Language of document : ECLI:EU:C:2023:309

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

20 aprile 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Pensione di vecchiaia – Normativa nazionale che prevede un allineamento progressivo del regime pensionistico dei dipendenti pubblici con il regime pensionistico generale – Primo adeguamento dell’importo della pensione che interviene più rapidamente per una categoria di dipendenti pubblici rispetto ad un’altra – Giustificazioni»

Nella causa C‑52/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria), con decisione del 17 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2022, nel procedimento

BF

contro

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB),

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún (relatrice), presidente di Sezione, N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per BF, da M. Riedl, Rechtsanwalt;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e F. Werni, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e D. Martin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), e dei principi di certezza del diritto, del mantenimento dei diritti acquisiti e di effettività del diritto dell’Unione.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone BF alla Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) (ente previdenziale per i dipendenti pubblici, delle ferrovie e del settore minerario, Austria), in merito all’importo della pensione di vecchiaia di BF.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 1 della direttiva 2000/78, intitolato «Obiettivo», così recita:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

4        L’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Nozione di discriminazione», prevede quanto segue:

«1.      Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.      Ai fini del paragrafo 1:

a)      sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

b)      sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i)      tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (...)

(...)».

5        L’articolo 3 della direttiva in parola, intitolato «Campo di applicazione», al suo paragrafo 1, lettera c), enuncia quanto segue:

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità [europea], la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(...)

c)      all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

(...)».

6        Ai sensi dell’articolo 6 della stessa direttiva, intitolato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età»:

«1.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

(...)

2.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

7        L’articolo 9 della direttiva 2000/78, rubricato «Difesa dei diritti», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva».

 Diritto austriaco

8        Il Pensionsharmonisierungsgesetz (legge sull’armonizzazione delle pensioni), del 15 dicembre 2004, (BGBl. I, 142/2004), ha introdotto l’Allgemeines Pensionsgesetz (legge generale sulle pensioni, in prosieguo: l’«APG»), entrato in vigore il 1° gennaio 2005, che prevede, per tutte le persone nate dopo il 1° gennaio 1955, compresi, in linea di principio, i dipendenti pubblici federali, un nuovo regime pensionistico uniforme.

9        Prima dell’entrata in vigore dell’APG, i dipendenti pubblici federali erano assoggettati esclusivamente al regime pensionistico di cui al Bundesgesetz über die Pensionsansprüche der Bundesbeamten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen (Pensionsgesetz 1965) [legge federale relativa ai diritti pensionistici dei dipendenti pubblici federali, dei loro superstiti e dei loro familiari (legge sulle pensioni del 1965)], del 18 novembre 1965 (BGBl. 340/1965, in prosieguo: il «PG 1965»).

10      L’articolo 41 del PG 1965, come modificato dalla legge del 15 dicembre 2020, (BGBl. I, 135/2020) (in prosieguo: il «PG 2020»), era formulato nel seguente modo:

«1.      Le modifiche della presente legge federale che non cambiano né l’importo delle prestazioni ai sensi della presente legge né le condizioni per l’acquisizione di tali prestazioni si applicano anche alle persone che, alla data della sua entrata in vigore, hanno diritto a prestazioni mensili in denaro in forza di tale stessa legge. Le modifiche delle regole di calcolo o delle condizioni per l’acquisizione delle prestazioni non si applicano alle persone che, alla data della sua entrata in vigore, hanno diritto a prestazioni in forza della presente legge, solo in caso di disposizione espressa in tal senso.

2.      Le pensioni di vecchiaia e le pensioni di reversibilità dovute in forza della presente legge federale, ad eccezione dell’integrazione ai sensi dell’articolo 26, devono essere adeguate contemporaneamente e nella stessa misura delle pensioni erogate nell’ambito del regime pensionistico obbligatorio,

(1)      quando il diritto alla pensione è già maturato anteriormente al 1º gennaio dell’anno interessato

(2)      quando derivano da pensioni di vecchiaia per le quali il diritto alla pensione è già maturato anteriormente al 1º gennaio dell’anno interessato.

Il primo adeguamento dei diritti pensionistici, in deroga a quanto previsto nella prima frase, viene effettuato solo con effetto dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione.

(...)

