Language of document : ECLI:EU:C:2023:1

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

12 gennaio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per l’operatore pubblico di rifornirsi presso i produttori di energie rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato – Mancato versamento di una parte dell’aiuto in questione – Domanda di compensazione presentata da detti produttori dinanzi ad un’autorità pubblica distinta da quella che è, in linea di principio, tenuta, in base alla citata normativa nazionale, a versare l’aiuto in parola, e il bilancio della quale è destinato unicamente a garantire il suo funzionamento – Aiuto nuovo – Obbligo di notifica – Aiuto de minimis – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 5, paragrafo 2 – Cumulo – Presa in considerazione degli importi di aiuto già percepiti durante il periodo di riferimento sulla base della suddetta normativa nazionale»

Nelle cause riunite C‑702/20 e C‑17/21,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisioni del 18 dicembre 2020 e del 7 gennaio 2021, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 22 dicembre 2020 e l’11 gennaio 2021, nei procedimenti

«DOBELES HES» SIA (C‑702/20)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (C‑17/21)

con l’intervento di:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,

Ekonomikas ministrija,

Finanšu ministrija,

«GM» SIA,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, L.S. Rossi, M.L. Arastey Sahún, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.‑C. Bonichot (relatore), N. Piçarra, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, N. Wahl, M. Gavalec e O. Spineanu‑Matei, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 marzo 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la «DOBELES HES» SIA e la «GM» SIA, da J. Vaits;

–        per la Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, da E. Bergmane, I. Birziņš, J. Miķelsons e A. Ozola;

–        per il governo lettone, da E. Bārdiņš, J. Davidoviča, I. Hūna e K. Pommere, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da J. Möller, A. Hoesch e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

–        per il governo neerlandese, da M.K. Bulterman e M.A.M. de Ree, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, G. Braga da Cruz, I. Naglis e I. Rubene, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» (GU 2013, L 352, pag. 1), e del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che oppongono, rispettivamente, la «DOBELES HES» SIA e la «GM» SIA (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti di cui ai procedimenti principali») alla Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Commissione di regolazione dei servizi pubblici, Lettonia) (in prosieguo: l’«autorità di regolazione») in merito alla fissazione del prezzo di acquisto dell’elettricità da parte dell’impresa di distribuzione autorizzata ad una tariffa troppo bassa per il periodo dal 1° marzo 2006 al 30 novembre 2007 per quanto riguarda la DOBELES HES e per il periodo dal 1° marzo 2006 al 30 settembre 2008 per quanto riguarda la GM.

 Contesto giuridico

 Diritto dellUnione

 Trattato di adesione e Atto di adesione

3        Il Trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 17), è stato firmato dalla Repubblica di Lettonia il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004 (in prosieguo: il «Trattato di adesione»).

4        In virtù dell’articolo 1, paragrafo 2, del Trattato di adesione, le condizioni di ammissione e gli adattamenti che ne derivano per i Trattati sui quali è fondata l’Unione europea sono contenuti nell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto di adesione»).

5        L’articolo 22 dell’Atto di adesione, il quale, allo stesso titolo delle altre disposizioni di quest’ultimo, costituisce parte integrante del Trattato di adesione, dispone che le misure indicate nell’elenco contenuto nel suo allegato IV sono applicate alle condizioni definite da questo stesso allegato.

6        L’allegato IV, punto 3, paragrafo 1, dell’Atto di adesione così dispone:

«I seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili successivamente a detta data sono da considerare, dopo l’adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell’articolo [108, paragrafo 1, TFUE]:

a)      misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994;

b)      misure di aiuto elencate nell’appendice del presente allegato;

c)      misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state valutate dall’autorità di controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e giudicate compatibili con l’acquis e nei cui confronti la Commissione [europea] non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato comune, ai sensi della procedura di cui al [paragrafo] 2.

Tutte le misure ancora applicabili dopo la data dell’adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell’applicazione dell’articolo [108, paragrafo 3, TFUE]».

7        L’allegato IV, punto 3, paragrafo 2, dell’Atto di adesione stabilisce la procedura applicabile nel caso in cui un nuovo Stato membro desideri che la Commissione esamini un aiuto nell’ambito del procedimento contemplato dal paragrafo 1, lettera c), del medesimo punto 3, prevedendo che detto Stato, in tal caso, interloquisca regolarmente con l’istituzione di cui sopra. Secondo il paragrafo 3 del citato punto 3, qualsiasi decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura, ai sensi del paragrafo 1, lettera c), del medesimo punto, è considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1).

 Regolamento n. 1407/2013

8        L’articolo 3 del regolamento n. 1407/2013, intitolato «Aiuti “de minimis”», così dispone:

«1.      Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE].

2.      L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

(…)».

9        L’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento è formulato nei seguenti termini:

«Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione».

10      L’articolo 7 del citato regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore dello stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili».

 Regolamento 2015/1589

11      L’articolo 1 del regolamento 2015/1589 dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)      “aiuti”: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

b)      “aiuti esistenti”:

i)      fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell’[A]tto [relativo alle condizioni] di adesione [della Repubblica d’]Austria, [della Republica di] Finlandia e [del Regno di] Svezia [e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1)], il punto 3 e l’appendice dell’allegato IV dell’[Atto di adesione], i punti 2 e 3, lettera b), e l’appendice dell’allegato V dell’[A]tto [relativo alle condizioni] di adesione [all’Unione europea della Repubblica di] Bulgaria e della Romania [e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203], e i punti 2 e 3, lettera b), e l’appendice dell’allegato IV dell’[A]tto [relativo alle condizioni] di adesione [all’Unione europea] della [Repubblica di] Croazia [e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU 2012, L 112, pag. 21)], tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE], ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE] e che sono ancora applicabili [nei rispettivi Stati membri] dopo tale entrata in vigore;

ii)      gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio [dell’Unione europea];

iii)      gli aiuti che si presumono autorizzati a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, o dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al regolamento (CE) n. 659/1999, ma secondo la procedura prevista dal presente regolamento;

iv)      gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento;

v)      gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato interno e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto dell’Unione, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

c)      “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

(…)».

12      L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Notifica di nuovi aiuti», recita:

«1.      Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell’articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

2.      Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 9 (…)».

13      L’articolo 3 del regolamento in parola, rubricato «Clausola di sospensione», prevede quanto segue:

«Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto».

14      L’articolo 17 del medesimo regolamento, dal titolo «Prescrizione per il recupero degli aiuti», così dispone:

«1.      I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni.

2.      Il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine da principio. Il termine di prescrizione viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione [europea].

3.      Ogni aiuto per il quale è scaduto il termine di prescrizione è considerato un aiuto esistente».

 Diritto lettone

15      L’articolo 40, paragrafo 1, dell’enerģētikas likums (legge in materia di energia), del 3 settembre 1998 (Latvijas Vēstnesis, 1998, n. 273), nella versione in vigore nel corso del periodo dal 1° giugno 2001 al 7 giugno 2005 (Latvijas Vēstnesis, 2001, n. 83), dispone quanto segue:

«L’impresa di distribuzione di energia elettrica autorizzata acquista presso le piccole centrali idroelettriche situate nella propria zona di autorizzazione la cui capacità non supera i due megawatt, e sempre che la gestione di tali centrali e delle loro attrezzature sia iniziata anteriormente al 1° gennaio 2003, l’eccedenza di energia elettrica che dette centrali producono, una volta soddisfatte le loro proprie necessità e in conformità dei parametri nazionali di qualità dell’energia elettrica, per un periodo di otto anni a partire dall’inizio della gestione della centrale elettrica in questione, ad un prezzo corrispondente al doppio della tariffa media di vendita dell’energia elettrica. Il prezzo di tale acquisto verrà poi determinato dall’autorità di regolazione».

