Language of document : ECLI:EU:C:2004:240

Arrêt de la Cour

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
29 aprile 2004 (1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Aiuti concessi dagli Stati – Trasporto di merci su strada – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza – Aiuti esistenti o aiuti nuovi – Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento – Motivazione»

Nel procedimento C-298/00 P,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 15 giugno 2000 nelle cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da 

T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Alzetta e a./Commissione (Racc. pag. II-2319),

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado che ha presentato un'impugnazione incidentale,

Impresa Edo Collorigh e a., rappresentati dall'avv. V. Cinque,

Mauro Alzetta e a.,

Masotti Srl e a.,

Impresa Anna Maria Baldo e a.,

SUTES SpA e a.,

Ditta Pietro Stagno e a.,

Ditta Carlo Fabris & C. Snc,

Ditta Franco D'Odorico,

Ditta Fiorindo Birri,

Ditta Maria Cecilia Framalicco,

Autotrasporti Claudio Di Viola & C. Snc,

e

Impresa Amedeo Musso,

ricorrenti in primo grado,



LA CORTE (Sesta Sezione),



composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 20 marzo 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 maggio 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 agosto 2000, la Repubblica italiana ha proposto, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 15 giugno 2000 nelle cause riunite T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T-1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, Alzetta e a./Commissione (Racc. pag. II‑2319; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto parzialmente il ricorso mirante all’annullamento parziale della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla regione Friuli‑Venezia Giulia in favore degli autotrasportatori di detta regione (GU 1998, L 66, pag. 18; in prosieguo: la «decisione impugnata»).


Ambito normativo e circostanze di fatto

Ambito normativo

2
L’ambito normativo della controversia è stato esposto nella sentenza impugnata nei termini seguenti:

«2
Le disposizioni generali relative agli aiuti concessi dagli Stati contenute negli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), 93 e 94 del Trattato CE (divenuti artt. 88 CE e 89 CE) si applicano nel settore dei trasporti, fatta salva l’applicazione delle disposizioni particolari dell’art. 77 del Trattato CE (divenuto art. 73 CE), che dichiara compatibili con il Trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

3
Il regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1970, n. 1107, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 543 (GU L 84, pag. 6), che si basa sull’art. 75 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 71 CE) e sugli artt. 77 e 94 del Trattato, conferma, all’art. 2, che gli artt. 92‑94 del Trattato si applicano nel settore suddetto e stabilisce inoltre talune norme particolari relative agli aiuti considerati, sempreché questi siano propri dell’attività di questo settore. Esso precisa così i casi e le condizioni in cui gli Stati membri hanno la facoltà di adottare provvedimenti di coordinamento o di imporre servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico comportanti la concessione di aiuti statali ai sensi dell’art. 77 del Trattato.

4
In materia di coordinamento dei trasporti, l’art. 3, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1107/70 autorizza, fino all’entrata in vigore delle regolamentazioni comunitarie relative all’accesso al mercato dei trasporti, gli aiuti accordati a titolo eccezionale e temporaneo per eliminare, nel quadro di un piano di risanamento, una sovraccapacità comportante gravi difficoltà strutturali e per contribuire in tal modo a un miglior soddisfacimento delle necessità del mercato dei trasporti.

5
Nell’ambito dell’istituzione di una politica comune dei trasporti, il mercato dei trasporti internazionali di merci su strada è stato parzialmente liberalizzato, nella Comunità, mediante l’instaurazione, nel 1969, di un regime di contingentamento ad opera del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n. 1018, relativo alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri (GU L 175, pag. 13). Nel 1991 e nel 1992, ad esempio, il contingente comunitario comprendeva, rispettivamente, 47 094 e 65 936 autorizzazioni, ripartite tra i diversi Stati membri secondo un criterio determinato. Alla Repubblica italiana sono state così attribuite 5 550 autorizzazioni nel 1991 e 7 770 nel 1992. Le autorizzazioni comunitarie consentivano ai loro titolari di effettuare trasporti tra gli Stati membri per un anno. Detto regime è stato mantenuto in vigore fino al 1° gennaio 1993, data della liberalizzazione completa di tale attività ad opera del regolamento (CEE) del Consiglio 26 marzo 1992, n. 881, relativo all’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU L 95, pag. 1).

6
Per quanto riguarda il mercato dei trasporti di merci all’interno di uno Stato membro, il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4059, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 390, pag. 3), ha assoggettato, a partire dal 1° luglio 1990, il cabotaggio, vale a dire il trasporto di merci all’interno di uno Stato membro effettuato da un trasportatore stabilito in un altro Stato membro, a un regime transitorio in forma di contingente comunitario ad apertura graduale. Il contingente iniziale complessivo comprendeva 15 000 autorizzazioni di cabotaggio della durata di due mesi, ripartite tra gli Stati membri secondo un criterio determinato. In tale ambito, alla Repubblica italiana sono state attribuite 1 767 autorizzazioni. Il regolamento (CEE) del Consiglio 25 ottobre 1993, n. 3118, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279, pag. 1), ha previsto il mantenimento di tale regime transitorio, in forma di contingente comunitario iniziale complessivo di 30 000 autorizzazioni (di cui 3 520 per la Repubblica italiana), il quale aumentava del 30% all’anno, fino all’istituzione definitiva della liberalizzazione completa delle attività di cabotaggio a partire dal 1° luglio 1998».

Circostanze di fatto

3
Gli elementi riportati in questo punto risultano dagli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale nella sentenza impugnata nei termini seguenti:

«7
La legge della Regione Friuli‑Venezia Giulia 18 maggio 1981, n. 28, relativa ad interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli‑Venezia Giulia nonché dell’autotrasporto merci in conto terzi (in prosieguo: la “legge n. 28/1981”), prevedeva, agli artt. 4, 7 e 8, talune misure d’intervento a favore delle imprese di trasporto in conto terzi stabilite nel territorio regionale.

8
Il regime istituito da detta legge è stato sostituito dalla legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, relativa ad interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli‑Venezia Giulia nonché dell’autotrasporto merci in conto terzi (...) (in prosieguo: la “legge n. 4/1985”). La legge n. 4/1985 ha istituito, agli artt. 4‑6, un regime di aiuti regionali essenzialmente identico a quello previsto dalla legge n. 28/1981.

9
Tali leggi prevedevano tre misure a favore delle imprese di autotrasporto in conto terzi stabilite nel territorio della Regione Friuli‑Venezia Giulia:

a)
contributi annuali, per un periodo non superiore a dieci anni, sino al 60% (per le imprese singole) e al 70% (per le cooperative e i consorzi) del tasso di riferimento fissato con decreto ministeriale, sugli interessi dei mutui contratti per (artt. 4 delle leggi nn. 28/1981 e 4/1985):

la realizzazione di infrastrutture dell’impresa (costruzione, acquisto, ampliamento, completamento e ammodernamento dei locali necessari all’attività dell’impresa, compresi quelli destinati al deposito, allo stoccaggio e alla manipolazione delle merci);

l’acquisto, il potenziamento e il rinnovo delle attrezzature fisse e mobili nonché dei mezzi di trasporto interni e stradali;

b)
contributi sulle operazioni di locazione finanziaria per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di prima immatricolazione e relative carrozzerie intercambiabili, idonei all’attività di autotrasporto delle merci, come pure per impianti, macchinari ed attrezzature per l’attività, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli, nonché per la movimentazione delle merci per un periodo di tre o cinque anni, sino al 25% del prezzo d’acquisto dei beni (per le imprese singole) e del 30% (per cooperative o consorzi). Tale aiuto, previsto dagli artt. 7 della legge n. 28/1981 e 5 della legge n. 4/1985, è stato ridotto, per tutti i beneficiari, al 20%, poi al 15% del prezzo d’acquisto con le leggi regionali successive;

c)
contributi finanziari annui a favore dei consorzi e delle altre forme associative, sino ad un massimo del 50%, sugli investimenti destinati alla costruzione o all’acquisto di impianti e attrezzature necessari al raggiungimento delle finalità consortili od associative, o a contribuire alla gestione e allo sviluppo dei servizi comuni di ricovero, manutenzione e riparazione degli autoveicoli e degli impianti ed attrezzature a ciò connessi (art. 8 della legge n. 28/1981 e art. 6 della legge n. 4/1985).

