Language of document : ECLI:EU:C:2024:172

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

27 febbraio 2024 (*)

«Impugnazione – Proprietà intellettuale – Disegni o modelli comunitari – Trattato di cooperazione in materia di brevetti (TCB) – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio – Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – Articolo 4 – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 41 – Domanda di registrazione di un disegno o modello – Diritto di priorità – Rivendicazione di priorità basata su una domanda internazionale presentata a norma del TCB – Termine – Interpretazione conforme all’articolo 4 di tale convenzione – Limiti»

Nella causa C‑382/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 giugno 2021,

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, D. Hanf, E. Markakis e V. Ruzek, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da P. Němečková, J. Samnadda e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui l’altra parte è:

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da J. Hellmann-Cordner, Rechtsanwältin, assistita da T. Lachmann e F. Steinbach, Patentanwälte,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan e N. Piçarra, presidenti di sezione, M. Ilešič, P.G. Xuereb, L.S. Rossi (relatrice), I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, N. Wahl, I. Ziemele e J. Passer, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2023,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 aprile 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport) (T‑579/19, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:186), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della Terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019 (procedimento R 573/2019-3).

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

 La Convenzione di Parigi

2        La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale è stata firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»). Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parti di tale convenzione.

3        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della suddetta convenzione così dispone:

«1.      I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale.

2.      La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d’invenzione, i modelli d’utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine, nonché la repressione della concorrenza sleale».

4        L’articolo 4 della medesima convenzione così dispone:

«A.

1.      Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi dell’Unione [per la protezione della proprietà industriale] una domanda di brevetto d’invenzione, di modello d’utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d’un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.

2.      È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun Paese dell’Unione [per la protezione della proprietà industriale] o di trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra Paesi dell’Unione [per la protezione della proprietà industriale].

(...)

C.

1.      I termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d’invenzione e i modelli d’utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio.

2.      Tali termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non è compreso nel termine.

(...)

4.      Deve essere considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorrerà il termine di priorità, una domanda ulteriore avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore ai sensi del [paragrafo] 2 suddetto, depositata nello stesso Paese dell’Unione [per la protezione della proprietà industriale], a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata, o rifiutata, senza essere stata sottoposta alla visione del pubblico, aver lasciato sussistere diritti, né aver servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità. La domanda anteriore non potrà più servire allora di base per la rivendicazione del diritto di priorità.

(...)

E.

1.      Quando un disegno o modello industriale sia stato depositato in un Paese in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di un modello di utilità, il termine di priorità sarà quello fissato per i disegni o modelli industriali.

2.      È, inoltre, consentito di depositare in un Paese un modello di utilità in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di una domanda di brevetto e viceversa.

(...)».

5        L’articolo 19 della Convenzione di Parigi è così formulato:

«I Paesi dell’Unione [per la protezione della proprietà industriale] si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari per la protezione della proprietà industriale in armonia con le disposizioni della presente Convenzione».

6        Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, di detta convenzione:

«Ogni Paese partecipe della presente Convenzione s’impegna di adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l’applicazione della Convenzione stessa».

 L’Accordo ADPIC

7        L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«accordo ADPIC»), che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1). Sono parti dell’accordo ADPIC i membri dell’OMC, tra cui tutti gli Stati membri dell’Unione europea e la stessa Unione europea.

8        L’articolo 2 di tale accordo, che rientra nella parte I di quest’ultimo, al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«In relazione alle parti II, III e IV del presente accordo, i membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all’articolo 19 della [Convenzione di Parigi]».

9        L’articolo 25 di detto accordo, che rientra nella parte II di quest’ultimo, fa obbligo, al paragrafo 1, ai membri dell’OMC di assicurare la protezione dei disegni o modelli industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali.

10      L’articolo 62 del medesimo accordo, che costituisce la parte IV di quest’ultimo, riguarda in particolare l’acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale.

 Il TCB

11      Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti è stato concluso a Washington il 19 giugno 1970 e modificato da ultimo il 3 ottobre 2001 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1160, n. 18336, pag. 231; in prosieguo: il «TCB»). Tutti gli Stati membri dell’Unione sono parti del TCB.

12      L’articolo 1, paragrafo 2, del TCB stabilisce che:

«Nessuna disposizione del presente Trattato potrà essere interpretata come limitazione dei diritti previsti dalla [Convenzione di Parigi] a favore dei cittadini dei paesi membri di questa convenzione o delle persone domiciliate in questi paesi».

13      L’articolo 2 di detto trattato così dispone:

«Ai sensi del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione, e salvo sia stato stabilito diversamente in modo esplicito:

i)      si deve intendere per “domanda” una domanda di protezione per un’invenzione; ogni riferimento ad una “domanda” deve essere inteso quale riferimento alle domande di brevetto d’invenzione, di certificati di autore d’invenzione, di certificati di utilità, di modelli di utilità, di brevetti completivi, di certificati completivi, di certificati di autore completivi e di certificati di utilità completivi;

ii)      ogni riferimento a un “brevetto” deve essere inteso quale riferimento ai brevetti d’invenzione, ai certificati di autore d’invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità, ai brevetti completivi, ai certificati completivi, ai certificati di autore d’invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi;

(...)

vii)      si deve intendere per “domanda internazionale” una domanda depositata conformemente al presente Trattato;

(...)».

 Diritto dellUnione

14      L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), al paragrafo 1 così recita:

«Il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:

(...)

g)      se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della [Convenzione di Parigi], ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro».

15      L’articolo 41 di tale regolamento, ai paragrafi 1 e 2, dispone:

«1.      Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello d’utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla [C]onvenzione di Parigi o all’accordo che istituisce l’[OMC], ovvero il suo avente causa, fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario per il medesimo disegno o modello o per il medesimo modello di utilità.

2.      È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione dello Stato nel quale è stato effettuato o in forza di accordi bilaterali o multilaterali».

 Fatti

16      I fatti all’origine della controversia, esposti dal Tribunale ai punti da 12 a 22 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere riassunti come segue.

