SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
14 ottobre 1999 (1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado Ricorso per
risarcimento dei danni Organizzazione comune dei mercati Banane
Regime d'importazione»
Nel procedimento C-104/97 P,
Atlanta AG, società di diritto tedesco, con sede in Brema, con gli avv.ti E.A.
Undritz e G. Schohe, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso lo studio dell'avv. M. Baden, 34, rue Philippe II,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal
Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) l'11
dicembre 1996, nella causa T-521/93, Atlanta e a./Comunità europea (Racc. pag.
II-1707),
procedimento in cui le altre parti sono:
Comunità europea , e per essa
1) Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor J. Huber,
consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione
Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard
Konrad Adenauer,
2) Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor K.-D.
Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio
eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del
medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuti in primo grado,
Atlanta Handelsgesellschaft Harder & Co. GmbH, società di diritto tedesco, con
sede in Brema,
Afrikanische Frucht-Compagnie GmbH, società di diritto tedesco, con sede in
Amburgo,
Cobana Bananeneinkaufsgesellschaft mbH & Co. KG, società di diritto tedesco,
con sede in Amburgo,
Edeka Fruchtkontor GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo,
Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co., società di diritto tedesco,
con sede in Amburgo,
Pacific Fruchtimport GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo,
ricorrenti in primo grado,
Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, direttore
presso la Sottodirezione della Sezione Diritto internazionale economico e diritto
comunitario della direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e
dal signor G. Mignot, segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in
qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di
Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
e
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente della Sesta
Sezione, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, L. Sevón,
C. Gulmann, J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: J. Mischo,
cancelliere: H.A. Rühl,
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 marzo 1999, nella quale
l'Atlanta AG è stata rappresentata dall'avv. G. Schohe, il Consiglio dal signor J.
Huber, la Commissione dal signor K.-D. Borchardt e la Repubblica francese dalla
signora C. Vasak, segretaria aggiunta agli Affari esteri presso la direzione Affari
giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 maggio
1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 marzo 1997, l'Atlanta AG (in
prosieguo: l'«Atlanta»), ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia
ha proposto un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 11
dicembre 1996, causa T-521/93, Atlanta e a./Comunità europea (Racc. pag. II-1707,
in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui questo ha respinto il suo ricorso
diretto alla condanna della Comunità europea, e per essa del Consiglio e della
Commissione, al risarcimento del danno subito a seguito dell'emanazione del
regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1).
Contesto giuridico
- 2.
- Per quanto riguarda il contesto giuridico, il Tribunale ha rilevato:
«1 Prima dell'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore
della banana, il consumo di banane negli Stati membri era coperto da tre
fonti di approvvigionamento: le banane prodotte nella Comunità (in
particolare nelle isole Canarie e nei dipartimenti francesi d'oltremare), che
rappresentavano il 20% circa del consumo comunitario (in prosieguo: le
'banane comunitarie), le banane prodotte in alcuni degli Stati con i quali
la Comunità aveva concluso la Convenzione di Lomé (in particolare taluni
Stati africani e talune isole del Mar dei Caraibi), che rappresentavano il
20% circa del consumo comunitario (in prosieguo: le 'banane ACP), e le
banane prodotte in altri Stati (principalmente in taluni paesi dell'America
centrale e dell'America del Sud), che costituivano il 60% circa del consumo
comunitario (in prosieguo: le 'banane dei paesi terzi).
2 Ai sensi del Protocollo allegato alla Convenzione di applicazione relativa
all'associazione tra i paesi e territori d'oltremare e la Comunità, prevista
all'art. 136 del Trattato CE (in prosieguo: il 'Protocollo banane), la
Germania gode di un regime particolare che le consente di importare un
contingente annuale di banane a dazio zero, calcolato in riferimento alla
quantità importata nel 1956. Questo contingente base doveva essere
gradatamente ridotto in funzione della progressiva realizzazione del mercato
comune.
Il regolamento n. 404/93
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404 (GU L 47,
pag. 1; in prosieguo: il regolamento n. 404/93), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli
adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura
per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali
multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105), ha istituito
un'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. La versione
che si applica nella fattispecie è quella del 13 febbraio 1993.
4 Ai sensi del terzo 'considerando del regolamento n. 404/93, fermi
restando la preferenza comunitaria e gli obblighi internazionali della
Comunità, [l']organizzazione comune dei mercati deve consentire lo
smaltimento sul mercato comunitario, a prezzi equi tanto per i produttori
quanto per i consumatori, delle banane di produzione interna e di quelle
originarie dei paesi ACP fornitori tradizionali, senza recare pregiudizio alle
importazioni di banane originarie di altri paesi terzi fornitori e garantendo
al contempo proventi sufficienti per i produttori.
5 In base al regime degli scambi con i paesi terzi, che è disciplinato dal titolo
IV, le importazioni tradizionali di banane ACP possono continuare ad
essere effettuate nella Comunità a dazio zero. Un allegato fissa tale quantità
a 857 700 tonnellate, ripartendola tra gli Stati ACP fornitori tradizionali.
6 Ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 404/93:
1. Per ogni anno è aperto un contingente tariffario di due milioni di
tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di
banane ACP non tradizionali.
Nell'ambito di questo contingente tariffario le importazioni di banane di
paesi terzi sono soggette ad un'imposizione pari a 100 ecu/t, le importazioni
di banane ACP non tradizionali sono soggette a dazio zero.
(...)
2. Al di fuori del contingente di cui al paragrafo 1:
le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette ad
un'imposizione pari a 750 ecu/t,
le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette ad un'imposizione
pari a 850 ecu/t
(...)
7 A tenore dell'art. 19, n. 1,
Il contingente tariffario è aperto, a decorrere dal 1° luglio 1993, secondo
la seguente ripartizione:
a) il 66,5% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato
banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali;
b) il 30% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato
banane comunitarie e/o ACP tradizionali;
c) il 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che
hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane
diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali.
(...)
8 Ai sensi dell'art. 16, ogni anno viene elaborato un bilancio di previsione
della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni
ed esportazioni; questo bilancio può essere riveduto durante la campagna
in caso di necessità.
9 L'art. 18, n. 1, quarto comma, prevede la possibilità di un aumento di
volume del contingente annuale in base al bilancio di previsione previsto
all'art. 16.
10 L'art. 20 conferisce alla Commissione il potere di deliberare le condizioni
di trasmissibilità dei certificati d'importazione.
11 A norma dell'art. 21, n. 2, il contingente tariffario previsto dal Protocollo
banane è soppresso».
Situazione delle ricorrenti in primo grado
- 3.
