Language of document : ECLI:EU:C:2018:1016

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

13 dicembre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Reato all’origine della condanna ad una pena privativa della libertà nello Stato emittente punibile con una mera sanzione pecuniaria nello Stato di esecuzione»

Nella causa C‑514/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio), con decisione del 3 agosto 2017, pervenuta in cancelleria il 23 agosto 2017, nell’ambito del procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di


Marin-Simion Sut,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per M.S. Sut, da R. Destexhe, avocate;

–        per il governo belga, da C. Van LUL, C. Pochet e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da J. Maggio, esperto;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da M.J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per il governo rumeno, da C.‑R Canţăr, E. Gane, R.‑M. Mangu e L. Liţu, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Belgio, di un mandato d’arresto europeo emesso il 26 agosto 2011 dalle autorità rumene nei confronti di Marin-Simion Sut.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Decisione quadro 2002/584

3        I considerando 5, 6 e 10 della decisione quadro 2002/584 sono formulati come segue:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(…)

(10)      Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. (…)».

4        L’articolo 1 di detta decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.       Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».

5        L’articolo 3 della medesima decisione quadro elenca tre «[m]otivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo».

6        Il seguente articolo 4, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», elenca, in sette punti, tali motivi. A tal riguardo, il punto 6 di detto articolo così dispone:

«L’autorità giudiziaria d’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

(…)

6)      se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».

7        Ai sensi dell’articolo 5 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari»:

«L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

(…)

3)      Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».

 Decisione quadro 2008/909

8        Il considerando 12 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del riconoscimento reciproco alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»), enuncia:

«La presente decisione quadro dovrebbe applicarsi altresì, mutatis mutandis, all’esecuzione delle pene nei casi di cui all’articolo 4, [punto] 6, e all’articolo 5, [punto] 3, della decisione quadro [2002/584]. Ciò significa tra l’altro che, fatta salva detta decisione quadro, lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 9 della presente decisione quadro (…), quale condizione per riconoscere ed eseguire la sentenza nella prospettiva di valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza nei casi menzionati all’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro [2002/584]».

9        A tenore dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, «[f]atta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, [punto] 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, [punto] 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione».

 Diritto belga

10      L’articolo 6, punto 4, della legge del 19 dicembre 2003, relativa al mandato d’arresto europeo (Moniteur belge del 2 dicembre 2013; in prosieguo: la «legge belga sul mandato d’arresto europeo»), che traspone nel diritto belga l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, prevede che l’esecuzione possa essere negata «se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, qualora la persona interessata sia belga o risieda in Belgio e qualora le autorità belghe competenti si impegnino ad eseguire tale pena o misura di sicurezza conformemente alla legge belga».

11      La legge del 15 maggio 2012, relativa all’applicazione del principio del riconoscimento reciproco delle pene detentive o delle misure privative della libertà irrogate in uno Stato membro dell’Unione europea (Moniteur belge dell’8 giugno 2012; in prosieguo: la «legge del 15 maggio 2012»), che ha trasposto nel diritto belga la decisione quadro 2008/909, prevede la possibilità di adattamento della pena qualora la sua durata o la sua natura siano incompatibili con il diritto belga. Tuttavia, è espressamente previsto che, in caso di adattamento, tale pena o tale misura deve corrispondere, il più possibile, alla condanna pronunciata nello Stato di emissione e non può essere convertita in una sanzione pecuniaria.

12      A tale riguardo, risulta dall’ordinanza di rinvio che la Cour constitutionnelle belge (Corte costituzionale, Belgio) ha affermato, nella sua sentenza del 27 febbraio 2014, che una sanzione pecuniaria penale non corrispondeva, dal punto di vista della sua natura, a una pena o a una misura privativa della libertà e che la commutazione di una pena o di una misura privativa della libertà già irrogata in una sanzione pecuniaria sarebbe contraria al principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giurisdizionali.

13      Consta altresì dall’ordinanza di rinvio, nonché dalle osservazioni del governo belga, che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 30 della legge sulla circolazione stradale (Moniteur belge del 27 marzo 1968), i reati oggetto del mandato d’arresto europeo in causa nel procedimento principale sono punibili con una mera sanzione pecuniaria.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Con sentenza dell’8 giugno 2011, la Judecătoria Carei (Tribunale di primo grado di Carei, Romania) ha condannato il sig. Sut, cittadino rumeno, a una pena detentiva di un anno e due mesi per guida di un veicolo senza targa di immatricolazione valida e senza essere titolare di una patente di guida in corso di validità e per aver causato un incidente stradale.

