Language of document : ECLI:EU:C:2021:181

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

9 marzo 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Incorporazione con la tecnica del framing, sul sito Internet di un terzo, di un’opera protetta dal diritto d’autore – Opera liberamente accessibile con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore sul sito Internet di un licenziatario – Clausola del contratto di sfruttamento che impone al licenziatario di introdurre efficaci misure tecnologiche contro il framing – Liceità – Diritti fondamentali – Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑392/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 25 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2019, nel procedimento

VG Bild-Kunst

contro

Stiftung Preußischer Kulturbesitz,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen, N. Piçarra, A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, T. von Danwitz, M. Safjan, D. Šváby, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 maggio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la VG Bild-Kunst, da C. Czychowski e V. Kraetzig, Rechtsanwälte;

–        per la Stiftung Preußischer Kulturbesitz, da N. Rauer, Rechtsanwalt;

–        per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e A. Daniel, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da T. Scharf, V. Di Bucci e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la VG Bild-Kunst, una società di gestione dei diritti d’autore nel campo delle arti visive in Germania, e la Stiftung Preußischer Kulturbesitz (in prosieguo: la «SPK»), una fondazione tedesca per il patrimonio culturale, riguardo al rifiuto della VG Bild-Kunst di stipulare un contratto di licenza con la SPK per l’utilizzo del suo catalogo di opere senza l’inclusione di una clausola che obblighi quest’ultima, in qualità di licenziataria, ad attuare, quando utilizza opere e materiali protetti oggetto di detto contratto, misure tecnologiche efficaci contro il framing da parte di terzi delle opere e dei materiali protetti.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2001/29

3        I considerando 3, 4, 9, 10, 23 e 31 della direttiva 2001/29 sono del seguente tenore:

«(3)      L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale.

(4)      Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici (…).

(...)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(...)

(23)      La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(...)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno».

4        A termini dell’articolo 3 della direttiva medesima, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti»:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(...)

3.      I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

5        L’articolo 6 della direttiva 2001/29, intitolato «Obblighi relativi alle misure tecnologiche», ai paragrafi 1 e 3 così dispone:

«1.      Gli Stati membri prevedono un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

(...)

3.      Ai fini della presente direttiva, per “misure tecnologiche” si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legge[,] o d[e]l diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativo alla tutela giuridica delle banche di dati (GU 1996, L 77, pag. 20)]. Le misure tecnologiche sono considerate “efficaci” nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione».

 Direttiva 2014/26/UE

6        Ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa alla gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72):

«1.      Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori conducano in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti. Gli organismi di gestione collettiva si scambiamo tutte le informazioni necessarie.

2.      Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze su diritti non sono tenuti a basarsi, per altri tipi di servizi online, sulle condizioni di concessione concordate con un utilizzatore quando quest’ultimo fornisce un nuovo tipo di servizio online proposto al pubblico dell’Unione da meno di tre anni.

I titolari dei diritti ricevono una remunerazione adeguata per l’uso dei diritti. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso sono ragionevoli in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e tengono conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva informano gli utenti interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe».

 Diritto tedesco

7        Ai sensi dell’articolo 19a del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), la messa a disposizione del pubblico di opere protette dal diritto d’autore è soggetta all’autorizzazione dei titolari dei diritti.

8        Conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften (legge relativa alla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte di società di gestione collettiva; in prosieguo: il «VGG»), le società di gestione collettiva hanno l’obbligo di concedere a chiunque ne faccia richiesta, a condizioni ragionevoli, una licenza d’uso dei diritti affidati alla loro gestione.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        La SPK è il gestore della Deutsche Digitale Bibliothek (in prosieguo: la «DDB»), una biblioteca digitale dedicata alla cultura e al sapere tramite la messa in rete delle istituzioni culturali e scientifiche tedesche.