10
(…) l’importo dei crediti previsti per gli aiuti di cui all’art. 4 della legge n. 4/1985, per il periodo compreso tra il 1985 ed il 1995, sarebbe stato pari a ITL 13 000 milioni (6,7 milioni di euro) e le domande accolte sarebbero state 155. In media, l’intensità degli aiuti versati sarebbe stata compresa tra il 13 e il 26% dei costi e degli interessi dei mutui. L’importo previsto per il periodo compreso tra il 1981 ed il 1985 sarebbe ammontato a ITL 930 milioni (0,4 milioni di euro) e, durante lo stesso periodo, sarebbero state accolte 14 domande (decisione impugnata, punto II).

11
(…) i crediti previsti per gli aiuti di cui all’art. 5 della legge n. 4/1985 sarebbero stati pari a ITL 23 300 milioni (11,8 milioni di euro) nel periodo compreso tra il 1985 ed il 1995 e, nello stesso periodo, sarebbero state accolte 1 691 domande, con una media di finanziamento erogato pari al 19%. Nel 1993 sarebbero state accolte 83 domande e l’intensità dell’aiuto sarebbe stata del 10%. Dal 1981 al 1985 sarebbero state accolte 305 domande e sarebbero stati versati aiuti per ITL 5 790 milioni (2,9 milioni di euro) (decisione impugnata, punto II).

12
Secondo le informazioni inviate alla Commissione [delle Comunità europee] dalle autorità italiane dopo l’apertura del procedimento amministrativo, gli aiuti concessi in applicazione dell’art. 6 della legge n. 4/1985 erano destinati ad investimenti nel settore dell’intermodalità (punto II, sesto capoverso, della decisione impugnata). Dalla decisione impugnata risulta (punto VIII, sesto capoverso) che tali aiuti costituivano dal 10 al 15% dell’importo complessivo degli aiuti erogati.

(…)

16
Con lettera del 14 febbraio 1997 la Commissione ha reso nota al governo italiano la propria decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti del regime di aiuti a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi istituito dalle leggi nn. 4/1985 e 28/1981 (GU 1997, C 98, pag. 16). Essa invitava le autorità italiane e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni ed a fornire tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune. La Commissione ha ricevuto le osservazioni del governo italiano il 3 aprile 1997 (…).

17
Il 30 luglio 1997 la Commissione ha concluso il procedimento adottando la decisione impugnata. (…)».

4
Il punto VI della motivazione della decisione impugnata precisa che il regime di aiuti in causa, poiché si prefiggeva lo scopo di migliorare la competitività delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi con sede nella regione Friuli‑Venezia Giulia (in prosieguo: la «regione»), riducendo i normali costi della loro attività, i quali avrebbero continuato a gravare sulle imprese concorrenti al di fuori di questa regione, recava un beneficio a queste ultime e a questo settore, il che poteva comportare una distorsione della concorrenza.

5
Innanzi tutto la Commissione, al punto VII, capoversi dal secondo al decimo, della decisione impugnata, distingue tra il mercato del trasporto di merci su strada a livello nazionale, regionale e locale, da un lato, e quello del trasporto internazionale di merci su strada, dall’altro. Essa fa presente che il primo di tali mercati non era aperto alla concorrenza comunitaria fino all’entrata in vigore, in data 1° luglio 1990, del regolamento n. 4059/89. Di conseguenza, gli aiuti concessi prima di tale data alle imprese di trasporto operanti esclusivamente a livello nazionale, regionale o locale non potevano incidere sugli scambi intracomunitari e non costituivano quindi aiuti di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato. Invece, gli aiuti concessi dopo tale data sarebbero aiuti di Stato ai sensi della detta disposizione, poiché avrebbero potuto incidere sugli scambi tra Stati membri.

6
Quanto al mercato del trasporto internazionale di merci su strada, la Commissione rileva, al punto III, terzo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, che esso è stato aperto alla concorrenza intracomunitaria a partire dal 1969, data in cui è entrato in vigore il regolamento n. 1018/68. Essa ne deduce, al punto VII, ultimo capoverso, della detta motivazione, che gli aiuti previsti dalle leggi nn. 28/1981 e 4/1985 rafforzavano la posizione finanziaria e quindi le possibilità di azione delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi della regione nei confronti dei loro concorrenti dal 1969, per le imprese che effettuavano trasporti internazionali, e potevano, in tal modo, incidere sugli scambi tra gli Stati membri. I detti aiuti costituiscono quindi aiuti di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato e il carattere locale o limitato della concorrenza dei vettori regionali non può escludere l’applicazione di tale articolo.

7
Esaminando poi, al punto VIII, ottavo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, se gli aiuti così qualificati come aiuti di Stato possano beneficiare di una deroga, la Commissione considera che gli aiuti concessi in applicazione dell’art. 6 della legge n. 4/1985 per il finanziamento di materiale destinato al settore del trasporto combinato possono beneficiare dell’esenzione prevista all’art. 3, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1107/70. Nessuna delle altre deroghe previste da questo regolamento o dal Trattato potrebbe essere applicata agli altri aiuti concessi dalla regione.

8
Infine, al punto VIII, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, si precisa che l’aiuto concesso in forza delle leggi nn. 28/1981 e 4/1985 a favore di imprese di autotrasporto merci della regione che esercitano tale attività a livello nazionale, regionale o locale a decorrere dal 1° luglio 1990, nonché a quelle che esercitano attività di trasporto internazionale, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 92 del Trattato. La Commissione conclude, al punto IX della detta motivazione, che, poiché il governo italiano ha dato esecuzione al regime di aiuti senza aver adempiuto l’obbligo di notifica, tale regime dev’essere considerato illegale e il recupero dei detti aiuti è necessario al fine di ripristinare le eque condizioni di concorrenza preesistenti alla concessione di tali aiuti.

9
Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

Le sovvenzioni in forza delle leggi n. 28/81 e n. 4/85 della Regione Friuli‑Venezia Giulia (in prosieguo: le “sovvenzioni”) concesse fino al 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente l’attività di trasporto locale, regionale o nazionale non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del Trattato.

Articolo 2

Le sovvenzioni non contemplate dall’articolo 1 della presente decisione costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del Trattato e sono illegali in quanto poste in esecuzione in violazione dell’articolo 93, paragrafo 3.

Articolo 3

Le sovvenzioni mirate al finanziamento di materiali specificatamente adattati al trasporto combinato e destinati a tale uso esclusivo costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del Trattato, ma sono compatibili con il mercato comune in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1107/70.

Articolo 4

Le sovvenzioni concesse a decorrere dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano attività di trasporto locale, regionale o nazionale e alle imprese di trasporto internazionale sono incompatibili con il mercato comune, poiché non soddisfano ad alcuna condizione di deroga di cui all’articolo 92, paragrafi 2 e 3 del Trattato, né alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1107/70.

Articolo 5

L’Italia sopprime e recupera l’aiuto di cui all’articolo 4, che sarà restituito conformemente alle disposizioni di diritto interno, maggiorato degli interessi calcolati applicando i tassi di riferimento utilizzati per la valutazione dei regimi di aiuto a finalità regionale, a decorrere dal giorno in cui l’aiuto è stato versato e fino alla data di effettiva restituzione.

(…)

Articolo 7

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».

10
In seguito all’adozione della decisione impugnata, la regione, che aveva sospeso la concessione degli aiuti di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha abrogato il regime di aiuti previsto dalla legge n. 4/1985 ed ha adottato i provvedimenti necessari per il recupero degli aiuti già versati.


Il procedimento, le conclusioni e i motivi dinanzi al Tribunale nonché la sentenza impugnata

11
In tale contesto, con atti introduttivi registrati nella cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 1997, causa T‑298/97; l’11 dicembre 1997, cause riunite T‑312/97 e T‑313/97; il 16 dicembre 1997, causa T‑315/97; il 19 dicembre 1997, cause riunite da T‑600/97 a T‑607/97; il 2 gennaio 1998, causa T‑1/98; il 5 gennaio 1998, cause riunite da T‑3/98 a T‑6/98, e il 26 gennaio 1998, causa T‑23/98, talune delle imprese beneficiarie degli aiuti di cui trattasi hanno proposto un ricorso al fine di ottenere l’annullamento parziale della decisione impugnata.

