Language of document : ECLI:EU:C:2022:201

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 marzo 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Necessità dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Nozione – Procedimento disciplinare avviato nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario – Designazione dell’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere di tale procedimento da parte del presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Azione civile di accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra il presidente di tale Sezione disciplinare e la Corte suprema – Incompetenza del giudice del rinvio a sindacare la validità della nomina di un giudice della Corte suprema e irricevibilità di una siffatta azione in base al diritto nazionale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»

Nella causa C‑508/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Corte suprema (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), Polonia], con decisione del 12 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2019, nel procedimento

M.F.

contro

J.M.

con l’intervento di:

Prokurator Generalny,

Rzecznik Praw Obywatelskich,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal (relatrice), K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin e N. Jääskinen, presidenti di sezione, M. Ilešič, F. Biltgen e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 settembre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per M.F., da W. Popiołek, radca prawny;

–        per J.M., da se stesso;

–        per il Prokurator Generalny, da M. Słowińska, R. Hernand, A. Reczka e S. Bańko;

–        per il Rzecznik Praw Obywatelskich, da M. Taborowski e P. Filipek;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, S. Żyrek e A. Dalkowska, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, inizialmente da K. Herrmann, P. Van Nuffel e H. Krämer, successivamente da K. Herrmann e P. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra M.F. e J.M., in merito a una richiesta di accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra quest’ultimo e il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia).

 Contesto normativo nazionale

 Costituzione

3        L’articolo 144, paragrafi 2 e 3, della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia; in prosieguo: la «Costituzione») è così formulato:

«2.      Gli atti ufficiali del presidente della Repubblica di Polonia richiedono, per la loro validità, la controfirma del presidente del Consiglio dei ministri che, firmando l’atto, ne diventa responsabile dinanzi al Sejm [(Camera dei Rappresentanti)].

3.      Quanto disposto al paragrafo 2 non riguarda:

(...)

17)      la nomina dei giudici;

(...)».

4        Ai sensi dell’articolo 179 della Costituzione, il presidente della Repubblica di Polonia (in prosieguo: il «presidente della Repubblica») nomina i giudici, su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS»), a tempo indeterminato.

 Codice di procedura civile

5        L’articolo 189 del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile) così recita:

«L’attore, a condizione di avere un legittimo interesse ad agire, può chiedere al giudice di accertare l’esistenza o l’inesistenza di un rapporto giuridico o di un diritto».

 Legge sulla Corte suprema

6        L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge che disciplina la Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), è entrata in vigore il 3 aprile 2018. Tale legge è stata modificata più volte.

7        La legge che disciplina la Corte suprema ha in particolare istituito, nell’ambito di detto organo giurisdizionale, una nuova sezione denominata Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare).

8        L’articolo 27, paragrafo 1, di tale legge dispone quanto segue:

«La Sezione disciplinare è competente per le seguenti controversie:

1)      disciplinari:

a)      concernenti i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)],

b)      trattate dal [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in relazione ai procedimenti disciplinari avviati in forza delle seguenti leggi:

(...)

–        legge relativa all’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari (...),

(...)

(...)

2)      in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale riguardanti giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)];

(...)».

9        L’articolo 31, paragrafo 1, della legge che disciplina la Corte suprema prevede quanto segue:

«Il presidente della Repubblica, dopo aver consultato il primo presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], pubblica, nel Monitor Polski [(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia)], il numero dei posti di giudice vacanti che devono essere ricoperti in ciascuna sezione del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]».

10      Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, di detta legge:

«Il rapporto di servizio del giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] si instaura al momento della consegna dell’atto di nomina. (...)».

 Legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari

11      L’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001, come modificata (Dz. U. del 2018, posizione 23; in prosieguo: la «legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari»), al suo articolo 110 prevede quanto segue:

«1.      Nei procedimenti disciplinari relativi a giudici, sono chiamati a pronunciarsi:

1)      in primo grado:

a)      gli organi giurisdizionali disciplinari presso le corti d’appello, in un collegio composto da tre giudici;

(...)

3.      Il tribunale disciplinare nel cui distretto esercita le sue funzioni il giudice soggetto al procedimento disciplinare non è legittimato a conoscere delle cause di cui al paragrafo 1, punto 1, lettera a). L’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere della causa è designato dal presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], che dirige i lavori della Sezione disciplinare, su richiesta del delegato alla disciplina».

 Legge sulla KRS

12      La KRS è disciplinata dall’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011, n. 126, posizione 714), come modificata, in particolare, dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3), e dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi), del 20 luglio 2018 (Dz. U. del 2018, posizione 1443; in prosieguo: la «legge sulla KRS»).

13      L’articolo 37, paragrafo 1, della legge sulla KRS dispone quanto segue:

«Se più candidati hanno presentato domanda per un posto di giudice, [la KRS] esamina e valuta congiuntamente tutte le candidature presentate. In tale situazione, [la KRS] adotta una deliberazione contenente le sue decisioni sulla presentazione di una proposta di nomina a giudice, nei confronti di tutti i candidati».

14      Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, di tale legge:

«Qualora la deliberazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, non sia stata impugnata da tutti i partecipanti al procedimento, essa diviene definitiva nella parte contenente la decisione di non presentare la proposta di nomina alle funzioni di giudice dei partecipanti che non hanno proposto ricorso, fatte salve le disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 1b».

