Language of document : ECLI:EU:C:2020:142

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

3 marzo 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 2, paragrafo 2 – Esecuzione di un mandato d’arresto europeo – Soppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto – Presupposti – Reato punito dallo Stato membro emittente con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a tre anni – Modifica della normativa penale dello Stato membro emittente tra la data dei fatti e la data di emissione del mandato d’arresto europeo – Versione della legge da prendere in considerazione al fine di verificare la soglia della durata massima della pena non inferiore a tre anni»

Nella causa C‑717/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’hof van beroep te Gent (Corte d’appello di Gand, Belgio), con decisione del 7 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 15 novembre 2018, nel procedimento relativo all’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

X,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, P.G. Xuereb, L.S. Rossi (relatrice) e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C. Toader, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 settembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Procureur‑generaal, da I. De Tandt;

–        per X, da S. Bekaert e P. Bekaert, advocaten, nonché da G. Boye, abogado;

–        per il governo belga, da C. Van Lul, C. Pochet e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, inizialmente da M. Sampol Pucurull, poi da S. Centeno Huerta, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 novembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione in Belgio di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna) nei confronti di X.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 5 e 6 della decisione quadro 2002/584 enunciano quanto segue:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione [europea] di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria».

4        L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo», recita:

«1.      Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

2.      Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:

–        (…),

–        terrorismo,

–        (…)

(…).

4.      Per quanto riguarda i reati [diversi da quelli] contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso».

5        L’articolo 8 della citata decisione quadro, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

(…)

f)      pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

(…)».

6        L’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 è redatto nei seguenti termini:

«Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza».

7        L’allegato di tale decisione quadro contiene un modello di mandato d’arresto europeo. Tale modello prevede, alla rubrica c), che le «[i]ndicazioni sulla durata della pena» abbiano ad oggetto, in base al punto 1 di questa rubrica c), la «[d]urata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati» e, ai termini del punto 2 della medesima rubrica, la «[d]urata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta».

8        Detto modello prevede altresì, alla rubrica e), intitolata «Reati», la trasmissione di informazioni in merito ai reati «per» i quali il mandato d’arresto europeo viene emesso e, segnatamente, una «[d]escrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l’ora), il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata [al reato/ai reati]».

 Diritto spagnolo

9        L’articolo 578 del Código Penal (codice penale), nel testo vigente alla data dei fatti in discussione nel procedimento principale, prevedeva una pena detentiva della durata massima di due anni per il reato di apologia del terrorismo e di umiliazione delle vittime di quest’ultimo.

10      Il 30 marzo 2015, l’articolo 578 di tale codice è stato modificato, sicché detto reato è ora punito segnatamente con una pena detentiva massima di tre anni.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      Con sentenza del 21 febbraio 2017, l’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna) ha condannato X, segnatamente, per fatti, commessi tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, configuranti il reato di apologia del terrorismo e di umiliazione delle vittime di quest’ultimo, previsto dall’articolo 578 del codice penale nel testo vigente al momento dei fatti stessi, e gli ha inflitto la pena detentiva massima di due anni. Tale sentenza è divenuta definitiva a seguito del rigetto da parte del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con sentenza del 15 febbraio 2018, dell’impugnazione che era stata proposta contro di essa.

12      Poiché X aveva lasciato la Spagna trasferendosi in Belgio, l’Audiencia Nacional (Corte centrale) ha emesso, il 25 maggio 2018, un mandato d’arresto europeo nei suoi confronti e, il 27 giugno successivo, un mandato d’arresto europeo complementare, per il reato di «terrorismo», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, della decisione quadro 2002/584, ai fini dell’esecuzione della pena inflitta con la sua sentenza del 21 febbraio 2017.

13      Per verificare se, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, il reato in questione fosse punito nell’ordinamento spagnolo con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni e desse dunque luogo ad una consegna senza controllo della doppia incriminazione del fatto, il rechtbank van eerste aanleg Oost‑Vlaanderen, afdeling Gent (Tribunale di primo grado della Fiandra orientale, sezione di Gand, Belgio), in quanto autorità giudiziaria dell’esecuzione, ha preso in considerazione l’articolo 578 del codice penale nella sua versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale. Dopo aver constatato la mancanza di una doppia incriminazione del fatto, tale giudice ha, con ordinanza del 17 settembre 2018, rifiutato l’esecuzione del mandato d’arresto europeo complementare del 27 giugno precedente.