7.      Il procedimento di adeguamento delle pensioni previsto all’articolo 744, paragrafi 1 e 2, dell’[Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (legge generale in materia di previdenza sociale), del 9 settembre 1955 (BGBl. 189/1955, in prosieguo: l’«ASVG»)], per l’anno civile 2021 deve essere applicato, per analogia, fermo restando cheVSG il reddito globale pensionistico di una persona comprende la somma di tutte le pensioni di vecchiaia e di reversibilità dovute nel dicembre 2020

–        in forza della presente legge federale sulla base di un rapporto di servizio di diritto pubblico con lo Stato federale,

–        (...)

e sottoposte all’adeguamento delle pensioni al 1° gennaio 2021. In caso di adeguamento delle pensioni dei dipendenti pubblici dei Länder ai quali si applica la presente legge federale, non occorre costituire un reddito globale pensionistico. In caso di aumento, ai sensi dell’articolo 744, paragrafo 1, punto 4, dell’ASVG, l’importo totale dell’aumento deve essere interamente aggiunto alla pensione di vecchiaia o reversibilità. Qualora una persona percepisca due o più pensioni di vecchiaia o di reversibilità, si applica mutatis mutandis l’articolo 744, paragrafo 3, dell’ASVG».

11      L’articolo 41 del PG 1965, come modificato dal Pensionsanpassungsgesetz 2022 (legge sull’adeguamento delle pensioni del 2022), del 13 dicembre 2021, (BGBl. I, 210/2021) (in prosieguo: il «PG 2022»), così prevede:

«1.      Le modifiche della presente legge federale che non cambiano né l’importo delle prestazioni ai sensi della presente legge né le condizioni per l’acquisizione di tali prestazioni si applicano anche alle persone che, alla data della sua entrata in vigore, hanno diritto a prestazioni mensili in denaro in forza di tale stessa legge. Le modifiche delle regole di calcolo o delle condizioni per l’acquisizione delle prestazioni si applicano alle persone che, alla data della sua entrata in vigore, hanno diritto a prestazioni in forza della presente legge federale, solo in caso di disposizione espressa in tal senso.

2.      Le pensioni di vecchiaia e le pensioni di reversibilità dovute in forza della presente legge federale, ad eccezione dell’integrazione ai sensi dell’articolo 26, devono essere adeguate contemporaneamente e nella stessa misura delle pensioni erogate nell’ambito del regime pensionistico obbligatorio,

(1)      quando il diritto alla pensione è già maturato anteriormente al 1º gennaio dell’anno interessato

(2)      quando derivano da pensioni di vecchiaia per le quali il diritto alla pensione è già maturato anteriormente al 1º gennaio dell’anno interessato.

In deroga alla prima frase il primo adeguamento di una pensione di vecchiaia è effettuato nel seguente modo:

Le pensioni di vecchiaia dovute dal primo giorno del mese dell’anno civile precedente menzionato nella colonna di sinistra sono moltiplicate dal 1° gennaio per la percentuale del coefficiente di adeguamento indicato nella colonna di destra.

1° gennaio

100%

(...)

(...)



Per le pensioni di vecchiaia spettanti dal 1° novembre o dal 1° dicembre dell’anno civile precedente, il primo adeguamento avviene con effetto dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla data di maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia. Tali percentuali si applicano altresì in occasione del primo adeguamento alle pensioni di reversibilità derivate da pensioni di vecchiaia che non sono state ancora adeguate per la prima volta. In occasione del primo adeguamento delle pensioni di reversibilità provenienti da dipendenti pubblici deceduti mentre erano in attività, la percentuale di riferimento è quella che sarebbe stata applicabile se il dipendente pubblico fosse stato collocato in pensione il primo giorno del mese successivo alla data del suo decesso.

(...)

7.      Il procedimento di adeguamento delle pensioni previsto dall’articolo 744, paragrafi 1 e 2, dell’ASVG, per l’anno civile 2021 deve essere applicato, per analogia, fermo restando che il reddito globale pensionistico di una persona comprende la somma di tutte le pensioni di vecchiaia e di reversibilità dovute nel dicembre 2020

–        in forza della presente legge federale in ragione di un rapporto di servizio di diritto pubblico con lo Stato federale,

–        (...)

e sottoposte all’adeguamento delle pensioni al 1° gennaio 2021. In occasione dell’adeguamento delle pensioni dei dipendenti pubblici dei Länder ai quali si applica la presente legge federale, non occorre costituire un reddito globale pensionistico. In caso di aumento, ai sensi dell’articolo 744, paragrafo 1, punto 4, dell’ASVG, l’importo totale dell’aumento deve essere aggiunto alla pensione di vecchiaia o reversibilità. Qualora una persona percepisca due o più pensioni di vecchiaia o di reversibilità, si applica mutatis mutandis l’articolo 744, paragrafo 3, dell’ASVG».