15      L’articolo 44 di detta legge prevedeva quanto segue:

«1.      Un partecipante al procedimento può presentare ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della deliberazione [della KRS], salvo quanto altrimenti disposto da specifiche norme. (...)

1a.      Nei procedimenti individuali concernenti la nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], i ricorsi sono presentati dinanzi al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia)]. In tali procedimenti, è precluso il ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Il ricorso dinanzi al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] non può fondarsi su una censura vertente sull’erronea valutazione circa il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti presi in considerazione nell’adottare la decisione sulla presentazione della proposta di nomina a ricoprire la funzione di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

1b.      Qualora la deliberazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, adottata in procedimenti individuali riguardanti la nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], non sia stata impugnata da tutti i partecipanti al procedimento, essa diventa definitiva nella parte contenente la decisione in merito alla presentazione della proposta di nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], nonché nella parte relativa alla decisione di non presentare una proposta di nomina a giudice della Corte suprema, per quanto concerne i partecipanti al procedimento che non l’hanno impugnata.

(...)

4.      Nei procedimenti individuali concernenti la nomina alle funzioni di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], l’annullamento, da parte del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)], della deliberazione [della KRS] recante la decisione di non presentare la proposta di nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] equivale all’ammissione della candidatura del partecipante al procedimento che ha proposto il ricorso, per il posto vacante di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] per il quale, alla data di pronuncia della decisione del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)], non sia terminato il procedimento dinanzi alla [KRS] oppure, in assenza di un siffatto procedimento, per il prossimo posto vacante di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] che sia oggetto di pubblicazione».

16      Il paragrafo 1a dell’articolo 44 della legge sulla KRS è stato introdotto in tale articolo dalla legge dell’8 dicembre 2017, recante modifiche della legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi, entrata in vigore il 17 gennaio 2018, mentre i paragrafi 1b e 4 sono stati ivi introdotti dalla legge del 20 luglio 2018, recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi, entrata in vigore il 27 luglio 2018. Prima dell’introduzione di tali modifiche, i ricorsi previsti in detto paragrafo 1a dovevano essere proposti dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo 44.

17      Con sentenza del 25 marzo 2019 il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) ha dichiarato l’articolo 44, paragrafo 1a, della legge sulla KRS incompatibile con l’articolo 184 della Costituzione, con la motivazione che, in sostanza, la competenza attribuita al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) da detto paragrafo 1a non era giustificata né sotto il profilo della natura delle cause interessate, né sotto quello delle caratteristiche organizzative del citato organo giurisdizionale, né dal punto di vista della procedura seguita da quest’ultimo. In tale sentenza, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha altresì precisato che tale dichiarazione di incostituzionalità «comporta necessariamente la conclusione di tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti fondati sulla disposizione abrogata».

18      Successivamente, l’articolo 44 della legge sulla KRS è stato modificato dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (legge recante modifiche della legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura e della legge recante organizzazione del contenzioso amministrativo), del 26 aprile 2019 (Dz. U. del 2019, posizione 914; in prosieguo: la «legge del 26 aprile 2019»), entrata in vigore il 23 maggio 2019. Il paragrafo 1 di tale articolo 44 è ora formulato come segue:

«Un partecipante al procedimento può presentare ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della deliberazione [della KRS], salvo quanto altrimenti disposto da specifiche norme. Non può essere presentato ricorso nei procedimenti individuali concernenti la nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]».

19      Inoltre, l’articolo 3 della legge del 26 aprile 2019 prevede che «[i] ricorsi avverso le deliberazioni [della KRS] nei procedimenti individuali relativi alla nomina a giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)], proposti e non definiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, si estinguono ipso iure».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20      M.F. esercita le funzioni di giudice presso il Sąd Rejonowy w P. (Tribunale circondariale di P., Polonia). Il 17 gennaio 2019 il vice-delegato alla disciplina competente per le cause riguardanti i giudici degli organi giurisdizionali ordinari ha deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di M.F., a causa di presunte lungaggini nei procedimenti condotti da quest’ultima e di presunti ritardi nella redazione della motivazione delle sue decisioni. J.M., in qualità di presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema), che dirige i lavori della Sezione disciplinare di detto organo giurisdizionale, ha adottato, in data 28 gennaio 2019 e in forza dell’articolo 110, paragrafo 3, della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, un provvedimento con il quale ha designato il Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w (...) [tribunale disciplinare presso la Corte d’appello di (...), Polonia] quale organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere, in primo grado, di tale procedimento disciplinare.

21      A seguito dell’adozione di detto provvedimento, M.F. ha proposto, dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema), un ricorso ai sensi dell’articolo 189 del codice di procedura civile, chiedendo che fosse accertata l’inesistenza di un rapporto di servizio tra J.M. e il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in conformità all’articolo 33, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, a causa di irregolarità relative alla nomina di quest’ultimo a giudice della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema). M.F. ha altresì chiesto che tutti coloro che erano stati nominati giudici presso tale Sezione disciplinare fossero ricusati e che l’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) fosse designata per statuire su tale ricorso. Infine, M.F. ha chiesto che fosse disposta, in via cautelare e per tutta la durata del procedimento principale, la sospensione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti.

