SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
12 luglio 2001 (1)
«Direttiva 83/182/CEE - Importazione temporanea di mezzi di trasporto - Franchigie fiscali - Residenza in uno Stato membro - Ammenda
in caso d'importazione irregolare in franchigia -
Principio di proporzionalità - Buona fede »
Nel procedimento C-262/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Trimeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou (Grecia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Paraskevas Louloudakis
e
Elliniko Dimosio,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59)
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e sig.ra F. Macken, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo greco, dai sigg.ri P. Mylonopoulos e M. Apessos, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re H. Michard e M. Patakia, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. Louloudakis, rappresentato dall'avv. G. Stylianakis, dikigoros, del governo ellenico, rappresentato dal sig. M. Apessos, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, all'udienza del 3 ottobre 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 novembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con sentenza 30 giugno 1999, pervenuta in cancelleria il 19 luglio seguente, il Trimeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou (tribunale amministrativo di primo grado di Héraklion) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.
- 2.
- Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una causa tra il sig. Louloudakis e l'Elliniko Dimosio (Stato ellenico) a proposito di imposte e di ammende irrogate per l'importazione, in Grecia, di tre autoveicoli immatricolati in Italia.
Ambito normativo della causa principale
La normativa comunitaria
- 3.
- L'art. 1, n. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri accordano, secondo le condizioni in essa stabilite, all'atto dell'importazione temporanea in provenienza da uno Stato membro di autoveicoli a motore, una franchigia in particolare dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle accise e da ogni altra imposta sui consumi.
- 4.
- L'art. 1, n. 3, della direttiva esclude dalla franchigia i veicoli commerciali, che sono definiti dall'art. 2, lett. a), della direttiva come, in particolare, i veicoli stradali che, per il loro tipo di costruzione e l'attrezzatura, sono atti e destinati al trasporto con o senza compenso di oltre nove persone, compreso il conducente, o di merci.
- 5.
- Per quanto riguarda i veicoli da turismo la franchigia si applica, in forza dell'art. 3 della direttiva, alla loro importazione temporanea per uso privato, per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi.
- 6.
- Per quanto riguarda gli stessi veicoli, la franchigia si applica, in forza dell'art. 4 della direttiva, alla loro importazione temporanea per uso professionale, per una durata continua o non continua, in linea di principio, di sei mesi, per ogni periodo di dodici mesi.
- 7.
- Sia l'art. 3 che l'art. 4 della direttiva subordinano il godimento della franchigia alla condizione che il privato che importa il veicolo abbia «la sua normale residenza in uno Stato membro diverso da quello dell'importazione temporanea». L'art. 4 prescrive, inoltre, che il privato che importa il veicolo per uso professionale non utilizzi tale veicolo, all'interno dello Stato membro d'importazione temporanea, per il trasporto di persone dietro remunerazione o altri vantaggi materiali, né per il trasporto industriale o commerciale di merci con o senza remunerazione.
- 8.
- L'art. 7 della direttiva precisa :
«1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per residenza normale il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.
Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornarealternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.
2. I privati forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d'identità, o mediante qualsiasi altro documento valido.
Qualora la autorità competenti dello Stato membro d'importazione abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del paragrafo 2 od anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere qualsiasi elemento d'informazione o prove supplementari».
- 9.
- L'art. 9, n. 1, prevede che gli Stati membri hanno in particolare facoltà di permettere, su richiesta dell'importatore, l'importazione temporanea per periodi più lunghi di quelli di cui all'art. 3 e all'art. 4, n. 2.
- 10.
- L'art. 10, n. 2, stabilisce:
«Quando l'applicazione pratica delle disposizioni della presente direttiva pone difficoltà, le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano di comune accordo le decisioni necessarie, tenendo conto in particolare delle convenzioni e delle direttive comunitarie in materia di reciproca assistenza».
La normativa nazionale
- 11.
- La legge n. 2127/93 relativa all'imposta sugli autoveicoli in vigore alla data dei fatti della causa principale, abrogata successivamente con legge n. 2682/99, si applica agli autoveicoli spediti o trasportati in Grecia, provenienti da altri Stati membri.
- 12.
- L'art. 75 prevede che tali veicoli siano soggetti all'imposta speciale di consumo prevista per i veicoli importati o per i veicoli corrispondenti, fabbricati sul territorio nazionale.
- 13.
- L'art. 79 sancisce l'obbligo di dichiarare, alle autorità doganali, nel termine da esso fissato, l'importazione dei veicoli di cui all'art. 75, ad eccezione di quelli che beneficiano delle disposizioni dell'art. 84, n. 2. L'art. 80, n. 2, fissa un termine per una dichiarazione speciale da presentare alle autorità doganali ai fini della liquidazione e della riscossione dell'imposta speciale di consumo.
- 14.
- In forza dell'art. 84, n. 2, i veicoli importati sul territorio greco per uso temporaneo sono esentati dall'imposta speciale di consumo.