- Per quanto riguarda la situazione delle ricorrenti in primo grado, il Tribunale ha
accertato:
«12 Le ricorrenti sono operatori la cui attività consiste nell'importazione di
banane da paesi terzi nella Comunità. La prima e la seconda delle società
ricorrenti fanno parte del gruppo Atlanta: la prima è una holding
intermediaria, la seconda una controllata della prima. La prima società
ricorrente, sola interessata alla domanda di risarcimento dei danni oggetto
del presente ricorso (v. infra, punti 16 e 28), sostiene che un'altra delle sue
controllate, la Atlanta Handels- und Schiffahrts-Gesellschaft mbH, incaricata
di organizzare i trasporti in navi frigorifero, ha subito un danno per il fatto
dell'entrata in vigore del regolamento n. 404/93. La Atlanta Handels- und
Schiffahrts-Gesellschaft mbH aveva preso a nolo tre navi, che aveva messo
successivamente a disposizione di una società americana. Quest'ultima
risolveva il contratto prima della scadenza prevista, per il motivo che le navi
non erano più necessarie a seguito delle restrizioni all'importazione di
banane derivanti dal regolamento n. 404/93. La Atlanta Handels- und
Schiffahrts-Gesellschaft mbH, che deve continuare a versare all'armatore il
nolo convenuto, ha ceduto i suoi diritti al risarcimento vantati nei confronti
della Comunità alla sua società controllante, la prima ricorrente».
Procedimento seguito anteriormente al ricorso
- 4.
- Quanto al procedimento svoltosi dinanzi ai giudici comunitari, dalla sentenza
impugnata risulta:
«13 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 marzo
1993, le ricorrenti chiedevano, da un lato, in forza dell'art. 173, secondo
comma, del Trattato CEE (divenuto art. 173, quarto comma, del Trattato
CE; in prosieguo: il 'Trattato), l'annullamento parziale del regolamento
n. 404/93 e, dall'altro, in forza degli artt. 178 e 215, secondo comma, del
Trattato, la condanna della Comunità europea al risarcimento dei danni
subiti dalla prima società ricorrente o, eventualmente, dalla Atlanta
Handels- und Schiffahrts-Gesellschaft mbH. La seconda parte di questo
ricorso, registrato dapprima con il numero C-286/93, poi con il numero
T-521/93 (v. infra, punto 21), costituisce oggetto della presente sentenza.
14 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte lo stesso
giorno, la Repubblica federale di Germania domandava, ai sensi
dell'art. 173, primo comma, del Trattato, l'annullamento del titolo IV e
dell'art. 21, n. 2, del regolamento n. 404/93 (causa C-280/93).
15 Il 4 giugno 1993 le ricorrenti depositavano inoltre nella cancelleria della
Corte una domanda di provvedimenti urgenti, ai sensi degli artt. 185 e 186
del Trattato, diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione
del titolo IV del regolamento n. 404/93, in particolare dei suoi artt. 17-20,
e, dall'altro, l'adozione di qualsiasi altra misura che il presidente della Corte
o la Corte considerasse opportuna (causa C-286/93 R).
16 Con ordinanza 21 giugno 1993 la Corte dichiarava irricevibile il ricorso,
nella parte in cui era diretto all'annullamento di determinate disposizioni del
regolamento n. 404/93, ma lo lasciava sussistere nella parte in cui era diretto
ad ottenere la condanna della Comunità europea al risarcimento del danno
causato dall'emanazione dello stesso regolamento. La Corte riservava inoltre
la decisione sulle spese (causa C-286/93, attualmente causa T-521/93).
17 Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 28 giugno 1993 e il 12
luglio 1993, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la
Repubblica francese chiedevano di intervenire nella presente causa a
sostegno delle conclusioni dei convenuti.
18 Con ordinanza 6 luglio 1993 la Corte dichiarava irricevibile la domanda di
provvedimenti urgenti presentata dalle società ricorrenti e riservava la
decisione sulle spese (causa C-286/93 R).
19 Con atti depositati nella cancelleria della Corte tra il 29 giugno 1993 e il 12luglio 1993, la Repubblica della Costa d'Avorio, la società Terres Rouges
Consultant, la società España e figli e la società Cobana Import chiedevano
di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni dei
convenuti.
20 Con decisione 15 luglio 1993 la Corte decideva di sospendere il
procedimento nella presente causa, ai sensi dell'art. 82 bis, n. 1, lett. b), del
regolamento di procedura, fino alla definizione della causa C-280/93.
21 A seguito dell'entrata in vigore, il 1° agosto 1993, della decisione del
Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica
della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di
primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), la presente
causa veniva rinviata al Tribunale con ordinanza della Corte 27 settembre
1993.
22 Il 5 ottobre 1994 la Corte respingeva il ricorso d'annullamento proposto
dalla Repubblica federale di Germania (sentenza Germania/Consiglio, causa
C-280/93, Racc. pag. I-4973). A seguito di tale sentenza, veniva posto
termine alla sospensione del procedimento nella presente causa e
riprendeva la fase scritta.
23 Con ordinanze del presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale
9 marzo 1995, la Repubblica francese e il Regno Unito venivano ammessi
a intervenire a sostegno delle conclusioni dei convenuti.
24 Con ordinanza 14 luglio 1995, il presidente della Seconda Sezione ampliata
del Tribunale respingeva le istanze d'intervento della Repubblica della
Costa d'Avorio, della società Terres Rouges Consultant, della società
España e figli e della società Cobana Import e condannava le istanti alle
spese relative alla loro domanda di intervento.
25 Con ordinanza 1° dicembre 1993, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre
successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno sottoponeva alla
Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali
relative alla validità del titolo IV e dell'art. 21, n. 2, del regolamento
n. 404/93. Tali questioni venivano sollevate nell'ambito di una controversia
tra, da un lato, la Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH ed altre diciassette
società del gruppo Atlanta e, dall'altro, il Bundesamt für Ernährung und
Forstwirtschaft (Ufficio federale per l'alimentazione e la silvicoltura),
relativa all'assegnazione di contingenti d'importazione di banane di paesi
terzi.
26 Il 9 novembre 1995 la Corte, pronunciandosi sulle questioni poste dal
Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, dichiarava che dall'esame del
titolo IV e dell'art. 21, n. 2, del regolamento n. 404/93, alla luce della
motivazione dell'ordinanza di rinvio, non erano emersi elementi tali da
inficiare la validità delle disposizioni in essi contenute (sentenza nella causa
C-466/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a., Racc. pag. I-3799).
27 Fra l'8 dicembre 1994 e il 6 gennaio 1995, rispondendo a un quesito del
Tribunale, le parti hanno presentato le loro osservazioni sulle eventuali
conseguenze, per la presente controversia, della citata sentenza
Germania/Consiglio. Fra il 4 e il 16 gennaio 1996, rispondendo a un quesito
del Tribunale, le parti hanno presentato le loro osservazioni sulle eventuali
conseguenze, per la presente controversia, della citata sentenza Atlanta
Fruchthandelsgesellschaft e a».
