penitenziario l’imputato verrebbe incarcerato in caso di consegna all’Ungheria, non sussisteva tuttavia alcun indizio concreto che, in caso di consegna, l’imputato possa essere vittima di tortura o di altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

39      Il legale del sig. Aranyosi ha chiesto il rigetto della domanda del pubblico ministero di Brema adducendo come motivazione che il pubblico ministero del distretto di Miskolc non aveva indicato in quale istituto penitenziario l’imputato verrebbe incarcerato. Sarebbe dunque impossibile verificare le condizioni di detenzione.

40      L’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Corte d’appello anseatica di Brema) rileva che la richiesta presentata dall’Ungheria soddisfa le condizioni cui sono subordinate le richieste di consegna nell’ambito dell’IRG.

41      In particolare, i fatti addebitati al sig. Aranyosi costituirebbero un reato ai sensi tanto dell’articolo 370, paragrafo 1, del codice penale ungherese quanto degli articoli 242, 243, paragrafo 1, punto 1, e 244, paragrafo 1, punto 3, del codice penale tedesco. Sussisterebbe un’incriminazione in entrambi gli Stati membri interessati nonché una pena prevista di almeno un anno di reclusione in forza del diritto ungherese e tedesco.

42      Nondimeno, secondo l’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Corte d’appello anseatica di Brema), sarebbe necessario dichiarare la consegna illegittima ove sussistesse un ostacolo alla medesima a norma dell’articolo 73 dell’IRG. Orbene, tenuto conto delle informazioni attualmente disponibili, il giudice del rinvio è convinto che sussistano indizi probatori che, in caso di consegna all’autorità giudiziaria ungherese, il sig. Aranyosi possa essere sottoposto a condizioni detentive che violano l’articolo 3 della CEDU e i diritti fondamentali nonché i principi giuridici generali sanciti all’articolo 6 TUE.

43      Infatti, la Corte EDU ha condannato l’Ungheria per sovraffollamento delle sue carceri (Corte eur. D.U., sentenza Varga e altri c. Ungheria del 10 marzo 2015, nn. 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13 e 64586/13). La Corte EDU ha ritenuto provato che lo Stato ungherese aveva violato l’articolo 3 della CEDU incarcerando i ricorrenti in celle troppo anguste e sovraffollate. La Corte EDU avrebbe considerato tale procedimento come una causa pilota dopo essere stata investita di 450 ricorsi simili contro l’Ungheria per condizioni detentive inumane.

44      L’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Corte d’appello anseatica di Brema) rileva che anche da una relazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti emergono indizi concreti che le condizioni di detenzione cui sarebbe sottoposto il sig. Aranyosi in caso di consegna alle autorità ungheresi non soddisfano gli standard minimi previsti dal diritto internazionale. Tale valutazione farebbe particolarmente riferimento al notevole sovraffollamento carcerario riscontrato durante le visite effettuate tra il 2009 e il 2013.

45      Sulla base di siffatte informazioni il giudice del rinvio non reputa di essere in grado di pronunciarsi sulla legittimità della consegna del sig. Aranyosi alle autorità ungheresi, tenuto conto dei limiti fissati dall’articolo 73 dell’IRG e dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro. La sua decisione dipenderebbe sostanzialmente dalla questione se l’ostacolo alla consegna possa essere superato o meno, conformemente alla decisione quadro, dalle garanzie fornite dallo Stato membro emittente. Qualora tale ostacolo non possa essere superato da siffatte garanzie, la consegna sarebbe quindi illegittima.

46      In tale contesto, l’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Corte d’appello anseatica di Brema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che una domanda di consegna ai fini dell’esercizio di un’azione penale è illegittima se sussistono gravi indizi che le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente violino i diritti fondamentali dell’interessato e i principi giuridici generali sanciti dall’articolo 6 TUE, o se detto articolo debba essere interpretato nel senso che, in questi casi, lo Stato di esecuzione può o deve subordinare la sua decisione sulla ricevibilità della domanda di consegna a garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione. Se lo Stato di esecuzione possa o debba formulare al riguardo concreti requisiti minimi per quanto riguarda le condizioni di detenzione da garantire.