14      Investito dell’appello proposto dal Procureur‑generaal (Procuratore generale, Belgio) avverso detta ordinanza, l’hof van beroep te Gent (Corte d’appello di Gand, Belgio) nutre dei dubbi riguardo alla versione della legge dello Stato membro emittente da prendere in considerazione per stabilire se sia soddisfatto il presupposto che esige una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584. Detto giudice ritiene che, alla luce dell’articolo 578 del codice penale, nella versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale, il rechtbank van eerste aanleg Oost‑Vlaanderen, afdeling Gent (Tribunale di primo grado della Fiandra orientale, sezione di Gand), fosse legittimato a verificare la doppia incriminazione del fatto e a rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo complementare, dal momento che, nella versione di cui sopra, l’articolo 578 del codice suddetto prevedeva una pena detentiva massima di due anni. Esso rileva tuttavia che, se la versione dell’articolo succitato da prendere in considerazione fosse quella in vigore alla data di emissione di tale mandato d’arresto europeo, occorrerebbe ritenere che il rechtbank van eerste aanleg Oost‑Vlaanderen, afdeling Gent (Tribunale di primo grado della Fiandra orientale, sezione di Gand), non fosse legittimato a verificare la doppia incriminazione del fatto e non potesse dunque rifiutare l’esecuzione del suddetto mandato d’arresto europeo, in quanto, in questa nuova versione, l’articolo di cui sopra prevede ormai una pena detentiva della durata massima di tre anni.

15      Alla luce di tali circostanze, l’hof van beroep te Gent (Corte d’appello di Gand) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 2, paragrafo 2, della [decisione quadro 2002/584], come recepito nel diritto belga dalla legge del 19 dicembre 2003 [relativa al mandato d’arresto europeo (Moniteur belge del 22 dicembre 2003, pag. 60075),] consenta che per la valutazione, ad opera dello Stato membro di esecuzione, della soglia della pena massima non inferiore a tre anni imposta dalla disposizione suddetta si faccia riferimento alla legge penale vigente nello Stato membro emittente al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo.

2)      Se l’articolo 2, paragrafo 2, della [decisione quadro 2002/584], come recepito nel diritto belga dalla [suddetta] legge del 19 dicembre 2003, consenta che per la valutazione, ad opera dello Stato membro di esecuzione, della soglia della pena massima non inferiore a tre anni imposta dalla disposizione suddetta si faccia riferimento ad una legge penale vigente al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo che ha inasprito la pena rispetto alla legge penale vigente nello Stato membro emittente al momento dei fatti».

 Sulle questioni pregiudiziali

16      Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo sia punito, nello Stato membro emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita nell’ordinamento di tale Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo, oppure la legge dello Stato membro emittente nella versione vigente alla data di emissione di tale mandato d’arresto.

17      Al fine di rispondere a tali quesiti, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, danno luogo a consegna, alle condizioni stabilite da tale decisione quadro e senza verifica della doppia incriminazione del fatto, i reati elencati in questa stessa disposizione, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in tale Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà previsto per tali reati è pari o superiore a tre anni.

18      Pertanto, risulta dalla disposizione sopra citata che la definizione di tali reati e le pene applicabili sono quelle che risultano dalla legge «dello Stato membro emittente» (sentenza del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, punto 52).

19      Tuttavia, il tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 non specifica quale versione di tale legge debba essere presa in considerazione dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione per verificare se il presupposto che esige una pena di durata massima non inferiore a tre anni, previsto da tale disposizione, sia soddisfatto, qualora la legge suddetta abbia subito modifiche tra la data dei fatti che hanno dato luogo al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo e la data di emissione, o addirittura di esecuzione, di tale mandato d’arresto.

20      Contrariamente a quanto sostenuto dai governi belga e spagnolo nonché dal Procuratore generale, la circostanza che all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 venga utilizzato l’indicativo presente non permette di concludere che la versione della legge dello Stato membro emittente da prendere in considerazione a tal fine sia quella in vigore al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 33 e 42 delle sue conclusioni, da un lato, l’indicativo presente viene comunemente utilizzato nella normativa al fine di esprimere il carattere obbligatorio di una disposizione e, dall’altro, il citato articolo 2, paragrafo 2, riguarda tanto i mandati di arresto europei emessi ai fini dell’esercizio di azioni penali e, dunque, in un momento in cui il reato in questione non è ancora stato punito, quanto i mandati d’arresto europei emessi ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. Non si può dunque desumere dall’impiego dell’indicativo presente in tale disposizione una qualsivoglia indicazione riguardo alla versione della legge dello Stato membro emittente che è pertinente riguardo ai presupposti di applicazione di detta disposizione.

21      Alla luce di tali circostanze, in conformità di una costante giurisprudenza della Corte, per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto dei termini della disposizione stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 19 dicembre 2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, punto 34; del 16 novembre 2016, Hemming e a., C‑316/15, EU:C:2016:879, punto 27, e del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 30).

