Language of document : ECLI:EU:C:2021:985

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

9 dicembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 3 – Nozione di “materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Procedimento giudiziario di esecuzione – Azione di ripetizione dell’indebito basata sull’arricchimento senza causa – Articolo 22, punto 5 – Esecuzione delle decisioni – Competenza esclusiva»

Nella causa C‑242/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia), con decisione del 6 maggio 2020, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2020, nel procedimento

HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, succeduta alla HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o. , Zagreb

contro

BP Europa SE, succeduta alla Deutsche BP AG, succeduta a sua volta alla The Burmah Oil (Deutschland), GmbH,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin, presidente di sezione, e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e I. Gavrilova, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Heller e M. Mataija, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, e dell’articolo 22, punto 5, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, società con sede in Croazia, succeduta alla HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o., Zagreb e, dall’altro, la BP Europa SE Hambourg, società con sede in Germania, succeduta alla Deutsche BP AG, a sua volta succeduta alla The Burmah Oil (Deutschland) GmbH, in merito al recupero, sul fondamento dell’arricchimento senza causa, di un importo indebitamente versato nell’ambito di un procedimento di esecuzione successivamente dichiarato invalido.

 Contesto normativo

 Regolamento n. 44/2001

3        I considerando 2, 8, 11 e 12 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(2)      Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(...)

(8)      Le controversie alle quali si applica il presente regolamento devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli Stati membri vincolati dal regolamento stesso. Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono quindi, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno di tali Stati.

(...)

(11)      Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

4        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

5        L’articolo 3 di detto regolamento così dispone:

«1.      Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

2.      Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I».

6        L’articolo 5 del medesimo regolamento, contenuto nella sezione 2 di quest’ultimo, intitolata «Competenze speciali», così recita:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)      in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      [ai] fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(...)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)».

7        L’articolo 22 del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 6 di quest’ultimo, intitolata «Competenze esclusive», prevede quanto segue:

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

(…)

(5)      in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l’esecuzione».

 Regolamento (UE) n. 1215/2012

8        Il considerando 34 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), è così formulato:

«È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni di adesione di nuovi Stati membri a tale convenzione; in prosieguo, la “convenzione di Bruxelles”], il regolamento [n. 44/2001] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni [della convenzione di Bruxelles] e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

9        Ai sensi dell’articolo 66 del regolamento n. 1215/2012:

«1.      Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.

2.      In deroga all’articolo 80, il regolamento [n. 44/2001] continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione».

10      L’articolo 80, prima frase, del regolamento n. 1215/2012 prevede quanto segue:

«Il presente regolamento abroga il regolamento [n. 44/2001]».

 Regolamento (CE) n. 864/2007

11      Il considerando 7 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40) così dispone:

«Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [n. 44/2001] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali».

12      L’articolo 2 del regolamento n. 864/2007, intitolato «Obbligazioni extracontrattuali», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo».

13      L’articolo 10 di tale regolamento, intitolato «Arricchimento senza causa», così dispone:

«1.      Ove un’obbligazione extracontrattuale derivante da un arricchimento senza causa, compresa la ripetizione dell’indebito, si ricolleghi a una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.

2.      Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al paragrafo 1 e le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina l’arricchimento senza causa, si applica la legge di tale paese.

3.      Quando la legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge del paese in cui l’arricchimento senza causa si è prodotto.

4.      Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che l’obbligazione extracontrattuale che deriva da un arricchimento senza causa presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si applica la legge di quest’altro paese».

14      L’articolo 12 di detto regolamento, intitolato «Culpa in contrahendo», stabilisce, al suo paragrafo 1:

«La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Conformemente a un’ordinanza di esecuzione del Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria, Croazia), la convenuta nel procedimento principale ha ottenuto, l’11 marzo 2003, il recupero coattivo di un credito pari a 3 792 600,87 kune croate (HRK) (EUR 500 000 circa) mediante prelievo dal conto della ricorrente di cui al procedimento principale. Quest’ultima ha allora avviato un procedimento al fine di far dichiarare l’invalidità dell’esecuzione giudiziaria. Nell’ambito di tale procedimento, il Vrhovni sud (Corte suprema, Croazia) ha pronunciato, il 21 maggio 2009, una sentenza definitiva, in cui ha dichiarato che tale esecuzione non era valida. La convenuta nel procedimento principale, beneficiaria di un arricchimento senza causa, era tenuta pertanto a restituire alla ricorrente di cui al procedimento principale le somme indebitamente versate, maggiorate degli interessi legali.

