SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
7 luglio 2009 (*)
Indice
I – Fatti
II – La sentenza Commissione/Grecia
III – Il procedimento precontenzioso
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
A – Gli importi dell’aiuto oggetto del ricorso
B – Le indicazioni scritte date in risposta ai quesiti posti dalla Corte
V – Sull’inadempimento
A – Sull’oggetto del ricorso
B – Sull’esecuzione della sentenza Commissione/Grecia
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio della Corte
VI – Sulle sanzioni pecuniarie
A – Sulla domanda di penalità
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio della Corte
a) Osservazioni preliminari
b) Sulla persistenza dell’inadempimento
c) Sulla scelta di un mezzo diverso dal rimborso in denaro
d) Sull’onere della prova
e) Sull’importo dell’aiuto costituito dal conferimento di capitale
f) Sull’importo dell’aiuto concernente la tassa detta «spatosimo»
g) Sull’importo dell’aiuto relativo ai diritti aeroportuali
h) Conclusione
B – Sull’importo della penalità
1. Osservazioni preliminari
2. Sulla durata dell’infrazione
3. Sulla gravità dell’infrazione
4. Sulla capacità finanziaria dello Stato convenuto
5. Conclusione
6. Sulla data di inizio dell’applicabilità e sulla periodicità della penalitá
C – Sull’imposizione cumulativa di una penalità e di una somma forfettaria
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio della Corte
a) Sul cumulo delle due sanzioni
b) Sulla pertinenza dell’imposizione di una somma forfettaria
c) Sull’importo della somma forfettaria
VII – Sulle spese
«Inadempimento di uno Stato − Aiuti di Stato – Provvedimenti diretti all’esecuzione di una sentenza della Corte – Articolo 228 CE − Sanzioni pecuniarie − Penalità – Somma forfettaria»
Nella causa C‑369/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 228 CE, proposto il 3 agosto 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra E. Righini nonché dai sigg. I. Hadjiyiannis e D. Triantafyllou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra A. Samoni‑Rantou e dal sig. P. Mylonopoulos, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti V. Christianos e P. Anestis, dikigoroi,
convenuta,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e T. von Danwitz, presidenti di sezione, dai sigg. A. Tizzano e J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. K. Schiemann e A. Arabadjiev, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. J.‑J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 novembre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte:
– di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 12 maggio 2005, causa C‑415/03, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑3875), che riguarda il mancato adempimento, da parte della Repubblica ellenica, degli obblighi che le incombono in forza dell’art. 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull’aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (GU 2003, L 132, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), ha violato gli obblighi ad essa imposti da tale sentenza e dall’art. 228 CE;
– di ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una penalità pari a EUR 53 611 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, relativa alla decisione controversa, dal giorno in cui sarà pronunziata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata data esecuzione alla summenzionata sentenza Commissione/Grecia;
– di ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo risulta dalla moltiplicazione di una somma giornaliera pari a EUR 10 512 per il numero dei giorni in cui si è protratta l’infrazione a partire dal giorno della pronuncia della citata sentenza Commissione/Grecia, e fino alla data in cui sarà emessa la sentenza nella presente causa nella parte in cui riguarda la decisione controversa;
– in subordine, qualora la Corte constatasse che il recupero ha effettivamente avuto luogo, di ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a EUR 10 512 per il numero dei giorni in cui è si è protratta l’infrazione dal giorno della pronuncia della citata sentenza Commissione/Grecia, alla data del recupero da parte della Repubblica ellenica degli aiuti dichiarati illegittimi dalla decisione controversa e
– di condannare la Repubblica ellenica alle spese.
I – Fatti
2 L’11 dicembre 2002, la Commissione ha approvato la decisione controversa, il cui dispositivo era così formulato:
«Articolo 1
L’aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Grecia all’Olympic Airways sotto forma di:
a) garanzie sui prestiti concess[e] alla società fino al 7 ottobre 1994 a norma dell’articolo 6 della legge n. 96/75 del 26 giugno 1975;
b) nuove garanzie su prestiti per complessivi 378 milioni di USD da stipulare anteriormente al 31 marzo 2001 per l’acquisto di nuovi aeromobili e per gli investimenti necessari al trasferimento dell’Olympic Airways nel nuovo aeroporto di Spata;
c) riduzione dell’indebitamento dell’[Olympic Airways] per un importo di 427 miliardi di GRD;
d) capitalizzazione del debito della società per un importo di 64 miliardi di GRD;
e) conferimento di capitale di 54 miliardi di GRD, ridotto a 40,8 miliardi di GRD, in tre quote di 19, 14 e 7,8 miliardi di GRD rispettivamente nel 1995, 1998 e 1999
è considerato incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, in quanto non sono più soddisfatte le seguenti condizioni, cui era subordinata la concessione iniziale dell’aiuto:
a) piena attuazione del piano di ristrutturazione inteso a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa;
b) rispetto dei 24 impegni specifici che corredavano l’autorizzazione dell’aiuto, e
c) monitoraggio regolare dell’attuazione dell’aiuto alla ristrutturazione.
Articolo 2
L’aiuto di Stato che la Grecia ha attuato tollerando il protrarsi del mancato versamento dei contributi previdenziali, dell’IVA sui carburanti e sui pezzi di ricambio dovuta dall’Olympic Aviation, dei diritti da corrispondere a vari aeroporti, dei diritti aeroportuali all’Aeroporto internazionale di Atene e ad altri aeroporti e della tassa “spatosimo” non è compatibile con il mercato comune.
Articolo 3
1. La Grecia adotta i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l’aiuto di 14 miliardi di GRD (41 milioni di euro) di cui all’articolo 1, che non è compatibile con il trattato, nonché l’aiuto di cui all’articolo 2, illegittimamente messo a disposizione del beneficiario.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.
Articolo 4
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia informa la Commissione circa i provvedimenti adottati per conformarvisi.
(…)».
II – La sentenza Commissione/Grecia
3 Il 24 settembre 2003, la Commissione ha proposto, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, un ricorso per inadempimento avverso la Repubblica ellenica relativo all’esecuzione della decisione controversa.
4 Nella citata sentenza Commissione/Grecia, la Corte ha deciso che:
«La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per la restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune – ad eccezione di quelli relativi ai contributi versati all’ente previdenziale nazionale –, a termini dell’art. 3 della decisione [controversa], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 3 della decisione medesima».
III – Il procedimento precontenzioso
5 In data 18 maggio 2005, la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica una comunicazione con cui la pregava di informarla dei provvedimenti adottati al fine di garantire l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia.
6 Nella sua risposta in data 2 giugno 2005, tale Stato membro ha indicato che provvedimenti di recupero avrebbero dovuto aver luogo presso l’Olympic Airways e che le procedure di recupero sarebbero state terminate entro alcuni mesi grazie alla vendita di attivi e di partecipazioni della Olympic Airways. La Repubblica ellenica ha poi precisato che l’esecuzione dell’ordine di recupero dell’aiuto di EUR 41 milioni, di cui all’art. 1 della decisione controversa, era stato sospeso dal tribunale amministrativo di Atene in attesa dell’esito di un ricorso di annullamento proposto dall’Olympic Airways avverso tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
7 Con lettera dell’8 luglio 2005, la Repubblica ellenica ha riaffermato che gli organi governativi erano nell’ultima fase dell’elaborazione della procedura di recupero degli aiuti in questione.
8 Con una lettera di diffida del 18 ottobre 2005, la Commissione ha quindi avviato il procedimento previsto all’art. 228 CE, per mancata esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia.
