Language of document : ECLI:EU:C:2023:179

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

9 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Mezzi di ricorso – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/212/GAI – Contrabbando doganale – Beni appartenenti a un terzo sequestrati nel contesto di un procedimento amministrativo di carattere penale – Normativa nazionale che esclude tale terzo dalla categoria delle persone autorizzate ad impugnare la decisione che irroga la sanzione amministrativa di sequestro»

Nella causa C‑752/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad – Haskovo (Tribunale amministrativo di Haskovo, Bulgaria), con decisione del 17 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 7 dicembre 2021, nel procedimento

JP EOOD

contro

Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» /MRR/ v TD «Mitnitsa Burgas»,

con l’intervento di:

Okrazhna prokuratura – Haskovo,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Commissione europea, da F. Moro e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1         La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 7, nonché degli articoli 29 e 44 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»), dell’articolo 4 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49), e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la JP EOOD, una società commerciale di diritto bulgaro, e l’Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» /MRR/ v TD «Mitnitsa Burgas» (Direzione territoriale delle Dogane di Burgas, Bulgaria) in merito alla decisione adottata da quest’ultimo che dispone il sequestro, a favore dello Stato bulgaro, di un veicolo da trasporto, appartenente alla JP, servito per il contrabbando di merci.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Decisione quadro 2005/212

3        Ai sensi del considerando 1 della decisione quadro 2005/212:

«La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Questo è tuttavia ostacolato tra l’altro dalle differenze tra le legislazioni in materia degli Stati membri».

4        L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizioni», al suo quarto trattino così dispone:

«Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

(...)

–        “confisca,” una sanzione o misura, ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene».

5        L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Confisca», stabilisce quanto segue:

«1.      Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.

(...)».

6        Ai sensi dell’articolo 4 della stessa decisione quadro, intitolato «Mezzi giuridici di tutela»:

«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti».

 Il codice doganale dell’Unione

7        L’articolo 5 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini del codice [doganale dell’Unione] si intende per:

1)      “autorità doganali” le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali;

2)      “normativa doganale” il corpus legislativo costituito da quanto segue:

a)      il codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell’Unione o a livello nazionale;

b)      la tariffa doganale comune;

c)      la normativa relativa alla fissazione del regime unionale delle franchigie doganali;

d)      gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nell’Unione;

(...)

39)      “decisione” qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate;

(...)».

8        L’articolo 22 di tale codice, intitolato «Decisioni adottate a seguito di una domanda», al paragrafo 7 così dispone:

«Una decisione che ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente è motivata e menziona il diritto di ricorso di cui all’articolo 44».

9        L’articolo 29 di detto codice, intitolato «Decisioni adottate senza richiesta preventiva», così dispone:

«Fatta eccezione per i casi in cui un’autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, l’articolo 22, paragrafi 4, 5, 6 e 7, l’articolo 23, paragrafo 3, e gli articoli 26, 27 e 28 si applicano anche alle decisioni adottate dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata».

10      L’articolo 42 del medesimo codice, intitolato «Applicazione di sanzioni», così recita:

«1.      Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.      In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l’altro la forma di:

a)      un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale;

b)      revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato.

3.      Gli Stati membri notificano alla Commissione [europea], entro 180 giorni dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell’articolo 288, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica di dette disposizioni».

11      Ai sensi dell’articolo 43 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Decisioni prese da un’autorità giudiziaria»:

«Gli articoli 44 e 45 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un’autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie».

12      L’articolo 44 di tale codice, intitolato «Diritto di ricorso», così dispone:

«1.      Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.

(...)

2.      Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:

a)      in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un’autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;

b)      in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri.

3.      Il ricorso è presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o è stata chiesta.

4.      Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali».

 Direttiva 2014/42/UE

13      La direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39), prevede, al suo articolo 2, rubricato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

4)      “confisca”: la privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato;

(...)».

14      L’articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, intitolato «Sostituzione dell’azione comune 98/699/GAI e di alcune disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI», prevede quanto segue:

«(…) gli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2001/500/GAI [del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU 2001, L 182, pag. 1)], nonché l’articolo 1, primi quattro trattini, e l’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI, sono sostituiti dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali decisioni quadro nel diritto nazionale».

 Diritto bulgaro

 ZM

15      L’articolo 231 dello zakon za mitnitsite (legge sulle dogane) (DV n. 15, del 6 febbraio 1998), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZM»), prevede quanto segue:

«Le decisioni relative alle sanzioni amministrative sono adottate dal direttore dell’Agenzia delle Dogane o dagli agenti designati da quest’ultimo».

16      Ai sensi dell’articolo 232 dello ZM:

«(1)      Qualora il trasgressore sia ignoto, il verbale è firmato da colui che lo ha redatto nonché da un testimone e non è notificato. È emessa, in tal caso, una decisione che irroga una sanzione amministrativa, che entra in vigore fin dalla sua emissione.

(...)».

17      L’articolo 233 di tale legge prevedeva quanto segue:

«(1)      Chiunque sposti o trasporti merci attraverso la frontiera dello Stato, o tenti di farlo, all’insaputa o senza autorizzazione delle autorità doganali, è punito, qualora l’atto commesso non costituisca reato, con un’ammenda per contrabbando doganale dal 100 al 200% del valore in dogana all’importazione o del valore delle merci all’esportazione.

(...)

(8)      I mezzi utilizzati per trasportare la merce contrabbandata, o i relativi contenitori, sono confiscati a favore dello Stato, a prescindere dall’assetto proprietario, a meno che il loro valore sia palesemente sproporzionato rispetto al valore della merce contrabbandata».

 ZANN

18      L’articolo 59 dello zakon za administrativnite narushenia i nakazania (legge sulle infrazioni e le sanzioni amministrative) (DV n. 92, del 28 novembre 1969), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: lo «ZANN»), così dispone:

«(1)      La decisione sanzionatoria amministrativa e la scheda elettronica sono impugnabili dinanzi al [Rayonen sad (Tribunale distrettuale)], nel circondario in cui l’infrazione è stata commessa o conclusa, e, per le infrazioni commesse all’estero, dinanzi al [Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia)].

(2)      Il trasgressore e la persona che chiede un indennizzo possono proporre ricorso avverso tale decisione entro un termine di sette giorni dalla sua notifica, mentre la Procura ha il diritto di proporre opposizione avverso tale decisione entro un termine di due settimane a decorrere dalla sua emissione».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19      L’11 luglio 2020 le autorità doganali bulgare ravvisavano un tentativo di trasportare senza autorizzazione dalla Turchia in Bulgaria iniettori per autoveicoli caricati su un autocarro e su un semirimorchio agganciato.

20      L’Okrazhna prokuratura – Haskovo (Procura regionale di Haskovo, Bulgaria) avviava un’indagine per contrabbando doganale aggravato. Tuttavia, con una decisione del 15 dicembre 2020, il procuratore presso il suddetto organo archiviava il procedimento penale per mancanza di prove.

21      Nella stessa occasione, il fascicolo veniva trasmesso al Servizio Accertamenti e Indagini doganali, affinché quest’ultimo vagliasse l’opportunità di avviare un’azione per responsabilità amministrativa di carattere penale in forza dello ZM.

22      Non essendo stato in grado di individuare il trasgressore, il 22 febbraio 2021 il direttore del dipartimento della Direzione territoriale delle Dogane di Burgas emetteva una decisione che irrogava una sanzione amministrativa a carico di un autore ignoto, sulla base dell’articolo 232, paragrafo 1, dello ZM. Secondo quest’ultima disposizione, qualora il trasgressore sia ignoto, la decisione che irroga la sanzione amministrativa entra in vigore non appena viene emessa.

23      Con tale decisione, il trasgressore veniva spossessato degli iniettori per automobili, sequestrati a favore dello Stato bulgaro, e le autorità doganali bulgare sequestravano, a favore dello Stato, ai sensi dell’articolo 233, paragrafo 8, dello ZM, l’autocarro e il semirimorchio agganciato, per un valore complessivo di 111 604, 20 leva bulgari (BGN) (circa EUR 57 300), entrambi di proprietà della JP.

24      Tale società proponeva ricorso avverso la medesima decisione dinanzi al Rayonen sad Svilengrad (Tribunale distrettuale di Svilengrad, Bulgaria), il quale, con un’ordinanza del 20 aprile 2021, respingeva tale ricorso in quanto irricevibile, con la motivazione che detta società non aveva interesse ad agire.

25      Detto tribunale considerava, da un lato, che il diritto di impugnare la decisione di cui al procedimento principale è riconosciuto, conformemente all’articolo 59, paragrafo 2, dello ZANN, al trasgressore nonché alla persona che chiede un indennizzo, mentre la procura ha il diritto di proporre opposizione. Dall’altro lato, esso ha dichiarato che, poiché la decisione che irroga una sanzione amministrativa in parola era stata emessa a carico di un autore ignoto, quest’ultima era entrata in vigore, conformemente all’articolo 232, paragrafo 1, dello ZM, a partire dalla sua emissione, e non era impugnabile.

