Language of document : ECLI:EU:T:2022:394

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

20 giugno 2022 (*)

«Ricorso di annullamento – Incidente processuale – Carenza di rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio solo dinanzi ai giudici del Regno Unito in una delle ipotesi tassativamente previste dall’articolo 91, paragrafo 2, dell’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom – Carenza di rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea»

Nella causa T‑449/21,

Natixis, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da J.-J. Lemonnier, L. Ghebali, avvocati, J. Stratford, E. Neil, barristers, e M. García, solicitor,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Farley, T. Franchoo e I. Söderlund, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da J. Svenningsen (relatore), presidente, R. Barents e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la domanda presentata dalla ricorrente, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il 14 marzo 2022, con la quale chiede al Tribunale di riconoscere i sigg. R. Howell, barrister, ed E. Davis, solicitor, come suoi rappresentanti nella presente causa, e viste le osservazioni della Commissione in merito a tale domanda,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente, Natixis, chiede l’annullamento della decisione C(2021) 3489 final della Commissione, del 20 maggio 2021, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40324 – Titoli di Stato europei) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte che la riguarda.

 Contesto normativo

2        Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso»), conformemente all’articolo 185 del medesimo. Di conseguenza, a decorrere da tale data, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non è più uno Stato membro dell’Unione europea.

3        L’accordo di recesso aveva previsto, al suo articolo 126, un periodo di transizione, che è terminato il 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell’Unione era applicabile al Regno Unito, salvo disposizione contraria contenuta in tale accordo.

4        Le relazioni tra l’Unione e il Regno Unito sono ora disciplinate, in particolare, dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU 2021, L 149, pag. 10; in prosieguo: l’«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»).

 In diritto

5        Nell’atto introduttivo presentato, nell’ambito del ricorso in esame, il 30 luglio 2021, la ricorrente ha dichiarato di essere rappresentata da J. Stratford e R. Howell, barristers, da J.-J. Lemonnier, avvocato, nonché da E. Davis e M. García, solicitors.

6        Per quanto riguarda i sigg. Howell e Davis nonché la sig.ra Garcia, il Tribunale ha ricevuto, come certificati richiesti dall’articolo 51, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, un’attestazione del General Council of the Bar of England and Wales (Consiglio generale dell’ordine forense d’Inghilterra e del Galles, Regno Unito) da cui risulta lo status di barrister del sig. Howell, due attestazioni distinte della Solicitors Regulation Authority (Autorità di regolamentazione dei solicitors, Regno Unito) da cui risultano gli status di solicitor del sig. Davis e della sig.ra Garcia, e un’attestazione del barreau de Paris (Ordine degli avvocati di Parigi, Francia) da cui risulta che quest’ultima è iscritta a tale ordine forense con il proprio titolo di origine (solicitor) a norma della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU 1998, L 77, pag. 36).

7        Con lettera dell’11 ottobre 2021, la ricorrente ha chiesto al Tribunale spiegazioni quanto alle motivazioni della decisione del presidente del Tribunale, del 7 settembre 2021, con la quale rifiutava di autorizzare i sigg. Howell e Davis nonché la sig.ra Garcia a rappresentarla nel procedimento in esame, in ragione del fatto che, alla luce dei certificati presentati, essi sono abilitati a patrocinare solo dinanzi ai giudici del Regno Unito.

8        Mediante misure di organizzazione del procedimento, adottate sulla base degli articoli 89 e 90 del suo regolamento di procedura e dell’articolo 24, paragrafo 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale, da un lato, ha interrogato le parti sulla situazione della sig.ra Garcia, che faceva valere un certificato rilasciato dall’Ordine degli Avvocati di Parigi a norma della direttiva 98/5 e, dall’altro, ha chiesto al governo francese informazioni circa l’eventuale possibilità che un avvocato abilitato al patrocinio nel Regno Unito possa patrocinare dinanzi ai giudici francesi.

9        In risposta, la ricorrente ha informato il Tribunale che la sig.ra Garcia era anche abilitata al patrocinio dinanzi ai giudici irlandesi e ha fornito il certificato che lo attestava.

10      Alla luce di questo nuovo elemento, la sig.ra Garcia è stata autorizzata a rappresentare la ricorrente nel procedimento in esame.

11      Con lettera del 14 marzo 2022, la ricorrente ha nuovamente chiesto al Tribunale di fornirle spiegazioni relative alle ragioni per cui i sigg. Howell e Davis non erano stati autorizzati a rappresentarla nel procedimento in esame.

12      Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 2, 5 e 7, del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale, con atto separato, di statuire su un incidente processuale, il Tribunale statuisce nel più breve termine possibile sulla domanda, dopo aver assegnato alle altre parti un termine per presentare per iscritto le loro osservazioni in merito a detta domanda.

13      Poiché la Commissione ha presentato le sue osservazioni entro il termine stabilito, occorre statuire sulla domanda con la quale la ricorrente chiede di essere rappresentata dai sigg. Howell e Davis, per i quali sono stati depositati presso il Tribunale solamente i certificati da cui risulta che essi sono abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito.