16      L’articolo 30, paragrafo 1, dell’elektroenerģijas tirgus likums (legge relativa al mercato dell’energia elettrica), del 5 maggio 2005 (Latvijas Vēstnesis, 2005, n. 82), nella versione in vigore nel corso del periodo dall’8 giugno 2005 al 31 dicembre 2014, stabilisce quanto segue:

«I produttori che, per la produzione di elettricità, utilizzano delle fonti di energia rinnovabili e che hanno cominciato l’attività prima dell’entrata in vigore della presente legge vendono l’elettricità all’operatore pubblico in conformità alle condizioni concernenti le modalità di funzionamento, i termini di approvvigionamento e i prezzi che erano ad essi applicati al momento dell’entrata in vigore della presente legge».

17      L’articolo 30, paragrafo 3, di tale legge, nella versione in vigore nel corso del periodo dall’8 giugno 2005 al 14 maggio 2008, recita:

«L’operatore pubblico tiene registri separati del volume e del costo dell’elettricità acquistata in conformità alle modalità definite ai paragrafi 1 e 2 della presente disposizione. Il prezzo di tale acquisto è sopportato da tutti i clienti finali acquirenti di elettricità in Lettonia in proporzione al loro consumo di energia elettrica, e ciò si realizza nel momento in cui una parte dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili viene acquistata presso l’operatore pubblico o nel momento in cui il costo sopportato da quest’ultimo è oggetto di una compensazione».

18      L’articolo 29, paragrafo 1, del likums «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» (legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici), del 19 ottobre 2000 (Latvijas Vēstnesis, 2000, n. 394), così dispone:

«Il funzionamento dell’autorità di regolazione è finanziato mediante entrate provenienti dalla riscossione del contributo a beneficio dello Stato per la regolazione dei servizi pubblici (in prosieguo: il “contributo a beneficio dello Stato”) e dai pagamenti per i servizi forniti dall’autorità di regolazione, che sono previsti in altre disposizioni legislative e regolamentari».

19      L’articolo 30 di tale legge prevede:

«1.      Per assicurare la regolazione dei servizi pubblici, tutti i prestatori di servizi pubblici nei settori regolamentati pagano il contributo a beneficio dello Stato.

2.      Il contributo a beneficio dello Stato nei settori regolamentati viene trasferito al bilancio dello Stato e accreditato sul conto dell’autorità di regolazione presso il Tesoro. Il contributo a beneficio dello Stato pagato nei settori regolamentati è destinato unicamente ad assicurare il funzionamento di tale autorità».

 Controversie nei procedimenti principali e questioni pregiudiziali

20      Le ricorrenti di cui ai procedimenti principali gestiscono centrali idroelettriche e producono dunque elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili.

21      Fino al 7 giugno 2005, l’articolo 40, paragrafo 1, della legge in materia di energia disponeva che i produttori di elettricità avevano, a determinate condizioni, il diritto di vendere la propria produzione eccedentaria di elettricità all’impresa di distribuzione di energia elettrica autorizzata ad un prezzo corrispondente al doppio della tariffa media di vendita dell’elettricità.

22      Tale disposizione si applicava alle ricorrenti di cui ai procedimenti principali.

23      La tariffa media dell’energia elettrica era determinata dall’autorità di regolazione, organismo indipendente di diritto pubblico creato dalla legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici. Tale autorità di regolazione è dotata di una propria personalità giuridica, agisce in maniera autonoma e gestisce il proprio bilancio, il quale è approvato per via legislativa.

24      La legge relativa al mercato dell’energia elettrica, nella versione in vigore a partire dall’8 giugno 2005, ha modificato la procedura applicabile per la vendita, da parte dei produttori di elettricità, di eccedenze di produzione ad una tariffa maggiorata. Tuttavia, l’articolo 30, paragrafo 1, di tale legge prevedeva che i produttori di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili che avevano già iniziato la loro attività a questa data conservassero il beneficio delle condizioni precedenti, in particolare per quel che riguardava i prezzi.

25      L’autorità di regolazione ha interpretato questa disposizione come avente l’effetto di bloccare, per questi produttori, la tariffa media di vendita dell’energia elettrica al suo valore in vigore alla data del 7 giugno 2005 ed ha pertanto cessato di aggiornare tale tariffa. A partire dall’8 giugno 2005, le ricorrenti di cui ai procedimenti principali hanno dunque venduto l’eccedenza della loro produzione ad un prezzo corrispondente al doppio della tariffa media di vendita dell’energia elettrica all’epoca in vigore, dato che l’autorità di regolazione non aveva più aggiornato tale tariffa a partire da questa data.

26      Tuttavia, con una decisione del 20 gennaio 2010, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) ha considerato che il termine «prezzi» utilizzato all’articolo 30, paragrafo 1, della legge relativa al mercato dell’energia elettrica doveva essere inteso come un meccanismo di fissazione dei prezzi, e non come un prezzo fisso, e che l’interpretazione secondo cui, dopo l’entrata in vigore della legge relativa al mercato dell’energia elettrica, l’autorità di regolazione non era più competente a fissare la tariffa media di vendita dell’energia elettrica, era erronea.

27      Le ricorrenti di cui ai procedimenti principali hanno preteso dall’autorità di regolazione il pagamento di un «risarcimento» a titolo di riparazione delle perdite subite a causa della mancata fissazione della tariffa in questione a partire dall’8 giugno 2005. Il danno lamentato corrisponde alla differenza tra il prezzo pagato alle ricorrenti di cui ai procedimenti principali dall’operatore pubblico e il prezzo al quale quest’ultimo avrebbe dovuto acquistare l’energia elettrica da dette ricorrenti se la tariffa media di vendita di elettricità fosse stata correttamente fissata per il periodo dal 1° marzo 2006 al 30 novembre 2007, per quanto riguarda la DOBELES HES, e per il periodo dal 1° marzo 2006 al 30 settembre 2008, per quanto riguarda la GM.

28      Dinanzi al rifiuto dell’autorità di regolazione di pagare loro le somme corrispondenti, le ricorrenti di cui ai procedimenti principali hanno adito nel 2011 il giudice amministrativo. Con le sentenze del 31 maggio 2019 e del 10 luglio 2019, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) ha parzialmente accolto le domande della DOBELES HES e della GM ed ha ordinato all’autorità di regolazione di versare loro, rispettivamente, la somma di EUR 3 406,63 e quella di EUR 662,26. Ritenendo però che si trattasse del versamento di aiuti di Stato, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha subordinato il pagamento di tali somme alla condizione che la Commissione avesse adottato, o potesse presumersi che avesse adottato, una decisione di autorizzazione di tali aiuti. In corso di giudizio, detto giudice aveva infatti sollecitato un parere della Commissione in merito all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, il quale era stato emesso in tal senso il 12 dicembre 2018.

29      L’autorità di regolazione ha proposto un ricorso per cassazione contro tali sentenze dinanzi al giudice del rinvio. Alla luce di tali circostanze, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia) ha deciso di sospendere il procedimento nelle due cause oggetto dei procedimenti principali e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in maniera identica nelle due cause:

«1)      Se l’obbligo imposto all’operatore pubblico di acquistare energia elettrica ad un prezzo superiore al prezzo di mercato presso i produttori che utilizzano fonti rinnovabili per produrre energia elettrica, profittando dell’obbligo imposto al consumatore finale di pagare in misura proporzionale al consumo effettuato, costituisca un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE].

2)      Se il concetto di “liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica” debba essere interpretato nel senso che la liberalizzazione si deve considerare già realizzata quando sono presenti determinati fattori di libero scambio, quali ad esempio i contratti conclusi da un operatore pubblico con fornitori di altri Stati membri. Se la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica possa considerarsi iniziata nel momento in cui la legislazione conferisce ad una parte degli utenti di energia elettrica (ad esempio, gli utenti di energia elettrica collegati alla rete di trasmissione o gli utenti non residenziali di energia elettrica collegati alla rete di distribuzione) il diritto di cambiare fornitore di elettricità. Quale sia l’impatto dell’evoluzione della regolamentazione del mercato dell’energia elettrica in Lettonia, in particolare della situazione precedente al 2007, sulla valutazione degli aiuti concessi ai produttori di energia elettrica, alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] (ai fini della risposta alla prima questione).