La sentenza impugnata
- 5.
- Al punto 28 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che, alla luce
dell'ordinanza della Corte 21 giugno 1993, che dichiarava irricevibile il ricorso nella
parte in cui era diretto all'annullamento delle disposizioni del regolamento
n. 404/93, esso avrebbe preso in considerazione soltanto la domanda di risarcimento
dei danni presentata dalle ricorrenti.
- 6.
- Dal punto 34 della sentenza impugnata risulta che, a sostegno della loro domanda
di risarcimento, le ricorrenti avevano fatto valere quattordici motivi per dimostrare
l'illegittimità del comportamento del Consiglio e della Commissione. Nelle
osservazioni relative alle conseguenze da trarre dalla citata sentenza
Germania/Consiglio e nella replica le ricorrenti avevano precisato di tenere fermi
tutti i motivi dedotti nel ricorso, concentrandosi tuttavia sui quattro motivi seguenti:
violazione del principio della parità di trattamento; violazione del principio di tutela
del legittimo affidamento; violazione del diritto fondamentale al libero esercizio di
un'attività economica e violazione dei diritti della difesa. Risulta inoltre da questo
stesso punto della sentenza impugnata che nella replica, nonché nelle osservazioni
presentate il 16 gennaio 1996 in relazione alle conseguenze da trarre dalla citata
sentenza Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (II), le ricorrenti avevano altresì
fatto valere che, anche qualora il Tribunale considerasse valide le controverse
disposizioni del regolamento n. 404/93, l'Atlanta avrebbe avuto tuttavia diritto a un
risarcimento ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art.
288, secondo comma CE).
- 7.
- Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti.
- 8.
- Nell'ambito del suo ricorso dinanzi alla Corte l'Atlanta contesta sostanzialmente
l'iter logico seguito dal Tribunale relativamente ai motivi qui di seguito menzionati.
- 9.
- Per quanto riguarda, in primo luogo, il motivo relativo alla responsabilità del
Consiglio per un atto normativo, il Tribunale ha rilevato:
«39 Risulta sia dall'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte,
dinanzi alla quale il ricorso è stato proposto, sia dall'art. 48, n. 2, del
regolamento di procedura del Tribunale che è vietata la deduzione di motivi
nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di
fatto emersi durante il procedimento. Il Tribunale ricorda a questo
proposito che, secondo costante giurisprudenza, una sentenza della Corte
che conferma la validità di un atto delle istituzioni comunitarie non può
essere considerata un elemento che permetta la deduzione di un motivo
nuovo, dato che tali atti godono di una presunzione di validità e che le
citate sentenze Germania/Consiglio e Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e
a. non fanno che confermare una situazione giuridica di cui le ricorrenti
erano a conoscenza nel momento in cui hanno proposto il ricorso
(v. sentenza della Corte 1° aprile 1982, causa 11/81, Dürbeck/Commissione,
Racc. pag. 1251, punto 17).
40 Nel caso di specie, poiché le ricorrenti non hanno fatto valere alcun
elemento che possa giustificare la deduzione di un motivo nuovo relativo
alla responsabilità del Consiglio per un atto normativo, il Tribunale dichiara
che questo motivo è stato dedotto tardivamente ed è pertanto irricevibile».
- 10.
- In secondo luogo, quanto al motivo relativo alla violazione del principio della parità
di trattamento, il Tribunale ha rilevato:
«46 Il Tribunale ricorda che, secondo costante giurisprudenza, il principio della
parità di trattamento fa parte dei principi fondamentali del diritto
comunitario (v. la citata sentenza Germania/Consiglio, punto 67). Tale
principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo
che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Come è
stato già rilevato nella citata sentenza Germania/Consiglio, la situazione
delle categorie di operatori economici tra le quali viene operata la
ripartizione del contingente tariffario non era comparabile prima
dell'adozione del regolamento n. 404/93. I provvedimenti adottati incidevano
inoltre sulle categorie di operatori economici in modo diverso, e la Corte ha
specificamente riconosciuto che gli operatori che tradizionalmente si
rifornivano essenzialmente di banane di paesi terzi si sono visti imporre
restrizioni alle loro possibilità d'importazione. La Corte ha tuttavia
considerato che un trattamento differenziato di questo genere appariva
inerente all'obiettivo dell'integrazione di mercati fino ad allora isolati ed allo
scopo di garantire lo smaltimento della produzione comunitaria e della
produzione tradizionale ACP (punto 74). La Corte ha inoltre rilevato che
il meccanismo di ripartizione del contingente tariffario tra le diverse
categorie di operatori economici era volto a indurre gli operatori di banane
comunitarie e ACP tradizionali a rifornirsi di banane dei paesi terzi,
tendendo contestualmente a spingere gli importatori di banane dei paesi
terzi a distribuire banane comunitarie e ACP (punto 83). Essa ha quindi
riconosciuto che il regolamento n. 404/93 non mirava a istituire un
trattamento identico tra le diverse categorie di operatori.
47 La Corte ha del pari considerato necessario che il regolamento n. 404/93
limitasse il volume delle importazioni di banane di paesi terzi nella
Comunità nell'ambito dell'instaurazione di un'organizzazione comune di
mercato (punto 82).
48 La Corte ha infine ritenuto che non fosse stato dimostrato che il Consiglio
avesse adottato provvedimenti manifestamente inidonei a realizzare
l'obiettivo perseguito dal regolamento n. 404/93 (punto 95).
49 E' opportuno aggiungere che la Corte ha precisato, nella citata sentenza
Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a., che le difficoltà di applicazione del
regolamento n. 404/93 fatte valere dalle ricorrenti non potevano incidere
sulla validità del detto regolamento (punto 11). Analogamente, le
conseguenze concrete dell'emanazione del regolamento n. 404/93 fatte
valere dalle ricorrenti non possono essere prese in considerazione, nel caso
di specie, dal Tribunale, che deve esaminare la questione della legittimità
del regolamento n. 404/93 in relazione ai soli motivi prospettati dalle
ricorrenti.
50 Il Tribunale conclude, di conseguenza, che le ricorrenti non hanno
dimostrato che le istituzioni convenute abbiano posto in non cale il principio
della parità di trattamento; occorre pertanto disattendere questo motivo».
- 11.
- Per quanto riguarda, in terzo luogo, il motivo relativo alla violazione del principio
della tutela del legittimo affidamento, il Tribunale ha affermato:
«55 Il Tribunale ricorda che il principio della tutela del legittimo
affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità.
