Language of document : ECLI:EU:C:2017:432

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

8 giugno 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri – Cittadino avente sia la cittadinanza dello Stato membro di residenza sia quella dello Stato membro di nascita – Cambiamento di cognome nello Stato membro di nascita al di fuori di un periodo di residenza abituale – Nome corrispondente al nome di nascita – Domanda d’iscrizione di tale nome nel registro dello stato civile dello Stato membro di residenza – Rigetto di tale domanda – Motivo – Non acquisizione del nome nel corso di un periodo di residenza abituale – Esistenza di altre procedure nel diritto nazionale per ottenere il riconoscimento del medesimo nome»

Nella causa C‑541/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Wuppertal (tribunale distrettuale di Wuppertal, Germania), con decisione del 24 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 16 ottobre 2015, nel procedimento promosso da

Mircea Florian Freitag

con l’intervento di:

Angela Freitag,

Vica Pavel,

Stadt Wuppertal,

Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, da M. Hellmann, T. Henze e J. Mentgen, in qualità di agenti;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e M. Castelo-Branco, in qualità di agenti;

–        per il governo rumeno, da A. Wellman e R.H. Radu, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da E. Montaguti e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 novembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 18 e 21 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dal sig. Mircea Florian Freitag in merito al riconoscimento, in Germania, e alla trascrizione nel registro dello stato civile di un cambiamento di cognome a vantaggio di un nome legalmente acquisito in Romania.

 Contesto normativo

 Disposizioni pertinenti della legge introduttiva al codice civile

3        L’articolo 5 dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (legge introduttiva al codice civile), del 21 settembre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2494, e rettificativo BGBl. 1997 I, pag. 1061), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«EGBGB»), rubricato «Status personale», dispone, al suo paragrafo 1, prima e seconda frase:

«Quando è fatto rinvio al diritto dello Stato di cui una persona ha la cittadinanza e quest’ultima ne possiede più d’una, trova applicazione il diritto dello Stato con cui tale persona ha il legame più stretto, in particolare alla luce della sua residenza abituale o del suo percorso di vita. Se tale persona possiede parimenti la cittadinanza tedesca, tale status giuridico prevale».

4        L’articolo 10 dell’EGBGB, intitolato «Nome», prevede, al suo paragrafo 1:

«Il nome di una persona è disciplinato dalla legge dello Stato di cui essa ha la cittadinanza».

5        L’articolo 48 dell’EGBGB, intitolato «Scelta di un nome acquisito in un altro Stato membro dell’Unione», così dispone:

«Qualora il nome di una persona sia soggetto al diritto tedesco, la persona stessa può scegliere, mediante dichiarazione resa dinanzi all’ufficio dello stato civile, il nome acquisito durante un periodo di residenza abituale in un altro Stato membro dell’Unione e ivi trascritto nei registri dello stato civile, a condizione che ciò non sia palesemente incompatibile con principi fondamentali del diritto tedesco. La scelta del nome ha effetto retroattivo dal momento della trascrizione nei registri dello stato civile dell’altro Stato membro, salvo che la persona dichiari espressamente che tale scelta debba produrre effetti solo ex nunc. La dichiarazione deve essere resa per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. (…)».

 Legge sul cambiamento di nome

6        In diritto tedesco, il cambiamento di nome è disciplinato dal diritto pubblico, più precisamente dalla procedura prevista dalla Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG) (legge sul cambiamento di cognome e di nome), del 5 gennaio 1938 (RGBl. 1938 I, pag. 9), come modificata dall’articolo 54 della legge del 17 dicembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 2586) (in prosieguo: la «legge sul cambiamento di nome»).

7        L’articolo 1 della legge sul cambiamento di nome è così formulato:

«Il cognome di un cittadino tedesco o di un apolide che risieda o soggiorni abitualmente in Germania può essere modificato su richiesta».

8        L’articolo 3, paragrafo 1, di detta legge così dispone:

«Un cognome può essere modificato solo se un motivo importante giustifica tale cambiamento».

9        Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della legge sul cambiamento di nome, le circostanze del caso di specie rilevanti ai fini della decisione devono essere valutate d’ufficio.

10      In forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sul cambiamento di nome, la richiesta di cambiamento di cognome deve essere presentata presso l’amministrazione di grado inferiore nella circoscrizione nella quale il richiedente risiede o soggiorna.