9 Nella sua risposta datata 19 dicembre 2005, la Repubblica ellenica ha informato la Commissione di contestare l’affermazione secondo cui i provvedimenti adottati per eseguire la sentenza non sarebbero stati notificati. Essa ha rilevato che le autorità nazionali avevano proceduto in modo corretto e senza indugio al recupero degli aiuti di cui alla decisione controversa.
10 Il 4 aprile 2006, la Commissione ha trasmesso alla Repubblica ellenica un parere motivato, il quale è stato notificato a tale Stato membro il 10 aprile 2006. In tale parere, la Commissione invitava la Repubblica ellenica ad adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza di cui trattasi entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione del detto parere motivato. Vi si precisava anche che se la Commissione avesse dovuto adire la Corte ai sensi dell’art. 228 CE, essa avrebbe indicato gli importi della penalità e della somma forfettaria.
11 La Repubblica ellenica ha risposto al parere motivato con una lettera del 9 giugno 2006, reiterando le indicazioni fornite nelle lettere precedenti. Peraltro essa ha rilevato l’esistenza di un ricorso amministrativo proposto dall’Olympic Airways e ha addotto difficoltà per il completamento delle procedure nazionali di recupero degli aiuti controversi.
12 Alla luce di ciò, la Commissione ha deciso di adire la Corte.
13 Con sentenza 12 settembre 2007, causa T‑68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione (Racc. pag. II‑2911), il Tribunale ha annullato gli artt. 2 e 3 della decisione controversa nella parte riguardante la tolleranza verso il protrarsi del mancato versamento, da un lato, di diritti dovuti dalla Olympic Airways all’aeroporto internazionale di Atene e, dall’altro, dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dalla Olympic Aviation sul carburante e sui pezzi di ricambio. Per il resto il Tribunale ha respinto il ricorso.
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
A – Gli importi dell’aiuto oggetto del ricorso
14 Nel suo controricorso, la Commissione ha precisato che, in considerazione della citata sentenza del Tribunale Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, restavano ancora da recuperare i seguenti importi dell’aiuto, senza interessi:
– EUR 41 milioni ai sensi dell’art. 1 della decisione controversa;
– EUR 2,5 milioni per diritti dovuti a taluni aeroporti;
– EUR 61 milioni per la tassa detta «spatosimo», e
– EUR 28,9 milioni per la compensazione dei debiti tra la Repubblica ellenica e l’Olympic Airways e tra taluni aeroporti e detta impresa a titolo di diritti aeroportuali.
15 Relativamente a quest’ultimo importo dell’aiuto, in una risposta datata 26 novembre 2008 ad un quesito scritto posto dalla Corte il 14 novembre 2008, la Commissione ha confermato che la somma di EUR 28,9 milioni, stabilita al punto 209 della decisione controversa, non doveva formare oggetto di recupero, non costituendo di per sè un aiuto di Stato.
B – Le indicazioni scritte date in risposta ai quesiti posti dalla Corte
16 Il 20 ottobre 2008, la Corte ha chiesto, ai sensi dell’art. 54 bis del regolamento di procedura, alla Repubblica ellenica di precisare, in particolare, con quali modalità e su quale fondamento giuridico gli importi dell’aiuto da recuperare presso l’Olympic Airways ai sensi degli artt. 1 e 2 della decisione controversa fossero stati compensati dai debiti dello Stato nei confronti di detta società.
17 La Repubblica ellenica ha risposto, il 31 ottobre 2008, che alcuni debiti dell’Olympic Airways, tra cui la restituzione del capitale di cui all’art. 1 della decisione controversa e il saldo della tassa detta «spatosimo», nonché una fattura della direzione dell’aviazione civile, di un importo pari a EUR 176 802, erano stati compensati da risarcimenti riconosciuti alla società da lodi arbitrali. I risarcimenti di cui trattasi sarebbero stati accordati a tale società da un tribunale arbitrale costituito in forza di una clausola arbitrale prevista dall’art. 27 del decreto legislativo 3560/1956 recante convalida del contratto concluso tra Aristotele Onassis e lo Stato.
18 La Repubblica ellenica ha dichiarato che il primo lodo arbitrale del 6 dicembre 2006, 57/2006, relativo al primo ricorso proposto il 20 marzo 2006 (in prosieguo: il «lodo arbitrale 6 dicembre 2006»), ha riconosciuto all’Olympic Airways i seguenti risarcimenti:
– EUR 37 051 392 per la prematura espulsione dall’aeroporto d’Elliniko;
– EUR 17 996 655 per il trasferimento al nuovo aeroporto;
– EUR 75 615 756 per il pregiudizio subito a causa della costruzione di impianti all’aeroporto internazionale di Atene;
– EUR 1 375 707 per il pregiudizio subito a causa del ritardo di costruzione degli impianti dell’aeroporto internazionale di Atene, con la conseguenza che l’Olympic Airways era stata obbligata ad impiegare gli impianti dell’aeroporto d’Elliniko e garantirne il mantenimento;
– EUR 183 300 000 per le spese supplementari per il funzionamento dell’aeroporto internazionale di Atene rispetto a quelle dell’aeroporto d’Elliniko, dal 29 marzo 2001 al 31 dicembre 2005;
– EUR 88 026 000 per spese speciali di funzionamento a causa della maggiore durata dell’attesa all’aeroporto internazionale di Atene, rispetto al vecchio aeroporto, dal 29 marzo 2001 al 31 dicembre 2005;
– EUR 3 753 472 a causa dell’obbligo di coprire i costi legati al pedaggio dell’autostrada che viene obbligatoriamente utilizzata per accedere all’aeroporto di Spata via Attiki, e
– EUR 250 000 000 per fondi immobilizzati.
19 Secondo la Repubblica ellenica, questo primo lodo arbitrale avrebbe quantificato in EUR 657 118 982 l’importo complessivo del pregiudizio da risarcire subito dall’Olympic Airways. In seguito ad alcune rettifiche, l’importo dei risarcimenti sarebbe ammontato, con gli interessi legali, ad EUR 563 896 458.
20 La Repubblica ellenica ha sottolineato che, successivamente, gli importi riconosciuti all’Olympic Airways sono stati compensati con i suoi debiti nei confronti dello Stato. Tra tali compensazioni avrebbero figurato il rimborso dell’aiuto di cui all’art. 1 della decisione controversa, nonché il pagamento del saldo della tassa detta «spatosimo» e del debito di EUR 176 802 relativo alla fattura della direzione dell’aviazione civile di cui all’art. 2 della detta decisione.
21 La Repubblica ellenica ha aggiunto che, a partire dall’agosto 2007, lo Stato ha emesso alcuni ordini di pagamento a favore dell’Olympic Airways sulla base dei lodi arbitrali resi a favore di quest’ultima. Tali fondi non avrebbero potuto essere versati alla società a causa dell’esistenza di debiti a suo carico, comprendenti i summenzionati importi dell’aiuto. La compensazione dei debiti della società con gli importi che dovevano esserle versati avrebbe costituito un obbligo legale a carico delle autorità fiscali. Il primo ordine di pagamento sarebbe stato sufficiente ad assolvere integralmente il saldo dei debiti della società a titolo della decisione controversa (di un importo complessivo pari a circa EUR 120 milioni, interessi inclusi).
22 La Repubblica ellenica ha rilevato che il primo ordine di pagamento, relativo ai risarcimenti riconosciuti dal lodo arbitrale 6 dicembre 2006, era il documento 2516/31.8.2007 per un importo pari a EUR 601 289 003. Tale importo sarebbe stato ottenuto aggiungendo gli interessi legali e sottraendo imposte del valore di EUR 11 550 577 all’importo complessivo di EUR 612 839 581.