- 15.
- Ai sensi dell'art. 87, fatte salve le disposizioni dell'art. 84, le persone che risiedono sul territorio nazionale non hanno diritto di possedere i veicoli di cui all'art. 75 oltre il termine previsto dall'art. 80, n. 2, o di utilizzarli oltre il termine previsto dall'art. 79, n. 3.
- 16.
- Ai sensi dell'art. 88, n. 1, il fatto di eludere o di tentare di eludere il pagamento delle imposte e degli altri tributi dovuti, e l'inosservanza, per eludere tale pagamento, delle formalità previste dalla legge, sono accertati e puniti ai sensi degli artt. 89 e segg. della legge n. 1165/18, relativa al codice doganale.
- 17.
- L'art. 88, n. 2, lett. a) e g), fatta salva l'applicazione del n. 1 della stessa disposizione, commina le seguenti ammende:
- in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all'art. 79, un'ammenda di GRD 100 000 per ogni veicolo;
- in caso di possesso o di messa in circolazione di un veicolo di cui all'art. 75 da parte di una persona che non ha diritto all'esenzione temporanea prevista dall'art. 84, n. 2, un'ammenda stabilita in funzione della cilindrata del veicolo, cioè, in particolare, per i veicoli di cilindrata fino a 1300 cm3, un'ammenda di GRD 1 000 000 e, per i veicoli di cilindrata superiore a 2000 cm3, un'ammenda di GRD 5 000 000.
- 18.
- L'art. 89, n. 2, del codice doganale qualifica come infrazioni doganali il fatto di eludere o di tentare di eludere il pagamento delle imposte e dei dazi dovuti allo Stato, e l'inosservanza delle altre formalità previste all'art. 100 del detto codice. Esso stabilisce che un'infrazione doganale comporta per il responsabile l'obbligo di pagare un'imposta maggiorata, anche se l'autorità competente ritiene che gli elementi del delitto di contrabbando non siano accertati.
- 19.
- L'art. 97, n. 3, del codice doganale prevede che un dazio maggiorato che può andare dal doppio al decuplo dei dazi doganali, diritti e imposte dovuti per l'oggetto dell'infrazione venga riscosso in solido a carico di coloro che hanno partecipato in qualsiasi modo all'infrazione doganale di cui all'art. 89, n. 2, del codice medesimo.
- 20.
- Il decreto del Ministro delle finanze n. D 247/13 del 1° marzo 1988 modificato dalla legge n. 2187/94 autorizza all'art. 1 l'importazione temporanea, in franchigia dei dazi doganali corrispondenti e di altre imposte, dei mezzi di trasporto ad uso privato, con esclusione da tale regime dei veicoli commerciali.
- 21.
- L'art. 3 definisce la nozione di «residenza normale» in termini in sostanza identici a quelli dell'art. 7, n. 1, della direttiva.
- 22.
- L'art. 4, relativo all'importazione temporanea, per uso privato, di un mezzo di trasporto diverso da un veicolo commerciale, fissa a 6 mesi per ogni periodo di dodicimesi, il lasso di tempo interrotto o meno, durante il quale tale mezzo di trasporto può trovarsi sul territorio nazionale. Esso consente di prolungare tale durata per altri nove mesi, salvo che l'interessato eserciti un'attività professionale in Grecia, nel qual caso il prolungamento non può superare i tre mesi.
- 23.
- L'art. 5 stabilisce, per quanto riguarda l'importazione temporanea di un veicolo da turismo per uso professionale, che il veicolo può, di regola, rimanere in Grecia per un periodo, interrotto o meno, di 6 mesi. Esso esclude il beneficio della franchigia qualora il veicolo venga utilizzato per il trasporto di persone o per il trasporto industriale o commerciale di merci, con o senza remunerazione.
- 24.
- Sia l'art. 4 che l'art. 5 subordinano il godimento della franchigia alla condizione che l'interessato risieda al di fuori della Grecia.
- 25.
- L'art. 15, terzo e quarto comma, riprende in termini identici o praticamente identici l'art. 7, nn. 2 e 3, della direttiva, relativo alla prova del luogo della residenza normale.
La causa principale
La situazione del ricorrente nella causa principale secondo le informazioni contenute nel fascicolo
- 26.
- Il sig. Louloudakis, cittadino greco, nato a Chania (Grecia) nel 1956, si è trasferito in Italia nel 1974. Egli è anche cittadino italiano.
- 27.
- All'epoca dei fatti di cui alla causa principale possedeva un passaporto greco e una carta d'identità italiana. Aveva una casa a Firenze. Di formazione architetto, aveva creato nel 1986 insieme a sua moglie, cittadina italiana, una società in accomandita denominata «Studio Fiorentino SAS» (in prosieguo: «Studio Fiorentino»), con sede legale in Firenze. Tale società aveva per oggetto sociale la ristrutturazione e la progettazione di immobili, l'intermediazione immobiliare e il commercio di macchine e di olio d'oliva. Lo Studio Fiorentino aveva presentato dichiarazioni dei redditi per gli esercizi 1992, 1993 e 1994, dichiarando rispettivamente redditi per ITL 27 779 000, ITL 19 950 000 e ITL 14 371 000. La dichiarazione relativa all'esercizio 1995, anno dei fatti nella causa principale, indicava perdite per un importo di ITL 348 000.
