Language of document : ECLI:EU:C:2021:332

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

29 aprile 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Patente di guida – Ritiro della patente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio – Rinnovo della patente da parte dello Stato membro di rilascio successivamente alla decisione di ritiro – Assenza di automaticità del riconoscimento reciproco»

Nella causa C‑47/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 10 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2020, nel procedimento

F.

contro

Stadt Karlsruhe,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per F., da W. Säftel, Rechtsanwalt;

–        per il governo spagnolo, da S. Jiménez García, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da W. Mölls e N. Yerrell, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18, e rettifiche in GU 2009, L 291, pag. 43, e GU 2016, L 169, pag. 18).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra F., cittadino tedesco titolare di una patente di guida rilasciata in Spagna, e la Stadt Karlsruhe (città di Karlsruhe, Germania) in merito a una decisione delle autorità tedesche competenti di negargli il diritto di utilizzare la sua patente di guida nel territorio tedesco.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Il considerando 2 della direttiva 2006/126 enuncia quanto segue:

«Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell’importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. (...)».

4        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

5        L’articolo 7 della direttiva di cui trattasi dispone quanto segue:

«1.      Il rilascio della patente di guida è subordinat[o]:

a)      al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

(...)

e)      alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2. a)      A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni.

Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.

(...)

3.      Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato:

a)      al continuo rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell’allegato III per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; e

b)      all’esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, per un periodo di almeno sei mesi.

All’atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono imporre una verifica delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell’allegato III.

(...)

5.      (...)

Fermo restando l'articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell'abilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti».

6        L’articolo 11 della direttiva 2006/126 prevede quanto segue:

«1.       Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente. Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

(...)

4.      Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.

Uno Stato membro rifiuta di riconoscere, a una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel proprio territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro.

5.      La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.

(...)».

7        Ai sensi dell’articolo 12, primo comma, di tale direttiva:

«Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la person[a] e il luogo in cui essa abita».

 Diritto tedesco

8        L’articolo 13 della Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr – Fahrerlaubnis-Verordnung (regolamento relativo all’abilitazione delle persone alla guida di veicoli su strada – regolamento sulla patente di guida), del 13 dicembre 2010 (BGBl. 2010 I, pag. 1980), nel testo applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «FeV»), ha il seguente tenore:

«Al fine di istruire le decisioni relative al rilascio o alla proroga della patente di guida o ancora all’imposizione di restrizioni o di condizioni, l’autorità competente per il rilascio delle patenti di guida dispone:

(...)

2.      la presentazione di una perizia medico-psicologica, quando

(...)

c)      il conducente di un veicolo in circolazione sulla pubblica via presenta un tasso di alcolemia superiore o uguale a 1,6 g per mille oppure una concentrazione di alcool nell’aria espirata superiore o uguale a 0,8 mg/l;

(...)».

9        L’articolo 29 della FeV così dispone:

«(1)      I titolari di una patente di guida estera possono guidare veicoli a motore nel territorio tedesco, nei limiti della legittimazione loro conferita da detto titolo, qualora non abbiano una residenza normale in tale territorio ai sensi dell’articolo 7. (...)

(...)

(3)      La legittimazione di cui al paragrafo 1 non sussiste per i titolari di patenti di guida estere,

(...)

3.      la cui autorizzazione alla guida nel territorio nazionale sia stata oggetto di un provvedimento di ritiro provvisorio o passato in giudicato emesso da un organo giurisdizionale, oppure di un provvedimento di ritiro immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa, oppure la cui autorizzazione alla guida non sia stata ritirata per il semplice motivo che essi vi avevano nel frattempo rinunciato.

(...)

(...) I punti 3 e 4 della prima frase [del paragrafo 3] si applicano alle patenti di guida [dell’Unione europea] o [dello Spazio economico europeo (SEE)] solo qualora le misure ivi menzionate siano iscritte nel registro di idoneità alla guida e non siano state cancellate ai sensi dell’articolo 29 [dello Straßenverkehrsgesetz (legge sulla circolazione stradale; in prosieguo: lo «StVG»)].

