Language of document : ECLI:EU:C:2023:844

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

9 novembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Articolo 6, paragrafo 4 – Modifica delle informazioni fornite – Modifica della qualificazione del reato – Obbligo di informare tempestivamente l’imputato e di offrirgli la possibilità di presentare i propri argomenti sulla nuova qualificazione prospettata – Esercizio effettivo dei diritti della difesa – Equità del procedimento – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 3 – Presunzione di innocenza – Articolo 7, paragrafo 2 – Diritto di non autoincriminarsi – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito di imparzialità del giudice penale – Riqualificazione del reato su iniziativa del giudice penale o su proposta dell’imputato»

Nella causa C‑175/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), con decisione dell’8 marzo 2022, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento penale a carico di

BK,

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da E. Rousseva e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), nonché dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di BK per fatti inizialmente qualificati come concussione nell’imputazione formulata dal pubblico ministero, ma per i quali il giudice del rinvio prevede di adottare la qualificazione come truffa o come traffico di influenze illecite.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2012/13

3        I considerando 3, 9, 14 e da 27 a 29 della direttiva 2012/13 così recitano:

«(3)      L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

(...)

(9)      A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, [TFUE], è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Detto articolo indica i “diritti della persona nella procedura penale” quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme minime.

(...)

(14)      (…) [La presente direttiva] stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. (...)

(...)

(27)      Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento.

(28)      Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l’ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono sospettate o accusate di aver commesso e la possibile qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l’equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(29)      Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l’accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser loro comunicato ove necessario per salvaguardare l’equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa».

4        L’articolo 1 della direttiva 2012/13, intitolato «Oggetto», è del seguente tenore:

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e [sull’]accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti».

5        L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Diritto all’informazione sui diritti», al paragrafo 1, stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

a)      il diritto a un avvocato;

b)      le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;

c)      il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;

d)      il diritto all’interpretazione e alla traduzione;

e)      il diritto al silenzio».

6        L’articolo 6 della direttiva in parola, intitolato «Diritto all’informazione sull’accusa», prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(...)

3.      Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.

4.      Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento».

 Direttiva (UE) 2016/343

7        La direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), ha segnatamente lo scopo, ai sensi del suo articolo 1, lettera a), di stabilire «norme minime comuni» concernenti «alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali».

8        L’articolo 3 della direttiva in parola, intitolato «Presunzione di innocenza», così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza».

9        L’articolo 7 della medesima direttiva, intitolato «Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi», al paragrafo 2, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati godano del diritto di non autoincriminarsi».

 Diritto bulgaro

10      L’articolo 287, paragrafo 1, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «NPK»), prevede quanto segue:

«Il pubblico ministero formula una nuova imputazione se, nel corso dell’indagine giudiziaria, rileva motivi per una modifica sostanziale della parte fattuale dell’imputazione o per l’applicazione di una legge che sanziona reati più gravi».

11      Ai sensi dell’articolo 301, paragrafo 1, punto 2, del NPK, nel pronunciare la sentenza, il giudice competente esamina e risolve la questione se l’atto costituisca un reato e quale sia la sua qualificazione giuridica.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      Il 26 febbraio 2021, la Spetsializirana prokuratura (procura specializzata, Bulgaria) ha formulato dinanzi al giudice del rinvio un’imputazione a carico di BK per fatti qualificati come concussione che quest’ultimo avrebbe commesso nell’ambito delle sue funzioni di ufficiale di polizia inquirente.

13      Secondo gli accertamenti contenuti nell’imputazione, BK ha chiesto una somma di denaro a due indagati al fine di compiere i due atti, qui di seguito riportati, nell’esercizio delle sue funzioni. Da un lato, BK avrebbe proposto di emettere un parere favorevole sulle richieste degli indagati dirette alla restituzione dei veicoli che potevano essere stati usati per commettere un reato, e di restituire loro tali veicoli dopo l’autorizzazione del pubblico ministero. D’altro lato, BK avrebbe altresì proposto ai due indagati di non incriminarli per il reato di cui erano sospettati.

14      La Spetsializirana prokuratura (procura specializzata) ha qualificato tali fatti come concussione da parte di un ufficiale di polizia inquirente mediante una condotta estorsiva con abuso d’ufficio. Le sanzioni comminate, per tale reato, sarebbero una pena privativa della libertà da tre a quindici anni, una pena pecuniaria fino a 25 000 leva bulgari (BGN) (circa EUR 12 500), una confisca fino alla metà del patrimonio della persona condannata nonché una decadenza dai diritti.