17      Il 24 ottobre 2018, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (in prosieguo: la «KaiKai») presentava dinanzi all’EUIPO una domanda di registrazione multipla riguardante dodici disegni o modelli comunitari (in prosieguo: la «domanda di registrazione di cui trattasi»), rivendicando, per l’insieme di tali disegni o modelli, una priorità fondata sulla domanda internazionale PCT/EP2017/077469, depositata, il 26 ottobre 2017, a norma del TCB, presso l’Ufficio europeo dei brevetti (in prosieguo: la «domanda internazionale del 26 ottobre 2017 depositata a norma del TCB»).

18      Con lettera del 31 ottobre 2018, l’esaminatore dell’EUIPO informava la KaiKai che la domanda di registrazione di cui trattasi era stata integralmente accolta, ma che il diritto di priorità rivendicato era stato negato per l’insieme dei disegni o modelli in questione, poiché la data del deposito della domanda internazionale del 26 ottobre 2017 depositata a norma del TCB precedeva di oltre sei mesi la data di deposito di tale domanda di registrazione.

19      Poiché la KaiKai manteneva la sua rivendicazione di priorità e chiedeva che fosse adottata una decisione impugnabile, l’esaminatore, con decisione del 16 gennaio 2019, rifiutava il diritto di priorità per l’insieme dei disegni o modelli in questione (in prosieguo: la «decisione dell’esaminatore»).

20      A sostegno di tale decisione, l’esaminatore affermava che, anche se una domanda internazionale depositata a norma del TCB poteva, in linea di principio, fondare un diritto di priorità ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, dato che la definizione ampia della nozione di «brevetto» di cui all’articolo 2 del TCB comprendeva anche i modelli di utilità di cui a tale articolo 41, paragrafo 1, la rivendicazione di tale diritto di priorità era comunque soggetta a un termine di sei mesi, che non era stato rispettato nel caso di specie.

21      Il 14 marzo 2019, la KaiKai proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatore.

22      Con decisione del 13 giugno 2019 (in prosieguo: la «decisione controversa»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva tale ricorso. Essa considerava, in sostanza, che l’esaminatore aveva applicato correttamente l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il quale rifletteva fedelmente le disposizioni della Convenzione di Parigi.

23      Di conseguenza, la commissione di ricorso considerava che la KaiKai poteva rivendicare un diritto di priorità sulla base della domanda internazionale del 26 ottobre 2017 depositata a norma del TCB solo entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di deposito di quest’ultima, ossia fino al 26 aprile 2018.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

24      Con atto introduttivo depositato presso il Tribunale il 20 agosto 2019, la KaiKai ha proposto un ricorso contro la decisione controversa, con il quale ha chiesto:

–        con i capi primo, terzo e quarto delle sue conclusioni, che fosse annullata tale decisione e condannato l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi al Tribunale;

–        con il secondo capo delle sue conclusioni, che fosse annullata la decisione dell’esaminatore e riconosciuto il diritto di priorità rivendicato, e

–        in subordine, nell’ambito del suo quinto capo delle conclusioni, che si tenesse un’udienza.

25      A sostegno del suo ricorso la KaiKai ha dedotto due motivi, vertenti, il primo, su una violazione delle forme sostanziali da parte della commissione di ricorso dell’EUIPO e, il secondo, su un’interpretazione e un’applicazione erronee dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 da parte di quest’ultima.

26      Con la sentenza impugnata il Tribunale, in un primo tempo, ai punti da 25 a 33 di quest’ultima, ha respinto in quanto irricevibili il secondo e il quinto capo delle conclusioni della KaiKai, poi, in un secondo tempo, ha esaminato la fondatezza del secondo motivo di ricorso.

27      In primo luogo, il Tribunale, ai punti da 41 a 50 di tale sentenza, ha respinto la prima parte di tale motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «modello di utilità», ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

28      Al riguardo il Tribunale ha constatato, al punto 44 della sentenza impugnata, che l’argomento della KaiKai era ambivalente e non le giovava. Ai punti da 45 a 47 di tale sentenza, il Tribunale ha sottolineato che, in ogni caso, le «domande internazionali di brevetto» depositate a norma del TCB includevano i modelli di utilità, dato che tale trattato non distingue a seconda dei diversi diritti con cui i vari Stati contraenti accordano la protezione dell’invenzione. Pertanto, il Tribunale ha considerato, ai punti 49 e 50 di detta sentenza, che, sebbene la lettera dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non contempli espressamente la rivendicazione di un diritto di priorità fondato su un brevetto, la commissione di ricorso dell’EUIPO non era incorsa in errori di diritto interpretando in senso ampio tale disposizione conformemente all’economia generale del TCB e considerando, quindi, che la rivendicazione del diritto di priorità fondata sulla domanda internazionale del 26 ottobre 2017 depositata a norma del TCB fosse disciplinata da detta disposizione per quanto riguarda la questione se un diritto di priorità potesse essere fondato su una tale domanda.

29      In secondo luogo, il Tribunale, ai punti da 51 a 87 della sentenza impugnata, ha accolto la seconda parte del secondo motivo, vertente sull’omessa considerazione, per la definizione del termine entro il quale può essere rivendicato un siffatto diritto di priorità, dell’articolo 4, sezione C, paragrafo 1, della Convenzione di Parigi.

