Language of document : ECLI:EU:C:2023:416

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

17 maggio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 23, primo comma – Sospensione del procedimento principale da parte di un giudice nazionale che sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Possibilità di sospensione parziale»

Nella causa C‑176/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (tribunale penale specializzato, Bulgaria), con decisione dell’8 marzo 2022, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento penale a carico di

BK,

ZhP,

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Quarta Sezione, e O. Spineanu-Matei, giudice,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo bulgaro, da T. Mitova e E. Petranova, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da F. Erlbacher, E. Rousseva e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di BK e ZhP per fatti qualificati come corruzione.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone quanto segue:

«Nei casi contemplati dall’articolo 267 [TFUE], la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest’ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione [europea], nonché all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione [europea] che ha adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione».

 Diritto bulgaro

4        Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che, in forza delle norme di procedura applicabili alla controversia principale, il procedimento penale è sospeso qualora il giudice nazionale sottoponga alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

5        Il 26 febbraio 2021 la Spetsialirizana prokuratura (procura speciale, Bulgaria) formulava dinanzi al giudice del rinvio un atto di imputazione a carico di BK e ZhP, per presunti fatti di corruzione che essi avrebbero commesso nella loro veste di investigatori di polizia.

6        BK si è opposto alla qualificazione giuridica di corruzione da parte della procura. Interrogandosi sul suo potere di riqualificare il reato di cui trattasi senza informarne previamente l’imputato, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), e dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale domanda è oggetto della causa C‑175/22.

7        Inoltre, BK e ZhP hanno contestato le modalità del loro arresto e il ritrovamento nell’ufficio di quest’ultimo di una somma di denaro contrassegnato. L’arresto di BK e di ZhP è avvenuto negli uffici in cui essi prestano servizio, i cui corridoi erano dotati di videocamere che hanno registrato una parte di tale arresto e tale ritrovamento.

8        Il giudice del rinvio osserva che, fino al momento della proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, sono state interrogate alcune delle persone coinvolte nel suddetto arresto ed è stata esaminata una parte delle registrazioni video in questione. Tuttavia, tale giudice sottolinea di dover interrogare almeno altre tre persone e far esaminare l’altra parte di tali registrazioni video, così come il materiale proveniente da una telecamera e da un microfono nascosti.

9        Detto giudice afferma che, da un punto di vista tecnico, nulla gli impedisce di continuare a esaminare la causa di cui è investito e di raccogliere elementi di prova per determinare il reale avvenimento e il contenuto dei fatti contestati. Tali elementi non avrebbero alcun nesso con le questioni pregiudiziali sollevate nella causa C‑175/22. Una volta conclusa l’acquisizione delle prove il giudice del rinvio potrebbe sospendere l’intero procedimento principale fino a quando riceva la risposta della Corte a tali questioni. Dopo aver ricevuto tale risposta, potrebbe riprendere tale procedimento, informare l’imputato, se del caso, di un’eventuale riqualificazione giuridica dei fatti di cui trattasi e, sentite le parti, pronunciarsi nel merito.

10      Tuttavia, tale giudice si chiede se, alla luce dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, esso possa continuare a conoscere del procedimento principale, in particolare per continuare a raccogliere prove, dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale nella causa C‑175/22.

11      Il giudice del rinvio ritiene che un rinvio pregiudiziale implichi necessariamente la sospensione del procedimento principale per quanto riguarda le questioni sollevate nell’ambito di tale rinvio. Ciò premesso, esso ritiene che tale procedimento possa proseguire su aspetti che non sono oggetto di detto rinvio, fermo restando che nessuna decisione nel merito potrebbe essere pronunciata prima di aver ricevuto la risposta della Corte a tali questioni.

12      Un simile approccio consentirebbe di evitare la perdita di tempo associata a una sospensione di detto procedimento, il che gioverebbe al rispetto del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole, conformemente all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali.

13      Il compito principale del giudice nazionale sarebbe quello di dirimere la controversia di cui è investito e il diritto dell’Unione disciplinerebbe la questione della sospensione del procedimento principale solo nei limiti in cui tale sospensione sia necessaria per garantire l’effetto utile della decisione della Corte.

14      Il giudice del rinvio fa presente di aver sospeso l’intero procedimento principale in attesa della risposta della Corte alla questione sollevata nella presente causa.

15      Date tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 23 dello statuto della Corte debba essere interpretato nel senso che obbliga il giudice nazionale che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a sospendere il procedimento principale nel suo complesso o se sia sufficiente sospendere soltanto la parte di detto procedimento concernente la questione pregiudiziale».

16      Con lettera del 5 agosto 2022, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha informato la Corte che, a seguito di una modifica legislativa entrata in vigore il 27 luglio 2022, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) è stato sciolto e che alcune cause penali portate dinanzi a quest’ultimo giudice, compreso il procedimento principale, sono state trasferite, a partire da tale data, al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia).