15      BK si è opposto a tale qualificazione. Al riguardo, egli ha affermato che gli atti addebitati non possono essere considerati come commessi nell’ambito delle sue funzioni, atteso che detti atti rientrano non nella competenza dell’ufficiale di polizia inquirente, bensì in quella del pubblico ministero. Di conseguenza, secondo BK, la qualificazione appropriata per tali atti era quella di truffa.

16      Sul punto, il giudice del rinvio ha rilevato che la forma di truffa invocata, che si configura quando l’autore ottiene un vantaggio patrimoniale a danno della vittima, approfittando dell’errore, dell’inesperienza o dell’ignoranza di quest’ultima, è punibile con una pena privativa della libertà fino a cinque anni.

17      La Spetsializirana prokuratura (procura specializzata) ha tuttavia mantenuto la qualificazione come concussione. Il giudice del rinvio ha precisato che, conformemente alle norme procedurali nazionali, spetta unicamente al pubblico ministero definire il capo di imputazione, senza che il giudice competente possa impartirgli una qualche istruzione al riguardo.

18      Pertanto, nell’ambito del procedimento principale, sia le parti sia il giudice del rinvio hanno concentrato la loro attenzione sulla prova o sulla confutazione di fatti di concussione. Tale giudice sarebbe tenuto a pronunciarsi sull’imputazione quale formulata dal pubblico ministero, vale a dire quella di concussione. Ciò premesso, nel caso in cui pronunciasse un’assoluzione riguardo al capo di imputazione di concussione, esso avrebbe la possibilità di prospettare una riqualificazione dei fatti.

19      Secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, la giurisprudenza nazionale interpreta l’articolo 301, paragrafo 1, punto 2, del NPK, in combinato disposto con l’articolo 287, paragrafo 1, del NPK, nel senso che il giudice competente ha il potere di dichiarare l’imputato colpevole sulla base di una qualificazione diversa da quella inizialmente adottata nell’imputazione, a condizione, da un lato, che tale nuova qualificazione non implichi modifiche sostanziali nella parte fattuale dell’imputazione e, dall’altro, che essa non comporti una pena più severa rispetto al reato risultante dalla qualificazione inizialmente adottata dal pubblico ministero.

20      Pertanto, il giudice del rinvio spiega che, in applicazione di tale giurisprudenza, gli sarebbe consentito adottare, nell’ambito del procedimento principale, la qualificazione come truffa, secondo quanto proposto da BK, dal momento che tale reato è punito con una pena più lieve di quella comminata in caso di concussione.

21      Tale giudice aggiunge che si potrebbe anche prospettare una riqualificazione dei fatti contestati come traffico di influenze illecite. Si potrebbe infatti ritenere che BK abbia sollecitato agli indagati il versamento di una somma di denaro al fine di influenzare le decisioni del pubblico ministero nell’esercizio delle sue funzioni, affinché quest’ultimo approvasse la restituzione dei loro veicoli e non procedesse al loro rinvio a giudizio. La sanzione comminata per il reato di traffico di influenze illecite sarebbe anch’essa più lieve di quella prevista per il reato di concussione, vale a dire una pena privativa della libertà fino a sei anni o una pena pecuniaria fino a BGN 5 000 (circa EUR 2 500).

22      Il giudice del rinvio sottolinea, tuttavia, la mancanza di una garanzia relativa alla tutela dei diritti della difesa qualora il giudice competente decida di condannare l’imputato sulla base di una qualificazione dei fatti diversa da quella inizialmente adottata nell’imputazione formulata dal pubblico ministero. In particolare, tale giudice non sarebbe tenuto ad informare preventivamente l’imputato, né a consentirgli di presentare i propri argomenti sulla nuova qualificazione prospettata. In pratica, l’imputato verrebbe a conoscenza di tale nuova qualificazione nella sentenza di condanna.

23      Pertanto, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità di una siffatta prassi con il diritto dell’Unione. Più precisamente, nell’ambito della sua prima questione, tale giudice si chiede se la pronuncia di una sentenza di condanna sulla base di una qualificazione dei fatti addebitati di cui l’imputato non è stato preventivamente informato sia compatibile con l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13.

24      La seconda questione riguarda gli obblighi risultanti dall’articolo 47, secondo comma, della Carta.

25      Secondo il giudice del rinvio, l’obbligo che potrebbe incombergli, in forza della risposta alla prima questione, di informare l’imputato della possibilità che sia adottata una qualificazione dei fatti diversa da quella inizialmente proposta dal pubblico ministero, potrebbe mettere in discussione la sua imparzialità nonché l’equità del procedimento. A tal riguardo, detto giudice prende in considerazione due ipotesi.

