Language of document : ECLI:EU:C:2023:900

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

23 novembre 2023 (1)

«Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera e) – Organismi di diffusione radiotelevisiva – Diritto di riproduzione delle fissazioni di trasmissioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Pregiudizio arrecato agli organismi di diffusione radiotelevisiva – Parità di trattamento – Normativa nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto a un equo compenso»

Nella causa C‑260/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt, Germania), con decisione del 31 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 2022, nel procedimento

Seven.One Entertainment Group GmbH

contro

Corint Media GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: K. Hötzel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 marzo 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Seven.One Entertainment Group GmbH, da C. Masch e W. Raitz von Frentz, Rechtsanwälte;

–        per la Corint Media GmbH, da O. Fiss e M. von Albrecht Rechtsanwälte;

–        per il governo tedesco, da J. Möller, J. Heitz e M. Hellmann, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da R. Guizzi, avvocato dello Stato;

–        per il governo austriaco, da G. Eberhard, F. Koppensteiner e G. Kunnert, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da G. von Rintelen e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Seven.One Entertainment Group GmbH (in prosieguo: la «Seven.One»), un organismo di diffusione radiotelevisiva, e la Corint Media GmbH, una società di gestione collettiva, in merito al pagamento dell’«equo compenso», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 4, 9, 31, 35 e 38 della direttiva 2001/29 così recitano:

(4)      Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.

(...)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(...)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

(...)

(35)      In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. L’entità dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.

(...)

(38)      Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della società dell’informazione. La realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica. Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto certi aspetti, operare una distinzione tra loro».

4        L’articolo 2 della direttiva in esame, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c)      ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

5        L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Eccezioni e limitazioni», ai paragrafi 2 e 5, precisa:

«2.      Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(...)

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;

(...)

5.      Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

 Diritto tedesco

6        L’articolo 53, paragrafo 1, del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«UrhG»), così dispone:

«La realizzazione di singole copie di un’opera effettuata da una persona fisica su qualsiasi supporto e per uso privato è lecita a condizione che le copie non perseguano, direttamente o indirettamente, uno scopo di lucro e non siano realizzate sulla base di un esemplare ottenuto o reso accessibile al pubblico in modo manifestamente illegale. La persona abilitata a realizzare copie può anche farle realizzare da un terzo nei limiti in cui tale realizzazione sia fatta a titolo gratuito o si tratti di copie realizzate su carta o su un supporto simile mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi».

7        Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, dell’UrhG:

«Se, a motivo della natura di un’opera, ci si può aspettare che essa sia lecitamente riprodotta, conformemente all’articolo 53, paragrafi 1 e 2, o degli articoli da 60a a 60f, l’autore dell’opera ha diritto al pagamento di un equo compenso da parte del produttore di dispositivi e di supporti di memorizzazione il cui tipo viene utilizzato, da solo o in combinazione con altri dispositivi, supporti o accessori, per effettuare tali riproduzioni».

8        L’articolo 87 dell’UrhG è del seguente tenore:

«(1)      Gli organismi di diffusione radiotelevisiva hanno il diritto esclusivo

(...)

2.      di effettuare registrazioni video o audio delle loro trasmissioni, di scattare fotografie della loro trasmissione, nonché di riprodurre e diffondere le registrazioni video e audio o le fotografie, ad eccezione del diritto di noleggio,

(...)

(4)      L’articolo 10, paragrafo 1, e le disposizioni della parte I, sesta sezione, ad eccezione dell’articolo 47, paragrafo 2, seconda frase, e dell’articolo 54, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        La Corint Media è una società di gestione collettiva che gestisce i diritti d’autore e i diritti connessi di canali televisivi e radiofonici privati. In tale contesto, essa versa agli organismi di diffusione radiotelevisiva i proventi derivanti dalla tassa sui supporti vergini.

10      La Seven.One è un organismo di diffusione radiotelevisiva che produce e diffonde, in tutto il territorio tedesco, un programma televisivo privato, finanziato dalla pubblicità.

