Language of document : ECLI:EU:C:2024:78

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

25 gennaio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 41, paragrafo 17 – Sistema di trasporto del gas naturale – Autorità nazionale di regolazione – Fissazione dei corrispettivi di uso del sistema e di connessione al sistema – Fissazione della retribuzione dei servizi forniti dal gestore del sistema – Nozione di “parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolazione” – Ricorso contro tale decisione – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑277/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 22 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2022, nel procedimento

Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt.

contro

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,

con l’intervento di:

FGSZ Földgázszállító Zrt.,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 settembre 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt., da K. Bendzsel-Zsebik, M. Kohlrusz e B. Világi, ügyvédek;

–        per la Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, da L. Hoschek, A.T. Kiss e F.F. Tölgyessy, consulenti giuridici;

–        per la FGSZ Földgázszállító Zrt., da K. Barkasziné Takács e P. Németh, consulenti giuridici;

–        per il governo ungherese, par M.Z. Fehér e M.M. Tátrai, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis e J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per il governo finlandese, da A. Laine, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da O. Beynet, T. Scharf e A. Tokár, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94), alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt. (in prosieguo: la «Global NRG»), una società che commercializza gas naturale, e la Magyar Energetikai és KözmIndu-szabályozási Hivatal (autorità ungherese di regolazione del settore dell’energia e dei servizi di pubblica utilità) (in prosieguo: il «regolatore nazionale») in merito alla legittimità della decisione del regolatore nazionale che fissa i corrispettivi di uso del sistema di trasporto di gas naturale e di connessione al medesimo nonché la retribuzione dei servizi forniti dal gestore di tale sistema.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2009/73

3        Il considerando 33 della direttiva 2009/73 così recita:

«(...) L’organo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un regolatore nazionale ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un’altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale».

4        L’articolo 32 di tale direttiva, intitolato «Accesso dei terzi», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti [di gas naturale liquefatto (GNL)], basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell’articolo 41 dall’autorità di regolazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore».

5        A termini dell’articolo 41 della medesima direttiva, intitolato «Compiti e competenze dell’autorità di regolazione»:

«1.      L’autorità di regolazione ha i seguenti compiti:

a)      stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo;

(...)

6.      Le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per:

a)      la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le modalità, le condizioni e le tariffe per l’accesso agli impianti di GNL. (...);

(...)

10.      Le autorità di regolazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio, di GNL e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio. (...)

(...)

17.      Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo».

 Regolamento (CE) n. 715/2009

6        L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU 2009, L 211, pag. 36), intitolato «Tariffe per l’accesso alle reti», al paragrafo 1 così prevede:

«Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 6 della direttiva [2009/73], nonché le tariffe pubblicate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1 di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio».

 Diritto ungherese

7        L’articolo 129/B dell’a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (legge n. XL del 2008 relativa alla fornitura di gas naturale) (in prosieguo: la «legge sulla fornitura di gas naturale») al paragrafo 1 così dispone:

«Nel contesto delle procedure che fissano i corrispettivi di uso del sistema, la retribuzione dei servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e i corrispettivi di connessione, si considera parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolazione esclusivamente il gestore del sistema oggetto di tale decisione».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        Con decisione del 10 agosto 2021 il regolatore nazionale ha fissato, per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2025, la tariffa speciale per la fornitura di gas naturale, applicabile dalla FGSZ Földgázszállító Zrt., gestore del sistema di trasporto del gas naturale, nonché l’importo dei corrispettivi per la connessione ai gasdotti (in prosieguo: la «decisione controversa»). Tale decisione è fondata su una precedente decisione del regolatore nazionale, del 30 marzo 2021, che stabilisce il metodo di calcolo del prezzo di riferimento, la quale, a seguito di un ricorso proposto dalla Global NRG, è stata dichiarata illegittima e annullata con effetto retroattivo dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria).

9        La Global NRG ha altresì proposto, dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), giudice del rinvio, un ricorso di annullamento della decisione controversa. Esso sostiene che tale decisione è illegittima in quanto, da un lato, la decisione del 30 marzo 2021 è stata dichiarata illegittima e, dall’altro, le tariffe applicabili al servizio di trasferimento di diritti sono state fissate in violazione del regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (GU 2017, L 72, pag. 29).

10      La Global NRG fa altresì valere che, poiché il diritto nazionale conferisce all’utente del sistema di trasporto di gas naturale un diritto di proporre ricorso avverso le decisioni, come quella del 30 marzo 2021, relative al metodo di calcolo del prezzo di riferimento che funge da base per la fissazione dei corrispettivi di uso di tale sistema, è contrario al diritto dell’Unione privare un simile utente di un diritto di proporre ricorso avverso la conseguente decisione, che fissa i corrispettivi di uso di detto sistema.