- 28.
- Nel settembre 1993 il sig. Louloudakis aveva creato a Chania, con sua moglie, una società di fatto che aveva ad oggetto il confezionamento ed il commercio di oli e di grassi. Tale società aveva presentato una dichiarazione dei redditi per l'esercizio 1994, con redditi dichiarati per GRD 3 686 355 provenienti dalla vendita d'olio d'oliva in Italia.
- 29.
- Nel novembre 1994 il sig. Louloudakis aveva creato una società per azioni, denominata «Kritiki Viomichania Elaioladou AE» (in prosieguo : la «Krivel»), con sede legale in Chania che si proponeva di esercitare il commercio all'ingrosso, l'importazione,l'esportazione, la rappresentanza commerciale, il trattamento, la standardizzazione ed il confezionamento di oli e di prodotti agricoli.
- 30.
- Dal 1993 il sig. Louloudakis presentava con sua moglie dichiarazioni dei redditi in Grecia. Dal 1982 egli era iscritto presso la cassa pensioni degli ingegneri e degli appaltatori di lavori pubblici, che, in Grecia, è l'ente previdenziale principale in particolare degli architetti, ma non aveva realizzato alcuno studio in tale Stato membro.
- 31.
- Nel 1992 la prefettura di Chania gli aveva rilasciato una patente di guida per automobile. Egli aveva anche una patente di guida italiana rinnovata nel 1991 e nel 1995.
- 32.
- Il sig. Louloudakis aveva una residenza a Kounoupidiana Chanion (Grecia), in una casa di cui era locatario. I suoi due figli studiavano in una scuola privata a Chania. Più precisamente il primogenito aveva compiuto il primo anno di studi durante l'anno scolastico 1993/1994 e il secondo anno di studi durante l'anno scolastico 1994/1995. Secondo il sig. Louloudakis i suoi figli studiavano in una scuola greca per imparare il greco ed era soprattutto la nonna che si occupava di loro. Tuttavia essi avrebbero al tempo stesso frequentato una scuola a Firenze. Secondo un certificato dell'Ufficio d'igiene e di sanità di San Severo uno dei figli era stato vaccinato in tale comune nei giorni 18 agosto e 24 settembre 1994, e, successivamente il 25 febbraio 1995.
- 33.
- Inoltre il sig. Louloudakis era iscritto nelle liste elettorali del comune di San Severo, dove ha partecipato successivamente ai fatti della causa principale alle elezioni del 21 aprile 1996.
I fatti della causa principale
- 34.
- Il 13 marzo 1995 un impiegato della Krivel veniva sottoposto ad un controllo nel porto di Héraklion mentre era al volante di un furgoncino di marca Fiat, modello Iveco, di proprietà dello Studio Fiorentino e con targhe d'immatricolazione italiane.
- 35.
- Egli dichiarava che tale veicolo circolava in Grecia già quattro mesi prima, alla data in cui lui stesso aveva cominciato a lavorare per la Krivel.
- 36.
- Il veicolo veniva sequestrato in quanto oggetto di contrabbando, così come due altri veicoli appartenenti allo Studio Fiorentino, vale a dire un'automobile di marca BMW, modello 728, e un'automobile di marca Ford, modello Fiesta, immatricolati in Italia, che, in occasione di un controllo notturno, erano stati trovati a Kounoupidiana Chanion, all'indirizzo del sig. Louloudakis.
- 37.
- Ritenendo che il sig. Louloudakis avesse la sua residenza normale in Grecia, il direttore dell'Eidiki Ypiresia Teloniakon Erevnon Kritis (servizio speciale di controllo doganale di Creta) ha imposto al sig. Louloudakis con decisione 8 gennaio 1996:
- un dazio maggiorato che ammonta a GRD 72 216 960, pari al doppio delle imposte riguardanti i tre veicoli di cui trattasi, ai sensi dell'art. 97, n. 3, della legge n. 1165/18 per mancato pagamento intenzionale dei dazi dovuti;
- un'ammenda di GRD 100 000 per ognuno dei tre veicoli, vale a dire complessivamente GRD 300 000, ai sensi dell'art. 88, n. 2, lett. a), della legge n. 2127/93, per mancata dichiarazione all'ingresso nel territorio greco;
- un'ammenda di GRD 5 000 000 per ognuno dei veicoli BMW e Fiat Iveco, di cilindrata superiore a 2000 cm3, e un'ammenda di GRD 1 000 000 per il veicolo Ford Fiesta, di cilindrata che non supera i 1300 cm3, vale a dire complessivamente GRD 11 000 000, ai sensi dell'art. 88, n. 2, lett. g), della legge n. 2127/93, per possesso ed utilizzazione dei veicoli senza diritto ad un'esenzione temporanea.
