Language of document : ECLI:EU:C:2023:122

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

15 febbraio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5, lettere a) e b) – Decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo – Cittadino minorenne di un paese terzo separato dai propri genitori in caso di rimpatrio – Interesse superiore del minore – Diritto al rispetto della vita familiare»

Nella causa C‑484/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), ai sensi dell’articolo 267 TFUE, con decisione dell’8 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 20 luglio 2022, nel procedimento

Bundesrepublik Deutschland

contro

GS, rappresentato dai genitori,

con l’intervento di:

Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2        Tale ricorso è stato presentato nell’ambito di una controversia tra la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) e GS, un minore, rappresentato dai propri genitori, in merito, tra l’altro, all’ordine di lasciare il territorio a pena di allontanamento che il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per le migrazioni e i rifugiati, Germania) (in prosieguo: l’«Ufficio») aveva adottato nei confronti dello stesso.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») prevede all’articolo 7, rubricato «Rispetto della vita privata e della vita familiare»:

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

4        Ai sensi dell’articolo 24 della Carta, intitolato «Diritti del minore»:

«(...)

2.      In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3.      Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

 Direttiva 2008/115

5        Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, la stessa «si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare».

6        Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», si intende per:

«1)      “cittadino di un paese terzo” chiunque non sia cittadino dell’Unione [europea] ai sensi dell’articolo [9 TUE] né un beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione, quale definito all’articolo 2, paragrafo 5, del [regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1)];

2)      “soggiorno irregolare” la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

3)      “rimpatrio” il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:

–        nel proprio paese di origine, o

–        in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o

–        in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;

4)      “decisione di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;

5)      “allontanamento” l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro;

(...)

8)      “partenza volontaria”: l’adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio;

(...)».

7        L’articolo 5 della direttiva, intitolato «Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute», così dispone:

«Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

a)      l’interesse superiore del bambino,

b)      la vita familiare;

c)      le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non-refoulement».

 Diritto tedesco

 Legge sul soggiorno degli stranieri

8        Il Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, occupazione e integrazione dei cittadini stranieri nel territorio federale), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950), nella versione applicabile al procedimento principale (BGBl. 2017 I, pag. 2780) (in prosieguo: la «legge sul soggiorno degli stranieri»), contiene un articolo 59, intitolato «Ordine di lasciare il territorio a pena di allontanamento», che prevede quanto segue:

«1.      L’allontanamento è preceduto da un ordine di lasciare il territorio a pena di allontanamento, che fissa un termine ragionevole per la partenza volontaria compreso tra sette e 30 giorni. (...)

2.      L’ordine di lasciare il territorio a pena di allontanamento designa lo Stato verso il quale lo straniero sarà allontanato e specifica che quest’ultimo può anche essere allontanato verso un altro Stato nel cui territorio gli è permesso entrare o che è obbligato ad ammetterlo. (…)

3.      L’esistenza di divieti di allontanamento e di motivi di sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento non osta all’adozione di un ordine di lasciare il territorio. (...)

4.      Se l’ordine di lasciare il territorio non è più impugnabile, le circostanze che impediscono un allontanamento verso lo Stato designato in [tale ordine] e che sono emerse prima che [detto ordine] non sia più impugnabile non sono prese in considerazione in successive decisioni dell’Ufficio stranieri sull’allontanamento o sulla sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento; possono non essere prese in considerazione altre circostanze invocate dallo straniero, che impediscono l’allontanamento verso tale Stato. Restano invariate le disposizioni che consentono allo straniero di far valere in giudizio le circostanze relative alla prima frase, in un ricorso di merito o in una domanda di provvedimenti provvisori, conformemente [al] Verwaltungsgerichtsordnung (codice di giustizia amministrativa)».

9        L’articolo 60a della legge sul soggiorno degli stranieri, intitolato «Sospensione provvisoria dell’allontanamento (Tolleranza)», ai paragrafi da 2 a 5, così dispone:

«2.      L’allontanamento dello straniero è sospeso fintantoché tale allontanamento sia impossibile per motivi di fatto o di diritto e non sia rilasciato alcun permesso di soggiorno temporaneo. (...)

(...)

3.      La sospensione dell’allontanamento dello straniero lascia impregiudicato il suo obbligo di lasciare il territorio.

