Language of document : ECLI:EU:C:2022:354

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

5 maggio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione europea – Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione – Domanda di carta di soggiorno di un suo familiare, cittadino di un paese terzo – Rigetto – Obbligo, per il cittadino dell’Unione, di disporre di risorse sufficienti – Obbligo di convivenza dei coniugi – Figlio minorenne, cittadino dell’Unione – Legislazione e prassi nazionali – Godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione – Privazione»

Nelle cause riunite C‑451/19 e C‑532/19,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna), con decisioni del 29 aprile 2019 e del 17 giugno 2019, pervenute in cancelleria rispettivamente il 12 giugno 2019 e l’11 luglio 2019, nei procedimenti

Subdelegación del Gobierno en Toledo

contro

XU (C‑451/19),

QP (C‑532/19),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, S. Rodin, J.-C. Bonichot, L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo spagnolo, inizialmente da M.J. Ruiz Sánchez e S. Jiménez García, successivamente da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz ed E. Montaguti, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 20 TFUE.

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che oppongono la Subdelegación del Gobierno en Toledo (subdelegazione del governo in Toledo, Spagna) (in prosieguo: la «subdelegazione») rispettivamente a XU e a QP in ordine al rigetto, da parte della subdelegazione, delle domande di rilascio, a favore di XU e di QP, di una carta di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell’Unione.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 2 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12), dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

c)      “soggiornante”: il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare;

(...)».

4        L’articolo 3 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico.

(...)

3.      La presente direttiva non si applica ai familiari di cittadini dell’Unione.

(...)».

5        A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva in parola:

«In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

(...)

c)      i figli minorenni, compresi quelli adottati, del soggiornante, quando quest’ultimo sia titolare dell’affidamento e responsabile del loro mantenimento. Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, a condizione che l’altro titolare dell’affidamento abbia dato il suo consenso;

(...)».

 Diritto spagnolo

6        L’articolo 32 della Costituzione prevede quanto segue:

«1.      L’uomo e la donna hanno il diritto di contrarre matrimonio in piena uguaglianza giuridica.

2.      La legge determina le forme del matrimonio, l’età e la capacità matrimoniale, i diritti e i doveri dei coniugi, le cause di separazione e di scioglimento e i loro effetti».

7        L’articolo 68 del Código Civil (codice civile) dispone quanto segue:

«I coniugi sono soggetti all’obbligo di convivenza e di fedeltà e assistenza reciproca. Inoltre, essi devono condividere le responsabilità domestiche e la cura degli ascendenti e discendenti e delle altre persone a loro carico».

8        L’articolo 70 di tale codice così recita:

«I coniugi stabiliscono di comune accordo il luogo del domicilio coniugale e, in caso di disaccordo, la questione è decisa dal giudice, che tiene conto dell’interesse della famiglia».

9        A termini dell’articolo 110 di detto codice:

«Il padre e la madre, anche se non esercitano l’autorità parentale, sono tenuti ad occuparsi dei figli minorenni e a corrispondere alimenti a questi ultimi».

10      L’articolo 154 del codice civile è formulato nei termini seguenti:

«I minori non emancipati sono soggetti all’autorità parentale dei genitori.

(...)».

11      L’articolo 1 del Real Decreto 240/2007, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (regio decreto 240/2007, disciplinante l’ingresso, la libera circolazione e il soggiorno in Spagna dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e degli altri Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo), del 16 febbraio 2007 (BOE n. 51, del 28 febbraio 2007), nella sua versione applicabile alle controversie di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «regio decreto 240/2007»), così dispone:

«1.      Il presente regio decreto fissa le condizioni per l’esercizio dei diritti d’ingresso e di uscita, di libera circolazione, di soggiorno, di soggiorno permanente e di lavoro in Spagna per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e degli altri Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, oltre ai limiti ai summenzionati diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2.      Il contenuto del presente regio decreto fa salve le disposizioni delle leggi speciali e dei trattati internazionali a cui [il Regno di Spagna] ha aderito».

12      L’articolo 2 di tale regio decreto prevede quanto segue:

«Il presente regio decreto si applica altresì, nei termini dallo stesso previsti, ai familiari del cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, a prescindere dalla loro cittadinanza, qualora lo accompagnino o lo raggiungano, e che vengono di seguito elencati:

a)      il coniuge, a condizione che non sia intervenuto un accordo o una dichiarazione di nullità del matrimonio, di divorzio o di separazione personale;

(...)

c)      i suoi discendenti diretti, nonché quelli del coniuge o del suo partner registrato, di età inferiore a 21 anni o di età superiore e a suo carico o inabili, a condizione che non sia intervenuto un accordo o una dichiarazione di nullità del matrimonio, di divorzio o separazione personale o che la registrazione dell’unione non sia stata annullata;

(...)».

13      Ai sensi dell’articolo 7 di detto regio decreto:

«1.      Ciascun cittadino dell’Unione o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato spagnolo, a condizione:

(...)

b)      di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato spagnolo durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi in Spagna; o,

(...)

d)      di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2.      Il diritto di soggiorno previsto al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano in Spagna il cittadino dell’Unione o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

(...)

7.      Per quanto riguarda i mezzi di sussistenza sufficienti, non può essere stabilito un importo fisso, ma si deve tener conto della situazione personale dei cittadini dello Stato membro dell’Unione europea o dell’altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo. In ogni caso, tale importo non può essere superiore al livello di risorse finanziarie al di sotto del quale gli spagnoli fruiscono di assistenza sociale o all’importo della pensione minima di previdenza sociale».