12
Con ordinanza 29 settembre 1998 del presidente della Quarta Sezione ampliata, la Repubblica italiana è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle imprese ricorrenti in primo grado (in prosieguo: le «ricorrenti»).

13
La Repubblica italiana ha inoltre, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 ottobre 1997, proposto un ricorso, registrato con il numero di ruolo C‑372/97, diretto ad ottenere, in via principale, l’annullamento parziale della decisione impugnata e, in subordine, l’annullamento della stessa decisione nella parte in cui, al suo art. 5, impone al detto Stato membro il recupero delle sovvenzioni concesse a decorrere dal 1° luglio 1990. Questo procedimento è stato sospeso, con ordinanza 24 novembre 1998 della Corte, fino alla pronuncia della sentenza impugnata.

14
Con il loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti richiedevano, in via principale, l’annullamento parziale della decisione impugnata e, in subordine, l’annullamento della decisione stessa nella parte in cui, al suo art. 5, impone alla Repubblica italiana di recuperare le sovvenzioni concesse a decorrere dal 1° luglio 1990, con i relativi interessi. A sostegno delle loro conclusioni, esse deducevano in sostanza quattro motivi di annullamento.

15
Il primo motivo di annullamento dedotto si riferiva ad una violazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato. Le ricorrenti sostenevano che la Commissione aveva commesso un errore di diritto essendosi limitata a far presente la semplice possibilità che gli scambi tra gli Stati membri fossero pregiudicati e non dimostrando l’esistenza di una minaccia reale e concreta di distorsione della concorrenza. Nella fattispecie, i detti aiuti, poiché erano di importo modesto, erano diretti a beneficiari operativi soprattutto a livello regionale e svolgevano una funzione compensativa, non avrebbero potuto pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri né alterare la concorrenza. Inoltre, le ricorrenti addebitavano alla decisione impugnata un difetto di motivazione.

16
Il Tribunale ha respinto questo primo motivo con la motivazione esposta ai punti 76‑106 della sentenza impugnata. Risulta in particolare da questa che, da un lato, la Commissione non era tenuta a dimostrare l’esistenza di un’incidenza reale degli aiuti di cui trattasi sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza e che, dall’altro, né l’importo asseritamente minimo di questi aiuti né la dimensione relativamente modesta delle imprese beneficiarie e nemmeno il fatto che queste esercitavano la loro attività a livello locale consentivano di concludere per l’assenza di incidenza dei detti aiuti sul mercato e sugli scambi intracomunitari. Inoltre, la censura relativa all’insufficienza di motivazione della decisione impugnata è stata anch’essa respinta dal Tribunale in quanto, in tale decisione, la Commissione aveva precisato in modo succinto ma chiaro i motivi per cui i detti aiuti erano idonei a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza.

17
Il secondo motivo d’annullamento dedotto dalle ricorrenti si riferiva, da un lato, ad una violazione da parte della Commissione degli artt. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato e 3, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1107/70, per quanto riguarda l’interpretazione delle norme derogatorie previste da questi articoli e, dall’altro, a un difetto di motivazione della decisione impugnata a tal riguardo.

18
Il Tribunale ha respinto questo secondo motivo affermando, ai punti 124‑135 della sentenza impugnata, che la decisione impugnata non poteva essere considerata viziata da errore di diritto su tale punto né, del resto, da difetto di motivazione.

19
Il terzo motivo di annullamento dedotto dalle ricorrenti consisteva nel sostenere che gli aiuti di cui trattasi, essendo stati istituiti da leggi antecedenti alla liberalizzazione del settore dei trasporti, non dovevano essere qualificati come aiuti nuovi, ma dovevano essere considerati come aiuti esistenti.

20
Il Tribunale ha accolto questo motivo, unicamente in quanto si riferisce agli aiuti concessi alle imprese che effettuano esclusivamente trasporto locale, regionale o nazionale, e l’ha respinto per quanto riguarda quelle che operano nel settore dell’autotrasporto internazionale di merci. I motivi sui quali il Tribunale ha basato il suo ragionamento sono i seguenti:

«142
Secondo una giurisprudenza consolidata, devono essere considerati aiuti esistenti gli aiuti istituiti prima dell’entrata in vigore del Trattato o dell’adesione dello Stato membro interessato alle Comunità europee e quelli che sono stati regolarmente attuati alle condizioni previste dall’art. 93, n. 3, del Trattato (sentenze della Corte [15 marzo 1994, causa C-387/92,] Banco Exterior de España [Racc. pag. I-877], punto 19, e 17 giugno 1999, causa C‑295/97, Piaggio, Racc. pag. I‑3735, punto 48).

143
Allo stesso modo, un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza deve essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, nei limiti in cui esso non rientrava, al momento della sua istituzione, nel campo di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato, applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza, alla luce delle condizioni fissate da tale disposizione, relative all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri ed alle ripercussioni sulla concorrenza.

           
(…)

145
Nel caso di specie, poiché il settore dell’autotrasporto internazionale di merci è stato aperto alla concorrenza con il regolamento n. 1018/68 a partire dal 1969, i regimi di aiuti controversi, istituiti nel 1981 e nel 1985, al momento della loro istituzione rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato e dovevano, pertanto, essere considerati regimi di aiuti nuovi soggetti, come tali, all’obbligo di notifica previsto dall’art. 93, n. 3, del Trattato.

146
Viceversa, nei limiti in cui il mercato del cabotaggio è stato liberalizzato soltanto con il regolamento n. 4059/89 a partire dal 1° luglio 1990, i regimi di aiuti controversi non rientravano, al momento della loro istituzione nel 1981 e nel 1985, per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto locale, regionale o nazionale, nel campo di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato.

147
Ne consegue che gli aiuti versati a imprese che effettuano esclusivamente un siffatto tipo di trasporto devono essere qualificati come aiuti esistenti e possono formare oggetto, se del caso, solo di una decisione di incompatibilità avente efficacia ex nunc.

148
Infatti, in forza delle disposizioni dell’art. 93, nn. 1 e 2, del Trattato e conformemente al principio della certezza del diritto, nell’ambito del suo controllo permanente degli aiuti esistenti, la Commissione ha esclusivamente il potere di imporre la soppressione o la modifica di tali aiuti nel termine da essa stabilito. Questi ultimi possono pertanto essere regolarmente eseguiti fintantoché la Commissione non ne abbia constatato l’incompatibilità con il mercato comune (sentenze della Corte 30 giugno 1992, causa C‑47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4145, punti 23 e 25, e Banco Exterior de España, citata, punto 20).

(…)

150
La decisione impugnata deve quindi essere annullata nella parte in cui, all’art. 2, dichiara illegali gli aiuti versati a partire dal 1° luglio 1990 alle imprese che effettuano esclusivamente trasporto locale, regionale o nazionale e impone, all’art. 5, il loro recupero».

21
Il quarto motivo di annullamento dedotto dalle ricorrenti si riferiva al fatto che l’art. 4 della decisione impugnata, al quale rinvia l’art. 5 della stessa, prevedendo il recupero degli aiuti incompatibili con il Trattato, constata inequivocabilmente l’incompatibilità con il mercato comune degli aiuti versati a decorrere dal 1° luglio 1990, data che si applica non solo agli aiuti versati alle imprese che effettuano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale, ma anche a quelli versati alle imprese che effettuano attività di trasporto internazionale di merci su strada. Si addebita così alla Commissione di aver violato sia i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, sia l’obbligo di motivazione per quanto riguarda il recupero degli aiuti.

22
Il Tribunale ha respinto anche questo motivo con la motivazione esposta ai punti 162‑177 della sentenza impugnata, che è fondata sulla considerazione secondo cui l’art. 4 della decisione impugnata dev’essere interpretato nel senso che riguarda gli aiuti concessi alle imprese che effettuano trasporto locale, regionale o nazionale a decorrere dal 1° luglio 1990 nonché quelli concessi alle imprese che effettuano attività di trasporto internazionale di merci su strada dopo l’introduzione dei regimi di aiuti di cui trattasi.