30      A tal fine il Tribunale ha anzitutto rilevato, ai punti da 56 a 66 di tale sentenza, che, siccome l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non disciplinava la questione del termine per rivendicare la priorità di una «domanda internazionale di brevetto» nell’ambito di una domanda posteriore di disegno o modello e dato che tale disposizione era finalizzata a conformare detto regolamento agli obblighi dell’Unione derivanti dalla Convenzione di Parigi, occorreva ricorrere all’articolo 4 di quest’ultima al fine di colmare la lacuna di tale regolamento. Il Tribunale ha poi rilevato, ai punti 72 e da 77 a 85 di detta sentenza, che, anche se tale convenzione non conteneva neanch’essa regole esplicite in merito al termine di priorità applicabile in un’ipotesi del genere, dalla logica inerente al sistema delle priorità e dagli stessi lavori preparatori della convenzione risultava tuttavia che, in linea generale, era la natura del diritto anteriore a determinare la durata di un tale termine di priorità. Infine, il Tribunale ne ha concluso, al punto 86 della medesima sentenza, che la commissione di ricorso dell’EUIPO era incorsa in un errore di diritto nel considerare che il termine applicabile alla rivendicazione, da parte della KaiKai, della priorità della domanda internazionale del 26 ottobre 2017 depositata a norma del TCB fosse di sei mesi.

31      Di conseguenza, al punto 88 della sentenza impugnata, il Tribunale, senza esaminare il primo motivo, ha accolto il ricorso nella parte in cui era diretto all’annullamento della decisione controversa e, pertanto, ha annullato tale decisione.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

32      Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 giugno 2021, l’EUIPO ha proposto la presente impugnazione avverso la sentenza impugnata.

33      Con atto depositato in pari data, l’EUIPO ha chiesto, ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, che la sua impugnazione fosse ammessa, conformemente all’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

34      Con ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C‑382/21 P, EU:C:2021:1050), l’impugnazione è stata ammessa.

35      Con decisione del presidente della Corte dell’8 aprile 2022, la Commissione europea è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni dell’EUIPO.

36      L’EUIPO chiede che la Corte voglia:

–        annullare in toto la sentenza impugnata;

–        respingere integralmente il ricorso in primo grado avverso la decisione controversa e

–        condannare la KaiKai alle spese da esso sostenute nel presente procedimento nonché nel procedimento di primo grado.

37      La KaiKai chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto infondata e

–        condannare l’EUIPO alle spese da essa sostenute nel presente procedimento di impugnazione, nel procedimento di primo grado e nel procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

38      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        annullare in toto la sentenza impugnata;

–        respingere integralmente il ricorso in primo grado e

–        condannare la KaiKai alle spese del presente procedimento.

 Sull’impugnazione

 Argomenti delle parti

39      A sostegno della sua impugnazione l’EUIPO deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Detto motivo unico consta di tre parti.

40      Con la prima parte l’EUIPO contesta al Tribunale di aver erroneamente considerato, ai punti 56, 57 e da 64 a 66 della sentenza impugnata, che la circostanza che tale disposizione non preveda che una domanda di brevetto anteriore possa servire da base di priorità per una domanda di disegno o modello comunitario posteriore, e non stabilisca quindi il termine entro il quale una tale priorità può essere rivendicata, costituisce una lacuna legislativa.

41      Un’interpretazione del genere sarebbe infatti manifestamente in contrasto con l’inequivocabile tenore letterale di detta disposizione, la quale stabilisce esplicitamente sia la natura dei soli diritti di proprietà industriale sui quali può essere fondata una rivendicazione di priorità, vale a dire un disegno o modello o un modello di utilità anteriori, ad esclusione quindi di un brevetto, sia la durata del termine entro il quale una tale priorità può essere rivendicata, vale a dire sei mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda anteriore.

42      Con la seconda parte del motivo unico l’EUIPO deduce che, riconoscendo l’esistenza di un termine di rivendicazione di priorità di dodici mesi, il Tribunale, ai punti da 75 a 86 della sentenza impugnata, non ha semplicemente interpretato l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 in modo conforme all’articolo 4 della Convenzione di Parigi, ma ha disapplicato tale articolo 41, paragrafo 1, sostituendolo con tale articolo 4. Così facendo, il Tribunale avrebbe conferito a quest’ultima disposizione un effetto diretto nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

43      Ebbene, da un lato, il riconoscimento di un effetto diretto all’articolo 4 della Convenzione di Parigi contrasterebbe con la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI (C‑238/06 P, EU:C:2007:635, punti da 37 a 44), secondo la quale tanto le disposizioni della Convenzione di Parigi quanto quelle dell’accordo ADPIC, attraverso il quale l’Unione sarebbe vincolata da tale convenzione, sarebbero prive di effetto diretto. Peraltro, l’assenza di effetto diretto della Convenzione di Parigi deriverebbe anche dall’articolo 25 di quest’ultima, come risulterebbe, per analogia, dalla sentenza del 15 marzo 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, punti 47 e 48). Dall’altro lato, e in ogni caso, la regola stabilita dal Tribunale nella sentenza impugnata non può essere dedotta dal tenore letterale dell’articolo 4 di tale convenzione, cosicché i requisiti di chiarezza, di precisione e di incondizionalità posti dalla giurisprudenza in materia di applicabilità diretta del diritto internazionale nel diritto dell’Unione, derivante in particolare dalla sentenza del 3 giugno 2008, Intertanko e a. (C‑308/06, EU:C:2008:312, punto 45), non sarebbero soddisfatti.

44      La Commissione aggiunge, nello stesso senso, che i limiti enunciati nella giurisprudenza della Corte relativa all’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione, derivante segnatamente dalla sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez (C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 25), si applicano anche al Tribunale quando interpreta l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 alla luce della Convenzione di Parigi. Pertanto, dato che l’interpretazione del Tribunale sarebbe in contrasto con il chiaro tenore letterale di tale disposizione, il Tribunale avrebbe in realtà direttamente applicato detta convenzione, ancorché quest’ultima non possa produrre un effetto diretto, neppure tramite l’accordo ADPIC.

45      In particolare, la Commissione ritiene che la giurisprudenza della Corte, derivante segnatamente dalle sentenze del 23 novembre 1999, Portogallo/Consiglio (C‑149/96, EU:C:1999:574, punto 49), e del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti 40 e 41), che riconosce, eccezionalmente, l’applicabilità diretta di talune disposizioni dell’accordo che istituisce l’OMC nonché degli accordi di cui agli allegati da 1 a 4 di quest’ultimo (in prosieguo: gli «accordi OMC»), non sia applicabile nel caso di specie. Infatti, non contenendo alcun rinvio esplicito a una precisa disposizione della Convenzione di Parigi, l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non consentirebbe di inferire l’intenzione del legislatore dell’Unione di conferire efficacia diretta all’articolo 4 di tale convenzione. Ciò si dedurrebbe altresì da un confronto tra detta disposizione e l’articolo 25, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento, che, per contro, effettuando un rinvio concreto ed esplicito all’articolo 6 ter di detta convenzione, dimostrerebbe una tale intenzione.

