Language of document : ECLI:EU:C:2022:712

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

del 22 settembre 2022 (1)

Causa C312/21

Tráficos Manuel Ferrer S.L.,

Ignacio

contro

Daimler AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale del Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Valencia (Tribunale di commercio n. 3 di Valencia, Spagna)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Concorrenza – Normativa antitrust – Attuazione da parte dei privati – “Cartello degli autocarri” – Articolo 101 TFUE – Principio di effettività – Direttiva 2014/104/UE – Normativa nazionale in materia di ripartizione delle spese processuali – Asimmetrie informative – Impossibilità o difficoltà eccessive nella quantificazione del danno – Stima dell’ammontare del danno»






I.      Introduzione

1.        Ci si interroga se sia ragionevole che un attore, il quale chiede il risarcimento dei danni causati da un cartello, debba pagare la metà delle spese processuali in caso di vittoria parziale, oppure se ciò comprometta in modo eccessivo l’attuazione della normativa in materia di danni causati dal cartello. È inoltre dubbio se un giudice nazionale possa stimare l’ammontare di detti danni, qualora gli attori abbiano avuto accesso ai dati su cui l convenuti hanno basato la propria perizia relativa ai danni e qualora la richiesta di risarcimento si riferisca anche a beni acquistati dagli attori non presso i convenuti, bensì presso altri partecipanti all’intesa.

2.        In ciò consistono, in sostanza, le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nel presente procedimento. Esse traggono origine dal cosiddetto «cartello degli autocarri», che ha portato a numerose azioni per il risarcimento dei danni, in particolare in Spagna, e sul quale anche la Corte ha dovuto o dovrà pronunciarsi nell’ambito di altri procedimenti (2).

3.        Le presenti questioni sono correlate ai ben noti problemi fondamentali del risarcimento dei danni causati da un cartello, che riguardano, in particolare, l’asimmetria di informazioni tra le parti lese e i partecipanti all’intesa nonché le difficoltà nel fornire la prova dell’esistenza del danno e nel quantificarne l’entità. La direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (in prosieguo: la «direttiva 2014/104») (3) mira a porre rimedio a detti problemi. Le disposizioni pertinenti della stessa direttiva sono applicabili nella fattispecie in esame e possono quindi essere utilizzate per fornire una risposta alle questioni pregiudiziali.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

4.        Accanto all’articolo 101 TFUE, il contesto normativo dell’Unione della fattispecie in esame è costituito dalla direttiva 2014/104.

5.        I considerando 14 e 15 della direttiva 2014/104 trattano delle difficoltà probatorie nei procedimenti di diritto privato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni causati dal cartello:

«(14) Le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore. In tali circostanze, rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all’inizio di un’azione e presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal TFUE.

(15) La prova è un elemento importante per intentare un’azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione o nazionale della concorrenza. Tuttavia, poiché il contenzioso in materia di diritto della concorrenza è caratterizzato da un’asimmetria informativa, è opportuno garantire agli attori il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, da parte loro, specificarne i singoli elementi. Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte degli attori. I giudici nazionali dovrebbero anche poter ordinare la divulgazione delle prove da parte di terzi, comprese le pubbliche autorità. (…)».

6.        I considerando 45 e 46 della direttiva 2014/104 illustrano la complessità della quantificazione dell’ammontare dei danni causati dal cartello a livello individuale:

«(45) Un soggetto danneggiato che abbia dimostrato di aver subito un danno a seguito di una violazione del diritto della concorrenza deve, oltre a ciò, dimostrare l’entità del danno ai fini dell’ottenimento del risarcimento. La quantificazione dei danni nelle cause in materia di concorrenza è un processo che richiede l’analisi di un gran numero di elementi fattuali e che può esigere l’applicazione di modelli economici complessi. Ciò è spesso molto costoso e gli attori incontrano difficoltà nell’ottenere i dati necessari a comprovare le loro domande. La quantificazione dei danni nelle cause in materia di concorrenza può quindi costituire un considerevole ostacolo che impedisce l’efficacia delle domande di risarcimento.

(46) In mancanza di norme dell’Unione sulla quantificazione del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le proprie norme sulla quantificazione del danno e agli Stati membri e ai giudici nazionali stabilire quali condizioni l’attore deve soddisfare per dimostrare l’ammontare del danno subito, quali metodi possono essere usati per quantificare tale importo e quali conseguenze comporta il mancato pieno rispetto di tali condizioni. Tuttavia, le condizioni del diritto nazionale riguardo alla quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza non dovrebbero essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né dovrebbero rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento conferito dall’Unione (principio di efficacia). È opportuno tenere conto di ogni asimmetria informativa fra le parti e del fatto che quantificare il danno significa valutare quale sarebbe stato l’andamento del mercato in questione in assenza della violazione. Tale valutazione implica un confronto con una situazione per definizione ipotetica e non potrà mai, quindi, essere totalmente esatta. È pertanto opportuno assicurare che ai giudici nazionali sia conferito il potere di stimare l’ammontare del danno causato dalle violazioni del diritto della concorrenza. (…)».

7.        L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 disciplina l’ordine di divulgazione delle prove da parte del giudice:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno nell’Unione, su istanza di un attore che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare al convenuto o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto, alle condizioni precisate nel presente capo. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano, su richiesta del convenuto, ingiungere all’attore o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti. (…)».

8.        L’articolo 17 della direttiva 2014/104 è rubricato «Quantificazione del danno» e il suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri garantiscono che né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di stimare l’ammontare del danno se è accertato che l’attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili».

9.        L’articolo 22 della medesima direttiva ne stabilisce l’applicabilità temporale:

«1. Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente.

2. Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014».

B.      Diritto spagnolo

10.      L’articolo 394, paragrafi 1 e 2, della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante promulgazione del codice di procedura civile; in prosieguo: la «LEC») del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7 dell’8 gennaio 2000, pag. 575) dispone, in base alla versione attualmente vigente, quanto segue:

«1. Nei giudizi di accertamento, le spese del primo grado gravano sulla parte le cui domande sono state tutte respinte, a meno che il giudice non dichiari, giustificando ciò, che la causa presentava seri dubbi in fatto o in diritto. (…).

2. In caso di accoglimento o di rigetto parziale delle domande, ciascuna parte sosterrà le proprie spese e metà di quelle comuni, salvo che vi siano ragioni per addebitarle a una delle parti a titolo di lite temeraria».

11.      Il 27 maggio 2017, ossia 5 mesi dopo il 27 dicembre 2016, data di scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2014/104, ai fini della trasposizione di detta direttiva nell’ordinamento spagnolo è entrato in vigore il Real Decreto-ley 9/2017, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (regio decreto‑legge 9/2017, del 26 maggio 2017, recante recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia finanziaria, commerciale, sanitaria e sul distacco dei lavoratori), del 26 maggio 2017 (BOE n. 126 del 27 maggio 2017, pag. 42820).

12.      La trasposizione della direttiva 2014/104 ha determinato, inter alia, l’introduzione dell’articolo 283 bis della LEC, corrispondente all’articolo 5 della direttiva.

III. Controversia principale

13.      L’11 ottobre 2019, M. Ignacio e la società spagnola Tráficos Manuel Ferrer, S.L. (in prosieguo: gli «attori») hanno esperito un’azione di diritto civile per risarcimento danni nei confronti della Daimler AG (in prosieguo: la «Daimler» o la «convenuta») sulla base dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 1902 del Código Civil (codice civile) spagnolo.

14.      Tale domanda si fonda sulla violazione del diritto della concorrenza da parte della convenuta, accertata con decisione della Commissione del 19 luglio 2016 (4), e consistita nell’accordo intervenuto con altre società europee produttrici di autocarri dal 1997 al 2011 (il cosiddetto «cartello degli autocarri»). Si trattava di accordi collusivi miranti alla fissazione dei prezzi e all’aumento dei prezzi lordi per taluni tipi di autocarri e al trasferimento dei costi per l’introduzione di nuove tecnologie volte a evitare emissioni inquinanti.

