Language of document : ECLI:EU:C:2022:531

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

7 luglio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Disposizioni sociali – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Deroghe – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di “raggio di 100 chilometri (km) dal luogo ove ha sede l’impresa” – Veicoli che effettuano trasporti entro tale raggio e anche al di là di detto raggio»

Nella causa C‑13/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Judecătoria Miercurea Ciuc (Tribunale di primo grado di Miercurea Ciuc, Romania), con decisione del 10 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2021, nel procedimento

Pricoforest SRL

contro

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR),

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da L. Nicolae e C. Vrignon, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020 (GU 2014, L 249, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 561/2006»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Pricoforest SRL, un’impresa operante nel settore della silvicoltura, con sede in Romania, all’Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) [Ispettorato di Stato per il controllo nel trasporto su strada (ISCTR), Romania], relativamente alle sanzioni amministrative inflitte a detta impresa per violazioni delle norme sul periodo di guida giornaliero e sul periodo di riposo giornaliero.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Il considerando 17 del regolamento n. 561/2006 così recita:

«Il presente regolamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. (...)».

4        Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento:

«Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada».

5        Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, esso si applica, in particolare, al trasporto su strada «di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate».

6        A norma dell’articolo 4, lettere e) e g) del medesimo regolamento:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(...)

e)      “altre mansioni”: le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla “guida”, ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU 2002, L 80, pag. 35)], nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell’ambito o al di fuori del settore dei trasporti;

(...)

g)      “periodo di riposo giornaliero”: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il “periodo di riposo giornaliero regolare” sia il “periodo di riposo giornaliero ridotto”:

–        “periodo di riposo giornaliero regolare”: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione,

–        “periodo di riposo giornaliero ridotto”: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore».

7        L’articolo 6 del regolamento n. 561/2006, che stabilisce i periodi massimi di guida giornalieri, settimanali e quindicinali, al suo paragrafo 5, recita quanto segue:

«Il conducente registra fra le “altre mansioni” i periodi di cui all’articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dall’ambito di applicazione del presente regolamento (...). Tali dati sono registrati manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo».

8        L’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all’articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 [che stabiliscono le norme applicabili al personale viaggiante di un veicolo, ai tempi di guida, nonché alle interruzioni e ai periodi di riposo] e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l’accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:

(...)

b)      veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell’ambito della loro specifica attività professionale entro un raggio di 100 [chilometri (km)] dal luogo ove ha sede l’impresa;

(...)».

 Diritto rumeno

9        Ai sensi dell’articolo 2 dell’Ordonanța Guvernului nr. 37, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora (decreto del governo n.37, riguardante la fissazione del quadro di applicazione delle regole relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo dei conducenti, nonché all’utilizzo dei sistemi di registrazione dell’attività dei medesimi), del 7 agosto 2007 (Monitorul Oficial al României, n. 565, del 16 agosto 2007):

«Le operazioni di trasporto alle quali si fa riferimento all’articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a d), da f) a h) e da j) a p), del regolamento (CE) n. 561/2006 sono esentate, nel territorio della Romania, dall’applicazione delle previsioni del menzionato regolamento».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il 2 settembre 2020, un autoveicolo trainante un semirimorchio, utilizzato dalla Pricoforest per il trasporto di legname, è stato sottoposto a controllo da agenti dell’ISCTR in una località situata nel territorio rumeno, a circa 130 km su strada dal luogo ove ha sede tale impresa.

11      A seguito delle verifiche effettuate e dell’analisi dei dati scaricati dal tachigrafo installato a bordo di tale veicolo, è stato constatato, da un lato, che, tra le ore 05:15 del 17 agosto 2020 e le ore 19:23 del 18 agosto 2020, il conducente aveva guidato per 15 ore e 56 minuti, superando di 5 ore e 56 minuti il periodo di guida giornaliero massimo di 10 ore, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006. Durante detta fascia oraria, il conducente aveva compiuto un periodo di riposo di 6 ore e 48 minuti di periodo di riposo, mentre, conformemente all’articolo 4, lettera g), del regolamento in parola, avrebbe dovuto prendere un periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore. Per tale infrazione è stata inflitta alla Pricoforest una sanzione pecuniaria pari a 9 000 lei rumeni (RON) (circa EUR 1 800), o a RON 4 500 (circa EUR 900) in caso di pagamento entro un termine di 15 giorni.