16      A seguito di tale sentenza, la ricorrente di cui al procedimento principale, in applicazione delle norme processuali nazionali, non ha potuto presentare domanda di restituzione nell’ambito del medesimo procedimento di esecuzione, poiché il termine di un anno a decorrere dal giorno dell’esecuzione, previsto per proporre una siffatta domanda, era scaduto. Essa ha quindi avviato, il 1° ottobre 2014, un procedimento contenzioso distinto di ripetizione dell’indebito dinanzi al Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria, Croazia), il quale si è dichiarato incompetente in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1215/2012. Quest’ultimo giudice ha infatti ritenuto che, in presunta assenza di una norma specifica di attribuzione di competenza applicabile, si dovesse applicare la regola generale di attribuzione di competenza internazionale e che, di conseguenza, i giudici dello Stato membro del domicilio della convenuta nel procedimento principale, ossia i giudici tedeschi, fossero internazionalmente competenti.

17      La ricorrente di cui al procedimento principale ha impugnato l’ordinanza del Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) dinanzi al Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia), giudice del rinvio nella presente causa. Tale giudice ritiene che il giudice di primo grado abbia applicato erroneamente il regolamento n. 1215/2012 nella misura in cui, in forza del suo articolo 66, paragrafo 1, tale regolamento sarebbe applicabile solo alle azioni proposte a partire dal 10 gennaio 2015, mentre il procedimento principale sarebbe stato avviato in precedenza. Il regolamento n. 44/2001 sarebbe quindi applicabile ratione temporis.

18      Ciò premesso, in primo luogo, il giudice del rinvio esprime dubbi sulla corretta interpretazione della nozione di «illecito civile colposo» e manifesta le proprie perplessità quanto all’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Esso sostiene che l’istituto dell’arricchimento senza causa rientra negli illeciti civili colposi, il che giustificherebbe, in linea di principio, l’applicazione di tale disposizione nella causa di cui al procedimento principale e fonderebbe la competenza internazionale dei giudici croati. L’applicazione di detta disposizione sarebbe tuttavia resa difficile nella misura in cui il criterio di collegamento da essa previsto è l’evento dannoso e, nel caso dell’arricchimento senza causa, non vi è alcun evento dannoso.

19      La giurisprudenza della Corte non fornirebbe una risposta a tale questione, anche se taluni elementi possono essere pertinenti. Il giudice del rinvio rileva che, in particolare secondo la sentenza del 28 gennaio 2015 Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Nello stesso senso, la Corte avrebbe dichiarato, nella sentenza del 21 aprile 2016, Austro-Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:286), che l’articolo 5, punto 3, di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che una domanda volta a ottenere il pagamento a titolo di «equo compenso», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi. Invece, nelle sue conclusioni nella causa Siemens Aktiengesellschaft Österreich (C‑102/15, EU:C:2016:225), l’avvocato generale Wahl avrebbe proposto alla Corte d’interpretare l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 nel senso che un’azione di ripetizione dell’indebito basata sull’arricchimento senza causa non rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi.

20      In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 22, punto 5, del regolamento n. 44/2001, applicabile in materia di esecuzione delle decisioni, poiché la presente azione di ripetizione dell’indebito rientrerebbe nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata. Il giudice precisa a tal riguardo che, se la ricorrente di cui al procedimento principale ha avviato un procedimento contenzioso distinto, è solo in quanto il termine previsto dal diritto nazionale per proporre una domanda di restituzione nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata era scaduto.

