SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

24 febbraio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Assicurazione diretta sulla vita – Contratti di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento detti “unit-linked” – Direttiva 2002/83/CE – Articolo 36 – Direttiva 2002/92/CE – Articolo 12, paragrafo 3 – Obbligo di informazione precontrattuale – Informazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti di assicurazione “unit-linked” – Ambito di applicazione – Portata – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Pratiche commerciali sleali – Omissione ingannevole»

Nelle cause riunite C‑143/20 e C‑213/20,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia, Polonia), con decisioni del 24 marzo 2020 e del 2 ottobre 2019, pervenute in cancelleria il 24 marzo 2020 e il 12 maggio 2020, nei procedimenti

A

contro

O (C‑143/20),

e

G.W.,

E.S.

contro

A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C‑213/20),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi (relatrice) e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Bobek,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per G.W. ed E.S., da A. Lengiewicz, radca prawny;

–        per A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., da A.M. Pukszto, radca prawny, e S. Sołtysik, adwokat;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per il governo ellenico, da S. Chala, S. Charitaki e S. Papaioannou, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Meloncelli e A. Collabolletta, avvocati dello Stato;

–        per la Commissione europea, da S.L. Kalėda, N. Ruiz García, T. Scharf, H. Tserepa-Lacombe e B. Sasinowska, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1), in combinato disposto con il suo allegato III, punto A, a.11 e a.12, dell’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22, e rettifica in GU 2009, L 253, pag. 18), nonché dell’articolo 185, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU 2013, L 341, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2009/138»).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono contrapposti, rispettivamente, A alla O (C‑143/20), da un lato, e G.W. ed E.S. alla A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C‑213/20), dall’altro, in merito al rimborso dei premi assicurativi versati in forza di contratti collettivi di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2002/83

3        Ai sensi dei considerando 2, 5, 35, 39, 44, 50 e 52 della direttiva 2002/83, abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/138:

«(2)      Per agevolare l’accesso alle attività di assicurazione sulla vita ed il loro esercizio, è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo. Al fine di realizzare questo scopo e nel contempo assicurare una protezione adeguata degli assicurati e dei beneficiari in tutti gli Stati membri, è opportuno coordinare, in particolare, le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazione vita.

(...)

(5)      La presente direttiva rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere completata da altri strumenti comunitari, consentendo a tutti i contraenti di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolga la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela.

(...)

(35)      Per la tutela degli assicurati è necessario che ogni impresa di assicurazione costituisca riserve tecniche sufficienti. (...)

(...)

(39)      È necessario che le imprese di assicurazione dispongano, oltre che di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, sufficienti a far fronte agli impegni contratti, di una riserva complementare, detta margine di solvibilità (...). Questo requisito costituisce un elemento importante del sistema di vigilanza prudenziale mirante a proteggere gli interessi degli assicurati e dei contraenti di assicurazione. (...)

(...)

(44)      Divergenti disposizioni vigono negli Stati membri per quanto riguarda la legge applicabile ai contratti relativi alle attività disciplinate dalla presente direttiva. L’armonizzazione delle normative in materia di contratti di assicurazione non è una condizione preliminare per la realizzazione del mercato interno delle assicurazioni. La possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l’applicazione della propria normativa ai contratti di assicurazione coi quali sono assunti impegni sul loro territorio offre quindi garanzie sufficienti ai contraenti. (...)

(...)

(50)      È necessario prevedere misure per il caso che la situazione finanziaria dell’impresa diventi tale da renderle difficile il rispetto dei suoi impegni. In situazioni particolari, nelle quali i diritti dei contraenti sono a rischio, occorre che le autorità competenti siano abilitate ad intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce (...).

(...)

(52)      Nel quadro di un mercato interno delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti. Per beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza, egli deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze. Le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni può protrarsi per un arco di tempo molto lungo. È quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto».

4        L’articolo 14 della direttiva 2002/83, intitolato «Trasferimento del portafoglio», al suo paragrafo 5 prevedeva quanto segue:

«Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo (...) è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati ed a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

(...)».

5        L’articolo 35 di tale direttiva, intitolato «Termine di rinuncia», al suo paragrafo 1 così disponeva:

«Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale, disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.

La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l’effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, definita all’articolo 32, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto».

6        L’articolo 36 di detta direttiva, intitolato «Informazioni per i contraenti», prevedeva quanto segue:

«1.      Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato III, punto A.

(...)

3.      Lo Stato membro dell’impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell’allegato III soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell’impegno da parte del contraente.

4.      Le modalità di applicazione del presente articolo e dell’allegato III sono adottate dallo Stato membro dell’impegno».

7        L’articolo 53 della medesima direttiva, intitolato «Trasferimento del portafoglio», al suo paragrafo 6 così disponeva:

«Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo (...) è opponibile di pieno diritto ai contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

(...)».

8        L’allegato III della direttiva 2002/83, intitolato «Informazioni per i contraenti», enunciava quanto segue:

«Le seguenti informazioni, che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia durante la vigenza del contratto B, debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno.

(...)

A. Prima di concludere il contratto

Informazioni relative all’impresa di assicurazioni

Informazioni relative all’impegno

(...)

(...)

a.11. Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile

a.12. Indicazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile

(...)».

