Language of document : ECLI:EU:C:2021:798

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 ottobre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Trasferimento, senza il suo consenso, di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario – Ricorso – Ordinanza di irricevibilità adottata da un giudice del Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Corte suprema (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche), Polonia)] – Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera del Consiglio nazionale della magistratura nonostante una decisione giurisdizionale che dispone la sospensione dell’esecuzione di tale delibera in pendenza di una sentenza pregiudiziale della Corte – Giudice che non costituisce un “giudice indipendente e imparziale precostituito per legge” – Primato del diritto dell’Unione – Possibilità di considerare inesistente tale ordinanza di irricevibilità»

Nella causa C‑487/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile), Polonia], con decisione del 21 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2019, nel procedimento promosso da

W.Ż.

con l’intervento di:

Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, già Prokurator Prokuratury Krajowej Bożena Górecka,

Rzecznik Praw Obywatelskich,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal (relatrice), M. Vilaras, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 settembre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per W.Ż., da S. Gregorczyk – Abram e M. Wawrykiewicz, adwokaci;

–        per il Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, da R. Hernand, A. Reczka, S. Bańko, B. Górecka e M. Słowińska;

–        per il Rzecznik Praw Obywatelskich, da P. Filipek e M. Taborowski;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, S. Żyrek e A. Dalkowska, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da K. Herrmann, P. Van Nuffel e H. Krämer, successivamente da K. Herrmann e P. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dal giudice W.Ż. in merito a una delibera con la quale la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS») ha concluso per il non luogo a statuire sull’impugnazione proposta da W.Ż. avverso una decisione del presidente del Sąd Okręgowy w K. (Tribunale regionale di K., Polonia) che ha disposto il trasferimento di W.Ż. da una sezione a un’altra di tale tribunale (in prosieguo: la «delibera controversa»), delibera contro la quale W.Ż. ha proposto un ricorso dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), ricorso accompagnato a sua volta da un’istanza diretta a ottenere la ricusazione di tutti i giudici che compongono l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Polonia), alla quale spetta l’esame di detto ricorso.

 Diritto polacco

 Costituzione

3        Ai sensi dell’articolo 7 della Costituzione:

«Le autorità pubbliche agiscono in forza del diritto ed entro i suoi limiti».

4        L’articolo 10 della Costituzione così recita:

«1.       Il regime politico della Repubblica di Polonia ha come fondamento la separazione e l’equilibrio tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

2.       La Camera bassa e il Senato esercitano il potere legislativo. Il presidente della Repubblica e il Consiglio dei ministri esercitano il potere esecutivo. Le corti e i tribunali esercitano il potere giudiziario».

5        L’articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione prevede:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente e pubblicamente, senza eccessivo ritardo, da un tribunale competente, indipendente e imparziale».

6        L’articolo 60 della Costituzione così dispone:

«I cittadini polacchi che godono dei loro pieni diritti civili hanno il diritto di accedere alla funzione pubblica in condizioni di uguaglianza».

7        Ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, della Costituzione:

«La legge non può precludere a nessuno le vie legali per rivendicare le proprie libertà e i propri diritti violati».

8        A norma dell’articolo 179 della Costituzione:

«I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta [della KRS], a tempo indeterminato».

9        L’articolo 184 della Costituzione così dispone:

«Il [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia)] e gli altri organi giurisdizionali amministrativi controllano, nei limiti stabiliti dalla legge, le attività della pubblica amministrazione. (...)».

 Nuova legge sulla Corte suprema

10      Il 20 dicembre 2017 il presidente della Repubblica ha firmato l’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5; in prosieguo: la «nuova legge sulla Corte suprema»). Quest’ultima è entrata in vigore il 3 aprile 2018.

11      La nuova legge sulla Corte suprema ha in particolare istituito la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema).

12      Ai sensi dell’articolo 26 della nuova legge sulla Corte suprema:

«Rientrano nella competenza della [Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche] i ricorsi straordinari, le controversie in materia elettorale e le impugnazioni della validità di un referendum nazionale o di un referendum costituzionale, l’accertamento della validità delle elezioni e dei referendum, le altre cause di diritto pubblico, ivi compreso il contenzioso riguardante la protezione della concorrenza, la regolamentazione dell’energia, le telecomunicazioni e il trasporto ferroviario, nonché i ricorsi proposti avverso le decisioni del Przewodniczy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (presidente del Consiglio nazionale della radiotelevisione[, Polonia]) o che mettono in discussione la durata eccessiva dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali ordinari e militari così come dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]».

13      L’articolo 29 della nuova legge sulla Corte suprema prevede che i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta della KRS.

 Legge sulla KRS

14      La KRS è disciplinata dall’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011, n. 126, posizione 714), come modificata, in particolare, dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3), e dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi), del 20 luglio 2018 (Dz. U. del 2018, posizione 1443) (in prosieguo: la «legge sulla KRS»).

15      L’articolo 37, paragrafo 1, della legge sulla KRS così dispone:

«Se più candidati hanno presentato domanda per un posto di giudice, [la KRS] esamina e valuta congiuntamente tutte le candidature depositate. In tale situazione, [la KRS] adotta una delibera contenente le sue decisioni in merito alla presentazione di una proposta di nomina al posto di giudice, nei confronti di tutti i candidati».

16      Ai sensi dell’articolo 43 di tale legge:

«1.      Una delibera della [KRS] diviene definitiva se non è impugnabile.

2.      Se la delibera di cui all’articolo 37, paragrafo 1, non è stata impugnata da tutti i partecipanti alla procedura, essa diventa definitiva nella parte contenente la decisione di non presentare la proposta di nomina alle funzioni di giudice dei partecipanti che non hanno proposto ricorso, fatte salve le disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 1 ter».

17      L’articolo 44 della legge sulla KRS prevedeva quanto segue:

«1.      Un partecipante alla procedura può proporre ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della delibera [della KRS], salvo diversamente previsto da disposizioni specifiche. (...)

1 bis.       Nel caso di controversie individuali concernenti la nomina alle funzioni di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], si può proporre ricorso dinanzi al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)]. In tali casi, è precluso il ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Il ricorso dinanzi al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] non può fondarsi su un motivo vertente sulla valutazione inadeguata del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri di cui si è tenuto conto in sede di adozione della decisione in ordine alla presentazione delle proposte di nomina al posto di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

1 ter.      Se la delibera di cui all’articolo 37, paragrafo 1, non è stata impugnata da tutti i partecipanti alla procedura, nelle controversie individuali concernenti la nomina alla funzione di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], la suddetta delibera diviene definitiva nella parte contenente la decisione di presentare la proposta di nomina al posto di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e nella parte contenente la decisione di non presentare una proposta di nomina al posto di giudice di tale medesima corte, nei confronti dei partecipanti alla procedura che non hanno proposto ricorso.

(...)

3.      Ai procedimenti dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] si applicano le disposizioni [del codice di procedura civile] (...) relative al ricorso per cassazione. Le disposizioni dell’articolo 871 di detta legge non sono applicabili.

4.      Nelle controversie individuali concernenti la nomina alle funzioni di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], l’annullamento da parte del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] della delibera [della KRS] recante la decisione di non presentare la proposta di nomina al posto di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] equivale all’ammissione della candidatura del partecipante alla procedura che ha proposto ricorso, per un posto vacante di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], posto per il quale, alla data della pronuncia della decisione del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)], non è terminata la procedura dinanzi [alla KRS], o, in assenza di una siffatta procedura, per il prossimo posto vacante di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] oggetto di pubblicazione».

18      Il paragrafo 1 bis dell’articolo 44 della legge sulla KRS è stato introdotto in tale articolo dalla legge dell’8 dicembre 2017 recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi, entrata in vigore il 17 gennaio 2018, e i paragrafi 1 ter e 4 vi sono stati introdotti dalla legge del 20 luglio 2018 recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi, entrata in vigore il 27 luglio 2018. Prima dell’introduzione di tali modifiche, i ricorsi di cui al suddetto paragrafo 1 bis erano proposti dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 44.

19      Con sentenza del 25 marzo 2019, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) ha dichiarato l’articolo 44, paragrafo 1 bis, della legge sulla KRS incompatibile con l’articolo 184 della Costituzione, con la motivazione che, in sostanza, la competenza conferita al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) da detto paragrafo 1 bis non era giustificata alla luce né della natura delle cause interessate, né delle caratteristiche organizzative di detto organo giurisdizionale, né del procedimento da esso applicato. In tale sentenza, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha altresì precisato che tale dichiarazione di incostituzionalità «comporta necessariamente la conclusione di tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti fondati sulla disposizione abrogata».

20      Successivamente, l’articolo 44 della legge sulla KRS è stato modificato dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (legge recante modifiche della [legge sulla KRS] e della legge recante organizzazione del contenzioso amministrativo), del 26 aprile 2019 (Dz. U. del 2019, posizione 914) (in prosieguo: la «legge del 26 aprile 2019»), entrata in vigore il 23 maggio 2019. Il paragrafo 1 di tale articolo 44 è ora formulato come segue:

«Un partecipante alla procedura può proporre ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della delibera [della KRS], salvo diversamente previsto da disposizioni specifiche. Non è possibile proporre ricorso nelle controversie individuali concernenti la nomina alle funzioni di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]».

