Language of document : ECLI:EU:C:2024:42

Edizione provvisoria

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

9 gennaio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Acte éclairé – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Natura ed effetti giuridici – Obbligatorietà per la Romania – Effetto diretto dei parametri di riferimento – Obbligo di lottare contro la corruzione in generale e, in particolare, la corruzione ad alto livello – Obbligo di prevedere sanzioni penali dissuasive ed effettive – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Sentenza di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che disciplina le cause di interruzione di tale termine – Rischio sistemico d’impunità – Principio di legalità dei reati e delle pene – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Principio della certezza del diritto – Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non conformità al diritto dell’Unione»

Nella causa C‑131/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov, Romania), con decisione del 2 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 3 marzo 2023, nel procedimento penale a carico di

C.A.A.,

C.V.,

con l’intervento di:

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov,

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di giudice della Nona Sezione, e L. S. Rossi, giudice,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona,

cancelliere: A. Calot Escobar,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE; dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE; dell’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 (GU 1995, C 316, pag. 49, in prosieguo: la «convenzione TIF»); della decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56); dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, e dell’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché del principio del primato del diritto dell’Unione.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di ricorsi straordinari proposti da C.A.A. e C.V., diretti all’annullamento della loro condanna definitiva per reati di traffico di influenze, corruzione passiva e abuso d’ufficio, per quanto riguarda C.A.A., e di abuso d’ufficio, per quanto riguarda C.V.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        La decisione 2006/928 è stata adottata, nel contesto dell’adesione della Romania all’Unione europea prevista per il 1º gennaio 2007, sul fondamento, in particolare, degli articoli 37 e 38 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203), entrato in vigore il 1º gennaio 2007.

4        I considerando da 1 a 6 e 9 di tale decisione sono formulati come segue:

«(1)      L’Unione europea è fondata sullo stato di diritto, un principio comune a tutti gli Stati membri.

(2)      Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il mercato interno istituiti dal trattato sull’Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea poggiano sulla certezza reciproca che le decisioni e le pratiche amministrative e giudiziarie di tutti gli Stati membri rispettano pienamente lo stato di diritto.

(3)      Questa condizione presuppone l’esistenza, in tutti gli Stati membri, di un sistema giudiziario e amministrativo imparziale, indipendente ed efficace, dotato di mezzi sufficienti, tra l’altro, per contrastare la corruzione.

(4)      Il 1° gennaio 2007 la Romania diventerà membro dell’Unione europea. Pur riconoscendo il considerevole impegno messo in atto dalla Romania per completare i suoi preparativi di adesione all’Unione europea, la Commissione europea ha indicato, nella sua relazione del 26 settembre 2006, alcune questioni in sospeso, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l’efficienza del sistema giudiziario e degli organismi preposti a fare applicare la legge, ambiti in cui occorre proseguire gli sforzi per garantire la capacità di questi organi di mettere in atto e applicare le misure adottate per stabilire il mercato interno e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(5)      L’articolo 37 dell’atto di adesione autorizza la Commissione ad adottare misure appropriate in caso di rischio imminente di pregiudizio al funzionamento del mercato interno dovuto al mancato rispetto, da parte della Romania, degli impegni che ha preso. L’articolo 38 dell’atto di adesione autorizza la Commissione ad adottare misure appropriate in caso di rischio imminente di carenze gravi in Romania nel recepimento, nell’attuazione o nell’applicazione di atti adottati a norma del titolo VI del trattato UE o di atti adottati a norma del titolo IV del trattato CE.

(6)      Le questioni in sospeso, che riguardano la responsabilità e l’efficienza del sistema giudiziario e degli organismi preposti a fare applicare la legge, giustificano l’istituzione di un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione.

(...)

(9)      È opportuno modificare la presente decisione se la valutazione della Commissione indica la necessità di adeguare i parametri di riferimento. La presente decisione sarà abrogata non appena tutti i parametri di riferimento saranno stati rispettati in maniera soddisfacente».

5        L’articolo 1 della decisione 2006/928 prevede quanto segue:

«Ogni anno, entro il 31 marzo e per la prima volta entro il 31 marzo 2007, la Romania riferisce alla Commissione sui progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto di ciascuno dei parametri di riferimento esposti nell’allegato.

La Commissione può, in qualsiasi momento, fornire un’assistenza tecnica attraverso diverse attività oppure raccogliere e scambiare informazioni sui parametri di riferimento. La Commissione può inoltre, in qualsiasi momento, organizzare missioni di esperti in Romania a tale scopo. Le autorità romene forniscono alla Commissione l’assistenza necessaria a tale riguardo».

6        L’allegato di tale decisione è così formulato:

«Parametri di riferimento di cui all’articolo 1 che la Romania deve rispettare:

1)      Garantire una maggiore trasparenza e una maggiore efficienza dei procedimenti giudiziari, in particolare potenziando la capacità e la responsabilità del Consiglio superiore della magistratura. Riferire in merito all’impatto dei nuovi codici di procedura civile e penale ed effettuare i necessari controlli.