 Direttiva 2002/92/CE

9        I considerando 9 e 11 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU 2003, L 9, pag. 3), abrogata e sostituita, con effetto dal 23 febbraio 2018, dalla direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU 2016, L 26, pag. 19), enunciavano quanto segue:

«(9)      I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di “bancassicurazione”. La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.

(...)

(11)      La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di intermediazione assicurativa dietro compenso, che può essere pecuniario o sotto forma di altro beneficio economico concordato e connesso alla prestazione fornita».

10      L’articolo 1 di tale direttiva era formulato nei seguenti termini:

«1.      La presente direttiva detta disposizioni per l’assunzione e l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi.

2.      La presente direttiva non si applica a soggetti che propongono servizi di intermediazione per contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(...)

b)      non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita;

(...)».

11      L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», disponeva quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

3)      “intermediazione assicurativa”: le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

(...)

5)      “intermediario assicurativo”: qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa;

(...)».

12      L’articolo 12 della medesima direttiva, intitolato «Informazioni fornite dall’intermediario assicurativo», al suo paragrafo 3 prevedeva quanto segue:

«Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l’intermediario assicurativo deve, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal consumatore, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale consumatore e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto. Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del contratto assicurativo proposto».

13      L’articolo 13 della direttiva 2002/92, intitolato «Modalità dell’informazione», al suo paragrafo 1 disponeva quanto segue:

«Qualsiasi informazione da fornire ai clienti a norma dell’articolo 12 deve essere comunicata:

(...)

b)      in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il consumatore;

(...)».

 Direttiva 2004/39/CE

14      Il considerando 10 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1), recitava come segue:

«Occorre escludere le imprese di assicurazioni le cui attività sono oggetto di appropriata sorveglianza da parte delle autorità competenti in materia di vigilanza prudenziale e che sono soggette alla [direttiva 2002/83]».

15      L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Esenzioni», al suo paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«La presente direttiva non si applica:

a)      alle imprese di assicurazioni ai sensi (...) dell’articolo 1 della direttiva [2002/83];

(...)

c)      alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione dei servizi di cui trattasi;

(...)».

16      L’articolo 19 della direttiva 2004/39, intitolato «Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti», al suo paragrafo 3 prevedeva quanto segue:

«Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite in una forma comprensibile informazioni appropriate:

–        sull’impresa di investimento e i relativi servizi,

–        sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte; ciò dovrebbe comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento,

–        sulle sedi di esecuzione, e

–        sui costi e gli oneri connessi

cosicché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato».

 Direttiva 2005/29

17      Il considerando 10 della direttiva 2005/29 è così formulato:

«(...) Di conseguenza, la presente direttiva si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al consumatore. Essa offre una tutela ai consumatori ove a livello comunitario non esista una specifica legislazione di settore e vieta ai professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti. Ciò è particolarmente importante per prodotti complessi che comportano rischi elevati per i consumatori, come alcuni prodotti finanziari. (...)».

18      Ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

b)      “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;

c)      “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

d)      “pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (in seguito denominate “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

(...)».

19      L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», dispone quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

(...)

4.      In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici».

20      L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Divieto delle pratiche commerciali sleali», così recita:

«1.      Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

(...)

4.      In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

a)      ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7

o

b)      aggressive di cui agli articoli 8 e 9.

(...)».

21      L’articolo 7 della direttiva 2005/29, intitolato «Omissioni ingannevoli», prevede quanto segue:

«1.      È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2.      Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti di cui a detto paragrafo, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto e quando, in uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

(...)

5.      Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui l’allegato II fornisce un elenco non completo».

22      Secondo l’allegato II di tale direttiva, gli obblighi di informazione considerati rilevanti, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva medesima, comprendono quelli previsti all’articolo 36 della direttiva 2002/83 e agli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/92.

 Direttiva 2009/138

23      L’articolo 309 della direttiva 2009/138, intitolato «Attuazione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi [all’articolo 185] entro il 31 marzo 2015.

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(…)».

24      Ai sensi dell’articolo 310 di tale direttiva, intitolato «Abrogazione», la direttiva 2002/83 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 Direttiva 2014/65

25      L’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 (GU 2016, L 175, pag. 8) (in prosieguo: la «direttiva 2014/65»), intitolato «Recepimento», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 luglio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 3 gennaio 2018 (...)».

26      In conformità dell’articolo 94 della direttiva 2014/65, intitolato «Abrogazione», la direttiva 2004/39 è abrogata a decorrere dal 3 gennaio 2018.

 Diritto polacco

 Codice civile

27      L’articolo 58, paragrafo 1, del Kodeks cywilny (codice civile), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «codice civile»), dispone quanto segue:

«Un atto giuridico contrario alla legge o inteso a eludere la legge è invalido, salvo che una disposizione pertinente non disponga altrimenti, prevedendo in particolare che le disposizioni invalide dell’atto giuridico siano sostituite dalle disposizioni pertinenti della legge».

28      L’articolo 808, paragrafo 1, del codice civile prevede quanto segue:

«Il contraente può concludere un contratto di assicurazione per conto di terzi. L’assicurato può non essere designato nominativamente nel contratto, salvo che ciò sia necessario ai fini della determinazione dell’oggetto dell’assicurazione».