21      Inoltre, l’articolo 3 della legge del 26 aprile 2019 prevede che «[i] ricorsi avverso le delibere [della KRS] nelle controversie individuali concernenti la nomina alle funzioni di giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)], promossi ma non definiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, comportano ipso iure il non luogo a statuire».

 Legge sullorganizzazione degli organi giurisdizionali ordinari

22      L’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001, come modificata (Dz. U. del 2019, posizione 52), al suo articolo 22 bis così dispone:

«(...)

4 ter      Il trasferimento di un giudice ad un’altra sezione non è subordinato al suo consenso:

1.      in caso di trasferimento ad un’altra sezione che conosce di cause rientranti nello stesso settore;

(...)

4 quater Le disposizioni dell’articolo 4 ter, punti 1 (...), non si applicano al giudice che, su un periodo di tre anni, sia stato trasferito ad un’altra sezione senza il suo consenso. (...)

5.      Il giudice o il giudice ausiliario le cui attribuzioni siano state modificate, con conseguente variazione della delimitazione delle relative responsabilità, in particolare a causa di un trasferimento a una diversa sezione dell’organo giurisdizionale interessato, può presentare ricorso dinanzi alla [KRS] entro il termine di sette giorni dall’attribuzione delle sue nuove responsabilità. Il ricorso non può essere proposto nei seguenti casi:

1.      trasferimento a una sezione competente per controversie rientranti nel medesimo settore;

(...)».

 Codice di procedura civile

23      Ai sensi dell’articolo 49 dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante introduzione del codice di procedura civile) del 17 novembre 1964, come modificata (Dz.U. del 2018, posizione 1360) (in prosieguo: il «codice di procedura civile»):

«(...) il tribunale ricusa un giudice su sua richiesta o su richiesta di una parte, se sussiste una circostanza idonea a generare un ragionevole dubbio sulla sua imparzialità in una determinata causa».

24      L’articolo 50, paragrafo 3, del codice di procedura civile recita:

«Fino alla decisione sull’istanza di ricusazione di un giudice:

1)      il giudice interessato dalla domanda può proseguire il procedimento;

2)      non è possibile pronunciare alcuna decisione o provvedimento che ponga fine al giudizio».

25      L’articolo 365, paragrafo 1, di detto codice prevede:

«Una decisione definitiva vincola non soltanto le parti e il giudice che l’ha pronunciata, ma anche gli altri giudici, le altre autorità pubbliche e gli organi dell’amministrazione, nonché, nei casi previsti dalla legge, gli altri soggetti».

26      L’articolo 388, paragrafo 1, di detto codice così dispone:

«In caso di ricorso per cassazione, qualora l’esecuzione della decisione sia tale da causare un danno irreparabile a una parte, il giudice di secondo grado può sospendere l’esecuzione della decisione impugnata fino al termine del procedimento per cassazione (...). La decisione può essere resa a porte chiuse. (...)».

27      Ai sensi dell’articolo 391, paragrafo 1, del medesimo codice:

«Le norme relative al procedimento dinanzi al giudice di primo grado sono applicabili per analogia al procedimento dinanzi al giudice di secondo grado, in mancanza di disposizioni specifiche che disciplinano quest’ultimo. (...)».

28      L’articolo 39821 del codice di procedura civile così prevede:

«Le norme che disciplinano il procedimento d’appello sono applicabili per analogia al procedimento dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], in mancanza di disposizioni specifiche che disciplinano quest’ultimo procedimento».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

29      W.Ż. esercita le funzioni di giudice presso il Sąd Okręgowy w K. (Tribunale regionale di K.). Con decisione del 27 agosto 2018, il presidente di tale tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 4 ter, punto 1, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, di trasferire W.Ż. dalla sezione di detto tribunale alla quale apparteneva fino ad allora ad un’altra sezione del medesimo tribunale.

30      W.Ż. ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla KRS sul fondamento dell’articolo 22 bis, paragrafo 5, di detta legge. Con la delibera controversa, la KRS ha concluso per il non luogo a statuire su tale ricorso.

31      Il 14 novembre 2018 W.Ż. ha proposto un ricorso contro la delibera controversa dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema), organo giurisdizionale presso il quale l’esame di detto ricorso deve spettare alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. In tale contesto, W.Ż. ha tuttavia presentato anche una domanda diretta a ottenere la ricusazione di tutti i giudici che componevano la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche per il motivo che, tenuto conto delle modalità della loro nomina, essi non offrivano le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste. L’esame di tale domanda spetta al Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile)], riunito in composizione a tre giudici.

32      Per quanto riguarda dette modalità di nomina, il giudice del rinvio, ossia il Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile)], riunito in composizione ampliata a sette giudici, precisa che la delibera n. 331/2018 della KRS, del 28 agosto 2018, che ha proposto al presidente della Repubblica di nominare gli interessati ai posti di giudice della Sezione straordinaria e delle questioni pubbliche, è stata oggetto di ricorsi proposti, sul fondamento dell’articolo 44, paragrafo 1 bis, della legge sulla KRS, dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), da candidati non proposti alla nomina da parte della KRS in tale delibera.

33      Con ordinanza definitiva del 27 settembre 2018, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha ordinato, sul fondamento del combinato disposto dell’articolo 388, paragrafo 1, e dell’articolo 39821 del codice di procedura civile nonché dell’articolo 44, paragrafo 3, della legge sulla KRS, la sospensione dell’esecuzione della delibera n. 331/2018.

34      Nonostante l’esistenza di detti ricorsi e di detta ordinanza, il presidente della Repubblica, il 10 ottobre 2018, ha nominato ai posti di giudice della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche alcuni dei candidati che erano stati presentati dalla KRS nella delibera n. 331/2018.

35      Successivamente, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), con decisioni del 22 novembre 2018, ha sospeso i procedimenti dinanzi ad esso pendenti fino alla pronuncia della Corte sulle questioni pregiudiziali sottopostele dal medesimo giudice nazionale con decisione del 21 novembre 2018 nella causa che ha dato origine alla sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) (C‑824/18, in prosieguo: la «sentenza A.B. e a.», EU:C:2021:153), riguardante un’altra delibera della KRS che aveva presentato al presidente della Repubblica la candidatura di talune persone ai fini della loro nomina a posti di giudice presso le sezioni civile e penale del Sąd Najwyższy (Corte suprema). Con tali questioni, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) si interrogava, in sostanza, sulla questione se il diritto dell’Unione ostasse a disposizioni come quelle dettate dall’articolo 44, paragrafi da 1bis a 4, della legge sulla KRS.

36      Il 20 febbraio 2019 il presidente della Repubblica ha proceduto alla nomina in qualità di giudice presso la sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche di una persona la cui candidatura era stata parimenti proposta dalla KRS nella sua delibera n. 331/2018 (in prosieguo: il «giudice di cui trattasi»).

37      L’8 marzo 2019 il giudice di cui trattasi, statuendo come giudice unico, senza disporre del fascicolo all’epoca in possesso del Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile)], riunito in composizione a tre giudici, e senza aver sentito W.Ż., ha adottato un’ordinanza che ha respinto in quanto irricevibile il ricorso di quest’ultimo diretto contro la delibera controversa (in prosieguo: l’«ordinanza controversa»).

38      Con decisione del 20 marzo 2019 il Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile)], riunito in composizione a tre giudici, ha dichiarato che l’ordinanza controversa era stata adottata in violazione dell’articolo 50, paragrafo 3, punto 2, del codice di procedura civile, sottolineando che tale disposizione osta alla pronuncia di una decisione che pone fine al giudizio fintanto che non sia stata pronunciata una decisione su un’istanza di ricusazione di un giudice presentata da un qualsiasi altro giudice. In tale medesima decisione, detto organo giurisdizionale ha inoltre constatato che tale ordinanza violava i diritti della difesa di W.Ż., ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione, dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») e dell’articolo 47 della Carta, dal momento che detta ordinanza era stata adottata da un organo che non disponeva del fascicolo e senza che W.Ż. avesse potuto prendere conoscenza della posizione del pubblico ministero.

39      In tale decisione, detto organo giurisdizionale ha altresì esaminato la questione se il giudice di cui trattasi avesse effettivamente la qualità di giudice, in mancanza della quale si dovrebbe concludere per l’inesistenza giuridica dell’ordinanza controversa. Una siffatta questione sarebbe rilevante per l’esito del procedimento di ricusazione pendente dinanzi a tale medesimo organo giurisdizionale, in quanto, in caso di esistenza accertata dell’ordinanza controversa, tale procedimento dovrebbe concludersi con una decisione di non luogo a statuire per mancanza di oggetto, mentre, in caso di inesistenza di tale ordinanza, occorrerebbe al contrario pronunciarsi sull’istanza di ricusazione presentata da W.Ż. In tale contesto il Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile)]), riunito in composizione a tre giudici, ha deciso di sottoporre al giudice del rinvio le seguenti questioni:

«1)      Se l’ordinanza di rigetto di un ricorso proposto dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) avverso una delibera della KRS, pronunciata da un collegio giudicante monocratico formato da una persona nominata giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema), nonostante un ricorso precedentemente proposto dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) avverso la delibera della KRS che aveva proposto la nomina di tale persona alle funzioni di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) e benché il procedimento dinanzi alla Corte suprema amministrativa fosse ancora pendente alla data della notifica dell’atto di nomina sia giuridicamente esistente e ponga fine al giudizio avviato con l’introduzione del ricorso in questione.