11      Il regolatore nazionale conclude per il rigetto del ricorso con la motivazione, principalmente, che la Global NRG non ha «legittimazione ad agire da un punto di vista sostanziale», dato che tale società non è stata parte nel procedimento di adozione della decisione controversa e non ha alcun nesso diretto con l’oggetto di tale procedimento. In tali circostanze, la Global NRG sarebbe lesa solo indirettamente da tale decisione e un semplice interesse economico da parte sua non sarebbe sufficiente a fondare un diritto di proporre ricorso avverso detta decisione.

12      Il giudice del rinvio ricorda che secondo la Global NRG, poiché le tariffe fissate dalla decisione controversa sono imposte tanto al gestore quanto all’utente del sistema di trasporto del gas naturale, esse incidono direttamente sui diritti e sui legittimi interessi di tale utente. Esso precisa tuttavia che, conformemente al diritto ungherese, quando un ricorso è proposto da una persona che, come la Global NRG, è legittimata ad agire sul piano procedurale, occorre esaminare se tale persona sia parimenti legittimata ad agire da un punto di vista sostanziale, vale a dire se essa sia direttamente lesa nei suoi diritti o nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata, condizione da cui dipende la possibilità, per tale giudice, di esaminare un ricorso proposto da una simile persona avverso tale decisione nel merito.

13      Nel caso di specie, secondo tale giudice, occorre verificare, prima di qualsiasi esame nel merito del ricorso proposto dalla Global NRG, se tale società possa essere qualificata come «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolazione», ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73. Dal momento che una simile nozione non è definita da tale direttiva, essa dovrà essere esaminata alla luce delle sentenze del 19 marzo 2015, E.ON Földgáz Trade (C‑510/13, EU:C:2015:189) e del 16 luglio 2020, Commissione/Ungheria (Corrispettivi di accesso alle reti di trasmissione di energia elettrica e di trasporto di gas naturale) (C‑771/18, EU:C:2020:584).

14      Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se tale articolo 41, paragrafo 17, letto alla luce del diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta, osti a una disposizione nazionale, come l’articolo 129/B, paragrafo 1, della legge sulla fornitura di gas naturale, in forza della quale, nell’ambito delle procedure di fissazione dei corrispettivi per l’uso del sistema, di trasporto e di connessione, nonché della retribuzione per i servizi forniti dal gestore di tale sistema, solo quest’ultimo è considerato una «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolazione», ai sensi di tale articolo 41, paragrafo 17, a esclusione di tutti gli altri operatori del mercato nel settore del gas naturale. Tale giudice ritiene che detto articolo 129/B, paragrafo 1, gli imponga quindi di respingere il ricorso proposto dalla Global NRG senza esaminarlo nel merito, il che, a suo avviso, costituisce una «restrizione sproporzionata» al diritto di proporre ricorso previsto da detto articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73.

15      In secondo luogo, il suddetto giudice, basandosi sui punti 48 e 49 della sentenza del 19 marzo 2015, E.ON Földgáz Trade (C‑510/13, EU:C:2015:189), ritiene che un operatore, come la Global NRG, disponga di un diritto di proporre ricorso in quanto è direttamente interessato dalla decisione controversa. Esso rileva, al riguardo, che il gestore del sistema di trasporto di gas naturale è tenuto a porre a carico dell’operatore la tariffazione speciale fissata in tale decisione e che tale operatore non può esercitare la sua attività prima di aver versato gli importi richiesti a tale titolo.

16      In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva [2009/73], letto in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, nel contesto delle procedure di fissazione, da parte dell’autorità di [regolazione] dello Stato membro interessato, dei corrispettivi di uso della rete, delle tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e dei corrispettivi di allaccio, si riconosce esclusivamente al gestore del sistema la qualità di parte che è stata direttamente oggetto di una decisione, il quale gestore, in quanto tale, dispone in via esclusiva del diritto di ricorso avverso una decisione adottata nell’ambito della procedura.

2)      In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione, se l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva [2009/73], letto in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che, applicando tale disposizione in un caso come quello oggetto del procedimento principale, un operatore del mercato del gas naturale che si trovi in una situazione analoga a quella della ricorrente, da cui il gestore del sistema, sulla base di una decisione dell’autorità di [regolazione] dello Stato membro che fissa i corrispettivi di uso della rete, le tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e i corrispettivi di allaccio, riscuote una tariffa a fronte di un servizio che può essere fornito mediante tariffazione speciale, deve essere considerato parte oggetto di tale decisione e, in quanto tale, ha il diritto di proporre ricorso avverso la stessa».