 Legge sull’assicurazione

29      L’articolo 13 dell’ustawa o działalności ubezpieczeniowej (legge sulle attività assicurative), del 22 maggio 2003 (Dz. U. n. 124, posizione 1151), nella versione applicabile ai procedimenti principali (Dz. U. del 2010, n. 11, posizione 66) (in prosieguo: la «legge sull’assicurazione»), al suo paragrafo 4 disponeva quanto segue:

«Per quanto riguarda l’assicurazione sulla vita collegata ad un fondo di investimento, di cui alla sezione I, gruppo 3, dell’allegato alla presente legge, la compagnia di assicurazioni è tenuta a precisare o a menzionare nel contratto di assicurazione quanto segue:

1)      l’elenco dei fondi di investimento proposti;

2)      le modalità di determinazione del valore delle prestazioni e del valore di riscatto dell’assicurazione, comprese le norme relative al riscatto delle quote dei fondi di investimento e ai termini di conversione in denaro e di pagamento della prestazione;

3)      le norme che disciplinano il modo in cui il fondo deve investire le sue risorse, comprese, in particolare, le caratteristiche delle attività che compongono il fondo, i criteri di selezione delle attività nonché i principi della loro diversificazione e altri limiti sugli investimenti;

4)      le norme e i termini per la valutazione delle quote del fondo di investimento;

5)      le modalità di determinazione dell’importo dei costi e di tutti gli altri oneri dedotti dai premi assicurativi o dal fondo di investimento;

6)      le norme che disciplinano l’attribuzione dei premi assicurativi alle quote del fondo di investimento, in particolare per quanto previsto ai punti 4 e 5, e la data di conversione dei premi assicurativi in partecipazioni nel fondo».

30      Ai sensi dell’allegato alla legge sull’assicurazione, l’«assicurazione sulla vita collegata ad un fondo di investimento» rientra nella sezione I, gruppo 3, di detto allegato.

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C143/20

31      La O, una persona giuridica con sede in Polonia, ha concluso, in qualità di contraente dell’assicurazione, un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento con un’impresa di assicurazione.

32      L’oggetto di tale contratto era raccogliere e investire i premi assicurativi versati dagli assicurati, mediante un fondo di investimento costituito a partire da tali premi. Il regolamento di tale fondo specificava che detti premi sarebbero stati convertiti in quote del fondo di investimento e investiti in certificati emessi da un’impresa di investimento, il cui valore era calcolato sulla base di un indice.

33      A titolo di controprestazione, l’impresa di assicurazione in questione si impegnava a versare prestazioni in caso di decesso o di sopravvivenza di ciascun assicurato, al termine del periodo di assicurazione. Tali prestazioni non potevano essere inferiori all’importo dei premi investiti, maggiorato di ogni variazione positiva di detto indice. Per contro, in caso di risoluzione del contratto di assicurazione prima del termine del suo periodo di validità, tale impresa di assicurazione si impegnava a rimborsare a ciascun assicurato un importo pari al valore attualizzato delle quote del fondo di investimento in cui i suoi premi erano stati convertiti.

34      Tale contratto non precisava né le regole disciplinanti la valutazione delle quote del fondo di investimento in questione, delle attività nette dell’intero fondo in parola e dei certificati in cui venivano collocate le disponibilità di detto fondo, né il metodo di calcolo del valore dell’indice sul quale si fondava il pagamento di tali certificati. Tuttavia, il regolamento del fondo di investimento in questione indicava che l’investimento era esposto al rischio di credito dell’emittente di detti certificati.

35      Con una dichiarazione avente effetto dall’8 ottobre 2010, A ha aderito, in qualità di assicurato e per un periodo di quindici anni, al contratto collettivo di assicurazione sulla vita concluso dalla O, impegnandosi a versare un premio iniziale e, successivamente, premi mensili regolari. L’adesione è avvenuta nel corso di un incontro con un incaricato della O in uno degli uffici di tale società, durante il quale detto incaricato ha proposto ad A la conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento. Il regolamento di tale fondo di investimento, così come le condizioni di assicurazione, sono stati consegnati ad A al momento della sua adesione a tale contratto.

36      Dopo sette anni di vigenza, A ha risolto detto contratto a causa della significativa perdita di valore dei fondi investiti. L’impresa di assicurazione in questione gli ha corrisposto, quale valore di riscatto, un importo corrispondente al valore delle sue quote di detto fondo di investimento alla data della risoluzione del contratto medesimo, pari a circa un terzo dei premi che egli aveva versato, al netto delle spese di liquidazione.

37      Ritenendo di essere stato vittima di una vendita abusiva e di pratiche commerciali sleali, A ha promosso un’azione di recupero dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno della sua azione, A lamenta, in particolare, che la O l’ha indotto in errore circa la natura dell’investimento nel quale dovevano essere collocati i premi assicurativi.

38      A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che, nelle versioni linguistiche diverse da quella polacca, l’obbligo di informazione precontrattuale previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con il suo allegato III, punto A, a.11 e a.12, nonché all’articolo 185, paragrafo 3, della direttiva 2009/138, sembra richiedere la comunicazione delle informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche delle attività di contropartita dei contratti di assicurazione sulla vita collegati a fondi di investimento.

39      Qualora tali attività di contropartita siano costituite da prodotti derivati, dette disposizioni imporrebbero di comunicare informazioni identiche a quelle richieste dall’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39 e dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65, vale a dire informazioni complete su tali prodotti e sulle strategie di investimento proposte e, in particolare, informazioni sul metodo di calcolo del valore di dette attività di contropartita e sui rischi associati ai prodotti citati e al loro emittente.

