Language of document : ECLI:EU:C:2023:334

ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

21 aprile 2023 (*)

«Procedimento sommario – Articolo 163 del regolamento di procedura della Corte – Domanda di revoca o di modifica di un’ordinanza vertente su provvedimenti provvisori – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Indipendenza dei giudici – Mancata esecuzione – Mutamento di circostanze – Penalità»

Nella causa C‑204/21 R-RAP,

avente ad oggetto la domanda diretta alla revoca o alla modifica di un’ordinanza vertente su provvedimenti provvisori, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura della Corte, proposta il 10 marzo 2023,

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Regno del Belgio, rappresentato da M. Jacobs, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti,

Regno di Danimarca, rappresentato da V. Pasternak Jørgensen e M. Søndahl Wolff, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti,

Repubblica di Finlandia, rappresentata da H. Leppo, in qualità di agente,

Regno di Svezia, rappresentato inizialmente da H. Eklinder, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev e O. Simonsson, successivamente da H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev e O. Simonsson, in qualità di agenti,

intervenienti,


IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale A.M. Collins,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua domanda, la Repubblica di Polonia chiede alla Corte di revocare o, in subordine, di modificare l’ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 ottobre 2021, Commissione/Polonia (C‑204/21 R; in prosieguo: l’«ordinanza del 27 ottobre 2021», EU:C:2021:878).

 Procedimento dinanzi alla Corte

2        Il 1° aprile 2021 la Commissione europea ha proposto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, diretto a far dichiarare che:

–        avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 55, paragrafo 4, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. del 2001, n. 98, posizione 1070), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190; in prosieguo: la «legge di modifica») (in prosieguo: la «legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata»), l’articolo 26, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafi 2 e 3, dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), come modificata dalla legge di modifica (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema, come modificata»), l’articolo 5, paragrafi 1a e 1b, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi), del 25 luglio 2002 (Dz. U. del 2002, posizione 1269), come modificata dalla legge di modifica (in prosieguo: la «legge sugli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata»), nonché l’articolo 8 della legge di modifica, che precludono a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti dell’Unione europea relativi a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardante l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dell’articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell’Unione;

–        avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e l’articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata, nonché l’articolo 10 della legge di modifica, che trasferiscono all’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) (in prosieguo: la «Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche») la competenza esclusiva a decidere sulle censure e sulle questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dell’articolo 47 della Carta, nonché dell’articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell’Unione;

–        avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e l’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, che consentono di considerare quale «illecito disciplinare» la verifica del rispetto dei requisiti dell’Unione europea relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dell’articolo 47 della Carta, nonché dell’articolo 267 TFUE;

–        avendo trasferito all’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»), la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la competenza a decidere in merito a controversie aventi incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento della funzione di giudice e di giudice ausiliario, come, da un lato, le controversie vertenti sull’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti dei giudici e dei giudici ausiliari o l’autorizzazione al loro arresto, e, dall’altro, le controversie in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale riguardanti i giudici della Sąd Najwyższy (Corte suprema), nonché le controversie in materia di pensionamento di detti giudici, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;

–        avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 88a della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, l’articolo 45, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e l’articolo 8, paragrafo 2, della legge sugli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata, la Repubblica di Polonia ha violato il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla tutela dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8, paragrafo 1, della Carta nonché dall’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 3, e dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

3        Lo stesso giorno, la Commissione ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori chiedendo alla Corte di imporre alla Repubblica di Polonia, in attesa della sentenza sul merito, una serie di obblighi.

4        Con ordinanza del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C‑204/21 R; in prosieguo: l’«ordinanza del 14 luglio 2021», EU:C:2021:593), la vicepresidente della Corte, al punto 1 del dispositivo di tale ordinanza, ha ordinato alla Repubblica di Polonia, fino alla pronuncia della sentenza che porrà fine al giudizio nella causa C‑204/21:

a)      di sospendere, da un lato, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema, come modificata, in forza delle quali la Sezione disciplinare è competente a pronunciarsi, sia in primo che in secondo grado di giudizio, sulle domande di autorizzazione ad avviare un procedimento penale contro i giudici o giudici ausiliari, a sottoporli a custodia cautelare o ad arresto e a disporne la comparizione, e dall’altro lato, gli effetti delle decisioni già adottate dalla Sezione disciplinare sulla base di detto articolo che autorizzano l’avvio di un procedimento penale contro un giudice o il suo arresto, e di astenersi dal rinviare le cause oggetto di detto articolo a un giudice che non soddisfi i requisiti di indipendenza definiti, segnatamente, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982);

b)      di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, in forza delle quali la Sezione disciplinare è competente a pronunciarsi sulle cause riguardanti lo status e l’esercizio delle funzioni di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), segnatamente, sulle controversie in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale e su quelle relative al pensionamento di detti giudici, e di astenersi dal rinviare dette cause a un giudice che non soddisfi i requisiti di indipendenza definiti, segnatamente, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982);

c)      di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e dell’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, che rende i giudici passibili di sanzioni disciplinari ove esaminino il rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge di un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta;

d)      di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 55, paragrafo 4, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, dell’articolo 26, paragrafo 3, e dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, dell’articolo 5, paragrafi 1a e 1b, della legge sugli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata, e dell’articolo 8 della legge di modifica, nella misura in cui vietano ai giudici nazionali di verificare il rispetto dei requisiti dell’Unione relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta;

e)      di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e dell’articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e dell’articolo 10 della legge di modifica, che stabiliscono la competenza esclusiva della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche ad esaminare le censure concernenti la mancanza di indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale, e

f)      di comunicare alla Commissione, entro un mese dalla notifica dell’ordinanza del 14 luglio 2021, tutte le misure adottate per conformarsi pienamente a detta ordinanza.

5        Con ordinanza del 6 ottobre 2021, Polonia/Commissione (C‑204/21 R, EU:C:2021:834), la vicepresidente della Corte ha respinto una domanda di revoca dell’ordinanza del 14 luglio 2021 presentata dalla Repubblica di Polonia.