Occorre tuttavia ricordare anche che gli operatori economici non
possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una
situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere
discrezionale delle istituzioni comunitarie, in particolare in un
settore, come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui
scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti
della situazione economica (v. in particolare sentenza della Corte 5
ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93,
Crispoltoni, Racc. pag. I-4863, punto 57). Il Tribunale rileva che, pur
se la Germania non ha invocato il principio della tutela del legittimo
affidamento tra i motivi fatti valere nella citata causa
Germania/Consiglio, la Corte ha tuttavia confermato anche in tale
sentenza che un operatore economico non può vantare un diritto
quesito, o anche un legittimo affidamento, sul mantenimento di una
situazione in atto che può essere modificata da decisioni adottate
dalle istituzioni comunitarie nell'ambito del loro potere discrezionale
(punto 80).
56 Inoltre, la possibilità di una violazione di tale principio è stata
prospettata nelle questioni pregiudiziali dal giudice nazionale nella
citata causa Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. Ora, la Corte,
rilevando che il giudice nazionale non aveva fatto riferimento a
motivi tali da modificare il giudizio sulla validità del regolamento
n. 404/93, ha considerato che detta violazione non sussistesse.
57 Il Tribunale ricorda che nessuno può dedurre una violazione del legittimo
affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli
dall'amministrazione (v. sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, causa T-571/93, Lefebvre e a./Commissione, Racc. pag. II-2379, punto 72). Ora, le
ricorrenti non hanno fornito prove dell'esistenza di assicurazioni in questo
senso, né nella precedente prassi della Commissione né nel contesto
specifico dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati di cui si
tratta.
58 Ne consegue che le ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di una
violazione del principio della tutela del legittimo affidamento nel caso di
specie e che il motivo relativo alla violazione di questo principio dev'essere
disatteso».
- 12.
- Per quanto riguarda, in quarto luogo, il motivo relativo alla violazione del diritto
fondamentale al libero esercizio di un'attività economica, il Tribunale ha rilevato:
«62 Il Tribunale ricorda che, secondo giurisprudenza costante, la libertà di
esercizio di un'attività economica fa parte dei principi generali del diritto
comunitario, ma, lungi dal costituire una prerogativa assoluta, va considerata
alla luce della sua funzione sociale. Essa implica che un operatore
economico non può essere arbitrariamente privato del diritto di esercitare
la sua attività, ma non gli garantisce un volume d'affari particolare o una
specifica quota di mercato. Le garanzie conferite agli operatori economici
non possono in nessun caso essere estese alla protezione di semplici
interessi o possibilità d'indole commerciale, la cui natura aleatoria è insita
nell'essenza stessa dell'attività economica (v. sentenza della Corte 14 maggio
1974, causa 4/73, Nold/Commissione, Racc. pag. 491, punto 14). Ne
consegue che è lecito imporre restrizioni al libero esercizio di un'attività
economica, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di
mercato, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad
obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano,
rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile,
tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v. sentenza della
Corte 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder, Racc. pag. 2237, punto 15).
63 A questo proposito occorre ricordare che la Corte ha già statuito, nella
citata sentenza Germania/Consiglio, che il pregiudizio al libero esercizio
dell'attività professionale degli operatori tradizionali di banane dei paesi
terzi conseguente al regolamento n. 404/93 rispondeva ad obiettivi di
interesse generale comunitario e non incideva sull'essenza stessa del diritto
(punto 87). Si deve poi ricordare ancora una volta che nella citata sentenza
Atlanta Fruchthandelsgesellschaft la Corte ha rilevato, a proposito del
richiamo delle ricorrenti a talune difficoltà di applicazione del regolamentoe alle conseguenze che ne derivavano per la loro attività, che circostanze del
genere non potevano avere influenza sulla validità del regolamento stesso
(punto 11).
64 Occorre quindi disattendere il motivo attinente alla violazione del diritto
fondamentale al libero esercizio di un'attività economica».
- 13.
- In quinto luogo, sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa, il
Tribunale ha affermato:
«70 Il Tribunale considera che, contrariamente all'argomento svolto dalle
ricorrenti, il diritto di audizione nel contesto di un procedimento
amministrativo che riguarda un soggetto determinato non può essere
trasposto nel contesto di una procedura legislativa che conduce all'adozione
di misure di carattere generale. Il Tribunale rileva al riguardo che la citata
sentenza CB e Europay/Commissione si colloca nell'ambito di una costante
giurisprudenza in materia di concorrenza, secondo la quale le imprese cui
viene contestata la violazione di norme del Trattato devono essere sentite
prima che vengano adottati provvedimenti, in particolare sanzioni, nei loro
riguardi. Tuttavia, questa giurisprudenza dev'essere valutata nel suo contesto
appropriato e non può venire estesa alle procedure legislative comunitarie,
che culminano nell'adozione di provvedimenti normativi che implicano
scelte di politica economica e si applicano alla generalità degli operatori
interessati.
71 Occorre aggiungere che, nell'ambito della procedura di adozione di un atto
comunitario basato su un articolo del Trattato, i soli obblighi di
consultazione che il legislatore comunitario deve rispettare sono quelli
imposti dall'articolo di cui trattasi. Il Tribunale rammenta che, nella
sentenza della Corte 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette
Frères/Consiglio (Racc. pag. 3333), la Corte ha statuito che l'obbligo di
consultare il Parlamento, previsto da diverse disposizioni del Trattato, è il
riflesso, a livello comunitario, di un principio democratico fondamentale
secondo cui i popoli partecipano all'esercizio del potere per il tramite di
un'assemblea rappresentativa.
72 Il Tribunale rammenta inoltre che una consultazione dei rappresentanti dei
vari gruppi economici e sociali avviene nel corso dell'iter legislativo
comunitario sotto forma di consultazione del Comitato economico e sociale.
Nel caso presente il Parlamento e il detto Comitato sono stati consultati
prima dell'adozione del regolamento n. 404/93, come previsto dal Trattato.
73 Il Tribunale ritiene che, contrariamente alla tesi prospettata dalle ricorrenti,
la Commissione non avesse l'obbligo di consultare anche le varie categorie
di operatori interessati dal mercato comunitario della banana. E' senz'altro
possibile, per il legislatore comunitario, prendere in considerazione la
situazione particolare di distinte categorie di operatori economici senza
sentire individualmente tutti questi operatori. A questo proposito, il
Tribunale ricorda che, nella citata sentenza Germania/Consiglio, la Corte ha
rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato che il Consiglio avesse
emanato provvedimenti manifestamente inidonei, ovvero avesse compiuto
una valutazione manifestamente erronea degli elementi di cui disponeva al
momento dell'adozione della normativa (punto 95). Quindi, poiché il
regolamento n. 404/93 contiene disposizioni relative agli operatori che
mettono in commercio banane di paesi terzi, la Corte ha già riconosciuto
implicitamente che il legislatore comunitario non ha omesso di prendere in
considerazione gli interessi di questa categoria di operatori.