22      A sostegno del suo ricorso, M.F. ha affermato che l’inefficacia della nomina di J.M. quale giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) deriverebbe dal fatto che la consegna all’interessato del suo atto di nomina da parte del presidente della Repubblica, in data 20 settembre 2018, sarebbe avvenuta mentre la deliberazione della KRS del 23 agosto 2018, che aveva proposto la nomina di J.M. per tale posto, era oggetto di un ricorso presentato il 17 settembre 2018 dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), sulla base dell’articolo 44, paragrafo 1a, della legge sulla KRS, da parte di un candidato non proposto per la nomina in forza di detta deliberazione. Inoltre, il procedimento di selezione in questione sarebbe stato espletato a seguito di un bando del presidente della Repubblica adottato in forza dell’articolo 31, paragrafo 1, della legge che disciplina la Corte suprema e pubblicato il 29 giugno 2018, il quale bando non sarebbe stato munito della controfirma ministeriale richiesta.

23      Con decisione del 6 maggio 2019 il primo presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha incaricato l’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale) di detto organo giurisdizionale di esaminare il ricorso di M.F. e, in particolare, l’istanza cautelare formulata da quest’ultima.

24      In occasione dell’esame di quest’ultima istanza, sono sorti in capo a tale sezione, che è giudice del rinvio nella presente causa, dubbi in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione. In via preliminare, detto giudice considera che il collegamento tra il procedimento principale e tale diritto derivi dal fatto che il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito da quest’ultimo, non sia applicabile solo ai procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali nei quali essi applicano il diritto sostanziale dell’Unione. Infatti, tale principio sarebbe applicabile anche nel caso in cui occorra valutare se uno Stato membro si conformi all’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di provvedere affinché gli organi che, in quanto organi giurisdizionali ai sensi del diritto dell’Unione, possono pronunciarsi in settori disciplinati da quest’ultimo, soddisfino i requisiti derivanti da detto principio e, in particolare, quello secondo cui siffatti organi devono costituire giudici indipendenti e imparziali, precostituiti per legge. Pertanto, un simile requisito dovrebbe essere rispettato quando uno Stato membro conferisce a un organo, come il resistente nel procedimento principale, il potere di designare il giudice competente a conoscere di procedimenti disciplinari condotti nei confronti di giudici.

25      A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che, sebbene il rapporto statutario tra il giudice e l’organo giurisdizionale presso il quale gli viene conferito un mandato possa essere assimilato a un rapporto di servizio, la cui esistenza può essere accertata nell’ambito del procedimento previsto all’articolo 189 del codice di procedura civile, risulta tuttavia dalla giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che il mandato giurisdizionale, che attribuisce il diritto di esercitare il potere giurisdizionale, corrisponde a un rapporto giuridico di diritto pubblico e non di diritto civile. In tali circostanze, un’azione che, come quella nel procedimento principale, sia diretta all’accertamento dell’inesistenza di un mandato giurisdizionale non costituirebbe una causa civile suscettibile di rientrare nell’ambito di applicazione del codice di procedura civile e, in particolare, del suo articolo 189. Tuttavia, nel diritto nazionale non esisterebbe alcun procedimento che consenta di impugnare l’atto con cui il presidente della Repubblica ha proceduto alla nomina di un giudice.

26      In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che la ricevibilità di un ricorso, come quello di cui al procedimento principale, dipenda dalla questione se, in un siffatto contesto normativo nazionale, il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso di conferire a tale giudice il potere, di cui esso non dispone in base al diritto nazionale, di accertare, nell’ambito di un procedimento come quello principale, che il resistente in questione non è titolare del mandato di giudice. La ricevibilità dell’istanza cautelare di cui è investito detto giudice e la competenza di quest’ultimo a trattarla sarebbero, a loro volta, subordinate alla ricevibilità di detto ricorso nel procedimento principale.

27      Secondo il giudice del rinvio, tale competenza e tale ricevibilità potrebbero derivare direttamente dal diritto dell’Unione, qualora l’atto di nomina del giudice di cui trattasi sia, come nel caso di specie, intervenuto in violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, essendosi le autorità polacche effettivamente adoperate per escludere qualsiasi possibilità di sindacato giurisdizionale della compatibilità delle norme o dei procedimenti nazionali di nomina dei giudici con il diritto dell’Unione, anteriormente alla consegna dell’atto di nomina.

28      A tal riguardo, detto giudice sottolinea che in precedenza esisteva, in forza dell’articolo 43 e dell’articolo 44, paragrafo 1, poi dell’articolo 43 e dell’articolo 44, paragrafi 1 e 1a, della legge sulla KRS, una possibilità di sindacato giurisdizionale della deliberazione con cui la KRS propone la nomina di una persona quale giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema). Tuttavia, proprio mentre era stato avviato il procedimento finalizzato alla nomina dei giudici destinati a costituire la nuova Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e che aveva condotto, in particolare, alla nomina del resistente nel procedimento principale, e mentre diversi candidati a posti di giudice di tale nuova sezione avevano manifestato la loro intenzione di proporre ricorsi in base a tali ultime disposizioni, il legislatore polacco avrebbe deliberatamente inserito, all’articolo 44 della legge sulla KRS, un paragrafo 1b, il quale prevede che siffatti ricorsi non hanno più l’effetto di impedire le nomine previste.