- 38.
- Il 7 febbraio 1996 il sig. Louloudakis impugnava la decisione dinanzi al Trimeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou, chiedendone l'annullamento o la riforma.
- 39.
- Dinanzi a tale giudice egli sosteneva quanto segue:
- i tre veicoli erano stati importati e si trovavano in Grecia per conto e per le esigenze dello Studio Fiorentino che ne era proprietario, possessore, ed utilizzatore;
- essi erano stati utilizzati più volte in diversi Stati membri e, dalla fine dell'anno 1994, si trovavano soprattutto in Grecia, dato che il furgoncino Fiat Iveco serviva al trasporto di merci in Italia o verso l'Italia, mentre gli altri due veicoli servivano ai suoi propri spostamenti o a quelli dei dipendenti in Italia o fuori da tale Stato membro per contatti professionali, trattative, firma di contratti ecc.;
- nel periodo dal settembre 1994 al febbraio 1995, vale a dire nei sei mesi precedenti al sequestro dei veicoli, questi ultimi avevano effettuato costantemente spostamenti e trasporti sul territorio italiano e oltre le frontiere, cosicché non avrebbero potuto trovarsi in Grecia in tale periodo;
- i veicoli si trovavano in Grecia dal 1° all'8 marzo 1995;
- alcuni formulari di spedizione redatti dallo Studio Fiorentino mostravano che i veicoli erano entrati nel territorio greco solo qualche giorno prima del 13 marzo 1995, data del loro sequestro;
- il valore totale dei tre veicoli non superava GRD 4 000 000;
- egli stesso viveva permanentemente in Italia, dove lavorava per lo Studio Fiorentino, recandosi solo temporaneamente in Grecia, all'epoca della raccolta delle olive;
- la sua attività in Grecia non comportava il trasferimento della residenza ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva;
- richiedendo l'immatricolazione dei tre veicoli in Grecia e il pagamento di oneri fiscali esorbitanti lo Stato ellenico aveva violato il trattato CE e la direttiva.
- 40.
- In particolare il giudice a quo osserva che era permessa l'importazione temporanea per uso professionale del veicolo Fiat Iveco, il quale essendo un furgoncino aperto di tipo pick-up non poteva a causa della sua cilindrata e del suo carico utile, essere considerato come veicolo commerciale, vale a dire destinato al trasporto delle merci. Esso considera di conseguenza che, qualora in seguito alla sua importazione temporanea sul territorio nazionale non fosse stato effettuato alcun trasporto di merci, dato che la raccolta di campioni d'olio d'oliva non poteva essere considerata come trasporto in tal senso, il detto veicolo avrebbe potuto essere importato in franchigia di dazi, come veicolo da turismo ad uso professionale, alla sola condizione che colui che lo utilizzava risiedesse in un altro Stato membro.
- 41.
- Esso sottolinea per decidere la causa principale occorre così individuare lo Stato membro di residenza del sig. Louloudakis, in particolare poiché l'imposizione delle somme contestate è basata sul fatto che l'interessato utilizzava i tre veicoli, immatricolati in Italia, per le sue necessità personali e professionali in Grecia, e non per quelle dello Studio Fiorentino, che ha sede in Italia. A suo avviso si tratta di stabilire secondo quali criteri vada determinata la residenza del ricorrente, alla luce di circostanze come quelle della causa principale.
- 42.
- Nel contesto globale della causa, il Trimeles Dioikitiko Protodikeio Irakleou ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, sia da interpretare nel senso che la residenza normale di un cittadino del paese A si trova nel paese A, nel quale egli esercita la propria attività con successo da molti anni sia come architetto che come commerciante, tramite una società di persone (una società in accomandita), mantiene un'abitazione e trascorre la maggior parte del proprio tempo lavorativo, oppure nel senso che si trova nel paese B, del quale egli è pure cittadino e nel quale (paese B), contemporaneamente, dà inizio ad un'attività autosufficiente, con oggetto simile o altrimenti connesso, affitta una casa, inizia a impiegare parte del proprio tempo, adempiendo anche agli obblighi fiscali su di lui incombenti, aiutato dallamoglie che prende parte a tutte le predette attività in entrambi gli Stati membri, A e B, e assume quote sociali in tali imprese.
Se, oltre alla disposizione citata, vi siano altri criteri in base ai quali si possa stabilire quale sia la residenza normale nei casi in cui tale determinazione presenta difficoltà.
2) Se, nella fattispecie di possesso o immissione in circolazione di autoveicoli ad uso privato da parte di una persona non avente diritto all'esenzione temporanea, che ai sensi della normativa nazionale costituisce semplice infrazione doganale, sia compatibile con il principio comunitario di proporzionalità una disposizione come l'art. 88, n. 2, lett. f), della legge 2127/1993, che imponga specificamente, a titolo di sanzione speciale amministrativa, una multa che va da uno a cinque milioni di dracme per veicolo, da determinarsi con l'unico criterio della cilindrata del veicolo, multa che, tenendo in considerazione anche la vetustà del veicolo, supera il valore commerciale attuale dello stesso.