(4)      Successivamente all’adozione di una delle decisioni contemplate al paragrafo 3, punti 3 e 4, il diritto di utilizzare una patente di guida estera nel territorio tedesco è concesso, dietro presentazione di una domanda, qualora non sussistano più i motivi del ritiro».

10      L’articolo 3, paragrafo 6, dello StVG così dispone:

«Alla concessione, successivamente a un ritiro o ad una rinuncia, del diritto di fare nuovamente uso di una patente di guida estera nel territorio nazionale a persone che hanno la loro residenza normale all’estero si applicano, per analogia, le norme relative al rilascio di una nuova patente dopo un ritiro o una rinuncia».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

11      F. è un cittadino tedesco. Dal 1992 ha una residenza in Spagna e un’altra residenza a Karlsruhe (Germania). Dall’ordinanza di rinvio risulta che quest’ultima residenza non costituisce, tuttavia, una residenza normale ai sensi dell’articolo 7 della FeV e dell’articolo 12, primo comma, della direttiva 2006/126.

12      F. è stato condannato in Germania nel 1987, nel 1990, nel 1995 e nel 2000 per guida in stato di ebbrezza. In conseguenza di ciò, nel 1990, la sua patente di guida tedesca è stata ritirata. Il 21 ottobre 1992 gli è stata rilasciata in Spagna una patente di guida, in particolare, per le categorie A e B.

13      Dopo aver circolato in stato di ebbrezza, il 12 dicembre 2008, al volante di un veicolo in Germania, F. è stato condannato al pagamento di un’ammenda con decreto penale di condanna esecutivo del 20 gennaio 2009. Mediante questo stesso decreto, egli è stato altresì dichiarato decaduto, per inidoneità alla guida, dal diritto di guidare veicoli a motore in Germania con la sua patente spagnola e gli è stato vietato, per un periodo di quattordici mesi, di chiedere il rilascio di una nuova patente di guida. Infine, la patente di guida rilasciatagli in Spagna il 22 ottobre 2007 gli è stata ritirata ed è stata trasmessa alle autorità spagnole competenti. Queste ultime hanno successivamente restituito rapidamente tale documento a F.

14      Peraltro, il 23 novembre 2009, vale a dire durante il menzionato periodo di divieto di quattordici mesi, le autorità spagnole hanno rilasciato a F. una nuova patente di guida, la cui validità corrispondeva a quella della patente di guida spagnola iniziale. Detto permesso, rinnovato nel 2012, nel 2014 e nel 2016, è attualmente valido fino al 22 ottobre 2021. La data di inizio della validità indicata su tutti i documenti rilasciati è il 21 ottobre 1992, ossia quella in cui era stata rilasciata la patente di guida spagnola iniziale.

15      Il 20 gennaio 2014 F. ha presentato alla città di Karlsruhe una domanda volta a far riconoscere la validità della sua patente di guida spagnola nel territorio tedesco. Tale domanda è stata respinta in quanto egli era stato oggetto in Germania di un ritiro della sua patente di guida spagnola per guida in stato di ebbrezza, provvedimento che lo privava definitivamente della possibilità di guidare nel territorio tedesco finché la sua idoneità alla guida non fosse stata nuovamente verificata. Orbene, le autorità tedesche hanno rilevato che, alla scadenza del periodo di divieto di richiedere una nuova patente di guida che gli era stato imposto, egli non aveva ottenuto in Spagna alcuna nuova patente di guida la cui validità dovesse essere riconosciuta dalle autorità tedesche, ma si era visto rilasciare unicamente documenti diretti a rinnovare la sua patente di guida iniziale. La città di Karlsruhe ha ritenuto che F. fosse tenuto, ai sensi dell’articolo 13, prima frase, punto 2, lettera c), della FeV, a presentare una perizia medico-psicologica al fine di eliminare i dubbi circa la sua idoneità alla guida. In mancanza della produzione di una tale perizia, la città di Karlsruhe ha ritenuto di poterlo dichiarare inidoneo alla guida, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, della FeV. Il reclamo presentato da F. contro questa decisione è stato respinto sulla base degli stessi motivi.