2)      Se gli articoli 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria emittente è anche autorizzata a fornire garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione, o se, a tal riguardo, rimanga fermo quanto previsto dal sistema interno di attribuzione delle competenze dello Stato membro emittente».

 Causa C‑659/15 PPU

47      Il sig. Căldăraru è un cittadino rumeno nato il 7 dicembre 1985 a Brașov (Romania).

48      Con sentenza della Judecătoria Făgăraş (Tribunale di primo grado di Fagaras) del 16 aprile 2015, il sig. Căldăraru è stato condannato ad una pena detentiva complessiva di un anno e otto mesi per guida senza patente.

49      Secondo la motivazione della summenzionata sentenza, quale esposta dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, in detta pena era conglobata una pena detentiva di un anno per guida senza patente, inflitta e sospesa in via condizionale il 17 dicembre 2013 dalla Judecătoria Făgăraş (Tribunale di primo grado di Fagaras).

50      Tale condanna è divenuta definitiva a seguito di una sentenza della Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov, Romania) del 15 ottobre 2015.

51      In data 29 ottobre 2015, la Judecătoria Făgăraş (Tribunale di primo grado di Fagaras) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti del sig. Caldararu e ha inserito nel sistema informativo Schengen un avviso di ricerca ad esso relativo.

52      Il sig. Căldăraru è stato arrestato a Brema l’8 novembre 2015.

53      In pari data, l’Amtsgericht Bremen (Tribunale distrettuale di Brema) ha emesso un mandato d’arresto nei confronti del sig. Căldăraru. Durante la sua audizione dinanzi a detto giudice, il sig. Căldăraru ha dichiarato di non acconsentire alla procedura semplificata di consegna.

54      Il 9 novembre 2015, il pubblico ministero di Brema ha chiesto l’arresto del sig. Căldăraru a «fini di estradizione».

55      Con decisione dell’11 novembre 2015, l’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Corte d’appello anseatica di Brema) ha accolto tale domanda. Detto giudice ha ritenuto che l’arresto a «fini di estradizione» del sig. Căldăraru non risultava «prima facie illegittimo», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’IRG, e ha ravvisato la sussistenza di un rischio che il sig. Căldăraru si sottragga alla procedura di consegna alle autorità rumene, il quale giustificava l’arresto di quest’ultimo a «fini di estradizione», conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, dell’IRG.

56      Il 20 novembre 2015, il pubblico ministero di Brema ha chiesto che la consegna del sig. Caldararu alle autorità rumene fosse dichiarata legittima. Inoltre, tale autorità ha rilevato che la Judecătoria Făgăraş (Tribunale di primo grado di Fagaras) non era in condizione di indicare in quale istituto penitenziario il sig. Caldararu doveva essere incarcerato in Romania.

57      L’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Corte d’appello anseatica di Brema) rileva che la richiesta presentata dalla Romania soddisfa le condizioni cui sono subordinate le richieste di consegna nell’ambito dell’IRG.

58      In particolare, i fatti addebitati al sig. Căldăraru costituirebbero reato ai sensi tanto dell’articolo 86 della legge rumena n. 195 del 2002 quanto dell’articolo 21 della legge tedesca sulla circolazione stradale (Straßenverkehrsgesetz). Esisterebbe un’incriminazione in entrambi gli Stati membri interessati nonché una pena di almeno quattro mesi di reclusione.

59      Nondimeno, secondo l’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Corte d’appello anseatica di Brema), si dovrebbe dichiarare la consegna illegittima ove sussistesse un ostacolo alla medesima a norma dell’articolo 73 dell’IRG. Orbene, tenuto conto delle informazioni attualmente disponibili il giudice del rinvio indica che sussistono indizi probatori che, in caso di consegna, il sig. Căldăraru possa essere sottoposto a condizioni detentive che violano l’articolo 3 della CEDU e i diritti fondamentali nonché i principi giuridici generali sanciti dall’articolo 6 TUE.