11      Tali parti sono vincolate da un contratto di gestione, che disciplina l’esercizio e lo sfruttamento esclusivi da parte della Corint Media dei diritti d’autore e dei diritti connessi della Seven.One per tale programma. A tal riguardo, la Seven.One ha chiesto in particolare alla Corint Media, conformemente al contratto sopra citato, che le fosse versato un compenso a titolo della tassa sui supporti vergini. La Corint Media non può tuttavia soddisfare tale domanda, dal momento che l’articolo 87, paragrafo 4, dell’UrhG esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto all’equo compenso.

12      Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità di tale normativa nazionale con il diritto dell’Unione. Tale giudice osserva, anzitutto, che l’equo compenso, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, deve essere versato ai titolari del diritto esclusivo di riproduzione interessati dall’eccezione per copia privata, tra i quali figurano gli organismi di diffusione radiotelevisiva. Orbene, tale disposizione non prevedrebbe alcuna restrizione dell’equo compenso a scapito di taluni titolari di diritti. L’esclusione prevista dalla normativa nazionale sarebbe poi dubbia alla luce del principio della parità di trattamento, sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Infine, tale esclusione potrebbe limitare la libertà di radiodiffusione, prevista all’articolo 11 della Carta.

13      Date siffatte circostanze, il Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la direttiva 2001/29/CE debba essere interpretata nel senso che gli organismi di diffusione radiotelevisiva beneficiano direttamente e originariamente del diritto all’equo compenso previsto nell’ambito della cosiddetta eccezione per copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva.

2)      Con riguardo al diritto conferito dall’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29/CE, se gli organismi di diffusione radiotelevisiva possano essere esclusi dal diritto all’equo compenso di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, in quanto un siffatto diritto può essere attribuito ai sensi di detta disposizione anche nella loro qualità di produttori cinematografici.

3)      Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla seconda questione:

Se sia lecita l’esclusione in via generale degli organismi di diffusione radiotelevisiva, pur se questi ultimi, a seconda della loro specifica programmazione, in talune occasioni acquisiscono i diritti dei produttori cinematografici solo in misura molto limitata (in particolare, trasmissioni televisive con un’elevata quota di programmi concessi in licenza da terzi), mentre in altre non ottengono alcuno dei menzionati diritti (in particolare, le emittenti di programmi radiofonici)».

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

14      Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 26 luglio 2023, la Seven.One ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, a norma dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

15      A sostegno della sua domanda, la Seven.One ha rilevato che le conclusioni dell’avvocato generale richiederebbero una discussione più approfondita, se non una correzione. In particolare, la Seven.One osserva, da un lato, che il diritto esclusivo degli organismi di diffusione radiotelevisiva di autorizzare la riproduzione delle fissazioni delle loro trasmissioni ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 deve essere trattato alla stregua del diritto esclusivo di tali organismi di autorizzare o vietare la fissazione delle loro trasmissioni, previsto all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28). Dall’altro, la valutazione del pregiudizio arrecato agli organismi di diffusione radiotelevisiva a seguito della copia privata non può essere lasciata alla valutazione del giudice nazionale.

16      A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la facoltà, per gli interessati contemplati dall’articolo 23 di tale Statuto, di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, C‑673/20, EU:C:2022:449, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

17      D’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. Non si tratta quindi di un parere rivolto ai giudici o alle parti proveniente da un’autorità esterna alla Corte, bensì dell’opinione individuale, motivata ed espressa pubblicamente, di un membro dell’istituzione stessa. Ciò premesso, le conclusioni dell’avvocato generale non possono essere discusse dalle parti. Peraltro, la Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alla motivazione in base alla quale l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte interessata con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni che quest’ultimo esamina nelle sue conclusioni, non può costituire di per sé un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la Statistique et des études économique, C‑673/20, EU:C:2022:449, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

18      Ciò posto, conformemente all’articolo 83 del regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati.

19      Nel caso di specie, la Corte ritiene, tuttavia, sentito l’avvocato generale, di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Essa rileva, inoltre, che gli elementi addotti dalla Seven.One a sostegno della propria domanda di riapertura della fase orale del procedimento non costituiscono fatti nuovi tali da poter influenzare la decisione che essa è così chiamata a pronunciare.

20      Ciò premesso, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

21      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva, le cui fissazioni delle trasmissioni sono riprodotte da persone fisiche per uso privato e per fini non commerciali, dal diritto a un equo compenso previsto da tale disposizione.