74 Dalle considerazioni precedenti risulta che il motivo relativo alla violazione
dei diritti della difesa dev'essere disatteso».
- 14.
- Da ultimo, sui motivi attinenti alla violazione delle disposizioni relative alla
procedura legislativa e alla violazione dell'accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio (in prosieguo: il «GATT»), il Tribunale ha rilevato, al punto 77
della sentenza impugnata, che tali motivi erano stati respinti nella citata sentenza
Germania/Consiglio, punti 27-43 e, rispettivamente, 103-112, e quindi, al punto 78
della sentenza impugnata, esso ha affermato che, per le stesse ragioni esposte dalla
Corte in tale sentenza, occorreva respingere tutti questi motivi.
- 15.
- Concludendo, il Tribunale ha rilevato:
«83 Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, risulta
dall'art. 215, secondo comma, del Trattato che la responsabilità
extracontrattuale della Comunità e l'effettività del diritto al risarcimento del
danno subito dipendono dal sussistere di un complesso di presupposti, vale
a dire l'illegittimità del comportamento imputato alle istituzioni, l'attualità
del danno e l'esistenza di un nesso causale tra detto comportamento e il
pregiudizio lamentato. Inoltre, nel caso di atti normativi che implicano scelte
di politica economica, la responsabilità della Comunità sorge solo in caso
di violazione grave di una norma giuridica di rango superiore che tutela i
singoli. In un contesto normativo come quello della fattispecie, la
responsabilità della Comunità può sorgere solo se l'istituzione interessata ha
travalicato, in modo palese e grave, i limiti che s'impongono all'esercizio dei
suoi poteri (v. sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione, citata, punto
12).
84 Risulta da quanto precede che ai convenuti non può addebitarsi nessun
comportamento illegittimo tale da far sorgere la responsabilità
extracontrattuale della Comunità. Di conseguenza, e senza che sia
necessario verificare se siano dati gli altri presupposti della responsabilità
extracontrattuale della Comunità, si deve respingere il ricorso».
Il ricorso dinanzi alla Corte
- 16.
- A sostegno del ricorso dinanzi alla Corte l'Atlanta deduce sette motivi. Il primo si
basa su una decisione dell'organo di composizione delle controversie (dispute
settlement body) dell'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo:
l'«OMC»), del 25 settembre 1997 (in prosieguo: la «decisione dell'OMC». Col
secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver dichiarato irricevibile
il motivo relativo alla responsabilità per un atto normativo lecito. Secondo il terzo,
il quarto e il quinto motivo, il Tribunale avrebbe travisato la portata dei diritti della
difesa (terzo motivo), dei principi di parità di trattamento e di libero esercizio di
un'attività economica (quarto motivo) e del principio della tutela del legittimo
affidamento (quinto motivo). Il sesto motivo è relativo ad una delega
assertivamente illegittima del potere legislativo del Consiglio alla Commissione.
Infine, col settimo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di non avere
esaminato tutti i presupposti per la responsabilità per un atto illecito.
Sul primo motivo
- 17.
- Col primo motivo, sollevato per la prima volta nella fase della replica dinanzi alla
Corte, la ricorrente sostiene che la decisione dell'OMC stabilisce in modo definitivo
l'incompatibilità delle parti essenziali dell'organizzazione comune dei mercati nel
settore della banana (in prosieguo: l'«OCM») con il diritto dell'OMC, di guisa che
sarebbe pacifica l'illegittimità dell'OCM con riguardo al diritto comunitario.
- 18.
- La ricorrente precisa di aver avuto conoscenza dell'illegittimità del regolamento
n. 404/93 mediante la pubblicazione della decisione dell'OMC, ossia sei mesi prima
della proposizione del ricorso, avvenuta il 10 marzo 1997. Tale decisione
costituirebbe quindi un fatto nuovo decisivo ai sensi dell'art. 42, n. 2, del
regolamento di procedura della Corte, che si applica alle impugnazioni ai sensi
dell'art. 118 dello stesso regolamento. L'Atlanta asserisce in proposito che la Corte,
invitata a statuire nell'ambito di un ricorso contro una decisione del Tribunale, non
si pronuncia sui fatti, ma procede ad un controllo in diritto della sentenza
impugnata. Essa chiede quindi che la Corte annulli la sentenza impugnata e rinvii
la causa al Tribunale.
- 19.
- In proposito occorre rilevare che la decisione dell'OMC è necessariamente e
direttamente legata al motivo relativo alla violazione delle norme del GATT, che
la ricorrente ha sollevato dinanzi al Tribunale e non ha ribadito nei motivi del
ricorso dinanzi alla Corte.
- 20.
- Infatti, una decisione del genere può essere presa in considerazione solo nel caso
in cui l'effetto diretto del GATT sia stato dichiarato dalla Corte nell'ambito di un
motivo relativo all'invalidità dell'OCM.
- 21.
- Ora, come la Commissione ha giustamente fatto presente, la ricorrente avrebbe
potuto tenere fermo il suo motivo deducendo, in particolare, per un riconoscimento
dell'effetto diretto delle norme del GATT, il sistema della composizione delle
controversie nell'ambito dell'OMC, istituito nel 1995.
- 22.
- Ammettere in tale situazione la ricevibilità di un motivo basato sulla decisione
dell'OMC significherebbe in realtà consentire alla ricorrente di criticare per la
prima volta nella replica il rigetto, da parte del Tribunale, di un motivo ch'essa
aveva dedotto davanti a questo, mentre niente le impediva di formulare tale motivo
nella fase del ricorso dinanzi alla Corte.
- 23.
- Il primo motivo deve quindi essere dichiarato irricevibile.
Sul secondo motivo
- 24.
- Col secondo motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver dichiarato
irricevibile per tardività il motivo relativo alla responsabilità per un atto normativo
lecito.
- 25.
- L'Atlanta sostiene di aver già fatto valere questa tesi nel ricorso dinanzi al
Tribunale deducendo l'esistenza di un danno speciale e grave («Sonderopfer»).
Comunque, non si tratterebbe di un motivo nuovo, bensì di un argomento a
sostegno di quello relativo alla responsabilità extracontrattuale della Comunità.
Infine, secondo l'Atlanta, il divieto di motivi nuovi non deve applicarsi in un caso
come quello di specie giacché, in primo luogo, essa non potrebbe comunque
proporre un nuovo ricorso per responsabilità extracontrattuale basato questa volta
sulla responsabilità per un atto lecito e, in secondo luogo, l'ammissione, nel
presente procedimento, di tale motivo dedotto nella fase della replica non
pregiudicherebbe i diritti della difesa delle parti che hanno potuto efficacemente
prendere posizione nei confronti di esso.