2)      Se la sospensione dell’esecuzione della delibera della KRS che, in forza del combinato disposto dell’articolo 388, paragrafo 1, e dell’articolo 39821 del [codice di procedura civile] nonché dell’articolo 44, paragrafo 3, della [legge sulla KRS], il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha pronunciato prima della notifica dell’atto di nomina alle funzioni di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) sia rilevante per la soluzione della questione posta al punto 1».

40      Il giudice del rinvio ritiene che la risposta alle questioni che gli sono state così sottoposte dipenderà in particolare dalla questione se un giudice nominato in siffatte condizioni costituisca un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

41      Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE esige, infatti, che gli Stati membri garantiscano che i loro organi giurisdizionali nazionali chiamati a pronunciarsi nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino tali requisiti, il che implica, in particolare, che i giudici interessati siano nominati in maniera regolare.

42      Orbene, da un lato, la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche sarebbe in particolare chiamata a conoscere delle cause in materie rientranti nel diritto dell’Unione, quali quelle relative alla protezione della concorrenza e alla regolamentazione dell’energia. Dall’altro, l’ordinanza controversa sarebbe stata emessa in una causa vertente sullo status e sulla tutela dell’indipendenza di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale, organo a sua volta chiamato a pronunciarsi nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, il che imporrebbe, in ogni fase del procedimento principale, il rispetto dei requisiti enunciati all’articolo 47, secondo comma, della Carta.

43      Peraltro, il giudice del rinvio ritiene che il giudice di cui trattasi sia stato nominato in violazione flagrante e deliberata di disposizioni fondamentali del diritto polacco disciplinanti la procedura di nomina dei giudici.

44      In primo luogo, infatti, detta nomina sarebbe avvenuta quando il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) era investito di un ricorso diretto contro la delibera n. 331/2018 che proponeva la nomina dell’interessato. Orbene, dall’articolo 179 della Costituzione risulterebbe che una siffatta proposta ha una portata costitutiva, cosicché fintanto che l’esistenza giuridica di detta delibera resti incerta a causa di detto ricorso, qualsiasi nomina sarebbe priva di fondamento giuridico, in quanto un siffatto ricorso mira infatti a garantire ai partecipanti alla procedura di nomina la salvaguardia dei loro diritti di accesso alla funzione pubblica in condizioni di parità e a un giudice conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, all’articolo 60 e all’articolo 77, paragrafo 2, della Costituzione.

45      Le disposizioni dell’articolo 44, paragrafi 1 ter e 4, della legge sulla KRS non sarebbero atte a pregiudicare quanto precede. Infatti, come sottolineato al punto 35 della presente sentenza, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa che ha dato origine alla sentenza A.B. e a., in ragione dei dubbi che tale giudice nazionale nutriva in ordine alla compatibilità di dette disposizioni con il diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio sottolinea così che il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) dovrà pronunciarsi sulla suddetta compatibilità o garantire un’interpretazione di tali medesime disposizioni conforme al diritto dell’Unione tenendo conto dei chiarimenti che gli saranno forniti dalla Corte in tale causa.

46      In secondo luogo, procedendo alla nomina controversa nonostante la decisione definitiva con la quale il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha disposto la sospensione dell’esecuzione della delibera n. 331/2018, il presidente della Repubblica avrebbe violato il combinato disposto dell’articolo 365, paragrafo 1, dell’articolo 391, paragrafo 1, e dell’articolo 39821 del codice di procedura civile nonché dell’articolo 44, paragrafo 3, della legge sulla KRS. Inoltre, la nomina del giudice di cui trattasi violerebbe altresì gli articoli 7 e 10 della Costituzione, in quanto il presidente della Repubblica non avrebbe rispettato il potere giurisdizionale conferito al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa).

47      Peraltro, siffatta nomina irregolare si inserirebbe in un contesto più generale nel quale si sono moltiplicate le misure volte a ostacolare un controllo giurisdizionale effettivo sulle delibere della KRS che propongono nomine a posti di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

48      Ciò varrebbe, in primo luogo, per l’adozione dell’articolo 44, paragrafi 1 ter e 4, della legge sulla KRS, la cui conformità con il diritto dell’Unione, come si è precedentemente ricordato, è oggetto delle questioni sottoposte alla Corte nella causa che ha dato origine alla sentenza A.B. e a., in secondo luogo, per la proposizione, da parte della KRS e di un gruppo di senatori, di ricorsi dinanzi al Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) che hanno indotto quest’ultimo organo giurisdizionale a dichiarare, in una sentenza del 25 marzo 2019, che l’articolo 44, paragrafo 1 bis, della legge sulla KRS era contrario alla Costituzione e che tutti i ricorsi diretti contro tali delibere pendenti dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) dovevano di conseguenza essere conclusi e, in terzo luogo, per l’adozione della legge del 26 aprile 2019 che ha disposto il non luogo a statuire su tali medesimi ricorsi e ha escluso qualsiasi ricorso di questo tipo per il futuro.

49      A ciò si aggiungerebbero altri vizi che hanno accompagnato la nomina del giudice di cui trattasi, tra i quali il fatto che i quindici membri dell’attuale KRS aventi la qualità di giudice sono stati nominati dal Sejm (Camera bassa) e non più, come in precedenza, dai loro pari, e la circostanza che la nomina di detti membri della KRS sia avvenuta mediante la riduzione della durata, costituzionalmente garantita, del mandato dei membri della precedente KRS. Tali aspetti costituirebbero, quanto ad essi, l’oggetto delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nell’ambito delle cause riunite che hanno dato origine alla sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982).

50      Alla luce delle circostanze in cui è avvenuta la nomina del giudice di cui trattasi, il giudice del rinvio ritiene che quest’ultimo non offra le garanzie richieste quanto alla sua indipendenza e alla sua imparzialità. Infatti, dette condizioni sarebbero tali da generare, nei singoli, dubbi al riguardo, nonché da esporre tale giudice a pressioni esterne provenienti dalle autorità che hanno proceduto alla sua nomina e operato, poi, affinché quest’ultima non potesse più essere rimessa in discussione in sede giurisdizionale. Queste stesse circostanze provocherebbero anche un rischio di parzialità nell’ambito della controversia principale, come testimonierebbe l’adozione dell’ordinanza controversa da parte del giudice di cui trattasi.

51      In tale contesto il Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile)], riunito in composizione ampliata a sette giudici, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2, l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] e con l’articolo 267 [TFUE], debbano essere interpretati nel senso che non costituisce un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, un organo giurisdizionale in composizione monocratica formato da una persona nominata a ricoprire la funzione di giudice in palese violazione delle norme di legge dello Stato membro riguardanti la nomina dei giudici, violazione consistente, in particolare, nella nomina di tale persona alla funzione di giudice nonostante la previa impugnazione dinanzi al giudice nazionale competente [il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] di una delibera di un organo nazionale riguardante la proposta della sua nomina alla funzione di giudice, e nonostante la sospensione dell’esecuzione di tale delibera conformemente alla legge nazionale e la pendenza di un procedimento davanti al giudice competente [il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] al momento della notifica dell’atto di nomina».

 Procedimento dinanzi alla Corte

 Sulla domanda di applicazione del procedimento accelerato

52      Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, tale giudice ha osservato che tale procedimento è giustificato alla luce del fatto che, oltre che per il presente procedimento principale, la risposta alla questione pregiudiziale sottoposta alla Corte potrebbe avere ripercussioni per quanto riguarda l’attività giurisdizionale di un certo numero di altri giudici recentemente assegnati alle diverse sezioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema) la cui nomina sarebbe avvenuta in circostanze parzialmente o totalmente analoghe a quelle che hanno accompagnato la nomina del giudice di cui trattasi.

53      L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato.

54      Occorre ricordare che siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria. Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il procedimento accelerato può non essere applicato qualora il carattere sensibile e complesso dei problemi giuridici sollevati da una causa si presti difficilmente all’applicazione di un procedimento del genere, in particolare quando non appare opportuno abbreviare la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, punto 103 e giurisprudenza citata).

55      Nel caso di specie, il 20 agosto 2019 il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha deciso che non occorreva accogliere la domanda di cui al punto 52 della presente sentenza.

56      Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che la controversia principale riguarda, in sostanza, un ricorso mediante il quale un giudice contesta la decisione con cui egli è stato trasferito da una sezione dell’organo giurisdizionale alla quale apparteneva fino ad allora ad un’altra sezione di tale medesimo organo, ricorso sul quale si è innestata una domanda di ricusazione dei giudici chiamati a pronunciarsi su di esso. Orbene, in quanto tale, una controversia di questo tipo non è atta a creare una situazione di urgenza straordinaria.

57      Peraltro, se è vero che la questione sollevata riguarda effettivamente disposizioni fondamentali del diritto dell’Unione, essa riveste un carattere complesso ed estremamente sensibile e si inserisce essa stessa in un contesto procedurale e giuridico nazionale relativamente complicato, e non si presta quindi a un procedimento in deroga alle regole di procedura ordinarie. Occorreva inoltre tenere conto del fatto che, come emerge dai punti 45, 48 e 49 della presente sentenza, taluni degli interrogativi del giudice del rinvio sui quali riposa la questione sollevata sono già stati oggetto di altri rinvii pregiudiziali che si trovano in fasi di trattamento piuttosto avanzate.