60      Infatti, in varie sentenze pronunciate il 10 giugno 2014, la Corte EDU ha condannato la Romania per sovraffollamento delle sue carceri (Corte eur. D.U., sentenze Voicu c. Romania, n. 22015/10; Bujorean c. Romania, n. 13054/12; Constantin Aurelian Burlacu c. Romania, n. 51318/12, e Mihai Laurenţiu Marin c. Romania, n. 79857/12). La Corte EDU ha ritenuto provato che lo Stato rumeno aveva violato l’articolo 3 della CEDU, incarcerando i ricorrenti in celle troppo anguste, sovraffollate, sudice e prive di sufficiente riscaldamento e di acqua calda per la doccia.

61      L’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Corte d’appello anseatica di Brema) rileva che anche da una relazione predisposta dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti emergono indizi concreti che le condizioni detentive alle quali sarebbe sottoposto il sig. Căldăraru in caso di consegna alle autorità rumene non soddisfano gli standard minimi previsti dal diritto internazionale. Tale valutazione farebbe particolarmente riferimento al notevole sovraffollamento carcerario riscontrato durante le visite effettuate tra il 5 e il 17 giugno 2014.

62      Sulla base di tali informazioni, il giudice del rinvio non reputa di essere in condizione di pronunciarsi sulla legittimità della consegna del sig. Căldăraru alle autorità rumene alla luce dei limiti fissati dall’articolo 73 dell’IRG e dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro. La sua decisione dipenderebbe essenzialmente dalla questione se l’ostacolo alla consegna possa essere ancora superato o meno, in conformità con la decisione quadro, dalle garanzie fornite dallo Stato membro emittente. Nell’ipotesi in cui tale ostacolo non possa essere superato da siffatte garanzie, la consegna sarebbe dunque illegittima.

63      In tale contesto, l’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Corte d’appello anseatica di Brema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che una consegna ai fini dell’esecuzione di sanzioni penali è illegittima se sussistono gravi indizi che le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente violino i diritti fondamentali dell’interessato e i principi giuridici generali sanciti dall’articolo 6 TUE, o se detto articolo debba essere interpretato nel senso che, in questi casi, lo Stato di esecuzione può o deve subordinare la propria decisione sulla legittimità di una consegna a garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione. Se lo Stato di esecuzione possa o debba formulare al riguardo concreti requisiti minimi per quanto riguarda le condizioni di detenzione da garantire.

2)      Se gli articoli 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria emittente è anche autorizzata a fornire garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione, o se, a tal riguardo, rimanga fermo quanto previsto dal sistema interno di attribuzione delle competenze dello Stato membro emittente».

 Procedimento dinanzi alla Corte

 Causa C‑404/15

64      Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

65      A sostegno della sua domanda, tale giudice ha evidenziato che il sig. Aranyosi era stato temporaneamente arrestato in base ad un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità ungheresi, ma che attualmente non era incarcerato, avendo infatti il pubblico ministero di Brema ordinato il suo rilascio con la motivazione che non sussisteva per il momento alcun rischio di fuga dell’imputato a causa dei suoi legami sociali.

66      Il 31 luglio 2015, la Quarta Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, ha deciso che non occorreva dare seguito alla richiesta del giudice del rinvio di sottoporre la causa C‑404/15 al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

67      Con decisione del 4 agosto 2015, il presidente della Corte ha accordato alla causa C‑404/15 un trattamento prioritario.

 Causa C‑659/15 PPU

68      Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura.

69      A sostegno della sua domanda, tale giudice ha indicato che il sig. Căldăraru era stato temporaneamente arrestato in base ad un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità rumene e che, sulla base di tale mandato d’arresto, si trovava attualmente in stato di detenzione ai fini della sua consegna alle predette autorità. Esso ha aggiunto che la fondatezza dell’incarcerazione del sig. Căldăraru dipendeva dalla risposta della Corte alle sue questioni pregiudiziali.