46      Con la terza parte del suo motivo unico l’EUIPO contesta al Tribunale di aver colmato l’asserita lacuna giuridica che avrebbe inficiato l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 mediante un’interpretazione erronea dell’articolo 2 del TCB e dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi.

47      Più in particolare, l’EUIPO allega che, menzionando, ai punti 15, 18, 20, 22, 39, 40, da 44 a 50, 56, 64, 66, 70, 74, 79, 83, 72, 84 e 86 della sentenza impugnata, l’espressione «domanda internazionale di brevetto», il Tribunale ha travisato la nozione di «domanda internazionale», ai sensi dell’articolo 2, punti i), ii) e vii), del TCB, nonché il fatto che, in forza dell’articolo 4, sezione E, paragrafo 1, della Convenzione di Parigi e dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, solo il deposito anteriore di una «domanda internazionale» di «modello di utilità», ai sensi di detta disposizione, può dar luogo a un diritto di priorità per una domanda di «disegno o modello comunitario» posteriore.

48      L’EUIPO sottolinea al riguardo che, nel caso di specie, tanto la decisione dell’esaminatore quanto la decisione controversa hanno correttamente qualificato la domanda internazionale del 26 ottobre 2017 depositata a norma del TCB come «domanda internazionale» di «modello di utilità» e non come «domanda internazionale di brevetto», come erroneamente supposto dal Tribunale. L’EUIPO espone in proposito che, nella misura in cui il testo di una «domanda internazionale», ai sensi del punto vii) di tale articolo 2, non esclude espressamente la protezione del «modello di utilità», ai sensi del punto i) del medesimo articolo, la protezione rivendicata mediante una siffatta domanda si estenderebbe automaticamente, al pari di quella depositata dalla KaiKai, a un modello di utilità. Sarebbe solo in virtù del fatto di essere stata qualificata, in applicazione di tale regola, come «domanda internazionale» di «modello di utilità» che la domanda internazionale del 26 ottobre 2017 depositata a norma del TCB avrebbe potuto, in linea di principio, fondare un diritto di priorità per presentare una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario.

49      L’EUIPO sostiene che risulta in particolare dall’articolo 4, sezione C, paragrafi 2 e 4, della Convenzione di Parigi che, in linea generale, solo una domanda successiva avente lo «stesso oggetto» di una domanda precedente può beneficiare del diritto di priorità. Pertanto, in base a tale regola, ciascun tipo di diritto di proprietà industriale darebbe luogo ad un diritto di priorità solo per lo stesso tipo di diritto di proprietà industriale, entro i termini previsti dall’articolo 4, sezione C, paragrafo 1, di tale convenzione. Solo in via eccezionale l’articolo 4, sezione E, paragrafo 1, di detta convenzione disporrebbe che una domanda avente ad oggetto un modello di utilità possa fondare un diritto di priorità per una domanda posteriore riguardante non un modello di utilità, bensì un disegno o modello, a condizione tuttavia che tale «coppia eterogenea di oggetti» copra la stessa rappresentazione del prodotto, e ciò unicamente entro sei mesi. L’eccezione prevista a tale articolo 4, sezione E, paragrafo 1, si riferirebbe dunque alla regola generale dello «stesso oggetto», enunciata al suddetto articolo 4, sezione C, paragrafi 2 e 4, e non, come ingiustamente ritenuto dal Tribunale ai punti da 77 a 85 della sentenza impugnata, ad una presunta regola generale secondo la quale la natura del diritto anteriore definisce il termine del diritto di priorità ad esso connesso.

50      Risulterebbe, quindi, da una lettura combinata della regola generale dello «stesso oggetto», enunciata all’articolo 4, sezione C, paragrafi 2 e 4, della Convenzione di Parigi, e dell’eccezione a tale regola prevista all’articolo 4, sezione E, paragrafo 1, di tale convenzione, che solo due tipi di diritti di proprietà industriale, vale a dire un disegno o modello anteriore e un modello di utilità anteriore, possono validamente fondare, in virtù di detta convenzione, un diritto di priorità per un disegno o modello registrato posteriormente. Di conseguenza, un brevetto anteriore non consentirebbe di stabilire un diritto di priorità per un disegno o modello comunitario registrato posteriormente. La conclusione del Tribunale secondo la quale il termine applicabile alla rivendicazione della priorità di una domanda di brevetto per una domanda successiva di disegno o modello è di dodici mesi sarebbe perciò priva di fondamento giuridico nella stessa convenzione.

51      A sostegno dell’argomento dell’EUIPO, la Commissione fa osservare che, come risulta in particolare dai documenti interpretativi della Convenzione di Parigi redatti dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), i quali, pur non essendo giuridicamente vincolanti, possono tuttavia essere invocati dinanzi al giudice dell’Unione ai fini dell’interpretazione di tale convenzione, le parti contraenti di detta convenzione hanno deliberatamente deciso di non includere i brevetti nell’eccezione prevista all’articolo 4, sezione E, di quest’ultima, perché brevetti e disegni o modelli non sono sovrapponibili. Secondo tale istituzione, l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 è pienamente conforme a tale approccio, in quanto riconosce una certa permeabilità tra i soli modelli di utilità, da un lato, e i disegni o modelli, dall’altro, derivante dal fatto che, come riconosciuto dalla Corte nella sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172, punti da 24 a 29), essi sono entrambi idonei a proteggere la funzione tecnica di un prodotto.