6        Con ordinanza del 27 ottobre 2021, il vicepresidente della Corte ha condannato la Repubblica di Polonia a pagare alla Commissione una penalità di EUR 1 000 000 al giorno, a decorrere dalla data di notifica di tale ordinanza a detto Stato membro e fino al giorno in cui quest’ultimo si conformerà agli obblighi derivanti dall’ordinanza del 14 luglio 2021 o, in mancanza, fino al giorno della pronuncia della sentenza che porrà fine al giudizio nella causa C‑204/21.

7        Il 10 marzo 2023 la Repubblica di Polonia ha proposto la domanda di cui trattasi.

 Conclusioni delle parti

8        La Repubblica di Polonia chiede che la Corte voglia:

–        revocare l’ordinanza del 27 ottobre 2021, oppure

–        in subordine, ridurre l’importo della penalità imposta da tale ordinanza.

9        La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere la domanda di revoca dell’ordinanza del 27 ottobre 2021 e

–        tenere conto, nell’esaminare la domanda volta a ridurre l’importo della penalità imposta da tale ordinanza, delle misure adottate dalla Repubblica di Polonia al fine di attuare l’ordinanza del 14 luglio 2021.

 Sulla domanda di revoca o, in subordine, di modifica dell’ordinanza del 27 ottobre 2021

10      In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, un’ordinanza vertente su provvedimenti provvisori non è impugnabile.

11      Per contro, a norma dell’articolo 163 di tale regolamento, su richiesta di una parte, un’ordinanza cautelare può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, in seguito a un mutamento di circostanze. La nozione di «mutamento di circostanze» si riferisce in particolare alla sopravvenienza di qualsiasi elemento di ordine fattuale o giuridico idoneo a rimettere in discussione le valutazioni del giudice del procedimento sommario circa le condizioni alle quali è subordinata la concessione della sospensione o del provvedimento provvisorio (ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, punto 22).

12      Occorre inoltre sottolineare che una domanda presentata ai sensi di detta disposizione mira ad ottenere dal giudice del procedimento sommario non già l’annullamento retroattivo di un’ordinanza che ha concesso un provvedimento provvisorio, bensì soltanto la sua modifica o la sua abrogazione, dato che il giudice del procedimento sommario può riconsiderare, unicamente per il futuro, una simile ordinanza, anche, se del caso, valutando nuovamente, alla luce delle circostanze sussistenti alla data della sua decisione, i motivi di fatto e di diritto che hanno giustificato, prima facie, la concessione del provvedimento provvisorio in questione [ordinanza del vicepresidente della Corte del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów), C‑121/21 R, non pubblicata, EU:C:2022:408, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

13      Ne consegue che una domanda presentata ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura non può avere lo scopo di rimettere in discussione gli effetti passati di un’ordinanza che ha concesso un provvedimento provvisorio [ordinanza del vicepresidente della Corte del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów), C‑121/21 R, non pubblicata, EU:C:2022:408, punto 23].

14      Nel caso di specie, poiché la domanda presentata dalla Repubblica di Polonia riguarda esclusivamente l’ordinanza del 27 ottobre 2021, essa deve essere intesa come volta ad ottenere la revoca o la modifica della penalità di mora pronunciata a titolo accessorio ai provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 14 luglio 2021.

15      Al fine di pronunciarsi su tale domanda, occorre ricordare che l’articolo 279 TFUE conferisce alla Corte la competenza a prescrivere qualsiasi provvedimento provvisorio che ritenga necessario per garantire la piena efficacia della decisione definitiva (ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 97, e ordinanza del 27 ottobre 2021, punto 19).

16      In particolare, il giudice del procedimento sommario deve essere in grado di assicurare l’efficacia di un’ingiunzione rivolta a una parte a titolo dell’articolo 279 TFUE, adottando tutte le misure dirette a far osservare a detta parte l’ordinanza cautelare. Una misura di tale tipo può segnatamente consistere nel prevedere l’imposizione di una penalità di mora nel caso in cui la parte interessata non ottemperi a detta ingiunzione (ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 100, e ordinanza del 27 ottobre 2021, punto 20).

17      Ciò premesso, dall’ordinanza del 27 ottobre 2021 emerge che, poiché dal fascicolo non risultava che le misure adottate dalla Repubblica di Polonia fossero sufficienti a garantire l’esecuzione dei provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 14 luglio 2021, il giudice del procedimento sommario ha ritenuto necessario rafforzare l’efficacia di tali provvedimenti provvisori prevedendo l’imposizione di una penalità di mora a tale Stato membro, al fine di dissuadere quest’ultimo dal ritardare la propria ottemperanza a quest’ultima ordinanza.

18      Pertanto, al fine di decidere sulla domanda di cui trattasi, il giudice del procedimento sommario deve stabilire se gli argomenti addotti dalla Repubblica di Polonia consentano di dimostrare un mutamento di circostanze alla luce del quale, alla data in cui tale giudice si pronuncia, la penalità di mora imposta a detto Stato membro dall’ordinanza del 27 ottobre 2021 non sia più, in tutto o in parte, giustificata.

19      Più precisamente, dato che l’argomentazione addotta dalla Repubblica di Polonia a sostegno di detta domanda mira a dimostrare che tale Stato membro ha pienamente attuato i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 14 luglio 2021, è compito del giudice del procedimento sommario determinare se ciò sia effettivamente avvenuto, nel qual caso l’imposizione di una penalità di EUR 1 000 000 al giorno non sarebbe più giustificata per il futuro.

20      Occorre inoltre precisare, poiché la presente domanda mira, in subordine, alla riduzione dell’importo della penalità di mora imposta con l’ordinanza del 27 ottobre 2021, che il giudice del procedimento sommario, in applicazione dell’articolo 163 del regolamento di procedura, può non solo revocare, ma anche modificare un’ordinanza vertente su provvedimenti provvisori. Una simile modifica può consistere, in particolare, nel ridurre l’importo di una penalità di mora precedentemente imposta ad uno Stato membro qualora un mutamento di circostanze giustifichi una siffatta riduzione.