40      Infatti, pur ammettendo che tali direttive non si applichino alle imprese di assicurazione, il giudice del rinvio ritiene che, visto il considerando 10 della direttiva 2004/39 e il considerando 87 della direttiva 2014/65, sia legittimo riconoscere una tutela specifica, mediante un obbligo di informazione rafforzato, ai consumatori che sottoscrivono un contratto di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento, in qualità di contraenti dell’assicurazione o di assicurati parti di un contratto collettivo, dal momento che ciò che viene loro venduto, sotto forma di contratto di assicurazione, sono prodotti di investimento e, segnatamente, prodotti derivati.

41      Ne conseguirebbe che, nel caso di specie, l’impresa di assicurazione di cui trattasi e la contraente dell’assicurazione O non avrebbero integralmente adempiuto al loro obbligo di informazione nei confronti dell’assicurato A. Secondo tale giudice, inoltre, ciò potrebbe costituire una pratica commerciale sleale ai sensi degli articoli 5 e 7 della direttiva 2005/29, in quanto il considerando 10 di quest’ultima menziona la necessità di garantire una tutela particolarmente rafforzata al consumatore nel mercato dei prodotti finanziari ad alto rischio.

42      In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Wola, Varsavia, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      [S]e l’articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della direttiva [2009/138] e l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato III[, punto A, a.12, della direttiva 2002/83] debbano essere interpretati nel senso che nel caso di contratti di assicurazione sulla vita di tipo “unit-linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati (o strumenti finanziari strutturati in cui sono incorporati derivati), l’assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, “vende” l’assicurazione), sia obbligato a fornire all’assicurato consumatore informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche (inglese – indication of the nature, tedesco – Angabe der Art, francese – indications sur la nature) dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è stato incorporato un derivato), o se sia sufficiente indicare unicamente il tipo degli attivi sottostanti (di base), senza comunicare le caratteristiche di tale strumento.

2)      [I]n caso di risposta alla prima questione nel senso che l’assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, “vende” l’assicurazione di tipo “unit-linked” – collegata a un fondo di investimento), è tenuto a fornire al consumatore informazioni sulla natura, sul tipo specifico, sulle caratteristiche dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è incorporato un derivato), se l’articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2009/138 e l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato III[, punto A, a.12, della direttiva 2002/83] debbano essere interpretati nel senso che le informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è stato incorporato un derivato) comunicate all’assicurato consumatore devono contenere informazioni identiche a quelle richieste dall’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva [2004/39] e dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva [2014/65], ossia informazioni complete sui prodotti derivati e sulle strategie di investimento proposte, che dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti in tali strumenti o alle strategie di investimento specifiche, comprese le informazioni sulle modalità di calcolo del valore dello strumento sottostante utilizzate dall’assicuratore o dall’agente di calcolo durante il periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi riguardanti il prodotto derivato e il suo emittente, tra cui anche le informazioni sulle variazioni del valore del derivato nel tempo, sui singoli fattori determinanti queste variazioni e sul loro grado d’impatto sul valore.

3)      [S]e l’articolo 185, paragrafo 4, della direttiva 2009/138 debba essere interpretato nel senso che nel caso di contratti di assicurazione sulla vita di tipo “unit-linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento) in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati (o strumenti finanziari strutturati in cui è incorporato un derivato), l’assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, “vende” l’assicurazione), deve fornire all’assicurato consumatore informazioni identiche a quelle richieste dall’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva [2004/39] e dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva [2014/65], ossia informazioni complete sui prodotti derivati e sulle strategie di investimento proposte, che dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi relativi agli investimenti in tali strumenti o alle strategie di investimento specifiche, comprese le informazioni sulle modalità di calcolo del valore dello strumento sottostante utilizzate dall’assicuratore o dall’agente di calcolo durante il periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi associati al prodotto derivato e al suo emittente, tra cui anche le informazioni sulle variazioni del valore del derivato nel tempo, sui singoli fattori determinanti queste variazioni e sul loro grado d’impatto sul valore.

4)      [I]n caso di risposta affermativa alla seconda o alla terza questione (o ad entrambe), se la mancata comunicazione, al momento dell’offerta del prodotto assicurativo, al consumatore da parte dell’assicuratore o del contraente dell’assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita di tipo “unit-linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), delle informazioni richieste (indicate nella seconda e nella terza questione), costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva [2005/29] e se la mancata comunicazione delle informazioni richieste costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva.

5)      [I]n caso di risposta negativa sia alla seconda che alla terza questione, se la mancanza di una chiara informazione al consumatore, da parte dell’assicuratore o del contraente dell’assicuratore [che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, “vende” l’assicurazione sulla vita di tipo “unit-linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento)], che gli attivi del fondo di investimento (fondo unit-linked) sono allocati in prodotti derivati (o prodotti strutturati che incorporano derivati) costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 della [direttiva 2005/29] e se la mancata comunicazione delle informazioni imposte costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva.