14      L’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regio decreto è così formulato:

«I familiari del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo di cui all’articolo 2 del presente regio decreto che non siano cittadini di uno di tali Stati possono, qualora accompagnino o raggiungano quest’ultimo, soggiornare in Spagna per un periodo superiore a tre mesi, e sono soggetti all’obbligo di chiedere e ottenere una “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C451/19

15      XU, cittadino venezuelano, è nato il 19 settembre 2001 in Venezuela. La madre di XU, cittadina venezuelana, è titolare di una Tarjeta de Residencia Comunitaria (carta di soggiorno comunitaria) e vive con il figlio in Spagna dal 2004.

16      Il 20 gennaio 2011, un giudice per le questioni familiari del Venezuela le ha attribuito l’affidamento esclusivo.

17      Il 6 settembre 2014, la madre di XU ha sposato, a El Viso de San Juan (Spagna), un cittadino spagnolo che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione all’interno dell’Unione.

18      I coniugi convivono a El Viso de San Juan dal 12 dicembre 2008. Il 24 luglio 2009, dalla loro unione è nato un figlio, cittadino spagnolo.

19      Il 28 settembre 2015, il padre acquisito di XU ha presentato domanda per il rilascio, a beneficio di XU, di una carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione, conformemente all’articolo 2, lettera c), del regio decreto 240/2007.

20      Tale domanda è stata respinta con la motivazione che il padre acquisito di XU non aveva comprovato di disporre, come richiesto dall’articolo 7 del regio decreto 240/2007, di risorse sufficienti per se stesso e per i propri familiari. Solo la situazione economica del padre acquisito di XU è stata presa in considerazione.

21      Il 28 gennaio 2016, la subdelegazione ha confermato il rigetto della domanda presentata dal padre acquisito di XU. Tale padre acquisito ha proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi allo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Toledo (Tribunale amministrativo n. 1 di Toledo, Spagna).

22      Tale giudice ha accolto il ricorso in parola giudicando che l’articolo 7 del regio decreto 240/2007 non era applicabile nel caso di specie, dato che il padre acquisito di XU non aveva mai esercitato la sua libertà di circolazione all’interno dell’Unione.

23      La subdelegazione ha interposto appello contro la sentenza pronunciata da detto giudice dinanzi al giudice del rinvio.

24      Quest’ultimo giudice sottolinea che il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha dichiarato, in una sentenza del 1° giugno 2010, che il regio decreto 240/2007 si applica ai cittadini spagnoli, a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno esercitato la loro libertà di circolazione nel territorio dell’Unione, nonché ai loro familiari, cittadini di paesi terzi.

25      Esso si chiede se l’articolo 20 TFUE non osti alla prassi spagnola che impone al cittadino spagnolo che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione all’interno dell’Unione e che intende ottenere un permesso di soggiorno per il figlio, cittadino di un paese terzo, di sua moglie, anch’ella cittadina di un paese terzo e titolare dell’affidamento esclusivo di detto figlio, di fornire la prova che egli dispone di risorse finanziarie sufficienti per se stesso e per i propri familiari affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale e di un’assicurazione che copra i rischi sanitari. Il succitato giudice rileva, più in particolare, che tale requisito sistematico, senza possibilità di adattamento a situazioni particolari, potrebbe essere in contrasto con detto articolo 20 se comportasse che il cittadino spagnolo in parola debba lasciare il territorio dell’Unione.

26      Orbene, il giudice del rinvio ritiene che ciò possa verificarsi, in considerazione della normativa spagnola applicabile al matrimonio. Detto giudice sottolinea infatti che il diritto a una vita comune deriva dal contenuto minimo dell’articolo 32 della Costituzione. Inoltre, gli articoli 68 e 70 del codice civile prevedono che i coniugi siano soggetti agli obblighi di convivenza e di fedeltà e assistenza e che essi stabiliscano di comune accordo il luogo del domicilio coniugale. In forza del diritto spagnolo, l’obbligo di convivenza dei coniugi si distingue da una semplice decisione di opportunità o di comodità.

27      Secondo il giudice del rinvio, il rispetto di tali obblighi potrebbe non essere possibile se il soggiorno legale del figlio minorenne del coniuge del cittadino spagnolo, qualora entrambi siano cittadini di paesi terzi, dipendesse da criteri economici. Il rifiuto di concedere il diritto di soggiorno a XU imporrebbe al padre acquisito di lasciare il territorio dell’Unione con sua moglie quale unico modo per rispettare l’obbligo di convivenza dei coniugi previsto dal diritto nazionale. Per pervenire a tale conclusione, non sarebbe necessaria la possibilità di imporre la convivenza ai coniugi in via giudiziale.

28      Inoltre, l’uscita di XU e della madre dal territorio dell’Unione imporrebbe non solo al coniuge di quest’ultima, ma anche al figlio minorenne, cittadino spagnolo nato dalla loro unione, di lasciare, di fatto, il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme, affinché, conformemente agli articoli 110 e 154 del codice civile, i genitori possano esercitare congiuntamente la loro autorità parentale sul figlio e adempiere il loro obbligo alimentare.

29      Oltre a ciò, il giudice del rinvio ritiene che, in ogni caso, l’articolo 20 TFUE sia violato dalla prassi spagnola consistente nel negare automaticamente il ricongiungimento familiare di un cittadino di un paese terzo con un cittadino spagnolo che non abbia mai esercitato la sua libertà di circolazione, per il solo motivo che quest’ultimo non dispone di risorse sufficienti, senza che le autorità abbiano esaminato se sussista, tra il cittadino dell’Unione e il cittadino del paese terzo, un rapporto di dipendenza di natura tale da far sì che, in caso di diniego della concessione di un diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo, detto cittadino dell’Unione sarebbe, di fatto, costretto a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme.