70      A tale proposito, occorre osservare che il rinvio pregiudiziale nella causa C‑659/15 PPU verte sull’interpretazione della decisione quadro, la quale rientra nell’ambito disciplinato dalla parte terza, titolo V, del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso può quindi essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza. Peraltro, il sig. Căldăraru è attualmente detenuto e il protrarsi della sua detenzione dipende dalla risposta della Corte alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

71      Ciò considerato, la Terza Sezione della Corte ha deciso, in data 16 dicembre 2015, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di sottoporre il rinvio pregiudiziale nella causa C‑659/15 PPU al procedimento d’urgenza.

72      È stato peraltro deciso di rinviare dinanzi alla Corte, ai fini dell’attribuzione alla Grande Sezione, la causa C‑659/15 PPU, così come, a motivo della sua connessione con quest’ultima, la causa C‑404/15.

73      Stante tale connessione, confermata all’udienza dibattimentale, occorre riunire le cause C‑404/15 e C‑659/15 PPU ai fini della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

74      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che, in presenza di elementi seri comprovanti l’incompatibilità delle condizioni detentive nello Stato membro emittente con i diritti fondamentali, in particolare con l’articolo 4 della Carta, l’autorità giudiziaria di esecuzione possa o debba rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di una persona ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, o se essa possa o debba subordinare la consegna di tale persona all’ottenimento di informazioni provenienti dallo Stato membro emittente che le consentano di accertarsi della conformità di tali condizioni di detenzione ai diritti fondamentali. Peraltro, esso si chiede se gli articoli 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che siffatte informazioni possono essere fornite dall’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente o se la trasmissione di tali informazioni rientri nella sfera di competenze stabilita dal suddetto Stato membro.

75      Si deve ricordare, in limine, che, come risulta in particolare dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro nonché dai suoi considerando 5 e 7, essa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’esercizio di azioni penali, ove quest’ultimo sistema è fondato sul principio del mutuo riconoscimento (v. sentenze West, C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 54; Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 36; F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 34, e Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 27).

76      La decisione quadro è quindi diretta, mediante l’istituzione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (v. sentenze Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 37; F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 35, e Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 28).

77      Il principio del mutuo riconoscimento su cui si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo si basa esso stesso sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri circa il fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare nella Carta (v., in tal senso, sentenza F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 50, nonché, per analogia, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile, sentenza Aguirre Zarraga, C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, punto 70).

78      Tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, nel diritto dell’Unione, rivestono un’importanza fondamentale, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di detti Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo (v., in tal senso, parere 2/13, EU:C:2014:2454, punto 191).

79      Nell’ambito disciplinato dalla decisione quadro, il principio del mutuo riconoscimento, che costituisce, come emerge segnatamente dal considerando 6 della decisione quadro, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, implica, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, che gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso a un mandato d’arresto europeo (v., in tal senso, sentenza Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

80      Ne consegue che l’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione a un siffatto mandato soltanto nei casi, tassativamente elencati, di non esecuzione obbligatoria, previsti dall’articolo 3 della decisione quadro, o di non esecuzione facoltativa previsti dagli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro. Inoltre, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere subordinata unicamente a una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 5 della decisione quadro (v., in tal senso, sentenza Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

81      In tale contesto, occorre notare che il considerando 10 della decisione quadro stabilisce che l’attuazione del meccanismo del mandato d’arresto europeo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei valori contemplati dall’articolo 2 TUE, e in conformità con il procedimento previsto dall’articolo 7 TUE.

82      Resta nondimeno il fatto che, da un lato, la Corte ha ammesso che limitazioni ai principi di riconoscimento e di fiducia reciproci tra Stati membri possono essere apportate «in circostanze eccezionali» (v., in tal senso, parere 2/13, EU:C:2014:2454, punto 191).

83      Dall’altro, come emerge dal suo articolo 1, paragrafo 3, l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali quali sanciti segnatamente dalla Carta non può essere modificato per effetto della decisione quadro.

84      A tal riguardo, va sottolineato che il rispetto dell’articolo 4 della Carta, relativo al divieto di pene e di trattamenti inumani o degradanti, si impone, come emerge dal suo articolo 51, paragrafo 1, agli Stati membri e, di conseguenza, ai loro organi giurisdizionali nell’attuazione del diritto dell’Unione, il che avviene quando l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria di esecuzione applicano le disposizioni nazionali adottate in esecuzione della decisione quadro (v., per analogia, sentenze Dereci e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punto 72, nonché Peftiev e a., C‑314/13, EU:C:2014:1645, punto 24).