10      Il sito Internet della DDB contiene link a contenuti digitalizzati memorizzati sui portali Internet delle istituzioni partecipanti. Tuttavia, la DDB, quale «vetrina digitale», memorizza a sua volta solo le miniature (thumbnails), ossia versioni di immagini le cui dimensioni sono ridotte rispetto a quelle del materiale originale. L’utente, quando clicca su una di tali miniature, è reindirizzato verso la pagina relativa al materiale in questione sul sito della DDB, la quale contiene una versione ingrandita della miniatura di cui trattasi, con una risoluzione di 440 per 330 pixel. Cliccando sulla miniatura ingrandita o utilizzando la funzione «lente d’ingrandimento», viene visualizzata in una finestra in sovrimpressione (lightbox) una versione ulteriormente ingrandita della miniatura, con una risoluzione massima di 800 per 600 pixel. Inoltre, il pulsante «Visualizza oggetto sul sito originario» contiene un link diretto al sito Internet dell’istituzione che mette a disposizione il materiale in questione o alla sua pagina iniziale o alla pagina relativa a tale materiale.

11      La VG Bild-Kunst subordina la stipula, con la SPK, di un contratto di licenza d’uso del proprio catalogo di opere sotto forma di immagini in miniatura all’inserimento di una clausola in base alla quale il licenziatario si impegna ad adottare, quando utilizza opere e materiali protetti dal contratto, misure tecnologiche efficaci contro il framing, da parte di terzi, delle immagini in miniatura di tali opere o di tali materiali protetti, visualizzate sul sito della DDB.

12      Ritenendo che una siffatta clausola contrattuale non fosse ragionevole alla luce della normativa applicabile in materia di diritto d’autore, la SPK ha promosso un’azione dinanzi al Landgericht Berlin (Tribunale del Land di Berlino, Germania) affinché si accertasse che la VG Bild‑Kunst era tenuta a concedere alla SPK detta licenza senza che quest’ultima fosse subordinata all’attuazione di simili misure tecnologiche.

13      Tale azione è stata respinta dal Landgericht Berlin (Tribunale del Land di Berlino). La sentenza di quest’ultimo, in sede di appello proposto dalla SPK, è stata annullata dal Kammergericht Berlin (Tribunale regionale superiore di Berlino, Germania). Con il suo ricorso per cassazione («Revision»), la VG Bild-Kunst chiede il rigetto dell’azione della SPK.

14      Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) precisa, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, prima frase, del VGG, che recepisce l’articolo 16 della direttiva 2014/26, le società di gestione collettiva sono tenute a concedere a chiunque ne faccia richiesta, a condizioni ragionevoli, una licenza d’uso dei diritti di cui è stata affidata loro la gestione.

15      Dall’altro lato, secondo la sua giurisprudenza consolidata nel periodo in cui si applicava la normativa nazionale abrogata dal VGG, giurisprudenza che, secondo il giudice del rinvio, non ha perso tutta la sua rilevanza, si ammetteva che le società di gestione collettiva potessero, in via eccezionale, derogare al loro obbligo e rifiutare di concedere una licenza d’uso dei diritti la cui gestione era loro affidata, a condizione che tale rifiuto non costituisse un abuso di monopolio e con riserva di poter opporre alla domanda di licenza interessi legittimi superiori. A tale riguardo, al fine di determinare l’esistenza di un’eccezione oggettivamente giustificata, si dovevano bilanciare gli interessi delle persone interessate, tenendo conto della finalità della legge e dell’obiettivo sotteso a tale obbligo di principio delle società di gestione collettiva.

16      L’esito del ricorso per «Revision» dipenderebbe dalla questione se, contrariamente a quanto dichiarato dal giudice d’appello, l’incorporazione tramite framing, nel sito Internet di un terzo, di un’opera disponibile, con il consenso del titolare dei diritti, nella fattispecie la VG Bild-Kunst, su un sito Internet, come quello della DDB, costituisca una comunicazione dell’opera al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 qualora eluda misure di protezione contro il framing adottate dal titolare dei diritti o imposte da quest’ultimo al licenziatario. In tal caso, i diritti dei membri della VG Bild-Kunst potrebbero essere pregiudicati e la VG Bild-Kunst potrebbe validamente subordinare il rilascio di una licenza alla SPK a che quest’ultima si impegni, nel contratto di licenza, ad attuare misure di protezione del genere.