21      In tali circostanze, il Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se un’azione di ripetizione dell’indebito fondata sull’arricchimento senza causa ricada nel criterio di competenza previsto dal regolamento [n. 44/2001] in materia di “illeciti civili colposi”, tenuto conto del fatto che l’articolo 5, punto 3, di detto regolamento stabilisce, in particolare, che la “persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (...) 3) in materia di illeciti civili (...) colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

2)      Se i procedimenti contenziosi avviati a causa dell’esistenza di un limite temporale entro il quale la restituzione delle somme indebitamente versate nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata può essere richiesta nel quadro dello stesso procedimento di esecuzione giudiziaria rientrino nel criterio di competenza esclusiva previsto all’articolo 22, punto 5, del regolamento [n. 44/2001], in base al quale, in materia di esecuzione delle decisioni, hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l’esecuzione, indipendentemente dal domicilio».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

22      In via preliminare, occorre ricordare, in primo luogo, che, conformemente all’articolo 80, prima frase, del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, che a sua volta ha sostituito la convenzione di Bruxelles di cui al punto 9 della presente sentenza. Di conseguenza, l’interpretazione fornita dalla Corte riguardo alle disposizioni del regolamento n. 1215/2012 o di tale convenzione vale anche per quelle del regolamento n. 44/2001 qualora tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti». Ciò avviene, segnatamente, per l’articolo 5, punto 3, di detta convenzione e del regolamento n. 44/2001, da un lato, e per l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, dall’altro (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

23      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la determinazione della legge applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale, si deve precisare che l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 prevede che il regolamento n. 44/2001 continui ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento.

24      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il procedimento principale di ripetizione dell’indebito è stato avviato dinanzi ai giudici croati il 1° ottobre 2014.

25      Ne consegue che, come ha peraltro ritenuto il giudice del rinvio, il regolamento n. 44/2001 è applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale.

 Sulla seconda questione

26      Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 22, punto 5, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un’azione di restituzione basata su un arricchimento senza causa rientri nella competenza esclusiva prevista da tale disposizione qualora tale azione sia stata promossa a motivo della scadenza del termine entro il quale la restituzione delle somme indebitamente versate nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata può essere richiesta nel quadro di tale medesimo procedimento di esecuzione.

27      A tal riguardo, occorre ricordare che, mentre il regolamento n. 44/2001, al suo articolo 2, paragrafo 1, stabilisce, come regola generale, la competenza dei giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto, tale medesimo regolamento prevede altresì norme speciali che consentono all’attore, in determinate ipotesi, di convenire in giudizio il convenuto dinanzi ai giudici di un altro Stato membro.

28      Le norme sulla competenza speciale che prevedono detti fori alternativi sono tuttavia da interpretare restrittivamente poiché non consentono un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese espressamente in considerazione da detto regolamento (sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks, C‑337/17, EU:C:2018:805, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

29      È quindi solo in deroga alla regola generale che l’articolo 22, punto 5, del regolamento n. 44/2001 dispone che, indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva, in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l’esecuzione. In quanto eccezione alla regola generale sulla competenza, tale disposizione non deve essere interpretata in senso più ampio di quanto non richieda la sua finalità (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, E.ON Czech Holding, EU:C:2018:167, punti 26 e 27 e giurisprudenza ivi citata).

30      Orbene, dai considerando 2 e 11 di tale regolamento emerge che quest’ultimo mira a unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentino un alto grado di prevedibilità. Detto regolamento persegue pertanto un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (sentenza del 7 marzo 2018, E.ON Czech Holding, C‑560/16, EU:C:2018:167, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

31      In tale contesto, rientrano nell’articolo 22, punto 5, del regolamento n. 44/2001 le azioni volte a far dirimere una controversia sorta circa il ricorso alla forza, alla coercizione o all’espropriazione di beni mobili e immobili per assicurare l’esecuzione materiale delle decisioni e degli atti (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2020, Supreme Site Services e a., C‑186/19, EU:C:2020:638, punto 72 nonché giurisprudenza ivi citata).