14      In via preliminare, si deve notare che, nel contesto del ricorso di cui trattasi, la ricorrente è validamente rappresentata da diversi avvocati, da barrister e da un solicitor.

15      Pertanto, l’incidente processuale in esame è privo di conseguenze sulla ricevibilità del ricorso.

16      Nel merito, occorre ricordare che, per quanto riguarda la rappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione di una parte non contemplata dai primi due commi dell’articolo 19, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, i commi terzo e quarto del medesimo articolo, applicabili ai procedimenti dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 56 di detto statuto, prevedono due condizioni distinte e cumulative, ossia, la prima, che le parti non contemplate dai primi due commi dell’articolo 19 devono essere rappresentate da un avvocato e, la seconda, che solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3) può rappresentare o assistere una parte dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione [v. sentenza del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO, C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218, punto 58 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 7 dicembre 2021, Daimler/EUIPO – Volkswagen (IQ), T‑422/21, EU:T:2021:888, punto 15 e giurisprudenza ivi citata].

17      Tuttavia, nel caso di un ricorso come quello in esame, è opportuno tenere conto anzitutto delle disposizioni eventualmente pertinenti degli accordi internazionali tra il Regno Unito e l’Unione, ossia l’accordo di recesso e l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

18      In primo luogo, si deve notare che gli articoli 87, da 90 a 92 e 95 dell’accordo di recesso, letti in combinato disposto, prevedono, in sostanza, che un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito può rappresentare o assistere una parte dinanzi al Tribunale solo nei casi tassativamente elencati.

19      In primo luogo, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dell’accordo di recesso e in base allo stato attuale della ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale, un siffatto avvocato che rappresentava una parte alla data del 31 dicembre 2020 può continuare a rappresentarla o assisterla in un ricorso dinanzi al Tribunale.

20      In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’articolo 95, paragrafi 1 e 3, dello stesso accordo, e in base allo stato attuale della ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale, un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito può rappresentare o assistere una parte dinanzi al Tribunale nell’ambito di ricorsi di annullamento contro decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione prima del 31 dicembre 2020 e rivolte al Regno Unito o a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito.

21      Lo stesso vale per le decisioni delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione rivolte al Regno Unito o a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito, adottate dopo il 31 dicembre 2020, nell’ambito di procedimenti che applicano gli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2020 e avviati prima del 31 dicembre 2024, o, come nel caso di specie, nell’ambito di procedimenti che applicano gli articoli 101 o 102 TFUE avviati prima del 31 dicembre 2020, o nell’ambito di procedimenti che applicano il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1) avviati prima del 31 dicembre 2020, o nell’ambito di indagini dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) su presunte violazioni tassativamente elencate e avviate prima del 31 dicembre 2020, o nell’ambito di indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) avviate prima del 31 dicembre 2024.

22      In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, seconda frase, dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’articolo 90 dello stesso, e in base allo stato attuale della ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale, un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito può rappresentare o assistere tale Stato dinanzi al Tribunale nei procedimenti in cui detto Stato ha deciso di intervenire conformemente all’articolo 90, secondo comma, lettera c), dell’accordo di recesso.

23      Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il ricorso in esame non corrisponde a nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’accordo di recesso e menzionate nei precedenti punti da 18 a 22.

24      Tale ricorso è stato proposto dopo il 31 dicembre 2020 ed è diretto contro una decisione adottata al termine di un procedimento in corso al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

25      Tuttavia, dalla decisione impugnata e dai documenti depositati dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento di procedura, risulta che la ricorrente è una società per azioni di diritto francese con sede in Francia.

26      Di conseguenza, la decisione impugnata non può essere considerata, nei confronti della ricorrente, come rivolta ad una persona giuridica stabilita nel Regno Unito, come richiesto dall’articolo 91, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’articolo 95, paragrafi 1 e 3, del medesimo accordo.

27      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che altri destinatari della stessa decisione, ossia la NatWest Group plc e la Nomura International plc, sono, invece, stabiliti nel Regno Unito, dal momento che, secondo una giurisprudenza costante, una decisione adottata dalla Commissione sulla base dell’articolo 101 TFUE, benché predisposta e pubblicata sotto forma di decisione unica, deve essere considerata come un complesso di decisioni individuali che dichiarano, nei confronti di ciascuna impresa destinataria, la sussistenza della o delle infrazioni addebitatele, infliggendole, se del caso, un’ammenda (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).

28      Lo stesso vale per il fatto che la ricorrente sostiene di essere «stabilita» nel Regno Unito come «overseas company», dal momento che dai documenti da essa forniti, e in particolare da quello rilasciato dalla Companies House (Registro delle imprese, Regno Unito), risulta che la stessa è soltanto registrata e non anche stabilita nel suddetto Stato.

29      Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dall’ordinanza del 7 dicembre 2021, IQ (T‑422/21, EU:T:2021:888) non risulta affatto che gli avvocati abilitati al patrocinio solo dinanzi ai giudici del Regno Unito possono rappresentarla nell’ambito del ricorso in esame. In effetti, il ricorso nella causa che ha dato origine alla presente ordinanza è stato respinto in quanto manifestamente irricevibile, in mancanza della rappresentanza della ricorrente da parte di un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE.