11      Il punto 27, paragrafo 1, dell’Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV) (regolamento amministrativo generale relativo alla legge sul cambiamento di cognome e di nome), dell’11 agosto 1980, come modificato da ultimo dal regolamento amministrativo dell’11 febbraio 2014 (BAnz. AT, del 18 febbraio 2014, B2) (in prosieguo: il «regolamento relativo alla legge sul cambiamento di nome»), è così formulato:

«Il nome delle persone è disciplinato in dettaglio e – in linea di principio – in maniera esaustiva dalle disposizioni applicabili di diritto civile. La modifica del nome, che rientra nell’ambito del diritto amministrativo pubblico, è diretta a eliminare gli effetti dannosi in un determinato caso. Essa ha carattere eccezionale. Di conseguenza, occorre previamente verificare se l’obiettivo perseguito non possa essere raggiunto con una dichiarazione di cambiamento di nome in forza del diritto civile o tramite un’ordinanza del giudice tutelare».

12      Il punto 28 di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«Un cognome può essere modificato solo se un motivo importante giustifica tale cambiamento. Si è in presenza di un motivo importante quando l’interesse legittimo del richiedente (…) al cambiamento di nome è superiore agli interessi legittimi eventualmente contrari di altre parti interessate (…) e ai principi relativi al nome derivanti dalle disposizioni legali, di cui fanno parte la funzione di regolamentazione sociale del nome e l’interesse pubblico al mantenimento del nome trasmesso (…)».

13      Ai sensi del punto 31 di detto regolamento:

«Se il bilanciamento che deve essere effettuato conformemente al punto 28 fa emergere un interesse legittimo superiore del richiedente alla modifica del cognome e che sussiste di conseguenza un motivo importante per la modifica del suo nome, occorre di norma accogliere la richiesta. Elementi già considerati nell’ambito del bilanciamento volto a stabilire la sussistenza del motivo importante non possono più essere presi in considerazione come motivi discrezionali. Se non sussiste alcun motivo importante che giustifichi il cambiamento di nome, la domanda deve essere respinta».

14      Il punto 49 del regolamento relativo alla legge sul cambiamento di nome così prevede:

«Quando un cittadino tedesco, che possiede parimenti la cittadinanza di un altro Stato, porta, in base al diritto di detto altro Stato, un cognome diverso da quello che è tenuto a portare in forza del diritto sul territorio di applicazione della legge, tale ambiguità nella titolarità del nome può essere eliminata cambiando il cognome che dev’essere portato sul territorio di applicazione della legge con il cognome che dev’essere portato in base al diritto dell’altro Stato. Di contro, in caso di rinuncia all’altro cognome, occorre rimettere l’interessato dinanzi alle autorità dell’altro Stato di cui egli possiede la cittadinanza».

15      Nel caso in cui l’amministrazione competente neghi il cambiamento di nome, contro una siffatta decisione di diniego sono aperte le possibilità di ricorso amministrativo. Nel caso, invece, di accoglimento della richiesta di cambiamento di cognome da parte dell’amministrazione competente, essa assicura che il cambiamento di nome sia seguito dall’aggiornamento o sia constatato nel registro dello stato civile.

 Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale

16      Il ricorrente nel procedimento principale è nato il 25 aprile 1986 in Romania con il cognome di Pavel. Egli è il figlio della sig.ra Angela Freitag e del sig. Vica Pavel, cittadini rumeni, e ha la cittadinanza rumena.

17      Dopo il divorzio dei suoi genitori, sua madre si è risposata con un cittadino tedesco, il sig. Freitag.

18      Con una decisione giudiziaria del 21 maggio 1997, il sig. Freitag ha adottato il ricorrente nel procedimento principale e quest’ultimo ha acquisito così la cittadinanza tedesca e porta, da allora, il cognome Freitag.

19      Con decisione del consiglio distrettuale di Brașov (Romania) del 9 luglio 2013, il cognome del ricorrente nel procedimento principale è tornato ad essere Pavel, a richiesta di quest’ultimo. Durante la procedura di cambiamento di nome in Romania, il ricorrente nel procedimento principale aveva la residenza abituale in Germania.

20      Egli si è rivolto in seguito allo Standesamt der Stadt Wuppertal (ufficio dello stato civile di Wuppertal, Germania) presentando il proprio nuovo passaporto rumeno emesso con il cognome Pavel, e ha chiesto che la modifica del nome fosse riconosciuta anche dal diritto tedesco e che la trascrizione nel registro dello stato civile fosse integrata in tal senso.

21      Nutrendo dubbi circa la possibilità di iscrivere un atto successivo nel registro dello stato civile, l’ufficio dello stato civile di Wuppertal e l’Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal (sindaco di Wuppertal, Germania) hanno sottoposto la questione alla valutazione dell’Amtsgericht Wuppertal (tribunale distrettuale di Wuppertal, Germania).