3) Se il complesso delle misure amministrative - comprese quelle legate all'imputazione di contrabbando - individuate dal competente Stato membro B come adeguate al settore delle infrazioni doganali (in considerazione della mancanza di armonizzazione delle normative nazionali) possa comportare sanzioni che arrivano fino a un multiplo (dieci volte) del valore iniziale di acquisto del bene nello Stato membro A, senza creare ostacoli alla libera circolazione delle merci e delle persone.
In caso di soluzione negativa, se vi siano criteri per stabilire i limiti di ciò che è strettamente necessario per il conseguimento degli scopi prefissati.
4) Se dalla direttiva 83/182/CEE o da un'altra disposizione derivi l'obbligo per gli Stati membri di prendere in considerazione, per l'imposizione delle sanzioni amministrative in fattispecie riguardanti la direttiva citata, la buona fede degli interessati e l'assenza di intenzionalità nel raggiro (ad esempio l'ignoranza)».
Sulla prima questione
- 43.
- Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza secondo quali criteri l'art. 7, n. 1 della direttiva vada interpretato per quanto riguarda la nozione di «residenza normale», allorché una persona abbia degli interessi sia personali sia professionali in due Stati membri.
- 44.
- In occasione dell'udienza, il sig. Louloudakis ha contestato di aver avuto la residenza in Grecia all'epoca dei fatti della causa principale criticando l'analisi della sua situazione effettuata dalle autorità elleniche e facendo riferimento in special modo a taluni elementi di quest'ultima. Per quanto riguarda la frequentazione della scuola da parte dei suoi figli, egli fa presente che, ai sensi della direttiva, la frequentazione di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza.
- 45.
- Il governo ellenico, facendo riferimento alla sentenza 23 aprile 1991, causa C-297/89, Ryborg, (Racc. pag. I-1943) sostiene che la residenza è il luogo in cui l'interessato ha stabilito il centro permanente dei suoi interessi, di modo che tutti gli elementi di fatto rilevanti a tal proposito vanno presi in considerazione per determinare quest'ultima.
- 46.
- Esso ritiene che nella causa principale l'intenzione del ricorrente di stabilire in Grecia il centro permanente dei suoi interessi vale a dire la sua residenza risulti da elementi di fatto accertati. Egli sottolinea che il giudice a quo dovrebbe, in ogni caso, invitare l'interessato a provare la sua presenza fisica in Grecia o in Italia, almeno per 185 giorni dell'anno, prima di pronunciarsi sul luogo ove egli trascorreva la maggior parte del tempo dedicato alla sua attività professionale.
- 47.
- La Commissione considera che la residenza corrisponda al luogo in cui l'interessato soggiorna durante la maggior parte dell'anno e ciò sarebbe confermato dal riferimento fatto nell'art. 7 della direttiva a un periodo di almeno 185 giorni. A suo avviso, allorché la durata totale del soggiorno di 185 giorni non viene raggiunta in nessuno Stato membro, occorre considerare la durata del soggiorno più lunga in uno Stato collegandola ad altri criteri di ordine qualitativo e privilegiando il luogo al quale la volontà dell'interessato ha dato una certa stabilità, a causa di una continuità che risulta da un'abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali. Di conseguenza, l'art. 7 della direttiva prevederebbe la presa in considerazione sia dei legami professionali sia dei legami personali dell'interessato in un dato luogo mettendo l'accento sui legami personali nel caso in cui questi ultimi non coincidano con i legami professionali.
- 48.
- La Commissione aggiunge che, nel caso i criteri applicabili non permettano di determinare la residenza, a motivo della mobilità crescente, sia sul piano professionale che sociale dei residenti comunitari, occorrerebbe applicare l'art. 10, n. 2, della direttiva, in forza del quale le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano di comune accordo le decisioni necessarie per evitare che siano presi in considerazione due luoghi di residenza e che sia applicata una doppia imposizione.
- 49.
- In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 234 CE, la Corte non è competente ad applicare le norme di diritto comunitario ad una determinata fattispecie. Tuttavia, essa può fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che potrebbero essergli utili nella valutazione degli effetti delle norme nazionali (v., in particolare, sentenze 24 settembre 1987, causa 37/86, Coenen, Racc. pag. 3589, punto 8, e 14 luglio 1998, causa C-385/96, Goerres, Racc. pag. I-4431, punto 14).
- 50.
- Occorre constatare inoltre che una situazione come quella descritta dal giudice a quo, vale a dire l'esistenza di legami sia personali sia professionali in due Stati membri non è esplicitamente prevista dall'art. 7, n. 1, della direttiva. Tuttavia essa è contemplata implicitamente nel primo comma di tale disposizione che, stabilendo che la «residenzanormale» è il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali, non esclude la possibilità che la stessa persona dimori in un altro luogo per il resto dell'anno, parimenti a motivo di legami personali e professionali.