21      Alla luce di quanto precede, occorre esaminare le modalità di attuazione dei diversi provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 14 luglio 2021, al fine di determinare se la Repubblica di Polonia abbia dimostrato che, in seguito a un mutamento delle circostanze, tale attuazione giustifica la revoca o, se del caso, la riduzione per il futuro della penalità di mora imposta dall’ordinanza del 27 ottobre 2021.

 Sullobbligo di sospendere lapplicazione delle disposizioni dellarticolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata

 Argomentazione

22      La Repubblica di Polonia sostiene che l’ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sulla Corte suprema e di altre leggi), del 9 giugno 2022 (Dz. U. posizione 1259; in prosieguo: la «legge del 9 giugno 2022») ha abolito la Sezione disciplinare e ha abrogato integralmente l’articolo 27 della legge sulla Corte suprema, come modificata.

23      L’obbligo di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, di tale legge sarebbe quindi divenuto privo di oggetto.

24      La Commissione ritiene parimenti che la legge del 9 giugno 2022 abbia attuato correttamente tale obbligo.

 Valutazione

25      Dal punto 1, lettere a) e b), del dispositivo dell’ordinanza del 14 luglio 2021 risulta che quest’ultima ha imposto alla Repubblica di Polonia, in particolare, di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, in forza delle quali la Sezione disciplinare è competente a pronunciarsi, sia in primo che in secondo grado di giudizio, sulle domande di autorizzazione ad avviare un procedimento penale nei confronti di giudici o giudici ausiliari, a sottoporli a custodia cautelare o ad arresto e a disporne la comparizione, nonché sulle controversie riguardanti lo status e l’esercizio delle funzioni di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

26      Orbene, dall’articolo 1 della legge del 9 giugno 2022 risulta che l’articolo 27 della legge sulla Corte suprema, come modificata, è stato abrogato integralmente. Inoltre, è assodato che la Sezione disciplinare è stata abolita da tale legge.

27      Sebbene l’adozione di simili misure non fosse indispensabile per assicurare l’esecuzione dell’ordinanza del 14 luglio 2021 (v., in tal senso, ordinanza del 27 ottobre 2021, punto 53), resta il fatto che esse garantiscono che l’articolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, non sia più applicabile nell’ordinamento giuridico polacco.

28      Pertanto, la Repubblica di Polonia ha pienamente ottemperato ai provvedimenti provvisori di cui al punto 25 della presente ordinanza.

 Sullobbligo di sospendere gli effetti delle decisioni adottate dalla Sezione disciplinare che autorizzano lavvio di un procedimento penale nei confronti di un giudice o il suo arresto

 Argomentazione

29      La Repubblica di Polonia sostiene, da un lato, che l’articolo 9 della legge del 9 giugno 2022 prevede che, nelle cause che rientravano nella competenza della Sezione disciplinare prima dell’entrata in vigore di tale legge, l’Izba Odpowiedzialności Zawodowej (Sezione per la responsabilità professionale) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) (in prosieguo: la «Sezione per la responsabilità professionale») riesamini d’ufficio, nel corso della prima udienza dedicata ad una determinata causa, la sospensione dalle funzioni del giudice interessato pronunciata dalla Sezione disciplinare. Tale procedura consentirebbe di verificare, nel più breve tempo possibile, l’appropriatezza dei provvedimenti provvisori adottati da quest’ultima Sezione.

30      Dall’altro lato, l’articolo 18, paragrafo 1, della legge del 9 giugno 2022 autorizzerebbe il giudice nei confronti del quale sia stata pronunciata una decisione disciplinare definitiva o sia stata adottata una risoluzione definitiva che autorizza l’avvio di un procedimento penale, da parte di un collegio del Sąd Najwyższy (Corte suprema) comprendente almeno un membro della Sezione disciplinare, a chiedere la riapertura del procedimento dinanzi alla Sezione per la responsabilità professionale.

31      La legge del 9 giugno 2022 istituirebbe quindi un contesto normativo che consente ai giudici oggetto di decisioni della Sezione disciplinare di rimettere in discussione dette decisioni. Diversi giudici avrebbero d’altronde ottenuto, in tale contesto, l’annullamento di siffatte decisioni. Infine, sarebbero tuttora pendenti cause relative a decisioni di tale natura.

32      La Commissione sostiene che i mezzi di ricorso in tal modo istituiti dalla Repubblica di Polonia non hanno l’effetto di sospendere immediatamente gli effetti delle decisioni della Sezione disciplinare. Inoltre, gli esempi citati dalla Repubblica di Polonia non sarebbero significativi.

 Valutazione

33      Dal punto 1, lettera a), del dispositivo dell’ordinanza del 14 luglio 2021 risulta che quest’ultima ha imposto alla Repubblica di Polonia, in particolare, di sospendere gli effetti delle decisioni adottate dalla Sezione disciplinare sulla base dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema, come modificata.

34      La Repubblica di Polonia sostiene, in sostanza, di aver dato piena attuazione a tale provvedimento provvisorio istituendo due distinti mezzi di ricorso, previsti rispettivamente all’articolo 9 e all’articolo 18, paragrafo 1, della legge del 9 giugno 2022.

35      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 9 della legge del 9 giugno 2022, dalla formulazione stessa di tale articolo risulta che le decisioni della Sezione disciplinare che dispongono la sospensione di un giudice, in attesa dell’esito di una causa ancora pendente al momento dell’entrata in vigore di detta legge, dovranno necessariamente essere riesaminate dalla Sezione per la responsabilità professionale.

36      Un simile riesame è certamente, in linea di principio, idoneo ad evitare che una decisione di tal genere adottata dalla Sezione disciplinare continui, di diritto, a produrre i suoi effetti, poiché la persistenza di questi ultimi è subordinata all’approvazione di detta decisione da parte di un altro organo.

37      Ciò premesso, da un lato, tanto dal testo dell’articolo 9 della legge del 9 giugno 2022 quanto dall’interpretazione che ne dà la Repubblica di Polonia risulta che tale articolo non è applicabile a tutte le decisioni adottate dalla Sezione disciplinare. In particolare, detto articolo non consente di limitare gli effetti delle decisioni che infliggono una sanzione disciplinare a un giudice o che autorizzano l’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti, ancorché siffatte decisioni siano contemplate nel provvedimento provvisorio di cui al punto 33 della presente ordinanza e possano, inoltre, avere notevoli conseguenze sulla vita e sulla carriera dei giudici interessati.