3)      Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti manifestamente che l’aiuto concesso ai produttori di energia elettrica non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], se il fatto che la ricorrente operi attualmente in un mercato dell’energia elettrica liberalizzato e che il pagamento di un risarcimento le conferirebbe attualmente un vantaggio rispetto ad altri operatori presenti sul mercato in questione, implichi che il risarcimento del danno deve considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE].

4)      Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti manifestamente che l’aiuto concesso ai produttori di energia elettrica costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], se, nell’ambito del controllo sugli aiuti di Stato previsto da tale disposizione, si debba ritenere che la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell’adempimento parziale del diritto di ricevere un pagamento più elevato per l’energia elettrica prodotta costituisca una nuova richiesta di aiuto di Stato oppure una richiesta di pagamento di quella parte di aiuto di Stato non percepita precedentemente.

5)      Nel caso in cui la quarta questione pregiudiziale venga risolta nel senso che la richiesta di risarcimento deve essere considerata, nel contesto delle circostanze antecedenti, come una richiesta di pagamento della parte di aiuto di Stato non ricevuta in precedenza, se si evinca dall’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] che, ad oggi, per pronunciarsi sul pagamento di tale aiuto di Stato, occorre analizzare la situazione attuale del mercato e tener conto della normativa vigente (comprese le restrizioni attualmente esistenti per evitare le sovracompensazioni).

6)      Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], sia rilevante il fatto che le centrali eoliche, a differenza delle centrali idroelettriche, abbiano beneficiato in passato di un aiuto integrale.

7)      Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], sia rilevante il fatto che solo una parte delle centrali idroelettriche che hanno ricevuto aiuti parziali riceva attualmente un risarcimento.

8)      Se l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1407/2013 (…) debbano essere interpretati nel senso che, poiché l’importo dell’aiuto controverso nella fattispecie non supera la soglia degli aiuti “de minimis”, occorre considerare che l’aiuto in questione soddisfa i criteri stabiliti per gli aiuti “de minimis”. Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di specie, tenuto conto dei criteri per evitare la sovracompensazione indicati nella decisione della Commissione SA.43140 [, del 24 aprile 2017 – Sostegno alle energie rinnovabili e alla cogenerazione in Lettonia (NN/2015) (GU 2017, C 176, pag. 2)], il fatto di considerare il pagamento del risarcimento per il danno subìto come un aiuto “de minimis” può dar luogo ad un cumulo inammissibile.

9)      Qualora nella presente causa si ritenga che sia stato concesso/corrisposto un aiuto di Stato, se l’articolo 1, lettere b) e c), del [regolamento 2015/1589] debba essere interpretato nel senso che in circostanze come quelle del caso di specie deve ritenersi sussistente un aiuto di Stato nuovo e non un aiuto di Stato esistente.

10)      In caso di risposta affermativa alla nona questione pregiudiziale, se, ai fini della valutazione della corrispondenza della situazione della ricorrente agli aiuti considerati quali aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto iv), del regolamento 2015/1589, occorra prendere in considerazione unicamente la data in cui è avvenuto il pagamento effettivo dell’aiuto come inizio della decorrenza della prescrizione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.

11)      Nel caso in cui si ritenga che sia stato concesso/corrisposto un aiuto di Stato, se l’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] nonché l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3 del regolamento 2015/1589 debbano essere interpretati nel senso che un procedimento di notifica di un aiuto di Stato come quello di cui trattasi nella presente causa deve ritenersi idoneo qualora il giudice nazionale accolga la domanda di risarcimento del danno subìto a condizione che sia stata ricevuta una decisione della Commissione di approvazione dell’aiuto e ordini al Ministero dell’Economia di trasmettere alla Commissione, entro due mesi dalla pronuncia della sentenza, la corrispondente comunicazione di aiuto all’attività commerciale.

12)      Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], sia rilevante il fatto che il risarcimento del danno subìto sia richiesto a un ente pubblico ([l’autorità di regolazione]) che, storicamente, non ha mai dovuto sostenere tali costi, nonché il fatto che il bilancio di tale ente sia costituito dai contributi a beneficio dello Stato versati dai prestatori di servizi pubblici appartenenti ai settori regolamentati, contributi che dovrebbero essere destinati esclusivamente all’attività di regolazione.

13)      Se un regime di risarcimento come quello controverso nella presente causa sia compatibile con i principi contenuti nel diritto dell’Unione e applicabili ai settori regolamentati, in particolare nell’articolo 12 e nel considerando 30 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21)], come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 [(GU 2009, L 337, pag. 37)]».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

30      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, la quale obblighi l’impresa di distribuzione di energia elettrica autorizzata ad acquistare l’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato e che preveda che i costi supplementari che ne derivano siano finanziati mediante un prelievo obbligatorio sopportato dai consumatori finali, costituisce un intervento «mediante risorse statali», ai sensi della disposizione sopra citata.

31      Occorre ricordare che la qualifica di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, presuppone che siano cumulativamente soddisfatte quattro condizioni, vale a dire che esista un intervento dello Stato o «mediante risorse statali», che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che detto intervento conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che il medesimo intervento falsi o minacci di falsare la concorrenza (sentenza del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punto 57 nonché la giurisprudenza ivi citata).

32      La prima questione pregiudiziale si riferisce unicamente alla prima delle condizioni suddette. A questo proposito, occorre osservare che, in base a una consolidata giurisprudenza, una misura può essere qualificata come intervento dello Stato o come aiuto concesso «mediante risorse statali» qualora, da un lato, essa sia concessa direttamente o indirettamente mediante tali risorse e, dall’altro, sia imputabile ad uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punto 58 nonché la giurisprudenza ivi citata).

33      Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione attinente all’imputabilità ad uno Stato membro, è giocoforza constatare che il meccanismo di compensazione in discussione nei procedimenti principali è stato istituito per via legislativa e che esso è dunque imputabile allo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Vent de colère!, C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 18, e del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punto 50).

34      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione attinente al fatto che il vantaggio venga concesso «mediante risorse statali», sulla quale si interroga per l’appunto il giudice del rinvio, la Corte ha statuito che degli importi risultanti dal supplemento di prezzo imposto dallo Stato agli acquirenti di elettricità sono equivalenti ad una tassa gravante sull’energia elettrica e hanno origine da «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punti 47 e 66).

35      Pertanto, dei fondi devono essere considerati come «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, qualora provengano da contributi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato membro in questione e siano gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Vent de Colère!, C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 25). Di conseguenza, è indifferente che il meccanismo di finanziamento non rientri, in senso stretto, nella categoria dei prelievi di natura tributaria nel diritto nazionale (sentenza del 16 settembre 2021, FVE Holýšov I e a., C‑850/19 P, EU:C:2021:740, punto 46 nonché la giurisprudenza ivi citata).

36      Per contro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, il fatto che l’onere finanziario del prelievo sia sopportato nella realtà dei fatti da una determinata categoria di persone non è sufficiente per dimostrare che i fondi risultanti da tale prelievo abbiano il carattere di «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. È necessario anche che detto prelievo sia obbligatorio in virtù del diritto nazionale.

37      In tal senso, la Corte ha statuito che non è sufficiente che i gestori di reti trasferiscano sul prezzo di vendita dell’energia elettrica ai loro clienti finali l’onere derivante dai costi supplementari provocati dal loro obbligo di acquistare elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili alle tariffe fissate dalla legge, qualora tale compensazione risulti soltanto da una prassi e non da un obbligo legale (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punti 70 e 71).