 Sulla fase orale del procedimento e sulla domanda di riapertura della stessa

58      In seguito alla fase scritta del procedimento, le parti interessante e, in particolare, il governo polacco, hanno esposto i loro argomenti orali in occasione di un’udienza tenutasi il 22 settembre 2020. L’avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 15 aprile 2021, data in cui la fase orale del procedimento è stata di conseguenza chiusa.

59      Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 7 maggio 2021, il governo polacco ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.

60      A sostegno di tale domanda, detto governo ha addotto il fatto che esistevano differenze di orientamento tra, da un lato, le conclusioni pronunciate dall’avvocato generale nella presente causa e, dall’altro, le conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Repubblika (C‑896/19, EU:C:2020:1055) e la sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311), per quanto concerne la valutazione del processo di nomina dei giudici nazionali nei vari Stati membri alla luce del diritto dell’Unione.

61      Il governo polacco è inoltre del parere che una riapertura della fase orale del procedimento sia giustificata, nel caso di specie, a causa della circostanza che, nelle sue conclusioni, con le quali tale governo è in disaccordo, l’avvocato generale non avrebbe tenuto sufficientemente conto dei suoi argomenti, cosicché tali conclusioni non sarebbero obiettive.

62      A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la facoltà, per gli interessati contemplati dall’articolo 23 di tale Statuto, di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 26 e giurisprudenza citata).

63      Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte interessata con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso esaminate nelle sue conclusioni, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018, punto 27 e giurisprudenza citata).

64      Quanto alle allegazioni del governo polacco relative a una presunta mancanza di obiettività delle conclusioni dell’avvocato generale, è sufficiente rilevare che la circostanza che detto governo ritenga che i suoi argomenti, nell’ambito del presente procedimento pregiudiziale, non siano stati sufficientemente presi in considerazione in tali conclusioni, non è in ogni caso atta a dimostrare siffatta mancanza di obiettività.

65      Conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte può peraltro, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte.

66      Nel caso di specie la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene tuttavia di disporre, al termine della fase scritta del procedimento e dell’udienza svoltasi dinanzi ad essa, di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Essa osserva, peraltro, che la domanda di riapertura della fase orale del procedimento presentata dal governo polacco non rivela alcun fatto nuovo tale da poter influenzare in modo decisivo la decisione che essa è chiamata a pronunciare.

67      In tale contesto, non è necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulla questione pregiudiziale

68      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 31 e giurisprudenza citata).

69      Nel caso di specie, dalla sua decisione risulta che il giudice del rinvio è chiamato a rispondere alle questioni rivoltegli dal Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile)], riunito in composizione a tre giudici, come riprodotte al punto 39 della presente sentenza. Con tali questioni, quest’ultimo giudice vorrebbe sapere se sia legittimato a ignorare l’ordinanza controversa e, di conseguenza, se possa proseguire l’esame dell’istanza di ricusazione sottopostagli nell’ambito del procedimento principale, o se debba pronunciare un non luogo a statuire su tale istanza, per il motivo che detta ordinanza ha posto fine alla controversia principale dichiarando irricevibile il ricorso proposto da W.Ż. dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) contro la delibera controversa.

70      Si deve inoltre sottolineare che, con detta delibera, la KRS ha pronunciato un non luogo a statuire su un ricorso proposto da W.Ż. contro la decisione con cui il presidente del Sąd Okręgowy w K. (Tribunale regionale di K.), organo giurisdizionale al quale W.Ż. è assegnato in qualità di giudice, ha trasferito quest’ultimo, senza il suo consenso, dalla sezione di tale organo presso la quale egli esercitava le sue funzioni ad un’altra sezione di detto organo giurisdizionale.

71      In tale contesto occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale nazionale cui è stata presentata un’istanza di ricusazione che si innesta su un ricorso con il quale un giudice contesta una decisione che lo ha trasferito, senza il suo consenso, da una sezione a un’altra dell’organo giurisdizionale al quale è assegnato, deve considerare inesistente un’ordinanza con la quale un organo che si pronuncia in ultimo grado e come giudice unico ha respinto detto ricorso, con la motivazione che, tenuto conto delle circostanze nelle quali è avvenuta la nomina del giudice unico che compone tale organo, quest’ultimo organo non costituisce un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi di detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

72      Per quanto concerne le suddette circostanze, il giudice del rinvio insiste, in particolare, nella sua questione, sul fatto che, alla data della nomina del giudice di cui trattasi, la delibera della KRS, con la quale tale giudice era stato proposto alla nomina, era oggetto di un ricorso giurisdizionale, nonché sulla circostanza che il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), investito di tale ricorso, aveva disposto la sospensione dell’esecuzione di tale delibera.

73      Come risulta dai punti 45, 48 e 49 della presente sentenza, nella motivazione della decisione di rinvio, il giudice del rinvio espone altresì i dubbi che esso nutre, in tale contesto, per quanto concerne, da un lato, le modifiche successive che hanno avuto ripercussioni sulle norme nazionali che disciplinano tali ricorsi giurisdizionali e la competenza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) a conoscerne e, dall’altro, l’apparente carenza di indipendenza della KRS, sottolineando al contempo che queste due problematiche erano peraltro già state oggetto di rinvii pregiudiziali presentati alla Corte, rispettivamente, nella causa che ha dato origine alla sentenza A.B. e a. e nelle cause riunite che hanno dato origine alla sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982).

 Sulla competenza della Corte

74      Secondo il Prokurator Generalny (procuratore generale, Polonia), le modalità procedurali applicabili in materia di nomina dei giudici e le condizioni di validità di tali nomine sono di competenza esclusiva degli Stati membri ed esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Pertanto, tali questioni non rientrerebbero nella competenza della Corte.

75      A tale riguardo occorre ricordare, come emerge da costante giurisprudenza, che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri indubbiamente nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e che così può essere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se del caso, le norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di tali procedure di nomina [v., in tal senso, sentenze A.B. e a., punto 68 e giurisprudenza citata, e del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 48)].

76      Inoltre, l’argomento esposto dal procuratore generale attiene in realtà alla portata stessa e, pertanto, all’interpretazione delle disposizioni del diritto primario oggetto della questione posta, interpretazione che rientra manifestamente nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, punto 111 e giurisprudenza citata).

77      Dal canto suo, il governo polacco sostiene che la questione pregiudiziale non è volta a ottenere un’interpretazione del diritto dell’Unione, ma tende soltanto a corroborare la tesi del giudice del rinvio secondo la quale il giudice di cui trattasi non è indipendente e imparziale, né legittimamente nominato, il che implica allo stesso tempo un’interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale che disciplinano la procedura di nomina dei giudici e una qualificazione dei fatti alla luce di dette disposizioni nonché l’esame della questione se una siffatta violazione del diritto nazionale abbia comportato una violazione del diritto dell’Unione. Orbene, tali questioni non rientrerebbero nella competenza della Corte quando essa si pronuncia su rinvio pregiudiziale.

78      A tale proposito si deve tuttavia rammentare, da un lato, che, se è vero che, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è senz’altro l’unico competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale nonché a interpretare e ad applicare il diritto nazionale (v., in particolare, sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C‑564/15, EU:C:2017:302, punto 37 e giurisprudenza citata), resta il fatto che spetta invece alla Corte fornire al giudice nazionale che l’ha adita in via pregiudiziale gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che possano rivelarsi necessari alla soluzione della controversia principale, tenendo conto nel contempo delle indicazioni contenute nella decisione di rinvio per quanto riguarda il diritto nazionale applicabile a detta controversia e ai fatti che la caratterizzano.

79      Dall’altro lato, sebbene, nell’ambito di tale procedimento pregiudiziale, alla Corte non spetti pronunciarsi sulla compatibilità delle disposizioni del diritto nazionale con le norme del diritto dell’Unione, la Corte è invece competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti a quest’ultimo diritto che gli consentano di valutare tale conformità per la definizione della controversia di cui è investito (sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 30 e giurisprudenza citata).

80      Da quanto precede risulta che la Corte è competente a pronunciarsi sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

 Sulla ricevibilità

81      Il governo polacco e il procuratore generale ritengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile sotto diversi profili.

82      In primo luogo, il procuratore generale sostiene che, statuendo su un ricorso come il ricorso principale diretto contro una delibera della KRS, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) agirebbe non tanto come giudice che si pronuncia su una controversia, bensì in qualità di «organo di tutela giuridica» che interviene in un procedimento relativo a una delibera «astratta».

83      A tale proposito occorre ricordare che le condizioni in cui la Corte adempie alle sue funzioni in materia pregiudiziale non dipendono dalla natura e dallo scopo dei procedimenti contenziosi intentati dinanzi ai giudici nazionali. L’articolo 267 TFUE fa riferimento alla sentenza da emanare da parte del giudice nazionale senza contemplare un regime particolare in funzione della natura di questa (sentenza del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, punto 33).

84      Come risulta da costante giurisprudenza, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2013, Belov, C‑394/11, EU:C:2013:48, punto 39).

85      Orbene, ciò si verifica manifestamente nel caso di specie.

86      Infatti, come emerge dalla decisione di rinvio, nel procedimento principale il Sąd Najwyższy (Corte suprema) è chiamato a statuire sul ricorso con cui W.Ż. contesta una delibera della KRS che dispone il non luogo a statuire sul ricorso da lui introdotto dinanzi a tale organo contro una decisione che lo ha trasferito, senza il suo consenso, da una sezione a un’altra dell’organo giurisdizionale al quale egli è assegnato in qualità di giudice.