52      La KaiKai ribatte, anzitutto, che l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 si limita a riprodurre la norma speciale prevista all’articolo 4, sezione E, paragrafo 1, della Convenzione di Parigi, che è applicabile solo alla rivendicazione di priorità sulla base di un modello di utilità e non ha per oggetto o per effetto di fissare il termine applicabile a una rivendicazione di priorità fondata su una domanda internazionale di brevetto. Poiché l’articolo 25 di tale convenzione non autorizza il legislatore dell’Unione a limitare i diritti di priorità conferiti al richiedente, l’assenza di una disposizione che consenta di rivendicare la priorità di una domanda di brevetto anteriore costituirebbe una lacuna di tale regolamento.

53      La KaiKai sostiene poi che, colmando tale lacuna mediante riferimento alla Convenzione di Parigi, il Tribunale non ha applicato direttamente tale convenzione, disapplicando di conseguenza l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, ma ha proceduto a un’interpretazione di tale disposizione alla luce di detta convenzione, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, richiamata in particolare nella sentenza del 15 marzo 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 51). Pertanto, l’esistenza di detta lacuna escluderebbe qualsiasi contraddizione con la giurisprudenza della Corte citata al punto 43 della presente sentenza, che nega qualsiasi effetto diretto alla convenzione.

54      Infine, la KaiKai deduce che una domanda internazionale depositata a norma del TCB costituisce al contempo una domanda di brevetto e una domanda di modello di utilità, poiché queste due domande, descrivendo entrambe un’invenzione tecnica, sarebbero identiche nel loro oggetto. Di conseguenza, al momento del deposito di una domanda di disegno o modello comunitario potrebbe essere fatta valere la priorità tanto di una domanda di modello di utilità quanto di una domanda di brevetto. Il fatto che la Convenzione di Parigi stabilisca termini di priorità diversi in questi due casi dipenderebbe quindi non da una differenza tra gli oggetti del diritto di proprietà industriale protetti, bensì dalla differenza tra le procedure di registrazione ad essi rispettivamente applicabili.

55      Peraltro, secondo la KaiKai, l’esclusione dei brevetti come base di priorità per i disegni e modelli comunitari condurrebbe ad una discriminazione dei richiedenti in funzione della loro nazionalità. Infatti, mentre in taluni Stati membri sarebbe possibile trasformare un brevetto nazionale in modello di utilità nazionale e utilizzarlo poi come base di priorità per un disegno o modello, in altri, quali il Regno del Belgio, la Repubblica di Cipro e il Regno dei Paesi Bassi, che non prevederebbero modelli di utilità nazionale, il richiedente sarebbe privato di tale possibilità.

 Giudizio della Corte

56      Con le tre parti del suo motivo unico di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, l’EUIPO contesta, in sostanza, al Tribunale di aver proceduto a un’applicazione diretta dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi, disapplicando la disposizione chiara ed esaustiva dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e sostituendola con un’interpretazione errata di tale articolo 4.

 Sugli effetti della Convenzione di Parigi nell’ordinamento giuridico dell’Unione

57      Come risulta dall’articolo 216, paragrafo 2, TFUE e da una giurisprudenza costante della Corte, gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolano quest’ultima e costituiscono parte integrante del suo ordinamento giuridico a decorrere dalla loro entrata in vigore (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, punto 5, e del 1º agosto 2022, Sea Watch, C‑14/21 e C‑15/21, EU:C:2022:604, punto 94).

58      Inoltre, l’Unione può succedere agli Stati membri nei loro impegni internazionali qualora essi le abbiano trasferito, mediante uno dei trattati istitutivi, le loro competenze relative a tali impegni. Ciò si verifica quando l’Unione è divenuta competente in via esclusiva in una materia disciplinata da disposizioni di un accordo internazionale concluso da tutti i suoi Stati membri [v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 1972, International Fruit Company e a., da 21/72 a 24/72, EU:C:1972:115, punti da 10 a 18, e parere 2/15 (Accordo di libero scambio con Singapore), del 16 maggio 2017, EU:C:2017:376, punto 248].

59      Ciò premesso, non è necessario, ai fini del trattamento della presente impugnazione, esaminare se, ed eventualmente in quale misura, l’Unione sia divenuta competente in via esclusiva nelle materie disciplinate dalla Convenzione di Parigi, che è stata conclusa da tutti gli Stati membri ma non dall’Unione. Infatti, come la Corte ha già dichiarato, le norme enunciate in taluni articoli di tale convenzione, tra cui l’articolo 4 di quest’ultima, sono incorporate nell’accordo ADPIC, che invece è stato concluso dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, EU:C:2004:717, punto 91).

60      Più precisamente, tale accordo prevede, al suo articolo 2, paragrafo 1, che i membri dell’OMC, tra cui l’Unione, si conformeranno agli articoli da 1 a 12 e 19 della Convenzione di Parigi per quanto riguarda le parti II, III e IV di detto accordo, che contengono gli articoli da 9 a 62 di quest’ultimo.

61      Pertanto, per quanto riguarda, in particolare, la protezione di disegni o modelli industriali, di cui all’articolo 25 dell’accordo ADPIC, e l’acquisizione di tale protezione, prevista all’articolo 62 di tale accordo, le norme enunciate ai summenzionati articoli della Convenzione di Parigi, tra cui il suo articolo 4, devono essere considerate parte integrante di detto accordo.

62      In tali circostanze, si deve considerare che le norme enunciate all’articolo 4 della Convenzione di Parigi producono gli stessi effetti prodotti dall’accordo ADPIC (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, EU:C:2004:717, punto 96).

63      A tal proposito, risulta da una giurisprudenza costante che, tenuto conto della natura e dell’economia generale dell’accordo ADPIC, le disposizioni di tale accordo sono prive di effetto diretto. Pertanto, tali disposizioni non figurano in linea di principio tra le norme alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione e non sono neppure idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2000, Dior e a., C‑300/98 e C‑392/98, EU:C:2000:688, punti da 43 a 45; del 16 novembre 2004, Anheuser‑Busch, C‑245/02, EU:C:2004:717, punto 54, nonché del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punti 70 e 71).