15.      Gli attori basano il loro atto di citazione sul fatto che, nel corso della durata del cartello, hanno acquistato autocarri dei marchi Mercedes, Renault e Iveco interessati dal comportamento dei rispettivi costruttori sanzionato dalla Commissione. La convenuta nel procedimento principale produce autocarri a marca Mercedes.

16.      In ragione degli accordi anticoncorrenziali concernenti i prezzi, gli attori sostengono di aver subito un danno sotto forma di sovrapprezzo dei veicoli acquistati. Ciò sarebbe dimostrato da una perizia prodotta dagli attori, nella quale viene quantificato il danno subito. Avverso tale perizia la convenuta ha presentato una propria relazione peritale, dalla quale risulta che le basi, le ipotesi e la metodologia della perizia prodotta dagli attori sarebbero errate. In seguito, la convenuta ha concesso agli attori l’accesso a tutti i dati presi in considerazione in detta relazione. Gli attori hanno presentato una ulteriore «parere tecnico» alla luce dei risultati ottenuti grazie all’accesso ai dati della convenuta, pur senza riformulare la propria perizia.

17.      Inoltre, la richiesta della convenuta di chiamata in causa della Renault Trucks SAS e della Iveco SPA (produttori degli altri autocarri acquistati dagli attori) è stata respinta dal giudice del rinvio in quanto non sarebbero sussistiti i requisiti di legge per la chiamata in causa di un terzo e il procedimento è proseguito solo nei confronti della Daimler.

IV.    Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

18.      In tale contesto, con decisione del 10 maggio 2021, pervenuta alla Corte il 19 maggio 2021, lo Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Valencia (Tribunale di commercio n. 3 di Valencia, Spagna) ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.      Se sia compatibile con il diritto al pieno risarcimento del danneggiato da un comportamento anticoncorrenziale di cui all’articolo 101 TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza, il regime di cui all’articolo 394.2 della Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC; codice di procedura civile), il quale consente che tale danneggiato sopporti una parte delle spese processuali in funzione dell’importo delle somme pagate indebitamente a titolo di sovrapprezzo e che gli sono restituite a seguito dell’accoglimento parziale della sua domanda di risarcimento, motivato sulla base dell’accertamento dell’esistenza di un’infrazione al diritto della concorrenza e del nesso di causalità della stessa con la produzione di un danno, che effettivamente viene riconosciuto, quantificato e risarcito in esito al procedimento.

2.      Se il potere del giudice nazionale di stimare l’ammontare dei danni consenta di quantificarli in modo sussidiario e autonomo, a causa dell’accertamento di una situazione di asimmetria informativa o di difficoltà di quantificazione irrisolvibili che non devono ostacolare il diritto al pieno risarcimento del soggetto danneggiato da una pratica anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, anche qualora il danneggiato da un’infrazione al diritto della concorrenza, consistente in un cartello che ha generato un sovrapprezzo, abbia avuto nel corso del procedimento accesso ai dati sui quali la stessa convenuta fonda la sua relazione peritale intesa ad escludere l’esistenza di un danno risarcibile.

3.      Se il potere del giudice nazionale di stimare l’ammontare dei danni consenta di quantificarli in modo sussidiario e autonomo, a causa dell’accertamento di una situazione di asimmetria informativa o di difficoltà di quantificazione irrisolvibili che non devono ostacolare il diritto al pieno risarcimento del danneggiato da una pratica anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, anche qualora il danneggiato da un’infrazione al diritto della concorrenza, consistente in un cartello che ha generato un sovrapprezzo, rivolga la sua domanda di risarcimento contro uno dei destinatari della decisione amministrativa, responsabile in solido di tale danno, ma che non ha messo in vendita il prodotto o servizio acquistato dal soggetto danneggiato di cui trattasi.»

19.      Nel procedimento dinanzi alla Corte, gli attori, la Daimler, la Spagna e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

V.      Valutazione

20.      Preliminarmente alla valutazione del contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale (B) occorre esaminare le eccezioni sollevate dalla Spagna sotto il profilo della ricevibilità della domanda (A).

A.      Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

21.      La Spagna mette in discussione sia la competenza della Corte ai fini della risposta alle questioni pregiudiziali (1) sia la loro stessa ricevibilità (2).

1.      Sulla competenza della Corte

22.      Da un lato, la Spagna sostiene che la Corte non sarebbe competente a fornire la risposta alla prima questione pregiudiziale, non ricadendo quest’ultima nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. L’articolo 394, paragrafo 2, della LEC disciplinerebbe, in linea generale, la ripartizione delle spese processuali e non mirerebbe a trasporre alcuna disposizione di diritto dell’Unione. Il fatto che la controversia riguardi nel merito il diritto dell’Unione non porterebbe ad una diversa conclusione, dato che l’articolo 101 TFUE non potrebbe avere alcun effetto sul regime delle spese previsto dalla normativa nazionale.

23.      Non è prevedibile che tale eccezione venga accolta.

24.      In mancanza di armonizzazione del diritto processuale civile, la disciplina dell’attuazione di diritti di natura civile rientra nella competenza dell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio di autonomia processuale (5). Inoltre, la direttiva 2014/104 non contempla alcun regime specifico in materia di spese.

25.      Tuttavia, le modalità procedurali volte a garantire la tutela dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione, pur essendo di competenza dell’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro secondo il principio di autonomia processuale, rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione nella misura in cui esse devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (6). La Corte è quindi competente a fornire al giudice del rinvio indicazioni in modo da consentire al giudice medesimo di stabilire se le norme nazionali in questione siano compatibili con tali principi (7).

26.      Dato che il procedimento principale verte su domande di risarcimento dei danni fondate sull’articolo 101 TFUE, l’azione che ha dato avvio al procedimento principale mira all’attuazione di diritti sanciti dal diritto dell’Unione, le cui modalità attuative nel diritto nazionale devono essere valutate alla luce dei principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione. In punto di diritto, la situazione di cui al procedimento principale ricade pertanto nell’ambito del diritto dell’Unione (8).

27.      In secondo luogo, la Spagna sostiene che la Corte non sarebbe competente neppure a rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale, spettando unicamente al giudice del rinvio interpretare le disposizioni nazionali in materia di assunzione delle prove e valutare se, nel caso di cui trattasi, sussista un’asimmetria informativa tra le parti e se le prove siano state assunte in misura adeguata.

28.      Anche tale eccezione non è pertinente. Infatti, la seconda e la terza questione pregiudiziale riguardano del pari i requisiti di diritto dell’Unione relativi all’effettività dell’attuazione del diritto al risarcimento dei danni sancito dall’articolo 101 TFUE. Inoltre, la seconda e la terza questione si riferiscono all’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva, che, contrariamente a quanto sostenuto della Spagna, è applicabile nella fattispecie in esame, come verrà discusso nella sezione seguente.

2.      Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

a)      Sullapplicabilità della direttiva 2014/104 nel procedimento principale

29.      La Spagna ritiene che la seconda e la terza questione pregiudiziale siano irricevibili, in quanto riguarderebbero il potere di stimare l’ammontare del danno di cui all’articolo 17 della direttiva 2014/104. Tuttavia, tale disposizione non è applicabile al procedimento principale.

30.      L’articolo 17 della direttiva 2014/104, pur non essendo menzionato nel testo delle sue questioni pregiudiziali, viene però citato nella motivazione della decisione di rinvio. Inoltre, la Corte è in ogni caso tenuta ad includere le disposizioni del diritto dell’Unione rilevanti al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile (9).

31.      L’applicabilità ratione temporis dell’articolo 17 della direttiva 2014/104 è stabilita dal successivo articolo 22, ai sensi del cui paragrafo 1 le misure nazionali adottate al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della direttiva non possono essere applicate retroattivamente. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2, le misure di trasposizione della direttiva diverse da quelle di cui al paragrafo 1 possono essere invece applicate ad azioni proposte successivamente all’entrata in vigore della direttiva, avvenuta il 26 dicembre 2014.

32.      Come ha sottolineato l’avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni nella causa PACCAR e a., dalla sistematica dell’articolo 22 della direttiva 2014/104 «il riferimento a una “misura nazionale diversa dal[la misura sostanziale]” ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della detta direttiva, riguarda una disposizione procedurale» (10).