- 51.
- I criteri di determinazione della nozione di «residenza normale» definiti dall'art. 7 della direttiva contemplano tanto il legame, professionale e personale, di una persona con un luogo determinato, quanto la durata di tale legame. Di conseguenza, essi devono essere esaminati cumulativamente. Pertanto, la residenza deve essere considerata come il luogo in cui l'interessato ha stabilito il centro permanente dei suoi interessi (sentenza Ryborg, citata, punto 19).
- 52.
- Emerge dall'art. 7, n. 1, della direttiva che tale disposizione privilegia i legami personali nel caso in cui l'interessato non abbia legami personali e professionali che siano concentrati in un solo Stato membro. Infatti, il secondo comma stabilisce la preminenza dei legami personali sui legami professionali nel caso in cui questi ultimi si trovino in un luogo diverso e l'interessato sia così indotto a soggiornare alternativamente in due o più Stati membri e ritorni regolarmente nello Stato dei suoi legami personali.
- 53.
- Così, l'art. 7, n. 1, della direttiva prevede la presa in considerazione sia dei legami professionali sia dei legami personali in un dato luogo e va interpretato nel senso che, qualora una valutazione globale dei legami professionali e personali non sia sufficiente ad individuare il centro permanente degli interessi di una persona, ai fini di tale individuazione occorre dichiarare la preminenza dei legami personali.
- 54.
- In tutte le ipotesi disciplinate dall'art. 7 della direttiva e ai sensi del n. 2 di tale disposizione, la persona interessata può fornire con qualsiasi mezzo, la prova della sua residenza e pertanto di legami personali e/o professionali nonché di una durata di soggiorno pari almeno, in linea di principio, a 185 giorni all'anno nello Stato membro di tali legami.
- 55.
- A tal proposito tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione al fine di determinare la residenza in quanto centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi (sentenza Ryborg, citata, punto 20), vale a dire, in particolare, la presenza fisica di quest'ultima, quella dei suoi familiari, la disponibilità di un'abitazione, il luogo dove i figli frequentano effettivamente la scuola, il luogo d'esercizio delle attività professionali, il luogo in cui vi siano interessi patrimoniali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali, nei limiti in cui i detti elementi traducano la volontà di tale persona di conferire una determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità che risulti da un'abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali.
- 56.
- Per quanto riguarda l'elemento relativo alla frequentazione di un istituto scolastico occorre sottolineare che sebbene, conformemente all'art. 7, n. 1, secondo comma,della direttiva esso non implichi il trasferimento della residenza nel caso in cui riguardi l'interessato stesso, tuttavia, considerato nel contesto familiare, esso può costituire l'indizio di tale trasferimento nel caso in cui riguardi i suoi figli.
- 57.
- Il giudice nazionale deve procedere a una valutazione globale dei dati di collegamento alla luce di tutti gli elementi di prova che gli vengono sottoposti.
- 58.
- Tale valutazione va effettuata alla luce dell'obiettivo della direttiva. In proposito occorre constatare che quest'ultima, secondo i suoi 'considerando, tende a favorire l'esercizio della libera circolazione dei residenti comunitari all'interno della comunità e che l'abolizione degli ostacoli che risultano dai regimi fiscali applicati all'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto a uso privato professionale è particolarmente necessaria ai fini della costituzione di un mercato economico che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno (sentenza 29 maggio 1997, causa C-389/95, Klattner, Racc. pag. I-2719, punto 25).
- 59.
- Contrariamente a ciò che la Commissione sostiene nelle sue osservazioni scritte, l'art. 10, n. 2, della direttiva non va applicato nel caso in cui la determinazione della residenza presenti difficoltà in una situazione particolare. Infatti, tale disposizione, che impone alle autorità competenti degli Stati membri di adottare, di comune accordo, le decisioni necessarie quando l'applicazione pratica della direttiva presenti difficoltà mira a permettere loro di far fronte alle future difficoltà poste da casi individuali e concreti. Essa non impone alcun obbligo di concertazione tra loro in ogni caso individuale in cui l'applicazione della direttiva presenti difficoltà (sentenza Ryborg, citata, punti 34 e 35).
- 60.
- Pertanto occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 7, n. 1, della direttiva va interpretato nel senso che nel caso in cui una persona abbia legami sia personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua «residenza normale», stabilito nell'ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona e che, nell'ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta individuazione, occorre dichiarare la preminenza dei legami personali.
Sulla seconda e terza questione
- 61.