6)      [I]n caso di risposta negativa sia alla seconda che alla terza questione, se la mancanza di una dettagliata spiegazione al consumatore, da parte dell’assicuratore o del contraente dell’assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita di tipo “unit-linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), delle caratteristiche precise dello strumento in cui sono allocati gli attivi del fondo di investimento (fondo unit-linked), comprensiva delle informazioni sulle regole di funzionamento di tale strumento, nelle ipotesi in cui si tratti di un derivato (o strumento strutturato in cui è incorporato un derivato), costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 della [direttiva 2005/29] e se la mancata comunicazione delle informazioni imposte costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva».

 Causa C213/20

43      Il 29 luglio 2011 la A, una società operante nel settore bancario, ha concluso, in qualità di contraente dell’assicurazione, un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento con l’impresa di assicurazione A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie.

44      L’oggetto di tale contratto era raccogliere e investire i premi assicurativi versati dagli assicurati in un fondo di investimento. Il regolamento di tale fondo, che costituisce una clausola contrattuale standard inclusa nel contratto di assicurazione, specificava che detti premi, al netto di un contributo amministrativo mensile addebitato da tale impresa di assicurazione, erano destinati all’acquisto di quote del fondo in questione, aventi ciascuna un valore unitario iniziale. Le somme collocate nel medesimo fondo venivano, quindi, investite integralmente in obbligazioni strutturate, il cui pagamento si fondava su un indice determinato dal loro emittente.

45      Tale regolamento descriveva i rischi associati all’investimento, come i rischi connessi al deprezzamento di detto indice in conseguenza dell’evoluzione dei mercati finanziari e il rischio di perdita di una parte dei premi investiti, in caso di risoluzione del contratto di assicurazione prima della fine del periodo di assicurazione, indicando al contempo che l’impresa di assicurazione in questione non avrebbe potuto essere ritenuta responsabile di tali rischi.

46      Con dichiarazioni distinte presentate il 28 e il 30 novembre 2011, G.W. ed E.S. hanno aderito, in qualità di assicurati e per un periodo di quindici anni, al contratto collettivo di assicurazione sulla vita concluso dalla società A, impegnandosi a versare un premio iniziale e, successivamente, premi mensili regolari. Tale adesione è avvenuta nei locali di detta società, nel corso di un’unica riunione con dipendenti di quest’ultima aventi la qualifica di «consulente della clientela», i quali hanno presentato loro il prodotto assicurativo in questione come un investimento sotto forma di risparmio sistematico. Durante tale riunione G.W. ed E.S. hanno ricevuto l’offerta di adesione e le clausole contrattuali standard del contratto collettivo di assicurazione sulla vita, ossia le condizioni generali di assicurazione e il regolamento del fondo di investimento di cui trattasi, e hanno depositato le loro dichiarazioni di adesione. La citata società ha percepito una provvigione da parte dell’impresa di assicurazione in questione per il suo intervento.

47      In occasione della loro adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita, G.W. ed E.S. hanno firmato un documento scritto dal quale emergeva che, da un lato, durante il periodo di assicurazione il valore delle quote del fondo di investimento di cui trattasi avrebbe potuto fluttuare in modo significativo in funzione della valutazione degli strumenti finanziari nei quali investiva tale fondo. D’altro lato, il rischio derivante dalla possibilità di insolvenza dell’emittente di tali strumenti finanziari era inerente al prodotto che, non essendo un investimento bancario, non garantiva un rendimento all’assicurato. Per contro, la documentazione relativa alle condizioni di acquisto di detti strumenti finanziari, contenente l’indicazione degli specifici fattori di rischio di investimento ad essi associati, non è stata fornita a G.W. e ad E.S.

48      Dopo otto anni di vigenza, durante i quali il valore delle quote del fondo di investimento di cui trattasi è progressivamente diminuito, G.W. ha risolto il suo contratto con effetto dal 23 gennaio 2019. L’impresa di assicurazione in questione le ha corrisposto, quale valore di riscatto, un importo corrispondente al valore delle sue quote in tale fondo, che ammontava a circa due terzi dei premi da lei versati, al netto delle spese di liquidazione. Per contro, alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑213/20, E.S. non aveva risolto il suo contratto.

49      G.W. ed E.S. hanno proposto un ricorso nei confronti dell’impresa di assicurazione A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo il rimborso dei premi versati e sostenendo che, dal momento che tale impresa ha violato i suoi obblighi di informazione sulla natura delle attività di contropartita del contratto di assicurazione in questione e sull’insieme dei relativi rischi, detto contratto e le loro dichiarazioni individuali di adesione a quest’ultimo sono nulli e inefficaci.

50      In tale contesto il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che, pur non essendo formalmente parte del contratto concluso tra l’impresa di assicurazione e il contraente dell’assicurazione, il quale si configura come un contratto collettivo di assicurazione sulla vita per conto di terzi, ai sensi dell’articolo 808, paragrafo 1, del codice civile, l’assicurato che vi aderisce assume l’obbligo del contraente dell’assicurazione di versare i premi e sopporta l’effettivo onere economico dell’investimento e il relativo rischio. Si porrebbe, pertanto, la questione se l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 imponga che le informazioni indicate nell’allegato III, punto A, a.11 e a.12, di tale direttiva siano messe a disposizione anche di tale assicurato.