12      L’articolo 99 del PG 1965, come modificato dalla legge del 17 giugno 2015, (BGBl. I, 65/2015) (in prosieguo: il «PG 2015»), così prevedeva:

«1.      La sezione XIII si applica esclusivamente a dipendenti pubblici nati dopo il 31 dicembre 1954 e prima del 1° gennaio 1976, entrati in servizio nel pubblico impiego federale prima del 1° gennaio 2005, che si trovano in servizio al 31 dicembre 2004.

2.      Ai dipendenti pubblici e ai docenti universitari spettano diritti pensionistici calcolati in base alle disposizioni della presente legge federale, solamente nella misura corrispondente alla percentuale di cui agli articoli 7 e 90, paragrafo 1, che è commisurata all’anzianità complessiva di servizio rilevante ai fini pensionistici maturata fino al 31 dicembre 2004.

3.      Oltre ai diritti pensionistici, per i dipendenti pubblici e i docenti universitari occorre calcolare una pensione in applicazione dell’APG e degli articoli 6, paragrafo 3, e 15, paragrafo 2, di questa legge nel testo vigente al 31 dicembre 2013. Gli articoli 15 e 16, paragrafo 5, dell’APG non vanno applicati. La pensione ai sensi dell’APG è dovuta nella misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di cui al paragrafo 2 e il 100%.

4.      I periodi accertati conformemente all’articolo 9 non sono presi in considerazione per l’applicazione dei paragrafi 2, 3 e 6. Per quanto riguarda i periodi presi in considerazione, è determinante l’epoca effettiva nella quale è stato effettuato il periodo preso in considerazione.

5.      La pensione complessiva del dipendente pubblico o docente universitario si compone della quota dei diritti pensionistici ai sensi del paragrafo 2 e della quota di pensione di cui al paragrafo 3».

13      Conformemente all’articolo 109, paragrafo 90 del PG 2022, l’articolo 41, paragrafi 2 e 3, nonché l’articolo 99, paragrafi 3, 5 e 6, della medesima legge entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

14      L’articolo 108h dell’ASVG, come modificato dalla legge del 22 ottobre 2019, (BGBl. I, 98/2019), al paragrafo 1, disponeva quanto segue:

«Con effetto al 1° gennaio di ciascun anno

a)      tutte le pensioni erogate dalla previdenza sociale per le quali il giorno di riferimento (articolo 223, paragrafo 2) è anteriore al 1º gennaio di tale anno,

(...)

sono moltiplicate per il coefficiente di adeguamento. (...)».

15      L’articolo 108 dell’ASVG, come modificato dalla legge del 28 gennaio 2021, (BGBl. I, 28/2021), così enuncia:

«1.      Con effetto al 1° gennaio di ciascun anno

a)      tutte le pensioni erogate dalla previdenza sociale per le quali il giorno di riferimento (articolo 223, paragrafo 2) è anteriore al 1º gennaio di tale anno,

(...)

sono moltiplicate per il coefficiente di adeguamento.

(...)

1a.      In deroga al paragrafo 1, il primo adeguamento avviene in modo tale che le pensioni per le quali il giorno di riferimento (articolo 223, paragrafo 2) cade nel mese, indicato nella colonna sinistra, dell’anno civile precedente l’adeguamento sono aumentate dal 1° gennaio della percentuale, indicata nella colonna destra, dell’importo integrativo risultante dall’applicazione del coefficiente di adeguamento:

febbraio

90%

(...)

(...)



Qualora la data di riferimento cada in novembre o dicembre dell’anno civile precedente l’adeguamento, il primo adeguamento avviene dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla data di riferimento (...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

16      BF, nato nel 1958, è stato collocato a risposo con la pensione di vecchiaia dei dipendenti pubblici austriaci il 1° luglio 2020.