17      Il giudice del rinvio ritiene che, quando le miniature sono incorporate tramite framing nel sito di un terzo eludendo misure tecnologiche di protezione adottate o imposte dal titolare dei diritti, una siffatta incorporazione costituisca una comunicazione ad un pubblico nuovo. Se così non fosse, il diritto di comunicazione di un’opera al pubblico su Internet si esaurirebbe di fatto, contrariamente all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, non appena tale opera fosse messa liberamente a disposizione di tutti gli internauti su un sito Internet con l’autorizzazione del titolare dei diritti, senza che tale titolare possa mantenere il controllo dello sfruttamento economico della sua opera e assicurarsi una partecipazione adeguata al suo utilizzo a fini economici.

18      Nutrendo tuttavia dubbi quanto alla risposta da dare a tale questione, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa alla pratica del framing (ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International, C‑348/13, non pubblicata, EU:C:2014:2315) e alla libertà di espressione e di informazione garantita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nel contesto digitale (sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 45), giurisprudenza da cui risulta che i collegamenti ipertestuali contribuiscono al corretto funzionamento di Internet e allo scambio di opinioni e informazioni, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’incorporazione, mediante framing, di un’opera disponibile su un sito Internet liberamente accessibile con il consenso del titolare del diritto sul sito Internet di un terzo costituisca una comunicazione al pubblico dell’opera, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, qualora ciò avvenga aggirando le misure di protezione contro il framing che il titolare del diritto ha adottato o ha fatto adottare».

 Sulla questione pregiudiziale

19      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare.

20      Al riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli autori godano del diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

21      In forza di tale disposizione, gli autori dispongono pertanto di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero voler effettuare, e ciò al fine di vietare quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 27 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 29 e giurisprudenza citata).

22      Nel caso di specie, occorre osservare in via preliminare che, come risulta dal punto 10 della presente sentenza, il procedimento principale verte principalmente sulle riproduzioni digitali sotto forma di miniature di opere protette le cui dimensioni sono, inoltre, ridotte rispetto all’originale.

23      Orbene, da un lato, occorre rilevare che, come esposto dal giudice del rinvio, è pacifico tra le parti del procedimento principale che la pubblicazione, prevista dalla SPK, di miniature da essa memorizzate e provenienti da opere protette dal diritto d’autore appartenenti al catalogo della VG Bild-Kunst costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 ed è quindi soggetta all’autorizzazione dei titolari di diritti.

24      Poiché la SPK rifiuta tuttavia di attuare misure volte ad impedire il framing di tali miniature su siti Internet terzi, occorre determinare se un tale framing debba a sua volta essere considerato come una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, il che, in caso affermativo, consentirebbe alla VG Bild-Kunst, in quanto società collettiva di gestione dei diritti d’autore, di imporre alla SPK l’attuazione delle misure summenzionate.

25      Dall’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 120 delle sue conclusioni, la modifica delle dimensioni delle opere di cui trattasi non svolge alcun ruolo nella valutazione dell’esistenza di un atto di comunicazione al pubblico, fintanto che gli elementi originali di tali opere siano percepibili, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia principale.

26      Come la Corte ha già dichiarato, la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, deve essere intesa, come indicato al considerando 23 di tale direttiva, in senso ampio, come comprendente qualsiasi comunicazione al pubblico non presente nel luogo di origine della comunicazione e quindi qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, compresa la radiodiffusione (sentenza del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 49 e giurisprudenza citata).

27      Infatti, dai considerando 4, 9 e 10 della direttiva 2001/29 emerge che obiettivo principale di quest’ultima è la realizzazione di un elevato livello di protezione a favore degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 18 e giurisprudenza citata).

28      Inoltre, dall’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva risulta che l’autorizzazione dell’inclusione delle opere protette in una comunicazione al pubblico non esaurisce il diritto di autorizzare o vietare altre comunicazioni di tali opere al pubblico (sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 23).