 Sulle questioni pregiudiziali

17      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale solo il gestore del sistema di trasporto del gas naturale è qualificato come «parte che è stata oggetto» di una decisione di un’autorità nazionale di regolazione che fissa i corrispettivi di connessione a tale sistema e di uso del medesimo nonché la remunerazione dei servizi forniti da tale gestore e, pertanto, solo quest’ultimo è legittimato a proporre un «ricorso effettivo» avverso tale decisione.

18      L’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, in combinato disposto con il considerando 33 di quest’ultima, impone agli Stati membri di istituire, a livello nazionale, meccanismi adeguati che permettano alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolazione di adire un organo indipendente dalle parti interessate e dai governi, che «potrebbe essere un giudice o un’altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale». Un simile requisito è un corollario del principio della tutela giurisdizionale effettiva, principio generale del diritto dell’Unione sancito all’articolo 47 della Carta [sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Germania (Trasposizione delle direttive 2009/72 e 2009/73), C‑718/18, EU:C:2021:662, punto 128 nonché giurisprudenza citata].

19      In primo luogo, sebbene la nozione di «parte che è stata oggetto» di una decisione, ai sensi di tale articolo 41, paragrafo 17, non sia definita dalla direttiva 2009/73, la Corte ha già interpretato una disposizione analoga, ossia l’articolo 5 bis, paragrafo 3, della direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (GU 1990, L 192, pag. 1), come modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997 (GU 1997, L 295, pag. 23), nel senso che un operatore che non è destinatario di una decisione di un’autorità nazionale di regolazione acquista la qualità di parte che è stata oggetto di una decisione, qualora i suoi diritti siano potenzialmente lesi da una simile decisione a causa, da un lato, del suo contenuto e, dall’altro, dell’attività esercitata o prevista da tale parte. Essa ha precisato che un vincolo contrattuale tra tale operatore e il destinatario di detta decisione non è richiesto affinché i diritti di un simile operatore siano potenzialmente lesi da tale decisione (sentenza del 24 aprile 2008, Arcor, C‑55/06, EU:C:2008:244, punti 176 e 177).

20      In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57, e rettifica in GU 2004, L 16, pag. 75), la quale non prevedeva, a differenza della direttiva 2009/73 ad essa succeduta, alcuna disposizione che concedesse esplicitamente agli operatori un diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni di un’autorità nazionale di regolazione, che, quando quest’ultima adotta una decisione in materia di accesso degli operatori del mercato al sistema di trasporto del gas naturale, sulla base di una normativa dell’Unione che riconosce taluni diritti all’operatore titolare di un’autorizzazione al trasporto del gas, detto operatore deve essere considerato potenzialmente leso in tali diritti da tale decisione, anche se non è il destinatario di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2015, E.ON Földgáz Trade, C‑510/13, EU:C:2015:189, punti 38, 48 e 51).

21      Al riguardo, occorre sottolineare che l’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73 conferisce all’autorità nazionale di regolazione la competenza a «stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo». L’articolo 41, paragrafo 6, lettera a), di tale direttiva conferisce altresì a tale autorità la competenza a fissare o approvare quantomeno le metodologie usate per stabilire le condizioni per la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione applicabili. Inoltre, l’articolo 41, paragrafo 10, di detta direttiva abilita la suddetta autorità a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, se necessario, di modificare le condizioni, comprese le tariffe e le metodologie di cui a tale articolo, in modo che dette tariffe siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio.

22      Inoltre, dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 risulta che i corrispettivi di accesso alle reti devono essere trasparenti e applicati in modo non discriminatorio a tutti gli utenti [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Commissione/Ungheria (Corrispettivi di accesso alle reti di trasmissione di energia elettrica e di trasporto di gas naturale), C‑771/18, EU:C:2020:584, punto 46].

23      Ne consegue che a un operatore, come la Global NRG, devono essere applicati corrispettivi e tariffe proporzionati, trasparenti e non discriminatori sulla base delle summenzionate disposizioni della direttiva 2009/73 e del regolamento n. 715/2009. Fatte salve le verifiche incombenti al giudice del rinvio, un simile operatore potrebbe, a causa della violazione di tali diritti, essere leso dalla decisione controversa. In tali circostanze, la qualità di parte che è stata oggetto di una simile decisione e, pertanto, il diritto di proporre un ricorso effettivo avverso tale decisione, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, devono essere riconosciuti a un simile operatore (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2015, E.ON Földgáz Trade, C‑510/13, EU:C:2015:189, punti 48 e 51).

24      In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, senza con ciò ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 16 luglio 2020, Commissione/Ungheria (Corrispettivi di accesso alle reti di trasmissione di energia elettrica e di trasporto di gas naturale), C‑771/18, EU:C:2020:584, punto 62 nonché giurisprudenza citata].