23
Il Tribunale ha poi dichiarato che, poiché gli aiuti di cui trattasi non erano stati notificati alla Commissione, le ricorrenti non avevano addotto alcun elemento concreto che consentisse di presumere che l’obbligo di rimborsare gli aiuti individuali concessi ad imprese che effettuano attività di trasporto internazionale di merci su strada presenti, tenuto conto dell’incidenza di questi aiuti sulla concorrenza, un carattere manifestamente sproporzionato rispetto agli obiettivi del Trattato, né avevano fatto valere alcuna circostanza eccezionale tale da fondare un legittimo affidamento sulla regolarità degli aiuti versati alle dette imprese. Inoltre esso ha concluso che la decisione impugnata è sufficientemente motivata a tal riguardo.

24
Il dispositivo della sentenza impugnata è così formulato:

«1)
L’art. 2 della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli‑Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione, è annullato nella parte in cui dichiara illegali gli aiuti concessi a decorrere dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente l’attività di trasporto locale, regionale o nazionale.

2)
L’art. 5 della decisione 98/182 è annullato nella parte in cui obbliga la Repubblica italiana a recuperare tali aiuti.

3)
Per il resto, il ricorso è respinto.

4)
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese».


Ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado

25
Con il suo ricorso la Repubblica italiana conclude che la Corte voglia:

in via principale, annullare parzialmente la sentenza impugnata;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui impone l’obbligo di recuperare le sovvenzioni concesse con i relativi interessi;

condannare la Commissione alle spese.

26
La Commissione conclude che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

annullare la sentenza impugnata o, in subordine, annullarla nella parte in cui ha annullato parzialmente la decisione impugnata;

condannare la Repubblica italiana e l’impresa Edo Collorigh e a. (in prosieguo: la «Collorigh e a.»), che erano tra i ricorrenti in primo grado, alle spese.

27
Nella comparsa di risposta presentata in seguito alla notifica dell’atto di impugnazione, Collorigh e a. concludono, in sostanza, che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui:

ritiene incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi alle imprese che esercitano attività di trasporto internazionale e sono beneficiarie delle provvidenze concesse ai sensi delle leggi regionali nn. 28/1981 e 4/1985;

qualifica come «aiuti nuovi» i contributi erogati alle imprese che esercitavano attività di trasporto internazionale nel periodo compreso tra il 1981 e il 1995;

impone alle competenti autorità della Repubblica italiana di procedere al recupero degli aiuti dei quali si asserisce l’illegittimità;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui impone l’obbligo di recuperare le sovvenzioni concesse con i relativi interessi;

in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata limitando l’obbligo di restituzione alla somma minore tenendo conto del beneficio effettivamente conseguito dalle imprese interessate e degli oneri fiscali gravanti su di esse.


Sull’impugnazione incidentale

Argomenti delle parti

28
Con l’impugnazione incidentale, che occorre esaminare in primo luogo, la Commissione fa valere che il Tribunale ha violato sia il suo obbligo di verificare d’ufficio la ricevibilità dei ricorsi presentati in primo grado sia l’art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), disposizione che stabilisce il criterio dell’interesse individuale. Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare i detti ricorsi irricevibili per carenza di un tale interesse individuale, in quanto le ricorrenti non potevano far valere loro qualità particolari o una situazione di fatto che le contraddistinguesse rispetto a qualunque altro beneficiario, attuale o potenziale, degli aiuti in questione.

29
Ritenendo che la decisione impugnata costituisca un atto di portata generale, la Commissione afferma che essa non riguarda individualmente le ricorrenti, che sono imprese che non hanno fatto valere e non potevano far valere il minimo elemento specifico tale da individuarle rispetto alle altre imprese interessate e che non hanno partecipato alla procedura formale di esame degli aiuti di cui trattasi. Più precisamente, questa decisione non avrebbe leso diritti specifici di queste ricorrenti, diversi da quelli delle altre imprese beneficiarie dei detti aiuti.

30
Secondo la Commissione, questa analisi è confermata dalla giurisprudenza (v., in particolare, sentenze 10 luglio 1986, causa 282/85, DEFI/Commissione, Racc. pag. 2469, e 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219) e non è contraddetta dalla sentenza 19 ottobre 2000, cause riunite C‑15/98 e C‑105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione (Racc. pag. I‑8855). In particolare, l’impresa interessata nella causa che ha dato luogo a quest’ultima sentenza si sarebbe trovata in una situazione diversa, dato che essa non sarebbe stata solo interessata dalla decisione della Commissione in quanto impresa potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti, «ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e per il quale la Commissione ha ordinato il recupero».

31
La Commissione sottolinea in particolare che, in primo luogo, l’ordine di recupero degli aiuti già erogati è solo uno degli aspetti della decisione impugnata, che continua a riguardare tutti i beneficiari, compresi quelli solo potenziali. Essa sostiene poi che l’effettiva esistenza di un obbligo imposto a ciascuna impresa di restituire gli aiuti riscossi potrà essere determinata solo a seguito di complessi accertamenti. Infine, se tutte le imprese beneficiarie di aiuti concessi nell’ambito di regimi dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune e il cui recupero è stato ordinato con una decisione della Commissione potessero presentare ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale, in assenza di ricorso da parte delle dette imprese, qualsiasi rinvio pregiudiziale relativo al recupero di tali aiuti sarebbe dichiarato irricevibile (v. sentenza 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I‑833, punti 25 e 26). Essa ritiene che l’effetto perverso di una tale situazione sarebbe di obbligare le imprese beneficiarie ad impugnare la decisione dinanzi al Tribunale nel breve termine previsto per il ricorso di annullamento, ancor prima di sapere se, in base al diritto nazionale, saranno effettivamente chiamate a restituire gli aiuti ricevuti e un tale effetto rischia di affievolire la tutela giurisdizionale delle dette imprese.

32
La Commissione ritiene che questo motivo di irricevibilità sia un motivo di ordine pubblico. Pertanto, poiché il Tribunale avrebbe dovuto verificare d’ufficio se la decisione impugnata riguardi individualmente le ricorrenti, la Corte deve sanzionare una tale violazione di quest’obbligo. In subordine, la Commissione chiede alla Corte di esaminare essa stessa la questione della ricevibilità dei ricorsi presentati in primo grado. Statuendo ai sensi dell’art. 61, primo comma, del suo Statuto, la Corte di giustizia potrebbe dichiarare i ricorsi irricevibili.

Giudizio della Corte

33
In via preliminare, occorre constatare che la Commissione ha rinunciato alle sue conclusioni in subordine miranti all’annullamento della sentenza impugnata in quanto essa annulla parzialmente la decisione impugnata.

34
Occorre ricordare che l’art. 173 del Trattato, in forza del quale la Corte esercita un controllo di legittimità sugli atti comunitari, prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del detto Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

35
Qualora una persona fisica o giuridica non sia individualmente interessata da una decisione ai sensi della detta disposizione, cosa che costituisce una condizione essenziale della legittimitazione ad agire nell’ambito di un ricorso mirante al controllo giurisdizionale di un atto comunitario, un tale ricorso è irricevibile e questa irricevibilità costituisce, di conseguenza, un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario (v., relativamente alla carenza di interesse di una parte a proporre ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado o a proseguire il procedimento, sentenza 19 ottobre 1995, causa C‑19/93 P, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. I‑3319, punto 13).

36
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., in particolare, sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; 2 aprile 1998, causa C‑321/95 P, Greenpeace/Commissione, Racc. pag. I‑1651, punti 7 e 28, nonché Italia e Sardegna Lines/Commissione, cit., punto 32).

37
La Corte ha pertanto dichiarato che un’impresa non può, in via di principio, impugnare una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime. Infatti, una tale decisione si presenta, nei confronti dell’impresa ricorrente, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto (sentenze Van der Kooy e a./Commissione, cit., punto 15; 7 dicembre 1993, causa C‑6/92, Federmineraria e a./Commissione, Racc. pag. I‑6357, punto 14, nonché Italia e Sardegna Lines/Commissione, cit., punto 33).