38      Risulta da quanto sopra esposto che i fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa costituiscono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

39      Tuttavia, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, il criterio menzionato al punto precedente della presente sentenza non è l’unico che permetta di identificare delle «risorse statali», ai sensi di detta disposizione. Il fatto che delle somme restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse possano essere qualificate come «risorse statali» (sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 37, e del 21 ottobre 2020, Eco TLC, C‑556/19, EU:C:220:844, punto 36).

40      Nel caso di specie, risulta dalle domande di pronuncia pregiudiziale che il costo supplementare rappresentato per l’impresa di distribuzione autorizzata dall’acquisto dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili ad un prezzo corrispondente al doppio della tariffa media di vendita dell’elettricità è finanziato, in virtù della normativa lettone di cui trattasi, mediante un prelievo obbligatorio sopportato da tutti gli utenti finali in proporzione ai loro consumi.

41      Inoltre, secondo le indicazioni fornite alla Corte, segnatamente dal governo lettone all’udienza, i fondi risultanti da tale prelievo vengono raccolti, gestiti e ripartiti da una società interamente detenuta dallo Stato membro in questione e non possono essere spesi per scopi diversi da quelli previsti dalla legge, ossia la compensazione del costo supplementare menzionato al punto precedente. Tali fondi restano così costantemente sotto il controllo pubblico.

42      Ne consegue che, salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, i fondi mediante i quali un vantaggio tariffario viene concesso, in applicazione della normativa lettone in questione, ai produttori di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili sono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alla luce dei due criteri alternativi di tale nozione ricordati ai punti 38 e 39 della presente sentenza.

43      Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, la quale obblighi l’impresa di distribuzione di energia elettrica autorizzata ad acquistare l’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato e che preveda che i costi supplementari che ne derivano siano finanziati mediante un prelievo obbligatorio sopportato dai consumatori finali, o che preveda che i fondi destinati a finanziare tali costi supplementari rimangano costantemente sotto il controllo pubblico, costituisce un intervento «mediante risorse statali», ai sensi della disposizione sopra citata.

 Sulla seconda questione

44      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che la qualificazione di un vantaggio come «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, è subordinata alla condizione che il mercato di cui trattasi sia stato prima interamente liberalizzato e, in questa ipotesi, quali siano gli elementi che permettono di datare la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in Lettonia.

45      Secondo il governo lettone, tale questione deve essere dichiarata irricevibile, in quanto essa non è suscettibile di incidere sulla soluzione delle controversie nei procedimenti principali. Infatti, le somme reclamate dalle ricorrenti di cui ai procedimenti principali risponderebbero ai criteri per l’esistenza di un aiuto di Stato indipendentemente dalla data della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica di cui trattasi.

46      A questo proposito, occorre ricordare che spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 24, nonché del 7 febbraio 2018, American Express, C‑304/16, EU:C:2018:66, punto 31).

47      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione di una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 25, nonché del 7 febbraio 2018, American Express, C‑304/16, EU:C:2018:66, punto 32).

48      Nel caso di specie, la seconda questione pregiudiziale verte sulla nozione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107 TFUE, e beneficia dunque della presunzione di rilevanza ricordata al punto precedente della presente sentenza.

49      Tale presunzione di rilevanza non può essere rovesciata nel caso di specie. Infatti, è pacifico che le controversie di cui ai procedimenti principali vertono sulla qualifica come aiuto del vantaggio tariffario concesso ai produttori di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili in applicazione della normativa lettone in questione. Orbene, come fatto valere dalla Commissione nelle sue osservazioni, l’assenza di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica potrebbe avere un’incidenza sui presupposti di tale qualificazione attinenti al fatto che l’intervento di cui trattasi sia suscettibile di incidere sugli scambi tra gli Stati membri e al fatto che esso falsi o minacci di falsare la concorrenza, ricordati al punto 31 della presente sentenza.

50      Ne consegue che il profilo di inammissibilità procedurale dedotto dal governo lettone deve essere respinto.

51      Per quanto riguarda l’influenza della liberalizzazione del mercato in questione sulla valutazione dell’esistenza di un aiuto, occorre ricordare che un aiuto di Stato è suscettibile di incidere sugli scambi tra gli Stati membri e di falsare o di minacciare di falsare la concorrenza, anche quando il mercato interessato sia soltanto parzialmente aperto alla concorrenza. È sufficiente che, al momento della messa in vigore di una misura di aiuto, vi sia una situazione di concorrenza effettiva sul mercato in questione perché un intervento dello Stato o mediante risorse statali sia suscettibile di incidere sugli scambi tra Stati membri e di falsare o di minacciare di falsare la concorrenza (sentenza del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑387/17, EU:C:2019:51, punti 39 e 40).

52      Ne consegue che un vantaggio concesso a determinate imprese è idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza anche prima della liberalizzazione completa di tale mercato (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2010, Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA, C‑140/09, EU:C:2010:335, punto 49).

53      Pertanto, la data della liberalizzazione completa del mercato dell’energia elettrica in Lettonia è irrilevante al fine di valutare se l’aiuto fornito dall’operatore pubblico in tale Stato membro acquistando l’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato debba essere qualificato come aiuto di Stato.

54      Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che la qualificazione di un vantaggio come «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, non è subordinata alla condizione che il mercato di cui trattasi sia stato prima interamente liberalizzato.

 Sulla terza questione

55      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il vantaggio concesso ai produttori di elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili in virtù della pertinente normativa lettone non costituisca un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il pagamento delle somme reclamate dalle ricorrenti di cui ai procedimenti principali potrebbe invece configurare il versamento di «aiuti», ai sensi di tale disposizione.

56      In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente a valutare i fatti del procedimento principale o ad applicare a provvedimenti o a situazioni nazionali le norme dell’Unione di cui essa ha fornito l’interpretazione, dato che tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale (sentenza del 10 giugno 2010, Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri, C‑140/09, EU:C:2010:335, punto 22 nonché la giurisprudenza ivi citata).

57      Ne consegue che, nel caso di specie, la Corte non è, in particolare, competente a stabilire se le somme in discussione nei procedimenti principali costituiscano aiuti di Stato.

58      Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione rientranti nel diritto dell’Unione che possano permettere a detto giudice di valutare la conformità di una misura nazionale a tale diritto al fine di statuire sulla causa di cui esso è investito. In materia di aiuti di Stato, la Corte può segnatamente fornire al giudice del rinvio gli elementi di interpretazione che gli permettano di stabilire se una misura nazionale possa essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi del diritto dell’Unione (sentenza del 10 giugno 2010, Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA, C‑140/09, EU:C:2010:335, punto 24 nonché la giurisprudenza ivi citata).

59      A questo proposito, occorre ricordare che gli aiuti pubblici, che costituiscono misure dell’autorità pubblica che favoriscono determinate imprese o determinati prodotti, presentano una natura giuridica fondamentalmente differente dal risarcimento danni che le autorità nazionali sono, eventualmente, condannate a versare a dei soggetti privati, a titolo di ristoro di un pregiudizio che esse hanno causato a questi ultimi. Pertanto, i risarcimenti dei danni non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 1988, Asteris e a., da 106/87 a 120/87, EU:C:1988:457, punti 23 e 24).

60      Invece, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 69 e 70 delle sue conclusioni, per stabilire se delle somme corrispondano ad «aiuti di Stato», è indifferente che i ricorsi intesi ad ottenere il versamento delle somme stesse siano qualificati come «domande di ristoro» o come «domande di risarcimento» in virtù del diritto nazionale.