17      Con decisione del 2 dicembre 2020 la BVAEB ha fissato la pensione di vecchiaia di BF nell’importo mensile lordo di EUR 4 455, 43. Detto importo è stato determinato sulla base di un calcolo detto «parallelo», stabilito conformemente alle disposizioni dell’articolo 99 del PG 2015, secondo il quale una quota della pensione di vecchiaia – ponderata in funzione della ripartizione dei periodi di servizio effettuati prima del o dal 1995 – è erogata a titolo del PG 1965, mentre l’altra è erogata a titolo dell’APG (in prosieguo: il «calcolo parallelo»).

18      Con lettera del 26 febbraio 2021, BF ha chiesto alla BVAEB di ricalcolare l’importo mensile lordo della sua pensione di vecchiaia a far data dal 1° gennaio 2021, poiché egli si riteneva svantaggiato rispetto agli ex dipendenti pubblici federali che percepiscono una pensione fissa sulla sola base dell’APG, il cui importo è stato adeguato senza ritardo sin dal primo nuovo anno di riscossione, mentre la pensione di BF, stabilita sulla base del calcolo parallelo, verrebbe adeguata solo il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, nella specie il 1° gennaio 2022.

19      Con decisione del 19 marzo 2021 la BVAEB ha confermato che la pensione di vecchiaia di BF doveva essere fissata nell’importo mensile lordo di EUR 4 455,24 e che il primo adeguamento di detta pensione sarebbe stato effettuato solo dal 1° gennaio 2022, conformemente all’articolo 41 paragrafo 2 del PG 2020.

20      Con lettera del 6 aprile 2021 BF ha proposto un ricorso avverso tale decisione della BVAEB dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria), giudice del rinvio, chiedendo che il primo adeguamento dell’importo della sua pensione di vecchiaia fosse effettuato con effetto dal 1° gennaio 2021.

21      Dinanzi a tale giudice BF fa valere, da un lato, che l’articolo 41, paragrafo 2 del PG 2020, che prevede che il primo adeguamento dell’importo della pensione si effettui solo a partire dal secondo anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione, è incostituzionale, in quanto le pensioni di vecchiaia fissate ai sensi dell’articolo 108h, paragrafo 1a dell’ASVG, come modificato dalla legge del 28 gennaio 2021, sono oggetto di un adeguamento immediato sin dal primo nuovo anno di riscossione. Dall’altro lato, l’articolo 41, paragrafo 2, del PG 2020 creerebbe una discriminazione fondata sull’età, contraria al diritto dell’Unione, dal momento che l’adeguamento dell’importo delle pensioni di vecchiaia sulla base del calcolo parallelo riguarderebbe in modo maggioritario i dipendenti pubblici federali nati tra il 1955 e il 1975.

22      BF sostiene, altresì, che l’articolo 41, paragrafo 2, del PG 2022 ha rimosso tale discriminazione per il futuro. Orbene, nella misura in cui detto articolo non prevedrebbe alcun effetto retroattivo, la discriminazione asseritamente subita dagli ex dipendenti pubblici federali, come BF, l’importo della pensione dei quali è assoggettato al calcolo parallelo, rispetto agli ex dipendenti pubblici federali che percepiscono una pensione di vecchiaia fissata sulla sola base dell’APG, sarebbe mantenuta per il passato.

23      Secondo il giudice del rinvio, per quanto riguarda, in primo luogo, la situazione che pregiudicherebbe gli ex dipendenti pubblici federali il cui importo della pensione è assoggettato al calcolo parallelo rispetto a quelli che percepiscono una pensione esclusivamente in forza dell’APG, occorre prendere in considerazione la giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) relativa alla comparabilità dei regimi pensionistici ai sensi, rispettivamente, del PG 1965 e dell’APG. Peraltro, esso ritiene, in tale contesto, che la pensione di vecchiaia determinata ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 5, del PG 2015 dovrebbe essere assimilata a una «retribuzione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78.

24      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento di BF secondo cui, in applicazione del calcolo parallelo, una quota dell’importo della pensione di vecchiaia è erogata ai sensi dell’APG, il giudice del rinvio indica che tale parte è minima, in quanto rappresenta circa il 9,2% di tale importo.

25      In terzo luogo, tale giudice ricorda che il margine di manovra del legislatore nazionale è relativamente ampio per quanto riguarda la regolamentazione dello statuto, delle retribuzioni e delle pensioni dei dipendenti pubblici.