38
Occorre tuttavia ricordare la posizione adottata dalla Corte nella sentenza Italia e Sardegna Lines/Commissione, sopra menzionata, relativamente alla decisione della Commissione 21 ottobre 1997, 98/95/CE, relativa a taluni aiuti concessi dalla regione Sardegna alle imprese di navigazione in Sardegna (GU 1998, L 20, pag. 30), che obbligava la Repubblica italiana a recuperare presso ciascun beneficiario dei prestiti e delle locazioni finanziarie in questione l’elemento di aiuto che essi contenevano. Infatti, ai punti 34 e 35 della detta sentenza, la Corte ha dichiarato che l’impresa Sardegna Lines, poiché era interessata dalla decisione 98/95 non solo in quanto impresa del settore della navigazione in Sardegna, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti degli armatori sardi, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e per il quale la Commissione aveva ordinato il recupero, era individualmente interessata dalla detta decisione e il suo ricorso contro quest’ultima era ricevibile.

39
Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tale è precisamente il caso della presente fattispecie, poiché le ricorrenti si trovano in una posizione diversa da quella di richiedenti per i quali una decisione della Commissione riveste il carattere di misura di portata generale. Infatti, queste ricorrenti sono interessate dalla decisione impugnata non solo in quanto imprese del settore dell’autotrasporto merci nella regione, potenzialmente beneficiarie del regime di aiuti di cui trattasi, ma anche nella loro qualità di beneficiarie effettive degli aiuti individuali concessi a titolo di questo regime e per i quali la Commissione ha ordinato il recupero. Come risulta dai punti 10 e 11 della sentenza impugnata, il numero delle domande accolte e l’importo dei finanziamenti previsti per gli aiuti di cui trattasi durante i periodi compresi tra il 1981 e il 1985 nonché tra il 1985 e il 1995 sono stati precisati al punto II della motivazione della decisione impugnata e la Commissione non poteva quindi ignorare l’esistenza dei detti beneficiari effettivi.

40
Dato che da quanto precede risulta che, nel caso di specie, i ricorsi delle ricorrenti erano ricevibili, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto non sollevando d’ufficio un motivo di irricevibilità per il fatto che queste ultime non sarebbero state individualmente interessate dalla decisione impugnata.

41
Ne deriva che l’impugnazione incidentale della Commissione dev’essere respinta in quanto infondata.


Sul merito

42
A sostegno del suo ricorso, la Repubblica italiana deduce due motivi. Con il primo motivo, essa fa valere in sostanza che il Tribunale ha violato l’art. 92, n. 1, del Trattato. Con la prima parte di questo motivo, essa ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’interpretare questa disposizione. Con la seconda e la terza parte del detto motivo, essa sostiene che in seguito ad un errore di valutazione il Tribunale ha dichiarato che gli aiuti concessi alle imprese che effettuano attività di trasporto internazionale di merci su strada (in prosieguo: gli «aiuti controversi») hanno inciso sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza e devono di conseguenza essere considerati regimi di aiuti nuovi, assoggettati, a tale titolo, all’obbligo di notifica previsto dall’art. 93, n. 3, del Trattato. Con la quarta parte dello stesso motivo, si sostiene che la sentenza impugnata è viziata da insufficienza di motivazione relativamente all’incidenza degli aiuti controversi sui detti scambi. Con il suo secondo motivo, che riguarda la domanda di rimborso dei detti aiuti, la Repubblica italiana fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione nonché una violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.

Sul primo motivo

Sulla prima parte del primo motivo, relativa all’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’interpretare l’art. 92, n. 1, del Trattato

    Argomenti delle parti

43
La Repubblica italiana nonché Collorigh e a. sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’art. 92, n. 1, del Trattato non dev’essere interpretato restrittivamente come richiedente un’incidenza reale e concreta degli aiuti in questione, sugli scambi intracomunitari. A loro parere, il Tribunale avrebbe dovuto interpretare questa disposizione nel senso che richiede che la Commissione dimostri e precisi concretamente se talune imprese avessero subito un danno e, eventualmente, quante di esse fossero interessate.

44
Per contro, la Commissione sostiene che, come il Tribunale, non era tenuta a verificare se le misure di aiuto avessero in concreto arrecato danno ad altre imprese comunitarie. Questo esame non sarebbe richiesto né dalla lettera dell’art. 92 del Trattato, che fa riferimento semplicemente alla minaccia di distorsione della concorrenza, né dalla struttura di questa disposizione. Inoltre, un tale esame sarebbe quasi impossibile da effettuarsi, in particolare in mercati frammentati che sono caratterizzati dalla presenza di numerosissimi operatori.

    Giudizio della Corte

45
Occorre rilevare a tal riguardo che l’art. 92, n. 1, del Trattato definisce gli aiuti da esso disciplinati nel senso che si tratta di aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri.

46
Le norme di procedura stabilite dal Trattato variano a seconda che gli aiuti costituiscano aiuti esistenti o aiuti nuovi.

47
Per quanto riguarda gli aiuti esistenti, in forza delle disposizioni dell’art. 93, nn. 1 e 2, del Trattato e conformemente al principio di certezza del diritto, la Commissione, se, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto non è compatibile con il mercato comune a norma dell’art. 92 del detto Trattato, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Tali aiuti possono quindi essere regolarmente erogati fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità (v. cit. sentenze Italia/Commissione, punti 23 e 25, nonché Banco Exterior de España, punto 20).

48
Per quanto riguarda i nuovi aiuti, l’art. 93, n. 3, del Trattato prevede che alla Commissione siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire tali aiuti. Quest’ultima procede allora ad un primo esame degli aiuti progettati. Se, in esito a tale esame, ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, inizia senza indugio la procedura di esame in contraddittorio di cui al n. 2 del detto articolo. In tal caso, lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale. I nuovi aiuti sono quindi sottoposti ad un controllo preventivo da parte della Commissione e non possono, in via di principio, essere attuati fino a che quest’ultima non li abbia dichiarati compatibili con il Trattato.

49
Come ha in particolare constatato il Tribunale ai punti 77‑79 della sentenza impugnata, nell’ambito della sua valutazione dei nuovi aiuti che devono essere notificati ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato prima di essere attuati, la Commissione è tenuta a dimostrare non un’incidenza effettiva di questi aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza, ma se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi. Se la Commissione dovesse dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze degli aiuti già concessi, verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato, a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti (sentenza 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint Frères», Racc. pag. I‑307, punti 32 e 33).

50
Pertanto, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 95 della sentenza impugnata, che non era necessario accertare che talune imprese comunitarie avevano subito un danno a seguito della concessione degli aiuti controversi. Questa prima parte del primo motivo, relativa ad un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’interpretare l’art. 92, n. 1, del Trattato, deve quindi essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte del primo motivo, relativa all’incidenza degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza

    Argomenti delle parti

51
La Repubblica italiana e Collorigh e a. fanno valere che il Tribunale avrebbe dovuto concludere, tenuto conto in particolare di taluni elementi pertinenti del fascicolo, che gli aiuti controversi non incidevano sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza. In primo luogo, a causa del fatto che, da un lato, questi aiuti rappresentavano un importo globale molto modesto e che, dall’altro, gli autotrasportatori della regione costituivano una parte del tutto marginale del settore del trasporto intracomunitario, l’impatto dei detti aiuti poteva solamente essere del tutto insignificante. In secondo luogo, il settore del trasporto internazionale di merci su strada, caratterizzato dai contingenti e dagli accordi bilaterali, non poteva ancora essere considerato completamente liberalizzato. Del resto, il Tribunale avrebbe dovuto dimostrare che il contingente comunitario in vigore sul mercato del trasporto internazionale su strada non era stato esaurito, mentre tale era nella fattispecie. In terzo luogo, secondo Collorigh e a., il Tribunale avrebbe dovuto escludere che il regime degli aiuti controversi fosse stato idoneo a rafforzare la posizione finanziaria delle imprese beneficiarie, in quanto questi aiuti avevano come obiettivo di compensare la concorrenza esercitata dagli operatori di Austria, Croazia e Slovenia.

