Language of document : ECLI:EU:C:2023:9

Causa C356/21

J.K.

contro

TP S.A.

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia)]

 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 gennaio 2023

«Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c) – Condizioni di accesso al lavoro autonomo – Condizioni di occupazione e di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale – Lavoratore autonomo che opera sulla base di un contratto d’opera – Risoluzione e mancato rinnovo di un contratto – Libertà di scegliere un contraente»

1.        Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Ambito di applicazione – Condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme – Interpretazione estensiva

[Artt. 19, § 1, 45 e 153, § 2, TFUE; direttiva del Consiglio 2000/78, considerando 9 e 11 e artt. 1 e 3, § 1, a)]

(v. punti 34‑43)

2.        Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Ambito di applicazione – Condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo – Nozione – Contraente che esercita un’attività economica indipendente – Attività professionale reale ed effettiva, esercitata personalmente in modo regolare a beneficio di uno stesso destinatario, che consente di accedere a mezzi di sostentamento – Rifiuto di concludere un contratto d’opera con detto contraente per motivi relativi all’orientamento sessuale – Inclusione

[Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 3, § 1, a)]

(v. punti 44‑47, 49‑51)

3.        Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Ambito di applicazione – Condizioni di occupazione e di lavoro – Nozione – Cessazione involontaria dell’attività di un lavoratore autonomo – Risoluzione e mancato rinnovo di un contratto d’opera per motivi relativi al suo orientamento sessuale – Inclusione

[Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 3, § 1, c)]

(v. punti 61‑63, 65, 66)

4.        Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale – Misure previste dalla normativa nazionale, necessarie alla tutela dei diritti e delle libertà altrui – Libera scelta del contraente – Contraente che esercita un’attività economica indipendente – Rifiuto di concludere o di rinnovare un contratto d’opera con detto contraente per motivi relativi all’orientamento sessuale – Normativa nazionale che esclude tale rifiuto dalla tutela contro le discriminazioni prevista dalla direttiva – Inammissibilità

[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2, § 5, e 3, § 1, a) e c)]

(v. punti 72, 73, 75‑79 e dispositivo)

Sintesi

Tra il 2010 e il 2017 J.K. ha personalmente realizzato, sulla base di contratti d’opera consecutivi di breve durata, stipulati nell’ambito della sua attività economica indipendente, montaggi audiovisivi, trailer o servizi di costume e società per la redazione editoriale e promozionale di un programma della TP, una società che gestisce un canale televisivo pubblico di livello nazionale in Polonia.

Il 20 novembre 2017 J.K. e la TP hanno stipulato un nuovo contratto d’opera della durata di un mese, che prevedeva due turni settimanali in dicembre. Tuttavia, a seguito della pubblicazione su YouTube, il 4 dicembre 2017, da parte di J.K. e del suo partner, di un video avente come scopo la promozione della tolleranza verso le coppie di persone dello stesso sesso, la TP ha informato J.K. della cancellazione dei due turni settimanali in parola.

Pertanto, J.K. non ha svolto nessun periodo di servizio nel corso del mese di dicembre 2017 e tra lui e la TP non è stato stipulato nessun nuovo contratto d’opera.

Successivamente, J.K. ha promosso un’azione dinanzi al giudice del rinvio, il Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia), diretta a ottenere, in particolare, il risarcimento del danno morale derivante dal rifiuto della TP di rinnovare il suo contratto, che ha posto fine al loro rapporto professionale per un motivo fondato, secondo J.K, sul suo orientamento sessuale.

Nell’ambito di tale controversia il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità di una disposizione del diritto polacco (1) con il diritto dell’Unione, nella parte in cui essa esclude dalla tutela contro le discriminazioni, offerta dalla direttiva 2000/78 (2), la libera scelta del contraente, unicamente nei limiti in cui tale scelta non sia fondata sul sesso, sulla razza, sull’origine etnica o sulla nazionalità.