30      Infine, anche se la ricorrente volesse invocare l’articolo 94, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, è sufficiente rilevare, come risulta dalla rubrica di tale articolo, che il diritto di rappresentanza o di assistenza riconosciuto da tale disposizione agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito si applica solo nell’ambito delle procedure amministrative di cui agli articoli 92 e 93 dell’accordo di recesso, escludendo qualsiasi successivo procedimento giurisdizionale disciplinato dall’articolo 91 del medesimo accordo (v., per analogia, ordinanza del 7 dicembre 2021, IQ, T‑422/21, EU:T:2021:888, punto 23).

31      Di conseguenza, come sostenuto dalla Commissione, la ricorrente non può validamente affermare che, in base all’accordo di recesso, i sigg. Howell e Davis, abilitati al patrocinio solo dinanzi ai giudici del Regno Unito, sarebbero legittimati a rappresentarla dinanzi al Tribunale nell’ambito del ricorso in esame.

32      La ricorrente non può neppure invocare alcuna disposizione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

33      L’articolo 194, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede, indubbiamente, che una parte dell’accordo può autorizzare un avvocato dell’altra parte di detto accordo a prestare nel proprio territorio servizi giuridici designati in virtù del titolo professionale della giurisdizione d’origine di tale avvocato conformemente agli articoli 128, 129, 135, 137 e 143 del medesimo accordo. Tuttavia, l’articolo 193, lettere a) e g), di tale accordo stabilisce che sono esclusi dal beneficio di tale regime i servizi giuridici relativi al diritto dell’Unione, del quale fa parte l’articolo 101 TFUE oggetto della decisione impugnata, e la rappresentanza legale, in particolare, dinanzi ai tribunali e altri tribunali ufficiali debitamente costituiti di una parte di detto accordo, tra i quali rientra il Tribunale.

34      Dopo aver escluso che la ricorrente possa avvalersi dell’accordo di recesso o dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, occorre verificare, in secondo luogo, se, a norma dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, cui fa riferimento l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, i sigg. Howell e Davis, rispettivamente barrister e solicitor, possano comunque essere autorizzati a rappresentare la ricorrente.

35      A tal fine, essi devono vedersi riconoscere la qualità di «avvocato» ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

36      Per quanto riguarda l’abilitazione a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte del SEE, si deve notare che il ricorso in esame è stato presentato il 30 luglio 2021, vale a dire dopo la scadenza, il 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto dall’articolo 126 dell’accordo di recesso, e durante il quale, salvo disposizioni contrarie di tale accordo, il diritto dell’Unione ha continuato ad applicarsi al Regno Unito e al suo territorio nonostante il suo status di paese terzo.

37      Ne consegue che la questione se gli avvocati abilitati al patrocinio solo dinanzi ai giudici del Regno Unito nominati dalla ricorrente debbano essere considerati abilitati a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato SEE, ai fini dell’articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non può più essere esaminata alla luce delle disposizioni o degli atti di diritto dell’Unione, compresi quelli applicabili alla professione forense, come la direttiva 98/5 o la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU 1997, L 78, pag. 17).

38      Pertanto, è opportuno effettuare un siffatto esame alla luce di un’eventuale normativa specifica di uno Stato membro che abilita unilateralmente tali avvocati a patrocinare dinanzi ai suoi giudici (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO, C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218, punto 59).

39      Tuttavia, la ricorrente non ha indicato nessuna normativa di questo genere.

40      A tal riguardo, dalla risposta del governo francese alla misura di organizzazione del procedimento risulta che in Francia non esiste una normativa di questo genere.

41      Infatti, il diritto francese consente ad un siffatto avvocato di rappresentare una parte dinanzi ai giudici francesi soltanto se egli è stato iscritto, prima della scadenza del periodo di transizione, all’albo di un ordine forense francese con il titolo di avvocato francese, oppure se ha presentato, prima della scadenza del periodo di transizione, una domanda di riconoscimento delle sue qualifiche professionali e tale domanda è in corso di esame, oppure se ha superato, dopo la scadenza del periodo di transizione, l’esame di verifica delle conoscenze di diritto francese previsto dalla normativa applicabile e si è validamente iscritto all’albo di un ordine degli avvocati francese con il titolo di avvocato francese.

42      Di conseguenza, né il sig. Howell né il sig. Davis possono essere riconosciuti come rappresentanti della ricorrente nell’ambito del ricorso proposto da quest’ultima contro la decisione impugnata, e ciò né a norma dell’accordo di recesso o dell’accordo sugli scambi commerciali e sulla cooperazione, né ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

43      Ne consegue che la presente domanda deve essere respinta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

1)      La domanda diretta a che il Tribunale riconosca ai sigg. R. Howell e E. Davis la qualità di rappresentanti della Natixis è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 20 giugno 2022

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

J. Svenningsen


*      Lingua processuale: l’inglese.