23 La Repubblica ellenica ha indicato che le varie operazioni di compensazione sono state eseguite tramite le seguenti note contabili:
– 2922 DOY/FAVE, relativo al rimborso (con interessi) dell’aumento di capitale (art. 1 della decisione controversa), compensato con una frazione equivalente dell’ordine di pagamento 2516/31.8.2007, avente ad oggetto un importo pari a EUR 601 289 003;
– da 2927 a 2933 e 2940 DOY/FAVE, relative al pagamento degli importi (con interessi) a titolo della tassa detta «spatosimo» (art. 2 della decisione controversa), compensati con una frazione equivalente dell’ordine di pagamento 2516/31.8.2007, e
– 2926 DOY/FAVE, relativo al pagamento del canone dovuto alla direzione dell’aviazione civile, di un importo pari a EUR 176 802 (fattura n. 3307/98), compensato con una frazione equivalente dell’ordine di pagamento 2516/31.8.2007.
V – Sull’inadempimento
A – Sull’oggetto del ricorso
24 Anzitutto va osservato che, alla luce della citata sentenza del Tribunale Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione e in considerazione delle indicazioni fornite dalla Commissione in ordine all’importo dell’aiuto stabilito al punto 209 della decisione controversa, la controversia tra le parti verte ancora sull’esecuzione dell’art. 1 della decisione controversa (conferimento di capitale) nonché sull’esecuzione dei due obblighi stabiliti all’art. 2 di tale decisione, vale a dire il rimborso della tassa detta «spatosimo» e dei diritti dovuti a taluni aeroporti.
B – Sull’esecuzione della sentenza Commissione/Grecia
1. Argomenti delle parti
25 La Commissione rileva che la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia.
26 La Commissione rammenta che il solo motivo di difesa di cui dispone uno Stato membro che non abbia recuperato aiuti illegittimi è quello relativo ad un’impossibilità assoluta di eseguire la decisione di recupero di tali aiuti e che uno Stato membro che, nell’esecuzione di una siffatta decisione, incontra difficoltà impreviste ed imprevedibili è tenuto a sottoporre detti problemi alla valutazione della Commissione.
27 Essa sostiene che la Repubblica ellenica non ha mai addotto un’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegittimi, ma unicamente difficoltà giuridiche e pratiche. Orbene, se è pur vero che il recupero deve essere effettuato conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, dev’essere però garantita l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione in questione. Infatti, non basterebbe avviare la procedura di recupero, ma tale procedura dovrebbe portare a risultati concreti.
28 La Commissione afferma, nella sua replica, di essere stata informata di un’operazione di restituzione degli aiuti controversi per la prima volta dal controricorso della Repubblica ellenica, depositato dinanzi alla Corte in data 23 ottobre 2007. Tale Stato membro non avrebbe mai affermato in precedenza di aver recuperato i detti aiuti. Le sole azioni comunicate alla Commissione sarebbero state quantificazioni preliminari di talune categorie di aiuti e la loro registrazione come debiti nei confronti dello Stato.
29 Non essendole stata fornita alcuna spiegazione in merito, la Commissione dichiara di non poter accettare né i calcoli degli importi asseritamente pagati né gli elementi di prova apportati dalla Repubblica ellenica in ordine al recupero degli aiuti illegittimi.
30 Invero, i documenti forniti per dimostrare il recupero tanto della tassa detta «spatosimo» quanto dei diritti aeroportuali sarebbero stati costituiti da una dichiarazione della direzione dell’aviazione civile del 2 ottobre 2007, secondo la quale tali debiti «sono stati pagati, ovvero compensati, ovvero trasmessi alle competenti autorità fiscali al fine di essere accertati e recuperati, conformemente al codice sul recupero dei crediti dello Stato».
31 Orbene, secondo la Commissione, un siffatto documento non potrebbe costituire una prova del rimborso nelle forme dovute. La convenuta non avrebbe comunque presentato concreti documenti giustificativi relativi ai movimenti di conto atti a confermare che gli importi in questione siano stati effettivamente versati. Nemmeno la documentazione allegata alla risposta della Repubblica ellenica al parere motivato avrebbe contenuto indicazioni sufficientemente precise in merito al recupero effettivo dei differenti importi dell’aiuto.
32 La Commissione afferma che le autorità nazionali le hanno fornito successivamente copie di lodi arbitrali, ma senza documenti a sostegno o spiegazioni in ordine al modo in cui gli importi riconosciuti alla Olympic Airways erano stati determinati. Si potrebbe, pertanto, chiedersi in quale misura i titoli dei risarcimenti riconosciuti possano realmente essere connessi agli obblighi dello Stato nei confronti della detta società concernenti lo sfruttamento del vecchio aeroporto di Atene.
33 La Commissione adduce inoltre dubbi in merito alla regolarità del recupero che viene fatto valere. Invero, i documenti presentati dalla convenuta menzionerebbero sia un pagamento del debito sia una compensazione di crediti/debiti. A prescindere dal fatto che un’eventuale compensazione ha avuto luogo solo nell’ottobre 2007, le autorità nazionali non avrebbero dimostrato su quale fondamento giuridico lo Stato fosse debitore della Olympic Airways.
34 Secondo la Commissione, nell’ipotesi in cui la Corte ammettesse che il recupero degli importi dell’aiuto abbia avuto luogo, l’Olympic Airways non avrebbe potuto rimborsare gli importi in questione senza conferimento di nuove sovvenzioni.
35 La Repubblica ellenica afferma che tutti gli importi dell’aiuto sono stati recuperati tra l’agosto e il settembre 2007. La totalità dei risarcimenti, riconosciuti all’Olympic Airways dal tribunale arbitrale, è stata compensata con arretrati di debiti della detta società nei confronti dello Stato. Tra tali debiti, che si sarebbero estinti per compensazione, avrebbero figurato i saldi di arretrati degli aiuti di cui alla decisione controversa.
36 La Repubblica ellenica aggiunge di aver informato dal marzo 2006 la Commissione che l’Olympic Airways aveva adito il tribunale arbitrale con un’azione per danni nei confronti dello Stato e di aver inviato, il 29 gennaio 2008, per conoscenza alla Commissione, copie dei lodi pronunciati.
37 La Repubblica ellenica sostiene di aver informato la Commissione dell’evoluzione delle procedure attuate al fine di recuperare gli importi controversi. Malgrado la complessità delle operazioni da realizzare, la Commissione non avrebbe proposto il minimo aiuto affinché le questioni in merito alle quali lo Stato convenuto aveva sollecitato la sua cooperazione fossero risolte di comune accordo, particolarmente quelle relative alla determinazione quantitativa degli importi da recuperare e le modalità di restituzione nel tempo.
38 Quanto all’importo di EUR 41 milioni, fissato all’art. 1 della decisione controversa, la Repubblica ellenica nota che il suo recupero, ivi compresi gli interessi maturati, ha avuto luogo in data 31 agosto 2007.
39 Quanto alla tassa detta «spatosimo», la Repubblica ellenica osserva che un’importante porzione della detta tassa, ovvero una somma pari a EUR 22 806 159, era stata pagata prima dell’adozione della decisione controversa. Le prove relative a tale pagamento sarebbero state trasmesse alla Commissione già nel 2003. Il saldo di tale debito, ovvero un importo pari a EUR 38 192 997, sarebbe stato accertato dalle autorità fiscali conformemente al codice sul recupero dei crediti dello Stato. Tale somma, cui si aggiungono interessi per un importo pari a EUR 11 336 120, sarebbe stata recuperata il 18 ottobre 2007. La somma complessiva relativa alla summenzionata tassa si sarebbe pertanto elevata ad EUR 49 529 117.