- 26.
- Si deve anzitutto rilevare, come ha fatto l'avvocato generale nei paragrafi 35-37
delle sue conclusioni, che la nozione di danno speciale e grave è stata richiamata
nel procedimento dinanzi al Tribunale nel solo contesto della responsabilità per un
atto illegittimo.
- 27.
- In secondo luogo, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, un argomento
che modifica lo stesso fondamento della responsabilità della Comunità va
considerato costituire un motivo nuovo, la cui deduzione è vietata in corso di
giudizio. Ciò vale tanto più in quanto, come ha con pertinenza rilevato il governo
francese, la norma che vieta i motivi nuovi osta già, nell'ambito di un ricorso basato
sulla sola responsabilità per un atto illegittimo, alla deduzione nella fase della
replica di una violazione di una norma giuridica di rango superiore che non sia
stata menzionata nel ricorso (sentenza 11 marzo 1987, cause riunite 279/84, 280/84,
285/84 e 286/84, Rau e a./Commissione, Racc. pag. 1069, punto 38). Come il
Consiglio ha giustamente rilevato, il fatto che il motivo sia, proprio come quello
basato sulla responsabilità per un atto illegittimo, basato sull'art. 215 del Trattato,
non gli toglie quindi la sua natura di nuovo motivo.
- 28.
- Infine, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, considerazioni di
economia procedurale o di rispetto dei diritti della difesa non possono giustificare
un'estensione dell'ambito delle eccezioni alla regola che vieta motivi nuovi oltre a
quelle espressamente previste nel regolamento di procedura della Corte ed in
quello del Tribunale.
- 29.
- Giustamente quindi il Tribunale ha ricordato, al punto 39 della sentenza
impugnata, che risulta sia dall'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della
Corte, sia dall'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale che la
deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su
elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, ed ha concluso, al
punto 40 della stessa sentenza che la ricorrente non poteva dedurre nella fase della
replica il motivo relativo alla responsabilità per un atto legittimo.
- 30.
- Il secondo motivo è quindi infondato.
Sul terzo motivo
- 31.
- Col terzo motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver a torto considerato che
il diritto di audizione nel contesto di un procedimento amministrativo che riguarda
un determinato soggetto non può essere trasposto nel contesto di una procedura
legislativa che conduce, come nel caso del regolamento n. 404/93, all'adozione di
misure di carattere generale. Dal punto di vista dell'interessato, infatti, sarebbe
indifferente che l'atto che pregiudica la sua posizione giuridica sia il risultato di un
procedimento amministrativo e di un procedimento legislativo.
- 32.
- L'Atlanta menziona, al riguardo, l'art. 173, n. 4, del Trattato CE (divenuto, in
seguito a modifica, art. 230, n. 4, CE), nonché la giurisprudenza della Corte, in
particolare quella relativa all'adozione di regolamenti antidumping (v., in
particolare, sentenza 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio,
Racc. pag. I-3187, punti 15 e 16), dalla quale risulterebbe che la mancanza di
disposizioni del Trattato che prevedano una consultazione nell'ambito del
procedimento legislativo non autorizza a fare a meno di detta audizione (v. pure,
in particolare, sentenza 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione,
Racc. pag. I-2885, punto 39).
- 33.
- La ricorrente addebita inoltre al Tribunale di aver violato il principio generale cheimpone a qualsiasi giudice l'obbligo di motivare le sue decisioni, indicando in
particolare i motivi che l'hanno indotto a non accogliere la censura formalmente
dedotta dinanzi ad esso.
- 34.
- Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o
giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e
contro quelle che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei
confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.
- 35.
- Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, da tale disposizione non può
desumersi un qualsivoglia diritto ad essere sentiti prima dell'adozione di un atto di
natura normativa.
- 36.
- Per quanto riguarda la giurisprudenza citata dall'Atlanta, essa si riferisce a taluni
atti che riguardavano direttamente ed individualmente i ricorrenti, mentre, nel caso
di specie, dalla citata ordinanza della Corte 21 giugno 1993 risulta che la ricorrente
non era direttamente ed individualmente riguardata dal regolamento n. 404/93.
- 37.
- Quindi giustamente il Tribunale ha rilevato, al punto 70 della sentenza impugnata,
che tale giurisprudenza non può venire estesa alle procedure legislative comunitarie
culminanti nell'adozione di provvedimenti normativi che implicano scelte di politica
economica e si applicano alla generalità degli operatori interessati.
- 38.
- Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando poi, al
punto 71 della sentenza impugnata che, nell'ambito della procedura di adozione di
un atto comunitario basato su un articolo del Trattato, i soli obblighi di
consultazione che il legislatore comunitario deve rispettare sono quelli imposti
dall'articolo di cui trattasi.
- 39.
- Alla luce di queste considerazioni occorre rilevare altresì che il Tribunale,
contrariamente alle asserzioni della ricorrente, ha motivato sufficientemente in
diritto il rigetto del motivo.
- 40.
- Il terzo motivo va quindi disatteso.
Sul quarto motivo
- 41.
- Secondo la ricorrente, il Tribunale, pur ammettendo la validità generale e astratta
del regolamento n. 404/93 con riguardo ai principi di parità di trattamento e di
libero esercizio di un'attività economica, avrebbe dovuto concludere, nell'ambito del
ricorso di danni, che l'applicazione in questo regolamento alla situazione concreta
dell'Atlanta ledeva i suoi diritti.
- 42.
- In proposito, si deve anzitutto ricordare che l'osservanza dei diritti fondamentali è
doverosa non soltanto per il legislatore comunitario, ma anche per l'autorità
incaricata dell'esecuzione degli atti normativi da esso adottati (v., in particolare,
sentenza 26 novembre 1996, causa C-68/95, T.Port, Racc. pag. I-6065, punti 39 e
40).
- 43.
- Tuttavia, contrariamente alle asserzioni della ricorrente, l'accertamento da parte
della Corte della validità di un atto normativo con riguardo ai diritti fondamentali
comprende l'ipotesi dell'applicazione individuale e concreta dello stesso, di guisa
che la validità di tale atto non può essere rimessa in discussione al momento della
sua applicazione in casi concreti.
- 44.
- Giustamente, quindi, il Tribunale ha ricordato, ai punti 49 e 63 della sentenza
impugnata, che la Corte aveva precisato, nella citata sentenza Atlanta
Fruchthandelsgesellschaft e a. (II), che le difficoltà di applicazione del regolamento
n. 404/93 fatte valere dalle ricorrenti non potevano incidere sulla validità del detto
regolamento.
- 45.