38      Dall’altro lato, è ben vero che l’articolo 9 della legge del 9 giugno 2022 prevede il riesame di una decisione della Sezione disciplinare che dispone la sospensione di un giudice nel corso della prima udienza relativa alla situazione di tale giudice tenuta dinanzi alla Sezione per la responsabilità professionale. Tuttavia, non risulta né dalle disposizioni di tale legge né dall’argomentazione della Repubblica di Polonia che gli effetti di una simile decisione siano sospesi in attesa di detta prima udienza, la quale peraltro non sembra doversi tenere entro un termine prestabilito.

39      Per quanto concerne, in secondo luogo, l’articolo 18, paragrafo 1, della legge del 9 giugno 2022, dal testo di tale disposizione risulta che essa offre al giudice oggetto di talune decisioni adottate dalla Sezione disciplinare divenute definitive la possibilità di chiedere, entro un termine di sei mesi dall’entrata in vigore di detta legge, la riapertura del procedimento che lo riguarda.

40      Sebbene l’istituzione di un siffatto mezzo di ricorso, nella misura in cui quest’ultimo sia effettivo, sia idonea a rafforzare la tutela giurisdizionale di cui possono beneficiare i giudici interessati da procedimenti condotti dinanzi alla Sezione disciplinare, resta il fatto che essa non implica in alcun modo la sospensione degli effetti di una decisione adottata dalla Sezione disciplinare nell’ipotesi in cui il giudice interessato non abbia presentato una domanda di riesame di tale decisione alle condizioni definite dalla legge del 9 giugno 2022.

41      Inoltre, anche nel caso in cui venga presentata una simile domanda di riesame, dall’articolo 18, paragrafo 1, di tale legge non risulta che gli effetti della decisione della Sezione disciplinare oggetto di detta domanda siano sospesi in attesa dell’esame di quest’ultima.

42      Risulta, quindi, che i mezzi di ricorso invocati dalla Repubblica di Polonia non possono garantire, in ogni caso e in modo immediato, la sospensione degli effetti delle decisioni adottate dalla Sezione disciplinare sulla base dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema, come modificata.

43      In tali circostanze, il fatto che alcune di dette decisioni siano state effettivamente rimesse in discussione o possano esserlo prossimamente, anche a supporlo dimostrato, non può, in ogni caso, dimostrare che il provvedimento provvisorio di cui al punto 33 della presente ordinanza sia stato attuato in modo completo.

44      Pertanto, la Repubblica di Polonia ha ottemperato solo parzialmente a detto provvedimento provvisorio.

 Sullobbligo di sospendere lapplicazione delle disposizioni polacche che vietano ai giudici nazionali di verificare il rispetto dei requisiti dellUnione relativi a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge

 Argomentazione

45      La Repubblica di Polonia afferma che il diritto polacco consente di garantire la salvaguardia del diritto a un giudice indipendente e imparziale costituito per legge in diverse fasi delle cause e in diversi procedimenti. Tale Stato membro ritiene quindi di aver attuato, basandosi sulla propria prassi giudiziaria, i provvedimenti provvisori imposti dall’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277).

46      Inoltre, la legge del 9 giugno 2022 avrebbe introdotto nell’ordinamento giuridico polacco un nuovo mezzo di ricorso che consente di verificare il rispetto, da parte di un giudice, dei requisiti di indipendenza e di imparzialità, tenuto conto delle circostanze che caratterizzano la sua nomina nonché del suo comportamento, qualora una parte sollevi dubbi a tale riguardo. L’applicazione di detto meccanismo potrebbe portare alla ricusazione di un giudice anche in casi in cui quest’ultima non sia richiesta.

47      La Commissione sostiene che il mezzo di ricorso invocato dalla Repubblica di Polonia è attuato su richiesta di una parte del procedimento in questione ed era soggetto, in origine, a una serie di condizioni restrittive. Per contro, tale mezzo di ricorso non consentirebbe l’esame d’ufficio del rispetto dei requisiti relativi a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge. Tale istituzione menziona peraltro un caso in cui un procedimento disciplinare sarebbe stato avviato a causa della violazione dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata.

 Valutazione

48      Dal punto 1, lettera d), del dispositivo dell’ordinanza del 14 luglio 2021 risulta che quest’ultima ha imposto alla Repubblica di Polonia di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 55, paragrafo 4, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, dell’articolo 5, paragrafi 1a e 1b, della legge sugli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata, e dell’articolo 8 della legge di modifica, nella misura in cui tali disposizioni vietano ai giudici nazionali di verificare il rispetto dei requisiti dell’Unione relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dall’articolo 47 della Carta.

49      A questo proposito, in primo luogo, nei limiti in cui l’argomentazione della Repubblica di Polonia debba essere intesa nel senso che essa mira a dimostrare che il provvedimento provvisorio di cui al punto precedente è stato attuato attraverso la prassi dei suoi giudici, è sufficiente rilevare che detta argomentazione non contiene alcuna precisazione quanto al contenuto di tale prassi e, inoltre, non è accompagnata da alcun elemento di prova destinato a dimostrare l’effettività di detta prassi.

50      In secondo luogo, è ben vero che la legge del 9 giugno 2022 ha istituito un nuovo mezzo di ricorso che consente la verifica del rispetto dei requisiti relativi a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, mezzo di ricorso disciplinato, in particolare, dall’articolo 42a, paragrafo 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, dall’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e dall’articolo 5, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata.

51      Tuttavia, da un lato, è pacifico che le disposizioni polacche di cui al punto 48 della presente ordinanza non sono state abrogate e che la loro applicazione non è stata formalmente sospesa, ragion per cui le limitazioni da esse introdotte quanto alla possibilità di verificare il rispetto dei requisiti relativi a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge restano, in linea di principio, pienamente applicabili nell’ordinamento giuridico polacco.