2)      Creare, come previsto, un’agenzia di integrità responsabile della verifica delle proprietà, delle incompatibilità e dei potenziali conflitti d’interesse, nonché dell’emissione di decisioni obbligatorie su cui basare eventuali azioni dissuasive.

3)      Sulla base dei progressi già compiuti, continuare a condurre indagini professionali e imparziali su accuse di corruzione ad alto livello.

4)      Adottare ulteriori misure per prevenire e combattere la corruzione, in particolare all’interno delle amministrazioni locali».

 Diritto rumeno

 Costituzione rumena

7        Il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) è enunciato all’articolo 15, paragrafo 2, della Constituția României (Costituzione rumena), ai sensi del quale «[l]a legge non dispone che per l’avvenire, ad eccezione delle disposizioni penali o contravvenzionali più favorevoli».

8        L’articolo 147, paragrafi 1 e 4, della Costituzione rumena così recita:

«1.      Le disposizioni di leggi e decreti in vigore, così come quelle dei regolamenti, che siano giudicate incostituzionali, cessano di produrre i loro effetti giuridici 45 giorni dopo la pubblicazione della sentenza della Curtea Constituțională [(Corte costituzionale, Romania)], a meno che, durante questo periodo, il Parlamento o il Governo, a seconda dei casi, non rendano le disposizioni incostituzionali conformi a quelle della Costituzione. Durante tale periodo, le disposizioni ritenute incostituzionali sono sospese di diritto.

(...)

4.      Le decisioni della Curtea Constituțională [(Corte costituzionale)] sono pubblicate nel Monitorul Oficial al României. A decorrere dalla data di pubblicazione, tali decisioni sono vincolanti generalmente e producono effetti giuridici solo per il futuro».

 Normativa penale

9        Il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la Legea nr. 286/2009, privind Codul penal (legge n. 286/2009 sul codice penale), del 17 luglio 2009 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 510 del 24 luglio 2009; in prosieguo: il «codice penale»).

10      La portata del principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), enunciato all’articolo 15, paragrafo 2, della Costituzione rumena, è precisata all’articolo 5, paragrafo 1, del codice penale, ai sensi del quale:

«Se tra la commissione del reato e la sentenza definitiva sono intervenute una o più leggi penali, si applica la legge più favorevole».

11      L’articolo 154, paragrafo 1, del codice penale così dispone:

«I termini di prescrizione per la responsabilità penale sono di:

a)      quindici anni, se il reato commesso è punito con la pena detentiva dell’ergastolo o con una pena detentiva superiore a venti anni;

b)      dieci anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva non inferiore a dieci anni e non superiore a venti anni;

c)      otto anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni;

d)      cinque anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni;

e)      tre anni, se il reato commesso è punito con una pena detentiva inferiore a un anno o con un’ammenda».

12      Prima dell’entrata in vigore del codice penale, la disposizione che disciplinava l’interruzione dei termini di prescrizione in materia penale prevedeva quanto segue:

«La prescrizione di cui all’articolo 122 è interrotta dal compimento di qualsiasi atto che, secondo la legge, deve essere comunicato all’indagato o all’imputato nel corso del procedimento penale».

13      Nella versione risultante dalla legge n. 286/2009, l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale disponeva quanto segue:

«Il termine di prescrizione della responsabilità penale è interrotto dal compimento di qualsiasi atto processuale nella causa».

14      Tale articolo 155, paragrafo 1, è stato modificato come segue dall’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2022, pentru modificarea articolului 155 alineatul (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (decreto-legge n. 71/2022, che modifica l’articolo 155, paragrafo 1, della legge n. 286/2009 sul codice penale), del 30 maggio 2022 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 531 del 30 maggio 2022; in prosieguo: l’«decreto-legge n. 71/2022»):

«Il corso del termine di prescrizione della responsabilità penale è interrotto dal compimento di qualsiasi atto processuale nella causa che, per legge, debba essere notificato al sospettato o all’imputato».