33.      Nella sua sentenza nella causa Volvo e DAF Trucks, la Corte ha affermato che (contrariamente alla tesi sostenuta dalla Spagna nel presente procedimento, formulata tuttavia prima che venisse pronunciata detta sentenza) la questione di quali siano, tra le disposizioni di tale direttiva, quelle che sono sostanziali e quelle che non lo sono, deve essere valutata alla luce del diritto dell’Unione e non alla luce del diritto nazionale applicabile. Ciò è dovuto alla mancanza, nell’articolo 22, di un rinvio al diritto nazionale (11).

34.      Inoltre, nella sentenza menzionata, la Corte ha affermato, in primo luogo, che l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, il quale riguarda il potere di stimare l’ammontare del danno e di cui trattasi nella fattispecie in esame, ha carattere procedurale (12). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che tale disposizione è applicabile ratione temporis ad un’azione per il risarcimento del danno proposto dopo il 26 dicembre 2014 e dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104 nell’ordinamento giuridico nazionale. Tale ultima data è rilevante in quanto, in mancanza di disposizioni nazionali di recepimento, l’applicazione delle disposizioni della direttiva nei confronti dei singoli sarebbe problematica quantomeno prima del termine di recepimento della direttiva (13).

35.      Pertanto, le disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sono applicabili al procedimento principale ai sensi del successivo 22, paragrafo 2. Ciò discende dal fatto che, nel presente procedimento, l’azione è stata proposta l’11 ottobre 2019, ossia dopo il 26 dicembre 2014 e dopo la data di recepimento della direttiva nell’ordinamento spagnolo, avvenuta il 27 maggio 2017 (v. paragrafi 11 e 13 supra).

36.      L’applicabilità ratione temporis delle altre disposizioni della direttiva che potrebbero essere rilevanti nella fattispecie in esame deve essere discussa, ove necessario, nell’ambito della valutazione sostanziale delle questioni sollevate.

37.      In via preliminare, va osservato che, nella misura in cui le disposizioni della direttiva si limitano a codificare, con valore meramente declaratorio, principi precedentemente riconosciuti dalla giurisprudenza (14), tali principi continuano ad applicarsi, non essendo rilevante se le corrispondenti disposizioni della direttiva possano essere classificate come sostanziali o meno ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1.

38.      Inoltre, le questioni sollevate sono in ogni caso ricevibili, indipendentemente dall’applicabilità della direttiva. Infatti, quand’anche alcune disposizioni della direttiva non fossero applicabili ratione temporis, occorrerebbe fornire una risposta a tali questioni sulla base del criterio dell’articolo 101 TFUE in combinato disposto con il principio di effettività.

b)      Sulla prescrizione relativa allazione nel procedimento principale

39.      Contrariamente a quanto sostiene la Spagna, la rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini di statuire sulla controversia principale non può essere messa in discussione sulla base dell’argomento della prescrizione dell’azione che ha dato avvio al procedimento principale.

40.      Nella sua sentenza Volvo e DAF Trucks, la Corte ha dichiarato che l’articolo 10 della direttiva 2014/104, che disciplina la prescrizione delle azioni di risarcimento del danno in materia di concorrenza, prevedendo a tal fine un termine minimo di cinque anni, costituisce una disposizione sostanziale (15). Inoltre, la Corte ha affermato che il termine di prescrizione inizia a decorrere, di norma, il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sintesi della decisione della Commissione che accerta la violazione (16).

41.      In aggiunta a quanto precede, la Corte si è pronunciata nel senso che il termine di prescrizione di cinque anni di cui all’articolo 10 della direttiva 2014/104 può essere applicato nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell’entrata in vigore di detta direttiva, sia stato proposto dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale. Ciò vale tuttavia in una fattispecie in cui il termine di prescrizione applicabile a tale azione in forza delle norme previgenti non sia scaduto prima della data di scadenza del termine di recepimento della medesima direttiva e abbia continuato a decorrere anche dopo la data di entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento (17).

42.      In base alle informazioni fornite dalla Spagna, il termine di prescrizione previsto dal diritto nazionale prima del recepimento della direttiva 2014/104 era pari a un anno. Nella fattispecie in esame, la pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione che ha accertato la violazione è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2017 (18). Fatto salvo l’esame da parte del giudice del rinvio, può ritenersi che gli attori abbiano ottenuto a tale data le informazioni indispensabili ai fini della proposizione della loro azione e che il termine di prescrizione di un anno abbia iniziato a decorrere da tale data. Pertanto, detto termine non era scaduto né prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, il 27 dicembre 2016, né prima dell’entrata in vigore delle norme di recepimento spagnole, il 27 maggio 2017 (v. supra, paragrafo 11). Ne consegue che – fatto salvo l’esame da parte del giudice del rinvio – l’articolo 10 della direttiva e il termine di prescrizione di cinque anni introdotto con la sua trasposizione in Spagna sono applicabili all’azione nella causa principale.

43.      Dato che l’atto introduttivo del giudizio nel procedimento principale è stato proposto in data 11 ottobre 2019 e quindi meno di cinque anni dopo l’inizio della prescrizione, esso non è prescritto e le questioni sollevate sono rilevanti ai fini della decisione.

3.      Conclusione sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

44.      Da quanto precede risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

B.      Valutazione sostanziale delle questioni pregiudiziali

45.      Le tre questioni sollevate dal Tribunale di commercio di Valencia n. 3 vertono, in sostanza, su due aspetti. In primo luogo, si tratta di stabilire se il regime generale spagnolo delle spese processuali, che prevede la ripartizione a metà di tali spese anche in caso di vittoria parziale dell’attore, renda eccessivamente difficile l’affermazione del diritto al risarcimento dei danni causati dal cartello (1). In secondo luogo, si tratta di stabilire a quali condizioni sia consentito ad un giudice nazionale di avvalersi della possibilità di stimare l’ammontare dei danni causati dal cartello oggetto della richiesta di risarcimento (2).

1.      Sulla ripartizione delle spese ai sensi dellarticolo 394, paragrafo 2, della LEC (prima questione pregiudiziale)

46.      Il regime delle spese stabilito dall’articolo 394, paragrafo 2, della LEC è idoneo a dissuadere l’attore dall’esercizio e dall’attuazione dei propri diritti, in quanto comporta il rischio per l’attore di dover sopportare per intero le proprie spese e la metà delle spese comuni anche in caso di vittoria parziale (a). Tuttavia, si pone la questione se detta disposizione, in combinato disposto con l’articolo 394, paragrafo 2, della LEC, possa essere interpretata in modo conforme al diritto, nel senso che essa non costituisce un ostacolo eccessivo con riguardo all’effettiva attuazione del diritto al risarcimento dei danni causati dal cartello (b).

a)      Sulla questione se il regime delle spese di cui allarticolo 394, paragrafo 2, della LEC costituisca un ostacolo eccessivo con riguardo alleffettiva attuazione del diritto al risarcimento dei danni causati dal cartello

47.      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se il regime di ripartizione delle spese di cui all’articolo 394, paragrafo 2, della LEC sia compatibile con l’articolo 101 TFUE in combinato disposto con il principio di effettività e con il diritto al pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza.

48.      Secondo la giurisprudenza della Corte sull’articolo 101 TFUE in combinato disposto con il principio di effettività, codificato con valore declaratorio dall’articolo 4 della direttiva 2014/104, le modalità procedurali stabilite dagli Stati membri per l’attuazione del diritto al risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza non devono rendere detta attuazione praticamente impossibile o eccessivamente difficile (19).

49.      Ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 2, della LEC, l’attore sopporta le proprie spese e la metà delle spese comuni, anche in caso di vittoria parziale.

1)      Applicabilità della giurisprudenza alla direttiva 93/13

50.      Tale disposizione è stata oggetto della sentenza nella causa Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (in prosieguo: la «sentenza Caixabank») (20), del pari menzionata dal giudice del rinvio. La Corte ha affermato che la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13») (21), in combinato disposto con il principio di effettività, osta al regime di cui all’articolo 394 della LEC, nei limiti in cui esso consente di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali in misura corrispondente alla sua vittoria parziale. Si trattava di un caso in cui l’azione di nullità di una clausola contrattuale abusiva proposta da un consumatore era stata accolta integralmente, mentre l’azione per la restituzione di somme versate in forza di tale clausola era stata accolta solo in parte. Ad avviso della Corte, in un caso del genere, il regime controverso crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall’esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto dalla direttiva 93/13.