40 La Repubblica ellenica osserva che, in merito all’importo dell’aiuto per diritti aeroportuali (EUR 2 472 719), l’Olympic Airways aveva pagato una somma di EUR 1 818 027 nel 2006, mentre il saldo del debito veniva rimborsato nel 2007.
41 La Repubblica ellenica aggiunge che i provvedimenti di rimborso degli importi di cui alla decisione controversa non costituiscono affatto nuovi aiuti di Stato e che tali operazioni, comunque, non potrebbero in nessun caso essere oggetto della presente controversia.
2. Giudizio della Corte
42 Al fine di determinare se la Repubblica ellenica abbia adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia, occorre verificare se gli importi dell’aiuto, ancora oggetto della controversia, siano stati restituiti dall’impresa beneficiaria.
43 Quanto al termine entro cui la detta sentenza doveva essere eseguita, va rammentato che, secondo una giurisprudenza consolidata, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’art. 228 CE si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso in forza di tale disposizione (v. sentenze 12 luglio 2005, causa C‑304/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑6263, punto 30; 18 luglio 2006, causa C‑119/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑6885, punto 27, e 18 luglio 2007, causa C‑503/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6153, punto 19).
44 Nel caso di specie, è pacifico che, al momento della scadenza del termine impartito nel parere motivato, ovvero il 10 giugno 2006, la convenuta non aveva eseguito la citata sentenza Commissione/Grecia.
45 Quanto alla risposta al parere motivato in cui la Repubblica ellenica ha annunciato provvedimenti finalizzati al recupero dei vari importi dell’aiuto, rilevando però l’esistenza di un ricorso amministrativo proposto dall’Olympic Airways e menzionando difficoltà relative alla quantificazione delle somme da restituire nonché alle complesse modalità di rimborso, basta ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (v. sentenze Commissione/Germania, cit., punto 38, e 10 gennaio 2008, causa C‑70/06, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑1, punto 22).
46 Ugualmente, non si può accogliere l’argomentazione della Repubblica ellenica secondo la quale la procedura di recupero sarebbe stata ostacolata dalla mancata cooperazione della Commissione.
47 Infatti, i vari importi dell’aiuto da recuperare risultano con sufficiente precisione, da una parte, dagli artt. 1‑3 della decisione controversa e, dall’altra, dai punti 206-208 della motivazione di detta decisione.
48 Inoltre, la Corte ha dichiarato che nessuna norma di diritto comunitario impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire e che è sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario stesso di determinare, senza difficoltà eccessive, tale importo (v. sentenze 12 ottobre 2000, causa C‑480/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑8717, punto 25, e 18 ottobre 2007, causa C‑441/06, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑8887, punto 29).
49 In tale contesto, la Commissione poteva limitarsi ad insistere sul rispetto dell’obbligo di restituzione degli importi dell’aiuto in questione e a lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’ammontare preciso delle somme da recuperare inclusi gli interessi da versare sulle somme dovute (v. sentenze Spagna/Commissione, cit., punto 26, e 14 febbraio 2008, causa C‑419/06, Commissione/Grecia, punto 46).
50 È necessario concludere che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, CE.
VI – Sulle sanzioni pecuniarie
51 Le conclusioni della Commissione relative all’imposizione di una penalità e di una somma forfettaria si ispirano alla comunicazione della Commissione 13 dicembre 2005, SEC(2005) 1658 (GU 2007, C 126, pag. 15).
A – Sulla domanda di penalità
1. Argomenti delle parti
52 La Commissione propone alla Corte d’infliggere alla Repubblica ellenica una penalità pari a EUR 53 611 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, dal giorno in cui sarà pronunziata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui verrà posto termine all’inadempimento constatato.
53 La Commissione ritiene che una tale penalità sia adeguata alla gravità e alla durata dell’infrazione e tenga conto della necessità di conferirle un effetto coercitivo e dissuasivo. Al fine di determinare la gravità dell’infrazione, sarebbe stato applicato un coefficiente pari a 12, in funzione dell’importanza delle disposizioni comunitarie che sono state violate e degli effetti di tale violazione sugli interessi generali e particolari.
54 La Commissione indica che l’infrazione, fino alla data di proposizione del ricorso, era durata 17 mesi. Questo periodo terrebbe, tuttavia, conto solo della durata attuale dell’infrazione fino alla pronuncia della sentenza della Corte, restando pertanto a quest’ultima la possibilità di prendere in considerazione una durata maggiore dell’inadempimento.
55 Relativamente all’importo della penalità da imporre, la Commissione precisa che, moltiplicando il forfait di base uniforme fissato in EUR 600 per 12 in relazione alla gravità dell’infrazione, per 1,7 in relazione alla durata, vale a dire 0,1 per mese, e per 4,38 (fattore n), che tiene conto della capacità finanziaria dello Stato convenuto, risulta una somma pari a EUR 53 611.
56 La Repubblica ellenica ritiene che, essendo stati recuperati tutti gli aiuti di Stato che dovevano essere restituiti entro un termine ragionevole, le richieste relative all’imposizione di una penalità e di una somma forfettaria siano prive di oggetto.
57 Essa rileva che, comunque, qualora la Corte ritenga che la Repubblica ellenica non abbia pienamente eseguito la citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, l’importo della penalità proposta è sproporzionato e deve essere ridotto in misura appropriata,
2. Giudizio della Corte
a) Osservazioni preliminari
58 Avendo constato che la Repubblica ellenica non si è conformata, entro il termine impartito dal parere motivato, alla citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, la Corte può, in forza dell’art. 228, n. 2, terzo comma, CE, infliggere a tale Stato membro il pagamento di una penalità e/o di una somma forfettaria.
59 Relativamente all’imposizione di una penalità, la Corte ha deciso che essa è giustificata in linea di principio soltanto se perdura l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza fino all’esame dei fatti da parte della Corte (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, cit., punti 33, 45 e 46, nonché Commissione/Germania, cit., punto 40).
60 Si deve, pertanto, analizzare se questo si verifichi nella fattispecie.
b) Sulla persistenza dell’inadempimento
61 Al fine di determinare se l’inadempimento addebitato alla convenuta sia proseguito fino all’esame da parte della Corte dei fatti di specie, si devono valutare i provvedimenti che, secondo lo Stato convenuto, sono stati adottati dopo il termine fissato nel parere motivato.
62 La Repubblica ellenica afferma, a tal proposito, che il recupero degli importi controversi dell’aiuto è avvenuto tramite compensazione dei reciproci debiti e crediti dell’Olympic Airways e dello Stato.
63 Per mostrare che gli importi dell’aiuto erano stati restituiti tramite una siffatta operazione, la Repubblica ellenica ha presentato alla Corte una serie di attestazioni e dichiarazioni, e in particolare i seguenti documenti:
– allegato B.11 del controricorso della Repubblica ellenica (attestazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 ottobre 2007 relativa al pagamento dei debiti accertati della Olympic Airways);
– allegato 2 della controreplica della Repubblica ellenica (ricevuta della situazione relativa ai debiti nei confronti dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 29 gennaio 2008);
– allegato E.1 della risposta ai quesiti scritti della Corte (nota del 31 ottobre 2008 relativa al pagamento dei debiti redatta dal detto Ministero, all’attenzione dell’Olympic Airways);
– allegato E.6, documento n. 16, della stessa risposta (attestazione del detto Ministero del 27 agosto 2007 concernente il prelievo delle ritenute attinenti a ordini di pagamento), e
– dieci note contabili recanti le date del 30 marzo 2006 e del 31 agosto 2007, citate nella detta risposta ed intitolate «credito con effetto compensativo».