61      Nel caso di specie, risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio che i ricorsi proposti dalle ricorrenti di cui ai procedimenti principali contro l’autorità di regolazione dinanzi al giudice amministrativo lettone mirano ad ottenere il pagamento di somme che esse ritengono essere loro dovute in applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, della legge in materia di energia, delle quali esse ritengono che avevano mantenuto il beneficio dopo l’anno 2005, in virtù dell’articolo 30, paragrafo 1, della legge relativa al mercato dell’energia elettrica. Infatti, mediante una decisione del 20 gennaio 2010, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale) ha considerato che, a seguito di un errore di interpretazione di tale articolo 30, paragrafo 1, l’autorità di regolazione aveva erroneamente omesso di aggiornare il prezzo di acquisto dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili a far data dall’8 giugno 2005.

62      Invece, non risulta dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio che le somme in discussione nei procedimenti principali abbiano il carattere di «risarcimento danni», ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 59 della presente sentenza. Infatti, le ricorrenti di cui ai procedimenti principali non chiedono il ristoro di un pregiudizio distinto da quello consistente nel mancato versamento integrale del vantaggio cui esse ritengono che avevano diritto in applicazione della normativa lettone controversa tra l’anno 2006 e l’anno 2008. Per contro, tale conclusione sarebbe stata differente se i ricorsi nei procedimenti principali avessero avuto per oggetto il ristoro di danni conseguenti a tale mancato versamento.

63      Ne consegue che le somme in discussione nei procedimenti principali hanno la medesima natura di quelle già ottenute tra l’anno 2006 e l’anno 2008 dalle ricorrenti di cui ai suddetti procedimenti, in applicazione di detta normativa, e delle quali queste ultime chiedono soltanto la rettifica nel loro importo.

64      Date tali circostanze, la qualificazione come «aiuti di Stato» di somme come quelle reclamate dalle ricorrenti di cui ai procedimenti principali, sul fondamento della pertinente normativa lettone, dipende dalla questione se il vantaggio concesso ai produttori di elettricità generata a partire da fonti di energia rinnovabili in virtù di detta normativa costituisca esso stesso un aiuto di Stato.

65      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora una normativa nazionale abbia istituito un «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, anche il pagamento di una somma reclamata in sede giudiziaria in applicazione di detta normativa costituisce un aiuto siffatto.

 Sulla quarta questione

66      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il vantaggio tariffario concesso alle imprese produttrici di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili costituisca un «aiuto di Stato», ai sensi di detta disposizione, le domande delle ricorrenti di cui ai procedimenti principali vanno considerate come domande di versamento della parte di tale aiuto di Stato non percepita, oppure come domande miranti ad ottenere dal giudice adito la concessione di un distinto aiuto di Stato.

67      A questo proposito, risulta dai punti da 61 a 63 della presente sentenza che le domande delle ricorrenti di cui ai procedimenti principali mirano ad ottenere il versamento di una parte del vantaggio tariffario concesso ai produttori di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili, che esse reputano essere loro dovuta in applicazione della normativa lettone in vigore tra l’anno 2006 e l’anno 2008.

68      Di conseguenza, se tale vantaggio tariffario costituisce un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, le domande delle ricorrenti di cui ai procedimenti principali corrispondono ad una domanda di versamento di una parte di tale aiuto di Stato.

69      Tuttavia, secondo la Commissione, le somme concesse dal giudice nazionale alle ricorrenti di cui ai procedimenti principali costituiscono aiuti di Stato distinti dal vantaggio tariffario istituito dalla normativa lettone in questione.

70      A sostegno della propria tesi, la Commissione afferma, anzitutto, che la base giuridica degli «aiuti di Stato» concessi alle ricorrenti di cui ai procedimenti principali nelle sentenze dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) non è la legge relativa all’energia, ma sono le sentenze stesse di tale giudice.

71      Tuttavia, occorre constatare che, in tali sentenze, detto giudice ha concesso le somme reclamate dalle ricorrenti di cui ai procedimenti principali facendo esplicitamente applicazione della legge relativa al mercato dell’energia elettrica come interpretata dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale).

72      Poi, facendo leva sul punto 17 della sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione (C‑81/10 P, EU:C:2011:811), la Commissione ritiene, in maniera generale, che, dal punto di vista del diritto dell’Unione, sia indifferente che un aiuto di Stato venga concesso da un giudice o da un’altra autorità, segnatamente amministrativa. Le misure di aiuto di Stato sarebbero definite oggettivamente in base ai loro effetti e non alle loro cause o ai loro obiettivi. Orbene, se un aiuto di Stato non potesse essere concesso da un giudice nazionale, la nozione di «aiuto di Stato» non sarebbe definita «oggettivamente», in funzione degli effetti della misura in questione, bensì «soggettivamente», a seconda dell’autorità pubblica che l’ha adottata.

73      Tuttavia, la giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, la quale afferma che gli «aiuti di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si caratterizzano in virtù dei loro effetti e non dei loro obiettivi, non significa per questo che un aiuto di Stato sia esaustivamente definito dai suoi effetti, con esclusione di qualsiasi altro criterio. Infatti, un aiuto di Stato viene definito anche in virtù della sua natura, anche solo per il fatto che esso viene concesso «mediante risorse statali», così come espressamente previsto dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza, la giurisprudenza citata dalla Commissione non ha la portata che tale istituzione le attribuisce. In particolare, non è possibile trarre da essa alcuna conclusione riguardo alla possibilità che un giudice nazionale conceda un aiuto di Stato.

74      Infine, la Commissione invoca la sentenza del 4 marzo 2020, Buonotourist/Commissione (C‑586/18 P, EU:C:2020:152), nella quale la Corte avrebbe statuito che la Repubblica italiana aveva, mediante una sentenza del Consiglio di Stato (Italia), concesso ad un prestatore di servizi di trasporto a mezzo di autobus un aiuto di Stato consistente in una compensazione per i suoi obblighi di servizio pubblico.

75      Tuttavia, occorre rilevare che, in tale sentenza, la Corte ha soltanto indicato, come risulta dal punto 97 della stessa, che la misura di aiuto in questione «[era] stata oggetto di una decisione del Consiglio di Stato». Orbene, se il giudice nazionale può, eventualmente, emettere una sentenza da cui risulta che una delle parti deve, in applicazione del diritto nazionale, ricevere una somma corrispondente ad un aiuto di Stato, ciò non significa assolutamente che, in questo caso, sia il giudice stesso ad accordare tale aiuto. Una tale sentenza ha quale unico effetto, in virtù dell’autorità di giudicato, di obbligare l’altra parte, generalmente l’autorità amministrativa competente, a procedere al versamento dell’aiuto summenzionato. Nello specifico, nella causa decisa dalla sentenza del 4 marzo 2020, Buonotourist/Commissione (C‑586/18 P, EU:C:2020:152), la compensazione per obblighi di servizio pubblico era stata prevista da una decisione delle autorità italiane, come risulta dal punto 17 di detta sentenza.

76      Ad ogni modo, l’istituzione come tale di un aiuto di Stato non può derivare da una decisione giurisdizionale. Infatti, tale istituzione di un aiuto di Stato rientra in una valutazione di opportunità che è estranea alle funzioni del giudice.

77      Occorre aggiungere che l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall’altro, la Commissione e i giudici dell’Unione, nell’ambito della quale ciascuno agisce in base al ruolo che gli è assegnato dal Trattato FUE. Nell’ambito di tale cooperazione, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari atte a garantire l’esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione e astenersi dall’adottare quelle che siano suscettibili di mettere in pericolo la realizzazione delle finalità del Trattato, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE (sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 41).

78      Di conseguenza, se la normativa nazionale in questione introduce un vantaggio configurante un aiuto di Stato a favore dei produttori di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili, le somme concesse alle parti ricorrenti di cui ai procedimenti principali nelle cause decise dalle sentenze dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) non possono comunque essere considerate come costituenti aiuti di Stato distinti da tale vantaggio.

79      Occorre dunque rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora una normativa nazionale che istituisce un diritto legale ad un pagamento maggiorato per l’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili costituisca un «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, eventuali domande proposte in sede giudiziaria al fine di ottenere il beneficio integrale di tale diritto devono essere considerate come domande di versamento della parte di tale aiuto di Stato non percepita, e non come domande intese ad ottenere dal giudice adito la concessione di un distinto aiuto di Stato.