51.      Si pone la questione se tale constatazione possa essere estesa all’ambito dell’attuazione dei diritti al risarcimento dei danni ai sensi del diritto dell’Unione causati dalle violazioni del diritto della concorrenza di cui trattasi nella fattispecie in esame.

52.      È evidente che esistono parallelismi strutturali tra la questione delle clausole abusive e quella che caratterizza il settore del risarcimento dei danni causati da un cartello. In entrambi i settori, infatti, tende a manifestarsi uno squilibrio strutturale a svantaggio di una delle due parti.

53.      Tale squilibrio è notorio nel rapporto tra professionisti, i quali spesso utilizzano modelli contrattuali standardizzati, da un lato, e consumatori, dall’altro. Pertanto, la direttiva 93/13, come evidenziano i suoi considerando, mira a proteggere i cittadini nel loro ruolo di consumatori e a rafforzare i loro diritti.

54.      Come sostengono gli attori nella fattispecie in esame e come risulta dai considerando 14, 15, 45 e 46 della direttiva 2014/104, il diritto al risarcimento dei danni causati dal cartello è altresì caratterizzato da uno squilibrio strutturale tra l’attore, danneggiato, e il convenuto, autore del danno. Detto squilibrio discende, in particolare, da un’asimmetria informativa a svantaggio dell’attore, nonché da difficoltà nella produzione di prove e nella quantificazione del danno, cui la direttiva 2014/104 cerca di porre rimedio mediante le sue norme in materia di divulgazione delle prove e di quantificazione del danno (articoli 5, 6 e 17).

55.      Benché gli attori nei procedimenti risarcitori dei danni causati da cartelli non siano, di norma, consumatori, la loro situazione di inferiorità strutturale è nondimeno sufficientemente comparabile a quella dei consumatori ai sensi della sentenza Caixabank.

56.      Come inoltre affermano gli attori, in casi analoghi alla fattispecie in esame e in altri procedimenti risarcitori dei danni derivanti dal cartello degli autocarri, la situazione è aggravata dal fatto che i soggetti danneggiati sono spesso piccole o medie imprese, mentre i convenuti sono gruppi multinazionali. Per quanto una situazione del genere non ricorra necessariamente in tutti i procedimenti risarcitori dei danni causati da un cartello, essa si verifica di frequente (22). Ciò spiega anche la diffusione di schemi di finanziamento dei processi in detto settore. Ai fini di un’effettiva attuazione della normativa antitrust, tuttavia, sono proprio coloro che hanno subito soltanto danni relativamente di modesta o addirittura lieve entità (in termini assoluti, anche se non necessariamente a livello individuale) che dovrebbero essere incoraggiati a far valere i propri diritti.

57.      In tal senso, un ulteriore parallelismo strutturale e teleologico tra l’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e quella del risarcimento dei danni causati dal cartello consiste nel fatto che in entrambi i settori gli attori, facendo valere i propri diritti, contribuiscono al raggiungimento di obiettivi dell’Unione quale il funzionamento del mercato interno o la tutela della concorrenza leale. Infatti, contrariamente alla tesi sostenuta dalla Spagna, la direttiva 93/13 non mira solo a risarcire il consumatore interessato, bensì anche a porre fine, in generale, all’utilizzo di clausole abusive. Del pari, il diritto al risarcimento dei danni causati dal cartello non persegue l’unico scopo di garantire una compensazione, bensì mira anche a svolgere una funzione deterrente e conseguentemente a un’efficace applicazione del diritto della concorrenza (23). Un siffatto ruolo l’attore quale «difensore» o «attuatore» degli interessi dell’Unione può essere altresì ravvisata, ad esempio, nei ricorsi proposti dai concorrenti in materia di aiuti di Stato o di appalti pubblici oppure nelle azioni collettive nell’ambito del diritto ambientale.

58.      Tuttavia, come sottolinea la Daimler, la sentenza Caixabank verteva su una fattispecie avente ad oggetto due questioni controverse (l’accertamento del carattere abusivo della clausola in questione e la restituzione delle somme versate sulla base di tale clausola), la prima delle quali è stata accolta integralmente, mentre nella seconda è stata riportata una vittoria parziale (24). Diversamente dalla suddetta causa, la presente controversia riguarda un’unica richiesta di risarcimento dei danni.

59.      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Daimler, ciò non mette sostanzialmente in discussione la comparabilità delle due situazioni, ma può comportare la necessità di adattare al caso in esame la soluzione elaborata nella sentenza Caixabank. Occorre tener conto, a tal riguardo, delle sconsiderazioni di seguito esposte.

2)      Adattamento della giurisprudenza relativa alla direttiva 93/13 nell’ambito del risarcimento dei danni causati da un cartello

60.      In primo luogo, non sembra escluso, anche in un caso come quello in esame, tener conto nel merito della posizione vittoriosa. Infatti, per effetto dell’accoglimento di una parte della domanda dell’attore, viene riconosciuto che quest’ultimo abbia subito un danno in conseguenza della violazione del diritto della concorrenza di cui trattasi. Vista da tale prospettiva, la presente situazione è paragonabile a quella di cui alla sentenza Caixabank, in cui è stata accolta la domanda principale volta all’accertamento del carattere abusivo della clausola interessata.

61.      Tuttavia, in secondo luogo, occorre riconoscere, in linea con l’argomentazione della Daimler, che tanto nel risarcimento dei danni causati dal cartello, quanto nei procedimenti risarcitori in generale, la quantificazione del danno è fondamentale. Ciò è dovuto al fatto che, in caso di accoglimento nel merito di una domanda di risarcimento dei danni, di norma non viene semplicemente attribuita una somma forfettaria priva di qualsiasi connessione con le circostanze del caso di specie. Al contrario, il sistema della direttiva 2014/104 relativo alla deduzione delle prove e alla quantificazione del danno (25) mira a consentire una quantificazione il più possibile accurata del suo ammontare. Anche la presunzione relativa di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, secondo cui si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno, non mira, ai sensi del considerando 47 della medesima direttiva, a ricomprendere l’ammontare specifico del danno. Pertanto, nei procedimenti risarcitori dei danni causati dal cartello, con riguardo alla valutazione della posizione vittoriosa nella decisione sulle spese, non è irragionevole concentrarsi sulla parte del credito attribuita all’attore.

62.      In terzo luogo, la ripartizione delle spese in una causa in cui entrambe le parti vincono e soccombono parzialmente è espressione di equità processuale (26). Come rileva la Daimler, detta ripartizione è prevista anche dall’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte. Tale regola è volta ad evitare, soprattutto nei procedimenti risarcitori, che gli attori avanzino richieste eccessive e non proporzionate al danno subito.

63.      In quarto luogo, tuttavia, i procedimenti risarcitori in relazione alle violazioni del diritto della concorrenza sono caratterizzati dal fatto che la quantificazione del danno è particolarmente problematica e può quindi rappresentare un ostacolo sostanziale alla attuazione di richieste di risarcimento efficaci (v. paragrafo 54 supra). Ciò spiega il motivo per cui, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva, i giudici nazionali devono avere la possibilità di stimare l’ammontare del danno.

64.      In quinto luogo, in considerazione delle menzionate difficoltà inerenti alla quantificazione dell’esatto ammontare del danno e alla possibilità di effettuarne la stima, il rischio di soccombenza parziale nei procedimenti risarcitori dei danni nel diritto della concorrenza è particolarmente elevato. Inoltre, come enunciato dal considerando 45 della direttiva 2014/104 e rilevato dal giudice del rinvio e dagli attori, la preparazione delle perizie economiche necessarie ai fini della quantificazione del danno può essere molto costosa. Pertanto, come sottolinea il giudice del rinvio, la condanna alla metà delle spese può ridurre in misura significativa il risarcimento effettivamente ricevuto.