16      F. ha quindi proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione, che è stato rigettato sia in primo grado sia in appello.

17      Secondo il giudice d’appello, il motivo di esclusione previsto all’articolo 29, paragrafo 3, prima frase, punto 3, della FeV, letto in combinato disposto con l’articolo 29, paragrafo 3, terza frase, di quest’ultima, osta alla concessione di un diritto di guidare a livello nazionale ai sensi dell’articolo 29 della FeV.

18      Detto giudice ha ritenuto che l’autorizzazione alla guida di F. fosse stata definitivamente ritirata dalle autorità tedesche in seguito alla guida in stato di ebbrezza nel dicembre 2008. Tale provvedimento di ritiro, che non sarebbe stato cancellato e che estenderebbe i suoi effetti anche alla patente di guida spagnola attuale di F., sarebbe pertanto ancora iscritto nel registro di idoneità alla guida. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 4, della FeV, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 6, dello StVG, per potere nuovamente utilizzare la sua patente di guida spagnola in Germania, F. dovrebbe presentare una domanda di riconoscimento della validità di tale patente all’autorità tedesca incaricata del rilascio delle patenti di guida.

19      Il giudice d’appello ha affermato che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 non conferisce a F. il diritto di guidare veicoli a motore in Germania avvalendosi della sua patente di guida spagnola. Il fatto che le autorità spagnole abbiano, da un lato, restituito a F. la patente di guida iniziale poco dopo il ritiro di quest’ultima da parte delle autorità tedesche e, dall’altro, proceduto, il 23 novembre 2009, alla sostituzione di tale patente non costituirebbe una misura atta a fondare un obbligo, per le autorità di uno Stato membro, di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata dalle autorità di un altro Stato membro. Tali misure adottate dalle autorità spagnole sarebbero intervenute nel corso del periodo di divieto per F. di richiedere una nuova patente, stabilito dal decreto penale di condanna tedesco del 20 gennaio 2009, senza che risultasse chiaramente se esse fossero state precedute da un controllo dell’idoneità alla guida di quest’ultimo. Tale giudice ha altresì precisato che le autorità spagnole non avrebbero rilasciato a F. una nuova patente di guida, ma avrebbero soltanto rinnovato la patente iniziale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/126, dopo la scadenza del periodo di validità di quest’ultima.

20      Orbene, un rinnovo di questo tipo sarebbe soggetto unicamente alla condizione di residenza del titolare, come risulterebbe dall’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/126. In tal modo, il rinnovo di una patente di guida avrebbe la stessa natura di una sostituzione della patente di guida di cui all’articolo 11, paragrafo 5, di tale direttiva, dato che queste due misure si limitano al rilascio di un nuovo documento giustificativo di una patente di guida esistente. Uno Stato membro che, come il Regno di Spagna, abbia deciso di subordinare il rinnovo periodico di una patente di guida ad un esame sanitario non sarebbe tenuto a procedere, senza particolari indicazioni, a un esame sanitario di ciascun titolare di patente di guida per stabilire se tutte le norme minime in materia di salute, previste all’allegato III della direttiva 2006/126, siano ancora soddisfatte. Un esame sanitario legato all’età dovrebbe, di norma, limitarsi a un esame della vista, dell’udito e della prontezza di riflessi, nonché a patologie manifeste. Il riconoscimento incondizionato da parte degli altri Stati membri della validità di una patente di guida in una situazione del genere sarebbe contrario all’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

21      Il summenzionato giudice d’appello ha altresì respinto la domanda di F. diretta ad ottenere l’ingiunzione all’autorità incaricata per il rilascio delle patenti di guida di adottare, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, della FeV, una decisione di riconoscimento della validità della sua patente di guida spagnola. Esso ha ritenuto che le ragioni del ritiro di tale autorizzazione non avessero cessato di esistere, in quanto F. non aveva prodotto la perizia medico-psicologica richiesta alla luce del tasso di alcolemia di 2,12 g per mille che egli presentava al momento del fermo. Esso aggiunge che il principio di proporzionalità applicabile nel diritto dell’Unione non osta al requisito di una siffatta perizia, previsto nell’ipotesi in cui il tasso di alcolemia di un conducente su strade pubbliche superi un determinato livello, tenuto conto dei rischi per la sicurezza della circolazione stradale che il consumo di alcol rappresenterebbe.