15      L’articolo 426 della Legea nr. 135/2010, privind Codul de procedură penală (legge n. 135/2010, sul codice di procedura penale), del 1° luglio 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 486 del 15 luglio 2010), nella sua versione applicabile alle controversie principali, intitolato «I casi di ricorso straordinario di annullamento», alla lettera b) prevede quanto segue:

«Un ricorso straordinario di annullamento può essere proposto contro le sentenze penali definitive nei casi seguenti:

(...)

b)      quando l’imputato è stato condannato sebbene esistessero prove dell’esistenza di una causa di estinzione del procedimento penale».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      Con sentenza penale del 30 aprile 2020 del Tribunalul Brașov (Tribunale superiore di Brașov, Romania), divenuta definitiva a seguito di una sentenza penale della Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov, Romania) del 1° febbraio 2022, C.A.A. e C.V. sono stati riconosciuti colpevoli, rispettivamente, C.A.A., di corruzione passiva, traffico di influenze e abuso d’ufficio, e C.V. di abuso d’ufficio, connessi a procedure di appalto pubblico in Romania. C.A.A. è stato condannato a una pena detentiva di sette anni e dieci mesi corredata da una pena accessoria di interdizione dall’esercizio di determinati diritti per una durata di cinque anni. C.V. è stato condannato a una pena detentiva di due anni con sospensione condizionale di tre anni.

17      Il 1° febbraio 2022, sulla base della decisione di condanna, il Tribunalul Brașov (Tribunale superiore di Brașov) ha emesso un mandato per l’esecuzione della pena detentiva pronunciata nei confronti di C.A.A.

18      Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio menziona una giurisprudenza nazionale relativa all’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale, nella versione risultante dalla legge n. 286/2009, che potrebbe avere un’incidenza determinante sulla situazione dei ricorrenti nel procedimento principale.

19      Tale giudice indica, in primo luogo, che la Curtea Constituțională (Corte costituzionale), con la sentenza n. 297 del 26 aprile 2018, pubblicata il 25 giugno 2018 [in prosieguo: la «sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)»], ha accolto un’eccezione di incostituzionalità nei confronti di tale disposizione nella parte in cui prevedeva l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale mediante la realizzazione di «qualsiasi atto processuale».

20      La Curtea Constituțională (Corte costituzionale) avrebbe in particolare rilevato che detta disposizione era priva di prevedibilità e che violava il principio di legalità dei reati e delle pene, tenuto conto del fatto che l’espressione «qualsiasi atto processuale» riguardava anche gli atti che non erano stati comunicati al sospettato o all’imputato, impedendogli così di venire a conoscenza della circostanza che aveva iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione della sua responsabilità penale.

21      Essa ha inoltre constatato che l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale, nella sua versione precedente all’entrata in vigore della legge n. 286/2009, soddisfaceva i requisiti di prevedibilità imposti dalle disposizioni costituzionali pertinenti, poiché prevedeva che solo la realizzazione di un atto che, conformemente alla legge, doveva essere comunicato all’indagato o all’imputato potesse interrompere il termine di prescrizione della responsabilità penale.

22      In secondo luogo, dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che, per diversi anni, il legislatore nazionale non è intervenuto a seguito della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), per sostituire la disposizione, giudicata incostituzionale, dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale.

23      In terzo luogo, il giudice del rinvio precisa che la Curtea Constituțională (Corte costituzionale), con la sentenza n. 358 del 26 maggio 2022, pubblicata il 9 giugno 2022 [in prosieguo: la «sentenza n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)»], ha accolto una nuova eccezione di incostituzionalità riguardante l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale. In tale sentenza, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) avrebbe chiarito che la sua sentenza n. 297/2018 aveva la natura giuridica di una sentenza di incostituzionalità «semplice». Sottolineando l’assenza di intervento del legislatore dopo tale sentenza n. 297/2018 nonché il fatto che l’effetto combinato di quest’ultima sentenza e di tale assenza di intervento aveva dato luogo a una nuova situazione priva di chiarezza e di prevedibilità riguardo alle norme applicabili all’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale, situazione che si era tradotta in una prassi giudiziaria non uniforme, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) avrebbe precisato che, tra la data di pubblicazione di detta sentenza n. 297/2018 e l’entrata in vigore di un atto normativo che determinasse la norma applicabile, «il diritto positivo [rumeno] non [contemplava] alcun caso che consentisse l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale».

24      In quarto luogo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, il 30 maggio 2022, ossia dopo la pronuncia della sentenza n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), ma prima della sua pubblicazione, il governo rumeno, agendo in qualità di legislatore delegato, ha adottato il decreto-legge n. 71/2022, entrato in vigore in pari data, con il quale l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale è stato modificato nel senso che il termine di prescrizione della responsabilità penale è interrotto da qualsiasi atto processuale che debba essere comunicato al sospettato o all’imputato.

25      In quinto luogo, il giudice del rinvio indica che, con la sentenza n. 67/2022 del 25 ottobre 2022, pubblicata il 28 novembre 2022, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) ha precisato che, nel diritto rumeno, le norme relative all’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale rientrano nel diritto penale sostanziale e che, di conseguenza, esse sono soggette al principio dell’irretroattività della legge penale, fatto salvo il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), quale garantito, in particolare, dall’articolo 15, paragrafo 2, della Costituzione rumena.