26      Per quanto riguarda, in quarto luogo, la modifica legislativa costituita dall’adozione dell’articolo 41, paragrafo 2, del PG 2022, il giudice del rinvio chiede se detta modifica non sia contraria all’obbligo che incombe agli Stati membri di rimuovere in modo immediato e completo una discriminazione constatata, come emergerebbe dal punto 24 della sentenza del 7 ottobre 2019, Safeway (C‑171/18, in prosieguo: la «sentenza Safeway», EU:C:2019:839).

27      In quinto e ultimo luogo il giudice del rinvio ritiene che una modifica legislativa avente un effetto retroattivo nel settore delle pensioni potrebbe comportare adeguamenti dell’importo delle pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici federali precedentemente discriminati e, quindi, costi rilevanti a carico del bilancio dello Stato federale. Pertanto, un tale effetto retroattivo potrebbe compromettere l’equilibrio finanziario del regime pensionistico interessato e costituire, quindi, un motivo imperativo di interesse generale, che consente al legislatore austriaco di giustificare il fatto di non aver adottato un siffatto effetto retroattivo, così come la Corte avrebbe considerato al punto 43 della sentenza Safeway.

28      Orbene, tale giudice rileva che il diritto dell’Unione non osta a che gli Stati membri tengano conto di considerazioni di bilancio parallelamente ad altre di ordine politico, sociale o demografico, purché, nel fare ciò, essi rispettino, in particolare, il principio generale del divieto di discriminazioni fondate sull’età. A tale proposito, sebbene considerazioni di bilancio potrebbero essere alla base di scelte di politica sociale di un o Stato membro e influenzare la natura o la portata delle misure che vuole adottare, siffatte considerazioni non possono costituire da sole un obiettivo legittimo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. Il giudice del rinvio constata, tuttavia, che, nella specie, non risultano giustificazioni di un’importanza paragonabile al rischio di grave pregiudizio al regime pensionistico, che possano costituire una siffatta esigenza imperativa di interesse generale.

29      Date tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva [2000/78], e i principi della certezza del diritto, salvaguardia dei diritti acquisiti ed effettività del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in base alla quale il primo adeguamento dei diritti pensionistici per la categoria di dipendenti pubblici che aveva maturato un diritto alla pensione [ai sensi del PG 2020] entro il 1° dicembre 2021 va riconosciuto solo con efficacia a partire dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione, mentre per la categoria di dipendenti pubblici che ha maturato o maturerà diritti pensionistici solo a partire dal 1° gennaio 2022 [ai sensi del PG 2022] il primo adeguamento dell’importo pensionistico deve avvenire con effetto già dal 1° gennaio dell’anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione».

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

30      Il governo austriaco contesta la ricevibilità della questione pregiudiziale, in ragione del fatto che non soddisfa i requisiti derivanti dall’articolo 94, lettera c) del regolamento di procedura della Corte, in quanto il giudice del rinvio non ha esposto in che modo la legislazione austriaca controversa nel procedimento principale comporterebbe una discriminazione diretta fondata sull’età, in violazione degli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

31      Detto giudice si limiterebbe, da un lato, ad esporre la situazione sfavorevole dei dipendenti pubblici federali rispetto a quella dei beneficiari del regime generale di assicurazione pensionistica e la questione se la legislazione nazionale controversa nel procedimento principale sia contraria all’obbligo, spettante agli stati membri, di porre fine ad una discriminazione. Orbene, la domanda di pronuncia pregiudiziale conterrebbe un solo riferimento a una disparità di trattamento dei «dipendenti pubblici anziani», nella parte di tale domanda in cui riproduce gli argomenti di BF a tale proposito.

32      Dall’altro lato, il giudice del rinvio non esporrebbe affatto i motivi che lo inducono a interrogare la Corte sulla questione se la legislazione nazionale controversa nel procedimento principale sia compatibile o no con i principi della certezza del diritto, della salvaguardia dei diritti acquisiti e di effettività del diritto dell’Unione.

33      A tale proposito, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, se è pur vero che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza, ciò non toglie che il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia. Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» per consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa di cui è investito. Inoltre, ai sensi dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, il giudice nazionale deve indicare con precisione i motivi che lo hanno indotto a interrogarsi quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione, nonché il collegamento tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale (sentenza del 24 marzo 2021, NAMA e a., C‑771/19, EU:C:2021:232, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

34      Nella specie, esponendo i dubbi che nutre sulla conformità dell’articolo 41, paragrafo 2, del PG 2022 agli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), nonché 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, o ai principi di certezza del diritto, di salvaguardia dei diritti acquisiti e di effettività del diritto dell’Unione, il giudice del rinvio espone i motivi che l’hanno indotto a interrogare la Corte sull’interpretazione di tali disposizioni e principi del diritto dell’Unione.