A questo proposito, la Corte dichiara che l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2000/78 osta a una siffatta disposizione nazionale, la quale, in virtù della libera scelta del contraente, ha l’effetto di escludere dalla tutela contro le discriminazioni il rifiuto, fondato sull’orientamento sessuale di una persona, di concludere o di rinnovare con quest’ultima un contratto avente ad oggetto la realizzazione, da parte della persona stessa, di talune prestazioni nell’ambito dell’esercizio di un’attività autonoma.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte ricorda che i termini «occupazione» e «lavoro, sia dipendente che autonomo», che figurano all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 (3), devono essere intesi in senso ampio. Pertanto, la direttiva 2000/78 è destinata a coprire un ampio ventaglio di attività professionali, ivi comprese quelle svolte da lavoratori autonomi al fine di assicurare il loro sostentamento. Occorre, tuttavia, distinguere le attività che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva da quelle consistenti in una mera fornitura di beni o di servizi a uno o a più destinatari, che non rientrano in detto ambito di applicazione.

Pertanto, affinché determinate attività professionali rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, è necessario che tali attività siano reali ed esercitate nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da una certa stabilità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare per quanto riguarda l’attività esercitata da J.K.

Orbene, dato che quest’ultima costituisce un’attività professionale reale ed effettiva, esercitata personalmente, in modo regolare, a beneficio di uno stesso destinatario, che consente a J.K. di accedere, in tutto o in parte, a mezzi di sostentamento, la questione se le condizioni di accesso a una siffatta attività rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 non dipende dalla qualificazione di tale attività come lavoro «dipendente» o «autonomo».

La Corte conclude che, affinché una persona possa esercitare effettivamente la sua attività professionale, la conclusione di un contratto d’opera costituisce una circostanza la cui esistenza può avere carattere imperativo. Di conseguenza, la nozione di «condizioni di accesso» alle attività autonome (4) può includere la conclusione di un siffatto contratto e il rifiuto di concludere tale contratto per motivi collegati all’orientamento sessuale del contraente rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.

In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 (5), la Corte rileva che, tenuto conto dell’obiettivo di tale direttiva, la nozione di «[condizioni di ]occupazione e (...) di lavoro» ivi contenuta riguarda, in senso ampio, le condizioni applicabili a qualsiasi forma di lavoro dipendente e autonomo, a prescindere dalla forma giuridica in cui esso viene svolto.

Di conseguenza, il fatto che J.K. non abbia potuto svolgere nessuno dei periodi di servizio previsti dal contratto d’opera sembra costituire una cessazione involontaria dell’attività di un lavoratore autonomo assimilabile al licenziamento di un lavoratore subordinato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In tale contesto, la decisione della TP di non rinnovare il contratto d’opera con J.K., a parere di quest’ultimo a causa del suo orientamento sessuale, ponendo così fine al rapporto professionale tra di essi esistente, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78.

In terzo e ultimo luogo, la Corte sottolinea che ammettere che la libertà contrattuale consenta di rifiutare di contrarre con una persona in base all’orientamento sessuale di quest’ultima equivarrebbe a privare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 del suo effetto utile, dal momento che tale disposizione vieta specificamente qualsiasi discriminazione fondata su un motivo siffatto per quanto riguarda l’accesso al lavoro autonomo.

Pertanto, nella misura in cui la libertà d’impresa non costituisce una prerogativa assoluta, la disposizione di diritto polacco di cui trattasi, che non include l’orientamento sessuale tra le eccezioni alla libertà di scegliere un contraente, non può giustificare, nel caso di specie, un’esclusione dalla protezione contro le discriminazioni, conferita dalla direttiva 2000/78, qualora tale esclusione non sia necessaria, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, di tale direttiva, alla tutela dei diritti e delle libertà altrui, in una società democratica.


1      Si tratta dell’articolo 5, punto 3, dell’ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (legge sulla trasposizione di alcune norme di diritto dell’Unione europea relative alla parità di trattamento), del 3 dicembre 2010 (Dz. U. n. 254, posizione 1700). Nella sua versione consolidata (Dz. U. del 2016, posizione 1219], tale disposizione prevede che detta legge non si applica alla libera scelta del contraente, a condizione che tale scelta non sia fondata sul sesso, sulla razza, sull’origine etnica o sulla nazionalità.


2      Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).


3      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78, «[n]ei limiti dei poteri conferiti [all’Unione], [tale] direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione».


4      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78.


5      In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78, quest’ultima è applicabile per quanto riguarda l’occupazione e le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione.