Language of document : ECLI:EU:C:2023:185

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

9 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Nozione di “consumatore” – Comportamento della persona rivendicante la qualità di consumatore idoneo a suscitare nella controparte contrattuale l’impressione che ella agisce a fini professionali»

Nella causa C‑177/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salisburgo, Austria), con decisione del 24 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria l’8 marzo 2022, nel procedimento

JA

contro

Wurth Automotive GmbH,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J.-C. Bonichot e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per JA, da B. Heim, Rechtsanwalt;

–        per la Commissione europea, da S. Noë e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata proposta nell’abito di una controversia tra JA, cittadina austriaca, e la Wurth Automotive GmbH, una società tedesca, vertente sulla competenza dei giudici austriaci a statuire su una domanda di risarcimento per vizi occulti di un’automobile oggetto di un contratto di vendita.

 Contesto normativo

3        L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che fa parte della sezione 4, rubricata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», del capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», prevede quanto segue:

«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)      qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)      qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

4        L’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

5        La ricorrente nel procedimento principale, il cui partner è un concessionario di automobili e gestore di una piattaforma Internet di vendita di automobili (in prosieguo: il «partner»), figurava sulla homepage di tale piattaforma come grafica e web designer, senza aver effettivamente svolto tale attività all’epoca dei fatti del procedimento principale.

6        Su domanda della ricorrente nel procedimento principale, che aveva espresso la volontà di acquistare un’automobile, il partner ha effettuato ricerche e ha contattato la convenuta nel procedimento principale, inviandole, in data 11 marzo 2019, un messaggio di posta elettronica dal suo indirizzo elettronico professionale in cui indicava un’offerta di prezzo per l’acquisto, con applicazione d’imposta secondo il regime del margine, di un veicolo con una prima immatricolazione in Germania e pagamento in contanti. Nell’offerta era indicato che il contratto di vendita doveva essere concluso a nome della ricorrente nel procedimento principale. Tra il partner della ricorrente e un collaboratore della convenuta nel procedimento principale è inoltre intercorso un colloquio telefonico, senza che se ne sia potuto stabilire il contenuto in modo giuridicamente adeguato.

7        La convenuta nel procedimento principale ha trasmesso al partner, con messaggio di posta elettronica, il contratto di vendita che menzionava, in qualità di acquirente, la «società JA» e conteneva una rubrica intitolata «Clausole speciali: operazione tra professionisti/nessun reso, nessuna garanzia/consegna dietro pagamento (...)».

8        La ricorrente nel procedimento principale ha firmato tale contratto senza contestare tali menzioni. Il contratto è stato poi inoltrato alla convenuta nel procedimento principale, con messaggio di posta elettronica, dal partner, il quale, il 13 marzo 2019, ha ritirato il veicolo presso quest’ultima.

9        La fattura emessa in tale occasione riportava la menzione «Impossibile indicare l’[imposta sul valore aggiunto (IVA)] – Articolo 25a [dell’Umsatzsteuergesetz (legge sull’IVA)]». Come risulta dalla decisione di rinvio, nel sistema informatico della convenuta nel procedimento principale le clausole speciali non sono proposte automaticamente, ma devono essere indicate dal venditore nel contratto di vendita. Per i contratti conclusi con i singoli, si utilizzano gli appellativi «Sig./Sig.ra». Tali contratti includono inoltre una clausola di garanzia per la durata di un anno.

10      L’automobile di cui trattasi è stata immatricolata a nome della ricorrente nel procedimento principale. Qualche settimana dopo, il partner della ricorrente ha chiesto alla convenuta nel procedimento principale se fosse possibile indicare l’importo dell’IVA sulla fattura emessa, richiesta che non veniva accolta.

11      Avendo constatato vizi occulti del veicolo di cui trattasi, la ricorrente nel procedimento principale ha adito il Bezirksgericht Salzburg (Tribunale circoscrizionale, Salisburgo, Austria), fondando la competenza di tale giudice sull’articolo 17 del regolamento n. 1215/2012, con una domanda diretta ad ottenere la condanna della convenuta nel procedimento principale al pagamento dell’importo di EUR 3 257,52 a titolo di diritti di garanzia. A sostegno della sua domanda, la ricorrente nel procedimento principale ha sostenuto che, nel caso di specie, ella ha concluso il contratto di vendita in qualità di consumatrice e che la convenuta nel procedimento principale dirigeva la sua attività commerciale o professionale verso l’Austria, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012.

12      La convenuta nel procedimento principale ha sollevato un’eccezione di incompetenza di tale giudice ed ha anche contestato la fondatezza di tale domanda. Secondo le sue affermazioni, il contratto di vendita di cui al procedimento principale costituisce una transazione tra professionisti, il che risulterebbe dalle menzioni che figurano nella rubrica «Clausole speciali», dal prezzo di vendita, il cui importo è stato stabilito tenendo conto dell’applicazione d’imposta secondo il regime del margine, e dal fatto che la ricorrente nel procedimento principale intendeva avvalersi della detrazione dell’IVA a monte. Di conseguenza, secondo la convenuta nel procedimento principale, i giudici tedeschi sarebbero competenti a conoscere della controversia oggetto di tale procedimento.

13      Con ordinanza del 19 ottobre 2021, il Bezirksgericht Salzburg (Tribunale circoscrizionale, Salisburgo, Austria) ha constatato di non essere internazionalmente competente a conoscere del procedimento principale. Secondo tale giudice, nonostante la ricorrente nel procedimento principale non sia di fatto un’imprenditrice, essa ha ingenerato nella convenuta nel procedimento principale, firmando il contratto di vendita e facendo intervenire il partner nello svolgimento dei rapporti con quest’ultima, l’impressione di agire in tale qualità. La convenuta nel procedimento principale aveva quindi il diritto di aspettarsi di concludere un contratto tra professionisti, motivo per cui le condizioni di applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1215/2012 non sarebbero soddisfatte.

14      La ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso contro tale ordinanza dinanzi al Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salisburgo, Austria), giudice del rinvio.

15      Tale giudice rileva che nel caso di specie è pacifico che la convenuta nel procedimento principale, la cui sede si trova in Germania, ha altresì orientato le proprie attività professionali verso l’Austria, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012, ed è controverso soltanto se la ricorrente nel procedimento principale abbia agito in qualità di consumatrice nel contesto della conclusione del contratto di vendita con la convenuta nel procedimento principale.

16      Al riguardo, detto giudice rileva che, pur se la ricorrente nel procedimento principale afferma di aver concluso tale contratto in qualità di persona privata che esercita un’attività retribuita, dagli accertamenti del giudice di primo grado risulta che non può escludersi che quest’ultima abbia esercitato la professione di grafica e web designer quale lavoratrice autonoma. Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se una siffatta situazione, in cui un fatto non può essere provato in modo sufficiente, potrebbe arrecare pregiudizio alla ricorrente nel procedimento principale.

17      Il giudice del rinvio ritiene che, pur considerando che la ricorrente nel procedimento principale abbia acquistato il veicolo interessato a fini privati, resti aperta la questione se tale circostanza fosse altresì identificabile da parte della convenuta nel procedimento principale.

18      Infine, detto giudice si chiede se, nell’ambito della valutazione complessiva cui esso dovrebbe procedere per stabilire se la ricorrente nel procedimento principale abbia, nel caso di specie, concluso il contratto controverso nel procedimento principale come consumatrice, altre particolari circostanze di tale caso potessero rivestire una determinata importanza, come il fatto che la ricorrente nel procedimento principale abbia fatto ricorso ad un concessionario di automobili per compiere le operazioni necessarie alla conclusione del contratto, la circostanza che, nell’agosto del 2019, la ricorrente nel procedimento principale abbia rivenduto l’automobile ricavandone un profitto o la mancata indicazione dell’IVA sulla fattura. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il giudice del rinvio precisa che, ai sensi del diritto tedesco sull’IVA, la mancata indicazione separata dell’IVA sulla fattura può intervenire sia nella vendita a un imprenditore, sia nella vendita a un singolo.

19      Ciò premesso, il Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salisburgo, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, ai fini della valutazione della qualità di consumatrice della ricorrente ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento [n. 1215/2012], sia rilevante

a)      se la ricorrente, alla data della conclusione del contratto di acquisto e immediatamente dopo, svolgesse l’attività di grafica e web designer da lei indicata nel procedimento esclusivamente quale lavoratrice dipendente o, almeno in parte, anche nell’ambito di un’attività indipendente e

b)      lo scopo per il quale la ricorrente abbia acquistato il veicolo, vale a dire soltanto per esigenze proprie ad uso privato o anche con riguardo ad un’attività o finalità professionale o commerciale presente o futura.

2)      Se la ricorrente non possa più invocare la qualità di consumatrice quando ha rivenduto l’autovettura nell’agosto 2019, e se al riguardo sia rilevante il profitto che abbia conseguito.

3)      Se possa negarsi la qualità di consumatrice della ricorrente per il solo fatto di aver sottoscritto, senza alcuna obiezione e non facendo riferimento alla qualità di consumatrice, un contratto di acquisto standardizzato predisposto dalla convenuta, nel cui formulario figurava la designazione dell’acquirente come «impresa» e, sotto la rubrica «Clausole speciali», in caratteri più piccoli, la menzione «Operazione commerciale/nessun reso, nessuna garanzia/consegna solo dietro pagamento».

4)      Se la ricorrente debba rispondere per il comportamento del suo [partner], intervenuto nell’acquisto in qualità di concessionario di automobili, che avrebbe potuto indurre la convenuta a desumerne la qualità di imprenditrice della ricorrente.

5)      Se, ai fini della valutazione della qualità di consumatrice, deponga in sfavore della ricorrente la circostanza che il giudice di primo grado non sia stato in grado di stabilire il motivo per il quale il contratto scritto di acquisto sia diverso dalla precedente offerta effettuata dal [partner] della ricorrente con riguardo alla designazione dell’acquirente e quale fosse il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse al riguardo tra il [partner] della ricorrente e un venditore della convenuta.

6)      Se sia decisivo per la qualità di consumatrice della ricorrente il fatto che il suo [partner], alcune settimane dopo il ritiro del veicolo, abbia chiesto telefonicamente alla convenuta se fosse possibile esporre l’IVA».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

20      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come «consumatore», ai sensi di tale disposizione, occorre tenere conto delle finalità attuali o future perseguite mediante la conclusione di tale contratto, e della natura, autonoma o subordinata, dell’attività esercitata da tale persona.

21      A tal proposito, occorre ricordare che le norme sulla competenza di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012 costituiscono una deroga tanto alla regola generale di competenza fissata all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza speciale in materia di contratti, dettata dall’articolo 7, punto 1, del medesimo regolamento, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio (v., per analogia, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 43 e giurisprudenza citata).

22      Di conseguenza, la nozione di «consumatore», ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012, deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest’ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa e medesima persona può essere considerata un consumatore nell’ambito di talune operazioni e un operatore economico nell’ambito di altre (sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojević, C‑630/17, EU:C:2019:123, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

23      Solo i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto da tale regolamento in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un’attività professionale, anche se prevista in futuro (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojević, C‑630/17, EU:C:2019:123, punti 88 e 89, e giurisprudenza ivi citata).

24      Ne consegue che le norme sulla competenza specifiche di cui agli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1215/2012 possono essere applicate, in linea di principio, solo nell’ipotesi in cui il contratto sia stato concluso tra le parti per un uso non professionale del bene o del servizio di cui trattasi (sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

25      Per quanto riguarda, più in particolare, una persona che conclude un contratto per una duplice finalità, per un uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale e in parte a fini privati, la Corte ha dichiarato che tale persona potrebbe avvalersi di dette norme sulla competenza solo nell’ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l’attività professionale della persona medesima sia talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell’operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso (sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojević, C‑630/17, EU:C:2019:123, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

26      Per quanto riguarda la natura dell’attività professionale esercitata dalla persona che rivendica la qualità di consumatore, la Corte ha dichiarato che nessuna distinzione a seconda che l’attività professionale sia un’attività lavorativa autonoma o subordinata risulta dalla sua giurisprudenza, secondo cui occorre solo verificare se il contratto sia concluso al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, cosicché anche un’attività subordinata rientra nella nozione di attività professionale, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2022, ROI Land Investments, C‑604/20, EU:C:2022:807, punti 54 e 55).

27      Risulta da tale giurisprudenza che la qualità di consumatore, ai sensi di tale disposizione, dipende dalla finalità professionale o privata perseguita con la conclusione del contratto di cui trattasi. Infatti, una persona che ha concluso un contratto dev’essere qualificata come consumatore se la conclusione di tale contratto non rientra nella sua attività professionale o, in caso di contratto con duplice finalità, in parte professionale e in parte privata, se l’uso professionale è trascurabile nel contesto dell’operazione considerata nel suo complesso. Invece, la natura dell’attività professionale esercitata dalla persona che invoca la qualità di consumatore non è pertinente ai fini di una qualificazione siffatta.

28      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che, per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come «consumatore», ai sensi di tale disposizione, occorre tenere conto delle finalità attuali o future perseguite mediante la conclusione di tale contratto, indipendentemente dalla natura, autonoma o subordinata, dell’attività esercitata da tale persona.

 Sulle questioni dalla seconda alla quarta e sulla sesta questione

29      Con le questioni dalla seconda alla quarta e con la sesta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come «consumatore» ai sensi di tale disposizione, si può tenere conto dell’impressione creata, nella sua controparte contrattuale, dal comportamento di tale persona, consistente, in particolare, nella mancata reazione, da parte della persona che invoca la qualità di consumatore, alle clausole contrattuali che la designano quale imprenditrice, nella circostanza che ella ha concluso tale contratto attraverso un intermediario che esercita attività professionali nel settore cui tale contratto si riferisce, il quale dopo la firma di questo stesso contratto ha chiesto alla controparte se l’IVA potesse essere indicata sulla relativa fattura, o ancora nella circostanza che tale persona ha venduto il bene oggetto del contratto poco dopo la sua conclusione, realizzando un eventuale profitto.

30      Al riguardo, si deve osservare che dalla risposta fornita alla prima questione risulta che, nel contesto dell’analisi della nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n.1215/2012, il giudice nazionale deve accertare le finalità perseguite dalla persona che invoca tale qualità con la conclusione del contratto e, quando tale contratto ha una duplice finalità, stabilire se detto contratto sia inteso a rispondere in misura non trascurabile a esigenze relative all’attività professionale della persona interessata o a bisogni privati.

31      A tal fine, detto giudice deve fondarsi in primo luogo sugli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, cosicché, se tali elementi sono sufficienti per consentire al giudice di dedurne la finalità del contratto, sarà inutile ricercare se l’uso professionale o privato potesse essere o meno conosciuto dalla controparte (v., per analogia, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punti 48 e 49).

32      Tuttavia, qualora tali elementi non siano sufficienti, tale giudice può verificare inoltre se il presunto consumatore, con il suo comportamento nei confronti della controparte, abbia in realtà dato a quest’ultima l’impressione di agire a fini professionali, cosicché la controparte poteva legittimamente ignorare la finalità extraprofessionale dell’operazione di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 51).

33      Un caso del genere si verificherebbe, ad esempio, qualora un privato ordinasse, senza ulteriori precisazioni, oggetti che potrebbero servire effettivamente all’esercizio della sua professione, utilizzasse a tal fine carta da lettera con intestazione professionale, si facesse consegnare beni presso il suo domicilio professionale o menzionasse la possibilità di recuperare l’IVA (v., per analogia, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 52).

34      In un caso siffatto, le regole specifiche di competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, enunciate agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012, non troverebbero applicazione nemmeno qualora il contratto non perseguisse in quanto tale una finalità professionale non trascurabile, dato che si deve ritenere che il singolo abbia rinunciato alla protezione prevista dai detti articoli, considerata l’impressione che ha fatto sorgere presso la sua controparte in buona fede (v., per analogia, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 53).

35      Da tale giurisprudenza risulta che l’impressione creata dal comportamento della persona che rivendica la qualità di «consumatore», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, nella sua controparte, può essere presa in considerazione per stabilire se tale persona debba beneficiare della tutela processuale di cui alla sezione 4 di tale regolamento.

36      Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sulla pertinenza, ai fini della qualificazione come consumatrice della ricorrente nel procedimento principale, di talune circostanze di fatto, quali la mancanza di reazione da parte di quest’ultima alle clausole contrattuali che la designano come imprenditrice, l’intervento nella negoziazione di tale contratto del suo partner, concessionario di automobili, che dopo la firma di tale contratto ha chiesto alla convenuta nel procedimento principale se fosse possibile indicare l’IVA nella relativa fattura, o ancora la vendita dell’automobile poco dopo la conclusione del contratto e la realizzazione di un eventuale profitto.

37      Al riguardo, si deve precisare, anzitutto, che spetta soltanto a tale giudice stabilire, tenendo conto di tutte le informazioni di cui dispone, inclusa la buona fede della convenuta nel procedimento principale, se, con il suo comportamento, la ricorrente nel procedimento principale abbia creato l’impressione di aver agito a fini professionali. Nell’ambito della sua analisi, detto giudice deve considerare tutte le circostanze ricorrenti nel contesto della conclusione del contratto; anche elementi intervenuti successivamente possono rivelarsi pertinenti laddove corroborino tale analisi.

38      Con riferimento, in particolare, alla mancata reazione da parte della ricorrente nel procedimento principale alle clausole contrattuali che la designano quale imprenditrice, si deve osservare che una circostanza siffatta, che potrebbe peraltro spiegarsi con il modo in cui la convenuta nel procedimento principale ha redatto il contratto, non è di per sé determinante per escludere la ricorrente nel procedimento principale dal beneficio conferito dalla norma sulla competenza prevista all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Tuttavia una tale inerzia, assieme ad altre informazioni, potrebbe costituire un indizio nel senso che il comportamento della ricorrente nel procedimento principale avrebbe potuto creare l’impressione, nella convenuta nel procedimento principale, che ella agiva a fini professionali.

39      Allo stesso modo, l’intervento nella negoziazione del contratto di un intermediario, concessionario di automobili, e il fatto che, poco dopo la conclusione del contratto, quest’ultimo si sia interessato alla possibilità di indicare l’IVA sulla fattura emessa in tale occasione, possono rivelarsi pertinenti ai fini dell’esame del giudice del rinvio. Al riguardo, tale giudice dovrebbe inoltre tenere conto delle caratteristiche particolari del regime tedesco dell’IVA, in quanto dalla decisione di rinvio risulta che ai sensi del diritto tedesco l’IVA può non essere indicata separatamente in fattura sia in caso di vendita a un imprenditore, sia in caso di vendita a un privato.

40      Diversamente, le circostanze della rivendita del bene oggetto del contratto e dell’eventuale profitto così ottenuto dalla ricorrente nel procedimento principale non sembrano a prima vista pertinenti per stabilire l’impressione che quest’ultima avrebbe potuto creare nella convenuta nel procedimento principale. Non è tuttavia escluso che possano anch’esse essere prese in considerazione dal giudice del rinvio nell’ambito della valutazione complessiva delle informazioni di cui dispone.

41      Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, alle questioni dalla seconda alla quarta e alla sesta questione si deve rispondere che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che, per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come «consumatore» ai sensi di tale disposizione, si può tenere conto dell’impressione creata, nella sua controparte contrattuale, dal comportamento di tale persona, consistente, in particolare, nella mancata reazione, da parte della persona che invoca la qualità di consumatore, alle clausole contrattuali che la designano come imprenditrice, nella circostanza che essa ha concluso tale contratto attraverso un intermediario che esercita attività professionali nel settore cui tale contratto si riferisce, il quale, dopo la firma di questo stesso contratto, ha chiesto alla controparte se l’IVA potesse essere indicata sulla relativa fattura, o ancora nella circostanza che tale persona ha venduto il bene oggetto del contratto poco dopo la sua conclusione, realizzando un eventuale profitto.

 Sulla quinta questione

42      Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, quando risulti impossibile determinare in modo giuridicamente adeguato, nell’ambito della valutazione complessiva delle informazioni a disposizione di un giudice nazionale, talune circostanze che accompagnano la conclusione di un contratto, per quanto riguarda, in particolare, talune indicazioni di tale contratto o l’intervento di un intermediario in sede di tale conclusione, dev’essere concesso il beneficio del dubbio a favore della persona che invoca la qualità di «consumatore», ai sensi di tale disposizione.

43      Al riguardo, occorre anzitutto osservare che tale questione è sollevata nell’ambito della verifica da parte del giudice del rinvio della competenza giurisdizionale internazionale dei giudici austriaci a conoscere del procedimento principale, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. In tale fase, detto giudice non esamina né la ricevibilità né il merito del ricorso, ma si limita a identificare i punti di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza in forza di tale disposizione. Tale giudice può pertanto considerare accertati, al solo scopo di verificare la propria competenza in forza di detta disposizione, gli asserti pertinenti del ricorrente (v., per analogia, sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 62 e giurisprudenza citata).

44      Tuttavia, in caso di contestazione degli argomenti del ricorrente da parte del convenuto, sia l’obiettivo di buona amministrazione della giustizia, sottostante all’applicazione del regolamento n. 1215/2012, sia il rispetto dovuto all’autonomia del giudice nell’esercizio delle sue funzioni impongono che il giudice adito possa esaminare la propria competenza internazionale alla luce di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto (v., per analogia, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

45      Con riferimento al valore probatorio che occorre attribuire a tali informazioni nel contesto della valutazione complessiva delle prove, tale aspetto ricade nell’ambito di applicazione del solo diritto nazionale. Infatti, il regolamento n. 1215/2012 non ha lo scopo di unificare le norme di diritto processuale degli Stati membri, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale (sentenza del 6 ottobre 2021, TOTO e Vianini Lavori, C‑581/20, EU:C:2021:808, punto 68 e giurisprudenza citata).

46      Nel caso di specie, spetta quindi al giudice del rinvio esaminare le informazioni di cui dispone e riguardanti le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto oggetto del procedimento principale, in particolare il motivo per cui la ricorrente nel procedimento principale vi era indicata come imprenditrice e la portata delle discussioni che hanno avuto luogo tra l’intermediario e i collaboratori della convenuta nel procedimento principale in sede di negoziazione del contratto, e valutare, tenuto conto di tutte le informazioni di cui dispone, il loro valore probatorio sulla base delle norme del diritto nazionale, anche riguardo alla questione di chi dovrebbe godere del beneficio del dubbio nel caso in cui risultasse impossibile accertare in modo giuridicamente adeguato talune di dette circostanze.

47      Inoltre, sebbene la Corte abbia certamente dichiarato che il beneficio del dubbio dev’essere in linea di principio a favore della persona che invoca la qualità di consumatore, se le circostanze oggettive del fascicolo non sono tali da dimostrare in modo giuridicamente adeguato che l’operazione che ha dato luogo alla conclusione di un contratto a duplice finalità perseguiva una finalità professionale non trascurabile (v., per analogia, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 50), da tale giurisprudenza non può dedursi che l’effetto utile delle disposizioni che disciplinano la competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori esiga che un siffatto beneficio sia concesso alla persona che invoca la qualità di consumatore per tutte le circostanze che accompagnano la conclusione di un contratto e, in particolare, per quelle relative al comportamento di tale persona (v., per analogia, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 51).

48      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, qualora risulti impossibile determinare in modo giuridicamente adeguato, nell’ambito della valutazione complessiva delle informazioni a disposizione di un giudice nazionale, talune circostanze che accompagnano la conclusione di un contratto, per quanto riguarda, in particolare, alcune indicazioni di tale contratto o l’intervento di un intermediario al momento di tale conclusione, il giudice nazionale deve valutare il valore probatorio di tali informazioni secondo le norme di diritto nazionale, anche riguardo alla questione se debba essere concesso il beneficio del dubbio a favore della persona che sostiene di essere un «consumatore», ai sensi di tale disposizione.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

deve essere interpretato nel senso che:

per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come «consumatore», ai sensi di tale disposizione, occorre tenere conto delle finalità attuali o future perseguite mediante la conclusione di tale contratto, indipendentemente dalla natura, autonoma o subordinata, dell’attività esercitata da tale persona.

2)      L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012

deve essere interpretato nel senso che:

per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come «consumatore» ai sensi di tale disposizione, si può tenere conto dell’impressione creata, nella sua controparte contrattuale, dal comportamento di tale persona, consistente, in particolare, nella mancata reazione, da parte della persona che invoca la qualità di consumatore, alle clausole contrattuali che la designano come imprenditrice, nella circostanza che essa ha concluso tale contratto attraverso un intermediario che esercita attività professionali nel settore cui tale contratto si riferisce, il quale, dopo la firma di questo stesso contratto, ha chiesto alla controparte se l’imposta sul valore aggiunto potesse essere indicata sulla relativa fattura, o ancora nella circostanza che tale persona ha venduto il bene oggetto del contratto poco dopo la sua conclusione, realizzando un eventuale profitto.

3)      L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012

deve essere interpretato nel senso che:

qualora risulti impossibile determinare in modo giuridicamente adeguato, nell’ambito della valutazione complessiva delle informazioni a disposizione di un giudice nazionale, talune circostanze che accompagnano la conclusione di un contratto, per quanto riguarda, in particolare, talune indicazioni di tale contratto o l’intervento di un intermediario in sede di tale conclusione, il giudice nazionale deve valutare il valore probatorio di tali informazioni secondo le norme del diritto nazionale, anche riguardo alla questione se debba essere concesso il beneficio del dubbio a favore della persona che sostiene di essere un «consumatore», ai sensi di tale disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.