26      La JP proponeva appello avverso tale ordinanza dinanzi all’Administrativen sad – Haskovo (Tribunale amministrativo di Haskovo, Bulgaria), giudice del rinvio, facendo valere che essa, pur essendo un terzo non coinvolto nel procedimento amministrativo di carattere penale, aveva subìto un danno patrimoniale in occasione del sequestro dei suoi beni, senza che le fosse stata offerta una reale possibilità di difendere i suoi diritti e i suoi legittimi interessi.

27      Tale giudice conferma che il diritto bulgaro non prevede alcun diritto di ricorso qualora, come nel procedimento principale, venga emessa una decisione che irroga una sanzione amministrativa a carico di un autore ignoto. Infatti, in un caso del genere, risulterebbe esplicitamente dall’articolo 232, paragrafo 1, dello ZM che una siffatta decisione non è impugnabile.

28      Detto giudice esprime quindi dubbi quanto alla compatibilità della normativa nazionale, da un lato, con il codice doganale dell’Unione e, dall’altro, con la decisione quadro 2005/212, ammesso che quest’ultima si applichi anche alle situazioni in cui l’atto commesso non costituisce reato.

29      Alla luce di quanto precede, l’Administrativen sad – Haskovo (Tribunale amministrativo di Haskovo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 44, paragrafo 1, del [Codice doganale dell’Unione], in combinato disposto con l’articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950] e [con] l’articolo 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che è da considerarsi illegittima una normativa nazionale quale l’articolo 59, paragrafo 2, dello [ZANN], secondo cui la cerchia di persone autorizzate a proporre ricorso contro una decisione sanzionatoria non comprende il proprietario dei beni confiscati con la medesima decisione, pur non avendo egli commesso il fatto contestato.

2)      Se le disposizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 7, in combinato disposto con gli articoli 29 e 44 del [Codice doganale dell’Unione] nonché con l’articolo 13 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ] e l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretate nel senso che una normativa nazionale quale l’articolo 232, paragrafo 1, dello [ZM], che esclude la possibilità di proporre ricorsi contro una decisione sanzionatoria emanata a carico di un autore ignoto, sia illegittima laddove con tale decisione può essere disposta, ai sensi del diritto nazionale, la confisca a favore dello Stato dei beni patrimoniali di proprietà di un terzo non coinvolto nel procedimento per l’illecito.

3)      Se l’articolo 4 della decisione quadro [2005/212], in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato a fortiori nel senso che esso è applicabile anche quando il fatto non configura un reato, e nel senso che sono illegittime normative nazionali che, come l’articolo 59, paragrafo 2, dello ZANN, escludono il proprietario dei beni patrimoniali confiscati dalla cerchia delle persone legittimate a proporre ricorso o che prevedono espressamente, come l’articolo 232 dello ZM, che non siano ammessi mezzi di ricorso contro una decisione che consente di disporre, ai sensi del diritto nazionale, la confisca di beni patrimoniali di proprietà di un terzo non coinvolto nel procedimento per l’illecito».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

30      Con le prime due questioni, da esaminarsi congiuntamente, il giudice del rinvio in sostanza chiede se l’articolo 44 del codice doganale dell’Unione vada interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non prevede che una persona i cui beni sono stati sequestrati in base ad una decisione sanzionatoria amministrativa, ma che non è ivi considerata autore dell’illecito amministrativo connesso alla sanzione inflitta, possa impugnare detta decisione.

31      A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 44 di detto codice dispone che qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso le decisioni in materia di applicazione della legislazione doganale prese dalle autorità doganali e che la riguardano direttamente e individualmente.

32      Per quanto riguarda la nozione di «decisione», alla quale tale disposizione fa riferimento, essa è definita al punto 39 dell’articolo 5 di detto codice come «qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate», fermo restando che la normativa doganale comprende in particolare, conformemente al punto 2 di tale articolo, il codice doganale dell’Unione e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo a livello nazionale.

33      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio si evince che la decisione di cui al procedimento principale e che irroga la sanzione amministrativa, emessa dalle autorità doganali in un caso di contrabbando doganale particolare, produce effetti giuridici sulla JP, dato che beni appartenenti a tale persona giuridica, in quanto «persona interessata», sono stati sequestrati. Ne consegue che si tratta di una «decisione», ai sensi dell’articolo 5, punto 39, del codice doganale dell’Unione.

34      Occorre aggiungere, da un lato, che l’articolo 42, paragrafo 1, di tale codice dispone che gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni in caso di violazione della normativa doganale, cosicché la decisione di irrogare, nel caso di un contrabbando doganale come quello accertato nel procedimento principale, una sanzione siffatta, in particolare il sequestro dei beni, costituisce una decisione in materia di applicazione della legislazione doganale, ai sensi dell’articolo 44 di detto codice.