25      Secondo costante giurisprudenza, per quanto riguarda il diritto a un ricorso effettivo, affinché un organo giurisdizionale possa statuire su una contestazione vertente su diritti e obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, esso deve, in forza dell’articolo 47 della Carta, essere competente a esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti ai fini della soluzione della controversia di cui è investito [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Commissione/Ungheria (Corrispettivi di accesso alle reti di trasmissione di energia elettrica e di trasporto di gas naturale), C‑771/18, EU:C:2020:584, punto 64 e giurisprudenza citata].

26      Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 129/B, paragrafo 1, della legge sulla fornitura di gas naturale non gli consenta di esaminare nel merito un ricorso proposto da un operatore del mercato del gas naturale leso da una decisione del regolatore nazionale quale la Global NRG, per il semplice fatto che tale operatore non è un gestore di sistema. Poiché tale disposizione del diritto nazionale non potrebbe essere interpretata in modo conforme all’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, nell’interpretazione accolta al punto 23 della presente sentenza, non si può ritenere che detta disposizione nazionale preveda «meccanismi idonei», ai sensi di tale articolo 41, paragrafo 17 [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Commissione/Ungheria (Corrispettivi di accesso alle reti di trasmissione di energia elettrica e di trasporto di gas naturale), C‑771/18, EU:C:2020:584, punto 65].

27      Se una simile interpretazione conforme non è possibile, il giudice del rinvio dovrà disapplicare, sulla base del diritto dell’Unione, l’articolo 129/B, paragrafo 1, della legge sulla fornitura di gas naturale solo nel caso in cui l’obbligo previsto all’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73 sia sufficientemente preciso e incondizionato da potersi ritenere che abbia effetto diretto. Infatti, l’invocazione, da parte di un singolo quale la Global NRG contro un’autorità pubblica come il regolatore nazionale, di una disposizione di una direttiva che non sia sufficientemente precisa e incondizionata per vedersi riconoscere un effetto diretto non può comportare, sul solo fondamento del diritto dell’Unione, che l’applicazione di una disposizione nazionale sia disapplicata da un giudice di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 64 e giurisprudenza citata).

28      Una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato, incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri e, dall’altro, sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo e applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci. Inoltre, anche se una disposizione di una direttiva lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per l’adozione delle modalità della sua attuazione, tale disposizione può essere considerata di carattere incondizionato e preciso se addossa agli Stati membri, in termini non equivoci, un’obbligazione di risultato precisa e assolutamente incondizionata quanto all’applicazione della regola da essa enunciata [sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punti 18 e 19 nonché giurisprudenza citata].

29      Nel caso di specie, dalla formulazione stessa dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73 risulta che gli Stati membri devono prevedere meccanismi di ricorso idonei per consentire a qualsiasi parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità nazionale di regolazione di contestare la decisione stessa dinanzi a un organo indipendente. Se è vero che gli Stati membri conservano un certo margine di discrezionalità per decidere della natura e delle modalità di tali meccanismi di ricorso nonché della forma dell’organo indipendente, ciò non toglie che, imponendo l’istituzione di simili meccanismi, detto articolo 41, paragrafo 17, pone a carico degli Stati membri, in termini inequivocabili, un obbligo preciso che non è subordinato ad alcuna condizione quanto all’applicazione della regola che enuncia e prescrive così, in modo incondizionato e sufficientemente preciso, una garanzia di ricorso a favore delle parti lese [v., per analogia, sentenze dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punti da 22 a 29, nonché del 20 aprile 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa), C‑348/22, EU:C:2023:301, punto 67 e giurisprudenza citata].

30      Pertanto, occorre riconoscere un effetto diretto all’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, di modo che il giudice del rinvio dovrà disapplicare il diritto nazionale contrario a tale disposizione nel caso in cui tale diritto non possa essere interpretato in modo conforme a detta disposizione.

31      Alla luce dell’insieme dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale solo il gestore del sistema di trasporto del gas naturale è qualificato come «parte che è stata oggetto» di una decisione di un’autorità nazionale di regolazione che fissa i corrispettivi di connessione a tale sistema e di uso del medesimo nonché la remunerazione dei servizi forniti da tale gestore e, pertanto, solo quest’ultimo è legittimato a proporre un «ricorso effettivo» avverso tale decisione.

 Sulle spese

32      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale solo il gestore del sistema di trasporto del gas naturale è qualificato come «parte che è stata oggetto» di una decisione di un’autorità nazionale di regolazione che fissa i corrispettivi di connessione a tale sistema e di uso del medesimo nonché la remunerazione dei servizi forniti da tale gestore e, pertanto, solo quest’ultimo è legittimato a proporre un «ricorso effettivo» avverso tale decisione.

Firme


*      Lingua processuale: l’ungherese.