52
La Commissione replica, da un lato, che l’applicazione di un regime di aiuti, tale da favorire non una sola impresa, ma tutto un settore, in particolare allorché la struttura del mercato è caratterizzata dalla presenza di un gran numero di imprese di piccole dimensioni, incide necessariamente sugli scambi. Come rileva giustamente il Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata, in un tale contesto, gli effetti di un aiuto anche relativamente modesto sulla concorrenza e sugli scambi possono essere non trascurabili ed un simile aiuto non può essere ritenuto di scarsa importanza.

53
D’altra parte, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada, sarebbe esistita in Italia, anche anteriormente al 1969, una certa concorrenza in forza degli accordi bilaterali conclusi dalla Repubblica italiana. Nel 1981 e nel 1985, quando i regimi di aiuti controversi sono stati istituiti, i contingenti comunitari avrebbero consentito a tutti i vettori in possesso delle prescritte autorizzazioni l’effettuazione di trasporti su qualsiasi relazione tra due Stati membri, istituendo o rafforzando un rapporto di concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri diversi, come il Tribunale avrebbe rilevato al punto 145 della sentenza impugnata. Del resto, in questo stesso punto, il Tribunale avrebbe correttamente indicato i motivi che l’hanno indotto a ritenere che i benefici concessi alle imprese di autotrasporto internazionale di merci costituiscono aiuti di Stato ai sensi del Trattato.

    Giudizio della Corte

54
In primo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I‑959, punto 43; 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑4103, punto 42, e 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I‑7747, punto 81). Un aiuto di entità relativamente esigua è idoneo a ripercuotersi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri quando il settore in cui operano le imprese che ne beneficiano sia caratterizzato da forte concorrenza (v. sentenze 11 novembre 1987, causa 259/85, Francia/Commissione, Racc. pag. 4393, punto 24, e 26 settembre 2002, causa C‑351/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑8031, punto 63).

55
Il Tribunale, dopo aver constatato che questa giurisprudenza trovava applicazione nella fattispecie, da un lato, ha dichiarato giustamente, ai punti 84 e 86 della sentenza impugnata, che le modeste dimensioni delle imprese beneficiarie e l’importo relativamente esiguo degli aiuti erogati non consentivano di escludere qualsiasi incidenza sulla concorrenza e sugli scambi, allorché la struttura del mercato è caratterizzata, come nel settore del trasporto di merci su strada, dalla presenza di un gran numero di imprese di piccole dimensioni. D’altra parte, come ha rilevato il Tribunale al punto 94 della sentenza impugnata, benché i trasportatori della regione rappresentassero solo una quota marginale di tale settore, un tale carattere limitato della concorrenza non può escludere l’applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato. Esso ne ha dedotto, nello stesso punto, che gli aiuti controversi rafforzavano la posizione finanziaria e quindi le possibilità di azione degli autotrasportatori di merci in conto terzi della regione nei confronti dei loro concorrenti e potevano pertanto incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

56
Dato che la Repubblica italiana non ha fatto valere alcun elemento tale da dimostrare che il Tribunale avrebbe violato, nella fattispecie, i principi sanciti dalla Corte nella giurisprudenza menzionata al punto 54 della presente sentenza, tale argomento relativo all’incidenza degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza dev’essere respinto in quanto infondato.

57
In secondo luogo, l’argomento della Repubblica italiana e di Collorigh e a. secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto concludere che il settore del trasporto internazionale di merci su strada, caratterizzato dall’esistenza di contingenti e di accordi bilaterali, non poteva ancora essere considerato completamente liberalizzato alla data della decisione impugnata e che, di conseguenza, non si poteva ritenere che gli aiuti controversi avessero incidenza sulla concorrenza dev’essere respinto in quanto infondato.

58
Infatti, al punto 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1018/68, le autorizzazioni comunitarie, rilasciate a nome del trasportatore e utilizzabili per un solo veicolo, erano concesse, all’interno dei contingenti nazionali, per una durata di un anno per quanto riguarda il trasporto internazionale di merci su strada e, durante tali periodi di validità, i titolari di un’autorizzazione di trasporto internazionale erano abilitati ad effettuare con un veicolo, senza limitazioni, trasporti di merci tra gli Stati membri di loro scelta.

59
Il Tribunale ha quindi giustamente concluso che i regimi di contingentamento in vigore dal 1969 al 1993 nel mercato dell’autotrasporto internazionale di merci hanno consentito l’instaurazione di una situazione di concorrenza effettiva nel limite dei contingenti fissati, situazione che poteva essere alterata a seguito della concessione degli aiuti controversi.

60
A tal riguardo, il Tribunale ha anche dichiarato giustamente, al punto 96 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che il contingente comunitario sia stato esaurito, tale circostanza non consentirebbe di concludere nel senso della mancanza di incidenza degli aiuti controversi sugli scambi comunitari e sulla concorrenza. Infatti, tenuto conto della libera scelta riservata dai regimi di contingentamento ai titolari delle autorizzazioni comunitarie, per quanto riguarda gli Stati membri tra i quali essi possono effettuare trasporti internazionali di merci su strada, l’esaurimento di tali contingenti non fornirebbe comunque alcuna indicazione circa l’uso che ne è stato fatto, in particolare relativamente a tali trasporti aventi come punto di partenza o di arrivo l’Italia o, più precisamente, la regione.

61
In terzo luogo, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto (sentenze 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69 e 11/69, Commissione/Francia, Racc. pag. 523, punti 20 e 21, nonché 19 maggio 1999, causa C‑6/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑2981, punto 21).

62
Ne deriva che il Tribunale ha giustamente ritenuto, al punto 101 della sentenza impugnata, che gli aiuti controversi non potevano essere giustificati né dall’esistenza di tassi di sconto più elevati in Italia né dalla concorrenza esercitata dagli operatori stabiliti in Austria, Croazia o Slovenia. L’argomento di Collorigh e a. secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto escludere che il regime dei detti aiuti avesse rafforzato la posizione finanziaria delle imprese beneficiarie, poiché questi aiuti erano tali da compensare la detta concorrenza, dev’essere respinto in quanto infondato.

63
Pertanto, la seconda parte del primo motivo, relativa all’incidenza degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza, dev’essere respinta nel suo insieme in quanto infondata.

Sulla terza parte del primo motivo, relativa all’erronea valutazione degli aiuti controversi come nuovi aiuti

    Argomenti delle parti

64
La Repubblica italiana e Collorigh e a. contestano la valutazione del Tribunale, al punto 145 della sentenza impugnata, secondo la quale gli aiuti controversi, al momento della loro istituzione, rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato e dovevano, pertanto, essere considerati regimi di aiuti nuovi soggetti, come tali, all’obbligo di notifica previsto dall’art. 93, n. 3, del Trattato. A loro parere, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che tali aiuti, istituiti nel 1981 e nel 1985 in un mercato non totalmente liberalizzato, dovevano essere qualificati come aiuti esistenti e potevano eventualmente costituire oggetto solo di una decisione di incompatibilità avente efficacia ex nunc.

65
Per contro, la Commissione, benché non contesti la valutazione degli aiuti esistenti effettuata dal Tribunale ai punti 142 e 143 della sentenza impugnata, sottolinea che si tratta di una concezione molto ampia della nozione di aiuti esistenti. In ogni caso, gli aiuti controversi, poiché erano stati istituiti nel 1981 e nel 1985 in un settore aperto alla concorrenza, rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato e dovevano essere considerati come nuovi aiuti.

    Giudizio della Corte

66
Nella fattispecie, come il Tribunale ha già rilevato giustamente al punto 5 della sentenza impugnata, il settore del trasporto internazionale di merci su strada era già stato parzialmente aperto alla concorrenza comunitaria a decorrere dal 1969 dal regolamento n. 1018/68 ed è stato completamente liberalizzato dal 1° gennaio 1993.