26      Di conseguenza, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) avrebbe dichiarato che una condanna definitiva può, in linea di principio, essere oggetto di un ricorso straordinario di annullamento fondato sugli effetti delle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) in quanto legge penale più favorevole (lex mitior). Una simile possibilità sarebbe tuttavia esclusa qualora il giudice d’appello abbia già esaminato la questione della prescrizione della responsabilità penale nel corso del procedimento che ha dato luogo a tale condanna definitiva.

27      C.A.A. e C.V. hanno proposto ciascuno, dinanzi alla Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov), giudice del rinvio, sulla base dell’articolo 426, lettera b), della legge n. 135/2010, sul codice di procedura penale, nella sua versione applicabile alla controversia principale, un ricorso straordinario ai fini dell’annullamento della sentenza penale del 30 aprile 2020, menzionata al punto 16 della presente ordinanza, spiegando di essere stati condannati sebbene sussistessero prove dell’esistenza di una causa di archiviazione del procedimento penale, vale a dire la maturazione del termine di prescrizione della loro responsabilità penale. Alla data di presentazione del suo ricorso straordinario di annullamento, il 21 giugno 2022, C.A.A. era incarcerato.

28      A sostegno del loro ricorso, tali ricorrenti invocano, sulla base del principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), la prescrizione della loro responsabilità penale a seguito delle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale).

29      Detti ricorrenti fanno sostanzialmente valere che, tra la data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), ossia il 25 giugno 2018, e quella della pubblicazione della sentenza n. 358/2022 del medesimo giudice, ossia il 9 giugno 2022, il diritto rumeno non prevedeva alcuna causa di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale.

30      Orbene, il fatto che, durante il periodo compreso tra tali date, il diritto positivo non prevedesse alcuna causa di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale costituirebbe, di per sé, una legge penale più favorevole che dovrebbe essere loro applicata conformemente al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), sancito in particolare dalla Costituzione rumena.

31      Se una simile interpretazione dovesse essere accolta, il giudice del rinvio constata che, tenuto conto della data di commissione dei reati che hanno portato alla condanna dei ricorrenti nel procedimento principale, il termine di prescrizione previsto per tali reati sarebbe maturato, prima che la decisione di condanna dei ricorrenti fosse divenuta definitiva, il che comporterebbe l’archiviazione del procedimento penale e l’impossibilità di condannare questi ultimi.

32      È in tale contesto che il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’interpretazione sostenuta dai ricorrenti nel procedimento principale. Tale giudice rileva, anzitutto, che l’interpretazione in questione avrebbe l’effetto di esonerare questi ultimi dalla loro responsabilità penale per reati di corruzione, mentre la decisione 2006/928 obbliga la Romania a lottare in modo efficace e dissuasivo contro tali reati.

33      Esso sottolinea inoltre che il procedimento principale verte al contempo su reati di corruzione in senso stretto, vale a dire reati di corruzione passiva e traffico di influenza, in relazione a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, e su reati assimilati a reati di corruzione, ossia reati di abuso d’ufficio commessi anche nell’ambito di appalti pubblici da funzionari, uno dei quali occupava una posizione particolarmente importante all’interno di un’unità amministrativa territoriale.

34      Inoltre, il giudice del rinvio spiega che l’interpretazione sostenuta dai ricorrenti nel procedimento principale, che avrebbe l’effetto di esonerare questi ultimi dalla loro responsabilità penale, deve parimenti essere esaminata alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF. Tali disposizioni, che riguarderebbero la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, sarebbero applicabili nel caso di specie in quanto i reati di cui trattasi nel procedimento principale sarebbero stati commessi in relazione a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, i quali sarebbero stati finanziati mediante fondi pubblici e avrebbero comportato l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

35      Detto giudice aggiunge, a tal riguardo, che il bilancio dell’Unione è finanziato, tra l’altro, dagli importi versati dagli Stati membri, che corrispondono ad una percentuale del reddito nazionale lordo. Pertanto, gli atti che arrecano pregiudizio al bilancio nazionale avrebbero un’incidenza sull’importo del contributo dello Stato membro al bilancio dell’Unione, incidendo quindi indirettamente sugli interessi finanziari di quest’ultima.

36      Infine, il giudice del rinvio sostiene che la sua domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere esaminata anche alla luce dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, e dell’articolo 53 della Carta, dato che, a seconda della risposta fornita dalla Corte, il giudice nazionale potrebbe essere indotto ad applicare il principio della legge penale più favorevole nonché a verificare se gli standard nazionali di protezione derivanti dagli effetti attribuiti alle sentenze della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) rispettino il primato del diritto dell’Unione.

37      Il giudice del rinvio precisa che gli effetti delle sentenze n. 297/2018 e n. 58/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) sulla prescrizione della responsabilità penale hanno portato all’archiviazione del procedimento penale in un numero considerevole di cause, con gravi danni, nonché alla riapertura di procedimenti che erano stati giudicati in via definitiva nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018, data della pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), e il 30 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 71/2022, lesiva dell’efficacia dell’intero sistema giudiziario, che verrebbe privato di un elemento essenziale nella lotta contro la corruzione.