22      Secondo una costante giurisprudenza, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di quest’ultima, bensì anche del suo contesto, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, se del caso, della sua genesi (sentenza del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

23      In primo luogo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari di tale diritto esclusivo ricevano un equo compenso.

24      A tal riguardo, risulta espressamente dal suddetto articolo 2, lettera e), che gli organismi di diffusione radiotelevisiva dispongono, al pari degli altri titolari dei diritti di cui alle lettere da a) a d) di tale articolo, del diritto esclusivo «di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte» delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

25      Dal combinato disposto dell’articolo 2, lettera e), e dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 risulta quindi che agli organismi di diffusione radiotelevisiva, titolari di un diritto esclusivo di riproduzione, in linea di principio, deve essere riconosciuto, negli Stati membri che hanno dato attuazione all’eccezione per copia privata, il diritto ad un equo compenso qualora le riproduzioni delle fissazioni delle loro trasmissioni siano realizzate da persone fisiche per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.

26      Tale interpretazione letterale è corroborata, in secondo luogo, dal contesto in cui si inseriscono le summenzionate disposizioni e dalla genesi della direttiva 2001/29.

27      Pertanto, occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 2 della direttiva 2001/29, che definisce, alle lettere da a) a e), il diritto esclusivo di riproduzione delle diverse categorie di titolari dei diritti, non opera alcuna differenza di trattamento tra tali categorie di titolari. A tal riguardo, dalla motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, del 10 dicembre 1997 [COM (97) 628 def.], all’origine della direttiva 2001/29, risulta altresì che la soluzione accolta all’articolo 2 di tale direttiva garantisce che tutti gli autori, gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e di pellicole nonché gli organismi di diffusione beneficino dello stesso livello di protezione delle loro opere o di altri materiali protetti per quanto riguarda gli atti protetti dal diritto di riproduzione.

28      D’altro lato, dal considerando 35 della direttiva 2001/29 emerge che, in presenza di talune eccezioni, i titolari dei diritti devono ricevere un equo compenso al fine di indennizzarli adeguatamente per l’uso delle loro opere o di altri materiali protetti. Inoltre, dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 risulta che l’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva è applicabile solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.

29      Ne consegue che, a meno di non volerle privare di ogni effetto utile, tali disposizioni impongono allo Stato membro che ha introdotto l’eccezione per copia privata di garantire, nell’ambito delle sue competenze, la riscossione effettiva del suddetto compenso destinato ad indennizzare gli autori lesi del pregiudizio subito, in particolare se questo è sorto nel territorio di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

30      Una siffatta interpretazione è corroborata, in terzo luogo, dagli obiettivi perseguiti dalle disposizioni di cui trattasi.

31      Da un lato, i considerando 4 e 9 della direttiva 2001/29 enunciano che tale direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, il quale deve incoraggiare investimenti significativi in attività creatrici ed innovatrici, in particolare nelle infrastrutture di rete, favorendo in tal modo la crescita e la competitività dell’industria europea, e che qualsiasi armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi deve basarsi su un elevato livello di protezione, in quanto tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale.

32      D’altro lato, per quanto riguarda specificatamente l’obiettivo perseguito dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, dai considerando 35 e 38 di quest’ultima emerge che tale disposizione traduce la volontà del legislatore dell’Unione europea di istituire un sistema particolare di compensazione, la cui attuazione scaturisce dall’esistenza di un pregiudizio arrecato ai titolari di diritti, il quale fa sorgere, in linea di principio, l’obbligo di indennizzare questi ultimi (sentenze del 24 marzo 2022, Austro-Mechana, C‑433/20, EU:C:2022:217, punto 37, e dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

33      Infatti, si deve ritenere che la realizzazione di una copia da parte di una persona fisica che agisce a titolo privato costituisca un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al titolare del diritto in questione, in quanto viene effettuata senza che sia richiesta la previa autorizzazione di tale titolare (sentenza del 29 novembre 2017, VCAST, C‑265/16 EU:C:2017:913, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

34      Alla luce degli elementi che precedono, si deve ritenere che agli organismi di diffusione radiotelevisiva di cui all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29, in linea di principio, negli Stati membri che hanno attuato l’eccezione per copia privata, debba essere riconosciuto il diritto a un equo compenso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva in parola, al pari degli altri titolari di diritti espressamente previsti da tale articolo 2.

