Language of document : ECLI:EU:C:2023:364

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

27 aprile 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 9 e 15 – Mantenimento della competenza dei giudici dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore successivamente al trasferimento – Nozione di “ trasferimento ” – Domanda di modifica di una decisione relativa al diritto di visita – Calcolo del termine entro il quale siffatta domanda deve essere introdotta – Trasferimento della causa a un’autorità giurisdizionale dello Stato membro della nuova residenza abituale del minore, più adatta a trattare il caso»

Nella causa C‑372/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo), con decisione dell’8 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 9 giugno 2022, nel procedimento

CM

contro

DN,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi (relatrice), presidente di sezione, J.-C. Bonichot e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Commissione europea, da S. Noë e W. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra CM e DN in merito al diritto di visita dei loro figli minori.

 Regolamento n. 2201/2003

3        I considerando 12, 13 e 33 del regolamento n. 2201/2003 sono così formulati:

«(12)      È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(13)      Nell’interesse del minore, il presente regolamento consente al giudice competente, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro se quest’ultimo è più indicato a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, il giudice adito in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzato a trasferire il caso a un terzo giudice.

(...)

(33)      Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

4        L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così recita:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(...)

7)      “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(...)

9)      “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

10)      “diritto di visita”: in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;

(...)».

5        Detto regolamento contiene un capo II, intitolato «Competenza», che contiene, nella sua sezione 2, intitolata «Responsabilità genitoriale», gli articoli da 8 a 15 del medesimo regolamento.

6        L’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza generale», dispone quanto segue:

«1.      Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e].

2.      Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

7        Ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento, intitolato «Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore»:

«1.      In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all’articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.

2.      Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1 ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla».

8        L’articolo 15 del predetto regolamento, intitolato «Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso», stabilisce quanto segue:

«1.      In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatt[a] a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:

a)      interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure

b)      chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.

2.      Il paragrafo 1 è applicabile:

a)      su richiesta di una parte o

b)      su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o

c)      su iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.

Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su richiesta di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.

3.      Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro:

a)      è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o

b)      è la precedente residenza abituale del minore; o

c)      è il paese di cui il minore è cittadino; o

d)      è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o

e)      la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.

4.      L’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.

Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

5.      Le autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adit[a] ai sensi degli articoli da 8 a 14.

6.      Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell’articolo 53».

9        L’articolo 19 del medesimo regolamento, intitolato «Litispendenza e connessione», al paragrafo 2 prevede:

«Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      CM e DN sono rispettivamente padre e madre di due minori nati nel 2009 e nel 2010. La famiglia ha risieduto nella regione di Parigi (Francia) fino all’anno 2015, nel corso del quale si è trasferita in Lussemburgo.

11      Con sentenza del 12 giugno 2020, il giudice per le cause familiari del tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo) ha fissato il domicilio legale e la residenza abituale di tali minori presso la madre, in Francia, con effetto differito al 31 agosto 2020, allo scopo, in particolare, di tener conto dell’interesse di detti minori a terminare il loro anno scolastico in Lussemburgo. Con tale sentenza, detto giudice ha concesso al padre, sempre residente in Lussemburgo, un diritto di visita e di alloggio nei loro confronti, secondo determinate modalità, anch’esso con effetto dal 31 agosto 2020.

12      La madre e i figli minori interessati si sono effettivamente trasferiti in Francia il 30 agosto 2020.

13      Il 14 ottobre 2020 il padre ha presentato una domanda di modifica delle modalità del suo diritto di visita e di alloggio dinanzi al tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo).

14      Poiché la madre aveva già depositato un ricorso, avente analogo oggetto, dinanzi al giudice per le cause familiari del tribunal judiciaire de Nanterre (Tribunale ordinario di Nanterre, Francia), sei giorni prima della domanda presentata dal padre dinanzi al tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo), quest’ultimo, con sentenza del 1º dicembre 2020, ha sospeso il procedimento, in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003, fino a quando tale giudice francese non si fosse pronunciato sulla sua competenza internazionale.

15      Con sentenza del 17 settembre 2021, il tribunal judiciaire de Nanterre (Tribunale ordinario di Nanterre) si è dichiarato incompetente a statuire su tale ricorso della madre, essenzialmente per il motivo che, conformemente all’articolo 9 del regolamento n. 2201/2003, il padre, da un lato, aveva presentato la sua domanda dinanzi al tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) entro il termine di tre mesi dal lecito trasferimento dei figli minori interessati e, dall’altro, non aveva affatto accettato la competenza dei giudici francesi.