29      Come la Corte ha statuito a più riprese, la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, combina due elementi cumulativi, ossia un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico [sentenze del 2 aprile 2020, Stim e SAMI, C‑753/18, EU:C:2020:268, punto 30 e giurisprudenza citata, nonché del 28 ottobre 2020, BY (Prova fotografica), C‑637/19, EU:C:2020:863, punto 22 e giurisprudenza citata].

30      In primo luogo, è idoneo a costituire un atto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 qualsiasi atto con il quale un utilizzatore, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dia accesso a opere protette [v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 2020, Stim e SAMI, C‑753/18, EU:C:2020:268, punto 32 nonché giurisprudenza citata, e del 28 ottobre 2020, BY (Prova fotografica), C‑637/19, EU:C:2020:863, punto 23 nonché giurisprudenza citata].

31      In secondo luogo, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi di tale disposizione, le opere protette devono effettivamente essere comunicate ad un pubblico, dato che detta comunicazione riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali (sentenza del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 66 e giurisprudenza citata) e coinvolge un numero di persone piuttosto considerevole (sentenza del 29 novembre 2017, VCAST, C‑265/16, EU:C:2017:913, punto 45 e giurisprudenza citata).

32      Per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», occorre inoltre che la comunicazione dell’opera protetta sia effettuata secondo una modalità tecnica specifica, diversa da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, presso un pubblico nuovo, vale a dire un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore quando ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico (sentenza del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 70 e giurisprudenza citata).

33      La Corte ha altresì sottolineato, per quanto riguarda la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, che essa comporta una valutazione individualizzata (sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 23 e giurisprudenza citata).

34      Ai fini di una tale valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente sia nella loro reciproca interazione [v, in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Stim e SAMI, C‑753/18, EU:C:2020:268, punto 31 e giurisprudenza citata].

35      In particolare, dalla giurisprudenza della Corte risulta, da un lato, che la tecnica del framing, consistente nel dividere una pagina di un sito Internet in più riquadri e nel visualizzare in uno di essi, mediante un collegamento cliccabile o un link Internet incorporato (inline linking), un elemento proveniente da un altro sito al fine di nascondere agli utilizzatori di tale sito l’ambiente di origine al quale appartiene tale elemento, costituisce un atto di comunicazione a un pubblico ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 30 e 31 della presente sentenza, in quanto tale tecnica ha l’effetto di mettere l’elemento visualizzato a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori di tale sito Internet (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punti 20, 22 e 23).

36      Dall’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, poiché la tecnica del framing utilizza le stesse modalità tecniche di quelle già utilizzate per comunicare al pubblico l’opera protetta sul sito Internet di origine, ossia Internet, tale comunicazione non soddisfa il requisito di un pubblico nuovo e, poiché detta comunicazione non rientra quindi nell’ambito di una comunicazione «al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria per una siffatta comunicazione (v., in tal senso sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punti da 24 a 30).

37      Nondimeno, occorre osservare che tale giurisprudenza si fondava sulla constatazione di fatto che l’accesso alle opere interessate sul sito Internet d’origine non era soggetto ad alcuna misura restrittiva (sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 26, nonché ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International, C‑348/13, non pubblicata, EU:C:2014:2315, punti 16 e 18). In mancanza di misure del genere, la Corte ha quindi considerato che, mettendo liberamente a disposizione del pubblico la propria opera o autorizzando una siffatta messa a disposizione, il titolare dei diritti ha considerato sin dall’origine l’insieme degli utenti di Internet come pubblico e ha quindi acconsentito a che terzi compissero essi stessi atti di comunicazione di tale opera.

38      Pertanto, in una situazione in cui un autore autorizzi in modo preventivo, esplicito e privo di riserve, la pubblicazione dei suoi articoli sul sito Internet di un editore, senza ricorrere inoltre a misure tecnologiche che limitano l’accesso a tali opere a partire da altri siti Internet, si può ritenere, in sostanza, che tale autore abbia autorizzato la comunicazione di dette opere a tutti gli internauti (sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 36 e giurisprudenza citata).