30      Il giudice del rinvio ritiene che la subdelegazione abbia negato la carta di soggiorno a XU per il solo motivo che il coniuge della madre non disponeva di risorse sufficienti, senza esaminare le circostanze particolari del matrimonio di cui trattasi, le quali dimostrano un inserimento professionale e una forte integrazione in Spagna di tutti i familiari, in particolare di XU, il quale risiede da lungo tempo nel territorio spagnolo, dove è pienamente scolarizzato.

31      In tali circostanze, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’obbligo, per il cittadino spagnolo che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regio decreto 240/2007, quale condizione necessaria per il riconoscimento del diritto di soggiorno del figlio minorenne extracomunitario del coniuge extracomunitario, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, [di tale regio decreto], possa comportare, qualora non sussistano detti requisiti, la violazione dell’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel caso in cui, in seguito al diniego di tale diritto, il cittadino spagnolo si veda obbligato a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme. Tutto ciò muovendo dalla premessa che l’articolo 68 del Código Civil Español (codice civile spagnolo) stabilisce l’obbligo di convivenza dei coniugi.

2)      Se, in ogni caso, a prescindere da quanto esposto nella prima questione e in subordine, configuri una violazione dell’articolo 20 TFUE nei termini summenzionati la prassi seguita dallo Stato spagnolo che applica automaticamente la disciplina di cui all’articolo 7 del regio decreto 240/2007, negando il permesso di soggiorno al cittadino di un paese terzo, figlio minorenne extracomunitario del coniuge extracomunitario di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione (i quali coniugi, a loro volta, hanno un figlio spagnolo minorenne che non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione), per il solo e unico motivo che il cittadino dell’Unione non soddisfa i requisiti stabiliti da tale disposizione, senza aver esaminato se, nel singolo caso specifico, tra il cittadino dell’Unione interessato e il cittadino di un paese terzo esista un rapporto di dipendenza di natura tale da far sì che, per qualsiasi motivo e tenuto conto delle circostanze esistenti, qualora al cittadino del paese terzo venisse negato il diritto di soggiorno, il cittadino dell’Unione non potrebbe separarsi dal familiare che da lui dipende e sarebbe obbligato a lasciare il territorio dell’Unione. E ciò a maggior ragione nel caso in cui il cittadino spagnolo e la consorte extracomunitaria siano a loro volta genitori di un figlio minorenne spagnolo che potrebbe parimenti vedersi obbligato a lasciare il territorio spagnolo per seguire i genitori. Tutto ciò alla luce della giurisprudenza della Corte e, in particolare, [della] sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. [(Ricongiungimento familiare in Belgio) (C‑82/16, EU:C:2018:308)]».

 Causa C532/19

32      Il 25 settembre 2015, QP, cittadino peruviano, ha sposato una cittadina spagnola che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione all’interno dell’Unione. QP e la moglie sono genitori di una figlia, cittadina spagnola, nata l’11 agosto 2012.

33      Il 2 ottobre 2015, QP ha presentato una domanda di rilascio di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, allegandovi, tra l’altro, il contratto di lavoro a tempo indeterminato della moglie nonché alcune buste paga.

34      Nel corso dell’istruzione del fascicolo, la subdelegazione ha ricordato l’esistenza di tre condanne penali a carico di QP, datate 7 settembre, 25 ottobre e 16 novembre 2010, la prima e la terza per guida di un autoveicolo senza patente di guida nonché la seconda per guida in stato di ebbrezza, e ha invitato il medesimo a presentare le sue osservazioni, cosa che egli ha fatto.

35      Il 14 dicembre 2015, la domanda di QP è stata respinta dalla subdelegazione con la motivazione che non erano soddisfatti i requisiti stabiliti dal regio decreto 240/2007, dato che l’interessato aveva precedenti penali in Spagna e sua moglie non disponeva, per se stessa e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti. Solo i redditi della moglie di QP sono stati presi in considerazione dalla subdelegazione.

36      Il 1° febbraio 2016, la subdelegazione ha confermato il rigetto della domanda presentata da QP. Quest’ultimo ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi allo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Toledo (Tribunale amministrativo n. 2 di Toledo, Spagna), che ha accolto il suo ricorso.

37      La subdelegazione ha interposto appello contro la sentenza pronunciata da tale giudice dinanzi al giudice del rinvio.

38      Quest’ultimo giudice sottolinea che il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno a QP obbligherebbe sua moglie a lasciare il territorio dell’Unione, poiché si tratterebbe dell’unico modo per rendere effettivi il diritto e l’obbligo di vita comune stabiliti dal diritto spagnolo.

39      Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che la subdelegazione abbia respinto la domanda di QP con la motivazione che sua moglie non disponeva di risorse sufficienti, senza esaminare le circostanze particolari del matrimonio di cui trattasi. Lo Stato spagnolo si fonderebbe esclusivamente ed automaticamente sull’insufficienza dei mezzi di sussistenza propri del cittadino spagnolo per negare il rilascio al cittadino di un paese terzo di una carta di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, circostanza che, in quanto tale, potrebbe dover essere considerata una prassi contraria all’articolo 20 TFUE.

40      In tali circostanze, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’obbligo, per il cittadino spagnolo che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regio decreto 240/2007, quale condizione necessaria per il riconoscimento del diritto di soggiorno del suo coniuge extracomunitario, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, [di tale regio decreto], possa comportare, qualora non sussistano detti requisiti, la violazione dell’articolo 20 [TFUE] nel caso in cui, in seguito al diniego di tale diritto, il cittadino spagnolo si veda obbligato a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme. Tutto ciò muovendo dalla premessa che l’articolo 68 del codice civile spagnolo stabilisce l’obbligo di convivenza dei coniugi.