4.      Allo straniero che beneficia della sospensione dell’allontanamento è rilasciata relativa attestazione.

5.      La sospensione dell’allontanamento termina alla data in cui lo straniero lascia il territorio. (...)».

 Legge sul diritto di asilo

10      L’articolo 34 dell’Asylgesetz (legge sul diritto di asilo) (BGBl. 2008 I, pag. 1798), nella versione applicabile al procedimento principale (BGBl. 2013 I, pag. 3474), prevede quanto segue:

«1.      Ai sensi degli articoli 59 e 60, paragrafo 10, della [legge sul soggiorno degli stranieri], è adottato un ordine scritto di lasciare il territorio quando

1.      lo straniero non è riconosciuto come beneficiario del diritto d’asilo,

2.      allo straniero non è concesso lo status di rifugiato,

2a.      allo straniero non viene riconosciuta la protezione sussidiaria,

3.      le condizioni di cui all’articolo 60, paragrafi 5 e 7, della [legge sul soggiorno degli stranieri] non sono soddisfatte o l’allontanamento è eccezionalmente autorizzato nonostante l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 60, paragrafo 7, prima frase, della [legge sul soggiorno degli stranieri], e

4.      lo straniero non possiede un permesso di soggiorno.

Non è necessaria l’audizione dello straniero prima di disporre l’allontanamento. Inoltre, l’Ufficio stranieri rimane competente ad adottare decisioni ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, quarta frase, e paragrafo 6, della [legge sul soggiorno degli stranieri].

2.      L’ordine di lasciare il territorio deve essere allegato alla decisione sulla domanda di asilo. (…)».

 Codice di giustizia amministrativa

11      L’articolo 123 del codice di giustizia amministrativa, nella versione applicabile al procedimento principale, prevede, in generale, che i giudici possano, su richiesta della parte interessata e indipendentemente dalla presentazione di un ricorso nel merito, ordinare misure cautelari.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

12      Il ricorrente nel procedimento principale, nato in Germania nel dicembre 2018, è cittadino della Repubblica federale della Nigeria, così come i suoi genitori e fratelli.

13      Con decisioni rispettivamente del marzo 2017 e del marzo 2018, l’Ufficio ha deciso che il padre del ricorrente nel procedimento principale e una delle sorelle di quest’ultimo, nata nel 2014, non potevano essere allontanati verso la Nigeria. A tal riguardo, esso ha ritenuto che le condizioni per un divieto di allontanamento, quali previste dalla normativa nazionale, fossero soddisfatte con riguardo a tale paese, in quanto, se il padre del ricorrente nel procedimento principale fosse stato allontanato verso tale paese, non sarebbe stato in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alimentari nei confronti dei propri genitori, della propria moglie e dei propri figli. Con decisioni rispettivamente del febbraio e dell’aprile 2018, l’amministrazione competente ha rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari al padre del ricorrente nel procedimento principale e alla sorella di quest’ultimo, conformemente alle norme nazionali applicabili al divieto di allontanamento.

14      Per contro, le domande di asilo della madre del ricorrente nel procedimento principale e di un’altra sorella di quest’ultimo, nata nel 2016, sono state respinte in quanto manifestamente infondate. La loro permanenza in Germania è tuttavia tollerata.

15      Con decisione del 13 giugno 2019, l’Ufficio, da un lato, ha respinto la domanda del ricorrente nel procedimento principale per il riconoscimento dello status di rifugiato, per la concessione dell’asilo o della protezione sussidiaria e, dall’altro, ha adottato nei suoi confronti un ordine di lasciare il territorio a pena di allontanamento verso la Nigeria, concedendogli al contempo un periodo di 30 giorni per la partenza volontaria (in prosieguo: l’«ordine di lasciare il territorio»).

16      Investito di un ricorso avverso tale decisione, il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo, Germania), con sentenza del 7 giugno 2021, ha respinto la maggior parte dei capi delle conclusioni del ricorrente nel procedimento principale. Tuttavia, ha annullato l’ordine di lasciare il territorio emesso nei confronti di quest’ultimo, in quanto il suo allontanamento sarebbe stato contrario al diritto al rispetto della vita familiare, sancito sia dalla Costituzione tedesca sia dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, alla luce dei divieti di allontanamento di cui beneficiavano suo padre e una delle sue sorelle, non potendo pretendersi la separazione del ricorrente nel procedimento principale e del padre.

17      La Repubblica federale di Germania ha proposto, dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), giudice del rinvio, un ricorso per Revision limitato alle questioni di diritto avverso la sentenza del Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo), nella parte in cui quest’ultimo aveva annullato l’ordine di lasciare il territorio.

18      A sostegno del proprio ricorso per Revision, la Repubblica federale di Germania sostiene, in sostanza, che i motivi che ostano all’allontanamento di una persona attinenti all’interesse superiore del minore e al rispetto della sua vita familiare, di cui all’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115, non devono essere presi in considerazione nell’ambito della procedura che porta all’adozione di un ordine di lasciare il territorio, che rientra nella competenza dell’Ufficio. A suo avviso, tali motivi possono essere presi in considerazione solo nel contesto di una procedura separata e successiva avente ad oggetto l’esecuzione dell’allontanamento, che rientra nella competenza di altre autorità, vale a dire gli uffici regionali per gli stranieri.