65.      Dalla combinazione di tali fattori si evince che, nei procedimenti risarcitori dei danni nel diritto della concorrenza, il rischio di dover sopportare le proprie spese e la metà delle spese comuni anche nel caso di vittoria parziale, al pari del rischio di soccombenza parziale di cui alla sentenza Caixabank, «crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare [l’attore] dall’esercitare [il diritto al risarcimento dei danni causati da un cartello derivante dall’articolo 101 TFUE]» (27).

66.      In sesto e ultimo luogo, tuttavia, ciò non comporta ancora che in ogni caso nel quale l’attore sia parzialmente vittorioso, il convenuto sia tenuto a sopportare sempre tutte le spese dell’attore. Infatti, come sostiene la Daimler, il diritto al pieno risarcimento del danno subito per effetto di una violazione della concorrenza, riconosciuto dalla giurisprudenza e codificato dall’articolo 3 della direttiva 2014/104 (28), non implica necessariamente che l’attuazione di detto diritto non debba generare alcuna spesa. Il criterio secondo cui una persona che abbia subito un danno deve essere posta nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del diritto della concorrenza non fosse stata commessa (articolo 3, paragrafo 2) non comporta che detta persona debba essere posta in ogni caso nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse svolto il procedimento per ottenere tale risarcimento del danno.

67.      Nello stesso senso, la Corte ha riconosciuto, in un altro procedimento relativo alla direttiva 93/13, che il principio di effettività non osta a che un consumatore sopporti determinate spese giudiziarie quando intenta un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale. A tal proposito, la Corte ha ritenuto compatibile con il principio di effettività il rimborso ai consumatori delle spese legali sopportate, non necessariamente per intero, ma solo fino a un importo ragionevole, purché le spese rimborsate non siano tanto esigue rispetto all’importo del credito contestato da dissuadere il consumatore dal far valere i suoi diritti. In sostanza, la Corte ha motivato tale conclusione affermando che la responsabilità dell’ammontare degli onorari convenuti tra il consumatore e il proprio avvocato ricade nella sfera del consumatore e che il professionista convenuto in giudizio non deve correre il rischio di essere obbligato a pagare spese processuali del consumatore che siano eccessive e non ragionevoli (29).

68.      Da quanto precede può desumersi, mutatis mutandis, per i procedimenti risarcitori dei danni causati dal cartello, che, in caso di soccombenza parziale, è ragionevole che l’attore sopporti le proprie spese o almeno una parte di esse, nonché una parte delle spese comuni, purché il fatto generatore di tali spese sia riconducibile alla sua sfera di responsabilità. Ciò si potrebbe verificare, ad esempio, quando la soccombenza parziale è dovuta alla presentazione di richieste esagerate o alla condotta processuale dell’attore.

69.      Ove, invece, la soccombenza parziale dipenda dall’eccessiva difficoltà strutturale, generalmente riconosciuta, o addirittura dall’impossibilità pratica di quantificare i danni causati dalle violazioni del diritto della concorrenza, la responsabilità di detta soccombenza parziale non ricade sull’attore e non è ragionevole condannarlo alle spese necessarie a far valere le sue domande di risarcimento. In caso contrario, ciò renderebbe l’attuazione di tali domande eccessivamente difficile o addirittura praticamente impossibile e quindi potrebbe dissuadere l’attore dall’esercitare e far valere effettivamente il suo diritto al risarcimento dei danni causati dal cartello.

70.      In tal caso, è invece opportuno imputare il rischio di una soccombenza parziale dell’attore alla sfera di responsabilità della convenuta che ha commesso la violazione vietata del diritto della concorrenza. I convenuti risultano sostanzialmente responsabili del processo avendo creato un cartello. Un cartello di tal genere, finalizzato alla fissazione dei prezzi, è grave almeno quanto l’utilizzazione di clausole abusive. Vi si aggiunge il fatto che il divieto di tali violazioni è ben noto e che le azioni intentate dai soggetti danneggiati dai cartelli nonché le spese processuali che ne discendono sono prevedibili da parte dei partecipanti al cartello. Persino la quantificazione dei danni causati dal cartello è un problema noto. Il rischio di soccombenza parziale dei soggetti danneggiati dal cartello è quindi sufficientemente prevedibile per gli autori del danno (30).

71.      Pertanto, appare giustificato ed equo discostarsi dal principio generale della ripartizione delle spese legali applicabile nelle azioni risarcitorie nel diritto della concorrenza in caso di vittoria parziale e di soccombenza parziale di entrambe le parti, laddove la soccombenza parziale dell’attore sia dovuta alle eccessive difficoltà di quantificazione del danno o all’impossibilità di tale quantificazione, non essendo dunque imputabile alla sua sfera di responsabilità. Se ciò si verifichi nella fattispecie dev’essere stabilito dal giudice adito nel procedimento di cui trattasi, alla luce delle circostanze concrete del singolo caso.

72.      Da tutto quanto precede risulta che il regime delle spese previsto dall’articolo 394, paragrafo 2, della LEC, nel presente caso come nell’ambito della direttiva 93/13, non è compatibile con il principio di effettività qualora, in caso di parziale soccombenza dell’attore dovuta alle eccessive difficoltà o all’impossibilità di quantificazione del danno, detto regime implichi che quest’ultimo sia tenuto a sopportare in ogni caso le proprie spese e la metà delle spese comuni.

b)      Se sia possibile uninterpretazione dellarticolo 394, paragrafi 1 e 2, della LEC conforme al diritto dellUnione

73.      Secondo costante giurisprudenza, spetta al giudice del rinvio interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi, quanto più possibile, alla luce del diritto dell’Unione e, più in particolare, del tenore letterale e della finalità dell’articolo 101 TFUE, senza tuttavia procedere a un’interpretazione contra legem di tali disposizioni nazionali (31).

74.      Inoltre, la questione se una disposizione nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminata tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (32).

75.      In base alle indicazioni del giudice del rinvio, l’articolo 394, paragrafo 1, della LEC, secondo il quale le spese devono essere accollate alla parte le cui domande sono state integralmente respinte, viene interpretato dagli organi giurisdizionali spagnoli nel modo seguente: anche nei casi in cui le domande dell’attore vengano accolte «in misura significativa» («estimación sustancial»/«accueil substantiel des conclusions») e sussista solo una minima differenza tra quanto richiesto e quanto attribuito, è possibile condannare il convenuto al pagamento delle spese.

76.      Tuttavia, secondo quanto riferito dal giudice del rinvio e in base all’argomento dedotto dalla Daimler, la suddetta giurisprudenza si fonda (quantomeno, pure) sulla vittoria «quantitativa», non limitandosi a quella «qualitativa». Ne consegue che essa può essere ovviamente applicata solo quando le domande rispetto alle quali l’attore è rimasto soccombente possono essere considerate accessorie rispetto all’oggetto del procedimento e al loro valore economico complessivo. Non è chiaro, quindi, se la menzionata regola della «vittoria sostanziale» possa essere applicata solo nei casi in cui la richiesta originaria di risarcimento del danno presentata dall’attore venga accolta nel quantum in misura prossima al 100%  (o almeno oltre il 70-80%). È dubbio se detta regola possa essere applicata anche nei casi in cui la vittoria consenta di conseguire un importo inferiore al 70% o addirittura al 50% della richiesta originaria (il che comporterebbe, invero, l’applicazione dell’articolo 394, comma 2, LEC), qualora la suddetta soccombenza parziale sia riconducibile alle eccessive difficoltà o all’impossibilità pratica di quantificazione del danno.

77.      Inoltre, secondo la Daimler, la giurisprudenza spagnola ha riconosciuto la possibilità che un attore ottenga il rimborso integrale delle spese anche in caso di soccombenza parziale, qualora abbia provveduto a modificare la sua richiesta nel corso del procedimento. Spetta al giudice del rinvio esaminare in che misura detta giurisprudenza possa determinare l’attribuzione all’attore, in una situazione come quella di cui trattasi, del rimborso delle spese anche in caso di soccombenza parziale. A tal proposito, occorrerebbe verificare, in particolare, se l’obbligo di modificare la richiesta nel corso del procedimento renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da un cartello. Ad esempio, non sarebbe accettabile che l’attore, in considerazione del rischio di dover sopportare la metà delle spese processuali, fosse indotto a ridurre le sue richieste originariamente adeguate a un livello irragionevole. Per contro, sarebbe plausibile che l’attore modifichi dette richieste basandosi sulla valutazione delle prove e sulla stima dell’ammontare del danno da parte del giudice competente.

78.      Del resto, la Daimler sostiene che gli organi giurisdizionali spagnoli hanno riconosciuto la possibilità, nei procedimenti risarcitori dei danni in materia di diritto della concorrenza, di non obbligare gli attori a sopportare tutte le spese anche in caso di soccombenza totale.

79.      Non è chiaro se l’articolo 394, paragrafo 2, della LEC consenta altresì, ove necessario, di condannare l’attore a pagare solo una parte (e non la totalità) delle proprie spese e di quelle comuni qualora ciò fosse giustificato dalle circostanze del caso, in particolare dall’eccessiva difficoltà o dall’impossibilità di quantificare il danno, da un lato, e dalla condotta processuale delle parti, dall’altro.

80.      Spetta al giudice del rinvio, alla luce di tutti i suesposti elementi, stabilire se l’articolo 394, paragrafi 1 e 2, della LEC possa essere interpretato in conformità al diritto dell’Unione nel senso che, in caso di soccombenza parziale dell’attore a causa delle eccessive difficoltà o dell’impossibilità pratica della quantificazione del danno, il convenuto può essere condannato a sopportare tutte le spese o, a seconda delle circostanze del caso, quantomeno una parte ragionevole delle spese dell’attore.

c)      Conclusione intermedia

81.      Ne consegue che l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, in talune ipotesi, preveda la ripartizione a metà delle spese anche in caso di vittoria parziale dell’attore. Ciò presuppone, tuttavia, che detta normativa possa essere interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione nel senso che, in caso di soccombenza parziale dell’attore, riconducibile alle eccessive difficoltà o all’impossibilità pratica di quantificazione del danno, il convenuto deve sopportare integralmente le spese o, a seconda delle circostanze del caso, può essere tenuto a sopportare quantomeno una parte ragionevole delle spese dell’attore.

2.      Sulle condizioni della stima dellammontare del danno (seconda e terza questione pregiudiziale)

82.      Con la seconda e la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se, in un caso come quello in esame, gli sia consentito procedere alla stima dell’ammontare dei danni individuali causati dal cartello. A tal riguardo, esso evidenzia due peculiarità del caso di specie: in primo luogo, il fatto che i dati sui quali la convenuta ha basato la sua perizia relativa ai danni fossero stati resi noti all’attore (a); in secondo luogo, il fatto che l’attore abbia esperito la sua azione giudiziale nei confronti di uno dei partecipanti al cartello dai quali aveva acquistato solo una parte dei beni rientranti nell’intesa (b).

a)      Sullaccesso ai dati sui quali la convenuta ha fondato la sua perizia relativa ai danni (seconda questione pregiudiziale)

83.      Nella seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio richiama la nozione di «asimmetria informativa» tra le parti. Da detta espressione nonché dal rilievo riconosciuto all’accesso ai dati sui quali la convenuta ha basato la sua perizia relativa ai danni può desumersi che il giudice del rinvio desidera sapere se possa stimare l’ammontare del danno qualora l’attore abbia avuto accesso a tali dati, con la conseguenza che potrebbe essere parzialmente ridotta l’asimmetria tra le parti.

84.      L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, dispone che l’esistenza di una «asimmetria informativa» non costituisce una condizione per la stima dell’ammontare del danno.

85.      Il considerando 46 di tale direttiva menziona le asimmetrie informative tra le parti e le note difficoltà nella quantificazione del danno in relazione alla necessità di prevedere la possibilità di stimare il danno. Se ne può desumere che la tipica asimmetria informativa è stata solo uno dei motivi che hanno indotto il legislatore ad introdurre la possibilità di effettuare una stima.

86.      Infatti, anche in una situazione di simmetria informativa possono manifestarsi difficoltà nella quantificazione specifica del danno. Pertanto, la stima non serve solo a compensare l’asimmetria informativa tra le parti, ma altresì a superare le difficoltà probatorie inerenti alla quantificazione del danno nella sua interezza.

87.      Invece, il considerando 15 menziona l’asimmetria informativa tra le parti come motivo per l’introduzione di regole relative all’assunzione probatoria, che dovrebbero servire a ridurre detta asimmetria.

88.      Gli articoli 5 e 6 della direttiva 2014/104 (33) dispongono che i giudici nazionali possano ordinare la divulgazione delle prove da parte dell’attore, del convenuto, di terzi o delle autorità garanti della concorrenza. L’articolo 17, paragrafo 1, prevede la possibilità di una stima nel caso in cui sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili (34). Pertanto, quest’ultima disposizione si basa sul presupposto che le possibilità di ordinare la divulgazione delle prove siano state esaurite e che la quantificazione resti in ogni caso praticamente impossibile o eccessivamente difficile. La stima dei danni è, quindi, sussidiaria rispetto all’esatta quantificazione del danno tramite l’assunzione probatoria.

89.      Pertanto, la divulgazione delle prove da parte della convenuta, quand’anche avvenga in assenza dell’ordine di cui all’articolo 5, ma di sua propria iniziativa, non costituisce nient’altro che una diversa modalità di accertamento dei fatti. Di conseguenza, essa non esclude che la quantificazione del danno sia nondimeno praticamente impossibile o eccessivamente difficile.

90.      Inoltre, non può presumersi in assoluto che l’accesso ai dati sui quali la convenuta ha basato la sua perizia relativa ai danni elimini del tutto l’asimmetria informativa tra le parti. Neppure una situazione di simmetria informativa implicherebbe, di per sé, l’insussistenza di un’impossibilità pratica o di un’eccessiva difficoltà nella quantificazione del danno.

91.      In primo luogo, per stabilire in quale misura l’accesso ai dati di cui trattasi riduca effettivamente l’asimmetria informativa tra le parti, occorre valutare caso per caso le modalità concrete di messa a disposizione dei dati, nonché la loro portata e il loro valore informativo. Ad esempio possono avere rilevanza gli aspetti della messa a disposizione dell’attore, per un tempo limitato, di una grande quantità di dati in un formato di difficile accesso, della possibilità di avvalersene, e così via.

92.      Secondo quanto riferito dagli attori, nel caso di specie la divulgazione riguardava i soli dati utilizzati dalla convenuta ai fini dell’elaborazione della sua perizia relativa ai danni. È stata preclusa agli esperti della parte attrice la possibilità di chiedere la divulgazione di ulteriori dati. Inoltre, il termine per la consultazione di detti dati è stato piuttosto breve (il giudice del rinvio menziona «una settimana durante gli orari di ufficio», gli attori «cinque giorni lavorativi in orario antimeridiano»). All’atto della consultazione non è stato consentito di effettuare copie dei dati né di utilizzare i dispositivi elettronici degli attori. Inoltre, i dati di cui trattasi non sono stati depositati nel fascicolo di causa e non sono stati resi accessibili allo stesso giudice del rinvio. Infine, l’esperto della parte attrice ha avuto a disposizione un breve periodo, da dieci a quindici giorni, per modificare eventualmente la propria perizia alla luce dei dati consultati.

93.      Ciò premesso, appare difficile ipotizzare, già solo per le modalità della divulgazione, che detta misura abbia eliminato del tutto l’asimmetria informativa esistente fra le parti in merito al calcolo del danno.

94.      Il fatto che gli attori non abbiano modificato la propria perizia a seguito della consultazione dei dati forniti dalla convenuta non può condurre in linea generale alla conclusione che essi non si siano impegnati nella quantificazione del danno e che quindi non se ne possa desumere un’impossibilità pratica o un’eccessiva difficoltà a tal riguardo. Occorre, piuttosto, tener conto del valore informativo dei dati e del fatto che gli attori hanno presentato una perizia tecnica sui risultati ottenuti grazie all’accesso ai dati della convenuta (v. paragrafo 16 supra).

95.      Sebbene, di norma, sia ragionevole aspettarsi che l’attore modifichi i propri argomenti in funzione dei dati ottenuti nel corso del procedimento, se detti dati sono a priori inidonei per una quantificazione più esatta, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, l’attore non può essere obbligato a modificare i propri argomenti. Il giudice nazionale deve valutare l’idoneità di qualsiasi dato ai fini della quantificazione del danno, ove necessario con l’ausilio di apposite perizie.

96.      In secondo luogo, pur in presenza di una simmetria informativa, non si può scartare la conclusione che sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza l’ammontare del danno subito sulla base delle prove disponibili.

97.      Ciò è dovuto semplicemente alla situazione di fatto, talvolta estremamente complessa. Ad esempio, i partecipanti al cartello, di frequente, non sono in grado di valutare con certezza quale sarebbe stato il livello dei prezzi in assenza di detto cartello. In particolare, essi non potrebbero sapere in quale misura – in condizioni di piena pressione concorrenziale – alcuni concorrenti sarebbero riusciti a ridurre i costi e quindi i prezzi. In tal caso, inoltre, neppure loro stessi sarebbero in grado di divulgare dati adeguati sulla base dei quali poter determinare in modo definitivo l’ammontare del danno.

98.      Da tutto ciò consegue che la divulgazione dei dati utilizzati per la redazione della perizia della convenuta non esclude il permanere di un’asimmetria informativa tra le parti e neppure l’impossibilità pratica o l’eccessiva difficoltà di quantificare con esattezza l’ammontare del danno subito sulla base delle prove disponibili.

b)      Sullazione esperita nei confronti di uno solo dei partecipanti al cartello dai quali sono stati acquistati i beni rientranti (terza questione pregiudiziale)

99.      La terza questione mira a stabilire se, ed in quale misura, il fatto che l’attore abbia esperito la propria azione solo nei confronti di uno dei partecipanti all’intesa dai quali ha acquistato i beni rientranti nell’intesa influisca sulla possibilità di stimare l’ammontare del danno.

100. A tal proposito, occorre innanzitutto chiarire che tale questione non verte sull’interpretazione dell’articolo 11 della direttiva 2014/104, relativo alla responsabilità in solido. Il giudice del rinvio non mette in alcun modo in discussione il fatto che gli attori potessero agire in giudizio nei confronti della Daimler non solo per gli autocarri acquistati presso di essa, ma anche per quelli acquistati presso altri partecipanti all’intesa.

101. Solo a titolo di completezza, va quindi osservato che il principio secondo cui qualsiasi danneggiato da un cartello può agire in giudizio per il risarcimento del danno nei confronti di qualsiasi partecipante all’intesa, purché sussista un nesso causale tra il danno subito dalla parte lesa e l’infrazione commessa da tale partecipante, discende in ogni caso già dalla giurisprudenza della Corte. Pertanto, esso è stato codificato dall’articolo 11 della direttiva con valore meramente declaratorio ed è comunque applicabile nella fattispecie in esame (v. paragrafo 37 supra).

102. Infatti, come ha recentemente affermato la Corte, senza fare riferimento alla direttiva 2014/104, un’infrazione al diritto della concorrenza comporta, in via generale, la responsabilità solidale dei suoi autori (35). Ciò è stabilito già dalle sentenze nelle cause Kone e a. e Otis Gesellschaft e a., che vertevano su azioni proposte da soggetti danneggiati dagli effetti dei «prezzi guida» oppure da organismi pubblici che avevano concesso sovvenzioni, i quali non avevano un rapporto contrattuale diretto con i partecipanti al cartello, né avevano acquistato direttamente i beni rientranti nel cartello da alcuno di detti partecipanti (36). Non è chiaro il motivo per cui, nell’ipotesi in cui un attore abbia acquistato i beni rientranti nel cartello direttamente da uno o più partecipanti ad esso, il suo diritto di agire in giudizio nei confronti di tutti i, o anche solo di taluni, partecipanti all’intesa per il risarcimento dei danni causati da una violazione comune debba dipendere dal fatto che egli abbia acquistato i beni dal o dai partecipanti all’intesa convenuti in giudizio o che siano stati da questi ultimi fabbricati.

103. Di conseguenza, la terza questione sollevata verte piuttosto sull’equità procedurale nei confronti della Daimler. Con essa si chiede se sia possibile ipotizzare un’asimmetria informativa a svantaggio degli attori e stimare l’ammontare del danno, anche se la Daimler non ha venduto e fabbricato tutti i beni rientranti nell’intesa di cui trattasi. Ciò discende dal fatto che la Daimler dispone inevitabilmente di informazioni su detti beni più limitate rispetto agli altri partecipanti all’intesa. Il giudice del rinvio sembra quindi nutrire dubbi circa la sussistenza di una situazione di asimmetria informativa a svantaggio degli attori e a favore della Daimler.

104. Anche riguardo a tale situazione, tuttavia, da quanto sottolineato ai paragrafi da 84 a 88 supra risulta che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, l’unico fattore rilevante è l’impossibilità pratica o l’eccessiva difficoltà di quantificare con esattezza l’ammontare del danno subito sulla base delle prove disponibili.

105. Di conseguenza, in linea di principio, in una situazione di questo tipo è necessario ricorrere agli ordini del giudice ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva per richiedere, ove necessario, la comunicazione delle informazioni da parte di terzi. In tal modo vengono altresì preservati i diritti della difesa del convenuto. Ciò è dovuto al fatto che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 prevede che anche il convenuto possa chiedere la divulgazione di prove da parte dell’attore o di terzi. A tal proposito, l’organo giurisdizionale competente deve tener conto delle prospettive di successo di eventuali richieste di prove da parte del convenuto, cosicché tali richieste non comportino un ritardo del procedimento per motivi di mera tattica processuale.

106. In caso di esaurimento di tali possibilità di assunzione delle prove, spetta all’organo giurisdizionale interessato verificare se continui ad essere praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza l’ammontare del danno subito sulla base delle prove disponibili e stimarne l’importo.

107. In ogni caso, nell’ipotesi in cui il convenuto non abbia distribuito o fabbricato tutti i beni rientranti nel cartello di cui trattasi, non è giustificato presumere, in via generale, che non sussista un’asimmetria informativa a svantaggio dell’attore. Infatti, come osserva lo stesso giudice del rinvio, anche in un caso del genere occorre tener conto del fatto che i partecipanti al cartello dispongono, in linea di massima, di informazioni più dettagliate sulla violazione e sui suoi effetti sui prezzi rispetto ai danneggiati.

108. Inoltre, l’esercizio del diritto dell’attore di agire in giudizio nei confronti di qualsiasi partecipante a un cartello non deve andare a scapito, in via generale, della possibilità di effettuare una stima. In tal senso, la Daimler sostiene che gli attori si sarebbero deliberatamente astenuti dal creare una situazione in cui fossero disponibili tutte le informazioni pertinenti sull’ammontare del danno. Tuttavia, il diritto dei soggetti danneggiati dai cartelli di agire in giudizio nei confronti di tutti o solo di taluni partecipanti all’intesa è una componente importante dell’effettiva attuazione del diritto al risarcimento dei danni causati dal cartello e non può essere limitato senza validi motivi. Inoltre, esso dev’essere esercitato nel rispetto di tutti i principi pertinenti, in cui rientrano anche i diritti della difesa dei partecipanti all’intesa convenuti in giudizio.

109. Di conseguenza, il fatto che l’attore abbia agito in giudizio nei confronti di un partecipante all’intesa dal quale ha acquistato solo una parte dei beni rientranti nel cartello di cui trattasi non osta alla stima del danno subito a causa dell’impossibilità pratica o dell’eccessiva difficoltà di quantificarlo, purché, su richiesta del convenuto, siano state esaurite anche tutte le possibilità astrattamente utili e ragionevolmente esigibili di assunzione probatoria a suo favore.

c)      Conclusione intermedia

110. Dalle considerazioni che precedono risulta che una stima dell’ammontare del danno ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 presuppone che sia stato accertato che l’attore ha subito un danno, ma che sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza l’ammontare del danno subito sulla base delle prove disponibili. Ove, su richiesta del convenuto, siano state esaurite tutte le possibilità astrattamente utili e ragionevolmente esigibili di assunzione probatoria a suo favore, dette condizioni possono sussistere anche nel caso in cui il convenuto abbia divulgato alcuni dati e in cui solo una parte dei beni rientranti nel cartello sia stata acquistata presso il convenuto.