 Sulla quinta questione

80      Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui le domande di cui trattasi nei procedimenti principali debbano essere considerate come domande di versamento della parte di aiuto di Stato non percepita, tale versamento deve prendere in considerazione la situazione del mercato dell’energia elettrica e lo stato della normativa in vigore alla data in cui il pagamento ha luogo, ivi comprese le restrizioni esistenti in materia di sovracompensazione.

81      Secondo una consolidata giurisprudenza, la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte deve vertere su un’interpretazione del diritto dell’Unione che risponda ad un’esigenza effettiva della decisione che il giudice nazionale deve adottare (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 7 settembre 2016, Velikova, C‑228/15, non pubblicata, EU:C:2016:641, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

82      Occorre rilevare che le circostanze considerate nella quinta questione pregiudiziale si riferiscono, in sostanza, alla valutazione della compatibilità delle misure in discussione nei procedimenti principali con il mercato interno, qualora tali misure dovessero essere qualificate come aiuti di Stato. Orbene, secondo una consolidata giurisprudenza, la valutazione della compatibilità di misure di aiuto o di un regime di aiuti con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo del giudice dell’Unione (sentenze del 23 marzo 2006, Enirisorse, C‑237/04, EU:C:2006:197, punto 23, e del 27 gennaio 2022, Fondul Proprietatea, C‑179/20, EU:C:2022:58, punto 83 nonché la giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, tale questione è manifestamente priva di utilità ai fini della soluzione delle controversie di cui ai procedimenti principali.

83      Risulta da quanto sopra esposto che la quinta questione è irricevibile.

 Sulla sesta e sulla settima questione

84      Con le sue questioni sesta e settima, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, da un lato, il fatto che le centrali eoliche abbiano in passato, contrariamente alle centrali idroelettriche, beneficiato di un aiuto integrale e se, dall’altro lato, il fatto che soltanto una parte dei produttori di energia idroelettrica venga risarcito, siano pertinenti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

85      Occorre ricordare che la necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale esige che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si collocano le questioni da lui sollevate o che esso, quanto meno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Infatti, nell’ambito della procedura istituita dall’articolo 267 TFUE, la Corte è legittimata a pronunciarsi unicamente sull’interpretazione di un testo normativo dell’Unione sulla scorta dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (sentenza del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).

86      Secondo la giurisprudenza della Corte, tale esigenza di precisione vale in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, che è caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (sentenza del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

87      È importante sottolineare che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non soltanto a permettere alla Corte di dare risposte utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare utilmente osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. I requisiti concernenti il contenuto di una domanda di decisione pregiudiziale sono indicati in maniera esplicita all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, del quale si presume che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, abbia conoscenza e che tale giudice è tenuto a rispettare scrupolosamente (sentenza del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, punti 58 e 59 e la giurisprudenza ivi citata).

88      Orbene, nel caso di specie, occorre constatare che la decisione di rinvio, la quale si limita, essenzialmente, a far valere le circostanze menzionate al punto 84 della presente sentenza, non contiene alcun chiarimento riguardo alle ragioni per le quali il giudice del rinvio interroga la Corte in merito alla rilevanza di tali circostanze nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

89      Date tali premesse, la sesta e la settima questione devono essere dichiarate irricevibili.

 Sullottava questione

90      Con la sua ottava questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1407/2013, e in particolare il suo articolo 5, paragrafo 2, debbano essere interpretati nel senso che i criteri previsti per gli aiuti de minimis sono applicabili agli aiuti in discussione nei procedimenti principali, nella misura in cui l’importo di tali aiuti non supera la soglia de minimis fissata all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento.

91      Se, come ricordato al punto 82 della presente sentenza, i giudici nazionali non sono competenti a statuire sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, essi possono invece essere investiti di controversie che li obbligano ad interpretare e ad applicare la nozione di «aiuto», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare al fine di stabilire se una misura statale istituita senza tener conto della procedura di controllo preventivo prevista dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE avrebbe dovuto o no essere assoggettata a quest’ultima (sentenze del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 50, e del 26 ottobre 2016, DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados, C‑590/14 P, EU:C:2016:797, punto 98). Pertanto, un giudice nazionale può essere portato a valutare se un aiuto di Stato rientri nel regime derogatorio degli aiuti de minimis, i quali non sono assoggettati all’obbligo di notifica previsto dal citato articolo 108, paragrafo 3.

92      Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga in merito all’applicabilità del regolamento n. 1407/2013 nelle controversie di cui ai procedimenti principali, a causa dell’importo modesto delle somme concesse dal giudice di merito alle ricorrenti di cui ai procedimenti principali, vale a dire, rispettivamente, la somma di EUR 3 406,63 e quella di EUR 662,26. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, il massimale degli aiuti de minimis deve essere valutato alla luce degli aiuti già concessi «per gli stessi costi ammissibili» oppure a titolo della «stessa misura di finanziamento del rischio». Orbene, come si è esposto ai punti 63 e 67 della presente sentenza, le somme concesse alle ricorrenti di cui ai procedimenti principali corrispondono ad una rettifica dell’importo totale delle somme già percepite ed ancora reclamate da queste ultime tra l’anno 2006 e l’anno 2008 in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, della legge relativa al mercato dell’energia elettrica. Di conseguenza, è alla luce dell’importo totale delle somme già percepite e delle somme ancora reclamate a tale titolo dalle ricorrenti di cui ai procedimenti principali che, supponendo che si tratti di aiuti di Stato, deve essere valutato il carattere de minimis degli aiuti in discussione in detti procedimenti.

93      Occorre dunque rispondere all’ottava questione pregiudiziale dichiarando che il regolamento n. 1407/2013, e in particolare il suo articolo 5, paragrafo 2, devono essere interpretati nel senso che il rispetto della soglia de minimis fissata all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento deve essere valutato alla luce dell’importo dell’aiuto reclamato a titolo della normativa nazionale pertinente cumulato con quello dei versamenti già percepiti durante il periodo di riferimento a titolo di questa stessa normativa.

 Sulla nona e sulla decima questione

94      Con le sue questioni nona e decima, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui le somme richieste dalle ricorrenti di cui ai procedimenti principali corrispondano ad aiuti di Stato, tali aiuti devono essere qualificati come «nuovi», oppure essere qualificati come «esistenti», ai sensi di detta disposizione. Il giudice del rinvio desidera, in particolare, sapere se tali somme possano essere considerate come «aiuti esistenti», in applicazione dell’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento 2015/1589.

95      Come si è indicato ai punti 62 e 63 della presente sentenza, le somme reclamate dalle ricorrenti di cui ai procedimenti principali rappresentano una parte del vantaggio tariffario che esse reputano essere loro dovuto nella loro qualità di produttori di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili, in virtù della normativa lettone in vigore tra l’anno 2006 e l’anno 2008. Tali somme hanno, di conseguenza, la stessa natura del suddetto vantaggio tariffario.

96      Questo è il motivo per cui la questione se le somme in discussione nei procedimenti principali debbano essere qualificate come «aiuti nuovi» o come «aiuti esistenti» dipende dalla questione di quale di queste due qualificazioni debba essere assegnata al suddetto vantaggio tariffario, al quale le somme di cui sopra si ricollegano, nell’ipotesi in cui il medesimo vantaggio dovesse essere qualificato come «aiuto di Stato».

97      Trattandosi di una questione di qualificazione giuridica dei fatti oggetto delle controversie di cui ai procedimenti principali rientrante nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, occorre ricordare che alla Corte spetta soltanto fornire a tale giudice degli elementi di interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione cui quest’ultimo sarà tenuto a dare applicazione.