64      Inoltre, l’articolo 4 della Convenzione di Parigi non rientra nemmeno nelle due situazioni eccezionali in cui la Corte ha ammesso che i singoli possono invocare direttamente le disposizioni degli accordi OMC dinanzi al giudice dell’Unione, vale a dire, da un lato, la situazione in cui l’atto dell’Unione di cui trattasi rinvia espressamente a precise disposizioni di tali accordi e, dall’altro, quella in cui l’Unione ha inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito di detti accordi (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1989, Fediol/Commissione, 70/87, EU:C:1989:254, punti da 19 a 22; del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C‑69/89, EU:C:1991:186, punti da 29 a 31, e del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punti 74 e 75).

65      Infatti, da un lato, l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non opera alcun rinvio esplicito all’articolo 4 della Convenzione di Parigi.

66      Dall’altro lato, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che, affinché sia dimostrata la volontà del legislatore dell’Unione di dare esecuzione nel diritto dell’Unione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi OMC, non è sufficiente che i considerando dell’atto dell’Unione di cui trattasi facciano genericamente emergere che l’adozione di quest’ultimo è avvenuta tenendo conto di obblighi internazionali dell’Unione. È necessario, invece, che si possa desumere dalla disposizione specifica del diritto dell’Unione controversa che essa è volta ad attuare nel diritto dell’Unione un obbligo particolare scaturito dagli accordi OMC (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti 45, 46 e 48, e del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punti 76, 78 e 79).

67      Ebbene, una volontà del legislatore dell’Unione in tal senso non può essere desunta dall’articolo 41 del regolamento n. 6/2002 sulla sola base di una corrispondenza tra il tenore letterale di tale articolo 41, da un lato, e quello dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi, dall’altro. Infatti, tale regolamento costituisce l’espressione della volontà del legislatore dell’Unione di adottare, per uno dei diritti di proprietà industriale contemplati da tale convenzione, un approccio proprio dell’ordinamento giuridico dell’Unione, istituendo un regime specifico di protezione unitaria e indivisibile dei disegni o modelli comunitari nel territorio di quest’ultima, di cui il diritto di priorità previsto in detto articolo 41 costituisce parte integrante.

68      Ne consegue che le norme enunciate all’articolo 4 della Convenzione di Parigi sono prive di effetto diretto e, pertanto, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano far valere direttamente in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, punti 39 e 43).

69      Pertanto, il diritto di priorità ai fini del deposito di una domanda di disegno o modello comunitario è disciplinato dall’articolo 41 del regolamento n. 6/2002 e gli operatori economici non possono avvalersi direttamente dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi.

70      Tuttavia, poiché l’accordo ADPIC vincola l’Unione e dunque prevale sugli atti di diritto derivato dell’Unione, questi ultimi devono essere interpretati, per quanto possibile, in conformità alle disposizioni di tale accordo (v., per analogia, sentenze del 10 settembre 1996, Commissione/Germania, C‑61/94, EU:C:1996:313, punto 52, e del 1º agosto 2022, Sea Watch, C‑14/21 e C‑15/21, EU:C:2022:604, punti 92 e 94 nonché giurisprudenza ivi citata). Il regolamento n. 6/2002 deve quindi essere interpretato, per quanto possibile, conformemente all’accordo ADPIC e, di conseguenza, alle norme enunciate dagli articoli della Convenzione di Parigi, segnatamente l’articolo 4, incorporate in tale accordo (v., per analogia, sentenze del 15 novembre 2012, Bericap Záródástechnikai, C‑180/11, EU:C:2012:717, punti 70 e 82, nonché dell’11 novembre 2020, EUIPO/John Mills, C‑809/18 P, EU:C:2020:902, punti 64 e 65).

71      Nell’interpretare l’articolo 41 del regolamento n. 6/2002 conformemente all’articolo 4 della Convenzione di Parigi, occorre altresì tener conto delle disposizioni del TCB, a norma del quale è stata depositata la domanda anteriore su cui si basa la KaiKai per rivendicare un diritto di priorità. Infatti, dal momento che tutti gli Stati membri dell’Unione sono parti del TCB, si può tener conto delle disposizioni di tale trattato ai fini dell’interpretazione di disposizioni di diritto derivato dell’Unione che rientrano nel suo ambito di applicazione (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2022, Sea Watch, C‑14/21 e C‑15/21, EU:C:2022:604, punto 90 e giurisprudenza ivi citata). In tale contesto, occorre altresì rilevare che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, il TCB non pregiudica i diritti previsti dalla Convenzione di Parigi.

72      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se il Tribunale, come allegato, in sostanza, dall’EUIPO, abbia disapplicato l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 a vantaggio di un’applicazione diretta dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi.

 Sul carattere chiaro ed esaustivo dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002

73      Da un lato, ai punti da 56 a 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, sulla base di un’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 conforme alla propria interpretazione dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi, che tale articolo 41, paragrafo 1, conteneva una lacuna, in quanto non fissava il termine entro il quale poteva essere rivendicato il diritto di priorità fondato sulla domanda internazionale del 26 ottobre 2017 depositata a norma del TCB, da esso qualificata come «domanda internazionale di brevetto», e che occorreva colmare tale lacuna applicando tale articolo 4. Dall’altro lato, ai punti da 70 a 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in sostanza, considerato, sulla base della propria interpretazione di detto articolo 4, che tale termine era di dodici mesi, cosicché la commissione di ricorso dell’EUIPO aveva erroneamente ritenuto che detto termine fosse quello di sei mesi fissato da detto articolo 41, paragrafo 1.

74      Orbene, indipendentemente dalla fondatezza dell’interpretazione dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi adottata dal Tribunale, si deve constatare che quest’ultimo è incorso in un errore di diritto, in quanto ha manifestamente ecceduto i limiti di un’interpretazione conforme dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e ha proceduto, in realtà, a un’applicazione diretta di tale articolo 4, così come interpretato da tale giudice, a dispetto del chiaro tenore letterale di tale articolo 41, paragrafo 1, e contravvenendo al carattere esaustivo di quest’ultima disposizione.