16      Con sentenza del 3 marzo 2022, la cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia) ha respinto l’appello proposto dalla madre avverso tale sentenza.

17      Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) si interroga, in primo luogo, sulla sua competenza ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 2201/2003. A tal riguardo, detto giudice osserva che la domanda del padre diretta a modificare le modalità del suo diritto di visita e di alloggio, sebbene sia stata presentata meno di tre mesi dopo il trasferimento effettivo dei figli minori interessati, è stata presentata più di quattro mesi dopo la pronuncia della sentenza del 12 giugno 2020, con la quale tale trasferimento è stato deciso e che, divenuta definitiva, ha autorità di cosa giudicata. Se tale data fosse presa in considerazione, detto giudice dovrebbe quindi declinare la propria competenza a conoscere di tale domanda.

18      In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sul rapporto tra l’articolo 9 del regolamento n. 2201/2003 e il suo articolo 15. Pur considerando che, alla luce delle circostanze della controversia principale, due delle condizioni di applicazione di tale articolo 15 paiono soddisfatte, il giudice del rinvio dubita tuttavia di potersi dichiarare incompetente a favore dei giudici francesi, alla luce sia delle osservazioni del padre relative al carattere prioritario delle disposizioni di tale articolo 9 rispetto a quelle di detto articolo 15, sia della sentenza del 4 ottobre 2018, IQ (C‑478/17, EU:C:2018:812).

19      Ciò premesso, il tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento [n. 2201/2003] si applichi:

a)      a una domanda di modifica di un diritto di visita ai sensi dell’articolo 2, punto 10), di detto regolamento, presentata dal titolare di tale diritto di visita in forza di una decisione giurisdizionale avente effetto differito motivato dall’interesse dei minori, ma definitiva e passata in giudicato, emessa nello Stato [membro] della precedente residenza abituale dei minori più di quattro mesi prima dell’adizione effettuata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 [di detto regolamento],

b)      e ciò in via esclusiva, escludendo cioè la competenza di principio prevista dall’articolo 8 [del medesimo] regolamento,

anche se il considerando 12 [del] regolamento [n. 2201/2003] specifica che “le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si [informano] all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza (...)”.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la competenza così radicata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento [n. 2201/2003], prevista “in deroga all’articolo 8” di detto regolamento, osti all’applicazione dell’articolo 15 del medesimo regolamento, previsto “in via eccezionale” e “ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore”».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

20      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che il periodo di tre mesi durante il quale, in deroga all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, i giudici dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore rimangono competenti a conoscere di una domanda di modifica di una decisione definitiva sul diritto di visita inizia il giorno successivo a quello del trasferimento effettivo di tale minore oppure il giorno successivo a quello della decisione giudiziaria che ha fissato la data del cambiamento di residenza abituale di detto minore.

21      In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dal considerando 12 del regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo è stato elaborato allo scopo di rispondere all’interesse superiore del minore e, a tal fine, privilegia il criterio della vicinanza. Il legislatore dell’Unione europea ha infatti ritenuto che il giudice geograficamente vicino alla residenza abituale del minore si trovi nella situazione più favorevole per valutare i provvedimenti da disporre nell’interesse del minore. Ai sensi di tale considerando, la competenza giurisdizionale dovrebbe quindi spettare, anzitutto, ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo in alcuni casi di cambiamento di residenza del minore oppure a seguito di un accordo concluso tra i titolari della responsabilità genitoriale (sentenza del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

22      L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 sancisce tale obiettivo stabilendo, in materia di responsabilità genitoriale, una regola di competenza generale a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente nel momento in cui l’autorità giurisdizionale è adita. Infatti, a causa della loro vicinanza geografica, tali giudici si trovano generalmente nella posizione più favorevole per valutare le misure da adottare nell’interesse del minore [sentenza del 14 luglio 2022, CC (Trasferimento della residenza abituale del minore verso uno Stato terzo), C‑572/21, EU:C:2022:562, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

23      Tuttavia, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, la norma sulla competenza enunciata a tale articolo 8, paragrafo 1, si applica fatto salvo, in particolare, l’articolo 9 di detto regolamento.

24      Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, in caso di lecito trasferimento di un minore da uno Stato membro in un altro, in cui acquisisce una nuova residenza abituale, la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane, in deroga all’articolo 8 di detto regolamento, per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in tale Stato membro prima che il minore si sia trasferito, quando il titolare del diritto di visita in virtù di tale decisione continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.