38      Inoltre, la Commissione avrebbe menzionato, nella sua relazione del 22 novembre 2022 al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Romania nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica [COM(2022) 664 final], le sue preoccupazioni in merito all’incidenza notevole di tale giurisprudenza sui procedimenti penali in corso, in particolare nei casi di corruzione.

39      In tali circostanze, la Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE]; l’articolo 325, [paragrafo 1], TFUE; l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF e la decisione [2006/928], debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di una decisione pronunciata dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale) che ha constatato retroattivamente l’assenza di casi di interruzione del decorso della prescrizione, laddove esiste una giurisprudenza diffusa e costante dei giudici nazionali, ivi inclusi [l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia)], e l’applicazione di tale decisione comporterebbe un rischio sistemico di impunità a causa della riapertura di un numero significativo di cause penali giudicate in via definitiva e della pronuncia, tramite un mezzo straordinario di ricorso, di una decisione di archiviazione del procedimento penale per effetto della constatazione dell’intervenuta prescrizione.

2)      Se il principio del primato del diritto dell’Unione, con riferimento alla decisione [2006/928] e l’articolo 49, paragrafo 1, terza frase (principio della retroattività della legge penale più favorevole) della [Carta], ostino al fatto che, nella fase di esecuzione della pena, sia riesaminata, mediante un mezzo straordinario di ricorso, la prescrizione della responsabilità penale, laddove la presentazione di tale ricorso faccia seguito a una decisione della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), pronunciata dopo che le sentenze di condanna sono divenute definitive, che ribalta una giurisprudenza generale e consolidata dei giudici nazionali, e, in tal modo, siano pregiudicati il carattere dissuasivo ed effettivo della pena nonché la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici.

3)      Se il principio del primato del diritto dell’Unione, con riferimento all’articolo 53 della [Carta], consenta l’applicazione di norme nazionali di tutela, come sarebbe quella in questione nel procedimento principale, garantite dal diritto nazionale dello Stato membro, derivanti dagli effetti attribuiti alle decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), qualora ne risulti pregiudicata l’effettiva applicazione del diritto dell’Unione nel territorio dello Stato membro».

 Procedimento dinanzi alla Corte

40      Con decisione del presidente della Corte del 30 marzo 2023, il procedimento nella presente causa è stato sospeso in attesa della pronuncia della sentenza nella causa Lin (C‑107/23 PPU).

41      Poiché la Corte ha pronunciato, il 24 luglio 2023, la sua sentenza nella causa Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606), il presidente della Corte ha disposto, lo stesso giorno, la riapertura del procedimento.

42      Il giudice del rinvio, al quale la cancelleria aveva comunicato tale sentenza, ha informato la Corte che intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

43      Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

44      Alla luce della decisione di statuire con ordinanza motivata conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura, non vi è più luogo a statuire su tale domanda.

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

45      Occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenza del 21 marzo 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilità dei costruttori di veicoli dotati di impianti di manipolazione), C‑100/21, EU:C:2023:229, punto 52 e giurisprudenza citata].

46      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 21 marzo 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilità dei costruttori di veicoli dotati di impianti di manipolazione) C‑100/21, EU:C:2023:229, punto 53 e giurisprudenza citata)].

47      Nel caso di specie, la prima questione sollevata dal giudice del rinvio verte, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, i quali hanno ad oggetto la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

48      Occorre rilevare che la controversia principale riguarda, come risulta dal punto 16 della presente ordinanza, reati di corruzione passiva, traffico di influenze e abuso d’ufficio commessi in relazione a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in Romania.

49      Orbene, a differenza dei reati di corruzione oggetto di talune controversie in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034), che erano stati commessi in relazione a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici parzialmente finanziati da fondi europei, nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte depone nel senso che gli interessi finanziari dell’Unione sarebbero stati lesi dai reati oggetto del procedimento principale.

50      In particolare, la circostanza che nell’ambito delle procedure di appalti pubblici di cui trattasi sia stata applicata l’IVA non può essere sufficiente per ritenere che gli interessi finanziari dell’Unione siano stati lesi. Del pari, non può essere sufficiente il fatto, rilevato dal giudice del rinvio, che i reati commessi abbiano potuto arrecare pregiudizio al bilancio nazionale, circostanza che potrebbe incidere sull’importo del contributo della Romania al bilancio dell’Unione.

51      Da quanto precede risulta che la prima questione, nella parte in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, non ha alcun rapporto con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale. Pertanto, sotto tale profilo, essa è manifestamente irricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

52      Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza.