35      Poiché le disposizioni della direttiva 2001/29 non precisano neppure i diversi elementi del sistema dell’equo compenso, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per definirli. Spetta, in particolare, agli Stati membri determinare le persone che devono versare tale compenso, nonché fissare la forma, le modalità e l’entità di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 24 marzo 2022, Austro-Mechana, C‑433/20, EU:C:2022:217, punto 41, e dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata).

36      Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di un siffatto equo compenso, spetta agli Stati membri, come risulta dal considerando 35 della direttiva 2001/29, tener conto delle peculiarità di ciascun caso e, in particolare, del potenziale pregiudizio subito dai titolari di diritti a causa dell’atto in questione. Inoltre, tale considerando precisa che taluni casi in cui il pregiudizio arrecato al titolare del diritto sarebbe minimo potrebbero non far sorgere un obbligo di pagamento.

37      Da una giurisprudenza consolidata risulta quindi che l’equo compenso nonché, pertanto, il sistema sul quale esso si basa e l’entità dello stesso devono essere connessi al pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti a causa della realizzazione di copie private. Infatti, qualsiasi equo compenso che non sia connesso al pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti a causa di tale realizzazione non sarebbe compatibile con l’esigenza, enunciata al considerando 31 della direttiva 2001/29, secondo cui occorre mantenere un giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti dei materiali protetti (sentenze dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 62, nonché del 24 marzo 2022, Austro-Mechana, C‑433/20, EU:C:2022:217, punti 49 e 50 e giurisprudenza ivi citata).

38      A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che, così come è consentito agli Stati membri prevedere o meno l’una o l’altra delle eccezioni precisate all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, tra le quali figura l’eccezione per copia privata, questi stessi Stati beneficiano, come confermato dal considerando 35 di tale direttiva, della facoltà di prevedere, in taluni casi che rientrano nell’ambito di applicazione delle eccezioni da essi liberamente istituite, un’esenzione dal pagamento dell’equo compenso qualora il pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti sia minimo (sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punti 59 e 60).

39      Per quanto riguarda la determinazione del pregiudizio, dalla giurisprudenza della Corte emerge certamente che la fissazione di una soglia al di sotto della quale il pregiudizio può essere qualificato come «minimo», ai sensi di tale considerando, deve rientrare nel margine di discrezionalità degli Stati membri (sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 61).

40      Tuttavia, nell’applicare tale soglia, gli Stati membri devono rispettare il principio della parità di trattamento, che è un principio generale del diritto dell’Unione di cui all’articolo 20 della Carta (sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, causa C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

41      Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare, sotto un primo profilo, al pari di quanto affermato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, che è irrilevante la circostanza, invocata dal governo tedesco al fine di giustificare l’esclusione di tutti gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto all’equo compenso, che alcuni di essi, che hanno anche la qualità di produttori di pellicole, percepiscono già un equo compenso a tale titolo.

42      Infatti, da un lato, l’oggetto del diritto esclusivo di riproduzione di tali diversi titolari di diritti non è identico. Mentre l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2001/29 conferisce ai produttori delle prime fissazioni di pellicole il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione dell’originale e delle copie delle loro pellicole e tutela la prestazione organizzativa ed economica di tali produttori, l’articolo 2, lettera e), della suddetta direttiva conferisce agli organismi di diffusione radiotelevisiva il diritto esclusivo di riproduzione delle fissazioni delle trasmissioni che essi diffondono e protegge la prestazione tecnologica concretizzata nella trasmissione. Ne consegue che non coincidono neppure i pregiudizi arrecati a detti titolari a titolo di copia privata.

43      D’altro lato, come si evince dal fascicolo, la qualità di produttore di pellicole degli organismi di diffusione radiotelevisiva può essere presente con intensità variabile, a seconda che essi producano le loro stesse trasmissioni, con proprie risorse materiali e di personale, che diffondano trasmissioni prodotte su commissione da partner contrattuali o che diffondano su licenza trasmissioni prodotte da terzi.