2)      Se, in ogni caso, a prescindere da quanto esposto sub) 1 e in subordine, configuri una violazione dell’articolo 20 TFUE nei termini poc’anzi indicati la prassi seguita dallo Stato spagnolo che applica automaticamente la disciplina di cui all’articolo 7 del regio decreto 240/2007, negando il permesso di soggiorno al familiare di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione, per il motivo che il cittadino dell’Unione non soddisfa i requisiti di tale disposizione, senza aver esaminato se, nel singolo caso specifico, tra il cittadino dell’Unione interessato e il cittadino di un paese terzo esista un rapporto di dipendenza di natura tale da far sì che, per qualsiasi motivo e tenuto conto delle circostanze esistenti, qualora al cittadino del paese terzo venga negato il diritto di soggiorno, il cittadino dell’Unione non possa separarsi dal familiare che dipende da lui e sia obbligato a lasciare il territorio dell’Unione. Tutto ciò alla luce della giurisprudenza della Corte e, in particolare, della sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. [(Ricongiungimento familiare in Belgio) (C‑82/16, EU:C:2018:308)]».

41      Con decisione del presidente della Corte del 16 aprile 2020, le cause C‑451/19 e C‑532/19 sono state riunite per il prosieguo del procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla seconda questione nelle cause C451/19 e C532/19

42      Con la sua seconda questione nelle cause C‑451/19 e C‑532/19, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro respinga una domanda di ricongiungimento familiare presentata a favore di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che possiede la cittadinanza di tale Stato membro e che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, per il solo motivo che tale cittadino dell’Unione non dispone, per se stesso e per detto familiare, di risorse sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale nazionale, senza che si sia esaminato se sussista un rapporto di dipendenza tra detto cittadino dell’Unione e detto familiare di natura tale da far sì che, in caso di diniego della concessione di un diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo, il medesimo cittadino dell’Unione sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme e sarebbe in tal modo privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione.

43      In primo luogo, occorre sottolineare che il diritto dell’Unione non si applica, in linea di principio, a una domanda di ricongiungimento familiare di un cittadino di un paese terzo con un familiare, cittadino di uno Stato membro, che non abbia mai esercitato la sua libertà di circolazione, e che non osta pertanto, in linea di principio, a una normativa di uno Stato membro in forza della quale detto ricongiungimento familiare è subordinato al requisito della presenza di risorse sufficienti, come quella descritta al punto precedente [sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 33].

44      Si deve, tuttavia, rilevare, in secondo luogo, che l’imposizione sistematica, senza alcuna eccezione, di un tale requisito può violare il diritto di soggiorno derivato che deve essere riconosciuto, in situazioni estremamente particolari, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione [sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 34].

45      Esistono, infatti, situazioni molto particolari in cui, malgrado il fatto che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione interessato non si sia avvalso della propria libertà di circolazione, un diritto di soggiorno deve nondimeno essere accordato al cittadino di un paese terzo, familiare di tale cittadino dell’Unione, a pena di pregiudicare l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione, qualora, in conseguenza del rifiuto di riconoscimento di un siffatto diritto, detto cittadino dell’Unione si vedesse di fatto obbligato a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso, venendo così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione [sentenze dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, punti da 42 a 44, e del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 39].

46      Tuttavia, il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo può rimettere in discussione l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione solo se tra tale cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo familiare, sussiste un rapporto di dipendenza tale da far sì che quest’ultimo sia costretto a seguire il cittadino del paese terzo e a lasciare il territorio dell’Unione, considerato nel suo insieme [sentenze dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 52, e del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 40].

47      Ne consegue che un cittadino di un paese terzo può pretendere la concessione di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, solo se, in assenza della concessione di un siffatto diritto di soggiorno, sia quest’ultimo cittadino sia il cittadino dell’Unione, suo familiare, sarebbero costretti a lasciare il territorio dell’Unione. Pertanto, la concessione di un siffatto diritto di soggiorno derivato può essere presa in considerazione solo quando il cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, non soddisfa i requisiti richiesti per ottenere, sul fondamento di altre disposizioni e, segnatamente, in forza della normativa nazionale applicabile al ricongiungimento familiare, un diritto di soggiorno nello Stato membro di quest’ultimo cittadino [sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 41].

48      Tuttavia, quando si è preso atto della circostanza che non può essere concesso al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nessun diritto di soggiorno, in forza della normativa nazionale o del diritto dell’Unione derivato, il fatto che sussista, tra detto cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, un rapporto di dipendenza tale da far sì che detto cittadino dell’Unione sia costretto a lasciare il territorio dell’Unione complessivamente considerato, nell’ipotesi di rinvio, fuori da detto territorio, del suo familiare, cittadino di un paese terzo, comporta che l’articolo 20 TFUE obblighi, in linea di principio, lo Stato membro di cui trattasi a riconoscere un diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo [sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 42].