29      Inoltre, dopo che il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha, con decisione del 21 novembre 2018, chiesto alla Corte in via pregiudiziale, nella causa che, nel frattempo, ha dato luogo alla sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) (C‑824/18, EU:C:2021:153; in prosieguo: la «sentenza A.B. e a.»), se il diritto dell’Unione osti a modifiche come quelle che hanno così inciso sull’articolo 44 della legge sulla KRS, il legislatore polacco, in considerazione della sentenza del 25 marzo 2019 del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), menzionata al punto 17 della presente sentenza, avrebbe adottato la legge del 26 aprile 2019, con la conseguenza, da un lato, di determinare l’estinzione delle cause pendenti dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), come quelle all’origine di detto rinvio pregiudiziale. D’altro lato, la medesima legge avrebbe nuovamente modificato l’articolo 44 della legge sulla KRS al fine di escludere, per il futuro, qualsiasi possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione della KRS che propone la nomina di un candidato quale giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

30      In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, nell’ambito delle cause riunite che, nel frattempo, hanno dato luogo alla sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982; in prosieguo: la «sentenza A.K. e a.»), la Corte è stata investita, in via pregiudiziale, di questioni vertenti sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle disposizioni nazionali relative all’istituzione e alla modalità di nomina dei membri della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema). In un simile contesto, il potere esecutivo avrebbe dovuto astenersi dal procedere a siffatte nomine fino a quando si fossero pronunciati la Corte e l’organo giurisdizionale nazionale che aveva interpellato la Corte in via pregiudiziale.

31      In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se la circostanza che la nomina di J.M. alle funzioni di giudice della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è intervenuta mentre era stato proposto ricorso avverso la deliberazione della KRS, che aveva proposto tale nomina, e il fatto che il procedimento di nomina è stato avviato da un atto del presidente della Repubblica privo della controfirma ministeriale richiesta, invece, dall’articolo 144, paragrafo 3, della Costituzione abbiano come conseguenza la violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e, più specificamente, del requisito del giudice «precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

32      In quarto luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di contestare la qualità di giudice di una persona per il solo fatto che l’organo presso il quale è stata nominata, vale a dire, nel caso di specie, la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema), non costituirebbe un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione, non soddisfacendo il prescritto requisito d’indipendenza.

33      In quinto luogo, e alla luce di considerazioni analoghe a quelle che avevano giustificato le questioni sottoposte alla Corte nell’ambito delle cause riunite che, nel frattempo, hanno dato luogo alla sentenza A.K. e a., il giudice del rinvio ritiene che, poiché la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema), alla quale il diritto nazionale attribuisce la competenza a conoscere di una controversia come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non è un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione, spetti a lui stesso assumere la competenza a conoscere di detta controversia.

34      È in tale contesto che l’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] e l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro possa decidere, in un procedimento volto all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio, che una persona, alla quale è stato consegnato l’atto di nomina alla funzione di giudice presso tale organo, emesso in base a disposizioni, o in un procedimento, che violano il principio della tutela giurisdizionale effettiva, non è un giudice, quando l’esame di tali questioni da parte dell’organo giurisdizionale prima della consegna dell’atto è stato impedito intenzionalmente.

2)      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il principio della tutela giurisdizionale effettiva viene violato nel caso di consegna di un atto di nomina alla funzione di giudice dopo la presentazione, da parte di un organo giurisdizionale nazionale, di una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione del diritto dell’Unione, quando dalla relativa risposta dipende la decisione sulla conformità al diritto dell’Unione delle disposizioni nazionali, la cui applicazione ha reso possibile la consegna dell’atto.

3)      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che il principio della tutela giurisdizionale effettiva viene violato per omessa garanzia del diritto di adire un giudice, nel caso di consegna dell’atto di nomina alla funzione di giudice di un organo giudiziario dello Stato membro in esito a una procedura di nomina condotta con gravi violazioni delle norme di tale Stato in materia di nomina dei giudici.

4)      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che l’istituzione da parte del legislatore nazionale, all’interno dell’organo giurisdizionale di ultima istanza dello Stato membro, di un organismo che non è un organo giurisdizionale, ai sensi del diritto dell’Unione, viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

5)      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che sull’esistenza del rapporto di servizio e sullo status di giudice di una persona, alla quale è stato consegnato l’atto di nomina alla funzione di giudice dell’organo giurisdizionale di ultima istanza dello Stato membro, non possa decidere un organismo dello stesso organo, pur competente in forza del diritto nazionale, nel quale la suddetta persona è stata chiamata a svolgere la funzione di giudice, composto esclusivamente dalle persone i cui atti di nomina presentano i vizi esposti nelle questioni dalla seconda alla quarta, e che per tali ragioni non può ritenersi un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione, ma dovrebbe decidere un altro organismo di tale organo, [il quale organismo] rispetti i requisiti previsti dal diritto dell’Unione per essere ritenuto un organo giurisdizionale».

 Procedimento dinanzi alla Corte

 Sulla domanda di applicazione del procedimento accelerato

35      Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto a procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, detto giudice ha affermato che l’applicazione di tale procedura sarebbe giustificata, in primo luogo, dalla necessità di pronunciarsi sull’istanza cautelare di cui è investito nel termine di sette giorni previsto dal diritto nazionale. In secondo luogo, al di là della presente causa, le risposte alle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sarebbero determinanti rispetto alla possibilità futura di avviare azioni di accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio nei confronti di una serie di giudici, recentemente assegnati alle varie sezioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e la cui nomina sarebbe avvenuta in condizioni parzialmente o totalmente analoghe a quelle relative alla nomina del resistente nel procedimento principale. In terzo luogo, siffatte risposte consentirebbero, se del caso, di impedire che simili nomine possano avvenire nuovamente in futuro.

36      L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, il presidente della Corte può decidere, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento.

37      Occorre ricordare che un siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria (sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

38      Nel caso di specie, il 20 agosto 2019 il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di non accogliere la domanda di cui al punto 35 della presente sentenza.