22      In primo luogo, per quanto riguarda il contesto nel quale si inscrive l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, occorre rilevare che tale articolo 2 definisce, come evidenzia il suo titolo, il campo di applicazione del mandato d’arresto europeo. Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, di questa decisione quadro, un mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima non inferiore a dodici mesi, oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi. Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 22 e 24 delle sue conclusioni, una volta soddisfatto il presupposto dettato in tale articolo 2, paragrafo 1, sotto forma di alternativa, per l’emissione di un mandato d’arresto europeo, i paragrafi 2 e 4 del medesimo articolo 2 stabiliscono una distinzione tra i reati per i quali l’esecuzione del mandato d’arresto europeo così emesso deve intervenire senza verifica della doppia incriminazione del fatto e quelli per i quali detta esecuzione può essere subordinata a tale verifica.

23      Orbene, risulta dal tenore letterale del paragrafo 1 del medesimo articolo che, per quanto riguarda l’emissione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una decisione di condanna, come si verifica nel caso di specie, il minimo di quattro mesi non può che fare riferimento alla pena concretamente pronunciata in tale decisione conformemente alla legge dello Stato membro emittente applicabile ai fatti che hanno dato luogo alla decisione stessa, e non alla pena che avrebbe potuto essere pronunciata in virtù della legge di tale Stato membro applicabile alla data di emissione del suddetto mandato d’arresto.

24      La soluzione non può essere diversa ove si tratti dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584.

25      Infatti, anzitutto, l’interpretazione secondo cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrebbe prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente applicabile ad una data differente, a seconda che tale autorità verifichi se il mandato d’arresto europeo potesse essere emesso conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta decisione quadro, oppure se tale mandato d’arresto debba essere eseguito senza controllo della doppia incriminazione del fatto in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, di questa stessa decisione quadro, pregiudicherebbe l’applicazione coerente di queste due disposizioni.

26      Il fatto che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 faccia riferimento ai «fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente», mentre l’articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione quadro menziona i «reati [che sono puniti] dalla legge dello Stato membro emittente», non può, contrariamente a quanto sostenuto dai governi belga e spagnolo nonché dal Procuratore generale, corroborare l’interpretazione suddetta. Infatti, indipendentemente dalla ragione per la quale il legislatore dell’Unione ha adottato queste due formulazioni, la differenza tra di esse non permette in alcun modo di concludere che la versione della legge di detto Stato membro emittente che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve prendere in considerazione ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, della suddetta decisione quadro debba essere quella in vigore alla data di emissione di tale mandato d’arresto.

27      Allo stesso modo, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, contrariamente a quanto affermato dal Procuratore generale all’udienza dinanzi alla Corte, tale disposizione non è in alcun modo pertinente al fine di stabilire la versione della legge dello Stato membro emittente da prendere in considerazione ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, della citata decisione quadro, tanto più che essa fa riferimento unicamente alla legge dello Stato membro di esecuzione.

28      Poi, l’interpretazione secondo cui la versione della legge dello Stato membro emittente da prendere in considerazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 è quella applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nel cui ambito è stato emesso il mandato d’arresto europeo, è suffragata dall’articolo 8 di tale decisione quadro. Quest’ultimo contempla le informazioni intese a fornire i dati formali minimi, necessari per consentire alle autorità giudiziarie dell’esecuzione di dare rapidamente seguito al mandato d’arresto europeo, adottando d’urgenza la loro decisione sulla consegna (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 59).

29      In particolare, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), di tale decisione quadro, il mandato d’arresto europeo contiene, segnatamente, le informazioni concernenti la pena inflitta, se si tratta di una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, la pena minima e quella massima stabilite dalla legge dello Stato membro emittente, tenendo presente che tali informazioni devono essere fornite «nella presentazione stabilita dal modello allegato» alla suddetta decisione quadro, modello di cui occorre dunque tener conto ai fini dell’interpretazione di detta disposizione (sentenza del 1° giugno 2016, Bob‑Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 44).

30      A questo proposito, la rubrica c) di detto modello stabilisce che le indicazioni relative alla durata della pena che l’autorità giudiziaria emittente deve fornire concernono, ai sensi del punto 1 di tale rubrica c), la «[d]urata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati» commessi, e, ai termini del successivo punto 2, la «[d]urata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta».

31      Risulta dunque dal tenore letterale stesso della rubrica c) del suddetto modello, e in particolare dal termine «inflitta» utilizzato al fine di descrivere la pena riguardo alla quale occorre fornire delle indicazioni, che tale pena è quella che, a seconda dei casi, può essere inflitta oppure è stata concretamente inflitta con la decisione di condanna, e dunque quella risultante dalla versione della legge dello Stato membro emittente che è applicabile ai fatti considerati.

32      D’altronde, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 delle sue conclusioni, le informazioni che devono essere incluse nel modello contenuto in allegato alla decisione quadro 2002/584 si riferiscono ad elementi concreti del procedimento nell’ambito del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo, come risulta più in particolare dalla rubrica e) di tale modello, secondo la quale l’autorità giudiziaria emittente è tenuta a precisare le circostanze nelle quali il reato è stato commesso.