98      L’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589 designa come «nuovi aiuti» «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». Pertanto, perché un aiuto di Stato sia considerato come un «nuovo aiuto», deve essere dimostrato che esso non è un «aiuto esistente», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento 2015/1589, il quale distingue varie categorie di aiuti esistenti.

99      In primo luogo, l’articolo 1, lettera b), i), del regolamento 2015/1589 designa come «aiuti esistenti» «tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE] e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore».

100    A questo proposito, occorre ricordare che il vantaggio tariffario a favore dei produttori di energia idroelettrica istituito dall’articolo 40, paragrafo 1, della legge in materia di energia prima dell’adesione della Repubblica di Lettonia all’Unione è stato prorogato dall’articolo 30, paragrafo 1, della legge relativa al mercato dell’energia elettrica.

101    Tuttavia, come risulta dal tenore letterale dell’articolo 1, lettera b), i), del regolamento 2015/1589, tale disposizione è applicabile «fatt[a] salv[a] (…) l’appendice dell’allegato IV dell’[Atto di adesione]». Orbene, risulta dal punto 3, paragrafo 1, secondo comma, di tale allegato IV che tutte le misure ancora applicabili dopo la data dell’adesione che costituiscono un aiuto di Stato sono considerate nuovi aiuti, a meno che siano state istituite prima del 10 dicembre 1994, che siano elencate nell’appendice del summenzionato allegato IV o che siano state notificate alla Commissione senza che questa sollevasse obiezioni per seri dubbi sulla compatibilità delle misure con il mercato interno.

102    Nel caso di specie, la normativa nazionale pertinente non è contemplata nell’appendice dell’allegato IV dell’Atto di adesione e non risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che essa sia stata messa ad esecuzione prima del 10 dicembre 1994 né che essa sia stata notificata alla Commissione in quanto regime di aiuti.

103    Date tali circostanze, il vantaggio tariffario istituito dalla legge in materia di energia e prorogato dalla legge relativa al mercato dell’energia elettrica non può, qualora costituisca un aiuto di Stato, essere qualificato come «aiuto esistente», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), i), del regolamento 2015/1589, aspetto questo la cui verifica spetta nondimeno al giudice del rinvio.

104    In secondo luogo, l’articolo 1, lettera b), ii) e iii), del regolamento 2015/1589 designa come «aiuti esistenti» «gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio» oppure «gli aiuti che si presumono autorizzati» dalla Commissione. Orbene, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il vantaggio tariffario in discussione nei procedimenti principali non è stato autorizzato né dal Consiglio né dalla Commissione e che esso neppure può presumersi autorizzato da quest’ultima, in quanto non è stato notificato a tale istituzione. Pertanto, tale vantaggio, se dovesse essere qualificato come aiuto di Stato, non può neppure essere considerato come «aiuto esistente», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii) e iii), del regolamento 2015/1589, aspetto questo la cui verifica spetta nondimeno al giudice del rinvio.

105    In terzo luogo, costituiscono del pari «aiuti esistenti», a norma dell’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento 2015/1589, «gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 17 del [regolamento 2015/1589]».

106    L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 stabilisce che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero di un aiuto illegittimo sono soggetti a un termine di prescrizione di dieci anni. In virtù del paragrafo 2 del medesimo articolo, tale termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui l’aiuto illegittimo viene concesso al beneficiario, a titolo di aiuto individuale o nell’ambito di un regime di aiuti, e qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione, o da uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegittimo interrompe il suddetto termine di prescrizione. Peraltro, ai sensi del paragrafo 3 del citato articolo 17, qualsiasi aiuto per il quale il termine di prescrizione di cui sopra sia scaduto si considera quale aiuto esistente (sentenza del 26 aprile 2018, ANGED, C‑233/16, EU:C:2018:280, punto 79).

107    Al fine di valutare se le somme reclamate dalle ricorrenti di cui ai procedimenti principali possano essere qualificate come «aiuti esistenti», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento 2015/1589, il giudice del rinvio chiede alla Corte, nella sua decima questione pregiudiziale, se il dies a quo del termine di prescrizione previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 debba essere fatto corrispondere alla data dell’istituzione del vantaggio tariffario del quale le ricorrenti di cui ai procedimenti principali sollecitano il beneficio, oppure alla data del pagamento effettivo intervenuto a loro favore a tale titolo.

108    A questo proposito, risulta dall’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento che, per stabilire la data dalla quale il termine di prescrizione decennale comincia a decorrere, tale disposizione fa riferimento alla data di concessione dell’aiuto al beneficiario, e non alla data di adozione di un regime di aiuti (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 81).

109    Inoltre, ai fini del computo di tale termine di prescrizione, l’aiuto in questione deve ritenersi accordato al beneficiario unicamente alla data in cui esso viene effettivamente concesso a quest’ultimo (sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 82).

110    Infatti, l’articolo 17 del regolamento 2015/1589 mira a determinare il termine entro il quale la Commissione può recuperare un aiuto illegittimamente corrisposto. Di conseguenza, il momento di decorrenza di tale termine non può essere fissato ad una data anteriore a quella in cui l’aiuto illegittimo è stato versato.

111    Nel caso di specie, come si è esposto al punto 67 della presente sentenza, le somme reclamate dalle ricorrenti di cui ai procedimenti principali corrispondono alla parte del vantaggio tariffario che esse considerano essere loro dovuta in applicazione della normativa lettone in vigore tra l’anno 2006 e l’anno 2008 e che non sarebbe stata loro corrisposta contemporaneamente alla parte restante di tale vantaggio. Orbene, fintanto che tali somme non sono state effettivamente versate, risulta dal punto precedente che il termine di prescrizione previsto dall’articolo 17 del regolamento 2015/1589 non ha cominciato a decorrere nei loro confronti. Invero, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha accolto le domande delle ricorrenti di cui ai procedimenti principali in misura pari, rispettivamente, a EUR 3 406,63 ed EUR 662,26. Tuttavia, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, le sentenze di tale giudice hanno previsto la sospensione della loro esecuzione in attesa della notifica degli aiuti in questione e della susseguente decisione della Commissione riguardo ad essi. Di conseguenza, la concessione effettiva di tali aiuti, vale a dire il pagamento delle somme accordate, non è ancora intervenuto e il termine di prescrizione previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 non ha dunque iniziato a decorrere, e quindi, a fortiori, non è scaduto.

112    Pertanto, le condizioni enunciate all’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento 2015/1589 non sono soddisfatte, sicché le somme in discussione nei procedimenti principali, qualora dovessero essere qualificate come misure di aiuto, non possono essere considerate come «aiuti esistenti», ai sensi di tale disposizione.

113    In quarto luogo, costituiscono del pari «aiuti esistenti», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589, gli aiuti che siano considerati tali «in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato interno e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro». Tale disposizione precisa che, «[q]ualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto dell’Unione, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione».

114    Occorre rilevare che la domanda di pronuncia pregiudiziale non menziona l’ipotesi secondo cui il meccanismo istituito a favore dell’energia elettrica prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili sarebbe divenuto un aiuto per effetto di un’evoluzione del mercato interno. Del resto, come risulta dal punto 54 della presente sentenza, la qualificazione come «aiuto di Stato» non esige che il mercato dell’energia elettrica sia stato prima interamente liberalizzato.

115    Occorre pertanto considerare che le somme reclamate dalle ricorrenti di cui ai procedimenti principali, nell’ipotesi in cui dovessero essere qualificate come aiuti di Stato, non costituirebbero neppure «aiuti esistenti», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento 2015/1589.