75      Infatti, l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 prevede che «[c]hiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello d’utilità in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla [C]onvenzione di Parigi o all’accordo che istituisce l’[OMC] (…), fruisce, per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario (…)».

76      Pertanto, dal chiaro tenore letterale di tale articolo 41, paragrafo 1, risulta inequivocabilmente che, ai sensi di tale disposizione, solo due categorie di domande anteriori – vale a dire, una domanda di registrazione di un disegno o modello e una domanda di registrazione di un modello di utilità – possono fondare un diritto di priorità a beneficio di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario posteriore, e ciò unicamente entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda anteriore considerata.

77      Ne risulta altresì che detto articolo 41, paragrafo 1, ha carattere esaustivo e che la circostanza che tale disposizione non fissi il termine entro il quale può essere rivendicato il diritto di priorità fondato su una domanda di registrazione di un brevetto non costituisce una lacuna di detta disposizione, bensì la conseguenza del fatto che quest’ultima non consente di fondare tale diritto su questa categoria di domande anteriori.

78      Pertanto, da un lato, una domanda internazionale depositata a norma del TCB può fondare un diritto di priorità, in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, solo nella misura in cui la domanda internazionale in questione abbia ad oggetto un modello di utilità e, dall’altro, il termine per rivendicare tale diritto sulla base di una siffatta domanda è quello di sei mesi, espressamente fissato a detto articolo 41, paragrafo 1.

 Sull’interpretazione della Convenzione di Parigi adottata dal Tribunale

79      Quanto all’interpretazione dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi adottata dal Tribunale ai punti da 70 a 86 della sentenza impugnata, secondo la quale tale disposizione consente di rivendicare la priorità di una «domanda internazionale di brevetto» all’atto del deposito di una domanda di disegno o modello posteriore entro un termine di dodici mesi, occorre rilevare che tale interpretazione è parimenti viziata da errori di diritto.

80      Anzitutto, occorre ricordare che, nella misura in cui le norme enunciate da taluni articoli della Convenzione di Parigi, tra cui l’articolo 4 di quest’ultima, sono incorporate nell’accordo ADPIC, il quale è stato concluso dall’Unione e costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico di quest’ultima, la Corte è competente ad interpretare tali norme (v., per analogia, sentenze del 14 dicembre 2000, Dior e a., C‑300/98 e C‑392/98, EU:C:2000:688, punti da 33 a 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldova, C‑741/19, EU:C:2021:655, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

81      Ciò posto, si deve rilevare che l’articolo 4, sezione A, paragrafo 1, della Convenzione di Parigi prevede che il beneficiario del diritto di priorità sia chiunque avrà regolarmente depositato una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, in uno dei paesi aderenti a tale convenzione, e che tale diritto di priorità è riconosciuto affinché il beneficiario possa eseguire il deposito negli altri paesi cui ugualmente si applica la convenzione.

82      Inoltre, dall’articolo 4, sezione C, paragrafi 1, 2 e 4, di detta convenzione risulta che, in linea di principio, solo una domanda posteriore avente lo «stesso oggetto» di una domanda anteriore può beneficiare del diritto di priorità e che i termini entro i quali tale diritto può essere esercitato sono determinati in funzione del tipo di diritto di proprietà industriale di cui trattasi, essendo fissati in dodici mesi per i brevetti d’invenzione e i modelli di utilità e in sei mesi per i disegni o modelli industriali.

83      Come indicato anche nella Guida all’applicazione della Convenzione di Parigi, documento interpretativo elaborato dall’OMPI che, pur essendo privo di portata normativa, contribuisce tuttavia all’interpretazione di tale convenzione (v., per analogia, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 41), da una lettura combinata delle sezioni A e C dell’articolo 4 di detta convenzione risulta dunque che la domanda posteriore deve riguardare lo «stesso oggetto» della domanda anteriore che costituisce la base del diritto di priorità.

84      Infine, sebbene l’articolo 4, sezione E, della Convenzione di Parigi ammetta che uno stesso oggetto può talvolta beneficiare di più di una forma di protezione, cosicché un diritto di priorità può essere invocato per una forma di protezione diversa da quella precedentemente richiesta, tale disposizione elenca tuttavia in modo esaustivo le ipotesi in cui ciò può verificarsi. Più in particolare, detta disposizione prevede, al suo paragrafo 1, che una domanda di modello di utilità possa dar luogo ad un diritto di priorità per una domanda di disegno o modello, entro il termine fissato per i disegni o modelli, vale a dire sei mesi, e, al suo paragrafo 2, che una domanda di brevetto possa dar luogo ad un diritto di priorità per una domanda di modello di utilità e viceversa.

85      Date tali circostanze, l’articolo 4 della Convenzione di Parigi non consente di rivendicare la priorità di una domanda di brevetto anteriore al momento del deposito di una domanda di disegno o modello posteriore, e quindi, a fortiori, non prevede norme relative al termine impartito al depositante a tal fine. Pertanto, solo una domanda internazionale depositata a norma del TCB vertente su un modello di utilità può dar luogo a un diritto di priorità per una domanda di disegno o modello in forza di tale articolo 4, e ciò entro il termine di sei mesi di cui alla sua sezione E, paragrafo 1.

86      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere il motivo unico d’impugnazione e, pertanto, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui accoglie la seconda parte del secondo motivo del ricorso in primo grado e annulla la decisione controversa.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

87      Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

88      Nel caso di specie, tenuto conto della circostanza che il ricorso di annullamento proposto dalla KaiKai nella causa T‑579/19 è fondato su motivi che sono stati oggetto di discussione in contraddittorio dinanzi al Tribunale e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna ulteriore misura di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che lo stato degli atti consenta di statuire su tale ricorso e che occorra statuire definitivamente su quest’ultimo (v., per analogia, sentenze dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 130, nonché del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 108).