26      Da un lato, se il giudice competente informa l’imputato della possibilità di adottare un’altra qualificazione prospettata di propria iniziativa, quale la qualificazione come traffico di influenze illecite nel procedimento principale, tale giudice assumerebbe, di fatto, la funzione di accusatore. Orbene, a suo avviso, sarebbe lecito dubitare dell’imparzialità di un giudice che, di propria iniziativa, suggerisce una nuova qualificazione giuridica e poi pronuncia una sentenza di condanna fondata su tale qualificazione, e ciò anche qualora tale giudice abbia preventivamente dato all’imputato la possibilità di difendersi al riguardo.

27      D’altro lato, se il giudice competente informa l’imputato della possibilità di adottare una qualificazione dei fatti proposta dall’imputato stesso, quale la qualificazione come truffa nel procedimento principale, secondo il giudice del rinvio potrebbe derivarne una violazione del diritto di non autoincriminarsi nonché delle norme sull’equo processo.

28      Il giudice del rinvio ha tuttavia sottolineato che, nell’ambito del procedimento principale, BK non ha ammesso la propria colpevolezza per il reato di truffa, ma si è limitato ad indicare che i fatti quali presentati dal pubblico ministero dovevano essere qualificati come truffa, e non come concussione.

29      Ciò premesso, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13 osti a un’interpretazione giurisprudenziale di disposizioni nazionali – l’articolo 301, paragrafo 1, punto 2, in combinato disposto con l’articolo 287, paragrafo 1, [del NPK] – secondo la quale il giudice può, nella sua sentenza, attribuire ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nell’atto d’imputazione, purché non si tratti di una qualificazione come reato punito più severamente, a ragione del fatto che l’imputato non è stato correttamente informato della nuova e diversa qualificazione giuridica prima della pronuncia della sentenza e non ha potuto difendersi in relazione ad essa.

2)      In caso di risposta positiva, se l’articolo 47, secondo comma, della Carta vieti al giudice di informare l’imputato della possibilità che pronunci la sua decisione di merito sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, e di dargli, inoltre, la possibilità di predisporre la propria difesa, poiché l’iniziativa di tale diversa qualificazione giuridica non proviene dal pubblico ministero».

30      Con lettera del 5 agosto 2022, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha informato la Corte del fatto che, a seguito di una modifica legislativa entrata in vigore il 27 luglio 2022, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) era stato sciolto e che taluni procedimenti penali promossi dinanzi a quest’ultimo giudice, compresa la causa di cui al procedimento principale, erano stati trasferiti a partire da tale data al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia).

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

31      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13 debba essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, qualora la nuova qualificazione non sia tale da comportare l’applicazione di una pena più severa, senza informare preventivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata e, pertanto, senza offrirgli la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione al nuovo reato in tal modo contestato.

32      Come risulta dall’articolo 1 della direttiva 2012/13, tale direttiva, che è stata adottata sulla base dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, stabilisce norme minime comuni relative al diritto all’informazione delle persone indagate o imputate, sui loro diritti e sull’accusa elevata a loro carico.

33      Dal combinato disposto degli articoli 3 e 6 della direttiva 2012/13 emerge che il diritto all’informazione, menzionato all’articolo 1 di quest’ultima, riguarda quantomeno due diritti distinti. Da un lato, gli indagati o gli imputati devono, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, essere come minimo informati di determinati diritti procedurali, menzionati in tale articolo, tra cui il diritto all’assistenza di un avvocato, le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio, il diritto di essere informato dell’accusa, il diritto all’interpretazione e alla traduzione nonché il diritto al silenzio. Dall’altro, detta direttiva definisce, all’articolo 6, talune norme relative al diritto all’informazione sull’accusa (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, punto 43).

34      Tali norme mirano, come confermano i considerando da 27 a 29 della direttiva 2012/13, a garantire l’equità del procedimento e a consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 89).

35      Tale obiettivo impone, in particolare, che l’imputato riceva informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, in tempo utile, in un momento che gli consenta di predisporre in modo efficace la propria difesa, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva in parola (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 90).

36      Detto obiettivo nonché il corretto svolgimento del procedimento implicano che l’imputato, o il suo avvocato, sia precisamente informato dei fatti posti a suo carico e della qualificazione giuridica di questi ultimi al fine di poter partecipare utilmente alla discussione sulla fondatezza dell’accusa, nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi, così da far valere la sua posizione in modo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punti 92 e 93).