32      Invece, un’azione avente ad oggetto una domanda di restituzione basata sull’arricchimento senza causa non è volta a far dirimere una controversia sorta circa il ricorso alla forza, alla coercizione o all’espropriazione di beni mobili e immobili per assicurare l’esecuzione materiale di una decisione o di un atto, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente. Si tratta di un’azione autonoma che, in quanto tale, non è né un procedimento di esecuzione né un ricorso contro un siffatto procedimento. Ne consegue che un’azione del genere non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 22, punto 5, del regolamento n. 44/2001, quand’anche tale arricchimento senza causa discendesse dall’annullamento di un’esecuzione forzata.

33      Nel caso di specie, il governo croato sostiene, essenzialmente, che esiste uno stretto collegamento tra il procedimento principale di ripetizione dell’indebito basato su un arricchimento senza causa e il procedimento di esecuzione, dato che, da un lato, l’invalidità della decisione giudiziaria contestata nell’ambito del procedimento di esecuzione sarebbe il fondamento di tale arricchimento senza causa e, dall’altro, la restituzione della somma indebitamente percepita avrebbe potuto essere richiesta nell’ambito del procedimento di esecuzione se il termine impartito a tale effetto non fosse scaduto, senza che tale ultima circostanza sia dovuta a una qualsivoglia negligenza da parte della ricorrente di cui al procedimento principale.

34      Si deve tuttavia rilevare che tanto l’impianto sistematico del regolamento n. 44/2001, che induce ad accogliere un’interpretazione restrittiva delle disposizioni del suo articolo 22, quanto l’esigenza di interpretare le norme di tale regolamento nel senso di un alto grado di prevedibilità, come emerge dal considerando 11 di detto regolamento, portano ad escludere dall’ambito di applicazione dell’articolo 22, punto 5, del medesimo regolamento un’azione di restituzione basata sull’arricchimento senza causa, promossa a motivo della scadenza del termine entro il quale la restituzione delle somme indebitamente versate nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata poteva essere richiesta nel quadro di tale medesimo procedimento di esecuzione.

35      Inoltre, la Corte ha giudicato, con riferimento all’articolo 16, paragrafo 5, della convenzione di Bruxelles, la cui formulazione è stata ripresa all’articolo 22, punto 5, del regolamento n. 44/2001, che l’attribuzione di competenza esclusiva ai tribunali del luogo di esecuzione della sentenza si giustifica essenzialmente per il fatto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro nel territorio del quale l’esecuzione forzata è richiesta sono i soli competenti ad applicare le norme che disciplinano, nel territorio medesimo, l’attività degli organi incaricati dell’esecuzione forzata (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler, C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 26).

36      Orbene, in assenza di una qualsivoglia domanda di esecuzione forzata, un’azione di restituzione basata sull’arricchimento senza causa non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 22, punto 5, del regolamento n. 44/2001.

37      Pertanto, alla luce di tutti gli elementi che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 22, punto 5, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione di restituzione basata su un arricchimento senza causa non rientra nella competenza esclusiva prevista a tale disposizione, anche qualora sia stata promossa a motivo della scadenza del termine entro il quale la restituzione delle somme indebitamente versate nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata può essere richiesta nel quadro di tale medesimo procedimento di esecuzione.

 Sulla prima questione

38      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un’azione di restituzione basata su un arricchimento senza causa rientra nel criterio di competenza previsto a tale disposizione.

39      A tal riguardo, occorre rammentare che, mentre l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 stabilisce la competenza generale dei giudici dello Stato membro del convenuto, l’articolo 5, punto 1, lettera a), e l’articolo 5, punto 3, di tale regolamento prevedono norme di competenza speciale, rispettivamente, in materia contrattuale e in materia di illeciti civili dolosi o colposi, che consentono all’attore di agire in giudizio dinanzi ai giudici di altri Stati membri. Tali norme di competenza speciale devono essere interpretate restrittivamente, come è stato rammentato al punto 28 della presente sentenza.