12      D’altro lato, gli agenti dell’ISCTR hanno constatato che, il 25 agosto 2020, tra le ore 00:54 e le ore 4:24, il conducente del veicolo di cui trattasi aveva compiuto un periodo di riposo di 3 ore e 30 minuti, mentre detto periodo di riposo avrebbe dovuto essere almeno pari a 9 ore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento in parola. Per tale infrazione è stata parimenti inflitta alla Pricoforest una sanzione pecuniaria pari a RON 4 000 (circa EUR 800), o a RON 2 000 (circa EUR 400) in caso di pagamento entro un termine di 15 giorni.

13      Il 25 settembre 2020 l’impresa suddetta ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso diretto all’annullamento del verbale oppure, in subordine, alla sostituzione delle sanzioni pecuniarie inflitte con un ammonimento. Senza contestare i dati scaricati dal tachigrafo del veicolo controllato, la Pricoforest sostiene che i tempi registrati si riferiscono a trasporti di merci effettuati da un veicolo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 e che, in forza dell’ordinanza del governo n. 37, del 7 agosto 2007, i trasporti in parola sono esentati dall’applicazione delle norme relative ai tempi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo stabilite da tale regolamento. Inoltre, la Pricoforest ritiene che l’agente che ha effettuato la constatazione abbia erroneamente assimilato la nozione di «raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa», ai sensi della summenzionata disposizione, alla distanza su strada tra il luogo in cui si trova la sua sede e quello in cui detto veicolo è stato oggetto del controllo.

14      L’ISCTR, dal canto suo, sostiene che la deroga prevista all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 riguarda solo i trasporti di merci effettuati entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa interessata. Orbene, poiché il controllo di cui trattasi nel procedimento principale è stato effettuato a circa 130 km dal luogo ove ha sede la Pricoforest, il veicolo oggetto di detto controllo non sarebbe più coperto da tale deroga e, pertanto, le norme relative ai tempi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo dal regolamento in parola sarebbero ad esso applicabili.

15      In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sull’interpretazione della nozione di «raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006. Pur ammettendo che il termine «raggio» corrisponde a una linea retta tracciata sulla carta a partire dal centro di un cerchio all’interno del quale si esercita un’azione, suddetto giudice ritiene, tuttavia, che gli obiettivi perseguiti da tale regolamento, consistenti nel migliorare sia le condizioni sociali dei lavoratori ai quali si applica sia la sicurezza stradale, non sarebbero raggiunti se, all’interno di un cerchio siffatto, trasporti effettuati su una distanza maggiore fossero dispensati dall’applicazione delle norme relative ai tempi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo stabiliti dal regolamento in parola.

16      In secondo luogo, detto giudice si pone la questione se, qualora un veicolo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 effettui abitualmente trasporti di merci non solo entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa interessata, ma anche al di là di tale raggio, la disposizione in parola debba essere interpretata nel senso che sono esentati dall’applicazione delle norme menzionate al punto precedente tutti i trasporti effettuati o, quantomeno, i trasporti che non superano tale raggio di 100 km oppure nel senso che nessuno di essi è esentato dall’applicazione di dette norme.

17      A tale proposito, il giudice del rinvio aggiunge che l’applicazione delle norme di cui trattasi ai soli trasporti di merci effettuati al di là di un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa interessata renderebbe impossibile la verifica dei periodi di riposo settimanali definiti dal regolamento in parola. Esso osserva, altresì, che un’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 nel senso che tutti i trasporti effettuati dal veicolo controllato, compresi quelli effettuati al di là di tale raggio di 100 km, siano esentati dall’applicazione di detto regolamento implicherebbe che, nel procedimento principale, la Pricoforest non abbia commesso le infrazioni che le sono contestate.

18      In tale contesto, la Judecătoria Miercurea Ciuc (Tribunale di primo grado di Miercurea-Ciuc, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nozione di “raggio di 100 km” enunciata all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 561/2006 debba essere interpretata nel senso che una linea retta tracciata sulla carta fra la sede dell’impresa e la destinazione deve essere inferiore a 100 km oppure nel senso che la distanza effettivamente percorsa dal veicolo deve essere inferiore a 100 km.