33      Ciò considerato, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può, al fine di verificare il rispetto della soglia di pena prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, prendere in considerazione una versione della legge dello Stato membro emittente che sia differente da quella applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo.

34      In secondo luogo, tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 è corroborata dalla finalità di tale decisione.

35      Infatti, come risulta dal considerando 5 della suddetta decisione quadro, quest’ultima mira, mediante l’istituzione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 28; del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 76, nonché del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 31).

36      Orbene, nel caso in cui la legge dello Stato membro emittente, che deve essere indicata dall’autorità giudiziaria emittente in conformità del modello contenuto in allegato alla decisione quadro 2002/584, e che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve prendere in considerazione al fine di verificare se un mandato d’arresto europeo debba essere eseguito, ex articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione quadro, senza verifica della doppia incriminazione del fatto, non fosse quella che è applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell’ambito del quale tale mandato d’arresto è stato emesso, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrebbe incontrare delle difficoltà nell’identificare la versione pertinente della legge suddetta qualora quest’ultima sia stata modificata tra la data dei fatti e la data in cui tale autorità deve decidere sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

37      Pertanto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve potersi fondare, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, sulle informazioni relative alla durata della pena contenute nel mandato d’arresto europeo stesso, in conformità del modello contenuto in allegato a tale decisione quadro. Infatti, dato che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della citata decisione quadro, un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza, la verifica della legge dello Stato membro emittente cui tale autorità è chiamata a procedere nel quadro dell’applicazione di tale articolo 2, paragrafo 2, deve essere necessariamente rapida e va di conseguenza effettuata sulla base delle informazioni disponibili nel mandato d’arresto europeo stesso. Esigere da detta autorità che essa verifichi, ai fini dell’esecuzione di tale mandato, se la legge dello Stato membro emittente applicabile ai fatti in discussione non sia stata modificata successivamente alla data di tali fatti, si porrebbe in contrasto con la finalità della decisione quadro 2002/584 quale ricordata al punto 35 della presente sentenza.

38      Una diversa interpretazione sarebbe d’altronde fonte di incertezze, tenuto conto delle difficoltà che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrebbe incontrare nell’identificare le diverse versioni eventualmente pertinenti della legge di cui sopra, e sarebbe dunque contraria al principio della certezza del diritto. Inoltre, far dipendere l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla legge applicabile al momento dell’emissione di quest’ultimo nuocerebbe alle esigenze di prevedibilità che discendono dallo stesso principio della certezza del diritto.

39      Per il resto, l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 non può essere interpretato nel senso che esso potrebbe consentire a uno Stato membro emittente, modificando le pene previste nella propria normativa, di far rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione persone che, alla data dei fatti costitutivi del reato, avrebbero potuto beneficiare della verifica della doppia incriminazione del fatto.

40      Quanto poi alla tesi sostenuta dai governi belga e spagnolo, secondo cui l’obbligo, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di prendere in considerazione, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, la versione della legge dello Stato membro emittente in vigore al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo contribuirebbe, nel caso di specie, all’obiettivo di facilitare la consegna della persona in questione per il fatto che, alla luce di tale versione della legge, il presupposto del controllo della doppia incriminazione del fatto non sarebbe più applicabile, occorre rilevare come l’interpretazione che bisogna adottare di tale disposizione non può dipendere dalle circostanze di fatto specifiche di un singolo caso.

41      Occorre infine ricordare che, nel settore disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, il principio del reciproco riconoscimento, che costituisce, come risulta segnatamente dal considerando 6 di detta decisione, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova la sua applicazione nell’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, in virtù del quale gli Stati membri sono in via di principio tenuti a dare seguito ad un mandato d’arresto europeo. Ne consegue che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato siffatto soltanto nei casi, esaustivamente elencati, di non esecuzione obbligatoria, previsti all’articolo 3 della decisione quadro 2002/584, o di non esecuzione facoltativa, previsti agli articoli 4 e 4 bis di tale decisione. Inoltre, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere subordinata soltanto ad una delle condizioni tassativamente previste all’articolo 5 della citata decisione quadro [v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procureur du Roi de Bruxelles), C‑627/19 PPU, EU:C:2019:1079, punti 23 e 24 nonché la giurisprudenza ivi citata].

42      Pertanto, il fatto che il reato in questione non possa dar luogo a consegna senza verifica della doppia incriminazione del fatto in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, non significa per questo che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo debba essere rifiutata. Infatti, incombe all’autorità giudiziaria dell’esecuzione esaminare il criterio della doppia incriminazione del fatto enunciato all’articolo 2, paragrafo 4, di detta decisione quadro con riguardo a tale reato.

43      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo sia punito, nello Stato membro emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo sia punito, nello Stato membro emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.