67
Esso ne ha dedotto, al punto 94 della sentenza impugnata, che gli aiuti controversi rafforzavano la posizione finanziaria e quindi le possibilità di azione degli autotrasportatori di merci in conto terzi della regione nei confronti dei loro concorrenti e potevano pertanto incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

68
Istituiti nel 1981 e nel 1985, i detti aiuti rientravano quindi, quando sono stati introdotti, nel campo di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato. Ne deriva che il Tribunale, constatando al punto 145 della sentenza impugnata che, per tale motivo, i detti aiuti dovevano essere considerati regimi di aiuti nuovi soggetti, come tali, all’obbligo di notifica previsto dall’art. 93, n. 3, del Trattato, non ha commesso alcun errore di diritto.

69
Pertanto, la terza parte del primo motivo, relativa ad un’erronea valutazione degli aiuti controversi come aiuti nuovi, dev’essere respinta.

Sulla quarta parte del primo motivo, relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata

70
Per quanto riguarda la quarta parte del primo motivo, relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’incidenza degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari, occorre ricordare che il Tribunale ha esposto in maniera approfondita, ai punti 76‑106 della sentenza impugnata, i motivi per cui la Commissione aveva ritenuto che tali aiuti fossero idonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri ed a falsare la concorrenza.

71
Pertanto, la quarta parte del primo motivo, relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata, dev’essere respinta in quanto infondata.

72
In considerazione di quanto precede, nessuna delle quattro parti del primo motivo può essere accolta e pertanto questo dev’essere respinto nel suo insieme in quanto infondato.

Sul secondo motivo

73
Con il secondo motivo, che è composto di tre parti, la Repubblica italiana addebita al Tribunale, da un lato, di aver commesso un errore di diritto in quanto ha dichiarato che la decisione impugnata, nella parte in cui impone il recupero degli aiuti controversi con i relativi interessi, è compatibile con i principi di proporzionalità nonché di tutela del legittimo affidamento e, dall’altro, di avere ignorato la portata dell’obbligo di recupero dei detti aiuti.

Sulla prima parte del secondo motivo, relativa alla violazione del principio di proporzionalità

    Argomenti delle parti

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Con la prima parte del secondo motivo Collorigh e a. sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la Commissione ha omesso di fornire elementi idonei a dimostrare che il recupero degli aiuti controversi era ragionevole o necessario. La Repubblica italiana, dal canto suo, sottolinea che, benché questi aiuti abbiano avuto un’incidenza irrilevante sulla situazione delle imprese beneficiarie, il loro rimborso presenterebbe, per esse, un onere rilevante tale da comportare un disastro economico per un gran numero di esse.

    Giudizio della Corte

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Secondo una giurisprudenza costante, richiamata giustamente dal Tribunale al punto 169 della sentenza impugnata, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità. Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato (v. sentenze Tubemeuse, cit., punto 66, e 14 gennaio 1997, causa C‑169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑135, punto 47).

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Per effetto della restituzione dell’aiuto, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (v. sentenza 4 aprile 1995, causa C‑350/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑699, punto 22). Da questa funzione del rimborso risulta anche che, in generale, salvo circostanze eccezionali, la Commissione non abusa del suo potere discrezionale, ammesso dalla giurisprudenza della Corte, quando chiede allo Stato membro di recuperare le somme concesse a titolo di aiuto illegittimo perché non fa che ripristinare la situazione precedente (v. sentenze 17 giugno 1999, causa C‑75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑3671, punto 66, e 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑2289, punto 99).

77
Per quanto riguarda l’argomento di Collorigh e a. secondo cui il rimborso degli aiuti controversi rappresenterebbe, per le imprese beneficiarie, un onere molto rilevante tale da comportare la scomparsa dal mercato di un gran numero di esse e da provocare così una grave crisi sia in materia di occupazione sia sul piano sociale, di modo che questo recupero sarebbe praticamente impossibile, è sufficiente rilevare che le circostanze fatte valere da Collorigh e a. non sono affatto idonee a dimostrare l’impossibilità di recupero degli aiuti controversi. Si tratta semplicemente di eventuali difficoltà interne.

78
Ora, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il timore di difficoltà interne non può giustificare il fatto che uno Stato membro non osservi gli obblighi incombentigli ai sensi del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 27 giugno 2000, causa C‑404/97, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑4897, punto 52; 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit., punto 105, e 26 giugno 2003, causa C‑404/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑6695, punto 55).

79
In tale contesto, il Tribunale ha giustamente concluso, al punto 170 della sentenza impugnata, che non era stato dedotto alcun elemento concreto che consentisse di presumere che l’obbligo di rimborsare gli aiuti controversi presentasse un carattere manifestamente sproporzionato rispetto agli obiettivi del Trattato.

80
Pertanto, la prima parte del secondo motivo, basata dalla Repubblica italiana sulla violazione da parte del Tribunale del principio di proporzionalità, dev’essere respinta.

Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

    Argomenti delle parti

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La Repubblica italiana, benché non contesti la giurisprudenza della Corte che, in generale, non consente allo Stato membro che ha concesso aiuti incompatibili con il mercato comune di far valere il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all’obbligo di recuperarli, fa valere, con la seconda parte del suo secondo motivo, che questo principio potrebbe essere riformulato, in particolare in casi in cui, come nella fattispecie, la misura è stata applicata durante un periodo molto lungo senza sollevare alcuna contestazione e addirittura è stata legittima e compatibile con il Trattato durante gran parte di questo periodo.

82
La Repubblica italiana sostiene, da un lato, che la limitazione nel tempo, nel dispositivo della decisione impugnata, dell’obbligo di recupero degli aiuti controversi poteva essere giustificata nella fattispecie, poiché si trattava di aiuti istituiti ed erogati più di quattordici anni prima dell’apertura della procedura da parte della Commissione, e cioè nel novembre 1995, e, dall’altro, che la sentenza impugnata costituisce una reformatio in pejus della detta decisione, violando così i principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Proprio per impedire un intervento su situazioni giuridiche ed economiche consolidate nel tempo, l’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato (GU L 83, pag. 1), avrebbe correttamente previsto la prescrizione del potere di intervento della Commissione in materia di recupero di aiuti illegittimi decorsi dieci anni dalla data della loro concessione. Pur trattandosi di una disposizione non applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, se ne potrebbero trarre utili elementi di giudizio al fine di circoscrivere ragionevolmente l’ampiezza cronologica del recupero degli aiuti controversi.

83
Collorigh e a. condividono questa tesi, sottolineando al tempo stesso l’erroneità dell’affermazione del Tribunale al punto 173 della sentenza impugnata, secondo cui non vi era alcuna possibilità per le imprese beneficiarie dei detti aiuti di far valere circostanze eccezionali, che avrebbero legittimamente potuto giustificare il loro affidamento sulla regolarità di questi aiuti, e di opporsi, di conseguenza, al rimborso di questi ultimi. A loro parere, il Tribunale ha preso in conto numerosi elementi che possono essere certamente qualificati come circostanze eccezionali.

84
La Commissione replica che, ai punti 172 e 173 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente rifiutato di constatare l’esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare un legittimo affidamento sulla regolarità degli aiuti controversi.

85
Ora, la Repubblica italiana non avanzerebbe alcun argomento convincente per contraddire questa conclusione. In primo luogo, in assenza di un termine di prescrizione, l’affermazione secondo cui, allorché la Commissione ha avviato la procedura d’indagine formale, le misure sarebbero state applicate da dieci o quattordici anni sarebbe ininfluente e il riferimento all’art. 15 del regolamento n. 659/1999 risulterebbe inoperante. Inoltre, sarebbe falso sostenere che la misura di cui trattasi sia stata «a lungo legittima e compatibile con il Trattato». La detta misura, al contrario, non sarebbe mai stata legittima, poiché non è stata notificata. Inoltre, quando la Commissione ha avuto occasione di esaminarla, l’ha considerata incompatibile con il mercato comune e la sua decisione è stata confermata dalla sentenza impugnata, che sul punto non è stata contestata. Infine, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, tale incompatibilità non sarebbe improvvisamente sopravvenuta, ma caratterizzerebbe gli aiuti controversi dalla data in cui sono stati istituiti.