35      Vero è che, come rileva giustamente il governo austriaco, detto giudice non precisa espressamente il collegamento che fa tra le disposizioni nazionali controverse nel procedimento principale e i principi di certezza del diritto, di salvaguardia dei diritti acquisiti e di effettività del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione.

36      Tuttavia, dalla decisione di rinvio deriva che il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione di detti principi alla luce della sentenza Safeway e degli insegnamenti che ne derivano per quanto riguarda l’obbligo che incombe agli Stati membri di rimuovere una discriminazione in modo immediato e completo.

37      Alla luce di tutti questi elementi, si deve constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Nel merito

38      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, di cui all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale ottica, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, la circostanza che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, elaborato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o no riferimento nell’enunciazione dei suoi quesiti. Spetta, a tale riguardo, alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia [sentenza del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico), C‑61/21, EU:C:2022:1015, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].

39      Poiché dalla domanda di decisione pregiudiziale non risulta che il giudice del rinvio considera che nel procedimento principale possa essere pertinente solo un’eventuale discriminazione diretta, ai sensi della lettera a) dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, e non una discriminazione indiretta, ai sensi della lettera b), di tale disposizione, si deve ritenere che, con la sua questione, detto giudice intende sapere, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, debbano essere interpretati nel senso che ostano a un normativa nazionale la quale prevede che, ai fini di un allineamento progressivo del regime pensionistico dei dipendenti pubblici al regime pensionistico generale, il primo adeguamento dell’importo della pensione di vecchiaia di un categoria di dipendenti pubblici intervenga a partire dal secondo anno civile successivo alla maturazione del diritto alla pensione, mentre, per un’altra categoria di dipendenti pubblici, detto adeguamento avviene sin dal primo anno civile successivo alla maturazione di tale diritto.

40      Per rispondere a tale questione si deve verificare se la normativa controversa nel procedimento principale ricada nella sfera d’applicazione della direttiva 2000/78, e, in caso di risposta affermativa, se essa costituisca una differenza di trattamento fondata sull’età nonché, in tale ipotesi, se essa possa essere giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

41      Per quanto concerne, in primo luogo, la questione se la normativa in discussione nel procedimento principale ricada nella sfera d’applicazione della direttiva 2000/78, tanto dal titolo e dal preambolo quanto dal contenuto e dalla finalità di detta direttiva si evince che quest’ultima mira a stabilire un quadro generale per garantire a chiunque la parità di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», assicurando una protezione efficace contro le discriminazioni basate su uno dei motivi indicati nel suo articolo 1, tra i quali compare l’età (sentenza del 15 aprile 2021, Olympiako Athlitiko Kentro Athinon, C‑511/19, EU:C:2021:274, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

42      Inoltre, dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, risulta che essa si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione europea, «a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico», per quanto attiene, in particolare, «all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione».

43      Orbene, la Corte ha già avuto l’occasione di ricordare, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale che riguardava altresì la pensione di vecchiaia di dipendenti pubblici federali austriaci versata in forza del PG 1965, che un tale pensione ricade nella nozione di «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157 TFUE, in quanto, da un lato, il suo importo dipende dai periodi di servizio e dai periodi assimilabili nonché dallo stipendio che percepiva il dipendente pubblico federale interessato e, dall’altro lato, tale pensione costituisce un futuro pagamento in contanti, versato dal datore di lavoro ai suoi dipendenti, in conseguenza diretta del rapporto di lavoro di questi ultimi. Tale pensione è considerata infatti, secondo il diritto nazionale, come una retribuzione che continua ad essere corrisposta nel contesto di un rapporto di servizio che prosegue successivamente all’ammissione del dipendente pubblico al beneficio delle prestazioni pensionistiche (sentenza del 5 maggio 2022, BVAEB, 405/20, EU:C:2022:347, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

44      Tale constatazione non può essere messa in discussione per il motivo che, in applicazione del calcolo parallelo, una parte dell’importo della pensione di vecchiaia di BF gli è versata in forza dell’APG, poiché tale parte è minima, come risulta dal punto 24 della presente sentenza.