52      D’altro lato, tanto dal testo delle disposizioni che disciplinano il nuovo mezzo di ricorso istituito dal legislatore polacco, invocato dalla Repubblica di Polonia, quanto dall’argomentazione di tale Stato membro risulta che detto mezzo di ricorso può essere esperito soltanto su domanda di una parte del procedimento in questione.

53      Ne consegue che detto mezzo di ricorso deve essere inteso nel senso che esso introduce una deroga alle limitazioni derivanti dalle disposizioni polacche di cui al punto 48 della presente ordinanza soltanto nel caso in cui una simile domanda sia stata presentata. Non è quindi dimostrato che tali limitazioni siano escluse negli altri casi, in particolare nel caso in cui un giudice proceda d’ufficio a una verifica del rispetto dei requisiti relativi a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge.

54      Pertanto, e senza che sia necessario stabilire se il diritto dell’Unione implichi necessariamente che un giudice debba poter procedere d’ufficio a una siffatta verifica, risulta che l’adozione della legge del 9 giugno 2022 non è idonea a garantire, in ogni caso, la sospensione della totalità degli effetti delle disposizioni polacche di cui al punto 48 della presente ordinanza.

55      Alla luce di tali circostanze, occorre considerare che, sebbene l’adozione della legge del 9 giugno 2022 possa limitare gli effetti di dette disposizioni, essa non è sufficiente a garantire la piena attuazione del provvedimento provvisorio di cui al punto 48 della presente ordinanza.

56      Di conseguenza, la Repubblica di Polonia ha ottemperato solo parzialmente a tale provvedimento provvisorio.

 Sullobbligo di sospendere lapplicazione delle disposizioni polacche che rendono i giudici passibili di sanzioni disciplinari ove esaminino il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice precostituito per legge

 Argomentazione

57      La Repubblica di Polonia sostiene che le disposizioni polacche applicabili non hanno mai consentito di far sorgere la responsabilità disciplinare dei giudici per il motivo che essi abbiano garantito ai singoli il diritto a un giudice costituito per legge e che gli organi giurisdizionali disciplinari hanno sempre interpretato in tal modo dette disposizioni.

58      Inoltre, la legge del 9 giugno 2022 avrebbe precisato le definizioni degli illeciti disciplinari imputabili ai giudici. In tal senso, da un lato, da detta legge risulterebbe che il contenuto di una decisione giudiziaria non può costituire un illecito disciplinare, anche quando tale contenuto riguarda il diritto a un giudice costituito per legge. Dall’altro, detta legge avrebbe confermato che l’esame del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità, nel caso previsto da una serie di disposizioni da essa elencate, non costituisce un illecito disciplinare.

59      Secondo la Commissione, le disposizioni invocate dalla Repubblica di Polonia escluderebbero l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici che emettono decisioni viziate da un’interpretazione erronea dei requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, TUE o che esaminano, su richiesta di una parte, il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice.

60      Per contro, tali disposizioni non escluderebbero che l’esame d’ufficio del rispetto, da parte di un membro di un collegio giudicante, di tali requisiti possa essere qualificato come illecito disciplinare. Del resto, la Commissione sarebbe stata informata dell’avvio di un procedimento disciplinare e di misure investigative adottate in due cause rientranti in tale ipotesi.

 Valutazione

61      Dal punto 1, lettera c), del dispositivo dell’ordinanza del 14 luglio 2021 risulta che quest’ultima ha imposto alla Repubblica di Polonia di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e dell’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, che rendono i giudici passibili di sanzioni disciplinari ove esaminino il rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge di un organo giurisdizionale derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dall’articolo 47 della Carta.

62      A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che l’argomento vertente sul fatto che le disposizioni polacche applicabili non hanno mai consentito di far sorgere la responsabilità disciplinare dei giudici per il motivo che essi abbiano garantito ai singoli il diritto a un giudice costituito per legge costituisce una ripetizione di un argomento addotto dalla Repubblica di Polonia nelle sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla Commissione il 1° aprile 2021. Di conseguenza, un simile argomento non può dimostrare la sussistenza di un «mutamento di circostanze», ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura, e deve quindi essere respinto (v., per analogia, ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, punto 24).

63      In secondo luogo, come sottolineato dalla Repubblica di Polonia, la legge del 9 giugno 2022 ha integrato l’articolo 107 della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e l’articolo 72 della legge sulla Corte suprema, come modificata.

64      In tal modo integrati, detti articoli prevedono ora, in particolare, che non costituisce un illecito disciplinare né la commissione di un errore nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, né la verifica del rispetto dei requisiti relativi a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge nei casi di cui all’articolo 42a, paragrafo 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, all’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e all’articolo 5, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata.

65      Tuttavia, anzitutto, è pacifico che le disposizioni polacche di cui al punto 61 della presente ordinanza non sono state abrogate e che la loro applicazione non è stata formalmente sospesa, cosicché tali disposizioni consentono sempre, in linea di principio, di far sorgere la responsabilità disciplinare dei giudici che hanno esaminato il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice precostituito per legge, derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dall’articolo 47 della Carta.

66      Occorre inoltre rilevare che la precisazione introdotta dalla legge del 9 giugno 2022, secondo cui la commissione di un errore nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione non costituisce un illecito disciplinare, non esclude affatto, prima facie, che una simile qualificazione possa essere accolta quando l’interpretazione e l’applicazione, corretta o erronea, di tali disposizioni portino a rimettere in discussione talune norme applicabili nell’ordinamento giuridico polacco.

67      In particolare, poiché l’articolo 107, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e l’articolo 72, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, prevedono tuttora che un giudice risponda, sul piano disciplinare, delle inadempienze professionali, anche nei casi di atti idonei a ostacolare o compromettere seriamente il funzionamento di un’autorità giudiziaria o di atti che mettono in discussione l’esistenza del rapporto di lavoro di un giudice, l’efficacia della nomina di un giudice o la legittimazione di un organo costituzionale della Repubblica di Polonia, non si può ritenere che l’esclusione dall’avvio di procedimenti disciplinari a causa della commissione di un errore nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione osti necessariamente all’avvio di tali procedimenti nell’ipotesi in cui un giudice abbia ritenuto, a torto o a ragione, che il diritto dell’Unione gli imponesse di adottare un atto avente simili effetti.