64 In tale contesto si deve stabilire, in primo luogo, se la compensazione possa costituire un mezzo adeguato per adempiere ad un obbligo di rimborso di un aiuto di Stato e, in caso di risposta affermativa, in secondo luogo, se, nella presente causa, sia stata effettivamente realizzata una siffatta compensazione.
c) Sulla scelta di un mezzo diverso dal rimborso in denaro
65 Quanto al modo di esecuzione della decisione controversa e della citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, si deve rammentare che l’art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), prevede che il recupero di un aiuto di Stato va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.
66 Sulla scorta di tale disposizione la Corte, nella sua sentenza 12 dicembre 2002, causa C‑209/00, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑11695, punto 32), ha precisato che, data l’assenza di disposizioni comunitarie relative alla procedura di ripetizione degli importi di aiuti indebitamente versati, il recupero di siffatti aiuti finanziari dev’essere effettuato, in via di principio, secondo le modalità previste dal diritto nazionale.
67 Di conseguenza, uno Stato membro che, sulla base di una decisione della Commissione, sia obbligato a recuperare gli aiuti illegittimi, è libero di scegliere i mezzi con cui adempierà tale obbligo, a condizione che le misure scelte non siano in contrasto con la portata e l’efficacia del diritto comunitario (v. sentenza 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, cit., punto 34).
68 Ne consegue che, in linea di principio, un’operazione di compensazione, ove sia prevista dall’ordinamento giuridico nazionale quale meccanismo di estinzione di un’obbligazione, può costituire un mezzo appropriato che consente di effettuare il recupero di un aiuto di Stato.
69 A tal proposito, la Repubblica ellenica ha sottolineato che un siffatto meccanismo giuridico fa parte delle disposizioni del codice civile greco.
70 Per quanto concerne il fondamento materiale della compensazione addotta, la convenuta, rispondendo a quesiti posti dalla Corte, ha presentato a quest’ultima copia del lodo arbitrale 6 dicembre 2006 ai sensi del quale lo Stato membro è stato condannato a corrispondere vari risarcimenti all’Olympic Airways.
71 Da tale lodo risulta che il tribunale arbitrale ha in particolare giudicato che l’Olympic Airways aveva subito danni finanziari a causa della sua prematura espulsione dall’aeroporto d’Elliniko, del trasferimento forzoso verso il nuovo aeroporto di Spata, della costruzione di impianti in tale aeroporto, dei costi supplementari e speciali di funzionamento del detto aeroporto nonché dell’immobilizzazione di fondi.
72 Senza pregiudicare l’applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, va pertanto constatato, ai fini della presente causa, che la Repubblica ellenica ha dimostrato l’esistenza di un credito esigibile in capo all’Olympic Airways che ammonta a EUR 601 289 003, una somma nettamente superiore a tutti gli importi dell’aiuto in questione.
73 Alla luce di ciò e in considerazione dell’obbligo di rimborso stabilito dalla decisione controversa e dalla citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, occorre esaminare se la compensazione addotta sia stata realizzata in modo tale da adempiere al summenzionato obbligo.
d) Sull’onere della prova
74 Anzitutto va rammentato che, secondo la giurisprudenza, spetta alla Commissione, nell’ambito di un procedimento fondato sull’art. 228 CE, fornire alla Corte gli elementi necessari per stabilire il livello di esecuzione di una sentenza di condanna per inadempimento (v. sentenza 4 luglio 2000, causa C‑387/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑5047, punto 73).
75 Dato che, nella procedura summenzionata, la Commissione ha fornito sufficienti elementi da cui risulta la persistenza dell’inadempimento addebitato, spetta allo Stato membro interessato confutare in modo approfondito e particolareggiato tale affermazione, nonché provare la cessazione dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 56).
76 Quanto alle affermazioni della Commissione nella presente causa, va rilevato che essa ha respinto il meccanismo di compensazione scelto, non solo nel corso della procedura scritta, ma anche all’udienza. Essa ha, in particolare, ripetutamente dichiarato che i provvedimenti comunicati dalla convenuta non erano sufficienti a dimostrare l’esecuzione della decisione controversa e della citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia.
77 All’udienza, la Commissione ha in particolare precisato, in seguito ad un quesito posto dalla Corte, che, anche qualora si possa accettare in linea di principio una compensazione, quale meccanismo giuridico, si deve però rifiutare il modo in cui la compensazione addotta è stata effettuata nella presente causa.
78 Anche se gli importi dei risarcimenti fossero stati attribuiti giustamente dal tribunale arbitrale all’Olympic Airways, questa dovrebbe disporre di note di compensazione che provino che tale operazione è stata effettivamente realizzata. A tal proposito, non basterebbe una dichiarazione secondo cui gli importi dell’aiuto in questione sono stati compensati.
79 Per quanto riguarda la qualità della prova relativa all’esecuzione di una decisione che prescrive il recupero di aiuti concessi illegittimamente, va rammentato che la Corte ha dichiarato che, qualora uno Stato membro preveda il recupero con un mezzo diverso dal pagamento in denaro, incombe ad esso fornire alla Commissione ogni informazione che consenta a quest’ultima di verificare se il mezzo scelto costituisca un’esecuzione idonea di tale decisione (v. sentenza 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, cit., punto 40).
80 La Corte ha inoltre precisato, al punto 43 di tale sentenza, che, se lo Stato membro può recuperare aiuti illegittimi mediante un sistema diverso dal pagamento in denaro, esso deve far sì che le misure scelte siano sufficientemente trasparenti, di modo che la Commissione possa verificare la loro idoneità ad eliminare la distorsione della concorrenza causata dai suddetti aiuti nel pieno rispetto del diritto comunitario.
81 La Corte ha poi aggiunto, ai punti 57 e 58 della detta sentenza, che provvedimenti di questo tipo devono avere un effetto identico al rimborso a mezzo di un trasferimento di fondi e che ogni provvedimento adottato al fine di adempiere l’obbligo di recuperare un aiuto versato illegittimamente dev’essere idoneo a ristabilire le condizioni della concorrenza che sono state falsate dalla concessione dell’aiuto illegittimo, in modo da poter essere identificato come tale dalla Commissione e dagli altri interessati.
82 Alla luce di tali considerazioni, la Corte deve verificare se, tramite i documenti presentati, la Repubblica ellenica abbia provato di aver attuato la decisione controversa e la citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, per quanto concerne le tre categorie di aiuti ancora oggetto del ricorso.
e) Sull’importo dell’aiuto costituito dal conferimento di capitale
83 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della decisione controversa, interpretato in combinato disposto con l’art. 1 di tale decisione, la Repubblica ellenica doveva recuperare dalla Olympic Airways, per detto conferimento, un importo pari a EUR 41 milioni.
84 Avendo la Repubblica ellenica asserito che il rimborso di tale importo era avvenuto tramite un’operazione di compensazione, si deve verificare se si possa ritenere che i documenti presentati dimostrino l’esecuzione di tale obbligo, conformemente ai principi enunciati ai punti 79‑81 della presente sentenza.
85 A tal proposito, la convenuta ha in particolare sottoposto una nota del 31 ottobre 2008, inviata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze all’attenzione dell’Olympic Airways.
86 Dal testo di tale nota risulta che «il debito di EUR 41 085 840, il quale è stato constatato conformemente al codice sul recupero dei crediti dello Stato e risulta dall’obbligo di restituire l’aumento di capitale versato alla società il 9 ottobre 1998, è stato integralmente estinto (capitale e interessi) il 31 agosto 2007 con la dichiarazione di compensazione n. 2922, che ha operato una compensazione con un importo che, altrimenti, avrebbe dovuto essere versato dall’amministrazione fiscale all’Olympic Airways a motivo di un debito dello Stato che risulta dall’ordine di pagamento n. 2516/31 agosto 2007», ove quest’ultimo è stato emesso dalla Repubblica ellenica a favore dell’Olympic Airways per un importo pari a EUR 601 289 003 sul fondamento del lodo arbitrale 6 dicembre 2006.