22      Secondo il giudice del rinvio, poiché il ricorrente nel procedimento principale aveva la residenza abituale in Germania nel corso della procedura di cambiamento di nome in Romania, l’articolo 48 dell’EGBGB non può applicarsi, in quanto tale disposizione subordina la possibilità di scegliere, tramite dichiarazione all’ufficio dello stato civile, un nome acquisito in un altro Stato membro dell’Unione alla condizione che il nome di cui trattasi sia stato acquisito nel corso di un periodo di residenza abituale in tale altro Stato membro, condizione che non è soddisfatta nella specie.

23      Il giudice del rinvio precisa che non è possibile neanche un’applicazione analogica dell’articolo 48 dell’EGBGB. Dai documenti relativi alla procedura legislativa risulterebbe che il legislatore volesse in particolare attuare i requisiti risultanti dalla sentenza del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), e che fosse consapevole del fatto che non rientrano in tale disposizione tutte le situazioni di divergenza di cognome.

24      Di conseguenza, il giudice del rinvio si chiede se gli articoli 18 e 21 TFUE impongano il riconoscimento di un cambiamento di nome effettuato in un altro Stato membro qualora l’interessato non abbia la residenza abituale in tale altro Stato membro, ma presenti con questo un legame diverso a motivo della sua doppia cittadinanza.

25      In tali circostanze, l’Amtsgericht Wuppertal (tribunale distrettuale di Wuppertal) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che le autorità di uno Stato membro siano tenute a riconoscere la modifica del cognome di un cittadino di tale Stato qualora questi sia, al contempo, cittadino di un altro Stato membro e in tale Stato abbia (ri‑)acquisito, a seguito di una modifica del cognome non legata a una variazione dello stato di famiglia, il proprio cognome originario ricevuto alla nascita, benché l’acquisizione di tale cognome non sia avvenuta quando il cittadino aveva la residenza abituale nell’altro Stato membro e sia avvenuta dietro sua richiesta».

 Sulla questione pregiudiziale

 Osservazioni preliminari

26      In limine, occorre indicare che il giudice del rinvio si basa sull’articolo 48 dell’EGBGB, ove, con la sua questione, esso desidera sapere se gli articoli 18 e 21 TFUE ostino a che le autorità competenti di uno Stato membro rifiutino di riconoscere il cognome legalmente ottenuto, da un cittadino di tale Stato membro, in un altro Stato membro di cui egli parimenti possiede la cittadinanza, sebbene lo stesso non avesse la residenza abituale in tale altro Stato membro.

27      Occorre rilevare che, nella sua domanda, il giudice del rinvio menziona l’esistenza, sottolineata altresì dal governo tedesco e dalla Commissione europea, di una procedura distinta, rientrante nel diritto pubblico, prevista dalla legge sul cambiamento di nome e che consente di richiedere, presso l’amministrazione, la modifica del nome.

28      Tale procedura ai sensi della legge sul cambiamento di nome è applicabile, secondo il governo tedesco, in una situazione come quella del ricorrente nel procedimento principale, nei limiti in cui, anche se l’articolo 48 dell’EGBGB è, in linea di principio, applicabile a quest’ultimo, egli non soddisfa tuttavia il requisito della residenza abituale in un altro Stato membro posto da tale disposizione. Secondo il governo tedesco, la procedura ai sensi della legge sul cambiamento di nome consente a una persona, in una situazione comparabile a quella del ricorrente nel procedimento principale, di acquisire il diritto di portare il nome ottenuto in forza del diritto di un altro Stato membro presentando una richiesta in tal senso presso l’amministrazione competente.

29      Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza del 19 settembre 2013, Betriu Montull, C‑5/12, EU:C:2013:571, punto 40).

30      In tali circostanze, la questione posta dal giudice del rinvio va intesa come volta, in sostanza, a sapere se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a che l’ufficio dello stato civile di uno Stato membro neghi di riconoscere e di trascrivere nel registro dello stato civile il nome legalmente ottenuto da un cittadino di tale Stato membro, in un altro Stato membro di cui parimenti possiede la cittadinanza, e corrispondente al suo nome di nascita, sulla base di una disposizione del diritto nazionale che subordina la possibilità di richiedere una siffatta trascrizione tramite dichiarazione all’ufficio dello stato civile alla condizione che tale nome sia stato acquisito durante un periodo di residenza abituale in tale altro Stato membro, sebbene altre disposizioni del diritto nazionale consentano allo stesso cittadino di presentare una richiesta di cambiamento di nome a un’altra autorità, che ha il potere discrezionale di statuire su tale richiesta.