19      Ciò premesso, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115/CE debba essere interpretato nel senso che osta, senza eccezioni, alla legittimità di una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore di un paese terzo, adottata unitamente al rigetto della sua domanda di protezione internazionale, e che fissa un termine di 30 giorni per la partenza volontaria a decorrere dalla rispettiva data in cui la decisione entra in vigore, qualora, per motivi di diritto e per un periodo indeterminato, non sia possibile rimpatriare uno dei genitori in un paese indicato dall’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva e quindi non si possa nemmeno ragionevolmente chiedere al minore di lasciare lo Stato membro in ragione della sua vita familiare, meritevole di tutela (articoli 7 e 24, paragrafo 2, della [Carta], articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), oppure se sia sufficiente che l’interesse superiore del minore e la vita familiare, di cui all’articolo 5, prima frase, lettere a) e b), della direttiva menzionata siano presi in considerazione sulla base di una disposizione legislativa nazionale a seguito dell’adozione della decisione di rimpatrio, mediante una decisione di sospensione dell’allontanamento».

 Sulla questione pregiudiziale

20      In forza dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

21      Tale disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale.

22      Con la sua domanda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che esso richiede che l’interesse superiore del minore e la vita familiare di quest’ultimo siano tutelati nell’ambito di un procedimento che conduce all’adozione di una decisione di rimpatrio pronunciata nei confronti di un minore o se sia sufficiente che quest’ultimo possa utilmente invocare questi due interessi tutelati nell’ambito di un procedimento, successivo, relativo all’esecuzione forzata di detta decisione di rimpatrio al fine di ottenere, se del caso, la sospensione di tale esecuzione.

23      A tale riguardo, occorre ricordare che, alla luce della sua finalità di garantire, nell’ambito della procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva, il rispetto di vari diritti fondamentali, tra cui i diritti fondamentali del minore, sanciti dall’articolo 24 della Carta, l’articolo 5 della direttiva 2008/115 non può essere interpretato in modo restrittivo [sentenza dell’11 marzo 2021, Stato belga (Rimpatrio del genitore di un minore), C‑112/20, EU:C:2021:197, punto 35].

24      L’articolo 5, lettera a), della direttiva 2008/115 e l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta prescrivono, pertanto, che l’interesse superiore del bambino sia tutelato in ogni fase della procedura [v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato); C‑441/19, EU:C:2021:9, punto 54], mentre l’articolo 5, lettera b), di tale direttiva obbliga gli Stati membri a tenere debitamente conto anche della vita familiare [v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2021, Stato belga (Rimpatrio del genitore di un minore), C‑112/20, EU:C:2021:197, punto 41].

25      Pertanto, l’articolo 5 della direttiva 2008/115 osta a che uno Stato membro adotti una decisione di rimpatrio senza prendere in considerazione gli elementi pertinenti della vita familiare del cittadino di un paese terzo interessato, che detto cittadino ha fatto valere al fine di opporsi all’adozione di una siffatta decisione [sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 104].

26      Più precisamente, prima di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore, lo Stato membro interessato deve effettuare una valutazione generale e approfondita della situazione di tale minore, tenendo nella debita considerazione l’interesse superiore del bambino [v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato), C‑441/19, EU:C:2021:9, punto 60].

27      Di conseguenza, l’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115 osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale l’obbligo di tenere conto dell’interesse superiore del minore e della sua vita familiare nell’adottare un ordine di lasciare il territorio a pena di allontanamento si considera rispettato finché l’allontanamento non viene eseguito.

28      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che esso richiede che l’interesse superiore del minore e la vita familiare di quest’ultimo siano tutelati nell’ambito di un procedimento che conduce all’adozione di una decisione di rimpatrio pronunciata nei confronti di un minore e che non è sufficiente che quest’ultimo possa invocare questi due interessi tutelati nell’ambito di un procedimento, successivo, relativo all’esecuzione forzata di detta decisione di rimpatrio al fine di ottenere, se del caso, la sospensione di tale esecuzione.

 Sulle spese

29      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

L’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

deve essere interpretato nel senso che:

esso richiede che l’interesse superiore del minore e la vita familiare di quest’ultimo siano tutelati nell’ambito di un procedimento che conduce all’adozione di una decisione di rimpatrio pronunciata nei confronti di un minore e che non è sufficiente che quest’ultimo possa invocare questi due interessi tutelati nell’ambito di un procedimento, successivo, relativo all’esecuzione forzata di detta decisione di rimpatrio al fine di ottenere, se del caso, la sospensione di tale esecuzione.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.