40      Inoltre, le due norme di competenza speciale previste in dette disposizioni devono essere oggetto di un’interpretazione autonoma, facendo riferimento al sistema e agli obiettivi del regolamento n. 44/2001, al fine di garantire l’applicazione uniforme di quest’ultimo in tutti gli Stati membri. Tale precetto, che vale in particolare per la delimitazione dei rispettivi ambiti di applicazione di queste due regole, implica che le nozioni di «materia contrattuale» e di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» non possono essere intese come un rinvio alla qualificazione del rapporto giuridico in questione dinanzi all’autorità giurisdizionale nazionale fornita dal diritto nazionale applicabile (v., per analogia, sentenza del 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

41      Così, per le azioni rientranti nella materia contrattuale, l’articolo 5, punto 1, lettera a), di detto regolamento consente all’attore di adire l’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, mentre, per le azioni rientranti nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, l’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento prevede che esse possano essere proposte dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

42      Per quanto attiene, più specificamente, alle azioni rientranti nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), di tale regolamento (v., per analogia, sentenza del 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

43      Ne consegue che, per stabilire se un’azione di restituzione basata su un arricchimento senza causa rientri nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di tale regolamento, occorre verificare se siano soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, che tale azione non si ricolleghi alla materia contrattuale, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), di detto regolamento e, dall’altro, che essa miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto.

44      Per quanto attiene alla prima condizione, la materia contrattuale, ai sensi di tale ultimo articolo, comprende ogni domanda fondata su un’obbligazione liberamente assunta da una persona nei confronti di un’altra (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2020, Ellmes Property Services, C‑433/19, EU:C:2020:900, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

45      Orbene, va osservato che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, nell’ambito di una domanda di restituzione basata su un arricchimento senza causa, l’obbligazione di restituzione fatta valere dall’attore non risulta, di norma, da un impegno volontario del convenuto nei suoi confronti, ma sorge indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo. Ne consegue che una siffatta domanda di restituzione non rientra, in linea di principio, nella materia contrattuale, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001.

46      Tale interpretazione è corroborata dalla lettura congiunta dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e dell’articolo 2 del regolamento n. 864/2007, il quale, nel settore dei conflitti di leggi, è l’equivalente di ciò che costituisce, nel settore dei conflitti di competenza, tale articolo 5, punto 3, fermo restando che questi due regolamenti devono, per quanto possibile, essere interpretati in modo coerente. Infatti, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007 prevede che l’obbligazione di restituzione che trova la sua origine in un arricchimento senza causa è considerata come un’obbligazione extracontrattuale, rientrante nell’ambito di applicazione di tale regolamento, e oggetto, conformemente all’articolo 10 di quest’ultimo, di norme sul conflitto di leggi specifiche (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punti 45 e 46).

47      Tuttavia, al fine di fornire una risposta completa al giudice del rinvio, occorre aggiungere che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 48 a 52 delle sue conclusioni, una domanda di restituzione basata su un arricchimento senza causa può, in talune circostanze, essere strettamente collegata a una relazione contrattuale fra le parti della controversia e, di conseguenza, essere considerata come rientrante nell’ambito della «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), di tale regolamento.

48      Tra queste circostanze figura quella in cui la domanda di restituzione fondata su un arricchimento senza causa si ricollega a una relazione contrattuale preesistente tra le parti. Ciò si verifica, ad esempio, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, quando l’attore fa valere un arricchimento senza causa strettamente collegato a un’obbligazione contrattuale che egli considera invalida o che non è stata eseguita dal convenuto, o ancora che egli ritiene di aver «eseguito in eccesso», e ciò al fine di giustificare il suo diritto alla restituzione.

49      A tal riguardo, la Corte ha già giudicato che una domanda di restituzione di prestazioni fornite sulla base di un contratto invalido rientra in una siffatta materia (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, punti 55 e 58).

50      Del resto, un siffatto collegamento è conforme agli obiettivi di prossimità e di buona amministrazione della giustizia perseguiti dall’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, i quali implicano che il giudice del contratto possa pronunciarsi sulle conseguenze della sua invalidità, della sua mancata esecuzione o della sua «esecuzione in eccesso» e, di conseguenza, sulle eventuali restituzioni che ne discendono, qualora esista un collegamento particolarmente stretto tra la domanda e il giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata eseguita o deve essere eseguita, ai sensi di tale disposizione.