15      Il sig. Sut ha lasciato la Romania per recarsi in Francia.

16      Il 26 agosto 2011, le autorità rumene hanno emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti del sig. Sut per ottenerne la consegna ai fini dell’esecuzione della sentenza dell’8 giugno 2011.

17      Nel mese di febbraio 2015, il sig. Sut si è recato in Belgio, dove risiede da allora ed esercita con sua moglie un’attività lavorativa autonoma.

18      Il 13 luglio 2017, il procuratore presso il tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio) ha chiesto la consegna del sig. Sut ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso il 26 agosto 2011. Con lettera del 13 luglio 2017, il sig. Sut ha negato il consenso alla propria consegna, dopo di che, con lettera del 14 luglio 2017, ha chiesto di poter scontare la pena in Belgio.

19      Con ordinanza del 19 luglio 2017, il tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi) ha disposto l’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

20      Il sig. Sut ha proposto appello contro tale ordinanza dinanzi alla cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio) sulla base dell’articolo 6, punto 4, della legge belga sul mandato d’arresto europeo, che traspone nel diritto belga l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

21      A tal riguardo, il giudice del rinvio constata, innanzitutto, che il sig. Sut risiede nel territorio belga ed ivi mantiene legami economici e familiari, cosicché può essere qualificato come «persona ricercata [che dimora] nello Stato membro di esecuzione» ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. Detto giudice rileva, poi, che i reati che sono stati sanzionati dalla Judecătoria Carei (Tribunale di primo grado di Carei) mediante l’irrogazione di una pena privativa della libertà in Belgio sono punibili con una mera sanzione pecuniaria e, infine, che la legge del 15 maggio 2012, la quale traspone nel diritto belga l’articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 e prevede una possibilità di adattamento della pena qualora la sua durata o la sua natura siano incompatibili con il diritto belga, vieta espressamente di convertire una pena privativa della libertà in una sanzione pecuniaria.

22      Sulla base di tali circostanze, il pubblico ministero belga ritiene che la pena irrogata dalla Judecătoria Carei (Tribunale di primo grado di Carei) non possa essere eseguita in Belgio ai sensi del diritto belga e che, pertanto, il sig. Sut non possa invocare il motivo di rifiuto facoltativo di cui all’articolo 6, punto 4, della legge belga sul mandato d’arresto europeo.

23      Nondimeno, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla pertinenza di tale interpretazione a fronte della giurisprudenza della Corte che consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui è stata condannata (v., in particolare, sentenze del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517, punto 32, e del 29 giugno 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, punto 21), garantendo nel contempo l’esecuzione della pena irrogata dallo Stato di emissione, nonché a fronte dei considerando della decisione quadro 2008/909 formulati nello stesso senso, specialmente del considerando 9.

24      In tale contesto, la cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che non può essere applicato a fatti per i quali è stata inflitta una pena privativa della libertà personale dal giudice di uno Stato emittente, qualora questi stessi fatti siano punibili sul territorio dello Stato di esecuzione con una mera sanzione pecuniaria, il che comporta, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione, l’impossibilità di eseguire la pena privativa della libertà personale nello Stato membro di esecuzione a discapito del reinserimento sociale della persona condannata e dei suoi legami familiari, sociali o economici e di altro tipo».

 Sulla questione pregiudiziale

25      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che, qualora, come nel procedimento principale, la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia residente nello Stato membro di esecuzione e ivi mantenga legami familiari, sociali e professionali, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutarsi di eseguire il mandato, sulla base di considerazioni relative al reinserimento sociale di tale persona, anche se il reato che sta alla base del mandato è punibile, conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione, con una mera sanzione pecuniaria.

26      Occorre preliminarmente ricordare che la decisione quadro 2002/584, come risulta, in particolare, dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dai suoi considerando 5 e 7, è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’esercizio di azioni penali, sistema quest’ultimo che è basato sul principio del riconoscimento reciproco [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

27      La decisione quadro 2002/584 è quindi diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].

28      Nel settore disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova applicazione all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro. Le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono, dunque, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro 2002/584 e possono subordinare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo esclusivamente a una delle condizioni tassativamente previste all’articolo 5 di tale decisione quadro. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

29      La decisione quadro 2002/584 enuncia espressamente i motivi di non esecuzione obbligatoria (articolo 3) e facoltativa (articoli 4 e 4 bis) del mandato d’arresto europeo, nonché le garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari (articolo 5) [v. sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

30      Quindi, sebbene il principio del riconoscimento reciproco informi l’intero impianto della decisione quadro 2002/584, tale riconoscimento non implica, tuttavia, un obbligo assoluto di esecuzione del mandato d’arresto emesso. Difatti, il sistema di tale decisione quadro, come risulta segnatamente dall’articolo 4 della medesima, lascia agli Stati membri la facoltà di consentire, in situazioni specifiche, alle autorità giudiziarie competenti di decidere che una pena inflitta debba essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione (sentenza del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

31      Ciò avviene, in particolare, nel caso dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, che prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo in forza del quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato siffatto, emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda e tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.

32      Risulta, dunque, dalla formulazione di tale disposizione che l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa de quo è subordinata al verificarsi di due condizioni, segnatamente, da un lato, che la persona ricercata dimori nello Stato membro dell’esecuzione, ne sia cittadina oppure vi risieda, e, dall’altro, che tale Stato si impegni ad eseguire tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.

33      Inoltre, come già affermato dalla Corte, risulta altresì dalla formulazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, ed in particolare dal termine «può», che, qualora uno Stato membro abbia deciso di trasporre tale disposizione nel diritto interno, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve nondimeno disporre di un margine di discrezionalità in merito alla questione se si debba rifiutare o meno di eseguire il mandato d’arresto europeo. Sotto tale profilo, detta autorità deve poter tenere conto dello scopo perseguito dal motivo di non esecuzione facoltativa enunciato in tale disposizione, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, consiste nel permettere all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata (v. sentenza del 29 giugno 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

34      In primo luogo, riguardo alla prima condizione enunciata all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, la Corte ha già chiarito che una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza (sentenza del 17 luglio 2008, Kozłowski, C‑66/08, EU:C:2008:437, punto 54).

35      In secondo luogo, riguardo alla seconda condizione di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, come già rilevato dalla Corte, dal tenore letterale di tale disposizione si evince che il rifiuto di eseguire il mandato d’arresto europeo presuppone un vero e proprio impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena privativa della libertà irrogata nei confronti della persona ricercata. Ne consegue che qualunque rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo deve essere preceduto dalla verifica, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della possibilità di eseguire realmente tale pena privativa della libertà conformemente al suo diritto interno. Nel caso in cui lo Stato membro di esecuzione si trovi nell’impossibilità di impegnarsi ad eseguire effettivamente la suddetta pena, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta ad eseguire il mandato d’arresto europeo e, pertanto, a consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente (sentenza del 29 giugno 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, punto 22).

36      Qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione constati che le due condizioni sopra citate sono soddisfatte, essa deve valutare se esista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione (v. sentenza del 17 luglio 2008, Kozłowski, C‑66/08, EU:C:2008:437, punto 44). Tale valutazione consente a detta autorità di tener conto dell’obiettivo perseguito dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, come è stato esposto al punto 33 della presente sentenza.

37      Dalle considerazioni che precedono risulta che la facoltà conferita all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare, sulla base dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, la consegna della persona ricercata può sorgere solo se tale autorità giudiziaria – dopo aver verificato, da un lato, che tale persona rientri nell’ambito di applicazione di questa disposizione, nel senso indicato al punto 34 della presente sentenza e, dall’altro, che la pena privativa della libertà irrogata dallo Stato membro emittente nei confronti di tale persona possa essere eseguita effettivamente nello Stato membro di esecuzione – ritiene che sussista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione.

38      Nell’ambito del procedimento principale, il giudice del rinvio ha constatato che il sig. Sut risiede in Belgio, ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. Di conseguenza, occorre considerare soddisfatta la prima condizione per l’applicazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

39      Per quanto riguarda la seconda condizione, il giudice del rinvio ha constatato che in Belgio i reati che stanno alla base del mandato d’arresto europeo sono punibili non con una pena privativa della libertà, bensì con una sanzione pecuniaria.

40      Orbene, come emerge dalla formulazione della questione pregiudiziale sollevata, il giudice del rinvio ritiene che una circostanza siffatta comporti per il Regno del Belgio l’impossibilità di impegnarsi a far eseguire tale pena conformemente al suo diritto interno, ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

41      A tal proposito, in primo luogo, occorre rilevare che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non contiene alcun elemento che consenta di interpretare la seconda condizione prevista da detta disposizione come tale da impedire automaticamente che l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo se la legislazione di tale Stato membro prevede una mera sanzione pecuniaria per il reato che sta alla base del mandato d’arresto. Infatti, dalla sua stessa formulazione emerge che tale disposizione impone semplicemente che lo Stato membro di esecuzione si impegni ad eseguire la pena privativa della libertà prevista nel mandato d’arresto europeo emesso, conformemente al suo diritto interno.

42      In secondo luogo, va ricordato che, quando scelgono di trasporre l’articolo 4 della decisione quadro 2002/584 nell’ordinamento nazionale, gli Stati membri dispongono necessariamente, nell’attuazione di tale disposizione, ed in particolare del suo punto 6, di un certo margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, punto 61).