39      A tal riguardo, da quanto esposto nella decisione di rinvio risulta che, con la sua azione civile di accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra J.M. e il Sąd Najwyższy (Corte suprema), M.F. mira, in sostanza, a ottenere, in un primo momento, che sia sospesa in via provvisoria e, in un secondo momento, che sia considerata inefficace la decisione con la quale J.M., nella sua qualità di presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema), ha designato l’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti.

40      Orbene, per quanto riguarda, innanzitutto, la circostanza che il giudice del rinvio è, dunque, stato investito, in particolare, di una domanda di provvedimenti provvisori, occorre ricordare che il fatto che una domanda di pronuncia pregiudiziale sia formulata nell’ambito di un procedimento nazionale che consente l’adozione di siffatte misure non è, di per sé solo, idoneo a dimostrare che la natura della causa richieda un suo rapido trattamento (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 18 ottobre 2017, Weiss e a., C‑493/17, non pubblicata, EU:C:2017:792, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

41      Inoltre, neppure il chiarimento della questione se la decisione di J.M. che designa l’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere del procedimento disciplinare avviato nei confronti di M.F. violi, se del caso, il diritto dell’Unione è idoneo a creare una situazione di urgenza straordinaria, tale da giustificare il ricorso al procedimento accelerato.

42      Infine, neanche la mera prospettiva eventuale che una risposta della Corte alle questioni ad essa sottoposte nella presente causa possa, al di là della soluzione della controversia di cui al procedimento principale, aprire la strada ad altri ricorsi diretti all’accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio nei confronti di altri giudici recentemente nominati presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema), oppure contribuire a prevenire altre nomine analoghe in futuro, appare idonea a giustificare che la presente causa sia sottoposta a procedimento accelerato.

43      Peraltro, nel caso di specie si è altresì tenuto conto del fatto che, come risulta dai punti 29, 30 e 33 della presente sentenza, diversi quesiti del giudice del rinvio sui quali si fondano le questioni sollevate nella presente causa, quando sono stati rivolti alla Corte, erano, in sostanza, già oggetto di altri rinvii pregiudiziali che si trovavano in fasi di trattamento piuttosto avanzate.

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

44      A seguito della fase scritta del procedimento, le parti interessate, tra cui il governo polacco, hanno esposto le loro difese orali in occasione di un’udienza tenutasi il 22 settembre 2020. L’avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 15 aprile 2021, data in cui la fase orale del procedimento è, di conseguenza, stata chiusa.

45      Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 7 maggio 2021, il governo polacco ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.

46      A sostegno di tale domanda, detto governo ha addotto il fatto che esistevano differenze di orientamento tra, da un lato, le conclusioni pronunciate dall’avvocato generale nella presente causa e, dall’altro, le conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Repubblika (C‑896/19, EU:C:2020:1055), e la sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311), per quanto concerne la valutazione del processo di nomina dei giudici nazionali nei vari Stati membri dal punto di vista del diritto dell’Unione.

47      Il governo polacco è, altresì, del parere che una riapertura della fase orale del procedimento sia giustificata, nel caso di specie, dalla circostanza che, nelle conclusioni presentate nella presente causa, con le quali tale governo è in disaccordo, l’avvocato generale non avrebbe tenuto sufficientemente in considerazione gli argomenti di detto governo, sicché tali conclusioni non sarebbero obiettive.

48      A tal riguardo, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la facoltà, per gli interessati contemplati dall’articolo 23 di tale Statuto, di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

49      D’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da quest’ultimo esaminate nelle sue conclusioni, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

50      Per quanto riguarda le affermazioni del governo polacco relative a una presunta mancanza di obiettività delle conclusioni dell’avvocato generale nella presente causa, è sufficiente rilevare che la circostanza che detto governo ritenga che i suoi argomenti non siano stati presi sufficientemente in considerazione in tali conclusioni o in quelle, alle quali queste ultime rinviano in larga misura, pronunciate dall’avvocato generale nella causa che è stata oggetto di trattazione coordinata con la presente causa e che ha dato luogo alla sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798), non è, in nessun caso, idonea a dimostrare una siffatta mancanza di obiettività.

51      Conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può certamente disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte.

52      Nel caso di specie la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene tuttavia di disporre, al termine della fase scritta del procedimento e dell’udienza svoltasi dinanzi ad essa, di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Essa osserva, peraltro, che la domanda di riapertura della fase orale del procedimento presentata dal governo polacco non fa emergere alcun fatto nuovo, suscettibile di influenzare la decisione che essa è chiamata a rendere.

53      Ciò considerato, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla competenza della Corte

54      Secondo il Prokurator Generalny (Procuratore generale, Polonia), il procedimento diretto all’accertamento del fatto che una persona non sia titolare di un rapporto di servizio quale giudice e che, di conseguenza, tale persona non avrebbe potuto legittimamente designare l’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere di un procedimento disciplinare avviato contro un altro giudice rientra nell’ambito del diritto nazionale e della competenza esclusiva degli Stati membri, sicché esso esula dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Pertanto, la Corte non sarebbe competente a rispondere alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

55      Per quanto riguarda, più specificamente, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la competenza interpretativa in capo alla Corte sussisterebbe solo nei limiti in cui il giudice del rinvio sia effettivamente chiamato ad applicare concretamente il diritto dell’Unione nella causa di cui è investito, il che non avverrebbe nella fattispecie. In ogni caso, e quand’anche fosse accolta un’interpretazione più estensiva di detta disposizione, quest’ultima rimarrebbe comunque irrilevante nella fattispecie in quanto, da un lato, il presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema), quando designa l’organo competente come organo giurisdizionale disciplinare, non si pronuncerebbe sul merito di una controversia individuale al termine di un procedimento contraddittorio. D’altro lato, tale presidente non sarebbe competente ad adottare altre decisioni relative a questioni rientranti nell’ambito del diritto dell’Unione.