116    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla nona e alla decima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento 2015/1589 deve essere interpretato nel senso che, qualora un aiuto di Stato non corrisponda ad alcuna delle categorie di aiuti esistenti previste dall’articolo 1, lettera b), di detto regolamento, tale aiuto, compresa la parte di esso il cui versamento venga reclamato in un momento successivo, deve essere qualificato come «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

 Sullundicesima questione

117    Mediante la sua undicesima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3 del regolamento 2015/1589 debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale può accogliere una domanda mirante ad ottenere il versamento di una somma corrispondente ad un aiuto nuovo non notificato alla Commissione, a condizione che tale aiuto venga prima debitamente notificato alla Commissione dalle autorità nazionali interessate e che detta istituzione esprima, o si presuma abbia espresso, il proprio accordo in proposito.

118    Tale questione è destinata a permettere al giudice del rinvio di valutare la compatibilità delle sentenze dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), attualmente gravate da impugnazione, con le disposizioni del diritto dell’Unione menzionate al punto precedente. Infatti, come si è esposto al punto 28 della presente sentenza, mediante le pronunce sopra citate, detto giudice ha parzialmente accolto le domande della DOBELES HES e della GM ed ha condannato l’autorità di regolazione a versare a queste ultime, rispettivamente, la somma di EUR 3 406,63 e quella di EUR 662,26, a condizione che la Commissione adotti, o si presuma aver adottato, una decisione che autorizza tali aiuti.

119    Risulta dalla giurisprudenza della Corte che il compito che il diritto dell’Unione assegna ai giudici nazionali nell’attuazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato comporta, segnatamente, l’obbligo, ove tali giudici constatino che la misura in questione avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione, di verificare se lo Stato membro interessato abbia ottemperato a tale obbligo e, in caso di risposta negativa, di dichiarare tale misura illegittima (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2015, OTP Bank, C‑672/13, EU:C:2015:185, punto 68).

120    Spetta ai giudici nazionali trarre tutte le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, conformemente al loro diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2015, OTP Bank, C‑672/13, EU:C:2015:185, punto 69).

121    Nel caso in cui al giudice nazionale venga sottoposta una domanda intesa ad ottenere il versamento di un aiuto illegittimo, essendo mancata la notifica di quest’ultimo alla Commissione, il compito di controllo degli aiuti di Stato che il diritto dell’Unione affida a tale giudice deve dunque condurre quest’ultimo, in linea di principio, a rigettare tale domanda.

122    Nondimeno, una decisione del giudice nazionale che condanna il convenuto al versamento dell’aiuto in questione, ma a condizione che quest’ultimo sia stato previamente notificato alla Commissione dalle autorità nazionali interessate e che tale istituzione esprima, o si presuma che abbia espresso, il proprio accordo, è parimenti idonea ad evitare che un aiuto nuovo venga versato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3 del regolamento 2015/1589.

123    L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3 del regolamento 2015/1589 devono dunque essere interpretati nel senso che il giudice nazionale può accogliere una domanda mirante ad ottenere il versamento di una somma corrispondente ad un aiuto nuovo non notificato alla Commissione, a condizione che tale aiuto venga prima debitamente notificato alla Commissione dalle autorità nazionali interessate e che detta istituzione esprima, o si presuma abbia espresso, il proprio accordo in proposito.

 Sulla dodicesima questione

124    Con la sua dodicesima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se delle somme abbiano il carattere di un «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, è rilevante il fatto che esse vengano richieste ad un’autorità pubblica distinta da quella che è, in linea di principio, tenuta a versarle in applicazione della normativa nazionale di cui trattasi, ed il bilancio della quale è destinato unicamente a garantire il suo funzionamento.

125    Risulta dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE che l’esistenza di un aiuto di Stato dipende non già dall’organismo incaricato del versamento dello stesso a norma del diritto nazionale, bensì dall’origine statale dei fondi sui quali l’aiuto in questione viene prelevato. In particolare, è irrilevante a questo proposito che il soggetto incaricato di concedere il vantaggio in questione abbia uno status pubblico o privato oppure goda di un’autonomia statutaria in virtù del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, Commissione/TV2/Danmark, C‑656/15 P, EU:C:2017:836, punti 44 e 45).

126    Pertanto, non può influire sulla qualificazione di un vantaggio come aiuto di Stato la circostanza che una parte di tale aiuto, non essendo stata versata dall’organismo incaricato in linea di principio di fare ciò conformemente al diritto nazionale, venga richiesta ad un’autorità pubblica distinta nell’ambito di un ricorso in sede giurisdizionale.

127    Di conseguenza, occorre rispondere alla dodicesima questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se delle somme abbiano il carattere di «aiuti di Stato», ai sensi di tale disposizione, è irrilevante il fatto che esse vengano richieste ad un’autorità pubblica distinta da quella che è, in linea di principio, tenuta a versarle in applicazione della normativa nazionale di cui trattasi, ed il bilancio della quale è destinato unicamente a garantire il suo funzionamento.

 Sulla tredicesima questione

128    Con la sua tredicesima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2002/20 possa ostare all’«eventuale risarcimento» delle ricorrenti di cui ai procedimenti principali da parte dell’autorità di regolazione.

129    Occorre rilevare, al pari di quanto osservato dall’avvocato generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, che detta direttiva, la quale concerne il mercato delle comunicazioni elettroniche, non è applicabile al settore dell’energia elettrica.

130    Ne consegue che la tredicesima questione è manifestamente priva di utilità ai fini della soluzione delle controversie nei procedimenti principali ed è pertanto, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 47 della presente sentenza, irricevibile.

 Sulle spese

131    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, la quale obblighi l’impresa di distribuzione di energia elettrica autorizzata ad acquistare l’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato e che preveda che i costi supplementari che ne derivano siano finanziati mediante un prelievo obbligatorio sopportato dai consumatori finali, o che preveda che i fondi destinati a finanziare tali costi supplementari rimangano costantemente sotto il controllo pubblico, costituisce un intervento «mediante risorse statali», ai sensi della disposizione sopra citata.

2)      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che la qualificazione di un vantaggio come «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, non è subordinata alla condizione che il mercato di cui trattasi sia stato prima interamente liberalizzato.

3)      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora una normativa nazionale abbia istituito un «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, anche il pagamento di una somma reclamata in sede giudiziaria in applicazione di tale normativa costituisce un aiuto siffatto.

4)      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora una normativa nazionale che istituisce un diritto legale ad un pagamento maggiorato per l’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili costituisca un «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, eventuali domande proposte in sede giudiziaria al fine di ottenere il beneficio integrale di tale diritto devono essere considerate come domande di versamento della parte di tale aiuto di Stato non percepita, e non come domande intese ad ottenere dal giudice adito la concessione di un distinto aiuto di Stato.

5)      Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis», e in particolare il suo articolo 5, paragrafo 2, devono essere interpretati nel senso che il rispetto della soglia de minimis fissata all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento deve essere valutato alla luce dell’importo dell’aiuto reclamato a titolo della normativa nazionale pertinente cumulato con quello dei versamenti già percepiti durante il periodo di riferimento a titolo di questa stessa normativa.

6)      L’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], deve essere interpretato nel senso che, qualora un aiuto di Stato non corrisponda ad alcuna delle categorie di aiuti esistenti previste dall’articolo 1, lettera b), di detto regolamento, tale aiuto, compresa la parte di esso il cui versamento venga reclamato in un momento successivo, deve essere qualificato come «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

7)      L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale può accogliere una domanda mirante ad ottenere il versamento di una somma corrispondente ad un aiuto nuovo non notificato alla Commissione europea, a condizione che tale aiuto venga prima debitamente notificato alla Commissione dalle autorità nazionali interessate e che detta istituzione esprima, o si presuma abbia espresso, il proprio accordo in proposito.

8)      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se delle somme abbiano il carattere di «aiuti di Stato», ai sensi di tale disposizione, è irrilevante il fatto che esse vengano richieste ad un’autorità pubblica distinta da quella che è, in linea di principio, tenuta a versarle in applicazione della normativa nazionale di cui trattasi, ed il bilancio della quale è destinato unicamente a garantire il suo funzionamento.

Firme


*      Lingua processuale: il lettone.