44      Sotto un secondo profilo, come ricordato ai punti 37 e 40 della presente sentenza, il sistema su cui si basa l’equo compenso e l’entità di tale compenso devono essere collegati al pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti dalla realizzazione di copie private e devono rispettare il principio della parità di trattamento, come sancito dall’articolo 20 della Carta.

45      In tale contesto, la Corte ha già dichiarato che siffatto principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata quando si basa su un criterio oggettivo e ragionevole, vale a dire quando è connessa a una finalità giuridicamente ammissibile perseguita dalla normativa in questione, e quando tale differenza è proporzionata alla finalità perseguita dal trattamento in questione [sentenze del 16 dicembre 2008, Huber, C‑524/06, EU:C:2008:724, punto 75, e del 4 maggio 2023, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» (Lavoro notturno), da C‑529/21 a C‑536/21 e da C‑732/21 a C‑738/21, EU:C:2023:374, punto 52, e giurisprudenza ivi citata).

46      A tale riguardo, tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti da 23 a 34 della presente sentenza, si deve ritenere che gli organismi di diffusione radiotelevisiva di cui all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29 si trovino in una situazione comparabile a quella degli altri titolari dei diritti menzionati in tale articolo, in quanto tutti questi titolari godono del diritto esclusivo di riproduzione ivi previsto.

47      Una differenza di trattamento tra tali organismi di diffusione radiotelevisiva e gli altri titolari di diritti deve pertanto essere fondata su un criterio oggettivo e ragionevole ed essere proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi.

48      A tale riguardo, l’assenza o il livello «minimo» di pregiudizio subito dalla categoria di titolari dei diritti costituita dagli organismi di diffusione radiotelevisiva a seguito della copia privata delle fissazioni delle loro trasmissioni costituisce, alla luce delle considerazioni ricordate ai punti 36 e 37 della presente sentenza, un criterio oggettivo e ragionevole, che non eccede quanto necessario per mantenere un giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utilizzatori dei materiali protetti.

49      Tuttavia, tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti 38 e 39 della presente sentenza, spetta al giudice nazionale, da un lato, accertarsi, alla luce di criteri oggettivi, che gli organismi di diffusione radiotelevisiva, a differenza delle altre categorie di titolari dei diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29, subiscano solo un pregiudizio che può essere definito «minimo» in seguito della riproduzione non autorizzata di fissazioni delle loro trasmissioni. Dall’altro, esso deve verificare, sempre alla luce di criteri oggettivi, se, nell’ambito della categoria di titolari di diritti costituita dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, l’insieme di tali organismi si trovi in situazioni comparabili, in particolare per quanto riguarda il pregiudizio da essi subito, tali da giustificare che l’insieme di tali organismi sia escluso dal beneficio del diritto all’equo compenso.

50      Infatti, solo a questa duplice condizione si dovrebbe ritenere che una normativa nazionale che escluda tutti i suddetti organismi dal beneficio dell’equo compenso soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

51      A tal riguardo, le parti interessate che hanno depositato osservazioni scritte non concordano né sulla natura e sull’entità del pregiudizio che subirebbero gli organismi di diffusione radiotelevisiva a seguito della copia privata delle fissazioni delle loro trasmissioni né sulla comparabilità delle situazioni in cui si trovano tali organismi, a seconda che essi beneficino o meno di un finanziamento pubblico.

52      Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, l’esistenza e l’entità dell’eventuale pregiudizio subito dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, al pari dell’esame della comparabilità delle situazioni in cui si trovano le eventuali categorie distinte di organismi di diffusione radiotelevisiva, costituiscono valutazioni di fatto che spetta al giudice del rinvio effettuare.

53      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva, le cui fissazioni delle trasmissioni sono riprodotte da persone fisiche per uso privato e per fini non commerciali, dal diritto a un equo compenso previsto da tale disposizione, sempreché tali organismi subiscano un pregiudizio potenziale che non possa essere qualificato come «minimo».

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva, le cui fissazioni delle trasmissioni sono riprodotte da persone fisiche per uso privato e per fini non commerciali, dal diritto a un equo compenso previsto da tale disposizione, sempreché tali organismi subiscano un pregiudizio potenziale che non possa essere qualificato come «minimo».

Firme


1      Lingua processuale: il tedesco.