45      Pertanto, la normativa nazionale controversa del procedimento principale ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.

46      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se tale normativa comporti una disparità di trattamento in funzione dell’età per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, si deve ricordare che dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 1 della stessa, risulta che, ai fini di tale direttiva, il principio della parità di trattamento vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull’età. Il paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 2 di detta direttiva precisa che, ai fini dell’applicazione del suo paragrafo 1, sussiste discriminazione diretta, tra l’altro, quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra che si trovi in una situazione analoga. In forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2000/78 sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone di una particolare età, rispetto ad altre persone.

47      Nel caso di specie, occorre rilevare, in un primo tempo, che la normativa nazionale controversa nel procedimento principale, ovvero l’articolo 41, paragrafo 2, del PG 2022, non sembra dar luogo a discriminazione diretta, poiché essa si applica a prescindere dall’età dei dipendenti pubblici federali interessati e si riferisce solo alla data dalla quale un tale dipendente pubblico può far valere il suo diritto alla pensione di vecchiaia.

48      È giocoforza constatare, in un secondo tempo, che dalla decisione di rinvio risulta che, in forza dell’articolo 41, paragrafo 2, ultima frase, del PG 2020, il primo adeguamento di una pensione di vecchiaia avviene solo con effetto al 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla maturazione del diritto alla pensione, mentre, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, del PG 2022, le pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici federali che hanno o avranno diritto a una pensione solo dal 1° gennaio 2022 sono oggetto di un primo adeguamento, sulla base di un calcolo proporzionale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno civile successivo alla maturazione del diritto alla pensione. Pertanto, facendo riferimento alla data da cui un dipendente pubblico federale può far valere il suo diritto alla pensione di vecchiaia, detta normativa nazionale può essere interpretata nel senso che si fonda indirettamente su un criterio collegato all’età, poiché il beneficio di una pensione di vecchiaia è generalmente subordinato al compimento di un determinato numero di anni lavorativi e alla condizione di aver raggiunto un’età determinata.

49      A tale proposito, la Corte ha dichiarato, da un lato, che una discriminazione indiretta fondata sull’età può essere ravvisata solo qualora sia provato che, nell’ambito dell’insieme di persone a cui si riferisce il campo di applicazione di tale normativa nazionale, tale normativa incide negativamente, e senza giustificazione, su una percentuale significativamente più elevata di persone di una determinata età rispetto ad altre persone. [v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente), C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 71].

50      Dall’altro lato, il solo fatto che alle persone che non hanno raggiunto un’età particolare sia stato applicato un quadro giuridico nuovo non può dar luogo a una discriminazione indiretta fondata sull’età a danno delle altre persone, alle quali si applica il vecchio quadro giuridico [sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente), C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 73 e giurisprudenza ivi citata].

51      Allo stesso modo, nemmeno una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, nel trattare in modo diverso la situazione di un dipendente pubblico federale a seconda che maturi il diritto alla pensione di vecchiaia prima del 1° gennaio 2022 o dopo tale data, sembra fondarsi in modo indiretto sull’età dei dipendenti pubblici interessati, nella misura in cui si basa sul solo momento oggettivo del sorgere di tale diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

52      Peraltro, come risulta dalle osservazioni scritte del governo austriaco, se è vero che i dipendenti pubblici federali vanno in pensione, in linea di principio, a 65 anni, essi possono, tuttavia, come BF, in deroga e a talune condizioni, beneficiare della pensione prima o più tardi, il che sembra indicare che la distinzione operata dalla normativa nazionale controversa nel procedimento principale non possa mettere in una situazione di particolare svantaggio persone di un particolare età, rispetto ad altre persone, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2000/78.