51      In secondo luogo, il giudice nazionale si interroga sulla portata della nozione di «indicazioni sulla natura delle attività di contropartita», ai sensi di quest’ultima disposizione. A tal riguardo, pur sottolineando la necessità di mantenere un equilibrio tra l’ampiezza delle informazioni fornite e il loro grado di complessità, detto giudice rileva che il rapporto giuridico tra l’impresa di assicurazione e l’assicurato che sopporta i rischi di investimento potrebbe giustificare il fatto di prescrivere che quest’ultimo riceva tutte le informazioni sulla natura dei prodotti finanziari e sui rischi ad essi connessi e, in tale contesto, che l’impresa di assicurazione gli trasmetta l’insieme delle informazioni relative a tali prodotti che essa ottiene dal loro emittente.

52      L’interrogativo sollevato, in terzo luogo, dal giudice del rinvio riguarda il momento in cui deve essere adempiuto l’obbligo di informazione precontrattuale e, più specificamente, l’interpretazione della nozione di anteriorità rispetto alla conclusione del contratto d’assicurazione, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83. Tale giudice osserva che la disposizione di diritto polacco che traspone detto articolo, vale a dire l’articolo 13, paragrafo 4, della legge sull’assicurazione, richiede solo che le informazioni relative al rapporto giuridico, comprese le caratteristiche delle attività del fondo di investimento, siano incluse nel contratto standard di assicurazione. In questo contesto, pertanto, esso si chiede se, per non privare l’obbligo di informazione del suo effetto utile, non sia necessario prescrivere che la fase di comunicazione delle informazioni all’assicurato sia chiaramente distinta dalla fase di conclusione del contratto.

53      In quarto luogo, il giudice del rinvio osserva che, nel diritto polacco, gli elementi di natura informativa di un rapporto giuridico non sono generalmente ritenuti rientrare nel suo oggetto principale, in quanto non determinano direttamente i diritti e gli obblighi delle parti. Tuttavia, tenuto conto della portata e della rilevanza delle informazioni elencate nell’allegato III della direttiva 2002/83, esso si chiede se l’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, letto alla luce del suo considerando 52, possa essere interpretato nel senso che l’obbligo di informazione da esso previsto costituisce un elemento essenziale del contratto di assicurazione o, a seconda dei casi, del rapporto giuridico a cui l’assicurato aderisce.

54      Inoltre, il giudice del rinvio rileva che il diritto nazionale non fornisce alcuna base giuridica che consenta di dichiarare l’invalidità di tale rapporto giuridico in ragione dell’eventuale accertamento di una violazione di detto obbligo di informazione. Infatti, sotto un primo profilo, l’articolo 58, paragrafo 1, del codice civile, relativo alla nullità degli atti giuridici, sarebbe generalmente interpretato come riferito solo all’incompatibilità del contenuto o dell’oggetto dell’atto giuridico con la legge, sotto un secondo profilo, il diritto nazionale non conterrebbe alcuna disciplina specifica al riguardo e, sotto un terzo profilo, l’applicazione delle norme generali in materia di vizi del consenso sarebbe soggetta a condizioni rigorose, tra cui il rispetto del termine di un anno e l’accertamento della circostanza che l’errore era essenziale e riguardava il contenuto dell’atto giuridico. A parere del giudice del rinvio, pertanto, si tratterebbe ancora di stabilire se la direttiva 2002/83 disciplini gli effetti giuridici dell’accertamento di una violazione di tale obbligo di informazione.

55      In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Wola, Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.12, dell’allegato III, della [direttiva 2002/83] debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di fornire le informazioni ivi menzionate riguarda anche l’assicurato che non è al contempo il contraente e che agisce come persona aderente in qualità di consumatore ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e per il caso di sopravvivenza, a capitale variabile, concluso tra l’impresa di assicurazione e un imprenditore operante quale contraente dell’assicurazione, nonché in qualità di investitore effettivo in relazione alle risorse finanziarie versate a titolo di premio assicurativo.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11 e a.12, dell’allegato III, della [direttiva 2002/83] debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un rapporto giuridico come quello di cui alla prima questione, l’obbligo di comunicare le informazioni relative alle caratteristiche degli attivi a capitale variabile implica anche che il consumatore assicurato debba essere informato in modo esauriente e comprensibile di tutti i rischi, del loro tipo e della loro entità, connessi ad un investimento negli attivi di un fondo di capitale (quali obbligazioni strutturate o derivati), o se sia sufficiente, ai sensi della citata disposizione, fornire al consumatore assicurato solo informazioni di base sui principali rischi connessi all’investimento in un fondo assicurativo di capitale.

3)      Se l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11 e a.12, dell’allegato III, della [direttiva 2002/83] debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un rapporto giuridico come quello di cui alla prima e alla seconda questione, esso comporta l’obbligo di informare il consumatore che aderisce ad un contratto di assicurazione sulla vita in qualità di assicurato di tutti i rischi di investimento e delle loro caratteristiche di cui l’emittente degli attivi (obbligazioni strutturate o derivati) che compongono il fondo assicurativo di capitale abbia informato l’assicuratore.

4)      In caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, se l’articolo 36, paragrafo 1, della [direttiva 2002/83] debba essere interpretato nel senso che il consumatore, che aderisce in qualità di assicurato ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e per il caso di sopravvivenza a capitale variabile, deve ricevere informazioni relative alle caratteristiche degli attivi di capitali nonché ai rischi connessi all’investimento nei suddetti attivi prima della conclusione del contratto, nell’ambito di una procedura precontrattuale separata, e quindi se il citato articolo osti ad una disposizione di diritto nazionale come l’articolo 13, paragrafo 4, della [legge sull’assicurazione], ai sensi della quale è sufficiente che le informazioni summenzionate vengano comunicate solo nel testo del contratto di assicurazione e all’atto della sua stipulazione, e nella quale il momento della comunicazione delle informazioni non è stato esplicitamente e chiaramente determinato e distinto, nell’ambito della procedura di adesione al contratto.