87      In secondo luogo, il governo polacco asserisce che le disposizioni del diritto dell’Unione di cui nel caso di specie si chiede l’interpretazione non sono applicabili alla controversia principale e che, in particolare, esse non possono imporre obblighi a uno Stato membro quando quest’ultimo stabilisce le condizioni di trasferimento applicabili ai giudici o alla procedura di nomina degli stessi, né, ancora, costringere il presidente della Repubblica a sospendere l’emissione degli atti di nomina dei giudici in pendenza della decisione del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) sul ricorso proposto contro una delibera della KRS. Tutte queste questioni rientrerebbero, infatti, nella competenza esclusiva degli Stati membri, conformemente all’articolo 5 TUE in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 TFUE.

88      Peraltro, il giudice del rinvio non disporrebbe di alcuna competenza, in forza del diritto nazionale, ad adottare una decisione equivalente di fatto a una decadenza del mandato del giudice di cui trattasi, e una qualsivoglia creazione di tale competenza sul fondamento del diritto dell’Unione o di una sentenza della Corte disattenderebbe taluni principi costituzionali interni fondamentali in violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE nonché i principi dello Stato di diritto, dell’inamovibilità dei giudici e della certezza del diritto.

89      A tal riguardo è già stato ricordato, da un lato, al punto 75 della presente sentenza, che, nell’esercizio della loro competenza, in particolare di quella relativa all’emanazione di norme nazionali che disciplinano il processo di nomina dei giudici e lo sottopongono a un controllo giurisdizionale, gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione.

90      Dall’altro lato, si deve rilevare che gli argomenti così dedotti dal governo polacco riguardano, in sostanza, la portata e, pertanto, l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali verte la questione pregiudiziale, nonché gli effetti che possono derivare da tali disposizioni, tenuto conto, in particolare, del primato connesso a tale diritto. Argomenti del genere, che attengono al merito della questione sollevata, non possono quindi, per loro stessa natura, condurre all’irricevibilità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza A.B. e a., punto 80).

91      In terzo luogo, il governo polacco e il procuratore generale ritengono che una risposta della Corte alla questione pregiudiziale non sia necessaria nell’ambito della controversia principale.

92      Dette parti interessate considerano, sotto un primo profilo, che, poiché il ricorso di W.Ż. contro la delibera controversa è stato respinto dall’ordinanza controversa, non esiste più una controversia da dirimere nel procedimento principale, cosicché l’istanza di ricusazione pendente dinanzi al Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile)], riunito in composizione a tre giudici, è ormai priva di oggetto.

93      A tale proposito occorre tuttavia osservare che, come indicato dal giudice del rinvio, una risposta della Corte alla questione pregiudiziale posta è necessaria al fine di consentire a tale giudice nazionale di rispondere alle questioni che gli sono state rivolte dal Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile)], riunito in composizione a tre giudici, e che mirano per l’appunto a determinare se quest’ultimo giudice debba considerare inesistente l’ordinanza controversa e rimanga quindi chiamato a statuire sull’istanza di ricusazione di cui è investito.

94      Ne consegue che, nel caso di specie, una risposta della Corte è necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio e, successivamente, al Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile)], riunito in composizione a tre giudici, di dirimere questioni che si pongono in limine litis, prima che quest’ultimo giudice possa, se del caso, statuire nel merito della controversia principale (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 51 e giurisprudenza citata). In tali circostanze, l’obiezione del governo polacco e del procuratore generale dev’essere respinta.

95      Sotto un secondo profilo, il procuratore generale sostiene che l’istanza di ricusazione pendente nel procedimento principale avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile conformemente alla giurisprudenza nazionale, dal momento che essa riguardava giudici non ancora designati per conoscere della controversia di cui trattasi.

96      A tale riguardo è tuttavia sufficiente ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che, nell’ambito del procedimento pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata conformemente alle norme nazionali disciplinanti l’organizzazione giudiziaria e le procedure giurisdizionali (sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 26 e giurisprudenza citata), né, in particolare, esaminare se una domanda pendente dinanzi a un giudice del rinvio sia ricevibile secondo tali norme (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2000, Schnorbus, C‑79/99, EU:C:2000:676, punti 21 e 22).

97      Sotto un terzo profilo, secondo il procuratore generale, mentre la questione pregiudiziale formulata si basa sull’affermazione secondo la quale nel caso di specie sono state violate norme che disciplinano la procedura nazionale di nomina di giudici, siffatte violazioni del diritto nazionale non sono dimostrate.

98      A tale proposito è stato tuttavia già ricordato, al punto 78 della presente sentenza, che, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte né pronunciarsi sull’interpretazione e sull’applicazione della normativa nazionale né valutare i fatti.

99      Sotto un quarto e ultimo profilo, il procuratore generale sostiene che la motivazione contenuta nella domanda di pronuncia pregiudiziale non rispetta i requisiti derivanti dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. Infatti, l’esposizione delle disposizioni del diritto nazionale applicabile contenuta in detta decisione sarebbe selettiva e non suffragherebbe le asserite violazioni della procedura nazionale di nomina dei giudici, mentre le ragioni che hanno determinato la scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione e che sarebbero idonee a stabilire il collegamento richiesto tra queste ultime e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale non sarebbero neanch’esse spiegate da detto giudice.

100    A tale proposito, occorre tuttavia constatare che dagli elementi menzionati ai punti da 3 a 28 e da 40 a 50 della presente sentenza risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene tutti gli elementi necessari, in particolare quelli relativi al tenore delle disposizioni nazionali applicabili nel caso di specie, alle ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogare la Corte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché ai legami che detto giudice stabilisce tra tale disposizione e le norme nazionali summenzionate, cosicché la Corte è in grado di statuire sulla questione che le è stata sottoposta.

101    Dall’insieme delle precedenti considerazioni risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Nel merito

102    Come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che assicuri ai singoli il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito agli articoli 6 e 13 della CEDU e che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, punto 190 e giurisprudenza citata). Quest’ultima disposizione deve pertanto essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 45 e giurisprudenza citata).

103    Quanto all’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale disposizione riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta [sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 50 e giurisprudenza citata, nonché del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, punto 192 e giurisprudenza citata].

104    A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ogni Stato membro deve quindi segnatamente garantire che gli organi che fanno parte, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell’Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e che, pertanto, possono trovarsi a dover statuire in tale qualità sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza A.B. e a., punto 112 e giurisprudenza citata).

105    Per quanto riguarda il procedimento principale, occorre ricordare, anzitutto, che il ricorso proposto da W.Ż. dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) è diretto contro una delibera della KRS che dispone il non luogo a statuire sull’impugnazione di cui l’interessato aveva investito detto organo in merito a una decisione del presidente del Sąd Okręgowy w K. (Tribunale regionale di K.) che, senza il consenso di W.Ż., aveva trasferito quest’ultimo dalla sezione di detto organo giurisdizionale alla quale apparteneva fino ad allora ad un’altra sezione di tale medesimo organo giurisdizionale.

106    A tale proposito, è pacifico che un organo giurisdizionale ordinario polacco quale il Sąd Okręgowy (Tribunale regionale) può essere chiamato a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e che quindi, in quanto «organo giurisdizionale», nel senso definito da tale diritto, esso è parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [v., in tal senso, sentenze del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 104, nonché del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 55].

107    Per garantire che un siffatto organo giurisdizionale sia in grado di garantire la tutela giurisdizionale effettiva così richiesta in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la preservazione della sua indipendenza è fondamentale, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo [sentenze del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, punto 194 e giurisprudenza citata, nonché del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596 punto 57)].

108    Questo requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto [sentenze del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 51 e giurisprudenza citata, nonché del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 58].

109    Secondo costante giurisprudenza, le garanzie di indipendenza e di imparzialità così richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 53 e giurisprudenza citata).

110    A tale riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano a mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le regole applicabili allo statuto dei giudici e all’esercizio della loro funzione di giudice devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e devono escludere così una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, punto 197 e giurisprudenza citata).

111    L’indispensabile libertà dei giudici rispetto a qualsivoglia intervento o pressione esterna richiede quindi, in particolare, talune garanzie idonee a tutelare le persone che svolgono la funzione giurisdizionale, come l’inamovibilità [sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 112 e giurisprudenza citata].

112    Tenuto conto dell’importanza cardinale del principio di inamovibilità, un’eccezione a detto principio può quindi essere ammessa solo se è giustificata da un obiettivo legittimo ed è proporzionata rispetto a quest’ultimo, e purché non sia atta a suscitare legittimi dubbi nei singoli quanto all’impermeabilità degli organi giurisdizionali interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti. In tal senso, è comunemente ammesso che i giudici possano essere revocati se non sono idonei a continuare a svolgere le loro funzioni a causa di un’incapacità o di un inadempimento grave, nel rispetto di adeguate procedure [v., in tal senso, sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C‑192/18, EU:C:2019:924, punti 113 e 115 nonché giurisprudenza citata].

113    A tale proposito, secondo una giurisprudenza consolidata, il requisito dell’indipendenza dei giudici ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone che il regime disciplinare loro applicabile presenti le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un siffatto regime quale sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie. L’emanazione di norme che definiscano, segnatamente, sia i comportamenti che integrano illeciti disciplinari sia le sanzioni concretamente applicabili, che prevedano l’intervento di un organo indipendente conformemente a una procedura che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa, e che sanciscano la possibilità di contestare in sede giurisdizionale le decisioni degli organi disciplinari costituisce un insieme di garanzie essenziali ai fini della salvaguardia dell’indipendenza del potere giudiziario [sentenze del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, punto 198 e giurisprudenza citata, nonché del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 61].