22      F. ha proposto un ricorso per Revision dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), facendo valere che l’articolo 29, paragrafi 3 e 4, della FeV, nei limiti in cui implica l’adozione di una decisione di riconoscimento, da parte delle autorità tedesche, della validità delle patenti rilasciate dalle autorità di altri Stati membri, violerebbe il diritto dell’Unione. Esso ritiene che si presuma, in modo arbitrario e privo di fondamento giuridico, che i tre atti amministrativi con i quali le autorità spagnole hanno rinnovato la sua patente di guida costituiscano non già atti di rilascio di una patente di guida, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, bensì proroghe della patente iniziale rilasciata il 21 ottobre 1992. Secondo il ricorrente, sarebbe privo di base giuridica anche il motivo secondo cui, al momento del rinnovo di una patente di guida, un’irregolarità esistente viene trasmessa all’attuale patente di guida. Egli ha indicato che non sussisterebbe alcuna sentenza della Corte in tal senso. Egli ritiene che le autorità spagnole siano le uniche competenti ad accertare se sia nuovamente idoneo alla guida. A suo parere, le autorità tedesche non hanno il potere di sindacare le decisioni delle autorità spagnole a tal riguardo.

23      Il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla misura in cui il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida previsto all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 si applichi anche ai casi di rinnovo di una patente di guida, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/126, effettuato dallo Stato membro della residenza normale in un momento successivo a quello in cui lo Stato membro di soggiorno temporaneo abbia privato l’interessato, a causa di una guida in stato di ebbrezza e della conseguente inidoneità alla guida, del diritto di utilizzare la sua patente di guida sul proprio territorio.

24      Alla luce di tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva [2006/126] ostino a che uno Stato membro, nel cui territorio al titolare di una patente di guida dell’Unione europea delle categorie A e B rilasciata da un altro Stato membro sia stato revocato per guida in stato di ebbrezza il diritto di guidare con tale patente veicoli a motore nel primo Stato membro, rifiuti di riconoscere una patente di guida per tali categorie rilasciata all’interessato, dopo detto ritiro, nel secondo Stato membro, sotto forma di rinnovo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva [2006/126]».

 Sulla questione pregiudiziale

25      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida delle categorie A e B rilasciata da un altro Stato membro sia stato privato del diritto di guidare per aver commesso un’infrazione, durante un soggiorno temporaneo in tale territorio avvenuto in un momento successivo al rilascio di tale patente, e per la conseguente inidoneità alla guida ai sensi della legislazione del primo Stato membro, si rifiuti in seguito di riconoscere la validità di tale patente di guida dopo il suo rinnovo, effettuato in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva dallo Stato membro in cui il titolare di tale patente ha la sua residenza normale ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della stessa direttiva.

26      A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Tale disposizione impone a questi ultimi un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (sentenze del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 45 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 28 ottobre 2020, Kreis Heinsberg, C‑112/19, EU:C:2020:864, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

27      Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che spetta allo Stato membro del rilascio verificare se siano soddisfatti i requisiti minimi imposti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli relativi alla residenza e all’idoneità a guidare, previsti all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, e, pertanto, se sia giustificato il rilascio di una patente di guida (sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

28      Allorché le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato una patente di guida conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, gli altri Stati membri non hanno il diritto di verificare il rispetto dei requisiti per il rilascio previsti da tale direttiva. Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data in cui questa gli è stata rilasciata, i suddetti requisiti (sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

29      Inoltre, poiché l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 non opera alcuna distinzione in base alle modalità di rilascio della patente di guida, ossia a seconda che si tratti di rilascio a seguito del superamento delle prove previste dall’articolo 7 della direttiva 2006/126, a seguito di una sostituzione in virtù dell’articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva oppure a seguito di un rinnovo in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva, il principio del riconoscimento reciproco si impone anche per quanto riguarda la patente di guida rilasciata all’esito di una sostituzione siffatta, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva in parola (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2020, Kreis Heinsberg, C‑112/19, EU:C:2020:864, punto 26).