- Con la seconda e terza questione, che occorre esaminare insieme, il giudice a quo chiede in sostanza se una normativa nazionale che preveda in caso di infrazione al regime d'importazione temporanea stabilito dalla direttiva un insieme di sanzioni che comprende in particolare:
- ammende stabilite in maniera forfettaria solo in base al criterio della cilindrata del veicolo, senza prendere in considerazione la vetustà di quest'ultimo;
- un dazio maggiorato che può arrivare fino al decuplo delle imposte di cui trattasi
sia compatibile con il principio di proporzionalità.
- 62.
- Il sig. Louloudakis sostiene che misure come quelle di cui trattasi nella causa principale limitano la libertà di circolazione in quanto dissuadono chiunque dallo spostarsi con uno o più autoveicoli.
- 63.
- Il governo ellenico afferma che sono necessarie sanzioni rigorose in quanto non è né indicato e né possibile controllare sistematicamente tutti i veicoli che circolano in Grecia con targhe d'immatricolazione rilasciate in altri Stati membri. Il pericolo di importazioni operate per eludere il pagamento delle imposte ed altri oneri dovuti sarebbe rilevante, a causa delle forti disparità esistenti tra gli Stati membri quanto all'imposizione prevista per le automobili, ma anche a causa delle possibilità di frode fiscale. Di conseguenza, la minaccia di forti sanzioni tenderebbe ad evitare perdite di entrate comunitarie e nazionali e ad assicurare il funzionamento corretto del regime d'importazione temporanea dei veicoli. Essa pertanto non sarebbe contraria al principio di proporzionalità. In particolare, la minaccia di un'ammenda progressiva in funzione della cilindrata del veicolo di cui trattasi sarebbe incontestabilmente proporzionata al valore commerciale di quest'ultimo.
- 64.
- La Commissione fa riferimento alla sentenza 16 dicembre 1992, causa C- 210/91, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-6735, punti 19 e 20). Essa ritiene che in casi come quello del ricorrente nella causa principale, l'obiettivo considerato possa essere raggiunto mediante il versamento delle imposte e diritti dovuti. A suo avviso sanzioni supplementari non sembrano giustificate, tenuto conto dell'estrema difficoltà che si incontra nel determinare la residenza. Essa sostiene che sanzioni supplementari come quelle descritte nella seconda e nella terza questione sono sproporzionate.
- 65.
- Occorre constatare che, nell'ambito della direttiva, la questione delle sanzioni si pone soltanto nel caso in cui la persona interessata non abbia rispettato le condizioni alle quali tale direttiva subordina il beneficio della franchigia in essa prevista e in cui, peraltro, tale persona non soddisfi, eventualmente, le condizioni della franchigia ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 105, pag. 64).
- 66.
- Si deve altresì osservare che la conformità al diritto comunitario di una sanzione irrogata nell'ambito del regime d'importazione temporanea presuppone che l'imposta o le imposte in base alle quali si calcola la detta sanzione siano esse stesse conformi al diritto comunitario. Spetterà al giudice a quo verificare se questo è il caso alla luce in particolare della sentenza 23 ottobre 1997, causa C-375/95, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-5981) relativa proprio a quell'imposta speciela di consumo di cui si tratta nella causa che deve decidere.
- 67.
- Fatte salve queste osservazioni, occorre rammentare che, in assenza di armonizzazione della normativa comunitaria nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale legislazione, gli Stati membri possono scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi tuttavia sono tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi generali e, di conseguenza nel rispetto del principio di proporzionalità (v., in particolare, sentenze 16 dicembre 1992, citata, Commissione/Grecia, punto 19, e la giurisprudenza citata; 26 ottobre 1995, causa C-36/94, Siesse, Racc. pag. I-3573, punto 21 e 7 dicembre 2000, causa C-213/99, De Andrade, Racc. pag. I-0000, punto 20). Infatti, le misure amministrative o repressive non devono esulare dai limiti di quanto è strettamente necessario agli obiettivi perseguiti e una sanzione non deve essere così sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione da risolversi in un ostacolo alle libertà sancite dal Trattato (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1992, Commissione/Grecia, citata, punto 20).
- 68.
- Come risulta dal punto 58 della presente sentenza, la direttiva ha come obiettivo quello di favorire l'esercizio della libera circolazione dei residenti comunitari e delle merci all'interno della comunità.
- 69.
- Orbene, a tal proposito, sebbene imperativi di repressione e di prevenzione possano giustificare il fatto che una normativa nazionale imponga sanzioni di una certa severità, non si può escludere che sanzioni stabilite conformemente a regole come quelle applicabili nella causa principale possano rivelarsi sproporzionate e costituire in tal modo un ostacolo alla predetta libertà, in quanto esse implicano ammende fissate in modo forfettario in base al solo criterio della cilindrata del veicolo, senza prendere in considerazione la vetustà dello stesso, e un dazio maggiorato che può arrivare fino al decuplo delle imposte di cui trattasi. Infatti, una sanzione basata sul solo criterio della cilindrata potrebbe risultare sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione, in particolare nel caso in cui essa venga associata ad un'altra sanzione, elevata, inflitta per la stessa infrazione. Ciò potrebbe valere anche per una sanzione pari ad un multiplo delle imposte di cui trattasi, per esempio al decuplo di queste ultime.