114    Orbene, i trasferimenti di un giudice, senza il suo consenso, ad un altro organo giurisdizionale o, come si è verificato nel procedimento principale, il trasferimento di un giudice, senza il suo consenso, da una sezione all’altra di uno stesso organo giurisdizionale sono, anch’essi, potenzialmente atti a pregiudicare i principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici.

115    Infatti, tali trasferimenti possono costituire un mezzo per esercitare un controllo sul contenuto delle decisioni giudiziarie, dal momento che essi possono non soltanto incidere sulla portata delle attribuzioni dei magistrati interessati e sulla trattazione dei fascicoli loro affidati, ma anche avere conseguenze notevoli sulla loro vita e sulla loro carriera e, quindi, comportare effetti analoghi a quelli di una sanzione disciplinare.

116    Avendo proceduto all’esame di diversi strumenti internazionali dedicati alla problematica dei trasferimenti giudiziari, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha in tal senso rilevato che siffatti strumenti tendono a confermare l’esistenza di un diritto dei membri del potere giudiziario ad una tutela contro i trasferimenti arbitrari, in quanto corollario dell’indipendenza giudiziaria. A tale proposito, detta corte ha sottolineato, in particolare, l’importanza di salvaguardie procedurali e di una possibilità di ricorso giurisdizionale per quanto riguarda le decisioni che incidono sulla carriera dei giudici, compreso il loro status, e in particolare le decisioni di trasferimento senza il loro consenso che li interessano, al fine di garantire che la loro indipendenza non sia compromessa da indebite influenze esterne (v., in tal senso, Corte EDU, 9 marzo 2021, Bilgen c. Turchia, CE:ECHR:2021:0309JUD000157107, §§ 63 e 96).

117    Alla luce di quanto precede, si deve considerare che il requisito dell’indipendenza dei giudici derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, impone che il regime applicabile ai trasferimenti dei giudici senza il loro consenso presenti, al pari delle norme in materia disciplinare, segnatamente le garanzie necessarie ad evitare qualsiasi rischio che tale indipendenza sia messa a repentaglio da interventi esterni diretti o indiretti. Ne consegue che le regole e i principi rammentati al punto 113 della presente sentenza relativi al regime disciplinare applicabile ai giudici devono, mutatis mutandis, trovare applicazione anche per quanto riguarda il regime dei trasferimenti.

118    Pertanto, è necessario che, anche qualora tali misure di trasferimento in assenza di consenso siano, come nel contesto del procedimento principale, adottate dal presidente dell’organo giurisdizionale cui appartiene il giudice da esse interessato al di fuori dell’ambito del regime disciplinare applicabile ai giudici, dette misure possano essere decise solo per motivi legittimi attinenti, in particolare, a una ripartizione delle risorse disponibili che consenta di assicurare una buona amministrazione della giustizia, e che tali decisioni possano essere impugnate in sede giurisdizionale, seguendo una procedura che garantisca pienamente i diritti sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa.

119    Per quanto attiene al contesto del procedimento principale, il Rzecznik Praw Obywatelskich (Mediatore, Polonia) ha, in particolare, menzionato dinanzi alla Corte, in primo luogo, che la decisione di trasferimento impugnata da W.Ż. è considerata da quest’ultimo come costitutiva di una retrocessione ingiustificata, in quanto l’interessato è stato trasferito da una sezione civile del tribunale regionale che si pronuncia in appello a una sezione civile del medesimo tribunale che statuisce in primo grado, in secondo luogo, che W.Ż. era membro e portavoce della precedente KRS ed era noto per aver pubblicamente criticato le recenti riforme della giustizia polacca e, in terzo luogo, che il presidente dell’organo giurisdizionale che ha deciso il trasferimento di cui trattasi nel procedimento principale è stato nominato dal ministro della giustizia su base discrezionale in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, in sostituzione del presidente precedente di tale medesimo organo giurisdizionale, il cui mandato era però ancora in corso. Ricordando che il ricorso proposto da W.Ż. avverso detta decisione di trasferimento è stato definitivamente archiviato con la delibera controversa, il Mediatore ha altresì sostenuto, in tale contesto, ribadendo i dubbi espressi dal giudice del rinvio in proposito, che la nuova KRS che ha adottato tale delibera non costituiva un organo indipendente.

120    Sebbene non rientri nella competenza della Corte, adita, come nel caso di specie, in via pregiudiziale, verificare in quale misura siffatte circostanze o talune di esse siano effettivamente accertate, resta comunque necessario, al fine di garantire una possibilità di ricorso effettivo in sede giurisdizionale avverso una decisione di trasferimento in assenza di consenso come quella di cui al procedimento principale, che un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge possa, seguendo una procedura che garantisca pienamente i diritti sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta, controllare la fondatezza di tale decisione nonché quella della decisione di non luogo a statuire pronunciata da un organo come la KRS sull’impugnazione proposta avverso detta decisione di trasferimento.

121    Nel caso di specie, il giudice del rinvio mira, in sostanza, come risulta dal punto 71 della presente sentenza, a stabilire se, nel contesto del procedimento principale, il diritto dell’Unione imponga di considerare inesistente l’ordinanza controversa con la quale il giudice di cui trattasi ha respinto il ricorso proposto da W.Ż. contro la delibera controversa, in considerazione delle circostanze nelle quali è intervenuta la nomina di tale giudice. Secondo il suo tenore letterale, tale questione pone, più precisamente, l’interrogativo se, tenuto conto di dette circostanze, tale giudice possa essere considerato un «giudice indipendente e imparziale precostituito per legge ai sensi del diritto dell’Unione».

122    Per quanto riguarda tali nozioni, dall’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta, che riflette, in sostanza e come già ricordato al punto 102 della presente sentenza, il principio generale di diritto dell’Unione della tutela giurisdizionale effettiva, al quale fa altresì riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, risulta che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

123    Inoltre, laddove la Carta preveda diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione. Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’articolo 47, secondo comma, della Carta assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v., in tal senso, sentenze del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka, C‑38/18, EU:C:2019:628, punto 39 e giurisprudenza citata, nonché del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232 punto 72).

124    A tale proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha in particolare sottolineato che, sebbene il diritto a un «tribunale costituito per legge» garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU costituisca un diritto autonomo, quest’ultimo ha comunque legami molto stretti con le garanzie di «indipendenza» e di «imparzialità», ai sensi di tale disposizione. In tal senso, detta corte ha dichiarato in particolare che, sebbene le disposizioni istituzionali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU perseguano ciascuna uno scopo preciso che le rende garanzie specifiche di un equo processo, esse hanno in comune il fatto di tendere al rispetto di quei principi fondamentali che sono la preminenza del diritto e la separazione dei poteri, precisando, a tal riguardo, che alla base di ciascuna di tali disposizioni si trova l’esigenza di preservare la fiducia che il potere giudiziario deve ispirare al singolo e l’indipendenza di tale potere nei confronti degli altri poteri (Corte EDU, 1° dicembre 2020, Ástráðsson c. Islanda, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ 231 e 233).

125    Per quanto riguarda, più precisamente, il processo di nomina dei giudici, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha altresì indicato che, tenuto conto delle conseguenze fondamentali che detto processo comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico fondato sulla preminenza del diritto, un processo del genere costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «tribunale costituito per legge», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, precisando al contempo che l’indipendenza di un tribunale, ai sensi di tale disposizione, è commisurata in particolare al modo in cui i suoi membri sono stati nominati (Corte EDU, 1° dicembre 2020, Ástráðsson c. Islanda, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ 227 e 232).

126    Venendo alla Corte, essa ha dichiarato che le garanzie d’accesso ad un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo. La verifica della questione se, attraverso la sua composizione, un organo costituisca un giudice siffatto, qualora sorga in proposito un dubbio serio, è necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo (v. sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 57 e giurisprudenza citata).

127    Conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici deve segnatamente essere garantita nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo (sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 54 e giurisprudenza citata).

128    Come ricordato ai punti 109 e 110 della presente sentenza, i requisiti di indipendenza e imparzialità presuppongono l’esistenza di norme, tra cui, in particolare, quelle relative alla composizione dell’organo e alla nomina dei suoi membri, che permettano di eliminare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli potrebbero nutrire in ordine all’impermeabilità di detto organo rispetto a fattori esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti.

129    Inoltre, al punto 73 della sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232), la Corte ha ricordato, riecheggiando a tal riguardo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che l’introduzione dell’espressione «costituito per legge» nell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della CEDU mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione dell’esecutivo e a fare in modo che tale materia sia disciplinata da una legge adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza. Tale espressione riflette in particolare il principio dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, il che include, in particolare, disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo giurisdizionale interessato.

130    Per quanto attiene al diritto dell’Unione, la Corte ha in tal senso dichiarato, ispirandosi, sotto tale profilo, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che un’irregolarità commessa in occasione della nomina dei giudici in seno al sistema giudiziario di cui trattasi comporta una violazione del requisito secondo il quale un tribunale dev’essere costituito per legge, in particolare quando tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere a repentaglio l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, così suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati, il che avviene qualora vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 75).