87 Inoltre, la Repubblica ellenica ha confermato, relativamente al credito dell’Olympic Airways vantato nei suoi confronti e risultante dal detto lodo arbitrale, che le autorità nazionali erano anche legalmente obbligate a procedere ad una compensazione dei debiti di tale società con l’importo che doveva esserle versato.
88 La Corte ritiene che, con tale documento, la convenuta abbia provato la restituzione dell’importo dell’aiuto costituito dal conferimento di capitale.
f) Sull’importo dell’aiuto concernente la tassa detta «spatosimo»
89 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della decisione controversa, la Repubblica ellenica doveva recuperare presso l’Olympic Airways, in particolare, l’aiuto consistente nella tolleranza rispetto al protrarsi del mancato pagamento da parte di tale società della tassa per la modernizzazione e lo sviluppo degli aeroporti, detta «spatosimo», per un importo complessivo di EUR 60 999 156 (punto 208 di tale decisione).
90 Avendo la convenuta dichiarato che una parte di tale importo, precisamente la somma di EUR 22 806 158, era stata restituita prima dell’adozione della decisione controversa, va osservato che, anche se tale restituzione fosse avvenuta prima della pronuncia della citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, comunque, la Repubblica ellenica non ha fornito documenti atti a corroborare l’affermazione di cui trattasi.
91 Infatti, quanto alla lettera della direzione dell’aviazione civile del 2 ottobre 2007, che figura all’allegato B.15 del controricorso della Repubblica ellenica, in cui sono evocati i versamenti, da parte dell’Olympic Airways, di un importo complessivo di EUR 22 806 158 per il pagamento della tassa detta «spatosimo», va osservato che tale lettera menziona che l’Olympic Airways ha versato, il 24 settembre 1999, un importo pari a EUR 3 445 793 e, il 29 giugno 2001, un importo pari a EUR 19 360 365.
92 Orbene, a prescindere dal fatto che i versamenti così addotti siano avvenuti molto prima della proposizione del ricorso nel procedimento che ha condotto alla citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, in merito alla quale la Corte ha accertato la mancata esecuzione della decisione controversa, si deve osservare che la summenzionata lettera del 2 ottobre 2007 si limita ad affermare che l’Olympic Airways ha effettivamente versato i detti importi, così che tale lettera non può costituire una prova della restituzione dell’aiuto.
93 Infine, non possono nemmeno costituire una prova sufficiente le ricevute di pagamento degli importi che sono menzionate nella lettera del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni del 26 giugno 2003, indirizzata alla Commissione, e che figurano all’allegato B.19 del controricorso. Quanto alle distinte di versamento emesse dall’Olympic Airways, allegate a tale lettera, va constatato che, come fatto osservare dalla Commissione, in nessuno di tali documenti compare, nella casella corrispondente, il timbro della banca che avrebbe ricevuto il pagamento. In aggiunta, i documenti presentati portano date del giugno 2001 e nessuno quella del 24 settembre 1999, data in cui, secondo la summenzionata lettera del 2 ottobre 2007, sarebbe stata versata una parte dell’importo complessivo pari a EUR 22 806 158.
94 Si deve necessariamente concludere che lo Stato convenuto non ha provato il rimborso della somma di EUR 22 806 158 per l’aiuto relativo alla tassa detta «spatosimo».
95 Per quanto concerne il restante importo della detta tassa (EUR 38 192 997), la Repubblica ellenica ha, in particolare, sottoposto alla Corte la summenzionata nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2008, indirizzata all’Olympic Airways.
96 Dal testo della detta nota risulta che i debiti di «spatosimo» della Olympic Airways relativi al periodo oggetto della decisione controversa «sono stati interamente assolti il 31 agosto 2007 con le dichiarazioni di compensazione n. 2927, n. 2928, n. 2929, n. 2930, n. 2931, n. 2932, n. 2933 e n. 2940, che hanno operato una compensazione con un importo che, altrimenti, avrebbe dovuto essere versato dall’amministrazione fiscale all’Olympic Airways a motivo di un debito dello Stato nei suoi confronti, che risulta dall’ordine di pagamento n. 2516/31 agosto 2007».
97 La Corte ritiene che, con tale documento, la convenuta abbia provato la restituzione del rimanente importo della tassa detta «spatosimo».
98 Da quanto precede risulta che la Repubblica ellenica non ha sufficientemente provato in diritto che un importo dell’aiuto pari a EUR 22 806 158 relativo alla tassa detta «spatosimo» sia stato rimborsato dall’Olympic Airways.
g) Sull’importo dell’aiuto relativo ai diritti aeroportuali
99 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della decisione controversa, la Repubblica ellenica doveva recuperare presso l’Olympic Airways l’aiuto costituito dal mancato pagamento dei diritti aeroportuali per un importo pari a EUR 2,46 milioni (punto 206 di tale decisione).
100 Relativamente alle modalità di recupero di tale componente dell’aiuto, la Repubblica ellenica, nel suo controricorso, da una parte, ha dichiarato di aver proceduto al recupero della somma di EUR 1 818 027 e, dall’altra, ha richiamato, segnatamente, le informazioni fornite in risposta al parere motivato, secondo cui quattro fatture, per un importo totale di EUR 1 087 141, emesse dalla direzione dell’aviazione civile, sarebbero state oggetto di varie rettifiche e di compensazioni.
101 A tal proposito, va rilevato, come constatato dall’avvocato generale ai paragrafi 54‑56 delle sue conclusioni, che la documentazione prodotta dalla Repubblica ellenica, vale a dire le fatture della direzione dell’aviazione civile, i documenti rettificativi e le nuove fatture sostitutive nonché le dichiarazioni relative alle compensazioni tra debiti e crediti reciproci dell’Olympic Airways e della direzione dell’aviazione civile, non fanno risultare con la necessaria precisione le modalità di rimborso dei diritti aeroportuali dovuti, presentando le tabelle fornite in merito varie incoerenze relativamente agli importi delle varie fatture e ai periodi interessati.
102 Tale documentazione non può quindi essere ritenuta idonea a dimostrare l’asserito recupero.
103 Va poi esaminata l’esecuzione della decisione controversa relativa alla liquidazione di altre due fatture della direzione dell’aviazione civile.
104 In primo luogo, quanto all’importo di EUR 176 082, corrispondente alla fattura n. 3307/98 della direzione dell’aviazione civile, risulta dal testo della summenzionata nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2008 indirizzata all’Olympic Airways che la detta somma «è stata integralmente pagata il 31 agosto 2007 con la dichiarazione di compensazione n. 2926 (di un importo complessivo pari a EUR 352 808 per capitale ed interessi), che ha operato una compensazione con un importo che, altrimenti, avrebbe dovuto essere versato dall’amministrazione fiscale all’Olympic Airways a motivo di un debito dello Stato nei suoi confronti, che risulta dall’ordine di pagamento n. 2516/31 agosto 2007».
105 La Corte ritiene che, con tale documento, la convenuta abbia provato la restituzione del summenzionato importo di aiuto relativo ad una parte dei diritti aeroportuali.
106 In secondo luogo, quanto al rimborso di un importo di EUR 478 606, corrispondente alla fattura n. 4175/99 della direzione dell’aviazione civile, va osservato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, che i documenti prodotti dalla convenuta nel suo controricorso, vale a dire il decreto ministeriale del 2 ottobre 2007 relativo alla compensazione, una lettera della direzione dell’aviazione civile all’Olympic Airways del 17 ottobre 2007, recante in allegato un quadro dettagliato degli importi oggetto della compensazione, nonché una lettera della detta direzione all’Olympic Airways del 19 ottobre 2007 che menziona la compensazione in forza del detto decreto per quanto concerne la fattura n. 4175/99 maggiorata dei relativi interessi, costituiscono prove sufficienti del rimborso della detta somma per i diritti aeroportuali.