25      Tale articolo 9, paragrafo 2, precisa che il mantenimento della competenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, non si applica se il titolare del diritto di visita ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della nuova residenza abituale del minore partecipando a un procedimento dinanzi a tali autorità giurisdizionali senza contestarne la competenza.

26      Pertanto, alla luce del tenore letterale dell’articolo 9 del regolamento n. 2201/2003, tale articolo subordina il mantenimento della competenza in materia di diritto di visita delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore al rispetto di cinque condizioni cumulative.

27      La prima condizione richiede che il trasferimento del minore interessato sia «lecito» e che il minore acquisisca una nuova residenza abituale nello Stato membro nel cui territorio si è trasferito. In base alla seconda condizione, le autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore devono aver emesso, prima del trasferimento di tale minore, una decisione relativa al diritto di visita nei confronti di quest’ultimo. La terza condizione richiede che il titolare del diritto di visita continui a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore stesso. Conformemente alla quarta condizione, le autorità giurisdizionali di quest’ultimo Stato membro devono essere state investite, nel corso di un periodo di tre mesi «dal trasferimento» del minore interessato, di una domanda di modifica della prima decisione relativa al diritto di visita resa prima di tale trasferimento. In base alla quinta e ultima condizione, il titolare del diritto di visita non deve aver accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della nuova residenza abituale di tale minore.

28      Dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio nutre dubbi unicamente riguardo all’interpretazione dei termini «dal trasferimento», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. Esso si chiede se il periodo di tre mesi, previsto da tale disposizione, inizi il giorno successivo alla data del trasferimento effettivo dei minori interessati, vale a dire, nel caso di specie, il 30 agosto 2020, oppure il giorno successivo alla data della decisione giudiziaria che ha fissato, con effetto differito, la data del cambiamento di residenza abituale di tali minori, ossia, nel caso di specie, il 12 giugno 2020.

29      Orbene, risulta dalla chiara formulazione di tale articolo 9, paragrafo 1, che il legislatore dell’Unione ha inteso limitare la competenza delle autorità giurisdizionali della precedente residenza abituale del minore, sulla base di detto articolo, a un periodo di tre mesi dal trasferimento fisico di tale minore da uno Stato membro in un altro Stato membro, al fine di stabilirvi la sua nuova residenza abituale. Nessuna delle disposizioni dello stesso articolo 9, paragrafo 1, né, più in generale, del regolamento n. 2201/2003, consente di ritenere che tale periodo di tre mesi possa iniziare a decorrere da un evento anteriore al trasferimento effettivo del minore interessato, come la decisione giudiziaria che ha fissato, eventualmente con effetto differito, la data del cambiamento di residenza abituale di tale minore.

30      Di conseguenza, la circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, secondo cui la decisione giudiziaria che ha inizialmente fissato il diritto di visita è divenuta definitiva alla data della domanda di modifica di tale decisione è irrilevante ai fini dell’applicazione della regola di competenza enunciata all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

31      Infatti, una siffatta domanda di modifica è giustificata dal mutamento di circostanze relative al trasferimento del minore interessato e al trasferimento della sua residenza abituale in un altro Stato membro, indipendentemente dalla data in cui la decisione giudiziaria che ha inizialmente fissato il diritto di visita e le sue modalità sia stata adottata.

32      Un giudice nazionale non può quindi opporre al titolare del diritto di visita «l’autorità di cosa giudicata», della quale sia eventualmente rivestita la decisione che ha inizialmente fissato il diritto di visita e le sue modalità, per dichiarare irricevibile la domanda presentata da quest’ultimo al fine di modificare tale diritto di visita, salvo privare di effetto utile il periodo di tre mesi, previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, durante il quale le autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore conservano la loro competenza a statuire su una siffatta domanda, in deroga all’articolo 8 di tale regolamento.

33      Ne consegue che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il periodo di tre mesi durante il quale, in deroga all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, le autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore rimangono competenti a conoscere di una domanda di modifica di una decisione definitiva sul diritto di visita inizia il giorno successivo a quello del trasferimento effettivo di tale minore nello Stato membro della sua nuova residenza abituale.

 Sulla seconda questione

34      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore, competente a statuire nel merito ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento, possa avvalersi della facoltà di trasferimento, prevista all’articolo 15 di detto regolamento, a favore dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro della nuova residenza abituale di tale minore.

35      L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 prevede la possibilità, in via eccezionale, per l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, competente a conoscere del merito di un caso, di trasferire tale caso o una sua parte specifica a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, qualora quest’ultima autorità giurisdizionale sia più adatta a conoscerne e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore.