68      Infine, tanto dal testo della legge del 9 giugno 2022 quanto dall’interpretazione che ne ha dato la Repubblica di Polonia risulta che la precisazione, introdotta da tale legge, secondo cui la verifica del rispetto dei requisiti relativi a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge non costituisce un illecito disciplinare si applica solo qualora tale verifica sia effettuata nei casi di cui all’articolo 42a, paragrafo 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, all’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e all’articolo 5, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata.

69      Orbene, dai punti 52 e 53 della presente ordinanza risulta che tali disposizioni consentono di procedere a una simile verifica soltanto su richiesta di una parte del procedimento in questione. Ne deriva che non è dimostrato che le modifiche introdotte dalla legge del 9 giugno 2022 consentano di escludere, in ogni caso, che possano essere avviati procedimenti disciplinari nei confronti di un giudice per il solo fatto che quest’ultimo abbia proceduto a tale verifica.

70      In tali circostanze, sebbene dette modifiche consentano effettivamente di garantire il rispetto del provvedimento provvisorio di cui al punto 61 della presente ordinanza nel caso in cui la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice precostituito per legge derivanti dal diritto dell’Unione si svolga nell’ambito del nuovo mezzo di ricorso istituito dalle disposizioni di cui al punto 68 di tale ordinanza, le modifiche di cui trattasi non sono idonee a garantire una piena attuazione di detto provvedimento provvisorio.

71      Ne consegue che la Repubblica di Polonia ha ottemperato solo parzialmente a detto provvedimento provvisorio.

 Sullobbligo di sospendere lapplicazione delle disposizioni polacche che stabiliscono la competenza esclusiva della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche ad esaminare le censure concernenti la mancanza di indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale

 Argomentazione

72      La Repubblica di Polonia sostiene, da un lato, che la presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema), che presiede anche la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, ha adottato, il 29 luglio 2021, un’ordinanza che constatava che dinanzi a tale Sezione non era pendente alcuna causa nella quale fosse dedotto un motivo vertente sull’illegittimità della nomina di un giudice e che disponeva la sospensione della registrazione delle cause relative alla ricusazione di un giudice o alla determinazione del giudice competente e vertenti sulla mancanza di indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale (in prosieguo: l’«ordinanza del 29 luglio 2021»).

73      Dall’altro lato, a seguito dell’entrata in vigore della legge del 9 giugno 2022, il vicepresidente della sottosezione I della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche avrebbe rinviato tutte le istanze di ricusazione trasmesse ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della legge sulla Corte suprema, come modificata. Infatti, egli avrebbe ritenuto che occorresse applicare in via prioritaria il nuovo mezzo di ricorso istituito da tale legge e lasciare quindi ai giudici ordinari il compito di esaminare le censure relative alla mancanza di indipendenza di un giudice.

74      Da tali elementi risulterebbe che i giudici polacchi non applichino più, in pratica, le disposizioni di cui al punto 1, lettera e), del dispositivo dell’ordinanza del 14 luglio 2021.

75      La Commissione non contesta la sostanza degli elementi addotti dalla Repubblica di Polonia e precisa di non essere stata informata dell’applicazione, dopo l’entrata in vigore della legge del 9 giugno 2022, delle disposizioni che conferiscono alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche una competenza esclusiva ad esaminare le censure vertenti sulla mancanza di indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale.

76      Per contro, dal sito Internet del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e dal registro elettronico di tale organo giurisdizionale risulterebbe che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche è tuttora investita di talune cause relative a simili censure che le sono state trasmesse, prima dell’entrata in vigore della legge del 9 giugno 2022, in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 2, della legge sulla Corte suprema, come modificata. Non si può quindi escludere che tale Sezione possa continuare ad esercitare la propria competenza esclusiva in materia.

 Valutazione

77      Dal punto 1, lettera e), del dispositivo dell’ordinanza del 14 luglio 2021 risulta che quest’ultima ha imposto alla Repubblica di Polonia di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e dell’articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e dell’articolo 10 della legge di modifica, che stabiliscono la competenza esclusiva della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche ad esaminare le censure concernenti la mancanza di indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale.

78      È assodato che le disposizioni menzionate al punto precedente non sono state abrogate e che la loro applicazione non è stata formalmente sospesa, cosicché la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche rimane, in linea di principio, competente in via esclusiva a decidere sulle cause contemplate da tali disposizioni.

79      Occorre pertanto esaminare se le ordinanze adottate da giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), invocate dalla Repubblica di Polonia, possano, in pratica, privare di effetto dette disposizioni.

80      A tale riguardo, in primo luogo, al punto 51 dell’ordinanza del 27 ottobre 2021 è stato constatato che i provvedimenti adottati dalla presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema), tra i quali figura l’ordinanza del 29 luglio 2021, non consentivano di dimostrare che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non possa più esaminare le cause pendenti di cui è investita, né che le cause rientranti nella competenza di tale Sezione non debbano più esserle rinviate dagli organi giurisdizionali ordinari.

81      Ne consegue che non si può ritenere che l’ordinanza del 29 luglio 2021 costituisca un «mutamento di circostanze», ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura, che consenta di dimostrare che il provvedimento provvisorio di cui al punto 77 della presente ordinanza è stato pienamente attuato dalla Repubblica di Polonia.

82      Inoltre, gli esempi, menzionati dalla Commissione, di cause che sono state trasmesse alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche prima dell’entrata in vigore della legge del 9 giugno 2022 e che sono ancora pendenti dinanzi a tale Sezione confermano che l’ordinanza del 29 luglio 2021, in pratica, non ha escluso del tutto l’applicazione delle norme oggetto di detto provvedimento provvisorio.