30      La Corte ha tuttavia dichiarato, al punto 71 della sentenza del 23 aprile 2015, Aykul (C‑260/13, EU:C:2015:257), che l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un’infrazione che il titolare di quest’ultima ha commesso in detto territorio in un momento successivo al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l’inidoneità alla guida di veicoli a motore.

31      In particolare, a tal riguardo la Corte ha considerato, al punto 60 di detta sentenza, che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 consente ad uno Stato membro, che non sia lo Stato membro di residenza normale del titolare della patente di guida ottenuta in un altro Stato membro, unicamente di adottare, in forza della propria normativa nazionale e a motivo dell’infrazione commessa nel proprio territorio da parte di detto titolare, misure la cui portata sia circoscritta a tale territorio e il cui effetto si limiti al rifiuto di riconoscere, in quest’ultimo, la validità di detta patente.

32      Essa ha inoltre affermato che, in una tale situazione, dove l’idoneità alla guida è rimessa in discussione non al momento del rilascio della patente di guida, bensì a seguito di un’infrazione commessa dal titolare di tale patente in un momento successivo al rilascio della medesima e la cui sanzione ha prodotto i suoi effetti solo nel territorio dello Stato membro ove detta infrazione è stata commessa, tale Stato membro è competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punti 73 e 84).

33      La Corte ha tuttavia precisato che spettava al giudice del rinvio esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realtà non si opponesse indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro e che, in tale prospettiva, spettava ad esso verificare se i requisiti stabiliti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al principio di proporzionalità, non superassero i limiti di ciò che era appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 84).

34      È ben vero che, come sottolineato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, dalla giurisprudenza della Corte risulta anche che uno Stato membro non può subordinare il riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro a una condizione prevista dalla normativa del primo Stato membro per il rilascio delle patenti, come la produzione di una perizia medico-psicologica, nel caso in cui detta patente sia stata rilasciata in epoca successiva al ritiro, da parte del primo Stato membro, di una precedente patente di guida, dopo il decorso di un eventuale periodo di divieto di richiedere una nuova patente [v., in tal senso, per quanto riguarda la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU 1991, L 237, pag. 1), che è stata sostituita dalla direttiva 2006/126, sentenza del 19 febbraio 2009, Schwarz, C‑321/07, EU:C:2009:104, punto 91 e giurisprudenza ivi citata, nonché, per quanto riguarda la direttiva 2006/126, sentenza del 26 aprile 2012, Hoffmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punto 84].

35      Infatti, in un caso di questo tipo, l’inidoneità alla guida, punita con il ritiro della patente di guida nel primo Stato membro, è stata sanata dalla verifica dell’idoneità effettuata da un altro Stato membro al momento del rilascio successivo di una patente di guida. In tale occasione, lo Stato membro del rilascio, come rammentato al punto 76 della presente sentenza, deve in particolare verificare se, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, il candidato soddisfi i requisiti minimi relativi all’idoneità fisica e mentale alla guida (v., in tal senso, per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 91/439, che corrisponde all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, sentenza del 19 febbraio 2009, Schwarz, C‑321/07, EU:C:2009:104, punti 92 e 93).

36      Nel procedimento principale, tuttavia, la patente di guida di cui è causa, dopo essere stata ritirata dallo Stato membro nel quale il suo titolare ha soggiornato temporaneamente, è stata oggetto non già di un rilascio successivo da parte dello Stato membro di residenza normale di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della direttiva 2006/126, bensì di un semplice rinnovo da parte di detto Stato. Risulta, infatti, dalla decisione di rinvio che la patente di guida di F. gli è stata inizialmente rilasciata nel 1992, poi, dopo il suo ritiro da parte delle autorità tedesche, è stata semplicemente rinnovata, a più riprese, dalle autorità spagnole, ed è attualmente valida fino al 22 ottobre 2021.