53      Occorre altresì ricordare che la cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE è fondata su una netta separazione delle funzioni tra la Corte e i giudici nazionali. Da una parte, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociatariia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 201 e giurisprudenza citata). D’altra parte, conformemente al punto 11 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1), spetta ai giudici nazionali trarre le conseguenze concrete degli elementi di interpretazione forniti dalla Corte nelle cause pendenti dinanzi a loro (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2018, Roche Lietuva, C‑413/17, EU:C:2018:865, punto 43).

54      Nel caso di specie, nonostante i dubbi espressi dal giudice del rinvio, la Corte ritiene che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio possa essere chiaramente desunta dalle sentenze del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034), e del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606). Occorre dunque applicare l’articolo 99 del regolamento di procedura nella presente causa.

55      Come risulta dal punto 53 della presente ordinanza, spetterà al giudice del rinvio trarre le conseguenze concrete, nella controversia principale, dagli elementi interpretativi derivanti da detta giurisprudenza della Corte.

56      Le questioni sollevate dal giudice del rinvio, che occorre esaminare congiuntamente, vertono, nei limiti in cui sono ricevibili, sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, e dell’articolo 53 della Carta, nonché della decisione 2006/928.

57      Tuttavia, dalla motivazione della decisione di rinvio risulta che i dubbi del giudice del rinvio all’origine di tali questioni vertono, in sostanza, sull’interpretazione, da un lato, delle disposizioni del diritto dell’Unione che impongono agli Stati membri di lottare efficacemente contro la corruzione e, dall’altro, delle garanzie derivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene.

58      In tali circostanze, occorre esaminare dette questioni solo alla luce della decisione 2006/928 nonché dell’articolo 49, paragrafo 1, e dell’articolo 53 della Carta.

59      Ne consegue che, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del diritto dell’Unione menzionate al punto precedente debbano essere interpretate nel senso che i giudici di uno Stato membro sono tenuti a disapplicare, da un lato, sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale che disciplina le cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale, a causa di una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti relativi alla prevedibilità e alla determinatezza della legge penale, nonché, dall’altro, una sentenza dell’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, dalla quale risulta che le norme che disciplinano tali cause di interruzione, quali risultano da detta giurisprudenza costituzionale, possono essere applicate retroattivamente in quanto legge penale più favorevole (lex mitior) al fine di rimettere in discussione condanne definitive, laddove inoltre tali sentenze hanno come conseguenza che un numero considerevole di procedimenti penali, comprese le cause relative a reati di corruzione, saranno archiviati a causa della prescrizione della responsabilità penale.

 Sulla violazione dell’obbligo incombente alla Romania di lottare in modo efficace contro la corruzione

60      La Corte ha già avuto l’opportunità di dichiarare che la decisione 2006/928, fintanto che non sia stata abrogata, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per la Romania e che i parametri di riferimento contenuti nel suo allegato, i quali mirano a garantire il rispetto, da parte di tale Stato membro, del valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE, hanno carattere vincolante per detto Stato membro, nel senso che quest’ultimo è tenuto ad adottare le misure appropriate ai fini della realizzazione di tali parametri, tenendo debitamente conto, in base al principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, delle relazioni redatte dalla Commissione sulla base di detta decisione, in particolare delle raccomandazioni formulate nelle suddette relazioni (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 175).

61      Tra i parametri di riferimento enunciati nell’allegato della decisione 2006/928 figurano i seguenti: «sulla base dei progressi già compiuti, continuare a condurre indagini professionali e imparziali su accuse di corruzione ad alto livello» (terzo parametro di riferimento) nonché «adottare ulteriori misure per prevenire e combattere la corruzione, in particolare all’interno delle amministrazioni locali» (quarto parametro di riferimento).

62      Da tali parametri di riferimento, che rivestono un carattere vincolante per la Romania, risulta che la decisione 2006/928 stabilisce l’obbligo, per la Romania, di lottare in modo efficace contro la corruzione in generale e, in particolare, la corruzione ad alto livello, soprattutto all’interno dell’amministrazione locale. A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che C.A.A. ricopriva un’importante funzione dirigenziale in seno a un’amministrazione pubblica locale in Romania.

63      Al fine di conformarsi alle prescrizioni di tale decisione, che impongono di prevenire e combattere la corruzione di cui al punto precedente, la Romania è tenuta a prevedere sanzioni penali dotate di un carattere effettivo e dissuasivo (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punti 190 e 191).

64      Spetta inoltre alla Romania garantire che le sue norme di diritto penale e di procedura penale consentano una repressione effettiva dei reati di corruzione. Pertanto, sebbene le sanzioni previste e i procedimenti penali instaurati per lottare contro tali reati rientrino nella competenza di tale Stato membro, quest’ultima è tuttavia limitata, oltre che dai principi di proporzionalità e di equivalenza, anche dal principio di effettività, il quale impone che dette sanzioni siano effettive e dissuasive. Questo requisito di efficacia ricomprende necessariamente sia il perseguimento e la repressione dei reati di corruzione, sia l’applicazione delle sanzioni irrogate, nella misura in cui, in mancanza di un’effettiva esecuzione delle sanzioni, queste non possono essere efficaci e dissuasive (v. sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 192).