39      Per contro, conformemente al requisito di valutazione individualizzata della nozione di «comunicazione al pubblico», ricordata ai punti 33 e 34 della presente sentenza, la considerazione della Corte di cui al punto 37 di detta sentenza non può applicarsi quando il titolare dei diritti ha messo in atto o imposto sin dall’origine misure restrittive connesse alla pubblicazione della sua opera.

40      In particolare, nell’ipotesi in cui un collegamento cliccabile consenta agli utilizzatori del sito in cui si trova tale collegamento di eludere misure restrittive adottate dal sito in cui l’opera protetta si trova per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati e, in tal modo, costituisca un intervento senza il quale tali utilizzatori non potrebbero beneficiare delle opere diffuse, il complesso di detti utilizzatori dovrà essere considerato quale pubblico nuovo, che non è stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale, ragion per cui per tale comunicazione al pubblico si impone l’autorizzazione di tali titolari. Ciò si verifica, in particolare, allorché l’opera di cui trattasi non è più a disposizione del pubblico sul sito in cui è stata inizialmente comunicata o quando è ormai accessibile su tale sito esclusivamente per un pubblico limitato, mentre è accessibile su un altro sito Internet senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore (sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 31).

41      Orbene, il procedimento principale riguarda proprio una situazione in cui il titolare del diritto d’autore cerca di subordinare la concessione di una licenza all’attuazione di misure restrittive contro il framing in modo da limitare l’accesso alle sue opere da siti Internet diversi da quelli dei suoi licenziatari. In circostanze del genere, non si può ritenere che detto titolare abbia acconsentito a che terzi potessero liberamente comunicare le sue opere al pubblico.

42      Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 38 della presente sentenza, adottando o imponendo ai suoi licenziatari l’uso di misure tecnologiche che limitano l’accesso alle sue opere a partire da siti Internet diversi da quello sul quale ha autorizzato la loro comunicazione al pubblico, si considera che il titolare del diritto d’autore abbia espresso la sua intenzione di subordinare la sua autorizzazione a comunicare tali opere al pubblico su Internet a condizioni che limitano il pubblico di tali opere ai soli utenti di un determinato sito Internet.

43      Di conseguenza, quando il titolare del diritto d’autore ha adottato o imposto ai suoi licenziatari l’uso di misure restrittive contro il framing in modo da limitare l’accesso alle sue opere da siti Internet diversi da quello dei suoi licenziatari, la messa a disposizione iniziale sul sito originale e la messa a disposizione secondaria, tramite framing, costituiscono comunicazioni al pubblico differenti, ciascuna delle quali deve quindi essere autorizzata dai titolari dei diritti interessati (v., per analogia, sentenza del 29 novembre 2017, VCAST, C‑265/16, EU:C:2017:913, punto 49).

44      Al riguardo, non può desumersi né dalla sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76), né dall’ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International (C‑348/13, non pubblicata, EU:C:2014:2315), che il collocamento su un sito Internet di collegamenti ipertestuali verso opere protette che sono state rese liberamente disponibili su un altro sito Internet, ma senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore su tali opere, sia escluso in via di principio dalla nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Al contrario, dette decisioni confermano l’importanza di un’autorizzazione del genere alla luce di tale disposizione, poiché quest’ultima prevede proprio che ogni atto di comunicazione di un’opera al pubblico debba essere autorizzato dal titolare del diritto d’autore (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 43).

45      Orbene, le stesse conclusioni si impongono qualora un terzo comunichi al pubblico opere protette liberamente disponibili su alcuni siti Internet con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, quando tale titolare ha adottato o ha imposto ai suoi licenziatari di utilizzare misure tecnologiche che limitano l’accesso alle sue opere da altri siti Internet, mediante la tecnica del framing, al fine di limitare il pubblico delle sue opere ai soli utenti del sito Internet d’origine.