83      In secondo luogo, un’ordinanza del vicepresidente della sottosezione I della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche prodotta dalla Repubblica di Polonia sembra effettivamente dimostrare l’esistenza di una prassi consistente nel rinviare ai giudici ordinari le cause trasmesse a tale Sezione ai sensi delle disposizioni menzionate al punto 77 della presente ordinanza, prassi la cui sostanza non è contestata dalla Commissione.

84      Ciò premesso, tale ordinanza del vicepresidente della sottosezione I della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche prevede che vengano rinviate ai giudici ordinari le sole cause che rientrano nel nuovo mezzo di ricorso istituito dalla legge del 9 giugno 2022, menzionato al punto 50 della presente ordinanza. Pertanto, non è dimostrato che l’applicazione delle disposizioni menzionate al punto 77 della presente ordinanza sia esclusa anche nelle cause che non rientrano in tale nuovo mezzo di ricorso, ma nelle quali siano state sollevate censure vertenti sulla mancanza di indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale.

85      Ne consegue che, sebbene i provvedimenti invocati dalla Repubblica di Polonia siano tali da limitare in modo significativo l’applicazione delle norme che conferiscono alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche una competenza esclusiva, dal fascicolo non risulta che l’applicazione di tali norme sia, in pratica, integralmente sospesa.

86      Pertanto, la Repubblica di Polonia ha ottemperato solo parzialmente al provvedimento provvisorio di cui al punto 77 della presente ordinanza.

 Sullobbligo di astenersi dal rinviare le cause di cui allarticolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, dinanzi a un organo giurisdizionale che non soddisfa i requisiti di indipendenza

 Argomentazione

87      La Repubblica di Polonia sostiene che le cause di cui all’articolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, sono state attribuite, dalla legge del 9 giugno 2022, a due distinte sezioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema), vale a dire la Sezione per la responsabilità professionale e la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.

88      Orbene, anzitutto, nessuna sentenza della Corte stabilirebbe che tali Sezioni non soddisfino le garanzie previste nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982). I membri di dette Sezioni godrebbero, inoltre, delle medesime garanzie di indipendenza degli altri giudici del Sąd Najwyższy (Corte Suprema). Per di più, i fattori la cui correlazione avrebbe indotto la Corte ad accogliere il ricorso per inadempimento della Commissione relativo alla Sezione disciplinare nella sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596), non farebbero parte delle caratteristiche della Sezione per la responsabilità professionale o della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. Infine, il solo fatto che un giudice sia stato nominato da un capo di Stato su proposta di un organo composto, in modo preponderante, da membri che rappresentano i poteri legislativo o esecutivo non può essere sufficiente a dimostrare una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE.

89      La Commissione ritiene che la Sezione per la responsabilità professionale nonché la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non soddisfino le garanzie previste nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982).

90      Essa rileva, a tale riguardo, che quattordici dei diciassette membri della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche nonché quattro degli undici membri della Sezione per la responsabilità professionale sono stati nominati membri del Sąd Najwyższy (Corte suprema) in condizioni che la Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene comportino una violazione del diritto a un giudice precostituito per legge.

91      La Commissione ritiene che la combinazione del fatto che tali giudici siano stati nominati su proposta di un organo che non offre più garanzie sufficienti di indipendenza nei confronti dei poteri legislativo o esecutivo e del fatto che dette nomine siano intervenute nonostante la sospensione, da parte di un giudice amministrativo, della proposta adottata da tale organo induca a dubitare seriamente del fatto che le due Sezioni di cui trattasi soddisfino i requisiti di indipendenza derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE.

 Valutazione

92      Dal punto 1, lettere a) e b), del dispositivo dell’ordinanza del 14 luglio 2021 risulta che quest’ultima ha imposto alla Repubblica di Polonia, in particolare, di astenersi dal rinviare le cause di cui all’articolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, a un giudice che non soddisfi i requisiti di indipendenza definiti, segnatamente, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982).

93      È assodato che, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 27 della legge sulla Corte suprema, come modificata, e dell’abolizione della Sezione disciplinare, il legislatore polacco ha attribuito la competenza precedentemente devoluta a tale Sezione, in parte, alla Sezione per la responsabilità professionale e, in parte, alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.

94      Sebbene la Repubblica di Polonia abbia quindi rinviato le cause di cui all’articolo 27, paragrafo 1, punti 1a, 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, ad organi diversi dalla Sezione disciplinare, la Commissione ritiene tuttavia che tale rinvio non sia idoneo a garantire l’attuazione dei provvedimenti provvisori di cui al punto 92 della presente ordinanza, per il motivo che sia la Sezione per la responsabilità professionale sia la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non soddisfano, alla luce delle modalità di nomina dei loro membri, i requisiti di indipendenza definiti, segnatamente, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982).

95      A questo proposito, occorre rilevare che la posizione in tal modo espressa dalla Commissione non deriva direttamente da una constatazione effettuata dalla Corte, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, secondo la quale la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE per quanto riguarda l’organizzazione e il funzionamento della Sezione per la responsabilità professionale nonché della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, dato che la Corte, ad oggi, non ha preso posizione su tale punto in sede di esame di un ricorso per inadempimento.

96      Detta posizione della Commissione non può neanche essere fondata su una sentenza emessa dalla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

97      È ben vero che al punto 152 della sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798), la Corte ha ritenuto che una serie di circostanze relative alla nomina di un giudice presso la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche fosse tale da poter condurre alla conclusione che detta nomina era avvenuta in palese violazione delle regole fondamentali della procedura di nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) facenti parte integrante dell’istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario polacco e, pertanto, in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE.

98      Tale constatazione, tuttavia, è stata effettuata fatte salve le valutazioni finali spettanti al giudice del rinvio, il quale è l’unico competente, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, ad accertare e valutare i fatti della controversia principale nonché ad interpretare e applicare il diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2022, Volkswagen, C‑134/20, EU:C:2022:571, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

99      Alla luce di tali circostanze, il giudice del procedimento sommario non potrebbe quindi accogliere l’argomento della Commissione senza aver previamente valutato la compatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE della procedura di nomina dei membri della Sezione per la responsabilità professionale nonché della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.