56      A tale riguardo, occorre ricordare che, come emerge da una giurisprudenza costante, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri indubbiamente nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione e che così può essere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se del caso, le norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di simili procedure di nomina, nonché le norme che disciplinano il regime disciplinare applicabile ai giudici [v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 56 e 61, nonché giurisprudenza ivi citata, e del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata].

57      Peraltro, l’argomento dedotto dal Procuratore generale riguarda, in sostanza, la portata stessa delle disposizioni di diritto dell’Unione considerate nelle questioni sollevate e, pertanto, l’interpretazione di tali disposizioni. Orbene, una simile interpretazione rientra manifestamente nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE [v., per analogia, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

58      Ne consegue che la Corte è competente a pronunciarsi sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

 Sulla ricevibilità

59      A prescindere dalle varie obiezioni avanzate da J.M., dal Procuratore generale e dal governo polacco in merito alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte stessa esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 6 settembre 2018, Di Girolamo, C‑472/17, non pubblicata, EU:C:2018:684, punto 25).

60      A tal riguardo, la Corte ha costantemente sottolineato che il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere e che la ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

61      Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta dev’essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

62      La Corte ha infatti ripetutamente ricordato che sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

63      Orbene, nella fattispecie occorre innanzitutto sottolineare che, come risulta dalla decisione di rinvio, il ricorso di natura civile proposto dalla ricorrente nel procedimento principale mira indubbiamente, dal punto di vista formale, all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra J.M. e il Sąd Najwyższy (Corte suprema). Tuttavia, la descrizione del procedimento principale contenuta in detta decisione evidenzia che M.F. contesta non tanto l’esistenza di un siffatto rapporto contrattuale o statutario tra J.M. e il Sąd Najwyższy (Corte suprema), nelle loro rispettive qualità di dipendente e di datore di lavoro, o quella di diritti o di obblighi che discenderebbero da un siffatto rapporto di servizio tra le parti di quest’ultimo, quanto piuttosto le condizioni in cui J.M. è stato nominato giudice presso la Sezione disciplinare di detto organo giurisdizionale. Infatti, come emerge da detta descrizione, proponendo il citato ricorso M.F. intende, invero, essenzialmente contestare la decisione con cui J.M., in tale qualità di giudice e di presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema), ha proceduto, ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 3, della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, alla designazione dell’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere, in primo grado, del procedimento disciplinare avviato nei confronti di M.F..

64      A sostegno del suo ricorso nel procedimento principale, M.F. afferma quindi, in sostanza, che, in considerazione delle condizioni in cui è avvenuta la nomina di J.M., detta decisione di designazione sarebbe stata adottata da una persona non avente la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge e, pertanto, che il suo diritto fondamentale a un equo processo non sarebbe garantito nell’ambito del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti dinanzi a detto organo giurisdizionale disciplinare.

65      Del resto, occorre rilevare che, nell’ambito del procedimento principale, M.F. chiede, in particolare, che sia disposta, in via cautelare, la sospensione di detto procedimento disciplinare. Come risulta dalla decisione di rinvio, peraltro, è in occasione dell’esame relativo specificamente alla citata istanza cautelare che il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

66      Per quanto riguarda la circostanza che l’azione nel procedimento principale è diretta a ottenere una decisione di natura dichiarativa per prevenire la lesione di un diritto gravemente minacciato, occorre indubbiamente ricordare che, nei limiti in cui un siffatto tipo di azione è consentito nel diritto nazionale e un giudice del rinvio ha giudicato ricevibile l’azione di cui è stato investito sulla base di detto diritto, non compete alla Corte sindacare tale giudizio, sicché le questioni sollevate da tale giudice nazionale possono risultare obiettivamente necessarie per la soluzione delle controversie di cui esso è ritualmente adito (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, punti 64 e 65).

67      Nel caso di specie, tuttavia, occorre rilevare che, nella sua decisione di rinvio, il giudice del rinvio sottolinea che, quando è investito di un’azione civile di accertamento dell’inesistenza di un rapporto giuridico come quella di cui al procedimento principale, esso non dispone per l’appunto, in base al diritto nazionale applicabile, della competenza che gli consentirebbe di pronunciarsi sulla regolarità dell’atto con il quale l’interessato è stato nominato giudice, e che neppure la ricevibilità di detta azione può essere stabilita sulla base di tale diritto nazionale.

68      Orbene, a tal riguardo occorre ricordare che, in linea di principio, la cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE presuppone che il giudice del rinvio sia competente a statuire sulla controversia di cui al procedimento principale, affinché quest’ultima non sia considerata meramente ipotetica (ordinanza del 6 settembre 2018, Di Girolamo, C‑472/17, non pubblicata, EU:C:2018:684, punto 31).

69      Se è vero che la situazione può essere diversa in talune circostanze eccezionali (v., in tal senso, sentenza A.K. e a., punto 166 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza A.B. e a., punto 150), una siffatta soluzione non può, tuttavia, essere accolta nella presente causa.