31      Si deve aggiungere che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 21 TFUE comporta non soltanto il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ma parimenti il divieto di qualsivoglia discriminazione basata sulla cittadinanza. Di conseguenza, occorre esaminare la situazione del ricorrente nel procedimento principale esclusivamente alla luce di tale disposizione (sentenza del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 65; v., per analogia, sentenza del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 34).

 Sull’ambito di applicazione del diritto dell’Unione

32      In limine, occorre esaminare se la situazione del ricorrente nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione materiale del diritto dell’Unione e, in particolare, delle norme che disciplinano l’esercizio, da parte di un cittadino dell’Unione, del suo diritto di libera circolazione e che vietano la discriminazione.

33      Da una consolidata giurisprudenza risulta che, sebbene, allo stato attuale del diritto dell’Unione, le norme che disciplinano la trascrizione negli atti dello stato civile del cognome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, devono comunque rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà riconosciuta a ciascun cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri (sentenze del 2 ottobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539, punto 25; del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, punto 16; del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punti 38 e 39; del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 63, nonché del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 32).

34      Secondo una giurisprudenza costante, un collegamento con il diritto dell’Unione sussiste nei confronti di persone cittadini di uno Stato membro e che soggiornano legalmente sul territorio di un altro Stato membro (sentenza del 2 ottobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539, punto 27). Ciò accade nel caso del ricorrente nel procedimento principale, che ha la cittadinanza rumena e soggiorna nel territorio della Repubblica federale di Germania, di cui parimenti possiede la cittadinanza.

 Sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 21 TFUE

35      Si deve ricordare che la Corte ha ripetutamente dichiarato che una normativa nazionale che sfavorisca taluni cittadini nazionali per il solo fatto che essi abbiano esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione alle libertà riconosciute dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione (sentenze del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, punto 21; del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punto 53; del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 68, nonché del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 36).

36      Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il diniego, da parte dell’amministrazione di uno Stato membro, di riconoscere il nome di un cittadino di tale Stato che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione e che possegga parimenti la cittadinanza di un altro Stato membro, così come determinato in quest’ultimo Stato membro, è idoneo ad ostacolare l’esercizio del diritto, sancito all’articolo 21 TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Infatti, da una diversità tra i due nomi applicati ad una stessa persona possono nascere confusioni ed inconvenienti (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 37).

37      A tale riguardo, va ricordato che numerose attività della vita quotidiana, sia in ambito pubblico che privato, richiedono di fornire la prova della propria identità e, trattandosi di una famiglia, la prova della natura dei vincoli familiari esistenti fra i vari membri della stessa (sentenze del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 73, nonché del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 43).

38      Per un cittadino avente la cittadinanza di due Stati membri, come avviene nel caso del ricorrente nel procedimento principale, esiste un rischio concreto, a causa del fatto di portare due cognomi differenti, ossia Pavel e Freitag, di dovere dissipare dubbi riguardo alla propria identità nonché all’autenticità dei documenti prodotti o alla veridicità dei dati in essi contenuti, situazione che, come dichiarato dalla Corte, costituisce una circostanza idonea ad ostacolare l’esercizio del diritto conferito dall’articolo 21 TFUE (v. sentenze del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punto 70, e del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 40).

39      Di conseguenza, il diniego, da parte dell’ufficio dello stato civile di uno Stato membro, di riconoscere e di trascrivere nei registri dello stato civile il nome legalmente ottenuto da un cittadino di tale Stato membro in un altro Stato membro di cui egli possiede parimenti la cittadinanza, sulla base di una disposizione di diritto nazionale che subordina la possibilità di chiedere una siffatta trascrizione tramite dichiarazione all’ufficio dello stato civile alla condizione che detto nome sia stato acquisito nel corso di un periodo di residenza abituale in tale altro Stato membro, è idonea ad ostacolare l’esercizio del diritto, sancito all’articolo 21 TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

40      Il governo tedesco sostiene tuttavia che, poiché il diritto tedesco prevede altre basi giuridiche per procedere al cambiamento di nome a richiesta dell’interessato, ossia le disposizioni pertinenti della legge sul cambiamento di nome, non sussistono ostacoli alla libera circolazione delle persone che potrebbero sorgere da una divergenza di cognomi. Infatti, sebbene l’articolo 3, paragrafo 1, della legge sul cambiamento di nome subordini un siffatto cambiamento alla condizione che esso sia giustificato da un motivo importante, dal punto 49 del regolamento relativo alla legge sul cambiamento di nome risulterebbe che l’eliminazione di una divergenza di cognomi in relazione a cittadini tedeschi aventi doppia cittadinanza costituisce un siffatto motivo importante. Così, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’interessato potrebbe ottenere il riconoscimento del nome legalmente adottato nell’altro Stato membro presentando una richiesta ai sensi della legge sul cambiamento di nome presso l’amministrazione competente.

