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Ricorso proposto il 29 febbraio 2016 – Italia/Commissione

(Causa T-91/16)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare ai sensi dell’articolo 264 TFUE la decisione della Commissione C(2015)9413, del 17 dicembre 2015, notificata il 18 dicembre 2015, relativa alla riduzione del contributo del Fondo Sociale Europeo per il Programma Operativo Sicilia, che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall’obiettivo n. 1 in Italia (POR Sicilia 2000-2006); e statuire di conseguenza che la domanda finale di pagamento presentata dalle autorità italiane va integralmente accolta dalla Commissione. Si chiede inoltre che la Commissione sia condannata alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce sei motivi.

La decisione sarebbe stata adottata all’esito di una duplicazione illegittima delle verifiche ex art. 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), che sono state riaperte e ripetute con l’audit del 2008 dopo che esse, per lo meno relativamente a tutta la spesa certificata alla data del 31.12.2006, erano state effettuate e chiuse con gli audit del 2005 e del 2006.

La decisione impugnata sarebbe viziata da violazione del principio di buona amministrazione, poiché la Commissione ha comunicato le risultanze dell’audit del 2008 con un ritardo di diciotto mesi rispetto all’effettuazione della missione.

La decisione impugnata traviserebbe i fatti perché ignora la circostanza secondo cui, nel periodo successivo agli audit del 2005 e del 2006, il tasso di errore era letteralmente crollato dal 53,13% al 3,05% nel 2007 e all’1,45% per il 2008 e il 2009.

La decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità, perché non tiene conto che la spesa certificata per i tre anni dal 2007 al 2009, interessati da tassi di errori minimi, era pari a circa la metà dell’intero importo del programma per la parte FSE;

La decisione impugnata sarebbe infondata in fatto e in diritto, perché estende il rilievo delle carenze sistemiche emerse e risolte nel periodo fino al 31.12.2006 anche ai tre anni successivi, senza avere effettuato alcuna specifica verifica riguardo a questi.

La decisione impugnata sarebbe anche viziata da difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, questa decisione opera con la tecnica dell’estrapolazione, consistente nell’estendere alla spesa non controllata il tasso di errore rilevato a proposito della spesa controllata, benché tale tecnica sia stata consentita soltanto dai regolamenti relativi alla programmazione 2007-2013; comunque, con riferimento agli anni 2007-2009 ipotizza un tasso di errore dell’8,39%, benché le autorità italiane avessero spiegato che il campione ex art. 10 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 63, pag. 21), non era equilibrato perché era stato formato non casualmente, come un vero campione statistico, bensì volutamente concentrandolo sui progetti che presentavano fattori di rischio.

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