131    Spetterà in ultima analisi al giudice del rinvio, alla luce di tutti i principi che sono stati così richiamati ai punti da 126 a 130 della presente sentenza, e dopo aver proceduto alle valutazioni necessarie a tal fine, pronunciarsi sulla questione se l’insieme delle condizioni in cui è avvenuta la nomina del giudice di cui trattasi e, in particolare, le eventuali irregolarità che sarebbero state commesse nella procedura di nomina di quest’ultimo, siano tali da portare alla conclusione che l’organo nell’ambito del quale tale giudice, in qualità di giudice unico, ha emesso l’ordinanza controversa, non ha agito in quanto «giudice indipendente e imparziale precostituito per legge» ai sensi del diritto dell’Unione.

132    Infatti, com’è stato in sostanza ricordato al punto 78 della presente sentenza, l’articolo 267 TFUE non autorizza la Corte ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione.

133    Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, punto 201 e giurisprudenza citata).

134    Nel caso di specie, i dubbi del giudice del rinvio in ordine alla qualità di «giudice indipendente e imparziale precostituito per legge» del giudice di cui trattasi quando ha adottato l’ordinanza controversa, derivano, in primo luogo, dal fatto che la nomina di quest’ultimo sia avvenuta nonostante il fatto che la risoluzione n. 331/2018 della KRS, che aveva proposto l’interessato a tale nomina, fosse oggetto di un ricorso pendente dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), il che, secondo il giudice del rinvio, comporta la conseguenza che tale nomina sia avvenuta in violazione del diritto nazionale vigente.

135    A tale riguardo, sia il governo polacco che il procuratore generale e la Commissione europea hanno tuttavia rilevato che le norme nazionali in vigore al momento della proposizione di detto ricorso, e, in particolare, le disposizioni dell’articolo 44, paragrafi 1 ter e 4, della legge sulla KRS, non erano idonee, stando alla loro formulazione, a suggerire che l’esito di un siffatto ricorso potesse, in fine, rimettere in discussione la proposta di nomina del candidato così scelto dalla KRS, né, pertanto, a ostare alla nomina dell’interessato.

136    Dalla decisione di rinvio nella presente causa emerge peraltro che la valutazione del giudice del rinvio secondo la quale la nomina del giudice di cui trattasi è avvenuta in violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano la nomina dei giudici risulta non già dal fatto che le disposizioni di detto articolo 44, paragrafi 1 ter e 4, della legge sulla KRS siano state, nel caso di specie, violate, ma piuttosto dalla circostanza che, secondo il giudice del rinvio, le suddette disposizioni nazionali violano esse stesse talune disposizioni della Costituzione e del diritto dell’Unione.

137    In tale contesto, se il giudice del rinvio dovesse in definitiva ritenere che, alla luce del diritto nazionale vigente alla data in cui è avvenuta la nomina del giudice di cui trattasi, la sola circostanza che un ricorso come quello di cui trattasi al punto 134 della presente sentenza sia stato pendente dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) non fosse chiaramente atta a impedire al presidente della Repubblica di procedere a tale nomina, non si potrebbe ritenere che detta nomina sia stata effettuata in palese violazione delle norme fondamentali applicabili in materia di nomina dei giudici, ai sensi della giurisprudenza rammentata al punto 130 della presente sentenza.

138    In secondo luogo, il giudice del rinvio ha tuttavia altresì affermato, da un lato, che la nomina del giudice di cui trattasi era avvenuta in violazione della decisione definitiva del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) che aveva disposto, in via cautelare, la sospensione dell’esecuzione della delibera n. 331/2018, sebbene una siffatta sospensione dell’esecuzione comportasse, secondo il giudice del rinvio, un divieto, per il presidente della Repubblica, di procedere a tale nomina.

139    A tale proposito il giudice del rinvio ha fatto riferimento, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, al fatto che detta nomina sarebbe in tal modo avvenuta in violazione del combinato disposto degli articoli 365, paragrafo 1, 391, paragrafo 1, e 39821 del codice di procedura civile, e dell’articolo 44, paragrafo 3, della legge sulla KRS, che conferisce a tale giudice il potere di adottare tali misure cautelari, nonché degli articoli 7 e 10 della Costituzione relativi alla separazione e all’equilibrio tra i poteri esecutivo e giudiziario e ai limiti che ne circoscrivono l’azione.

140    Dall’altro lato, il giudice del rinvio ha altresì sottolineato che, alla data della nomina del giudice interessato, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) aveva inoltre sospeso il procedimento riguardante il ricorso proposto avverso la delibera n. 331/2018, e ciò in attesa della sentenza che la Corte era stata chiamata a pronunciare a seguito del rinvio pregiudiziale effettuato dal medesimo giudice nazionale nella causa che ha dato origine alla sentenza A.B. e a. Orbene, occorre rilevare in proposito che, con tale rinvio pregiudiziale, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) intendeva appunto ottenere dalla Corte chiarimenti in merito alla conformità con il diritto dell’Unione e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo da esso garantito, delle summenzionate disposizioni dell’articolo 44, paragrafi 1 ter e 4, della legge sulla KRS.

141    Da quanto precede risulta che, quando è avvenuta la nomina del giudice di cui trattasi, anzitutto non si poteva ignorare che gli effetti della delibera n. 331/2018 che aveva proposto la nomina dell’interessato erano stati sospesi da una decisione giurisdizionale definitiva del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa). Inoltre, era manifesto che tale sospensione sarebbe perdurata, nel caso di specie, fino alla pronuncia della Corte sulla questione pregiudiziale che lo stesso giudice nazionale le aveva sottoposto con decisione del 22 novembre 2018 nella causa che ha dato origine alla sentenza A.B. e a., e che con detta questione si chiedeva precisamente se il diritto dell’Unione ostasse a disposizioni come quelle dell’articolo 44, paragrafi 1 ter e 4, della legge sulla KRS. In tali circostanze, infine, era altresì chiaro che la risposta che si attendeva dalla Corte in detta causa poteva indurre il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione, a dover disapplicare dette disposizioni nazionali e, se del caso, ad annullare la delibera della KRS nella sua interezza.

142    A tale riguardo occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la piena efficacia del diritto dell’Unione esige che il giudice chiamato a dirimere una controversia disciplinata da tale diritto possa concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia dell’emananda decisione giurisdizionale. Infatti, se il giudice nazionale che sospende il procedimento in attesa della risposta della Corte alla sua questione pregiudiziale non potesse concedere provvedimenti provvisori fino al momento in cui si pronuncia in esito alla risposta fornita dalla Corte, l’effetto utile del sistema istituito dall’articolo 267 TFUE sarebbe ridotto (v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 1990, Factortame e a., C‑213/89, EU:C:1990:257, punti 21 e 22, e del 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (I), C‑465/93, EU:C:1995:369, punto 23 e giurisprudenza citata). L’efficacia di tale sistema sarebbe parimenti compromessa se l’autorità di cui sono dotati tali provvedimenti provvisori potesse essere ignorata, in particolare, da un’autorità pubblica appartenente allo Stato membro nel quale tali provvedimenti sono stati adottati.

143    Pertanto, la nomina del giudice di cui trattasi in violazione dell’autorità di cui è dotata l’ordinanza definitiva del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 27 settembre 2018, e senza attendere la sentenza della Corte nella causa che ha dato origine alla sentenza A.B. e a., ha pregiudicato l’efficacia del sistema istituito all’articolo 267 TFUE. A tale proposito, occorre peraltro rilevare che la Corte ha dichiarato, nel dispositivo della sentenza A.B. e a., fondandosi, a tale riguardo, sulle considerazioni esposte ai punti da 156 a 165 di tale sentenza, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni che modificano lo stato del diritto nazionale in vigore e in forza delle quali:

–        da un lato, nonostante la proposizione, da parte di un candidato a un posto di giudice ad un organo come il Sąd Najwyższy (Corte suprema), di un ricorso avverso la decisione con cui un organo quale la KRS non ha accolto la sua candidatura, ma ha presentato quella di altri candidati al presidente della Repubblica, tale decisione ha carattere definitivo nella parte in cui presenta tali altri candidati, con la conseguenza che il suddetto ricorso non osta alla nomina di questi ultimi da parte del presidente della Repubblica e che l’eventuale annullamento di detta decisione, nella parte in cui non ha presentato il ricorrente alla nomina, non può condurre a una nuova valutazione della situazione di quest’ultimo ai fini dell’eventuale attribuzione del posto interessato, e

–        dall’altro lato, un simile ricorso non può fondarsi su un motivo vertente su un’erronea valutazione del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi in considerazione in sede di adozione della decisione sulla presentazione della proposta di nomina,

qualora risulti – circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti – che tali disposizioni sono idonee a suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici così nominati dal presidente della Repubblica, sulla base delle decisioni della KRS, rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

144    In tale medesima sentenza A.B. e a. la Corte ha parimenti dichiarato che, in caso di violazione accertata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare queste stesse disposizioni a favore dell’applicazione delle disposizioni nazionali precedentemente in vigore, e di esercitare, al contempo, esso stesso il controllo giurisdizionale previsto da queste ultime disposizioni.

145    In terzo luogo, come risulta dal punto 49 della presente sentenza, il giudice del rinvio ha altresì menzionato, per quanto riguarda le condizioni in cui è avvenuta la nomina del giudice di cui trattasi sul fondamento della delibera n. 331/2018, i dubbi da esso nutriti in merito all’indipendenza della KRS che aveva proposto l’interessato a tale nomina.