35      Dall’altro lato, sebbene sembri che la decisione che irroga la sanzione amministrativa di cui trattasi nel procedimento principale non sia stata formalmente indirizzata alla JP, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, resta il fatto che quest’ultima produce effetti giuridici diretti su tale società, in quanto i suoi beni sono stati sequestrati in forza di tale decisione. Pertanto, si deve ritenere che detta decisione riguardi direttamente e individualmente la JP, ai sensi dell’articolo 44 del medesimo codice.

36      Ne consegue che una decisione che irroga una sanzione amministrativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, deve, conformemente all’articolo 44 del codice doganale dell’Unione, poter essere impugnata, cosicché tale codice osta a una normativa nazionale che non preveda che una persona possa impugnare una siffatta decisione che la riguardi direttamente e individualmente.

37      Alla luce del complesso di questi motivi, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 44 del codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non prevede alcun diritto di ricorso contro una decisione che irroga una sanzione amministrativa a favore di una persona i cui beni siano stati sequestrati sulla base di una siffatta decisione, ma che non è considerata, in tale decisione, l’autore dell’illecito amministrativo connesso alla sanzione inflitta.

 Sulla terza questione

38      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212 debba essere interpretato nel senso che esso si applica a una decisione relativa a un atto che non costituisce reato e, in caso affermativo, se esso osta a una normativa nazionale che prevede che un terzo il cui bene può essere sequestrato nell’ambito di un procedimento amministrativo a carattere penale non disponga di un mezzo di ricorso avverso tale decisione.

39      A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 2 di tale decisione quadro, cui rinvia l’articolo 4 della stessa, prevede che ciascuno Stato membro debba adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.

40      Dalla formulazione di tale articolo risulta che l’ambito di applicazione ratione materiae di detta decisione quadro, come risulta altresì dal titolo stesso nonché dal considerando 1 della medesima decisione quadro, i quali fanno riferimento, rispettivamente, alla «confisca di beni, strumenti e proventi di reato» e alla «criminalità organizzata», è limitato ai reati, cosicché la stessa decisione quadro non si applica a una decisione che non si colloca nell’ambito di un procedimento concernente uno o più reati e non consegue ad esso (v., in questo senso, sentenza del 19 marzo 2020, «Agro In 2001», C‑234/18, EU:C:2020:221, punto 61).

41      Questo stesso ambito di applicazione è parimenti limitato nel senso che riguarda solo reati di una certa gravità, vale a dire quelli punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno.

42      Per quanto riguarda la nozione di «confisca», occorre fare riferimento non già alla definizione di cui all’articolo 1, quarto trattino, della decisione quadro 2005/212, bensì a quella di cui all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/42, poiché tale direttiva ha sostituito, in forza del suo articolo 14, paragrafo 1, segnatamente, i primi quattro trattini dell’articolo 1 di detta decisione quadro (sentenza del 10 novembre 2022, DELTA STROY 2003, C‑203/21, EU:C:2022:865, punto 30).

43      Ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di tale direttiva, costituisce confisca la «privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato».

44      Orbene, è sufficiente constatare che, da un lato, nel procedimento principale la decisione che irroga una sanzione amministrativa è stata emessa a seguito di un procedimento di natura amministrativa, procedimento che non riguardava uno o più reati né, tanto meno, un reato punibile con una pena privativa della libertà di durata superiore a un anno, come richiesto dall’articolo 2 della decisione quadro 2005/212.

45      Dall’altro lato, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta altresì che tale decisione è stata adottata dalle autorità doganali bulgare e non già da un’autorità giudiziaria, come richiesto dall’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/42.

46      Di conseguenza, la decisione quadro 2005/212 non è materialmente applicabile in una situazione in cui l’atto commesso non costituisce reato.

47      Poiché l’ambito di applicazione ratione materiae di tale decisione quadro è chiaramente definito e quest’ultima è stata adottata al fine di istituire norme minime comuni in un settore ben delimitato, che, del resto, riguarda la cooperazione in materia penale, essa non può essere materialmente applicabile neppure per analogia ad una situazione come quella di cui al procedimento principale.

48      Alla luce del complesso di questi motivi, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una decisione relativa a un atto che non costituisce reato.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 44 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che non prevede alcun diritto di ricorso contro una decisione che irroga una sanzione amministrativa a favore di una persona i cui beni siano stati sequestrati sulla base di una siffatta decisione, ma che non è considerata, in tale decisione, l’autore dell’illecito amministrativo connesso alla sanzione inflitta.

2)      L’articolo 4 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non si applica a una decisione relativa a un atto che non costituisce reato.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.