49      In terzo luogo, anche se la Corte ha già riconosciuto che il diritto di soggiorno derivato risultante dall’articolo 20 TFUE non è assoluto e che gli Stati membri possono negarne la concessione in determinate circostanze particolari, resta il fatto che la medesima ha altresì dichiarato che l’articolo 20 TFUE non consente agli Stati membri di introdurre un’eccezione al diritto di soggiorno derivato sancito da tale articolo connessa al requisito secondo cui il cittadino dell’Unione interessato deve disporre di risorse sufficienti. Infatti, negare al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, il diritto di soggiorno derivato sul territorio dello Stato membro di cui questi è cittadino sulla base dell’unico rilievo secondo il quale quest’ultimo non dispone di risorse sufficienti, anche quando sussiste, tra questo cittadino e detto cittadino di un paese terzo, un rapporto di dipendenza come quello descritto al punto 46 della presente sentenza, costituirebbe una lesione al godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti che derivano dallo status di cittadino dell’Unione che sarebbe sproporzionata con riguardo all’obiettivo perseguito da siffatto requisito relativo alle risorse, ove tale obiettivo consiste nel preservare le finanze pubbliche dello Stato membro di cui trattasi [sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punti 44 e da 46 a 48].

50      Ne consegue che, quando sussiste un rapporto di dipendenza, ai sensi del punto 46 della presente sentenza, tra un cittadino dell’Unione e il cittadino di un paese terzo, suo familiare, l’articolo 20 TFUE osta a che uno Stato membro preveda un’eccezione al diritto di soggiorno derivato che detto articolo riconosce a tale cittadino di un paese terzo, sulla base dell’unico rilievo secondo il quale tale cittadino dell’Unione non dispone di risorse sufficienti [sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 49].

51      Pertanto, l’obbligo imposto al cittadino dell’Unione di disporre di risorse sufficienti per se stesso e per un suo familiare, cittadino di un paese terzo, è tale da compromettere l’effetto utile dell’articolo 20 TFUE se comporta che detto cittadino di un paese terzo debba lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme e che, in ragione della sussistenza di un rapporto di dipendenza tra detto cittadino e il cittadino dell’Unione, quest’ultimo sia, di fatto, costretto ad accompagnarlo e, pertanto, a lasciare, a sua volta, il territorio dell’Unione [sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 50].

52      Da ultimo, va ricordato, alla luce dei fatti di cui al procedimento principale nella causa C‑532/19, che l’articolo 20 TFUE non incide sulla possibilità, per gli Stati membri, di far valere un’eccezione al diritto di soggiorno derivato, risultante da tale articolo, connessa al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica [sentenze del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 81, e del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 44].

53      Tuttavia, un diniego del diritto di soggiorno, fondato su tale motivo, non può basarsi unicamente sui precedenti penali dell’interessato. Esso può discendere, se del caso, solamente da una valutazione in concreto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, alla luce del principio di proporzionalità, dei diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto e, se del caso, dall’interesse superiore del figlio del cittadino di un paese terzo interessato [v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 85, e dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 93]. L’autorità nazionale competente può dunque prendere in considerazione, tra l’altro, la gravità dei reati commessi e il grado di severità di tali condanne nonché il periodo intercorso tra la data della loro pronuncia e la data in cui detta autorità statuisce. Qualora il rapporto di dipendenza tra tale cittadino di un paese terzo e un cittadino dell’Unione minorenne derivi dal fatto che il primo è genitore del secondo, occorre altresì prendere in considerazione l’età di tale minore e il suo stato di salute, nonché la sua situazione familiare ed economica (sentenze del 13 settembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, punto 42, e del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 86).

54      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione nelle cause C‑451/19 e C‑532/19 dichiarando che l’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro respinga una domanda di ricongiungimento familiare presentata a favore di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che possiede la cittadinanza di tale Stato membro e che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, per il solo motivo che tale cittadino dell’Unione non dispone, per se stesso e per detto familiare, di risorse sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale nazionale, senza che si sia esaminato se sussista un rapporto di dipendenza tra detto cittadino dell’Unione e detto familiare di natura tale da far sì che, in caso di diniego della concessione di un diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo, il medesimo cittadino dell’Unione sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme e sarebbe in tal modo privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione.

 Sulla prima questione nella causa C532/19

55      Con la sua prima questione nella causa C‑532/19, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo, sussiste per il solo motivo che il cittadino di uno Stato membro, maggiorenne e che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, e il coniuge, maggiorenne e cittadino di un paese terzo, sono tenuti a convivere, in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza e nel quale è stato contratto tale matrimonio.

56      In primo luogo, occorre ricordare che, a differenza dei minori, e a maggior ragione se si tratta di bambini in tenera età, un adulto è, in linea di principio, in grado di condurre una vita indipendente dai propri familiari. Ne consegue che il riconoscimento, tra due familiari in età adulta, di un rapporto di dipendenza di natura tale da creare un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE è possibile solo in casi eccezionali, in cui, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, il soggetto interessato non può in alcun modo essere separato dal proprio familiare da cui dipende [sentenze dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 65, e del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 56].

57      Risulta parimenti dalla giurisprudenza della Corte che la mera circostanza che possa apparire auspicabile, per il cittadino di uno Stato membro, per ragioni economiche o per mantenere l’unità familiare nel territorio dell’Unione, che taluni dei suoi familiari, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro, possano soggiornare con lui nel territorio dell’Unione, non basta di per sé a far ritenere che il cittadino dell’Unione sarebbe costretto ad abbandonare il territorio dell’Unione qualora un tale diritto non gli fosse concesso [sentenze del 15 novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punto 68, e del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 57].

58      Pertanto, l’esistenza di un vincolo familiare, di tipo biologico o giuridico, tra il cittadino dell’Unione e il familiare, cittadino di un paese terzo, non può essere sufficiente a giustificare che a tale familiare sia riconosciuto, a norma dell’articolo 20 TFUE, un diritto di soggiorno derivato nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza [sentenze dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 75, e del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 58].