70      Infatti, in primo luogo e come è stato sottolineato ai punti da 63 a 65 della presente sentenza, emerge dalla descrizione del procedimento principale contenuta nella decisione di rinvio che, benché formalmente diretta all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra J.M. e il Sąd Najwyższy (Corte suprema), al quale la ricorrente nel procedimento principale è, peraltro, del tutto estranea, l’azione proposta da quest’ultima mira, in ultima analisi, a rimettere in discussione la validità della nomina di J.M. al suo posto di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e a ottenere, così, la risposta a una questione giuridica che si pone nell’ambito del procedimento disciplinare attualmente avviato nei suoi confronti dinanzi a un altro organo giurisdizionale, ossia di un procedimento giurisdizionale distinto da quello principale e rispetto al quale, inoltre, tale ricorrente chiede al giudice del rinvio di disporre la sospensione in via cautelare.

71      Ne consegue che le questioni sottoposte alla Corte nella presente causa riguardano intrinsecamente una controversia diversa da quella oggetto del procedimento principale, rispetto alla quale il procedimento principale ha, invero, mero carattere accessorio, in quanto con tali questioni il giudice del rinvio mira a valutare se la nomina di J.M. quale presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e la designazione, da parte di tale giudice, dell’organo giurisdizionale disciplinare chiamato a decidere su procedimenti disciplinari come quello relativo alla ricorrente nel procedimento principale siano compatibili con il diritto dell’Unione e, in ultima analisi, se l’organo giurisdizionale disciplinare così designato da J.M. per conoscere di un siffatto procedimento nei confronti di tale ricorrente costituisca un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. In tali circostanze, la Corte sarebbe obbligata, al fine di valutare compiutamente la portata di dette questioni e a fornire loro una risposta adeguata, a tener conto degli elementi rilevanti che caratterizzano tale altra controversia, anziché limitarsi alla configurazione del procedimento principale, come richiede invece l’articolo 267 TFUE.

72      In secondo luogo, risulta che, in assenza di un diritto di azione diretta avverso la nomina di J.M. quale presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema), o avverso l’atto di J.M. che ha designato l’organo giurisdizionale disciplinare competente a esaminare detta controversia, M.F. avrebbe potuto contestare, dinanzi a detto organo giurisdizionale, l’eventuale violazione, derivante dall’atto citato, del suo diritto a che la controversia medesima sia decisa da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

73      A tal riguardo, occorre rilevare che, successivamente alla proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che l’articolo 110, paragrafo 3, e l’articolo 114, paragrafo 7, della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, nella parte in cui conferiscono al presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema) il potere discrezionale di designare il tribunale disciplinare territorialmente competente a conoscere dei procedimenti disciplinari a carico dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari, vale a dire dei giudici che possono essere chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione, non soddisfano il requisito derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo il quale tali cause devono poter essere esaminate da un giudice «costituito per legge» [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 176].

74      Nella misura in cui prevede un siffatto requisito, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve, inoltre, essere considerato dotato di efficacia diretta (v., per analogia, sentenza A.B. e a., punto 146), sicché il principio del primato del diritto dell’Unione impone all’organo giurisdizionale disciplinare così designato di disapplicare le disposizioni nazionali, menzionate al punto precedente, in forza delle quali è avvenuta detta designazione e, pertanto, di dichiararsi incompetente a conoscere della controversia che gli viene così sottoposta.

75      In terzo luogo, dalle spiegazioni contenute nella decisione di rinvio, come riassunte ai punti da 27 a 29 della presente sentenza, nonché dalla stessa formulazione della prima questione pregiudiziale risulta che i quesiti formulati nel caso di specie dal giudice del rinvio sono connessi, segnatamente, alla circostanza che l’ordinamento giuridico nazionale sarebbe stato deliberatamente modificato dal legislatore polacco, per giungere a impedire che il processo di nomina dei giudici presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) possa essere oggetto di un sindacato giurisdizionale effettivo. In tale contesto il giudice del rinvio si chiede se, tenuto conto, specificamente, dell’obiettivo e degli effetti di tale rimaneggiamento legislativo, esso possa ritenersi investito, da parte del diritto dell’Unione, della competenza a esercitare un siffatto sindacato nell’ambito del procedimento principale.

76      Orbene, sotto un primo profilo, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, la deliberazione della KRS del 23 agosto 2018 che ha proposto la nomina di J.M. quale giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è stata oggetto di un ricorso presentato, sulla base dell’articolo 44, paragrafo 1a, della legge sulla KRS, dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), da parte di un candidato non proposto per la nomina in forza di detta deliberazione.

77      Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda le modifiche legislative censurate dal giudice del rinvio e menzionate ai punti 28 e 29 della presente sentenza, che si sono successivamente ripercosse sull’articolo 44 della legge sulla KRS, occorre sottolineare che, dopo la proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte ha, in particolare, affermato, nel dispositivo della sentenza A.B. e a., che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni che modificano lo stato del diritto nazionale in vigore e in forza delle quali:

–        da un lato, nonostante la proposizione, da parte di un candidato ad un posto di giudice ad un organo come il Sąd Najwyższy (Corte suprema), di un ricorso avverso la decisione con cui un organo quale la KRS non ha accolto la sua candidatura, ma ha presentato quella di altri candidati al presidente della Repubblica, tale decisione ha carattere definitivo nella parte in cui presenta tali altri candidati, con la conseguenza che il suddetto ricorso non osta alla nomina di questi ultimi da parte del presidente della Repubblica di Polonia e che l’eventuale annullamento di detta decisione, nella parte in cui non ha presentato il ricorrente alla nomina, non può condurre a una nuova valutazione della situazione di quest’ultimo ai fini dell’eventuale attribuzione del posto interessato, e