37      Orbene, in una situazione del genere, il mero rinnovo di una patente di guida delle categorie A e B, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2006/126, da parte dello Stato membro di residenza normale del suo titolare non può essere assimilato al rilascio di una nuova patente di guida, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, in quanto le condizioni di rinnovo e di rilascio non sono identiche. In effetti, come sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, affinché una simile equiparazione possa essere operata, occorrerebbe che l’inidoneità alla guida di veicoli a motore rilevata nello Stato membro di soggiorno temporaneo venga cancellata per effetto del rinnovo intervenuto nello Stato membro di residenza normale.

38      A tal riguardo, per quanto concerne le patenti di guida delle categorie AM, A, A 1, A 2, B, B1 e BE, l’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2006/126 prevede, quale requisito minimo armonizzato per il rinnovo di una patente di guida al momento in cui scade la sua validità amministrativa, l’esistenza di una residenza normale nel territorio dello Stato membro di rilascio della patente di guida oppure la prova della qualifica di studente in detto Stato per un periodo di almeno sei mesi. Benché gli Stati membri possano, come risulta dal secondo comma di tale disposizione, subordinare anche il rinnovo di tali patenti di guida ad una verifica delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale alla guida descritte nell’allegato III di detta direttiva, è necessario constatare che si tratta di una semplice facoltà lasciata a disposizione degli Stati membri.

39      Per contro, relativamente al rilascio delle patenti di guida, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 prevede che la patente può essere rilasciata unicamente ai richiedenti che non solo soddisfino il requisito della residenza normale nel territorio dello Stato membro di rilascio o che possano dimostrare la qualifica di studente in detto Stato per un periodo di almeno sei mesi, ma che abbiano altresì superato una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e una prova di controllo delle cognizioni e che rispondano a talune norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III della medesima direttiva. Il rilascio di una patente di guida è dunque subordinato a un esame di idoneità alla guida secondo le disposizioni dell’allegato III di tale direttiva.

40      Orbene, occorre ricordare che l’imposizione, a norma della direttiva 2006/126, di un obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri è la conseguenza della definizione, ad opera della direttiva citata, delle condizioni minime di rilascio di una patente di guida dell’Unione (sentenza del 28 febbraio 2019, Meyn, C‑9/18, EU:C:2019:148, punto 28).

41      A tal riguardo, come risulta in particolare dalla giurisprudenza ricordata ai punti 27 e 28 della presente sentenza e come rilevato dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte ha più volte sottolineato il nesso esistente tra le condizioni minime di rilascio di una patente di guida, armonizzate nel diritto dell’Unione, la verifica di tali condizioni da parte dello Stato membro di rilascio e l’obbligo di riconoscere la validità di tale patente da parte degli altri Stati membri.

42      Posto che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/126, gli Stati membri non sono tenuti, al momento del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM, A, A 1, A 2, B, B1 e BE, a procedere ad una verifica delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale alla guida descritte nell’allegato III di tale direttiva, lo Stato membro sul cui territorio il titolare di una patente di guida di tali categorie che sia stata unicamente oggetto di rinnovo intende circolare, dopo essere stato privato, a seguito di un’infrazione stradale commessa su detto territorio, del diritto di guidare un veicolo su quest’ultimo, può rifiutarsi, in forza dell’eccezione prevista all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 e, pertanto, in deroga al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di cui al punto 29 della presente sentenza, di riconoscere la validità di tale patente qualora, dopo la scadenza dell’eventuale periodo di divieto di richiedere una nuova patente, non siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto nazionale per il recupero del diritto di guidare in tale territorio.

43      Infatti, in tali circostanze, l’obbligo di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri della validità delle patenti di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE rilasciate da altri Stati membri, quale previsto dalla direttiva 2006/126, non può applicarsi d’ufficio ai rinnovi di tali patenti di guida, dato che le condizioni di rinnovo possono differire tra gli Stati membri.