85      Per quanto riguarda il divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, di cui all’articolo 4 della Carta, esso ha carattere assoluto in quanto è strettamente connesso al rispetto della dignità umana, di cui all’articolo 1 della Carta (v., in tal senso, sentenza Schmidberger, C‑112/00, EU:C:2003:333, punto 80).

86      Il carattere assoluto del diritto garantito dall’articolo 4 della Carta è confermato dall’articolo 3 della CEDU, cui corrisponde suddetto articolo 4 della Carta. Invero, come emerge dall’articolo 15, paragrafo 2, della CEDU, non è possibile alcuna deroga all’articolo 3 della CEDU.

87      Gli articoli 1 e 4 della Carta, nonché l’articolo 3 della CEDU, sanciscono uno dei valori fondamentali dell’Unione e dei suoi Stati membri. Per tale ragione, in ogni circostanza, anche in caso di lotta al terrorismo e al crimine organizzato, la CEDU vieta in termini assoluti la tortura e le pene e i trattamenti inumani o degradanti, qualunque sia il comportamento dell’interessato (v. Corte eur. D.U. sentenza Bouyid c. Belgio del 28 settembre 2015, n. 23380/09, § 81 e la giurisprudenza ivi citata).

88      Ne consegue che, quando l’autorità giudiziaria dello Stato membro d’esecuzione dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dei detenuti nello Stato membro emittente, tenuto conto del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 4 della Carta (v., in tal senso, sentenza Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punti 59 e 63, nonché parere 2/13, EU:C:2014:2454, punto 192), essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio quando decide in ordine alla consegna alle autorità dello Stato membro emittente della persona colpita da un mandato d’arresto europeo. Invero, l’esecuzione di un siffatto mandato non può condurre a un trattamento inumano o degradante di tale persona.

89      A tal fine, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve, anzitutto, fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

90      A tal riguardo, emerge dalla giurisprudenza della Corte EDU che l’articolo 3 della CEDU fa gravare sulle autorità dello Stato nel cui territorio ha luogo una detenzione, un obbligo positivo consistente nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni che garantiscano il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente (v. Corte eur. D.U. sentenza Torreggiani e altri c. Italia dell’8 gennaio 2013, nn.°43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, § 65).

91      Tuttavia, l’accertamento della sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dovuto alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente, di per sé, non può condurre al rifiuto di dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo.

92      Infatti, una volta accertata la sussistenza di tale rischio, è poi anche necessario che l’autorità giudiziaria di esecuzione valuti, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi gravi e comprovati di ritenere che l’interessato corra tale rischio a causa delle condizioni di detenzione previste nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

93      La mera sussistenza di elementi che attestino carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione nello Stato membro emittente, infatti, non comporta necessariamente che, in un caso concreto, l’interessato venga sottoposto a un trattamento inumano o degradante in caso di consegna alle autorità di tale Stato membro.

94      Di conseguenza, per garantire il rispetto dell’articolo 4 della Carta nel singolo caso della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria di esecuzione, a fronte di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti l’esistenza di siffatte carenze, è tenuta a verificare se, nelle circostanze della fattispecie, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che, in seguito alla sua consegna allo Stato membro emittente, tale persona corra un rischio concreto di essere sottoposta nello Stato membro di cui trattasi a un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo in parola.

95      A tal fine, a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro detta autorità deve chiedere all’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente di fornire con urgenza qualsiasi informazione complementare necessaria per quanto riguarda le condizioni di detenzione previste nei confronti dell’interessato in tale Stato membro.

96      Tale richiesta può anche riguardare l’esistenza, nello Stato membro emittente, di eventuali procedimenti e meccanismi nazionali o internazionali di controllo delle condizioni di detenzione connessi, ad esempio, a visite negli istituti penitenziari, che consentano di valutare lo stato attuale delle condizioni di detenzione in predetti istituti.