107 Di conseguenza, la decisione controversa è stata attuata relativamente alla liquidazione delle due fatture summenzionate della direzione dell’aviazione civile di un importo complessivo di EUR 654 688.
108 Dai precedenti elementi risulta che la Repubblica ellenica non ha sufficientemente provato in diritto che l’importo complessivo dell’aiuto relativo ai diritti aeroportuali sia stato rimborsato dall’Olympic Airways.
h) Conclusione
109 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la Repubblica ellenica non ha sufficientemente provato in diritto che una parte della tassa detta «spatosimo» (v. precedente punto 94) e una parte dei diritti aeroportuali sono stati restituiti dall’Olympic Airways (v. precedente punto 102).
110 Alla luce di ciò, la Corte giudica che la condanna della Repubblica ellenica al pagamento di una penalità costituisce un mezzo finanziario appropriato al fine di spingere quest’ultima ad adottare i provvedimenti necessari per mettere fine all’inadempimento constatato e per garantire la completa esecuzione della decisione controversa nonché della citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia.
B – Sull’importo della penalità
1. Osservazioni preliminari
111 Va rammentato che spetta alla Corte, in ciascuna causa, valutare, alla luce delle circostanze del caso di specie, le sanzioni pecuniarie da adottare (v. sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 86, e 14 marzo 2006, causa C‑177/04, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑2461, punto 58).
112 Pertanto, le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento. Parimenti, orientamenti quali quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta da tale istituzione (v. sentenza Commissione/Portogallo, cit., punto 34).
113 Quanto all’imposizione di una penalità, la Corte ha dichiarato che la detta sanzione deve essere decisa in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro che non attua una sentenza di condanna per inadempimento modifichi il suo comportamento e metta fine all’infrazione addebitatagli (v. sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 91).
114 Nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, incombe alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (v. sentenze 25 novembre 2003, causa C‑278/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑14141, punto 41; 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 103, e 14 marzo 2006, Commissione/Francia, cit., punto 61).
115 Così, nell’ambito della valutazione della Corte, criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario sono costituiti in linea di principio dalla durata dell’infrazione, dal suo grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l’applicazione di tali criteri, la Corte è chiamata a tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici e dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi (v. citate sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, punto 104; 14 marzo 2006, Commissione/Francia, punto 62, e Commissione/Portogallo, punto 39).
2. Sulla durata dell’infrazione
116 Spetta alla Corte determinare la durata dell’infrazione. Tale durata dev’essere valutata tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla Commissione (v. citate sentenze 14 marzo 2006, Commissione/Francia, punto 71, e Commissione/Portogallo, punto 45).
117 Alla luce di ciò, non avendo potuto la Repubblica ellenica dimostrare che l’inadempimento dei suoi obblighi di eseguire pienamente la citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, sia effettivamente terminato, si deve ritenere che detto inadempimento perduri da oltre quattro anni, ciò che costituisce un lasso di tempo considerevole.
3. Sulla gravità dell’infrazione
118 Su tale punto, va sottolineato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, il valore fondamentale delle disposizioni del Trattato CE in materia di aiuti di Stato.
119 Infatti, le regole oggetto della decisione controversa e della citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, sono espressione di uno dei compiti fondamentali affidati alla Comunità europea in forza dell’art. 2 CE, vale a dire l’instaurazione di un mercato comune e la promozione di un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici. Tale compito è anche sancito all’art. 3, n. 1, lett. g), CE, secondo il quale l’azione della Comunità comporta un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno.
120 La rilevanza delle disposizioni comunitarie violate nel presente caso di specie si riflette in particolare nel fatto che, tramite il rimborso di un aiuto di Stato pagato illegittimamente, viene eliminata la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio anticoncorrenziale procurato dall’aiuto e che, per effetto di tale restituzione, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti (v., in tal senso, sentenze 4 aprile 1995, causa C‑350/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑699, punto 22, e 29 aprile 2004, causa C‑277/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑3925, punto 75).
121 Occorre aggiungere che il controllo degli aiuti di Stato concessi ad operatori di trasporto aereo riveste un’importanza considerevole, in quanto il mercato di cui trattasi, per sua natura, è transfrontaliero.
122 Quanto all’inadempimento constatato nella presenta causa, va sottolineato che gli importi dell’aiuto di cui non è stata provata dalla convenuta la restituzione rappresentano soltanto una frazione relativamente esigua rispetto alla somma complessiva oggetto della decisione controversa e della citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia.
4. Sulla capacità finanziaria dello Stato convenuto
123 Per quanto concerne la proposta della Commissione che l’importo di base venga moltiplicato per lo specifico coefficiente applicabile alla Repubblica ellenica, la Corte ha ripetutamente dichiarato che tale metodo di calcolo costituisce un mezzo adeguato per tener conto della capacità finanziaria dello Stato membro interessato, pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (v. citate sentenze 4 luglio 2000, Commissione/Grecia, punto 88; Commissione/Spagna, punto 59; 12 luglio 2005, Commissione/Francia, punto 109, e 14 marzo 2006, Commissione/Francia, punto 75).
5. Conclusione
124 In consderazione di quanto precede, la Corte ritiene appropriata l’imposizione di una penalità di un importo pari a EUR 16 000.
6. Sulla data di inizio dell’applicabilità e sulla periodicità della penalitá
125 Alla luce delle precedenti considerazioni in merito alla mancanza di prove in ordine alla restituzione di due elementi dell’aiuto, ovverosia di parte della tassa detta «spatosimo» e di parte dei diritti aeroportuali (v. punti 94 e 102 della presente sentenza), la Corte ritiene appropriato posporre la data di inizio dell’applicazione della penalità di un mese a partire dalla pronuncia della presente sentenza al fine di consentire allo Stato convenuto di dimostrare che esso non è più inadempiente.
126 Quanto alla periodicità della penalità, si deve infliggere alla convenuta una penalità su base giornaliera.
127 Tenuto conto di tali elementi, occorre condannare la Repubblica ellenica a versare alla Commissione, sul conto delle «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di un importo pari a EUR 16 000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, a partire da un mese dalla pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 12 maggio 2005.
C – Sull’imposizione cumulativa di una penalità e di una somma forfettaria
1. Argomenti delle parti
128 La Commissione sostiene che la Corte debba infliggere, nel caso di specie, sia una penalità sia una somma forfettaria. Essa ritiene l’imposizione di una somma forfettaria essenziale, poiché ogni mancata esecuzione prolungata di una sentenza della Corte pregiudica il principio della legittimità e della certezza del diritto, particolarmente in materia di aiuti di Stato. In tale campo, l’esecuzione di una decisione della Commissione e, a fortiori, quella di una sentenza della Corte che constata la mancata esecuzione di una siffatta decisione sotto forma di recupero dei contributi finanziari illegittimamente accordati, dovrebbe essere immediata ed efficace.
129 Relativamente al parziale annullamento della decisione controversa da parte del Tribunale, la Commissione osserva che tale circostanza non è atta ad incidere sulla determinazione dell’importo della somma forfettaria.