37      Nel caso di specie, dalla formulazione della prima questione nonché dalle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si interroga sulla portata dell’obbligo, gravante su un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale, di informare l’imputato che la qualificazione giuridica dei fatti contestati è mutata.

38      A tal riguardo, la Corte ha già riconosciuto che le informazioni relative all’accusa trasmesse alla difesa possono essere oggetto di modifiche successive, segnatamente per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti contestati. Siffatte modifiche devono tuttavia essere comunicate all’imputato o al suo avvocato in un momento in cui questi ultimi abbiano ancora la possibilità di replicare in modo effettivo, prima della deliberazione. Tale possibilità è prevista all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13, il quale prevede che qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi di tale articolo che intervenga nel corso del procedimento penale debba essere tempestivamente comunicata all’imputato qualora ciò sia necessario per garantire l’equità del procedimento [sentenza del 21 ottobre 2021, ZX (Rettifica dell’atto di imputazione), C‑282/20, EU:C:2021:874, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

39      Il considerando 29 della direttiva in parola, a tal riguardo, precisa inoltre che qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l’accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser loro comunicato ove necessario per salvaguardare l’equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.

40      In tale contesto, occorre sottolineare l’importanza determinante della comunicazione della qualificazione giuridica del reato per l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. Infatti, tale comunicazione all’imputato, o al suo avvocato, è indispensabile per porre quest’ultimo in condizione di comprendere quanto gli è addebitato, di organizzare di conseguenza la sua difesa nonché, se del caso, di contestare la sua colpevolezza cercando di dimostrare l’assenza di uno o più elementi costitutivi del reato contestato.

41      Di conseguenza, qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale può avere un’incidenza determinante sull’esercizio dei diritti della difesa nonché sull’equità del procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13.

42      Ciò si verifica, da un lato, qualora il nuovo reato prospettato comporti elementi costitutivi nuovi, sui quali l’imputato non ha ancora avuto la possibilità di presentare i propri argomenti.

43      In una situazione del genere, è manifestamente necessario, per garantire l’equità del procedimento, come richiesto dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13, che il giudice penale che si pronuncia nel merito informi tempestivamente l’imputato, o il suo avvocato, della nuova qualificazione prospettata, in un momento che gli consenta di predisporre efficacemente la sua difesa, e offra a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo su tale punto.

44      Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il giudice del rinvio prevede di non adottare la qualificazione come concussione da parte di un ufficiale di polizia inquirente mediante una condotta estorsiva con abuso d’ufficio, inizialmente adottata dalla Spetsializirana prokuratura (procura specializzata), e di sostituirle la qualificazione come truffa o come traffico di influenze illecite. Orbene, questi ultimi due reati conterrebbero elementi costitutivi sui quali BK non ha ancora avuto la possibilità di presentare i propri argomenti.

45      D’altro lato, anche nell’ipotesi in cui il nuovo reato prospettato non contenga nuovi elementi costitutivi rispetto al reato precedentemente contestato, cosicché l’imputato ha avuto la possibilità, nel corso del procedimento, di presentare i propri argomenti su tutti gli elementi costitutivi di tale nuovo reato, la riqualificazione del reato da parte del giudice penale che statuisce nel merito resta nondimeno idonea a influire in modo non trascurabile sull’esercizio dei diritti della difesa. Infatti, non si può escludere che l’imputato al quale viene comunicata la nuova qualificazione prospettata predisponga in modo diverso la propria difesa.

46      Occorre anche sottolineare che, in tale contesto, è del tutto priva di rilievo la circostanza che la nuova qualificazione non possa comportare l’applicazione di una pena più severa. Infatti, l’equità del procedimento richiede che l’imputato possa esercitare pienamente i diritti della difesa. Orbene, la maggiore o minore severità della pena comminata non ha alcun nesso con la questione se sia stato possibile esercitare tali diritti.

47      Ne consegue che il giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale è tenuto, quando intende riqualificare il reato, a informare tempestivamente l’imputato, o il suo avvocato, della nuova qualificazione prospettata, in un momento e in condizioni che consentano a tale persona di predisporre efficacemente la propria difesa, dandole la possibilità di esercitare in modo concreto ed efficace i diritti della difesa in relazione a tale qualificazione, al fine di garantire l’equità del procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13. La necessità di concedere all’imputato un termine per predisporre o rivedere la sua difesa in un siffatto contesto nonché la durata di tale termine sono elementi che devono essere determinati da tale giudice alla luce di tutte le circostanze rilevanti.