2)      Se le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 561/2006 debbano essere interpretate nel senso che l’effettuare trasporti tra quelli previsti nella suddetta disposizione, fra cui alcuni entro un raggio di 100 km dalla sede dell’impresa, e altri che oltrepassano tale raggio, in un periodo di tempo di un mese, nel contesto dell’esenzione della situazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 561/2006 dall’applicazione del regolamento in discussione attraverso una disposizione nazionale, presuppone l’esenzione di tutti i trasporti di cui trattasi dall’applicazione del regolamento, solamente di quelli effettuati [senza] (...) oltrepassare il raggio di 100 km oppure di nessuno di essi».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

19      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006, debba essere intesa nel senso che essa si riferisce ad una linea retta tracciata sulla carta tra il luogo ove ha sede l’impresa interessata e la destinazione del veicolo utilizzato da quest’ultima per il trasporto di merci nell’ambito della sua specifica attività professionale, o nel senso che si riferisce alla distanza su strada effettivamente percorsa da tale veicolo.

20      Dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 deriva che ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 di tale regolamento e subordinarle a condizioni individuali per il suo territorio, purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all’articolo 1 di detto regolamento. Tali deroghe e tali condizioni sono applicabili al trasporto di merci con veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca nell’ambito della loro specifica attività professionale entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa interessata.

21      Il termine «raggio» non è definito dal regolamento n. 561/2006 e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), dello stesso non contiene alcun rinvio esplicito alla legislazione degli Stati membri per definire il significato e la portata di tale termine.

22      Orbene, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che una tale disposizione deve di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2021, The Software Incubator, C‑410/19, EU:C:2021:742, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

23      Nel linguaggio corrente, il termine «raggio» designa il segmento, in linea retta, corrispondente alla metà del diametro di un cerchio che collega il centro dello stesso a qualsiasi punto della sua circonferenza.

24      Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 28 e 29 delle sue conclusioni, quando il legislatore dell’Unione ha voluto, in una disposizione del regolamento n. 561/2006 diversa dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), fare riferimento ad una distanza concreta, percorsa o da percorrere, su strada, ne ha fornito l’indicazione precisa in tal senso nella formulazione stessa di siffatta disposizione. È quanto avviene, in particolare, nel caso dell’articolo 3, lettera a), e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), in fine, del regolamento in parola.

25      Ne consegue che la nozione di «raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006, deve essere intesa nel senso che riguarda una linea retta non superiore a 100 km, tracciata sulla carta a partire da tale luogo e che collega quest’ultimo a qualsiasi punto di una zona geografica circolare che circonda detto luogo. La nozione in parola non comprende, quindi, la distanza su strada effettivamente percorsa dal veicolo di cui trattasi.

26      Dato che siffatta interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 discende chiaramente dal tenore letterale di detta disposizione e dall’impianto sistematico del regolamento in parola, gli obiettivi perseguiti da quest’ultimo, dedotti dal giudice del rinvio, consistenti nel migliorare tanto le condizioni sociali dei lavoratori ai quali si applica il menzionato regolamento quanto la sicurezza stradale, non possono rimettere in discussione una simile interpretazione.

27      Tenuto conto delle considerazioni che precedono si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la nozione di «raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006, deve essere intesa nel senso che riguarda una linea retta non superiore a 100 km, tracciata sulla carta a partire da detto luogo e che collega quest’ultimo a qualsiasi punto di una zona geografica circolare che circonda tale medesimo luogo.

 Sulla seconda questione

28      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia concesso, sulla base di tale disposizione, deroghe agli articoli da 5 a 9 del menzionato regolamento, applicabili ai trasporti di merci effettuati dai veicoli contemplati da detta disposizione, e qualora i veicoli in parola effettuino i trasporti in discussione non solo entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa interessata, ma anche al di là di tale raggio, un uso siffatto di suddetti veicoli renda le deroghe summenzionate applicabili a tutti i trasporti di merci effettuati dai veicoli in parola, indipendentemente dal fatto che siano effettuati al di là di o entro tale raggio, o, al contrario, escluda l’applicazione delle deroghe suddette a tutti i trasporti di cui trattasi.

29      Dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 risulta che le deroghe agli articoli da 5 a 9 di tale regolamento, che stabiliscono le norme applicabili, in particolare, ai tempi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo del conducente, che gli Stati membri possono concedere in forza della disposizione in parola, sono applicabili ai trasporti di merci effettuati dai veicoli ivi menzionati qualora siano soddisfatte le condizioni previste da detta disposizione, ricordate al punto 20 della presente sentenza.