65      Nel caso di specie, dalle spiegazioni del giudice del rinvio, come sintetizzate ai punti da 18 a 26 della presente ordinanza, risulta che, da un lato, in applicazione delle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018, data della pubblicazione di tale sentenza n. 297/2018, e il 30 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 71/2022, il diritto rumeno non prevedeva alcun caso che consentisse l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale e che, dall’altro, secondo la sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), la norma risultante da tale giurisprudenza costituzionale può essere invocata quale legge penale più favorevole (lex mitior), e ciò anche per rimettere in discussione condanne definitive.

66      Per quanto riguarda gli effetti concreti che potrebbero discendere da tale giurisprudenza, il giudice del rinvio indica che, nell’ambito del procedimento principale, l’applicazione, quale legge penale più favorevole (lex mitior), della regola risultante dalle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), secondo la quale, durante il periodo di cui al punto precedente, il diritto rumeno non prevedeva alcuna causa di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale, avrebbe come conseguenza che il termine di prescrizione previsto per i reati di cui al procedimento principale sarebbe maturato prima che la condanna dei ricorrenti nel procedimento principale fosse divenuta definitiva, circostanza che comporterebbe l’archiviazione del procedimento penale e l’impossibilità di condannare questi ultimi.

67      Il giudice del rinvio ha altresì sottolineato che le sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) possono incidere su un «numero considerevole di cause», ivi comprese cause concluse con la pronuncia di condanne definitive, le quali potrebbero essere rimesse in discussione mediante ricorsi straordinari come quelli di cui trattasi nel procedimento principale

68      Inoltre, i dati presentati dalla Commissione nella relazione di cui al punto 38 della presente ordinanza, redatta ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2006/928, confermano l’esistenza del rischio che numerosi casi di corruzione non possano più essere sanzionati a causa della prescrizione della responsabilità penale ad essi associata. Infatti, da tale relazione, menzionata dal giudice del rinvio, risulta che le sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) potrebbero condurre «al termine dei procedimenti penali e alla cancellazione della responsabilità penale in un notevole numero di casi» e che «l’interruzione dei procedimenti penali in un numero così elevato di casi di corruzione può avere un impatto significativo sugli sforzi volti a combattere la corruzione ad alto livello».

69      Dai suesposti elementi si può dedurre che la situazione giuridica risultante dall’applicazione delle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) e della sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) comporta un rischio sistemico di impunità per i reati di corruzione, soprattutto nelle cause la cui complessità richiede una fase istruttoria più lunga da parte delle autorità penali (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 91).

70      Orbene, l’esistenza di un simile rischio sistemico di impunità è incompatibile con i requisiti della decisione 2006/928, come ricordati ai punti da 59 a 61 della presente ordinanza.

71      Al riguardo, spetta anzitutto al legislatore nazionale prendere le misure necessarie per soddisfare tali requisiti, adottando le disposizioni necessarie o modificando le disposizioni esistenti al fine di garantire che il regime applicabile al perseguimento e alla sanzione dei reati di corruzione, comprese le norme che disciplinano la prescrizione della responsabilità penale, sia conforme ai requisiti della decisione 2006/928. Tale regime deve essere concepito in modo da non comportare, per motivi ad esso intrinseci, un rischio sistemico d’impunità per i fatti costitutivi di simili reati, garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali degli imputati (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 93).

72      Orbene, una situazione giuridica nella quale la normativa di uno Stato membro che disciplina l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale è stata invalidata e, pertanto, privata di effetto da parte della Corte costituzionale di tale Stato membro, senza che il legislatore nazionale abbia posto rimedio a tale situazione per un periodo di quasi quattro anni, è incompatibile con l’obbligo, ricordato ai punti da 59 a 61 della presente ordinanza, di assicurare che i casi di reati di corruzione, commessi nel territorio nazionale, siano passibili di sanzioni penali aventi carattere effettivo e dissuasivo. Infatti, una situazione del genere, che incide su una disposizione di portata generale che era applicabile a qualsiasi procedimento penale e la cui mancata sostituzione, a seguito della sua dichiarazione di incostituzionalità, non era prevedibile né dalle autorità incaricate dell’azione penale né dai giudici penali, comporta il rischio intrinseco che numerosi casi di corruzione non possano essere sanzionati a causa della scadenza di tale termine, in particolare nelle cause la cui complessità richiede una fase istruttoria più lunga da parte delle autorità penali (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 94).