59      La Corte ha altresì constatato che un principio di diritto internazionale, riaffermato all’articolo 3 del protocollo n. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che il diritto dell’Unione non può violare nei rapporti tra gli Stati membri, osta a che uno Stato membro neghi ai propri cittadini il diritto di accedere al suo territorio e di soggiornarvi a qualsivoglia titolo (sentenza del 4 dicembre 1974, Van Duyn, 41/74, EU:C:1974:133, punto 22). Dal momento che un diritto di soggiorno incondizionato è in tal modo riconosciuto ai cittadini di uno Stato membro nel territorio di quest’ultimo, uno Stato membro non può legittimamente imporre a un suo cittadino di lasciare il suo territorio al fine, segnatamente, di rispettare gli obblighi derivanti dal matrimonio, senza violare siffatto principio di diritto internazionale [sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 60].

60      Dunque, anche se, come affermato dal giudice del rinvio con riguardo al diritto spagnolo, le norme di uno Stato membro relative al matrimonio impongono al cittadino di tale Stato membro e al coniuge la convivenza, un obbligo siffatto non può, tuttavia, mai creare un obbligo giuridico per il succitato cittadino di lasciare il territorio dell’Unione, qualora al coniuge, cittadino di un paese terzo, non sia concesso un permesso di soggiorno nel territorio di detto Stato membro. Alla luce di quanto precede, un siffatto obbligo giuridico di convivenza imposto ai coniugi non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la sussistenza, tra loro, di un rapporto di dipendenza di natura tale da imporre, a detto cittadino dell’Unione, nell’ipotesi di rinvio del coniuge di detto cittadino fuori dal territorio dell’Unione, di accompagnarlo e, pertanto, di lasciare, a sua volta, il territorio dell’Unione [sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 61].

61      In ogni caso, dalla decisione di rinvio risulta che l’obbligo di convivenza dei coniugi, derivante dal diritto spagnolo, non è eseguibile per via giurisdizionale.

62      Ciò premesso, occorre rilevare, in secondo luogo, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑532/19 risulta altresì che il cittadino dell’Unione e il coniuge, cittadino di un paese terzo, sono genitori di un cittadino spagnolo minorenne, che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione all’interno dell’Unione.

63      Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito, traendo, se del caso, dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale (sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punti 49 e 50 nonché giurisprudenza ivi citata).

64      Pertanto, occorre altresì esaminare se l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di un paese terzo, possa sussistere qualora tale cittadino e il suo coniuge, cittadino di uno Stato membro che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, siano genitori di un minore, cittadino dello stesso Stato membro e il quale, anch’egli, non ha esercitato la propria libertà di circolazione.

65      A tal proposito, va ricordato che la Corte ha giudicato elementi pertinenti – al fine di stabilire se il rifiuto di riconoscere un diritto di soggiorno derivato al genitore, cittadino di un paese terzo, di un minore cittadino dell’Unione, comporti per quest’ultimo la privazione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti ad esso conferiti dal suo status e lo costringa, di fatto, ad accompagnare il genitore e quindi a lasciare il territorio dell’Unione complessivamente inteso – la questione dell’affidamento del figlio, nonché quella incentrata sul punto se l’onere giuridico, finanziario o affettivo correlato a tale figlio sia sopportato dal genitore cittadino di un paese terzo [sentenze del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 68, e dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 70].

66      Più nello specifico, per valutare il rischio che il minore in questione, cittadino dell’Unione, sia costretto a lasciare il territorio dell’Unione nel caso in cui il genitore, cittadino di un paese terzo, si veda negare il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui trattasi, occorre stabilire se tale genitore abbia l’affidamento effettivo del minore e se esista un rapporto di dipendenza effettiva tra loro. Nell’ambito di tale valutazione, le autorità competenti devono tener conto del diritto al rispetto della vita familiare, quale enunciato all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), tenendo presente che tale articolo deve essere letto in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, riconosciuto all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, con il quale si combina il diritto per tale minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, quale sancito all’articolo 24, paragrafo 3, della Carta [v., in tal senso, sentenze del 1° luglio 2010, Povse, C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punto 64, e dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 71 nonché giurisprudenza ivi citata].

67      La circostanza che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, sia realmente capace di assumersi da solo l’onere quotidiano ed effettivo del figlio minorenne, e sia disposto a farlo, costituisce un elemento pertinente, ma che non è di per sé solo sufficiente a constatare l’inesistenza, tra il genitore cittadino di un paese terzo e il minore, di un rapporto di dipendenza tale per cui quest’ultimo sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione qualora al suddetto cittadino di un paese terzo venisse negato un diritto di soggiorno. Infatti, una constatazione in tal senso deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del minore in questione, dell’insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell’età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio di tale minore [sentenze del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 72, e dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 72].

68      Pertanto, il fatto che il genitore, cittadino di un paese terzo, viva con il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, è uno degli elementi pertinenti da prendere in considerazione nel determinare la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra loro, pur senza costituirne una condizione necessaria [sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 73 e giurisprudenza ivi citata].

69      Inoltre, tenuto conto in particolare di quanto rilevato ai punti da 65 a 67 della presente sentenza, quando il cittadino dell’Unione minorenne coabita stabilmente con i due genitori e, pertanto, l’affidamento di tale figlio nonché l’onere giuridico, affettivo e finanziario di quest’ultimo sono condivisi quotidianamente tra tali due genitori, vi è la presunzione relativa che sussista un rapporto di dipendenza tra tale cittadino dell’Unione minorenne e il genitore, cittadino di un paese terzo, indipendentemente dal fatto che, come sottolineato al punto 59 della presente sentenza, l’altro genitore di detto minore disponga, in quanto cittadino dello Stato membro nel cui territorio tale famiglia è stabilita, di un diritto incondizionato di soggiornare nel territorio di tale Stato membro.