- E' vero che, come la Commissione ha giustamente rilevato, allorquando l'attuazione
della normativa generale richiede l'adozione di atti d'esecuzione, questi ultimi
possono essere dichiarati invalidi con riguardo agli stessi principi nel caso in cui una
violazione dei diritti fondamentali sia direttamente imputabile a tali atti (v., in
particolare, sentenza T.Port, citata, punti 39 e 40).
- 46.
- Tuttavia, nel caso di specie è pacifico che l'asserita violazione dedotta dalla
ricorrente riguarda direttamente il regolamento n. 404/93, la cui validità alla luce
dei detti principi è stata confermata dalla Corte nelle citate sentenze
Germania/Consiglio e Atlanta Fruchhandelsgesellschaft e a. (II).
- 47.
- Giustamente il Tribunale si è basato su tale sentenza per disattendere i motivi
relativi alla violazione dei principi di parità di trattamento e di .libero esercizio di
un'attività economica.
- 48.
- Di conseguenza, il quarto motivo va respinto.
Sul quinto motivo
- 49.
- Col quinto motivo la ricorrente assume che, contrariamente a quanto il Tribunale
ha dichiarato ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, la Corte non ha avuto
finora l'occasione di pronunciarsi sulla questione se il regolamento n. 404/93, in
quanto non prevede adeguati provvedimenti transitori, trasgredisca il principio della
tutela del legittimo affidamento.
- 50.
- La ricorrente aggiunge che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rigettando
il motivo relativo alla violazione di tale principio affermando che, in mancanza di
«assicurazioni precise» fornitegli dall'amministrazione, nessuno può dedurre una
violazione di tale principio (punto 57 della sentenza impugnata). Infatti, la Corte
non ha mai sostenuto un'interpretazione così restrittiva di tale principio e lo stesso
Tribunale aveva fino ad allora enunciato il requisito relativo alle «assicurazioni
precise» solo nei confronti di dipendenti comunitari. Esso aveva ritenuto sufficienti,
nei confronti degli altri soggetti «aspettative fondate» (v., in particolare, sentenza
del Tribunale 17 dicembre 1992, causa T-20/91, Holtbecker/Commissione (Racc.
pag. II-2599, punto 53).
- 51.
- Comunque, a torto il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'argomento della
ricorrente secondo il quale la mancanza di regime transitorio le aveva provocato
ingenti danni.
- 52.
- Occorre anzitutto rilevare che il Tribunale ha esattamente richiamato, al punto 55
della sentenza impugnata, la costante giurisprudenza secondo cui il principio della
tutela del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità,
ma gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla
conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del
potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, in particolare, in un settore, come
quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante
adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica.
- 53.
- Al punto 55 della sentenza impugnata il Tribunale ha inoltre rilevato a buon diritto
che la Corte aveva confermato, al punto 80 della citata sentenza
Germania/Consiglio, che un operatore economico non può vantare un diritto
quesito, o anche un legittimo affidamento, sul mantenimento di una situazione in
atto che può essere modificata da decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie
nell'ambito del loro potere discrezionale. D'altra parte, il Tribunale ha giustamente
osservato, al punto 56 della sentenza impugnata, che nella citata sentenza
Atlanta/Fruchthandelsgesellschaft e a. (II), la Corte, rilevando che il giudice a quo
non aveva fatto riferimento a motivi tali da modificare il giudizio sulla validità del
regolamento n. 404/93, aveva considerato che detta violazione non sussistesse.
- 54.
- La censura mossa in tale contesto dalla ricorrente, secondo cui il Tribunale non
avrebbe, a torto, preso in considerazione l'entità dei danni provocatile dal
regolamento n. 404/93, è infondata. Infatti, l'entità dell'asserito danno non può,
comunque, rimettere in discussione il giudizio del Tribunale secondo cui il
comportamento della competente autorità non ha ingenerato negli interessati un
legittimo affidamento nella conservazione di una data situazione o nell'adozione di
determinate misure.
- 55.
- Infine, in quanto la ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di
concludere che il comportamento del legislatore avesse potuto farle nutrire fondate
aspettative nella conservazione di una data situazione o nell'adozione di
determinate misure transitorie, è privo d'interesse esaminare l'argomento
dell'Atlanta secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto
richiedendo come condizione per l'applicazione del principio della tutela del
legittimo affidamento che il legislatore abbia fornito precise assicurazioni, invece
di limitarsi ad accertare se il comportamento del legislatore avesse fatto nascere
legittime aspettative negli interessati.
- 56.
- Giustamente quindi il Tribunale ha potuto concludere che la ricorrente non aveva
provato una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
- 57.
- Questo motivo va quindi disatteso.
Sul sesto motivo
- 58.
- Col sesto motivo l'Atlanta addebita al Tribunale di non aver preso posizione sulla
sua censura relativa ad una delega illegittima del potere legislativo alla
Commissione in quanto il Consiglio non avrebbe direttamente definito nel
regolamento n. 404/93 la nozione di operatore ai sensi dell'OCM.
- 59.
- Dal punto 75 della sentenza impugnata risulta che, secondo il Tribunale, le
ricorrenti hanno fatto valere in sostanza davanti ad esso che nella procedura
d'adozione del regolamento n. 404/93 il Consiglio non ha rispettato il diritto
d'iniziativa della Commissione ed il diritto del Parlamento europeo di essere
consultato. Questa affermazione non consente di concludere che il Tribunale abbia
preso in considerazione la censura riferentesi ad una delega illegittima del potere
legislativo alla Commissione.
- 60.
- D'altra parte, per respingere le censure attinenti alla violazione delle disposizioni
relative alla procedura di adozione del regolamento n. 404/93, il Tribunale, ai punti
77 e 78 della sentenza impugnata, si è richiamato alla motivazione figurante ai
punti 27-43 nella citata sentenza Germania/Consiglio. Ora, risulta da questi ultimi
punti che essi rispondevano unicamente all'argomento relativo alla violazione del
diritto d'iniziativa della Commissione, al difetto di motivazione e alla mancanza di
una nuova consultazione del Parlamento.
- 61.
- Infine, dal punto 34 della sentenza impugnata risulta che le ricorrenti dinanzi al
Tribunale, pur concentrando le loro argomentazioni su diversi motivi, non avevano
rinunciato a dedurre altri motivi, fra i quali figurava quello relativo all'asserita
delega illegittima del potere legislativo alla Commissione.
- 62.
- Quindi, giustamente la ricorrente addebita al Tribunale di non aver risposto alla
censura relativa ad una delega illegittima del potere legislativo alla Commissione.
- 63.
- Questo motivo è quindi fondato.
Sul settimo motivo
- 64.
