Language of document : ECLI:EU:C:2020:559

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

27 aprile 2023 (*)

«Impugnazione – Intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Rigetto dell’opposizione – Rifiuto di prendere in considerazione i diritti anteriori protetti nel Regno Unito – Fase rilevante della procedura per la valutazione dell’esistenza di un impedimento relativo alla registrazione – Associazione dei titolari di marchi e di professionisti in tale settore avente ad oggetto la promozione del diritto dei marchi – Ammissione»

Nel causa C‑337/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 maggio 2022,

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, D. Hanf, E. Markakis e V. Ruzek, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuto da:

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller, J. Heitz e M. Hellmann, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui l’altra parte è:

Nowhere Co. Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata da R. Kunze, Rechtsanwalt,

ricorrente in primo grado,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta di D. Gratsias, giudice relatore

sentito l’avvocato generale T. Ćapeta

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 marzo 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑281/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:139), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 10 febbraio 2021 (procedimento R 2474/2017–2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Nowhere Co. Ltd e il sig. Ye, e, dall’altro, ha respinto il ricorso della Nowhere per il resto.

2        Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 22 febbraio 2023, la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire nella causa C‑337/22 P a sostegno delle conclusioni dell’EUIPO. Il Presidente della Corte ha accolto tale richiesta con decisione del 21 marzo 2023.

3        Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 27 febbraio 2023, l’International Trademark Association (INTA) ha chiesto, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 129 del regolamento di procedura della Corte, di intervenire nella causa C‑337/22 P a sostegno delle conclusioni dell’EUIPO.

4        Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 1º marzo 2023, l’EUIPO ha informato il Tribunale di non avere osservazioni da presentare in merito all’istanza di intervento dell’INTA.

5        Con lettera depositata il 16 marzo 2023, la Nowhere ha indicato che si affidava alla valutazione della Corte per determinare se l’istanza di intervento dell’INTA dovesse essere accolta.

 Sull’istanza di intervento

6        Ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ogni persona che possa dimostrare di avere un interesse alla soluzione di una controversia sottoposta alla Corte, diversa dalle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione europea o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra, può intervenire in detta controversia.

7        Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, quale può risultare dal dispositivo dell’emananda sentenza (ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2023, Illumina/Commissione, C‑611/22 P, EU:C:2023:205, punto 6 e giurisprudenza ivi citata).

8         A tal proposito, occorre, in particolare, verificare se il soggetto che ha proposto l’istanza di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. Orbene, in linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può ritenersi sufficientemente diretto soltanto nei limiti in cui tale soluzione sia idonea a modificare la posizione giuridica del soggetto che ha chiesto di intervenire (ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2023, Illumina/Commissione, C‑611/22 P, EU:C:2023:205, punto 7 e giurisprudenza ivi citata).

9        Tuttavia, da una giurisprudenza costante emerge che un’associazione di categoria rappresentativa, che ha per oggetto la protezione degli interessi dei suoi membri, può essere ammessa a intervenire quando la controversia solleva questioni di principio idonee a ledere detti interessi (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte del 12 gennaio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:16, punto 6 nonché giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il requisito della titolarità, da parte di una siffatta associazione, di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia deve essere considerato soddisfatto qualora detta associazione dimostri di trovarsi in una siffatta situazione, a prescindere dalla questione se la soluzione della controversia sia idonea a modificare la posizione giuridica dell’associazione in quanto tale (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2023, Illumina/Commissione, C‑611/22 P, EU:C:2023:205, punto 8 e giurisprudenza ivi citata).

10      Infatti, una tale interpretazione estensiva del diritto di intervento a favore delle associazioni di categoria rappresentative mira a consentire una migliore valutazione del contesto in cui insorgono le controversie sottoposte al giudice dell’Unione evitando una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento. Pertanto, l’intervento di una siffatta associazione offre una prospettiva d’insieme di detti interessi collettivi dei membri che questa difende e che sono interessati da una questione di principio da cui dipende la definizione della controversia (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2023, Illumina/Commissione, C‑611/22 P, EU:C:2023:205, punto 9 e giurisprudenza ivi citata).

11      Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 9 della presente ordinanza, un’associazione di categoria può essere ammessa a intervenire in una causa se, in primo luogo, essa è rappresentativa di un numero significativo di persone fisiche o giuridiche che esercitano la loro attività nel settore considerato dalla controversia, in secondo luogo, se nel suo oggetto sociale rientra la tutela degli interessi dei suoi membri, se, in terzo luogo, la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sull’attività considerata e, infine, in quarto luogo, se l’emananda sentenza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2023, Illumina/Commissione, C‑611/22 P, EU:C:2023:205, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

12      È alla luce di tali condizioni che deve essere esaminata l’istanza di intervento presentata dall’INTA.

13      In primo luogo, dall’istanza di intervento emerge che l’INTA è un’associazione senza scopo di lucro con sede a New-York (Stati Uniti) dotata di personalità giuridica. Essa riunisce i titolari di marchi, compresi i marchi dell’Unione europea, e i professionisti del diritto dei marchi di tutto il mondo. Tra i suoi membri vi sono più di 6 000 organizzazioni di tutti i settori di attività economica, nonché fornitori di servizi nel campo del diritto dei marchi o associazioni di imprese stabilite nei 27 Stati membri. L’INTA ha quindi le caratteristiche di un’associazione di categoria rappresentativa.

