ORDINANZA DELLA CORTE
1° ottobre 1997 (1)
«Ricorso d'annullamento - Incompetenza manifesta della Corte -
Rinvio al Tribunale di primo grado»
Nella causa C-180/97,
Regione Toscana, rappresentata dagli avv.ti Vito Vacchi e Lucia Bora, del foro di Firenze, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Paolo Benocci, 50, rue de Vianden,
contro
Commissione delle Comunità europee,
avente ad oggetto la domanda volta all'annullamento, in primo luogo, della nota della Commissione (direzione generale dell'agricoltura) del 21 novembre 1994, n. VI/040551, in secondo luogo, dell'atto, mai comunicato alla ricorrente, con cui la Commissione ha disimpegnato il contributo comunitario stanziato, nell'ambito del Programma integrato mediterraneo, per il progetto n. 88.20.IT.006.0 (opere di adduzione di acqua potabile in Toscana) e, infine, della nota del 31 gennaio 1997, con cui la Commissione le ha comunicato il suddetto avvenuto disimpegno,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
- 1.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 1° aprile 1997, la Regione Toscana ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, l'annullamento, in primo luogo, della nota della Commissione (direzione generale dell'agricoltura) del 21 novembre 1994, n. VI/040551, in secondo luogo, dell'atto, mai comunicato alla ricorrente, con cui la Commissione ha disimpegnato il contributo comunitario stanziato, nell'ambito del Programma integrato mediterraneo, per il progetto n. 88.20.IT.006.0 (opere di adduzione di acqua potabile in Toscana) e, infine, della nota del 31 gennaio 1997, con cui la Commissione le ha comunicato il suddetto avvenuto disimpegno.
- 2.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado in pari data, registrato col n. T-81/97, la Regione Toscana ha chiesto, sullo stesso fondamento, l'annullamento dei medesimi atti della Commissione.
- 3.
- Benché sia stata informata dalla cancelleria della Corte in merito all'incompetenza di quest'ultima a conoscere dei ricorsi proposti dalle persone diverse da uno Stato membro o da un'istituzione comunitaria, e nonostante la comunicazione dell'ordinanza 21 marzo 1997, causa C-95/97, Région wallonne/Commissione (Racc. pag. I-1787), emessa a tale proposito in esito ad un ricorso analogo, la ricorrente ha tenuto ferma la propria azione dinanzi alla Corte. Essa ha fatto valere in particolare che, tenuto conto delle competenze legislative attribuite dalla Costituzione italiana alle regioni, queste ultime assumono, nelle materie corrispondenti, la veste di Stato membro.
- 4.
- Ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura «quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo o quando l'atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata».
- 5.
- Ai sensi dell'art. 173 del Trattato la Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni comunitarie su cui verte tale disposizione. Tuttavia, dall'art. 168 A del Trattato CE, nonché dall'art. 3 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), modificata con decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), a sua volta modificata con decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), risulta che, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima decisione, la competenza della Corte è limitata esclusivamente ai ricorsi promossi da uno Stato membro o da un'istituzione comunitaria.
- 6.
- Come la Corte ha osservato al punto 6 della citata ordinanza Région wallonne/Commissione, emerge con chiarezza dal sistema generale dei Trattati che la nozione di Stato membro, ai sensi delle norme istituzionali e, in particolare, di quelle relative ai ricorsi giurisdizionali, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri delle Comunità europee e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle competenze attribuite a questi ultimi. Ammettere il contrario equivarrebbe a pregiudicare l'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati, i quali determinano in particolare le condizioni alle quali gli Stati membri, vale a dire gli Stati contraenti dei Trattati istitutivi e di quelli di adesione, partecipano al funzionamento delle istituzioni comunitarie. Le Comunità europee non possono infatti comprendere un numero di Stati membri superiore a quello degli Stati che le hanno costituite.
- 7.
- Conformemente a una giurisprudenza consolidata, anche se spetta alle autorità degli Stati membri, siano esse autorità del potere centrale dello Stato, autorità di uno Stato federato o altre autorità territoriali, garantire il rispetto delle norme di diritto comunitario nell'ambito delle loro competenze, non spetta alle istituzioni comunitarie pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze mediante le norme istituzionali di ciascuno Stato membro e sugli obblighi che possono incombererispettivamente alle autorità del potere centrale e a quelle degli altri enti pubblici territoriali (v., segnatamente, sentenza 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/Commissione, Racc. pag. I-2321, punto 13). Pertanto il ricorso con il quale la Commissione, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, o uno Stato membro, in forza dell'art. 170, può chiedere alla Corte di giustizia di dichiarare che un altro Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombono riguarda soltanto il governo di tale ultimo Stato membro, anche allorché l'inadempimento risulti dall'azione o dall'inerzia delle autorità di uno Stato federato, di una regione o di una comunità autonoma (v., in particolare, proprio per quanto riguarda la Repubblica italiana, sentenza 13 dicembre 1991, causa C-33/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I-5987, punto 24).
- 8.
- Poiché dunque il ricorso della Regione Toscana non può essere equiparato al ricorso di uno Stato membro, e tanto meno a quello di un'istituzione comunitaria, la Corte è manifestamente incompetente a conoscerne.
- 9.
- A termini dell'art. 47, secondo comma, dello Statuto CE della Corte, «la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza».
- 10.
- Dalla decisione del Consiglio 88/591, come modificata, risulta che il Tribunale di primo grado è in particolare competente a conoscere dei ricorsi presentati da persone fisiche o giuridiche, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
- 11.
- Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di legittimazione ad agire delle regioni e degli altri enti territoriali (v. in particolare, la citata ordinanza Région wallonne/Commissione), la Regione Toscana dev'essere considerata una persona giuridica ai sensi di quest'ultima disposizione.
- 12.
- Poiché il presente ricorso è stato proposto da una persona giuridica sulla base della detta disposizione, occorre dichiarare che esso rientra nella competenza del Tribunale di primo grado e che, di conseguenza, la causa dev'essere rinviata a quest'ultimo.
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) La causa C-180/97, Regione Toscana/Commissione, è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 1° ottobre 1997
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias
1: Lingua processuale: l'italiano.