–        dall’altro lato, un simile ricorso non può fondarsi su un motivo vertente su un’erronea valutazione del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi in considerazione in sede di adozione della decisione sulla presentazione della proposta di nomina,

qualora risulti – circostanza che la Corte ha invitato il giudice del rinvio nel procedimento che ha dato luogo a detta sentenza a valutare sulla base dell’insieme degli elementi rilevanti – che tali disposizioni sono idonee a suscitare dubbi legittimi nei cittadini quanto all’impermeabilità dei giudici così nominati dal presidente della Repubblica di Polonia, sulla base delle decisioni di un organo quale la KRS, rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai cittadini in una società democratica e in uno Stato di diritto.

78      Nel medesimo dispositivo la Corte ha, inoltre, dichiarato che, in presenza di modifiche dell’ordinamento giuridico nazionale che, in primo luogo, privano un giudice nazionale della propria competenza a decidere, in prima e ultima istanza, su ricorsi proposti da candidati a posti di giudice presso un organo giurisdizionale come il Sąd Najwyższy (Corte suprema) avverso le decisioni con cui un organo come la KRS non ha presentato la loro candidatura, ma ha sottoposto quella di altri candidati al presidente della Repubblica in vista della nomina a tali posti, che, in secondo luogo, dispongono, ipso iure, un non luogo a provvedere su detti ricorsi quando essi sono ancora pendenti, escludendo la prosecuzione dell’esame dei medesimi o la possibilità di riproporli, e che, in terzo luogo, così facendo, privano tale giudice nazionale della possibilità di ottenere una risposta alle questioni pregiudiziali da esso sottoposte alla Corte:

–        l’articolo 267 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza che la Corte ha invitato il giudice del rinvio nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza A.B. e a. a valutare sulla base dell’insieme degli elementi rilevanti – che tali modifiche hanno avuto lo specifico effetto di impedire alla Corte di pronunciarsi su questioni pregiudiziali come quelle che le sono state sottoposte da tale giudice, e di escludere qualsiasi possibilità che un giudice nazionale ripresenti in futuro questioni analoghe;

–        l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a modifiche siffatte qualora risulti – circostanza che spettava al medesimo giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi rilevanti – che tali modifiche sono idonee a suscitare dubbi legittimi nei cittadini quanto all’impermeabilità dei giudici nominati dal presidente della Repubblica, sulla base delle suddette decisioni della KRS, rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai cittadini in una società democratica e in uno Stato di diritto.

79      Infine, la Corte ha precisato in detto dispositivo che, qualora siffatte violazioni del diritto dell’Unione siano accertate, il principio del primato di tale diritto dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza A.B. e a. di disapplicare le disposizioni nazionali in questione, in favore dell’applicazione delle disposizioni nazionali precedentemente vigenti, esercitando al contempo esso stesso il sindacato giurisdizionale previsto da queste ultime disposizioni.

80      Sotto un terzo profilo, occorre ricordare che, ai punti 129 e 156 di tale sentenza A.B. e a., la Corte ha sottolineato, in particolare, che simili violazioni dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE possono verificarsi in circostanze nelle quali l’insieme degli elementi rilevanti che caratterizzano un processo di nomina a posti di giudice di un organo giurisdizionale supremo nazionale, in un dato contesto giuridico-materiale nazionale, e, in particolare, le condizioni in cui improvvisamente intervengono la soppressione dei mezzi di ricorso giurisdizionale fino ad allora esistenti per quanto riguarda un siffatto processo di nomina o l’annientamento dell’efficacia di siffatti mezzi di ricorso, appaiono tali da poter suscitare, nei cittadini, dubbi di natura sistemica concernenti l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici nominati al termine di tale processo.

81      Tuttavia, la Corte ha anche espressamente sottolineato, nei citati punti 129 e 156, che, in quanto tale, l’eventuale assenza della possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale nel contesto di un siffatto processo di nomina può, in determinati casi, non risultare problematica alla luce dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, e in particolare da detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Orbene, si deve rilevare, a tal riguardo, che un’azione come quella di cui al procedimento principale mira, in sostanza, a ottenere una forma di annullamento erga omnes della nomina del resistente nel procedimento principale alle funzioni di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), sebbene il diritto nazionale non autorizzi e non abbia mai autorizzato la generalità dei soggetti dell’ordinamento a contestare la nomina dei giudici attraverso un’azione diretta di nullità o di annullamento di una siffatta nomina.

82      Alla luce di tutto quanto precede e del fatto che la funzione che l’articolo 267 TFUE affida alla Corte è quella di fornire ai giudici dell’Unione gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per la soluzione di controversie reali loro sottoposte, tenendo conto in particolare, in tale contesto, del sistema dell’insieme dei mezzi di ricorso giurisdizionali di cui dispongono i soggetti di diritto, si deve giudicare che le questioni sottoposte alla Corte nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale esorbitano dall’ambito dei compiti giurisdizionali assegnati a quest’ultima ai sensi di detto articolo 267 TFUE (v., per analogia, sentenza dell’11 marzo 1980, Foglia, 104/79, EU:C:1980:73, punto 12).

83      In tali circostanze il presente rinvio pregiudiziale dev’essere dichiarato irricevibile.

 Sulle spese

84      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Corte suprema (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), Polonia] è irricevibile.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.