 Sugli obblighi incombenti ai giudici nazionali

73      Da una giurisprudenza costante risulta che il principio del primato del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione, qualora non possa effettuare un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle disposizioni di diritto dell’Unione, l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 95).

74      Nel caso di specie, i parametri di riferimento di cui all’allegato della decisione 2006/928 sono formulati in termini chiari e precisi e non sono soggetti ad alcuna condizione, ragion per cui hanno effetto diretto (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 253).

75      Spetta pertanto, in linea di principio, ai giudici nazionali dare piena efficacia agli obblighi derivanti da tale decisione, nonché disapplicare disposizioni interne che, nell’ambito di un procedimento relativo a reati di corruzione, ostino all’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per combattere simili reati (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 194).

76      Risulta quindi che, in linea di principio, i giudici nazionali sono tenuti, conformemente alla decisione 2006/928, a disapplicare le sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), da cui risulta che, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018, data di pubblicazione di tale sentenza n. 297/2018, e il 30 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 71/2022, il diritto rumeno non prevedeva alcuna causa di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale, nei limiti in cui tali sentenze hanno l’effetto di determinare la prescrizione della responsabilità penale in un gran numero di casi di corruzione e, pertanto, come constatato al punto 66 della presente ordinanza, di creare un rischio sistemico di impunità per simili reati (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 98).

77      Analogamente, i giudici nazionali sono tenuti, in linea di principio, conformemente a tali disposizioni, a disapplicare la sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), nei limiti in cui tale sentenza consente di invocare la prescrizione della responsabilità penale, sulla base degli effetti delle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) in quanto legge penale più favorevole (lex mitior), in casi di corruzione e, pertanto, aumenta il rischio sistemico di impunità per simili reati (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 99).

78      Tuttavia, è ancora necessario verificare se l’obbligo di disapplicare simili sentenze entri in conflitto, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, con la tutela dei diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 100).

79      A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che i procedimenti penali aventi ad oggetto reati di corruzione costituiscono un’attuazione degli obblighi incombenti alla Romania ai sensi della decisione 2006/928 e, quindi, del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. I diritti fondamentali garantiti dalla Carta alle persone interessate nel procedimento principale devono quindi essere rispettati (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 204).

80      Orbene, occorre rilevare che, come dichiarato dalla Corte al punto 109 della sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606), l’obbligo, per i giudici nazionali, di disapplicare le sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) nonché la sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), non è tale da ledere né il principio di prevedibilità, determinatezza e irretroattività dei reati e delle pene, né il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), quali garantiti all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

81      In secondo luogo, occorre ricordare che, quando, come nel caso di specie, un giudice di uno Stato membro sia chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di un provvedimento nazionale che, in una situazione in cui l’operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto dell’Unione, attua tale diritto ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 110).

82      Al punto 111 della sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606), la Corte ha constatato che le soluzioni adottate nelle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) nonché nella sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) si basano sul principio di legalità dei reati e delle pene nonché sul principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) quali garantiti dalla Costituzione rumena, principi che devono essere considerati standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali.

83      Risulta, in sostanza, dal punto 118 della sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606), che i giudici rumeni non sono tenuti a disapplicare la giurisprudenza nazionale di cui al punto precedente, conformemente alla decisione 2006/928, nonostante l’esistenza di un rischio sistemico di impunità dei reati di corruzione, nei limiti in cui tale giurisprudenza nazionale è fondata sul principio di legalità dei reati e delle pene come tutelato nel diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, compreso il regime di prescrizione relativo ai reati.

84      Per contro, tenuto conto del necessario bilanciamento dello standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) con le disposizioni della decisione 2006/928, l’applicazione, da parte di un giudice nazionale, di detto standard, per rimettere in discussione l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale mediante atti processuali intervenuti prima del 25 giugno 2018, data della pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), deve essere considerata tale da compromettere il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 76 della presente ordinanza (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 123).

85      Di conseguenza, si deve ritenere che i giudici nazionali non possano, nell’ambito di procedimenti giurisdizionali diretti a sanzionare penalmente reati di corruzione, applicare lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), come menzionato al punto 62 della presente ordinanza, al fine di rimettere in discussione l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale mediante atti processuali intervenuti prima del 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 124).

86      In tali circostanze, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la decisione 2006/928 deve essere interpretata nel senso che gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato nel diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza di condurre all’archiviazione, per prescrizione della responsabilità penale, di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi i procedimenti relativi a reati di corruzione. Per contro, detta decisione deve essere interpretata nel senso che gli organi giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) che consente di rimettere in discussione, anche nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità.

 Sulle spese

87      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

La decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione,

deve essere interpretata nel senso che:

gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza di condurre all’archiviazione, per prescrizione della responsabilità penale, di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti relativi a reati di corruzione.

Per contro, tale decisione deve essere interpretata nel senso che:

gli organi giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) che consente di rimettere in discussione, anche nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.