VI.    Conclusione

111. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali come segue:

1.      L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, in talune ipotesi, preveda la ripartizione a metà delle spese anche in caso di vittoria parziale dell’attore. Ciò presuppone, tuttavia, che detta normativa possa essere interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione nel senso che, in caso di soccombenza parziale dell’attore, riconducibile alle eccessive difficoltà o all’impossibilità pratica di quantificazione del danno, il convenuto deve sopportare integralmente le spese o, a seconda delle circostanze del caso, può essere tenuto a sopportare quantomeno una parte ragionevole delle spese dell’attore.

2.      Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, la stima dell’ammontare del danno presuppone che sia stato accertato che l’attore ha subito un danno, ma che sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza l’ammontare del danno subito sulla base delle prove disponibili. Ove, su richiesta del convenuto, siano state esaurite tutte le possibilità astrattamente utili e ragionevolmente esigibili di assunzione probatoria a suo favore, dette condizioni possono sussistere anche nel caso in cui il convenuto abbia divulgato alcuni dati e in cui solo una parte dei beni rientranti nel cartello sia stata acquistata presso il convenuto.


1      Lingua originale: il tedesco.


2      V. sentenze del 29 luglio 2019, Tibor-Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635); del 15 luglio 2021, Volvo e a. (C‑30/20, EU:C:2021:604); del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800); del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494), e del 1° agosto 2022, Daimler (Intese – Autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici) (C‑588/20, EU:C:2022:607), nonché le cause pendenti C‑163/21, PACCAR e a., e C‑285/21, Dalarjo e a. V. pure sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022, Scania e a./Commissione (T‑799/17, EU:T:2022:48), nonché il conseguente procedimento di impugnazione nella causa C‑251/22 P, Scania e a./Commissione.


3      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).


4      Decisione C(2016) 4673 final della Commissione, del 19 luglio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri). La sintesi di detta decisione è stata pubblicata in data 6 aprile 2017 (GU 2017, C 108, pag. 6).


5      V. le mie conclusioni nella causa Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:293, paragrafo 54 e giurisprudenza ivi citata).


6      V. in tal senso sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punti da 25 a 29); del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 24); del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 42), e del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punti 83 e 85).


7      V., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2018, IR (C‑68/17, EU:C:2018:696, punto 56).


8      A tal riguardo, la situazione nel procedimento principale non coincide precisamente con quella in causa nelle sentenze del 27 marzo 2014, Torralbo Marcos (C‑265/13, EU:C:2014:187, punti da 30 a 33), e dell’8 dicembre 2016, Eurosaneamientos e a. (C‑532/15 e C‑538/15, EU:C:2016:932, punti da 52 a 56), invocate dalla Spagna. Nei casi menzionati, le disposizioni procedurali nazionali non miravano all’attuazione di diritti sanciti dal diritto dell’Unione e l’oggetto del procedimento principale non riguardava l’interpretazione o l’applicazione di una norma del diritto dell’Unione, cosicché tali procedimenti non rientravano nell’ambito del diritto dell’Unione. I giudici del rinvio non chiedevano se le norme controverse rendessero eccessivamente difficile l’attuazione di diritti fondati sul diritto dell’Unione, ma unicamente se dette norme fossero, in linea generale, compatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale questione non è, di per sé, idonea a rendere applicabile il diritto dell’Unione.


9      V. sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).


10      V. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa PACCAR e a. (C‑163/21, EU:C:2022:286, paragrafo 55). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa RegioJet (C‑57/21, EU:C:2022:363, paragrafi da 27 a 29).


11      Sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494, punti da 39 a 41); v. pure conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa PACCAR e a. (C‑163/21, EU:C:2022:286, paragrafo 56).


12      Sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494, punti da 80 a 85). Nei punti 90 e seguenti di detta sentenza, la Corte ha invece dichiarato che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva costituisce una disposizione procedurale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1; tale disposizione non è però pertinente nella presente fattispecie.


13      Sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 76, 77 e da 86 a 89).


14      V., al riguardo, considerando 12 della direttiva 2014/104.


15      Riguardo alla classificazione delle norme in materia di prescrizione come sostanziali oppure processuali, v. anche le mie conclusioni nella causa Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:293, paragrafi 114 e 115).


16      Sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 46, 47, 71 e 72).


17      Sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 33, 34, 42, 48, 49 e da 73 a 79); v. anche conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa ZA e a. (C‑25/21, EU:C:2022:659, paragrafi 52 e53).


18      V. nota 4 delle presenti conclusioni.


19      Sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 62); del 6 giugno 2013, Donau Chemie e a. (C‑536/11, EU:C:2013:366, punto 27), e del 28 marzo 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 43).


20      V. sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punti da 93 a 99).


21      Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


22      Tale circostanza ha indotto la Corte ad estendere alle piccole imprese individuali – pur essendo esse stesse parti (quali parti economicamente più deboli) del contratto di cui trattasi che viola l’articolo 101 TFUE – l’ambito di protezione garantito dal diritto al risarcimento dei danni causati dal cartello; v. sentenza del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punti da 24 a 34).


23      V. sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punti 26 e 27), e del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 36), nonché conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Skanska Industrial Solutions e a. (C‑724/17, EU:C:2019:100, paragrafi da 27 a 31).


24      V. sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punti 94 e 96).


25      V. considerando 45 e 46 (paragrafo 6 delle presenti conclusioni), nonché articoli 5 (paragrafo 7 delle presenti conclusioni), 6 e 17 (paragrafo 8 delle presenti conclusioni) della direttiva 2014/104.


26      V., al riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Caixabank (C‑385/20, EU:C:2021:828, paragrafo 59).


27      V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 99).


28      Sentenza del 6 giugno 2013, Donau Chemie e a. (C‑536/11, EU:C:2013:366, punto 24); v., in tal senso, anche sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punti 95 e 96).


29      Sentenza del 7 aprile 2022, Caixabank (C‑385/20, EU:C:2022:278, punti da 42 a 58); v., a tal riguardo, anche conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Caixabank (C‑385/20, EU:C:2021:828, paragrafi da 50 a 54).


30      V. a tal riguardo, mutatis mutandis, sentenze del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punti 30 e 34), e del 12 dicembre 2019, Otis Gesellschaft e a. (C‑435/18, EU:C:2019:1069, punto 32), nonché mie conclusioni nelle cause Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafi 37, 41 e segg. e 75), e Otis Gesellschaft e a. (C‑435/18, EU:C:2019:651, paragrafi 83 e 142 e segg.).


31      Sentenze del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export (C‑308/19, EU:C:2021:47, punti da 60 a 62), e del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 52).


32      Sentenze del 14 marzo 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 53); del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C‑32/14, EU:C:2015:637, paragrafo 51), e del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punti 85 e 97).


33      L’avvocato generale Szpunar ritiene che si tratti, a tal riguardo, di norme procedurali (v. sue conclusioni nelle cause PACCAR e a. [C‑163/21, EU:C:2022:286, paragrafo 57], e RegioJet [C‑57/21, EU:C:2022:363, paragrafo 29]). Qualora la Corte dovesse accogliere tale tesi, le disposizioni nazionali di recepimento di dette norme sarebbero pertanto applicabili ratione temporis, senza che ciò sia rilevante nel contesto della presente argomentazione.


34      Enfasi aggiunta.


35      Sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 36). Inoltre, la Corte ha affermato che l’articolo 11 della direttiva 2014/104 non riguarda la determinazione degli enti tenuti al risarcimento del danno, bensì la ripartizione della responsabilità in solido tra i suddetti enti, v. sentenza del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a. (C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 34).


36      Sentenze del 5 giugno 2014, Kone e a. (C-557/12, EU:C:2014:1317), e del 12 dicembre 2019, Otis Gesellschaft e a. (C-435/18, EU:C:2019:1069).