36      I paragrafi da 2 a 6 di tale articolo 15 precisano le condizioni e le modalità secondo le quali un siffatto trasferimento può essere effettuato.

37      A tal riguardo, occorre osservare che, in forza di detto articolo 15, paragrafo 4, se le parti non adiscono le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro entro il termine loro impartito a tal fine dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito, la competenza «continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14» del regolamento n. 2201/2003. Detta autorità giurisdizionale continua altresì ad esercitare la propria competenza conformemente a tali articoli da 8 a 14 nel caso in cui, come previsto dall’articolo 15, paragrafo 5, di tale regolamento, le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro non si siano dichiarate competenti entro sei settimane dalla data in cui sono state adite.

38      In tal modo, lo stesso legislatore dell’Unione ha previsto che la facoltà di trasferimento enunciata all’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento possa essere esercitata da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro la cui competenza si fondi sull’articolo 9 dello stesso regolamento.

39      Occorre altresì osservare che nessuna disposizione del regolamento n. 2201/2003 consente di ritenere che l’esercizio di tale facoltà di trasferimento a favore di un giudice dello Stato membro della nuova residenza abituale del minore sia, in linea di principio, escluso.

40      A tal riguardo, occorre sottolineare che, come risulta, in sostanza, dal punto 33 della sentenza del 4 ottobre 2018, IQ (C‑478/17, EU:C:2018:812), l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 consente all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale di trasferire la propria competenza, su tutta o su una parte specifica della causa di cui è adita, a un’autorità giurisdizionale che è di norma incompetente nel merito, ma che, nella situazione di specie, va considerata «più adatta» a trattare tale causa.

41      Orbene, nella specie, come correttamente osservato dalla Commissione europea, a differenza dalla causa che ha dato luogo a tale sentenza, nella quale le autorità giurisdizionali adite dei due Stati membri in questione erano entrambe competenti a conoscere del merito di tale causa, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003, cosa che ha indotto la Corte ad escludere la possibilità di attuare, tra tali giudici, la facoltà di trasferimento prevista all’articolo 15 di tale regolamento, nella presente causa è acclarato che il tribunal judiciaire de Nanterre (Tribunale ordinario di Nanterre) si è dichiarato incompetente a conoscere di un ricorso della madre dei figli minori interessati, segnatamente per il motivo che il padre di questi ultimi aveva presentato una domanda di modifica del suo diritto di visita e di alloggio dinanzi al giudice del rinvio nel periodo di tre mesi successivo al lecito trasferimento di tali minori, previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento.

42      Inoltre, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che la possibilità, per il giudice del rinvio, di avvalersi della facoltà di trasferimento prevista all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 possa porsi in contrasto con l’applicazione di altre disposizioni di tale regolamento. In particolare, non risulta che le autorità giurisdizionali francesi siano competenti a conoscere di una domanda di modifica del diritto di visita e delle sue modalità in forza degli articoli da 10 a 14 di detto regolamento.

43      Occorre tuttavia ricordare che il giudice nazionale che intende esercitare tale facoltà di trasferimento deve assicurarsi, anzitutto, che il minore abbia un «legame particolare» con un altro Stato membro, poi, che l’autorità giurisdizionale di tale Stato membro sia «più adatta» a trattare il caso e, infine, che il trasferimento «corrisponda all’interesse superiore del minore», conformandosi all’interpretazione di queste tre condizioni fornita dalla Corte ai punti da 49 a 61 della sentenza del 27 ottobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819), nonché ai punti da 31 a 34 e da 37 a 42 dell’ordinanza del 10 luglio 2019, EP (Responsabilità genitoriale e autorità giurisdizionale più adatta) (C‑530/18, EU:C:2019:583).

44      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore, competente a statuire nel merito ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento, può esercitare la facoltà di trasferimento prevista dall’articolo 15 di detto regolamento a favore dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro della nuova residenza abituale di tale minore, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tale articolo 15.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,

deve essere interpretato nel senso che:

il periodo di tre mesi durante il quale, in deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore rimangono competenti a conoscere di una domanda di modifica di una decisione definitiva sul diritto di visita inizia il giorno successivo a quello del trasferimento effettivo di tale minore nello Stato membro della sua nuova residenza abituale.

2)      Il regolamento n. 2201/2003

deve essere interpretato nel senso che:

l’autorità giurisdizionale dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore, competente a statuire nel merito ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento, può esercitare la facoltà di trasferimento prevista dall’articolo 15 di detto regolamento a favore dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro della nuova residenza abituale di tale minore, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tale articolo 15.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.