14      In secondo luogo, dall’istanza di intervento e dai documenti ad essa allegati risulta che l’INTA ha per oggetto sociale in particolare, la promozione di marchi e di altri diritti complementari di proprietà intellettuale al fine di favorire la fiducia dei consumatori, l’impulso alla crescita economica e l’incentivo all’innovazione, la tutela degli interessi del pubblico attraverso l’uso corretto dei marchi, adoperandosi per favorire lo sviluppo della legislazione e dei trattati in materia di marchi e di concorrenza sleale in tutto il mondo, nonché la promozione degli interessi dei suoi membri nell’uso dei loro marchi. Inoltre, risulta altresì da tale istanza che l’INTA ha goduto dello status di osservatore presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sin dal 1979 e collabora con l’EUIPO, in particolare partecipando alle riunioni dei gruppi di utenti dell’EUIPO e alle riunioni congiunte tra quest’ultima e tale ufficio, relative alle prassi degli uffici dei marchi.

15      Inoltre, la controversia in questione riguarda il diritto dei marchi e presenta, di conseguenza, un nesso con l’oggetto sociale dell’INTA che consiste nel promuovere gli interessi dei suoi membri nell’utilizzo dei loro marchi.

16      In terzo luogo, da un lato, occorre rilevare che la presente causa, relativa a un’impugnazione contro la sentenza impugnata che ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2021, con la quale quest’ultima ha respinto un’opposizione fondata su diritti anteriori protetti nel Regno Unito, per il motivo che, in sostanza, l’opponente non poteva più invocare il diritto di tale Stato a seguito del suo recesso dall’Unione, solleva la questione consistente nel determinare la data e le circostanze da prendere in considerazione per valutare l’interesse del titolare al successo di un’opposizione fondata su tali diritti anteriori a una domanda di marchio dell’Unione europea e l’obbligo dell’EUIPO di prendere in considerazione detti diritti anteriori. Dall’altro lato, detta causa solleva la questione, più generale, dell’incidenza dell’estinzione ex nunc del diritto anteriore nel corso di un procedimento di opposizione o di dichiarazione di nullità dinanzi all’EUIPO sull’esito di tale procedimento (v., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punto 34).

17      Orbene, si tratta di questioni di principio relative, in particolare, al requisito dell’interesse ad agire e a proseguire il procedimento nell’ambito dei procedimenti amministrativi relativi ai marchi dell’Unione europea e ai principi di territorialità del marchio e del carattere unitario del marchio dell’Unione europea. Inoltre, esse riguardano non solo l’effetto dell’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea su tali marchi ma anche tutte le situazioni, frequenti in materia di proprietà intellettuale, di estinzione di un diritto anteriore nel corso del procedimento amministrativo, in particolare, in caso di decadenza o di cessazione di tale diritto (v., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punti da 37 a 39).

18      In tal senso, tali questioni rivestono una certa importanza tanto per gli utenti del sistema del marchio dell’Unione europea quanto per i giudici nazionali (v., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punto 38), posto che un tale sistema mira a consentire alle imprese di esercitare senza ostacoli un’attività economica su tutto il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punto 40).

19      Di conseguenza, la presente causa solleva questioni di principio che possono incidere sul funzionamento del sistema dei marchi dell’Unione europea di cui i membri dell’INTA sono utenti.

20      In quarto luogo, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 16 a 19 della presente ordinanza, occorre rilevare che gli interessi dei membri dell’INTA possono essere lesi in misura significativa dall’emananda sentenza, in particolare, come rilevato, in sostanza, da detta associazione nella sua istanza d’intervento, alla luce del fatto che la Corte può dirimere la questione, mediante tale sentenza, di determinare quale data debba essere presa in considerazione per stabilire se un diritto anteriore sia protetto dal diritto dell’Unione, e possa, quindi, essere invocato a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea.

21      Da tutto quanto precede risulta che si deve ritenere che l’INTA abbia adeguatamente dimostrato di avere un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni dell’EUIPO dirette all’annullamento della sentenza impugnata e, pertanto, un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte nell’ambito della presente impugnazione, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

 Sui diritti processuali dell’interveniente

22       Con l’accoglimento dell’istanza di intervento, l’INTA riceverà comunicazione, in applicazione dell’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 1, di detto regolamento, di tutti gli atti processuali notificati alle parti, in assenza di domanda di queste ultime diretta ad escludere determinati atti o documenti da detta comunicazione.

23      Poiché tale istanza è stata presentata entro il termine di un mese previsto dall’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’INTA potrà, conformemente all’articolo 132, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, presentare una memoria d’intervento entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo precedente.

24      Infine, l’INTA potrà presentare osservazioni orali qualora sia organizzata un’udienza di discussione.

 Sulle spese

25      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.

26      Nel caso di specie, poiché l’istanza d’intervento dell’INTA è accolta, occorre riservare le spese connesse al suo intervento.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

1)      L’International Trademark Association (INTA) è ammessa a intervenire nella causa C337/22 P a sostegno delle conclusioni dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

2)      Una copia di tutti gli atti processuali sarà notificata all’International Trademark Association (INTA) a cura del cancelliere.

3)      L’International Trademark Association (INTA) dispone, a decorrere dalla data della notifica di cui al punto 2 del presente dispositivo, di un termine di un mese per presentare una memoria di intervento.

4)      Le spese connesse all’intervento della International Trademark Association (INTA) sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.