130 La Commissione sottolinea che la somma proposta non è eccessiva. Infatti, sarebbero trascorsi almeno due anni dalla citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, senza un recupero effettivo degli aiuti di cui trattasi. Anche se la Corte dovesse ammettere che la restituzione degli importi in questione è avvenuta tra l’agosto e l’ottobre 2007, un recupero degli aiuti che interviene quasi cinque anni dopo la decisione iniziale e oltre due anni dopo la sentenza della Corte non può in alcun caso essere ritenuto conforme agli obblighi incombenti allo Stato membro interessato.
131 La Commissione spiega di non essersi basata né sulle differenti categorie di aiuti né sugli importi da recuperare per determinare la gravità dell’inadempimento, ma sugli effetti negativi rispetto agli operatori economici, anche in funzione dell’importanza delle disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato. Il fatto che, oltre cinque anni dopo l’adozione della decisione controversa, i provvedimenti adottati dalla Repubblica ellenica non abbiano mai portato al recupero degli importi dell’aiuto che vi sono contemplati rappresenterebbe una grave violazione del diritto comunitario.
132 La Commissione ritiene, comunque, che, anche se la Corte dovesse giudicare che gli importi dell’aiuto sono stati rimborsati, la somma forfettaria dev’essere applicata fino alla data di completamento della restituzione integrale dei detti importi.
133 Quanto all’importo della somma forfettaria da imporre, la Commissione reputa che il calcolo a partire da un importo giornaliero di EUR 200 sia adeguato alla gravità dell’inadempimento e tenga conto della necessità di conferire a detta somma un effetto dissuasivo. Moltiplicando il detto importo per 12 in relazione alla gravità dell’infrazione e per 4,38, in considerazione della capacità finanziaria del detto Stato, si otterrebbe una somma pari a EUR 10 512.
134 La Repubblica ellenica ritiene, comunque, sproporzionata l’applicazione cumulata delle sanzioni previste all’art. 228 CE, particolarmente alla luce del fatto che le sanzioni in questione perseguono lo stesso obiettivo, vale a dire il conformarsi dello Stato membro interessato ai suoi obblighi e l’applicazione effettiva del diritto comunitario tramite una pressione finanziaria per mettere fine all’infrazione di cui trattasi. Di conseguenza, i provvedimenti dovrebbero essere scelti disgiuntamente, e non cumulativamente, in funzione della sanzione che tra le due risulta più appropriata.
135 La Repubblica ellenica afferma, inoltre, che il punto di partenza per calcolare le sanzioni previste all’art. 228 CE va inteso come la data di scadenza del termine fissato nel parere motivato e non come quella della sentenza della Corte che constata l’infrazione.
136 La Repubblica ellenica rileva che l’esecuzione della citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, è avvenuta in un tempo ragionevole, vale a dire due anni dopo la sua pronuncia e un anno dopo la scadenza del termine fissato dal parere motivato. Si dovrebbe anche tener conto delle difficoltà tecniche del fascicolo e della mancata cooperazione della Commissione nell’ambito dell’esecuzione della decisione controversa.
137 La Repubblica ellenica sostiene che la determinazione della gravità dell’infrazione sia direttamente legata all’importo degli aiuti da recuperare, dato che dall’importo di questi ultimi dipendono le conseguenze della violazione della normativa comunitaria sugli interessi pubblici e privati. Sarebbe evidente che, tanto più esiguo è l’importo dell’aiuto, tanto più limitate sono le ripercussioni sulla perturbazione della libera concorrenza nel settore dei trasporti aerei. Di conseguenza, avendo il Tribunale affermato che il versamento di taluni importi menzionati nella decisione controversa era conforme al diritto comunitario, la gravità dell’inadempimento sarebbe minore.
138 La Repubblica ellenica aggiunge che il mercato comune, nel campo considerato, non può essere influenzato dall’Olympic Airlines, dato che essa non è succeduta all’Olympic Airways. Infatti, quest’ultima società, che dal 2003 non effettuerebbe più attività di volo, svolgerebbe unicamente funzioni nel settore dell’assistenza a terra, così che non sussisterebbe una distorsione della concorrenza nel settore dei trasporti aerei.
139 Infine, se anche la Corte reputasse necessario imporre una somma forfettaria, la Repubblica ellenica ritiene che l’importo proposto dalla Commissione sia sproporzionato e debba essere adeguatamente ridotto.
2. Giudizio della Corte
a) Sul cumulo delle due sanzioni
140 Va rammentato, anzitutto, che il procedimento previsto all’art. 228, n. 2, CE ha lo scopo di spingere uno Stato membro inadempiente a eseguire una sentenza per inadempimento garantendo con ciò l’applicazione effettiva del diritto comunitario e che le misure previste da tale disposizione, e cioè la somma forfettaria e la penalità, mirano entrambe a questo stesso obiettivo (v. sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 80).
141 La Corte ha poi affermato, ai punti 81 e 82 della detta sentenza, che l’applicazione dell’una o dell’altra di queste due misure dipende dall’idoneità di ciascuna a conseguire l’obiettivo perseguito in relazione alle circostanze del caso di specie e che, di conseguenza, non è escluso il ricorso ai due tipi di sanzioni previsti.
142 Di conseguenza, spetta alla Corte determinare, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso di specie di cui è investita, nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, le sanzioni pecuniarie adeguate per garantire l’esecuzione più rapida possibile della sentenza che abbia precedentemente constatato un inadempimento e prevenire la reiterazione di analoghe infrazioni del diritto comunitario (v. sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 97, e 9 dicembre 2008, causa C‑121/07, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑9159, punto 59).
143 Pertanto, la Corte è legittimata, nell’esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nel campo in questione, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria.
b) Sulla pertinenza dell’imposizione di una somma forfettaria
144 Va rammentato che l’imposizione di una somma forfettaria deve, in ogni caso di specie, rimanere l’espressione dell’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento constatato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell’art. 228 CE (v. sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, cit., punto 62). A tal proposito, detta disposizione investe la Corte di un ampio potere discrezionale al fine di decidere se si debba o meno imporre una siffatta sanzione (v. punto 63 della detta sentenza).
145 Quanto alla presente causa, la Corte ritiene che il complesso degli elementi di diritto e di fatto che accompagnano l’inadempimento constatato siano un indice del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto comunitario è tale da richiedere l’adozione di una misura dissuasiva, quale l’imposizione di una somma forfettaria (v. sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, cit., punto 69).
c) Sull’importo della somma forfettaria
146 Se la Corte decide di imporre una somma forfettaria, le spetta, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissarla di modo che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento constatato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 41).
147 Tra i fattori pertinenti sotto questo profilo figurano in particolare elementi come la durata della persistenza dell’inadempimento dopo la sentenza che lo ha constatato nonché gli interessi pubblici e privati in questione (v. citate sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, punto 114, e 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, punto 64).
148 Le circostanze di cui si deve tenere conto figurano ai punti 117‑122 della presente sentenza, relativi alla durata e alla gravità dell’inadempimento.
149 Sulla base di tali elementi, la Corte ritiene fatta una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie fissando in EUR 2 milioni l’importo della somma forfettaria che la Repubblica ellenica dovrà assolvere.
150 Si deve, di conseguenza, condannare la Repubblica ellenica a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», la somma forfettaria di EUR 2 milioni.
VII – Sulle spese
151 Ai sensi dell’ art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica e l’inadempimento è stato accertato, quest’ultima va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 12 maggio 2005, causa C‑415/03, Commissione/Grecia, comporta, concernenti la restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune, in forza dell’art. 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull’aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways, ha violato gli obblighi ad essa imposti da tale sentenza e dall’art. 228, n. 1, CE.
2) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di un importo pari a EUR 16 000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla citata sentenza 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, a partire da un mese dopo la pronuncia della presente sentenza fino all’esecuzione della detta sentenza 12 maggio 2005.
3) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria pari a EUR 2 milioni.
4) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Firme