53      Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio, il solo competente a interpretare la legislazione nazionale applicabile, giungesse alla conclusione, tuttavia, che la distinzione operata da detta normativa stabilisce, in modo indiretto, una disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici federali interessati, sulla base di un criterio apparentemente neutro, ovvero la data della maturazione del diritto alla pensione, occorrerebbe esaminare, in terzo luogo, se una tale disparità di trattamento fondata sull’età sia giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

54      In base a tale disposizione, le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscono discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

55      A tale proposito, la Corte ha più volte statuito che gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale non solo nella scelta di perseguire un obiettivo determinato in mezzo ad altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo (sentenza del 15 aprile 2021, Olympiako Athlitiko Kentro Athinon, C‑511/19, EU:C:2021:274, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

56      Da un lato, risulta dalla decisione di rinvio che l’articolo 41, paragrafo 2, del PG 2022 ha l’obiettivo di stabilire, al pari dell’ASVG, un calcolo pro rata mensile del primo adeguamento della pensione dall’anno 2022, tenendo conto, al contempo, in modo equo del tempo trascorso tra il collocamento in pensione e il primo adeguamento, tendendo in tal modo ad un’assimilazione dei diversi regimi di perequazione delle pensioni di vecchiaia, al fine di evitare che si formi uno scarto troppo importante tra i diversi regimi di pensione disciplinati rispettivamente ai sensi del PG 1965 e dell’APG.

57      Dall’altro lato, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’articolo 41, paragrafo 2, del PG 2022 ha l’obiettivo di aumentare, di fronte all’attuale svalutazione costante della moneta e all’aumento del costo della vita, il potere d’acquisto degli ex dipendenti pubblici federali sin dall’inizio del primo anno civile successivo alla maturazione del loro diritto alla pensione, tenendo conto in modo equo del periodo trascorso tra detta maturazione e il 1° gennaio dell’anno successivo. Per contro, il mantenimento di un «anno di attesa» per i dipendenti pubblici federali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, del PG 2020 assicurerebbe il finanziamento sostenibile del sistema pensionistico nazionale.

58      Se è vero che considerazioni di bilancio non possono giustificare una discriminazione fondata sull’età, gli obiettivi consistenti nell’assicurare il finanziamento sostenibile delle pensioni di vecchiaia e nel ridurre il divario tra i livelli di pensioni finanziate dallo Stato possono essere considerati obiettivi legittimi di politica sociale estranei a qualsiasi discriminazione fondata sull’età (v., per analogia, sentenza del 5 maggio 2022, BVAEB, C‑405/20, EU:C:2022:347, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

59      Ne consegue che la normativa nazionale controversa nel procedimento principale può perseguire obiettivi legittimi di politica sociale estranei a qualsiasi discriminazione fondata sull’età.

60      Per quanto riguarda la questione se tale normativa soddisfi i requisiti ricordati al punto 54 della presente sentenza, in particolare relativamente al suo carattere appropriato e necessario, risulta dalle informazioni di cui dispone la Corte che l’articolo 41, paragrafo 2, del PG 2022 ha l’effetto di compensare gli svantaggi che i dipendenti pubblici federali che sono andati in pensione dopo il 1° gennaio del 2022 devono sopportare, a causa delle riforme del regime pensionistico e dei livelli di pensioni meno elevati, rispetto ai dipendenti pubblici federali che sono andati in pensione prima, riducendo, quindi il divario tra tali livelli di pensione.

61      Si deve, quindi, concludere che l’assimilazione dei regimi di adeguamento delle pensioni di vecchiaia, come prevista all’articolo 41, paragrafo 2, del PG 2022, può costituire un obiettivo legittimo di politica del lavoro e del mercato del lavoro che può giustificare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, durante un periodo transitorio, la disparità di trattamento fondata sull’età tra i dipendenti pubblici federali che sono andati in pensione prima o dopo il 1° gennaio 2022, per quanto riguarda l’adeguamento annuale dell’importo della loro pensione di vecchiaia.

62      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta che l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, ai fini di un allineamento progressivo del regime pensionistico dei dipendenti pubblici al regime pensionistico generale, il primo adeguamento dell’importo della pensione di vecchiaia di una categoria di dipendenti pubblici intervenga a partire dal secondo anno civile successivo alla maturazione del diritto alla pensione, mentre, per un’altra categoria di dipendenti pubblici, detto adeguamento avviene sin dal primo anno civile successivo alla maturazione di tale diritto.

 Sulle spese

63      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, ai fini di un allineamento progressivo del regime pensionistico dei dipendenti pubblici al regime pensionistico generale, il primo adeguamento dell’importo della pensione di vecchiaia di una categoria di dipendenti pubblici intervenga a partire dal secondo anno civile successivo alla maturazione del diritto alla pensione, mentre, per un’altra categoria di dipendenti pubblici, detto adeguamento avviene sin dal primo anno civile successivo alla maturazione di tale diritto.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.