- 70.
- Su tale punto spetta al giudice nazionale valutare se, tenuto conto degli imperativi di repressione e di prevenzione, nonché dell'importo delle imposte di cui trattasi e del livello delle sanzioni effettivamente irrogate queste ultime non appaiano così sproporzionate rispetto alla gravità dell'infrazione da ostacolare le libertà sancite dal Trattato.
- 71.
- Pertanto occorre risolvere la seconda e la terza questione nel senso che una normativa nazionale che preveda, in caso di infrazione al regime d'importazione temporanea stabilito dalla direttiva, un insieme di sanzioni che comprenda in particolare:
- ammende fissate in maniera forfettaria in base al solo criterio della cilindrata del veicolo, senza presa in considerazione della vetustà di quest'ultimo,
- un dazio maggiorato che possa arrivare fino al decuplo delle imposte di cui trattasi
è compatibile con il principio di proporzionalità solo nei limiti in cui si sia resa necessaria per imperativi di repressione e di prevenzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione.
Sulla quarta questione
- 72.
- Con la quarta questione il giudice a quo in sostanza chiede se in caso di procedimenti per infrazione in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, la direttiva o un'altra norma di diritto comunitario imponga che si tenga conto, per quanto riguarda il principio o il livello della sanzione, della buona fede della persona interessata.
- 73.
- Il governo ellenico sostiene che né la direttiva né nessun'altra disposizione del diritto comunitario prevedono sanzioni per i contravventori, sicché non è previsto alcun caso di esenzione da tali sanzioni a motivo della buona fede di questi ultimi, per l'ignoranza della normativa applicabile. Tale questione dovrebbe quindi essere definita dal diritto nazionale. Orbene, secondo un principio generale di diritto, la legge non ammette ignoranza.
- 74.
- Secondo la Commissione in situazioni come quella della causa principale, che presentano difficoltà nello stabilire quale sia il regime applicabile, occorrerebbe presumere l'ignoranza di colui che contravviene a detto regime, affinché non sia necessario irrogare a quest'ultimo sanzioni diverse dall'obbligo di pagare il debito fiscale.
- 75.
- Occorre constatare che, come la scelta delle sanzioni per le infrazioni in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto così l'eventuale presa in considerazione della buona fede è una questione che rientra nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro.
- 76.
- A tal proposito qualora esista nel diritto nazionale, in materia repressiva, un principio generale secondo il quale la legge non ammette ignoranza, il diritto comunitario non osta a che tale principio si applichi in caso di procedimenti per infrazione in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto. Cionondimeno, alla luce della finalità della direttiva, che mira a promuovere libertà garantite dal Trattato, si deve tener conto della buona fede del contravventore nello stabilre la sanzione effettivamente irrogata a quest'ultimo, allorché la determinazione del regime applicabile ha comportato difficoltà.
- 77.
- Pertanto occorre risolvere la quarta questione nel senso che in caso di procedimenti per infrazione in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, la direttiva e le altre norme di diritto comunitario non ostano a che sia escluso che l'ignoranza delle norme applicabili comporti una esenzione del dazio da qualsiasisanzione. Tuttavia nel caso in cui la determinazione del regime applicabile abbia comportato difficoltà, si deve tener conto della buona fede del contravventore nello stabilire la sanzione effettivamente irrogata a quest'ultimo.
Sulle spese
- 78.
- Le spese sostenute dal governo ellenico e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Trimeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou, con sentenza 30 giugno 1999, dichiara:
1) L'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, va interpretato nel senso che nel caso in cui una persona abbia legami sia personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua «normale residenza», stabilito nell'ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona e che, nell'ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta individuazione, occorre dichiarare la preminenza dei legami personali.
2) Una normativa nazionale che preveda, in caso di infrazione al regime d'importazione temporanea stabilito dalla direttiva, un insieme di sanzioni che comprenda in particolare:
- ammende fissate in maniera forfettaria in base al solo criterio della cilindrata del veicolo, senza presa in considerazione della vetustà di quest'ultimo;
- un dazio maggiorato che possa arrivare fino al decuplo delle imposte di cui trattasi;
è compatibile con il principio di proporzionalità solo nei limiti in cui si sia resa necessaria per imperativi di repressione e di prevenzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione.
3) In caso di procedimenti per infrazione in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, la direttiva e le altre norme di diritto comunitario non ostano a che sia escluso che l'ignoranza delle norme applicabili comporti una esenzione del dazio di qualsiasi sanzione. Tuttavia nel caso in cui la determinazione del regime applicabile abbia comportato difficoltà, si deve tener conto della buona fede del contravventore nello stabilire la sanzione effettivamente irrogata a quest'ultimo.
GulmannSkouris
Puissochet
Schintgen Macken
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2001.
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione
R. Grass
C. Gulmann