89      Tale ricorso è fondato su due motivi, menzionati al punto 25 della presente sentenza. Come risulta dal punto 27 della presente sentenza, la prima parte del secondo di tali motivi è stata respinta dal Tribunale, senza che la KaiKai contesti, nell’ambito di un’impugnazione incidentale, la fondatezza della sentenza impugnata sotto tale profilo. Pertanto, l’annullamento parziale di tale sentenza, pronunciato dalla Corte, non rimette in discussione quest’ultima nei limiti in cui il Tribunale ha respinto tale parte. La sentenza impugnata ha pertanto autorità di cosa giudicata nella misura in cui il Tribunale ha respinto la prima parte del secondo motivo del ricorso in primo grado.

90      Altrettanto vale, per le medesime ragioni, per i punti della motivazione della sentenza impugnata, menzionati al punto 26 della presente sentenza, con i quali il Tribunale ha respinto il secondo e il quinto capo delle conclusioni del ricorso in quanto irricevibili.

91      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre unicamente esaminare il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo dedotti dalla KaiKai a sostegno del suo ricorso di annullamento, e unicamente nella misura in cui tale motivo e tale parte sono diretti all’annullamento della decisione controversa nonché alla condanna dell’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi al Tribunale.

 Argomenti delle parti

92      Con il primo motivo del suo ricorso di annullamento la KaiKai contesta alla commissione di ricorso dell’EUIPO di aver commesso una violazione delle forme sostanziali.

93      Con la seconda parte del secondo motivo di tale ricorso la KaiKai allega che, in assenza di una norma chiara nel regolamento n. 6/2002 quanto al termine per rivendicare la priorità derivante da una domanda internazionale di brevetto depositata a norma del TCB, la commissione di ricorso dell’EUIPO avrebbe dovuto applicare l’articolo 4, sezione C, paragrafo 1, della Convenzione di Parigi ai fini della determinazione di tale termine.

94      Al riguardo la KaiKai ritiene, anzitutto, che risulti dall’articolo 4, sezione E, paragrafo 1, di tale convenzione che, siccome, da un lato, i rispettivi contenuti materiali di una domanda di brevetto e di una domanda di modello di utilità sono sostanzialmente identici, cosicché la più risalente di queste due domande può essere invocata a sostegno di un diritto di priorità all’atto del deposito dell’altra domanda, e , dall’altro lato, il contenuto di una domanda di modello di utilità è sufficiente perché essa possa essere invocata come base di priorità per una domanda successiva di disegno o modello, il contenuto di una domanda di brevetto è necessariamente sufficiente perché essa possa dar luogo a un diritto di priorità per una domanda successiva di disegno o modello. La KaiKai considera poi che detta convenzione sia fondata sul principio secondo cui il termine utile per rivendicare il diritto di priorità dipende dalla natura del diritto di proprietà industriale oggetto della domanda anteriore, indipendentemente dalla natura del diritto oggetto della domanda successiva. Essa rileva, inoltre, che l’articolo 4, sezione C, paragrafo 1, della medesima convenzione prevede un termine di dodici mesi per rivendicare un diritto di priorità fondato su una domanda di brevetto anteriore. La KaiKai ne deduce, infine, che, nella misura in cui una domanda internazionale depositata a norma del TCB deve essere considerata una «domanda di brevetto» ai sensi di quest’ultima disposizione, il termine di priorità applicabile a tale domanda è di dodici mesi.

95      L’EUIPO contesta tale argomentazione.

 Giudizio della Corte

96      Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso di annullamento, occorre ricordare che dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale risulta che l’atto introduttivo del giudizio deve contenere, segnatamente, l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di tali motivi. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, in particolare, affinché un ricorso dinanzi al Tribunale sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo stesso dell’atto introduttivo (v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C‑505/09 P, EU:C:2012:179, punto 34, nonché del 3 marzo 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, punti 67 e 68).

97      Nel caso di specie, occorre constatare che gli elementi di diritto sui quali si fonda l’asserita violazione delle forme sostanziali invocata nel primo motivo non risultano affatto dal testo del ricorso in primo grado, dato che la KaiKai si è limitata a dedurre tale violazione senza presentare il minimo argomento a sostegno di tale motivo. Ne consegue che il primo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

98      Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che, per le ragioni esposte ai punti da 57 a 85 della presente sentenza, tale parte deve essere respinta in quanto infondata. Infatti, né l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, né l’articolo 4 della Convenzione di Parigi, che è inoltre privo di effetto diretto nell’ordinamento giuridico dell’Unione, consentono di rivendicare la priorità di una domanda internazionale depositata a norma del TCB all’atto del deposito di una domanda di disegno o modello posteriore entro un termine di dodici mesi, e ciò indipendentemente dalla questione se tale domanda internazionale verta su un modello di utilità o su un brevetto. Infatti, conformemente a dette disposizioni, nella prima di tali ipotesi, il termine per rivendicare un diritto di priorità sulla base di detta domanda internazionale è fissato in sei mesi, mentre, nella seconda ipotesi, l’esistenza di un siffatto diritto è esclusa a priori.

99      Poiché il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo del ricorso di annullamento sono stati rigettati, quest’ultimo deve essere respinto.

 Sulle spese

100    A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

101    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

102    Nel caso di specie, poiché la KaiKai è rimasta soccombente sia nell’ambito della presente impugnazione sia nel procedimento di primo grado, occorre, conformemente alla domanda dell’EUIPO e della Commissione, condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’EUIPO nell’ambito di questi due procedimenti.

103    Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

104    Di conseguenza, la Commissione, interveniente nell’ambito della presente impugnazione, sosterrà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 aprile 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport) (T579/19, EU:T:2021:186), è annullata nella parte in cui accoglie la seconda parte del secondo motivo del ricorso in primo grado e annulla la decisione della Terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 giugno 2019 (procedimento R 573/2019-3).

2)      Il ricorso proposto da The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR nella causa T579/19 è respinto.

3)      The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nell’ambito tanto della presente impugnazione quanto del procedimento di primo grado.

4)      La Commissione europea sostiene le proprie spese.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.