43      In tale contesto, come già affermato dalla Corte, il legislatore nazionale il quale, in base alle possibilità accordategli dall’articolo 4 di detta decisione quadro, operi la scelta di limitare le situazioni nelle quali l’autorità giudiziaria nazionale dell’esecuzione può rifiutare di consegnare una persona ricercata non fa che rafforzare il sistema di consegna istituito da detta decisione quadro a favore di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (sentenza del 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, punto 58).

44      Infatti, limitando le situazioni nelle quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo, una legislazione di questo tipo non fa che agevolare la consegna delle persone ricercate, conformemente al principio del riconoscimento reciproco sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, il quale costituisce la regola fondamentale istituita da quest’ultima (sentenza del 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, punto 59).

45      Pertanto, è lecito che il legislatore nazionale di uno Stato membro attui il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 prevedendo che, nell’ipotesi in cui il reato che sta alla base del mandato d’arresto europeo sia passibile, in tale Stato membro, di una mera sanzione pecuniaria, quest’ultimo non può impegnarsi ad eseguire la pena privativa della libertà, ai fini di detto articolo.

46      Infatti, come la Corte ha già dichiarato, anche se il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 mira segnatamente a permettere di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata, un simile obiettivo, benché importante, non può escludere che gli Stati membri, nell’attuazione di detta decisione quadro, limitino, nel senso indicato dalla regola fondamentale sancita al suo articolo 1, paragrafo 2, le situazioni in cui dovrebbe essere possibile rifiutare di consegnare una persona rientrante nell’ambito di applicazione di detto articolo 4, punto 6 (v. sentenza del 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

47      In terzo luogo, sebbene, nell’adottare l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, il legislatore dell’Unione abbia inteso consentire agli Stati membri di rifiutare, al fine di agevolare il reinserimento sociale della persona ricercata, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, esso si è nondimeno premurato di stabilire, nella medesima disposizione, le condizioni per l’applicazione di tale motivo di rifiuto, tra le quali si annovera, in particolare, l’impegno dello Stato di esecuzione a far eseguire effettivamente la pena privativa della libertà irrogata alla persona ricercata, allo scopo di garantire l’esecuzione della pena inflitta e di evitare, in tal modo, qualsiasi rischio di impunità di tale persona.

48      Infine, occorre precisare, come ha fatto l’avvocato generale ai paragrafi 82 e 83 delle conclusioni, che nessuna disposizione della decisione quadro 2008/909 può pregiudicare la portata o le modalità di applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. Difatti, benché le disposizioni della decisione quadro 2008/909 si applichino, ai sensi del suo articolo 25, mutatis mutandis all’esecuzione delle condanne nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la condanna in conformità all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto che le suddette disposizioni sono applicabili soltanto nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni di quest’ultima.

49      In tali circostanze, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, la sola competente ad interpretare il diritto nazionale, accertarsi, conformemente a quanto richiamato al punto 36 della presente sentenza, nel corso della verifica che essa è tenuta a compiere prima di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo in forza dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, che, anche quando il reato che sta alla base del mandato d’arresto europeo sia passibile, ai sensi del diritto nazionale, di una mera sanzione pecuniaria, tale diritto permette nondimeno di eseguire effettivamente la pena privativa della libertà inflitta dallo Stato membro emittente nei confronti della persona oggetto del mandato d’arresto europeo.

50      Alla luce delle considerazioni che precedono, alla questione sollevata occorre rispondere dichiarando che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, qualora, come nel procedimento principale, la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia residente nello Stato membro di esecuzione e ivi mantenga legami familiari, sociali e professionali, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutarsi di eseguire detto mandato, sulla base di considerazioni relative al reinserimento sociale di tale persona, anche quando il reato che sta alla base di tale mandato sia punibile, ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione, con una mera sanzione pecuniaria, qualora, conformemente a tale diritto nazionale, detta circostanza non osti a che la pena privativa della libertà irrogata alla persona ricercata sia eseguita effettivamente in tale Stato membro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

51      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora, come nel procedimento principale, la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia residente nello Stato membro di esecuzione e ivi mantenga legami familiari, sociali e professionali, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutarsi di eseguire detto mandato, sulla base di considerazioni relative al reinserimento sociale di tale persona, anche quando il reato che sta alla base di tale mandato sia punibile, ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione, con una mera sanzione pecuniaria, allorché, conformemente a tale diritto, siffatta circostanza non osta a che la pena privativa della libertà irrogata alla persona ricercata sia eseguita effettivamente in tale Stato membro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.