100    Detto argomento si distingue pertanto da quelli esaminati ai punti da 22 a 86 della presente ordinanza. Infatti, la valutazione di questi ultimi argomenti richiedeva unicamente di determinare se i nuovi provvedimenti adottati dalla Repubblica di Polonia fossero tali da comportare la sospensione degli effetti delle disposizioni polacche criticate dalla Commissione nell’ambito del ricorso per inadempimento che costituisce l’oggetto della causa C‑204/21, sulla base di censure che sono state considerate nell’ordinanza del 14 luglio 2021 non prive di serio fondamento. A tal fine, non era necessario, per il giudice del procedimento sommario, valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione di tali nuovi provvedimenti o di altri elementi della normativa polacca.

101    Orbene, nell’ambito del sistema istituito dagli articoli 258 e 260 TFUE, la Corte dispone di una competenza esclusiva, che le è attribuita direttamente ed espressamente dal Trattato FUE, a giudicare la compatibilità dei comportamenti degli Stati membri con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2014, Commissione/Portogallo, C‑292/11 P, EU:C:2014:3, punti 49 e 50).

102    È ben vero che il giudice del procedimento sommario è competente ad effettuare, prima della pronuncia di una sentenza della Corte che statuisce su un ricorso per inadempimento, una valutazione preliminare sulle censure sollevate a sostegno di tale ricorso, al fine di decidere sulla condizione relativa al fumus boni iuris, fatta salva la valutazione finale di tali censure da parte della Corte.

103    Tuttavia, tale competenza non può, senza violare la competenza esclusiva della Corte derivante dagli articoli 258 e 260 TFUE, consentire al giudice del procedimento sommario di valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione di una prassi o di una normativa nazionale che non sia oggetto di censure sollevate a sostegno di un ricorso per inadempimento e che non sia stata precedentemente esaminata dalla Corte (v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2014, Commissione/Portogallo, C‑292/11 P, EU:C:2014:3, punto 51).

104    Una soluzione opposta condurrebbe peraltro a violare i diritti processuali dello Stato membro interessato, privandolo della possibilità di precisare, nella frase precontenziosa del procedimento per inadempimento, la sua posizione in merito agli argomenti addotti dalla Commissione, fase che offre a tale Stato l’opportunità di conformarsi ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione o di sviluppare un’utile difesa contro tali argomenti (v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2014, Commissione/Portogallo, C‑292/11 P, EU:C:2014:3, punti 55 e 56).

105    Occorre inoltre precisare che un esame, da parte del giudice del procedimento sommario, di un argomento vertente sull’incompatibilità con il diritto dell’Unione di una prassi o di una normativa nazionale che non sia oggetto di censure sollevate a sostegno di un ricorso per inadempimento non può essere ammesso, quand’anche un esame del genere si limiti a determinare se tale argomento appaia, prima facie, non privo di serio fondamento.

106    Infatti, un simile criterio di controllo si giustifica, in sede di esame di una domanda di provvedimenti provvisori, solo in ragione del fatto che l’argomento di cui trattasi è destinato a formare oggetto di una valutazione finale da parte del giudice di merito, il che non avviene nel caso di un argomento vertente su una siffatta prassi o normativa nazionale.

107    Pertanto, qualora, al momento della verifica da parte del giudice del procedimento sommario dell’attuazione di provvedimenti provvisori, vi sia una controversia tra la Commissione e lo Stato membro interessato in ordine alla compatibilità con il diritto dell’Unione di una prassi o di una normativa nazionale che non sia oggetto di censure sollevate a sostegno di un ricorso per inadempimento e che non sia stata precedentemente esaminata dalla Corte, spetta alla Commissione, ove lo ritenga opportuno, proporre un nuovo ricorso per inadempimento avente ad oggetto tale prassi o normativa nazionale (v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2014, Commissione/Portogallo, C‑292/11 P, EU:C:2014:3, punto 52).

108    Ciò premesso, dato che la compatibilità con il diritto dell’Unione della procedura di nomina dei membri della Sezione per la responsabilità professionale nonché della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non è oggetto delle censure formulate nel ricorso proposto nella causa C‑204/21, richiamate al punto 2 della presente ordinanza, e che tale compatibilità non è stata esaminata in precedenza dalla Corte, il giudice del procedimento sommario non può accogliere l’argomento della Commissione menzionato al punto 94 della presente ordinanza.

109    Di conseguenza, occorre considerare, fatta salva la questione se tale procedura di nomina sia compatibile con il diritto dell’Unione, che la Repubblica di Polonia ha ottemperato ai provvedimenti provvisori di cui al punto 92 della presente ordinanza.

110    Alla luce di tutto quanto precede, occorre constatare che dal fascicolo non risulta che le misure adottate dalla Repubblica di Polonia siano sufficienti a garantire l’esecuzione di tutti i provvedimenti provvisori enunciati nell’ordinanza del 14 luglio 2021 e che, di conseguenza, non sia più necessario rafforzare l’efficacia di tali provvedimenti provvisori mediante l’imposizione di una penalità di mora.

111    Di conseguenza, occorre respingere la domanda di revoca dell’ordinanza del 27 ottobre 2021.

112    Tuttavia, dai punti da 25 a 109 della presente ordinanza risulta che le misure adottate dalla Repubblica di Polonia successivamente alla firma dell’ordinanza del 27 ottobre 2021 sono tali da garantire, in misura notevole, l’esecuzione dei provvedimenti provvisori enunciati nell’ordinanza del 14 luglio 2021.

113    Pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie e della capacità finanziaria della Repubblica di Polonia, occorre ridurre l’importo della penalità imposta dall’ordinanza del 27 ottobre 2021 a EUR 500 000 al giorno, a decorrere dalla data di firma della presente ordinanza.

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

1)      La domanda di revoca dell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 ottobre 2021, Commissione/Polonia (C204/21 R, EU:C:2021:878), è respinta.

2)      L’importo della penalità che la Repubblica di Polonia è stata condannata a pagare alla Commissione europea con ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 ottobre 2021, Commissione/Polonia (C204/21 R, EU:C:2021:878), è ridotto a EUR 500 000 al giorno, a decorrere dalla data di firma della presente ordinanza.

3)      Le spese sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.