41      A tale riguardo, affinché una normativa come quella tedesca relativa al nome, considerata nel suo complesso, possa essere ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione, è necessario che le disposizioni o la procedura interna che consentono di presentare una richiesta di cambiamento di nome non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione dei diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE. In linea di principio, poco importa sapere, dal punto di vista del diritto dell’Unione, quale sia la disposizione nazionale o la procedura interna in forza della quale il ricorrente può far valere i suoi diritti riguardanti il proprio nome.

42      Infatti, in mancanza di una normativa dell’Unione in materia di modifica del cognome, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le modalità previste dal diritto nazionale e destinate a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, purché, da un lato dette modalità non siano meno favorevoli di quelle relative ai diritti che trovino origine nell’ordinamento giuridico interno (principio di equivalenza) e, dall’altro, esse non rendano impossibile o eccessivamente difficile, in pratica, l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione (principio di effettività) (v. in particolare, per analogia, sentenze del 12 settembre 2006, Eman e Sevinger, C‑300/04, EU:C:2006:545, punto 67; del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punto 75, nonché dell’8 marzo 2017, Euro Park Service, C‑14/16, EU:C:2017:177, punto 36).

43      Spetta al giudice del rinvio valutare se gli sia possibile attuare esso stesso i diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE e riconoscere il diritto al riconoscimento del nome acquisito in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale o se il ricorrente in tale procedimento debba ricorrere alla procedura di diritto pubblico di cui alla legge sul cambiamento di nome.

44      Com’è stato indicato al punto 40 della presente sentenza, il governo tedesco sostiene che l’eliminazione di una divergenza di cognomi costituisce un «motivo importante» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della legge sul cambiamento di nome. Inoltre, l’esercizio dei diritti di un cittadino come il ricorrente nel procedimento principale a norma dell’articolo 21 TFUE non sarebbe rimesso in discussione dal potere discrezionale di cui dispongono le autorità tedesche competenti.

45      Occorre sottolineare, a tale riguardo, che un siffatto potere discrezionale deve essere esercitato dalle autorità competenti in modo da garantire la piena efficacia dell’articolo 21 TFUE.

46      Occorre, in particolare, che la procedura esistente nel diritto tedesco e volta a consentire il cambiamento di nome sia idonea a garantire che l’esistenza di un «motivo importante» possa essere ammessa in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, nelle quali l’interessato presenta con l’altro Stato membro nel quale ha ottenuto il nome un collegamento diverso dalla residenza abituale, come la cittadinanza, al fine di consentire il riconoscimento del nome ottenuto in un altro Stato membro.

47      Si deve, pertanto, rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che l’ufficio dello stato civile di uno Stato membro rifiuti di riconoscere e di trascrivere nel registro dello stato civile il nome legalmente ottenuto da un cittadino di tale Stato membro in un altro Stato membro, di cui egli parimenti possiede la cittadinanza, e corrispondente al suo nome di nascita, sulla base di una disposizione del diritto nazionale che subordina la possibilità di ottenere una siffatta trascrizione tramite dichiarazione all’ufficio dello stato civile alla condizione che tale nome sia stato acquisito durante un periodo di residenza abituale in tale altro Stato membro, a meno che esistano nel diritto nazionale altre disposizioni che consentano effettivamente il riconoscimento di detto nome.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che l’ufficio dello stato civile di uno Stato membro rifiuti di riconoscere e di trascrivere nel registro dello stato civile il nome legalmente ottenuto da un cittadino di tale Stato membro in un altro Stato membro, di cui egli parimenti possiede la cittadinanza, e corrispondente al suo nome di nascita, sulla base di una disposizione del diritto nazionale che subordina la possibilità di ottenere una siffatta trascrizione tramite dichiarazione all’ufficio dello stato civile alla condizione che tale nome sia stato acquisito durante un periodo di residenza abituale in tale altro Stato membro, a meno che esistano nel diritto nazionale altre disposizioni che consentano effettivamente il riconoscimento di detto nome.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.