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

17      Il governo bulgaro sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, sulla base del rilievo che il giudice del rinvio non ha fornito alla Corte gli elementi di fatto e di diritto necessari per consentirle di fornire un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile a tale giudice.

18      In particolare, tale governo precisa che l’articolo 488 del codice di procedura penale, che non è menzionato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, verte specificamente sulla sospensione di un procedimento penale quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è rivolta alla Corte in un procedimento come quello principale. In forza di tale articolo, e fatta salva la verifica che spetta al giudice nazionale effettuare, se del caso, il procedimento principale è interamente sospeso, ma può essere ripreso prima che la Corte si pronunci su tale domanda, se ciò è necessario per raccogliere e conservare le prove.

19      A questo proposito, occorre ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 15 dicembre 2022, Veejaam ed Espo, C‑470/20, EU:C:2022:981, punto 51 e giurisprudenza citata).

20      A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia. Tale requisito è altresì riflesso ai punti 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C°380, pag. 1).

21      Nel caso di specie, come rilevato al punto 9 della presente sentenza, il giudice del rinvio spiega di quali poteri dispone in base al diritto processuale applicabile. Inoltre, la formulazione della questione pregiudiziale è tale da poter essere utilmente risolta senza fare riferimento alla normativa nazionale.

22      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulla questione pregiudiziale

23      Con la questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE sospenda il procedimento principale solo per quanto riguarda gli aspetti di quest’ultimo che possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda.

24      A tal riguardo, occorre ricordare che, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia procedurale, stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, punto 5, nonché del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 52 e giurisprudenza citata).

25      Tuttavia, tale principio deve essere applicato nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, al fine di preservare l’effetto utile delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Bankia, C‑910/19, EU:C:2021:433, punto 45 e giurisprudenza citata). In particolare, in base al principio di effettività, gli Stati membri non possono esercitare la loro autonomia procedurale in modo tale da rendere impossibile nella pratica o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318, punto 14, e del 24 novembre 2022, Varhoven administrativen sad (Abrogazione della disposizione contestata), C‑289/21, EU:C:2022:920, punto 33 e giurisprudenza citata].

26      Per quanto riguarda il procedimento di rinvio pregiudiziale, occorre ricordare che l’articolo 267 TFUE instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, il quale ha lo scopo di assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, consentendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 71 e giurisprudenza citata).

27      Secondo costante giurisprudenza, una sentenza pronunciata nell’ambito di tale procedimento vincola il giudice nazionale ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione per la soluzione della controversia di cui è investito. [v., in tal senso, in particolare, sentenze del 3 febbraio 1977, Benedetti, 52/76, EU:C:1977:16, punto 26, e del 22 febbraio 2022, RS (Effetto delle sentenze di una corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 74].

28      Ebbene, la preservazione dell’effetto utile di detto procedimento non è resa impossibile nella pratica o eccessivamente difficile da una norma nazionale che consente, tra la data in cui viene presentata una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte e quella dell’ordinanza o della sentenza con cui quest’ultima risponde a tale domanda, di proseguire il procedimento principale per compiere atti processuali, che il giudice del rinvio ritiene necessari e che riguardano aspetti estranei alle questioni pregiudiziali sollevate, vale a dire atti processuali che non sono tali da impedire al giudice del rinvio di conformarsi, nell’ambito del procedimento principale, a tale ordinanza o a tale sentenza.

29      Tale conclusione è corroborata dal fatto che spetta al giudice del rinvio valutare in quale fase del procedimento sia opportuno rivolgere una siffatta domanda alla Corte (v., in tal senso, sentenze del 27 giugno 1991, Mecanarte, C‑348/89, EU:C:1991:278, punto 49, nonché del 7 aprile 2016, Degano Trasporti, C‑546/14, EU:C:2016:206, punti 16 e 17).

30      Pertanto, dal momento che una domanda di pronuncia pregiudiziale può essere presentata alla Corte anche in una fase precoce del procedimento principale, il giudice del rinvio, in attesa della risposta della Corte a tale domanda, deve poter proseguire tale procedimento per atti processuali che esso considera necessari e che non sono connessi alle questioni pregiudiziali sollevate.

31      Occorre rilevare che tale ragionamento è stato implicitamente seguito nella sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034). Infatti, al punto 80 di tale sentenza, la Corte ha rilevato che, dopo che la domanda di pronuncia pregiudiziale in questione in una delle cause che hanno dato luogo a detta sentenza le era stata sottoposta, la decisione del giudice del rinvio di sospendere il procedimento era stata annullata e che il procedimento principale aveva ripreso su problematiche diverse da quelle oggetto di tale domanda. Ebbene, al punto 141 della medesima sentenza, la Corte ha considerato che detta domanda era ricevibile, senza aver ritenuto necessario esaminare un’eventuale violazione dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

32      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice nazionale che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE sospenda il procedimento principale solo per quanto riguarda gli aspetti di quest’ultimo che possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda.

 Sulle spese

33      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice nazionale, che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sospenda il procedimento principale solo per gli aspetti di quest’ultimo che possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.