70      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione nella causa C‑532/19 dichiarando che l’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso, da un lato, che un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo, non sussiste per il solo motivo che il cittadino di uno Stato membro, maggiorenne e che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, e il coniuge, maggiorenne e cittadino di un paese terzo, sono tenuti a convivere, in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza e nel quale è stato contratto il matrimonio e, dall’altro, che, qualora il cittadino dell’Unione sia minorenne, la valutazione della sussistenza di un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione al genitore di detto minore, cittadino di un paese terzo, di un diritto di soggiorno derivato ai sensi del succitato articolo deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del minore, dell’insieme delle circostanze del caso di specie. Qualora tale genitore coabiti stabilmente con l’altro genitore, cittadino dell’Unione, di detto minore, vi è la presunzione relativa che sussista un siffatto rapporto di dipendenza.

 Sulla prima questione nella causa C451/19

71      Con la sua prima questione nella causa C‑451/19, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che sussiste un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi di detto articolo, a favore del figlio minorenne, cittadino di un paese terzo, del coniuge, a sua volta cittadino di un paese terzo, di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione qualora tale cittadino dell’Unione e il coniuge siano tenuti a convivere, in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di cui detto cittadino dell’Unione ha la cittadinanza e nel quale è stato contratto tale matrimonio.

72      In via preliminare, occorre precisare che, benché, dopo l’adozione della decisione di rinvio, XU sia divenuto maggiorenne, l’eventuale diritto di quest’ultimo a beneficiare di un permesso di soggiorno, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, in ogni caso per il periodo nel corso del quale egli era ancora minorenne, potrebbe produrre conseguenze che vanno oltre la concessione stessa, quali il risarcimento dei danni a causa della perdita di prestazioni sociali o, se del caso, il diritto di ottenere un altro titolo di soggiorno sulla base di un soggiorno regolare nel territorio spagnolo (v., per analogia, sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 30). Pertanto, il fatto che XU sia ormai maggiorenne non può essere pertinente al fine di rispondere alla prima questione nella causa C‑451/19.

73      Fatta tale precisazione, occorre, in primo luogo, rilevare che, poiché, come ricordato al punto 47 della presente sentenza, il diritto di soggiorno derivato che può essere concesso a un cittadino di un paese terzo in forza dell’articolo 20 TFUE ha portata sussidiaria, spetta al giudice del rinvio esaminare se XU non potesse beneficiare, ai sensi di un’altra disposizione del diritto dell’Unione, di un diritto di soggiorno nel territorio spagnolo.

74      Al fine di fornire a tale giudice una risposta utile, va rilevato, anzitutto, che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, XU è il figlio di una cittadina di un paese terzo, titolare di un permesso di soggiorno nel territorio spagnolo, e che, alla data in cui la domanda di permesso di soggiorno a favore di XU è stata respinta, quest’ultimo era minorenne.

75      Alla luce di tali elementi, spetta al giudice del rinvio esaminare se XU non potesse beneficiare, a tale data, di un diritto di soggiorno nel territorio spagnolo in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86.

76      Si deve poi sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo spagnolo dinanzi alla Corte, la mera circostanza che la madre di XU abbia sposato un cittadino spagnolo e che la medesima abbia dato alla luce un figlio di cittadinanza spagnola non è idonea a escludere che un diritto di soggiorno potesse essere riconosciuto a XU in forza della direttiva 2003/86.

77      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 100 a 108 delle sue conclusioni, se è vero che l’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva prevede che essa non si applichi ai familiari di cittadini dell’Unione, resta il fatto che, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detta direttiva, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare, e della protezione che essa intende concedere ai cittadini di paesi terzi, segnatamente ai minori, l’applicazione della medesima direttiva a favore di un minore cittadino di un paese terzo non può escludersi per la sola ragione che il suo genitore, cittadino di un paese terzo, è anche il genitore di un cittadino dell’Unione, nato da un’unione con un cittadino di uno Stato membro (v., per analogia, sentenza del 6 dicembre 2012, O e a., C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 69).

78      Infine, occorre precisare che, anche se, come sembra essere il caso nella fattispecie, nessuna domanda di ricongiungimento familiare, ai sensi della direttiva 2003/86, è stata presentata nello Stato membro di cui trattasi, le autorità di tale Stato membro, una volta investite di una domanda diretta a che un cittadino di un paese terzo ottenga un diritto di soggiorno derivato, in forza dell’articolo 20 TFUE, possono concedere un permesso di soggiorno a tale cittadino sulla base della direttiva in parola, ove risulti che il suddetto cittadino soddisfi i requisiti per beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare sancito dalla succitata direttiva.

79      In secondo luogo, nell’ipotesi in cui XU non disponga di alcun permesso di soggiorno in forza di una disposizione di diritto derivato dell’Unione o di diritto nazionale, si deve esaminare se l’articolo 20 TFUE sia idoneo a consentire la concessione di un diritto di soggiorno derivato a favore di tale cittadino di un paese terzo.

80      A tal riguardo, va rilevato che, come stabilito al punto 70 della presente sentenza, la mera circostanza che, in forza del diritto spagnolo, la madre di XU e il coniuge siano tenuti a coabitare non può costituire un rapporto di dipendenza tra loro, ai sensi dell’articolo 20 TFUE. Una circostanza siffatta non può, pertanto, neppure giustificare il fatto che XU ottenga un diritto di soggiorno ai sensi di tale articolo.