46      Occorre precisare che, al fine di garantire la certezza del diritto e il corretto funzionamento di Internet, il titolare del diritto d’autore non dovrebbe essere autorizzato a limitare il suo consenso se non per mezzo di misure tecnologiche efficaci, ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/29 (v., a quest’ultimo proposito, sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12, EU:C:2014:25, punti 24, 25 e 27). Infatti, in mancanza di simili misure, potrebbe rivelarsi difficile, in particolare per i privati, accertare se il titolare dei diritti abbia voluto opporsi al framing delle sue opere. Una verifica del genere risulterebbe ancor più difficile quando tali opere sono state oggetto di sublicenze (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 46).

47      Inoltre, in circostanze del genere, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 73 e 84 delle sue conclusioni, il pubblico che è stato preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore quando ha autorizzato la comunicazione della sua opera sul sito Internet sul quale essa è stata inizialmente pubblicata è costituito dai soli utilizzatori di detto sito, e non dagli utilizzatori del sito Internet sul quale l’opera è stata successivamente trasferita tramite framing senza l’autorizzazione di tale titolare, né da altri utenti di Internet (v., per analogia, sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 35).

48      Tenuto conto di tali elementi, si deve ritenere che, in siffatte circostanze, l’incorporazione, mediante la tecnica del framing, nella pagina Internet di un terzo di un’opera protetta dal diritto d’autore e messa a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet debba essere qualificata come messa a disposizione di tale opera ad un pubblico nuovo.

49      Non si può certo ignorare che i collegamenti ipertestuali, siano essi utilizzati nell’ambito della tecnica del framing o meno, contribuiscono al corretto funzionamento di Internet, il quale riveste un’importanza particolare per la libertà di espressione e di informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, e allo scambio di opinioni e di informazioni in tale rete caratterizzata dalla disponibilità di innumerevoli quantità di informazioni (sentenza del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 81 e giurisprudenza citata).

50      Tuttavia, un approccio secondo il quale si ritiene che il titolare del diritto d’autore, anche nell’ipotesi in cui abbia introdotto misure restrittive contro il framing delle sue opere, abbia acconsentito a qualsiasi atto di comunicazione al pubblico di dette opere da parte di terzi a beneficio di tutti gli utenti di Internet si scontrerebbe con il suo diritto esclusivo e inesauribile di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle sue opere, in forza dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/29.

51      Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 100 e 101 delle sue conclusioni, il titolare di un diritto d’autore non può essere posto dinanzi all’alternativa di tollerare l’uso non autorizzato della sua opera da parte di altri o di rinunciarne all’uso, eventualmente mediante un contratto di licenza.

52      Infatti, ritenere che l’incorporazione in una pagina Internet di un terzo, mediante la tecnica del framing, di un’opera previamente comunicata su un altro sito Internet con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, quando il titolare del diritto d’autore ha adottato o imposto misure di protezione contro il framing, non costituisca una messa a disposizione di tale opera ad un pubblico nuovo equivarrebbe a sancire una regola di esaurimento del diritto di comunicazione (v., per analogia, sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punti 32 e 33).

53      Oltre ad essere contraria alla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, una regola del genere priverebbe detto titolare della possibilità, richiamata al considerando 10 di tale direttiva, di richiedere un adeguato compenso per l’utilizzo della sua opera, e ciò nonostante il fatto che, come ricordato dalla Corte, l’oggetto specifico della proprietà intellettuale mira, segnatamente, ad assicurare ai titolari dei diritti interessati la tutela della facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione o la messa a disposizione dei materiali protetti, concedendo licenze dietro il pagamento di un compenso adeguato per ogni utilizzo degli stessi (sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, paragrafo 34 e giurisprudenza citata).

54      Consentire una tale incorporazione, mediante la tecnica del framing, senza che il titolare del diritto d’autore possa far valere i diritti previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, non rispetterebbe quindi il giusto equilibrio, di cui ai considerando 3 e 31 di tale direttiva, che deve essere mantenuto, nell’ambiente digitale, tra, da un lato, l’interesse dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi alla protezione della loro proprietà intellettuale, garantito dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utilizzatori dei materiali protetti, in particolare della loro libertà di espressione e d’informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, nonché dell’interesse generale (v., per analogia, sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 41).

55      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.