146    Tali dubbi scaturivano, da un lato, dal fatto che il mandato in corso, della durata di quattro anni prevista dall’articolo 187, paragrafo 3, della Costituzione, di alcuni dei membri che fino ad allora componevano la KRS, era stato abbreviato e, dall’altro, dal fatto che, in conseguenza delle recenti modifiche apportate alla legge sulla KRS, i quindici membri della KRS aventi la qualità di giudici e che erano stati precedentemente eletti dai loro pari, per quanto riguarda la nuova KRS sono stati designati da un ramo del potere legislativo polacco, con la conseguenza che 23 dei 25 membri facenti parte della KRS in questa nuova composizione sono stati designati dai poteri esecutivo e legislativo polacchi o sono membri dei suddetti poteri.

147    A tale riguardo, la Corte ha avuto modo di precisare, in diverse recenti sentenze, che il solo fatto che i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) interessati siano nominati dal presidente della Repubblica non è idoneo a creare una dipendenza di questi ultimi nei suoi confronti, né a generare dubbi quanto alla loro imparzialità, se, una volta nominati, gli interessati non sono soggetti ad alcuna pressione e non ricevono istruzioni nell’esercizio delle loro funzioni [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 133; A.B. e a., punto 122, nonché del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 97].

148    In tali medesime sentenze la Corte ha tuttavia altresì indicato che restava necessario garantire che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di nomina fossero tali da non poter suscitare, nei singoli, dubbi legittimi in merito all’impermeabilità dei giudici interessati nei confronti di elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, una volta avvenuta la nomina degli interessati, e che occorreva in particolare, a tal fine, che dette condizioni e modalità fossero concepite in modo da soddisfare i requisiti ricordati ai punti 109 e 110 della presente sentenza [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 134, A.B. e a., punto 123; nonché del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 98 e giurisprudenza citata].

149    Dopo aver rilevato che, in forza dell’articolo 179 della Costituzione, i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono nominati dal presidente della Repubblica su proposta della KRS, vale a dire l’organo investito dall’articolo 186 della Costituzione della missione di garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici, la Corte ha precisato che l’intervento di un organo siffatto, nel contesto di un processo di nomina dei giudici, poteva, in linea di principio, essere idoneo a contribuire a rendere obiettivo tale processo, delimitando il margine di manovra di cui il presidente della Repubblica dispone nell’esercizio della competenza in tal senso conferitagli, precisando tuttavia che ciò vale solo a condizione, in particolare, che detto organo sia a sua volta sufficientemente indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo e dall’autorità alla quale è chiamato a presentare una tale proposta di nomina [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti da 136 a 138, A.B. e a., punti 124 e 125, nonché del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 99 e 100 e giurisprudenza citata].

150    Orbene, la Corte ha recentemente dichiarato che le due circostanze menzionate dal giudice del rinvio ed esposte al punto 146 della presente sentenza, combinate con il fatto che esse si inseriscono in un contesto nel quale ci si attendeva che numerosi posti presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) sarebbero stati di lì a poco coperti, potevano suscitare dubbi legittimi per quanto riguarda l’indipendenza della KRS e il suo ruolo nel processo di nomina che doveva condurre a tali nomine a posti di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596 del 15 luglio 2021, punti da 104 a 108].

151    In quarto luogo, e per quanto riguarda le circostanze specifiche in cui il giudice di cui trattasi è stato nominato dal presidente della Repubblica in qualità di giudice presso la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche e indotto, poi, ad adottare l’ordinanza controversa, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio risulta, anzitutto, che detta nomina e detta ordinanza sono intervenute nonostante il Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (Sezione civile)] si trovasse investito, nell’ambito del procedimento principale, di un’istanza di ricusazione diretta contro tutti i giudici allora in servizio presso la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. Inoltre, da quanto esposto in tale decisione risulta altresì che i motivi dedotti a sostegno di tale istanza di ricusazione riguardavano in particolare le circostanze in cui erano avvenute le nomine dei giudici che componevano quest’ultima sezione, ossia circostanze sotto molti aspetti analoghe a quelle che avevano presieduto alla nomina dello stesso giudice di cui trattasi.

152    Considerate congiuntamente, le circostanze menzionate ai punti da 138 a 151 della presente sentenza sono, fatte salve le valutazioni finali spettanti in proposito al giudice del rinvio, tali da poter condurre, da un lato, alla conclusione che la nomina del giudice di cui trattasi è avvenuta in palese violazione delle regole fondamentali della procedura di nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) facenti parte integrante dell’istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario interessato, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 130 della presente sentenza.

153    Dall’altro lato, e con questa stessa riserva, l’insieme di dette circostanze può anche indurre il giudice del rinvio a concludere che le condizioni in cui è avvenuta la nomina del giudice di cui trattasi hanno messo a repentaglio l’integrità del risultato al quale ha condotto il processo di nomina di cui trattasi nel procedimento principale contribuendo a generare, nei singoli, dubbi legittimi quanto all’impermeabilità di tale giudice rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti, nonché una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di quest’ultimo atta a ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

154    Se il giudice del rinvio dovesse giungere a tali conclusioni, occorrerà allora considerare che le condizioni in cui è avvenuta la nomina del giudice di cui trattasi sono, nel caso di specie, tali da impedire che sia soddisfatto il requisito derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo il quale, quando un organo è chiamato, come quello del quale nel caso di specie detto giudice ha fatto parte in quanto giudice unico, a pronunciarsi su un provvedimento di trasferimento, in assenza di consenso, di un giudice che, come W.Ż, può essere chiamato a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione, tale organo deve costituire un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi di tale disposizione.

155    In tal caso, spetterà ancora al giudice del rinvio precisare, nelle risposte che è chiamato a fornire alle questioni che gli sono state poste dal Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile)], riunito in composizione a tre giudici, che quest’ultimo organo giurisdizionale deve, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione, considerare inesistente l’ordinanza controversa, senza che alcuna disposizione di diritto nazionale possa opporvisi.

156    A tale proposito occorre infatti ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza di tale diritto sul diritto degli Stati membri. Tale principio impone, pertanto, a tutti gli organi degli Stati membri di dare la loro piena efficacia alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può incidere sull’effetto riconosciuto a tali norme nel territorio di detti Stati (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, punto 244 e giurisprudenza citata).

157    Pertanto, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può pregiudicare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione. Infatti, conformemente a giurisprudenza consolidata, gli effetti derivanti dal principio del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che, in particolare, le disposizioni interne, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, punto 245 e giurisprudenza citata).

158    In particolare, ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell’ambito delle proprie competenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, più precisamente l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, punto 248 e giurisprudenza citata).

159    Pertanto, dato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento all’indipendenza che deve caratterizzare i giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione, il Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (sezione civile)], riunito in composizione a tre giudici, sarà tenuto a garantire, nell’ambito delle sue competenze, la piena efficacia di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, punto 250 e giurisprudenza citata), il che, nel caso di specie e fatte salve le valutazioni ancora spettanti al giudice del rinvio, richiederà, tenuto conto di quanto esposto al punto 39 della presente sentenza, che tale ordinanza sia considerata inesistente.

160    A tale riguardo, occorre ancora precisare che, sebbene il giudice del rinvio ritenga che una siffatta ordinanza sia stata emessa da un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, nessuna considerazione fondata sul principio della certezza del diritto o connessa a una presunta autorità di cosa giudicata può, nel caso di specie, essere utilmente invocata al fine di impedire ad un organo giurisdizionale come il Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Corte suprema (Sezione civile)], riunito in composizione a tre giudici, di considerare inesistente tale ordinanza.

161    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi su un’istanza di ricusazione che si innesta su un ricorso con il quale un giudice che esercita le sue funzioni presso un organo giurisdizionale che può interpretare e applicare il diritto dell’Unione impugna una decisione che lo ha trasferito senza il suo consenso, deve, qualora tale conseguenza sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione, considerare inesistente un’ordinanza con la quale un organo che si pronuncia in ultimo grado e come giudice unico ha respinto detto ricorso, qualora da tutte le condizioni e circostanze in cui si è svolto il processo di nomina di tale giudice unico risulti che tale nomina è avvenuta in palese violazione di norme fondamentali facenti parte integrante dell’istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario interessato e che l’integrità del risultato al quale detto processo ha condotto è messa a repentaglio, suscitando dubbi legittimi nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice di cui trattasi, cosicché detta ordinanza non può considerarsi emessa da un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi di detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

 Sulle spese

162    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi su un’istanza di ricusazione che si innesta su un ricorso con il quale un giudice che esercita le sue funzioni presso un organo giurisdizionale che può interpretare e applicare il diritto dell’Unione impugna una decisione che lo ha trasferito senza il suo consenso, deve, qualora tale conseguenza sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione, considerare inesistente un’ordinanza con la quale un organo che si pronuncia in ultimo grado e come giudice unico ha respinto detto ricorso, qualora da tutte le condizioni e circostanze in cui si è svolto il processo di nomina di tale giudice unico risulti che tale nomina è avvenuta in palese violazione di norme fondamentali facenti parte integrante dell’istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario interessato e che l’integrità del risultato al quale detto processo ha condotto è messa a repentaglio, suscitando dubbi legittimi nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice di cui trattasi, cosicché detta ordinanza non può considerarsi emessa da un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi di detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.