    Giudizio della Corte

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Occorre rilevare che la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell’aiuto e di opporsi, quindi, alla sua ripetizione non può certamente escludersi. In un caso siffatto spetta al giudice nazionale, eventualmente adito, valutare le circostanze del caso di specie, dopo aver proposto alla Corte, se necessario, questioni pregiudiziali di interpretazione (v. sentenze 20 settembre 1990, causa C‑5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3437, punto 16, e 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit., punto 103).

87
Nella fattispecie, il Tribunale ha innanzi tutto constatato, al punto 172 della sentenza impugnata, che gli aiuti controversi erano stati concessi senza essere stati previamente notificati alla Commissione, contrariamente all’obbligo imposto agli Stati membri dall’art. 93, n. 3, del Trattato.

88
Inoltre, nello stesso punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente concluso che il fatto che le imprese beneficiarie siano piccole imprese non significa che esse possano avere avuto un legittimo affidamento sulla regolarità dei detti aiuti.

89
Infine, laddove la Repubblica italiana fa valere che, poiché le imprese beneficiarie avevano fatto affidamento nella regolarità degli aiuti istituiti ed erogati da diversi anni, il Tribunale avrebbe dovuto concluderne che questo lungo periodo aveva comportato un legittimo affidamento di questi beneficiari relativamente al recupero degli aiuti controversi che, come la Corte ha già dichiarato, giustificava una limitazione nel tempo del potere detenuto dalla Commissione per adempiere la sua funzione, è sufficiente rispondere che un tale termine di prescrizione dev’essere preordinato, spettando al legislatore comunitario fissarne la durata e le modalità di applicazione (v., in questo senso, sentenza 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punto 21). Ora, alla data della decisione impugnata, quest’ultimo non era ancora intervenuto per fissare un termine di prescrizione nel settore del controllo degli aiuti concessi a titolo del Trattato, in quanto il regolamento n. 659/1999, entrato in vigore solo il 16 aprile 1999, non si applica ai fatti del caso di specie.

90
Tuttavia, la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri (v. sentenze Geigy/Commissione, cit., punti 20 e 21, nonché 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I‑7869, punto 140). A tal riguardo, un ritardo della Commissione nel decidere che un aiuto è illegittimo e che dev’essere eliminato e recuperato da uno Stato membro può, in talune circostanze, giustificare per i beneficiari del detto aiuto un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare allo Stato membro di ordinare la restituzione di questo aiuto (v. sentenza 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. pag. 4617, punto 17). Tuttavia, le circostanze della causa che ha dato luogo a questa sentenza erano eccezionali e non presentano alcuna analogia con quelle della presente fattispecie. Infatti, la misura in questione nella detta sentenza riguardava un settore che, da parecchi anni, fruiva di aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione ed era destinata a far fronte alle maggiori spese per un’operazione che aveva già fruito di una sovvenzione autorizzata (sentenza 28 gennaio 2003, causa C‑334/99, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑1139, punto 44).

91
Ad ogni modo, in caso di aiuti di Stato non notificati, un tale ritardo può essere addebitato alla Commissione solo a decorrere dal momento in cui essa ha avuto conoscenza dell’esistenza degli aiuti incompatibili con il mercato comune.

92
Nella fattispecie, è pacifico che la Commissione ha avuto conoscenza degli aiuti controversi solo nel settembre 1995. Tenuto conto del fatto che, da un lato, tali aiuti non avevano costituito oggetto di un’autorizzazione della Commissione e, dall’altro, la complessa situazione nell’ambito della quale questi aiuti erano stati concessi non era nota a quest’ultima, era quindi necessario, prima di pervenire ad una decisione, effettuare un’indagine. In tale contesto, il periodo trascorso tra il settembre 1995 e la data di adozione della decisione impugnata, ossia il 30 luglio 1997, è ragionevole. Non si può quindi addebitare al Tribunale di aver misconosciuto il principio di tutela del legittimo affidamento a tal riguardo.

93
Di conseguenza, la seconda parte del secondo motivo dev’essere respinta.

Sulla terza parte del secondo motivo, relativa all’estensione dell’obbligo di recupero degli aiuti controversi

    Argomenti delle parti

94
Con la terza parte del suo secondo motivo la Repubblica italiana sostiene che l’art. 4 della decisione impugnata, al quale rinvia l’art. 5 della stessa, che prevede il recupero degli aiuti incompatibili con il Trattato, non opera alcuna distinzione tra gli aiuti alle imprese che esercitano attività di trasporto locale, regionale o nazionale e quelle che esercitano attività di trasporto internazionale di merci su strada e che tale art. 4 constata inequivocabilmente l’incompatibilità di tutti gli aiuti erogati dal 1° luglio 1990 dalla regione. Pertanto, il principio secondo il quale, nel caso in cui il dispositivo di una decisione è equivoco, è possibile far riferimento alla motivazione della decisione non è pertinente nella fattispecie.

95
La Commissione replica che non si può determinare agevolmente se la data del 1° luglio 1990, menzionata all’art. 4 della decisione impugnata, si riferisca solo alle sovvenzioni concesse alle imprese di trasporto locale, regionale o nazionale o se riguardi anche quelle concesse alle imprese di trasporto internazionale di merci su strada. Tuttavia, come il Tribunale avrebbe correttamente ricordato ai punti 163 e 164 della sentenza impugnata, la motivazione della decisione impugnata dissiperebbe ogni dubbio al riguardo e preciserebbe che il limite temporale del 1° luglio 1990 si applica solo agli aiuti concessi alla prima categoria di imprese e non riguarda le imprese della seconda categoria. Del resto, l’analisi effettuata dal Tribunale al punto 165 della detta sentenza, che è basata sulla presa in considerazione dell’insieme del dispositivo della decisione impugnata, confuterebbe questa tesi della Repubblica italiana.

    Giudizio della Corte

96
Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, il Tribunale, al punto 164 della sentenza impugnata, ha constatato giustamente che l’art. 4 della decisione impugnata è formulato in maniera equivoca per quanto riguarda l’esigenza del recupero, che potrebbe riguardare sia tutti gli aiuti controversi concessi a decorrere dalla loro introduzione, sia unicamente gli aiuti concessi dal 1° luglio 1990.

97
In ogni caso, occorre ricordare che il Tribunale, al punto 163 della sentenza impugnata, è partito dal principio generale secondo cui il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (v., in particolare, sentenze 15 maggio 1997, causa C‑355/95, TWD/Commissione, Racc. pag. I‑2549, punto 21, e Commissione/Portogallo, cit., punto 41).

98
A tal riguardo, ai punti 164 e 166 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, da un lato, concluso che, alla luce della motivazione della decisione impugnata, ed in particolare del suo punto VIII, ultimo capoverso, l’art. 4 di questa decisione dev’essere interpretato nel senso che gli aiuti concessi in forza delle leggi nn. 28/1981 e 4/1985, a decorrere dal 1° luglio 1990, alle imprese che effettuano attività di trasporto locale, regionale o nazionale, nonché quelli concessi alle imprese che effettuano attività di trasporto internazionale di merci su strada a decorrere dall’istituzione degli aiuti controversi, sono incompatibili con il mercato comune.

99
D’altra parte, al punto 165 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che questa interpretazione risulta dalla lettura del dispositivo della decisione impugnata considerato nel suo insieme, ed in una tale analisi non si riscontra alcun errore di valutazione del Tribunale.

100
Ne deriva che la terza parte del secondo motivo, relativa all’estensione dell’obbligo di recupero degli aiuti controversi, dev’essere respinta.

101
Sulla base delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di ricorso dev’essere respinto nel suo insieme.

102
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Repubblica italiana a sostegno del suo ricorso può essere accolto, questo dev’essere respinto.


Sulle spese

103
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 69, n. 3, primo comma, del detto regolamento, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché la Repubblica italiana e Collorigh e a. sono rimasti soccombenti nell’ambito del ricorso principale e la Commissione è rimasta soccombente nell’ambito dell’impugnazione incidentale, occorre decidere che ciascuno di essi sopporti le proprie spese.


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso e l’impugnazione incidentale sono respinti.

2)      La Repubblica italiana, l’Impresa Edo Collorigh e a. nonché la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

Skouris

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris


1
Lingua processuale: l'italiano.