97      A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, l’autorità giudiziaria di esecuzione può fissare un termine ultimo per la ricezione delle informazioni complementari richieste all’autorità giudiziaria emittente. Tale termine deve essere adattato al caso di specie, al fine di lasciare a quest’ultima autorità il tempo necessario per raccogliere dette informazioni, se necessario ricorrendo a tal fine all’assistenza dell’autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente, a norma dell’articolo 7 della decisione quadro. In forza dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, detto termine deve tuttavia tener conto della necessità di rispettare i termini fissati dall’articolo 17 della medesima decisione quadro. L’autorità giudiziaria emittente è tenuta a fornire tali informazioni all’autorità giudiziaria di esecuzione.

98      Se, tenuto conto delle informazioni fornite in forza dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, nonché di qualunque altra informazione in possesso dell’autorità giudiziaria di esecuzione, l’autorità di cui trattasi accerta che sussiste, rispetto alla persona oggetto del mandato d’arresto europeo, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, quale indicato al punto 94 della presente sentenza, l’esecuzione del mandato in parola deve essere rinviata ma non può essere abbandonata (v., per analogia, sentenza Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 38).

99      Qualora detta autorità decida un siffatto rinvio, lo Stato membro di esecuzione ne informa l’Eurojust, conformemente all’articolo 17, paragrafo 7, della decisone quadro, precisando i motivi del ritardo. Inoltre, in forza di tale disposizione, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell’esecuzione di mandati d’arresto europei da parte di un altro Stato membro per motivi indicati al punto precedente, ne informa il Consiglio affinché sia valutata l’attuazione della decisione quadro a livello degli Stati membri.

100    Peraltro, conformemente all’articolo 6 della Carta, l’autorità giudiziaria di esecuzione può decidere di mantenere l’interessato in stato di detenzione soltanto a condizione che il procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo sia stato condotto con sufficiente diligenza e, pertanto, che la durata della detenzione non risulti eccessiva (v., in tal senso, sentenza Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti da 58 a 60). Per quanto riguarda le persone oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale, tale autorità deve tenere debitamente conto del principio della presunzione d’innocenza garantito dall’articolo 48 della Carta.

101    A tal riguardo, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve rispettare il requisito della proporzionalità, previsto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quanto alla limitazione di qualsiasi diritto o libertà riconosciuti da quest’ultima. Infatti, l’emissione di un mandato d’arresto europeo non può giustificare il protrarsi della detenzione dell’interessato senza alcun limite temporale.

102    In ogni caso, laddove l’autorità giudiziaria di esecuzione concluda, in esito all’esame menzionato ai punti 100 e 101 della presente sentenza, di essere tenuta a porre fine alla detenzione del ricercato, spetta allora alla medesima, in forza degli articoli 12 e 17, paragrafo 5, della decisione quadro, disporre, unitamente al rilascio provvisorio di tale persona, qualsiasi misura da essa ritenuta necessaria per evitare che quest’ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna fintantoché non venga adottata una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo (v. sentenza Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 61).

103    Nell’ipotesi in cui le informazioni ricevute dall’autorità giudiziaria di esecuzione da parte dell’autorità giudiziaria emittente inducano ad escludere la sussistenza di un rischio concreto che l’interessato sia oggetto di un trattamento inumano o degradante nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve adottare, entro i termini fissati dalla decisione quadro, la propria decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, fatta salva la possibilità per l’interessato, una volta consegnato, di esperire nell’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente i mezzi di ricorso che gli consentono di contestare, se del caso, la legalità delle sue condizioni detentive in un istituto penitenziario di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 50).

104    Da tutte le considerazioni che precedono discende che occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, in caso di consegna al suddetto Stato membro. A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l’assistenza dell’autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente ai sensi dell’articolo 7 della decisione quadro, deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta domanda. L’autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell’interessato fino all’ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna.

 Sulle spese

105    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro. A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l’assistenza dell’autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente ai sensi dell’articolo 7 della decisione quadro, deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta domanda. L’autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell’interessato fino all’ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.