51      Da quanto precede risulta che un’azione di restituzione basata su un arricchimento senza causa non rientra nella materia contrattuale e, in tal modo, soddisfa la prima condizione di cui al punto 43 della presente sentenza, a meno che tale azione non sia strettamente collegata a una relazione contrattuale preesistente tra le parti.

52      Per quanto riguarda la seconda condizione enunciata in tale medesimo punto 43 della presente sentenza, occorre verificare se un’azione di restituzione basata su un arricchimento senza causa sia volta a coinvolgere la responsabilità di un convenuto.

53      A tal riguardo, la Corte ha giudicato che ciò si verifica quando un evento dannoso, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, sia imputabile al convenuto, in quanto gli viene contestata un’azione o un’omissione contraria a un dovere o a un divieto imposto dalla legge. Infatti, la responsabilità in materia di illeciti civili dolosi o colposi non può esistere se non a condizione che sia possibile accertare un nesso causale fra il danno e il fatto illecito dal quale esso trae origine (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Austro-Mechana, C‑572/14, EU:C:2016:286, punti 40, 41 e 50 nonché giurisprudenza ivi citata).

54      Occorre aggiungere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, che tali precisazioni valgono indistintamente per l’intera materia degli illeciti civili dolosi o colposi, senza che si debba distinguere specificamente la materia degli illeciti civili colposi. In effetti, oltre al fatto che l’espressione illeciti civili «colposi» non figura nelle versioni danese, estone, neerlandese, portoghese, slovacca, finlandese e svedese dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, la nozione di «illecito civile» rinvia non tanto a situazioni caratterizzate dall’assenza di un evento dannoso quanto a situazioni in cui l’evento dannoso è commesso per imprudenza o negligenza. Una domanda non può quindi rientrare nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi quando la responsabilità del convenuto che è coinvolta non si fonda sull’esistenza di un evento dannoso, nel senso indicato al punto precedente.

55      Orbene, una domanda di restituzione basata su un arricchimento senza causa riposa su un’obbligazione che non trae origine da un evento dannoso. Infatti, tale obbligazione sorge indipendentemente dal comportamento del convenuto, sicché non sussiste alcun nesso causale che possa essere accertato tra il danno e un eventuale azione o omissione illecita commessa da quest’ultimo.

56      Di conseguenza, una domanda di restituzione fondata su un arricchimento senza causa non può rientrare nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

57      Tale conclusione non può essere contraddetta dalla sentenza del 21 aprile 2016, Austro-Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:286), in cui la Corte ha considerato che la pretesa di una società di gestione collettiva dei diritti d’autore relativa all’obbligo di corresponsione di un «equo compenso», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, che, secondo il diritto nazionale, spetta alle imprese che per prime immettano in commercio sul territorio nazionale supporti di registrazione, a fini commerciali e a titolo oneroso, rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, l’obbligazione posta a fondamento di tale domanda aveva la sua fonte in un evento dannoso, ossia il pregiudizio dei titolari di diritti d’autore connesso alla copia privata sui supporti di registrazione commercializzati.

58      Occorre inoltre osservare che è possibile che una domanda di restituzione basata sull’arricchimento senza causa non rientri né nella materia contrattuale, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, né nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di tale regolamento. Ciò si verifica, infatti, quando tale domanda non è strettamente collegata a una relazione contrattuale preesistente tra le parti della controversia in questione.

59      In una siffatta situazione, una domanda di restituzione basata su un arricchimento senza causa rientra nel criterio della competenza dei giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto, conformemente alla regola generale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

60      Alla luce di tutti gli elementi che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione di restituzione basata su un arricchimento senza causa non rientra nel criterio di competenza previsto da tale disposizione.

 Sulle spese

61      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 22, punto 5, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di restituzione basata su un arricchimento senza causa non rientra nella competenza esclusiva prevista a tale disposizione, anche qualora sia stata promossa a motivo della scadenza del termine entro il quale la restituzione delle somme indebitamente versate nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata può essere richiesta nel quadro di tale medesimo procedimento di esecuzione.

2)      L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione di restituzione basata su un arricchimento senza causa non rientra nel criterio di competenza previsto da tale disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: il croato.