48      L’interpretazione esposta al punto precedente è confermata dagli obiettivi della direttiva 2012/13. Infatti, come risulta dai suoi considerando 3, 9 e 14, tale direttiva, mediante l’istituzione di norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, persegue lo scopo di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e, pertanto, di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale.

49      Orbene, e come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 59 a 71 delle sue conclusioni, l’interpretazione accolta al punto 47 della presente sentenza, che assume la forma di una regola chiara e di semplice applicazione per quanto riguarda l’obbligo, per il giudice che statuisce nel merito di un procedimento penale, di informare tempestivamente l’imputato qualora tale giudice preveda di riqualificare il reato, contribuisce al rispetto dei diritti della difesa nonché all’equità del procedimento penale negli Stati membri. In tal modo, la suddetta interpretazione rafforza la fiducia reciproca tra detti Stati e, pertanto, facilita il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale, conformemente agli obiettivi perseguiti da tale direttiva.

50      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione. In questo contesto, non assume alcuna rilevanza la circostanza che detta qualificazione non sia tale da comportare l’applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita.

 Sulla seconda questione

51      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione. Infatti, la circostanza che, formalmente, il giudice nazionale abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a tale giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni [sentenza del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico), C‑61/21, EU:C:2022:1015, punto 34].

52      Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che quest’ultimo, per l’ipotesi di una riqualificazione del reato da parte del giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale, nutre dubbi quanto all’imparzialità di quest’ultimo giudice, qualora la nuova qualificazione sia adottata su sua iniziativa, e quanto al rispetto del diritto di non autoincriminarsi, qualora la nuova qualificazione sia stata proposta dall’imputato.

53      Occorre ricordare, a tal riguardo, che l’articolo 3 e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 garantiscono, rispettivamente, la presunzione di innocenza e il diritto di non autoincriminarsi.

54      Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 51 della presente sentenza, si deve ritenere che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se gli articoli 3 e 7 della direttiva 2016/343 nonché l’articolo 47, secondo comma, della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell’imputato, una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, anche nel caso in cui tale giudice abbia informato tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e in condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione così adottata.

55      In primo luogo, occorre sottolineare che una norma nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di riqualificare il reato non è idonea, di per sé, a mettere in discussione la presunzione di innocenza garantita all’articolo 3 della direttiva 2016/343, o l’imparzialità di tale giudice ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, e ciò neanche qualora la nuova qualificazione sia stata adottata di sua iniziativa.

56      A tal riguardo, la Corte ha già riconosciuto che il diritto di uno Stato membro può conferire ai giudici penali che si pronunciano nel merito il potere di riqualificare i fatti di cui siano regolarmente investiti, a condizione che si accertino che gli imputati hanno avuto la possibilità di esercitare i propri diritti della difesa sul punto in modo concreto ed efficace, venendo informati in tempo utile non solo della causa dell’accusa, ossia dei fatti materiali posti a loro carico e sui quali si fonda l’accusa, ma anche della qualificazione giuridica data a questi fatti, e ciò in maniera dettagliata (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, punto 55).

57      Infatti, la circostanza che un giudice di merito decida di riqualificare il reato, senza intervento in tal senso del pubblico ministero, indica che tale giudice considera che i fatti contestati potrebbero, se accertati, corrispondere a tale nuova qualificazione, e non che detto giudice abbia già preso posizione sulla colpevolezza dell’imputato.

58      In secondo luogo, per quanto riguarda il diritto di non autoincriminarsi, previsto all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, il fatto che l’imputato proponga una nuova qualificazione dei fatti che gli sono contestati non implica, di per sé, che tale persona riconosca la propria colpevolezza in relazione alla nuova qualificazione.

59      Del resto, nell’ambito del procedimento principale, il giudice del rinvio ha sottolineato che, sebbene BK avesse indicato che i fatti quali presentati dalla Spetsializirana prokuratura (procura specializzata) dovevano essere qualificati come truffa e non come concussione, egli non aveva tuttavia ammesso la propria colpevolezza per il reato di truffa.

60      In ogni caso, nessuna norma del diritto dell’Unione vieta ad un imputato di ammettere di aver commesso un reato.

61      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 3 e 7 della direttiva 2016/343 nonché l’articolo 47, secondo comma, della Carta devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell’imputato, una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l’imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e in condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione così adottata.

 Sulle spese

62      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali

dev’essere interpretato nel senso che:

osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione. In questo contesto, non assume alcuna rilevanza la circostanza che detta qualificazione non sia tale da comportare l’applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita.

2)      Gli articoli 3 e 7 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, nonché l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell’imputato, una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l’imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e in condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione così adottata.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.