44      Benché un simile obbligo di riconoscimento reciproco non possa dipendere dalla verifica, da parte dello Stato membro nel cui territorio soggiorni temporaneamente il titolare di una patente di guida rilasciata e rinnovata in un altro Stato membro, delle condizioni alle quali tale patente è stata rinnovata, al titolare della patente che, dopo la scadenza di un eventuale periodo di divieto di richiedere una nuova patente, intenda nuovamente disporre del diritto di guidare nel primo Stato membro deve comunque essere consentito di fornire alle autorità di quest’ultimo la prova che la sua idoneità alla guida conformemente alle disposizioni dell’allegato III della direttiva 2006/126 è stata oggetto di controllo al momento del rinnovo della sua patente nel secondo Stato membro e che, pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 35 della presente sentenza, l’inidoneità alla guida constatata dal primo Stato membro è stata ritirata per effetto di tale rinnovo, a condizione, tuttavia, che l’oggetto di tale controllo corrisponda a quello del controllo prescritto dalla normativa del medesimo Stato membro.

45      Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 non ostano, in linea di principio, a che le autorità di uno Stato membro rifiutino, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, di riconoscere la validità di una patente di guida delle categorie A e B semplicemente rinnovata in un altro Stato membro, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2006/126; tale primo Stato membro è quindi competente a fissare le condizioni alle quali il titolare della patente di guida deve sottostare per recuperare il diritto di guidare nel suo territorio.

46      È necessario constatare, a tal riguardo, che il fatto di consentire, in una situazione del genere, alle autorità di uno Stato membro di subordinare, a motivo di un’infrazione stradale commessa sul loro territorio, a talune condizioni il riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata e rinnovata in un altro Stato membro è tale da ridurre il rischio di incidenti stradali e risponde quindi all’obiettivo consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale perseguito dalla direttiva 2006/126, come ricordato al suo considerando 2.

47      Spetta, nondimeno, al giudice del rinvio esaminare se, conformemente al principio di proporzionalità, le norme, previste dalla legislazione del primo Stato membro, che stabiliscono le condizioni alle quali il titolare di una patente di guida privato, a motivo di un’infrazione, del diritto di guidare nel suo territorio dove egli soggiornava in modo temporaneo deve assoggettarsi per riacquistare il diritto di guidare in detto territorio, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 78), il che si verificherebbe, in particolare, se tali norme impedissero al suddetto titolare di poter fornire la prova che, dopo la scadenza di un eventuale periodo di divieto di richiedere una nuova patente, la sua idoneità alla guida è stata oggetto di un controllo ai sensi delle disposizioni dell’allegato III della direttiva 2006/126 al momento del rinnovo della sua patente nello Stato membro della sua residenza normale e che l’oggetto di tale controllo corrisponde a quello del controllo prescritto dalla normativa del primo Stato membro.

48      In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida delle categorie A e B rilasciata da un altro Stato membro sia stato privato del diritto di guidare per aver commesso un’infrazione, durante un soggiorno temporaneo in tale territorio avvenuto in un momento successivo al rilascio di tale patente, si rifiuti in seguito di riconoscere la validità di tale patente di guida dopo che essa è stata rinnovata, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, dallo Stato membro in cui il titolare di detta patente ha la sua residenza normale ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della stessa direttiva. Spetta, nondimeno, al giudice del rinvio esaminare se, conformemente al principio di proporzionalità, le norme previste dalla legislazione del primo Stato membro, che stabiliscono le condizioni alle quali il titolare della patente di guida deve assoggettarsi per riacquistare il diritto di guidare sul proprio territorio, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida delle categorie A e B rilasciata da un altro Stato membro sia stato privato del diritto di guidare per aver commesso un’infrazione, durante un soggiorno temporaneo in tale territorio avvenuto in un momento successivo al rilascio di tale patente, si rifiuti in seguito di riconoscere la validità di tale patente di guida dopo che essa è stata rinnovata, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, dallo Stato membro in cui il titolare di detta patente ha la sua residenza normale ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della stessa direttiva. Spetta, nondimeno, al giudice del rinvio esaminare se, conformemente al principio di proporzionalità, le norme previste dalla legislazione del primo Stato membro, che stabiliscono le condizioni alle quali il titolare della patente di guida deve assoggettarsi per riacquistare il diritto di guidare sul proprio territorio, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.