81      Ciò premesso, la madre di XU è anche la madre di un cittadino dell’Unione minorenne, il quale non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione. In dette circostanze, occorre altresì esaminare, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, se, alla data in cui la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno a XU è stata respinta, l’allontanamento forzoso di quest’ultimo sarebbe stato tale da imporre, di fatto, alla madre, di lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme, a causa del legame di dipendenza esistente tra loro e, in caso affermativo, se l’allontanamento della madre di XU avrebbe anche obbligato, di fatto, il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme, a causa del rapporto di dipendenza esistente tra tale cittadino dell’Unione e la madre.

82      In detta prospettiva, si deve rilevare, anzitutto, che, alla data in cui la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno a XU è stata respinta, non poteva escludersi che l’allontanamento forzoso di XU dal territorio spagnolo avrebbe costretto, di fatto, sua madre a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme. Infatti, a tale data, XU era ancora minorenne e sua madre ne aveva l’affidamento esclusivo, cosicché non si può escludere che sussistesse, a detta data, un rapporto di dipendenza tra tali due cittadini di paesi terzi.

83      Al riguardo, qualora, come nel caso di specie, occorra esaminare, in via eccezionale, se sussista un rapporto di dipendenza tra cittadini di paesi terzi ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 TFUE, una siffatta valutazione deve essere effettuata tenendo conto, mutatis mutandis, dei criteri enunciati ai punti da 65 a 69 della presente sentenza, fermo restando, tuttavia, che nel caso in cui sia il figlio minorenne, cittadino di un paese terzo, ad essere oggetto di un diniego di permesso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro e, pertanto, a rischiare di essere giuridicamente obbligato a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme, si deve esaminare se il suo genitore, soggiornante con lui in tale Stato membro, sia, di fatto, costretto ad accompagnarlo. Per analogia con quanto esposto al punto 67 della presente sentenza, la circostanza che l’altro genitore possa effettivamente prendere in carico tale minore, da un punto di vista giuridico, finanziario e affettivo, anche nel suo paese d’origine, costituisce, al riguardo, un elemento pertinente, pur non essendo, in quanto tale, sufficiente per concludere che il genitore residente nel territorio di detto Stato membro non sarebbe costretto, di fatto, a lasciare il territorio dell’Unione.

84      Inoltre, ipotizzando che la madre di XU fosse stata costretta, di fatto, a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme, al fine di accompagnare XU, un siffatto allontanamento avrebbe anche potuto obbligare il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, a lasciare tale territorio. Ciò si sarebbe verificato ove si fosse constatato un rapporto di dipendenza tra detto cittadino e la madre, sulla base dei criteri ricordati ai punti da 65 a 69 della presente sentenza.

85      Pertanto, alla data in cui la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno a XU è stata respinta, l’allontanamento forzoso di quest’ultimo dal territorio spagnolo avrebbe potuto, in pratica, costringere non soltanto la madre, cittadina di un paese terzo, ma anche l’altro figlio di quest’ultima, cittadino dell’Unione, a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare tale ipotesi. Ove quest’ultima fosse verificata, al fine di impedire che tale cittadino dell’Unione fosse privato, con il suo allontanamento, del contenuto essenziale dei diritti conferitigli dal suo status, un diritto di soggiorno derivato avrebbe dovuto essere riconosciuto al fratello unilaterale, XU, ai sensi dell’articolo 20 TFUE.

86      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione nella causa C‑451/19 dichiarando che l’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che sussiste un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo a favore del figlio minorenne, cittadino di un paese terzo, del coniuge, a sua volta cittadino di un paese terzo, di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione qualora dall’unione tra tale cittadino dell’Unione e il coniuge sia nato un figlio, cittadino dell’Unione che non abbia mai esercitato la sua libertà di circolazione, e quest’ultimo si vedrebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione, considerato nel suo insieme, ove il figlio minorenne, cittadino di un paese terzo, fosse obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro di cui trattasi.

 Sulle spese

87      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro respinga una domanda di ricongiungimento familiare presentata a favore di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che possiede la cittadinanza di tale Stato membro e che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, per il solo motivo che tale cittadino dell’Unione non dispone, per se stesso e per detto familiare, di risorse sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale nazionale, senza che si sia esaminato se sussista un rapporto di dipendenza tra detto cittadino dell’Unione e detto familiare di natura tale da far sì che, in caso di diniego della concessione di un diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo, il medesimo cittadino dell’Unione sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione europea considerato nel suo insieme e sarebbe in tal modo privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione.

2)      L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso, da un lato, che un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo, non sussiste per il solo motivo che il cittadino di uno Stato membro, maggiorenne e che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, e il coniuge, maggiorenne e cittadino di un paese terzo, sono tenuti a convivere, in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza e nel quale è stato contratto il matrimonio e, dall’altro, che, qualora il cittadino dell’Unione sia minorenne, la valutazione della sussistenza di un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione al genitore di detto minore, cittadino di un paese terzo, di un diritto di soggiorno derivato ai sensi del succitato articolo deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del minore, dell’insieme delle circostanze del caso di specie. Qualora tale genitore coabiti stabilmente con l’altro genitore, cittadino dell’Unione, di detto minore, vi è la presunzione relativa che sussista un siffatto rapporto di dipendenza.

3)      L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che sussiste un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo a favore del figlio minorenne, cittadino di un paese terzo, del coniuge, a sua volta cittadino di un paese terzo, di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione qualora dall’unione tra tale cittadino dell’Unione e il coniuge sia nato un figlio, cittadino dell’Unione che non abbia mai esercitato la sua libertà di circolazione, e quest’ultimo si vedrebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione, considerato nel suo insieme, ove il figlio minorenne, cittadino di un paese terzo, fosse obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro di cui trattasi.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.