5)      In caso di risposta affermativa alle questioni da 1 a 3, se l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11 e a.12, dell’allegato III, della [direttiva 2002/83] debba essere interpretato nel senso che la corretta attuazione dell’obbligo di informazione ivi previsto deve essere considerata un elemento oggettivamente essenziale di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e di assicurazione per il caso di sopravvivenza a capitale variabile e se, di conseguenza, l’accertamento della mancata corretta attuazione di un siffatto obbligo possa avere come effetto di conferire al consumatore assicurato, a seguito di un’eventuale declaratoria di nullità o di inefficacia originaria del contratto o di un’eventuale declaratoria di nullità o di inefficacia di una dichiarazione individuale di adesione al contratto in questione, il diritto di chiedere la restituzione di tutti i premi assicurativi versati».

 Procedimento dinanzi alla Corte

56      Con decisione del 23 marzo 2021 le cause C‑143/20 e C‑213/20 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della decisione definitiva, conformemente all’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte.

57      Nella stessa data le parti del procedimento principale e gli altri interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sono stati invitati a rispondere per iscritto a taluni quesiti, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Le parti del procedimento principale nella causa C‑213/20, i governi polacco e italiano e la Commissione hanno presentato le loro risposte a tali quesiti.

 Sulle questioni pregiudiziali

58      Prima di rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre individuare, in via preliminare, le disposizioni di diritto dell’Unione applicabili ai procedimenti principali.

59      A tal riguardo, si rileva che dalle decisioni di rinvio risulta da un lato che, per quanto riguarda la causa C‑143/20, la ricorrente nel procedimento principale è stata coperta dall’assicurazione a partire dall’8 ottobre 2010, sicché la conclusione del contratto collettivo di assicurazione sulla vita a cui essa ha aderito, così come la sua dichiarazione di adesione a detto contratto, sono necessariamente avvenute prima della data citata. D’altro lato, per quanto riguarda la causa C‑213/20, il contratto collettivo di assicurazione sulla vita di cui trattasi nel procedimento principale è stato concluso il 29 luglio 2011 e le ricorrenti nel procedimento principale vi hanno aderito con dichiarazioni presentate, rispettivamente, il 28 novembre e il 30 novembre 2011.

60      Orbene, conformemente all’articolo 309, paragrafo 1, e all’articolo 310 della direttiva 2009/138, l’articolo 185 di quest’ultima, il cui termine di trasposizione è scaduto il 31 marzo 2015, è applicabile solo a decorrere dal 1° gennaio 2016, data a partire dalla quale la direttiva 2002/83 è stata abrogata. Ne consegue che solo le disposizioni di quest’ultima direttiva sono applicabili ai procedimenti principali.

61      Di conseguenza, da un lato, poiché secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito, riformulando, se necessario, le questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2021, PL Holdings, C‑109/20, EU:C:2021:875, punto 34 e giurisprudenza ivi citata), si devono intendere le questioni sollevate come relative all’interpretazione delle sole disposizioni della direttiva 2002/83, e non anche di quelle della direttiva 2009/138. D’altro lato, non occorre rispondere alla terza questione nella causa C‑143/20, poiché essa riguarda esclusivamente l’interpretazione dell’articolo 185, paragrafo 4, di quest’ultima direttiva.

62      Parimenti, dal momento che la seconda questione in detta causa riguarda l’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65, che, conformemente ai suoi articoli 93, paragrafo 1, e 94, è applicabile solo a partire dal 3 gennaio 2018, data di abrogazione della direttiva 2004/39, tale questione deve essere intesa come relativa unicamente all’articolo 19, paragrafo 3, di quest’ultima direttiva.

 Sulla prima questione nella causa C213/20

63      Con la sua prima questione nella causa C‑213/20 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 debba essere interpretato nel senso che le informazioni ivi menzionate devono essere fornite al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento, concluso tra un’impresa di assicurazione e un’impresa contraente dell’assicurazione.

64      Al fine di rispondere a tale questione, occorre precisare, in via preliminare, che risulta dalle decisioni di rinvio e dai fascicoli a disposizione della Corte, innanzitutto, che i contratti in questione nel procedimento principale sono contratti di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento (in prosieguo: i «contratti unit-linked»). Tali contratti hanno carattere aperto e collettivo, in quanto sono conclusi, tra un’impresa di assicurazione e un’impresa contraente dell’assicurazione, al fine di offrire a consumatori ancora indeterminati nella fase di conclusione di detti contratti la possibilità di aderirvi dopo la loro stipulazione, depositando una dichiarazione di adesione individuale e separata.

65      Inoltre, attraverso tale dichiarazione il consumatore assume la qualità di assicurato e si impegna a corrispondere un premio iniziale e, successivamente, premi mensili regolari all’impresa di assicurazione. Tali premi sono convertiti in quote di un fondo di investimento, chiamate «unità di conto», e poi investiti in strumenti finanziari da cui dipende il valore di dette quote, che costituiscono le attività di contropartita dei contratti unit-linked. A titolo di controprestazione dei premi corrisposti, l’impresa di assicurazione si impegna a versare a tale consumatore prestazioni in caso di decesso o di sopravvivenza al termine del periodo di assicurazione oppure, in caso di risoluzione del contratto di assicurazione prima di detto termine, a rimborsargli un importo pari al valore attualizzato delle quote del fondo di investimento in cui i suoi premi sono stati convertiti.