30      Tali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo e la loro portata deve essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento n. 561/2006 (v., per analogia, sentenza del 7 febbraio 2019, NK, C‑231/18, EU:C:2019:103, punto 21, nonché del 21 novembre 2019, Deutsche Post e a., C‑203/18 e C‑374/18, EU:C:2019:999, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento in parola non può essere interpretato in modo da estendere i suoi effetti al di là di quanto è necessario per assicurare la tutela degli interessi che esso mira a garantire (v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2014, A. Karuse, C‑222/12, EU:C:2014:142, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

31      Ne consegue, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 62 e 63 delle sue conclusioni, che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 non può essere interpretato nel senso che, qualora i veicoli a cui si riferisce effettuino trasporti di merci sia entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa interessata quanto al di là di siffatto raggio, tale disposizione si applica a tutti i trasporti di merci effettuati dai veicoli in parola, compresi quelli che superano detto raggio. Questi ultimi trasporti non possono, quindi, beneficiare delle deroghe di cui agli articoli da 5 a 9 del summenzionato regolamento.

32      Per contro, un’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 nel senso che, quando i veicoli a cui fa riferimento effettuano trasporti di merci sia entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa interessata quanto al di là di detto raggio, nessuno di tali trasporti può beneficiare delle deroghe agli articoli da 5 a 9 del regolamento in parola priverebbe di effetto utile la disposizione summenzionata.

33      A tale proposito, va ricordato che l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento n. 561/2006 impone al conducente di registrare come «altre mansioni», segnatamente, i periodi «trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dall’ambito di applicazione [di detto] regolamento». Infatti, i periodi di guida registrati, conformemente alla disposizione in parola, come «altre mansioni», costituiscono periodi di attività effettivi del conducente, durante i quali questi non dispone liberamente del proprio tempo e che, nella misura in cui produrranno effetti sullo stato di affaticamento del conducente, possono influenzare la sua guida (v., per analogia, sentenza del 18 gennaio 2001, Skills Motor Coaches e a., C‑297/99, EU:C:2001:37, punti da 36 a 39).

34      Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, nel caso dell’uso di un veicolo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 non soltanto entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa interessata, ma anche al di là di detto raggio, tale obbligo di registrazione consente alle autorità nazionali competenti di verificare se il periodo trascorso alla guida, registrato, conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento in parola, come «altre mansioni», corrisponde a trasporti su strada coperti dalle deroghe agli articoli da 5 a 9 di detto regolamento concesse sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) dello stesso. Di conseguenza, le autorità nazionali sono in grado di verificare se, per quanto riguarda i trasporti effettuati dal veicolo controllato non coperti da siffatta deroga, siano state rispettate le norme relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo derivanti dagli articoli da 5 a 9.

35      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia concesso, sulla base di tale disposizione, deroghe agli articoli da 5 a 9 del regolamento in parola, applicabili ai trasporti di merci effettuati dai veicoli contemplati da detta disposizione, e i veicoli di cui trattasi effettuino i trasporti in discussione non solo entro un raggio fino a 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa interessata, ma anche al di là di tale raggio, le deroghe summenzionate sono applicabili unicamente ai trasporti di merci effettuati da veicoli che non superano tale raggio.

 Sulle spese

36      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      La nozione di «raggio di 100 [chilometri (km)] dal luogo dove ha sede l’impresa», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, deve essere intesa nel senso che fa riferimento una linea retta non superiore a 100 km, tracciata sulla carta a partire da detto luogo e che collega quest’ultimo a qualsiasi punto di una zona geografica circolare che circonda tale medesimo luogo.

2)      L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 561/2006, come modificato dall’articolo 2020/1054, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia concesso, sulla base di tale disposizione, deroghe agli articoli da 5 a 9 del regolamento in parola, applicabili ai trasporti di merci effettuati dai veicoli contemplati da detta disposizione, e i veicoli di cui trattasi effettuino i trasporti in discussione non solo entro un raggio fino a 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa interessata, ma anche al di là di tale raggio, le deroghe summenzionate sono applicabili unicamente ai trasporti di merci effettuati da detti veicoli che non superano tale raggio.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.