- Col settimo motivo l'Atlanta addebita al Tribunale di non aver esaminato tutte le
condizioni della responsabilità per atto illecito, anche se tali condizioni sarebbero
soddisfatte. La ricorrente rileva, in proposito, che il regolamento n. 404/93
comporta una violazione grave e manifesta di una norma giuridica di rango
superiore che tutela i singoli, che il legislatore comunitario ha gravemente e
manifestamente ecceduto i suoi poteri, che il danno va molto oltre i rischi
economici normalmente inerenti alla commercializzazione di banane e che il danno,
principalmente collegato ai contratti di navigazione che hanno perduto il loro
oggetto, è stato provocato dall'illecito comportamento del legislatore comunitario.
- 65.
- In proposito è sufficiente rilevare che, secondo una costante giurisprudenza (v. in
particolare sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C-146/91,
KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 19), il sorgere della
responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell'art. 215, secondo
comma, del Trattato, è subordinato alla sussistenza di un insieme di presupposti
riguardanti l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie,
la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento
dell'istituzione e il danno lamentato. Se non sussiste uno di tali presupposti, il
ricorso dev'essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare le altre
condizioni da cui dipende la responsabilità extracontrattuale della Comunità (punto
81).
- 66.
- Di conseguenza, il Tribunale ha esattamente applicato questa giurisprudenza
affermando al punto 84 della sentenza impugnata che, in quanto ai convenuti non
poteva addebitarsi nessun comportamento illegittimo tale da far sorgere la
responsabilità extracontrattuale della Comunità, si doveva respingere il ricorso
senza che fosse necessario accertare se fossero dati gli altri presupposti della
responsabilità extracontrattuale della Comunità.
- 67.
- Il settimo motivo va quindi disatteso.
- 68.
- Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare fondato il sesto motivo e, pertanto,
annullare la sentenza impugnata in quanto il Tribunale ha respinto il ricorso
dell'Atlanta senza pronunciarsi sulla censura relativa alla delega illegittima del
potere legislativo alla Commissione.
- 69.
- A termini dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia,
quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal
caso essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti
lo consenta oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da
quest'ultimo. Dato che il fascicolo è sufficientemente completo per consentire alla
Corte di statuire direttamente in via definitiva, non occorre rinviare la causa al
Tribunale.
Sul ricorso per risarcimento dei danni
- 70.
- L'Atlanta addebita al Consiglio di aver illegittimamente delegato il suo potere
legislativo alla Commissione in quanto avrebbe lasciato a questa il compito di
definire la nozione di operatore ai sensi dell'OCM.
- 71.
- In proposito occorre rilevare che, come il Consiglio e il governo francese hanno
giustamente osservato, il regolamento n. 404/93 contiene importanti precisazioni
sugli operatori contemplati dall'OCM.
- 72.
- In primo luogo, l'art. 19, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 404/93 precisa
che gli operatori ai sensi di detta normativa devono essere «stabiliti nella
Comunità» ed avere «commercializzato in proprio un quantitativo minimo, da
determinare, di banane delle provenienze sopracitate».
- 73.
- In secondo luogo, per quanto riguarda le origini delle banane, nel tredicesimo
considerando del regolamento n. 404/93 si rileva che la gestione del contingente
tariffario dev'essere effettuata distinguendo tra operatori che hanno in precedenza
commercializzato banane dei paesi terzi e banane ACP non tradizionali, da un lato,
e operatori che hanno in precedenza commercializzato banane prodotte nella
Comunità e banane ACP tradizionali, dall'altro, riservando un quantitativo
disponibile per i nuovi operatori che hanno recentemente intrapreso o che
intraprenderanno un'attività commerciale in questo settore.
- 74.
- Inoltre la nozione di «commercializzazione» è definita all'art. 15, punto 5, del
regolamento n. 404/93 come consistente nell'immissione sul mercato, esclusa la fase
in cui il prodotto viene messo a disposizione del consumatore finale.
- 75.
- Infine, nel quindicesimo considerando del suddetto regolamento si precisa che,
nell'adottare i criteri complementari ai quali dovranno attenersi gli operatori, la
Commissione deve tener conto del principio del rilascio dei certificati alle persone
fisiche o giuridiche che si sono assunte il rischio commerciale della
commercializzazione delle banane e della necessità di evitare di perturbare le
normali relazioni commerciali tra le persone che rappresentano i diversi anelli della
catena della commercializzazione.
- 76.
- Alla luce di queste precisazioni, e ammettendo che la nozione di operatore rientri
negli elementi che presentano un carattere essenziale per la materia considerata
e che, pertanto, devono essere riservati alla competenza del Consiglio (v.,
particolare, sentenza 27 ottobre 1992, causa C-240/90, Germania/Commissione,
Racc. pag. I-5383, punti 35 e 36), va rilevato che il Consiglio ha definito con
sufficiente precisione la nozione di cui trattasi, per cui ha potuto validamente
delegare alla Commissione la competenza necessaria al fine di garantire
l'attuazione delle norme così stabilite, come lo autorizza a fare l'art. 145 del
Trattato CE (divenuto articolo 202 CE).
- 77.
- Di conseguenza, il motivo relativo all'asserita delega illegittima del potere
legislativo alla Commissione dev'essere disatteso.
- 78.
- Alla luce di quanto sopra, il ricorso per risarcimento dei danni dev'essere respinto.
Sulle spese
- 79.
- Ai sensi dell'art. 122, n. 1, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione
è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima
statuisce sulle spese. A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che
si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il n. 4 dello
stesso articolo dispone, nella prima frase, che gli Stati membri e le istituzioni
intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
- 80.
- Dato che il ricorso per risarcimento proposto dall'Atlanta è stato respinto, i punti
2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata vanno confermati.
- 81.
- Poiché è rimasta essenzialmente soccombente nell'ambito del procedimento
d'impugnazione, l'Atlanta dev'essere condannata alle spese relative al presente
giudizio.
- 82.
- La Repubblica francese sopporterà le proprie spese relative al presente giudizio.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 1996, nella causa
T-521/93, Atlanta e a./Comunità europea, è annullata in quanto, senza
pronunciarsi sulla censura relativa ad una delega illegittima del potere
legislativo della Commissione, ha respinto il ricorso per risarcimento danni
dell'Atlanta AG.
2) Il ricorso per risarcimento dei danni proposto dalla Atlanta AG è respinto.
3) I punti 2 e 3 del dispositivo della citata sentenza del Tribunale nella causa
Atlanta e a./Comunità europea, sono confermati.
4) L'Atlanta AG è condannata alle spese relative al presente giudizio.
5) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese relative al presente
giudizio.
Moitinho de AlmeidaSevón
Gulmann
Puissochet Wathelet
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 ottobre 1999.
Il cancelliere
Il presidente della Quinta Sezione
R. Grass
J.-P. Puissochet