66      Infine, il procedimento di adesione ai contratti collettivi unit-linked è gestito unicamente dall’impresa contraente dell’assicurazione, che propone ai consumatori di aderire a detti contratti come forma di investimento finanziario di tipo assicurativo e riceve le loro manifestazioni di volontà in tal senso sotto forma di dichiarazioni di adesione, percependo al contempo una provvigione dall’impresa di assicurazione per il suo intervento.

67      Ciò premesso, occorre rilevare, in primo luogo, che l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, ai sensi del quale, prima della conclusione del contratto d’assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato III, punto A, della direttiva medesima, non contiene alcuna definizione delle nozioni di «contratto d’assicurazione» e di «contraente dell’assicurazione», né opera alcun rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire a tali nozioni.

68      Pertanto, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione che il principio di uguaglianza discende che tali nozioni devono essere considerate come nozioni autonome di diritto dell’Unione, che devono essere interpretate in modo uniforme nel suo territorio, tenendo conto non solo della lettera di detta disposizione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 1° marzo 2012, González Alonso, C‑166/11, EU:C:2012:119, punto 25, e del 31 maggio 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a., C‑542/16, EU:C:2018:369, punto 49).

69      Sotto un primo profilo, per quanto riguarda la nozione di «contraente dell’assicurazione», si deve osservare da un lato che, come l’avvocato generale ha in sostanza rilevato al punto 79 delle sue conclusioni, nell’impianto sistematico della direttiva 2002/83, sebbene la nozione di «contraente dell’assicurazione» indichi generalmente il destinatario dell’offerta nel rapporto giuridico caratteristico del contratto di assicurazione, essa non è necessariamente limitata alla persona che sottoscrive il contratto di assicurazione con l’impresa di assicurazione, dal momento che anche l’assicurato è riconosciuto da tale direttiva come titolare dei diritti e degli obblighi derivanti da un siffatto contratto.

70      Ciò risulta, in particolare, dai considerando 2, 35, 39 e 50 di detta direttiva e dalle corrispondenti disposizioni di quest’ultima in materia di riserve tecniche e di misure di risanamento finanziario, che fanno riferimento alla necessità di salvaguardare gli interessi degli assicurati e i loro diritti derivanti dal contratto di assicurazione. La stessa conclusione può essere tratta dalle disposizioni identiche dell’articolo 14, paragrafo 5, primo comma, e dell’articolo 53, paragrafo 6, primo comma, della medesima direttiva, in materia di trasferimento del portafoglio tra imprese di assicurazione, da cui risulta che gli assicurati rientrano nell’ambito di tali disposizioni, al pari dei contraenti, in quanto essi sono titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione.

71      Una siffatta interpretazione è, d’altro lato, corroborata dalle finalità perseguite dalla direttiva 2002/83. Dai considerando 2 e 5 di tale direttiva risulta, infatti, che essa mira, in particolare, ad assicurare una protezione adeguata degli assicurati e dei beneficiari in tutti gli Stati membri e a contribuire a consentire a tutti i contraenti di fare ricorso a qualsiasi assicuratore (sentenza del 2 aprile 2020, kunsthaus muerz, C‑20/19, EU:C:2020:273, punto 34).

72      In questo contesto, il considerando 52 di detta direttiva afferma che il consumatore deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze e che è, quindi, opportuno coordinare le disposizioni minime affinché egli sia informato in modo chiaro e preciso in merito, segnatamente, alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti.

73      È al fine di realizzare tale obiettivo di informazione che l’articolo 36 della direttiva 2002/83 prevede, al suo paragrafo 1, che al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato III, punto A, di detta direttiva, prima della conclusione del contratto d’assicurazione (v., per analogia, sentenze del 5 marzo 2002, Axa Royale Belge, C‑386/00, EU:C:2002:136, punto 21, del 19 dicembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 25, e del 29 aprile 2015, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij, C‑51/13, EU:C:2015:286, punto 20).

74      In tal senso, la Corte ha affermato, in sostanza, che qualsiasi interpretazione restrittiva della nozione di «contraente dell’assicurazione», ai sensi di detto articolo 36, paragrafo 1, si porrebbe in contrasto con le finalità perseguite dalla direttiva 2002/83, poiché implicherebbe una limitazione della tutela accordata agli assicurati dalla citata direttiva (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, kunsthaus muerz, C‑20/19, EU:C:2020:273, punto 35).

75      In tali circostanze, pertanto, risulta dall’interpretazione sistematica e teleologica dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 che, ai fini dell’obbligo di informazione precontrattuale da esso previsto, la nozione di «contraente» si riferisce alla persona che è destinataria dell’offerta nel rapporto giuridico caratteristico del contratto di assicurazione e che è, quindi, chiamata a scegliere un prodotto assicurativo e ad assumere i diritti e gli obblighi che ne derivano, cosicché detta nozione comprende anche le persone che, attraverso una loro dichiarazione indirizzata a un’impresa contraente dell’assicurazione, hanno aderito a un contratto collettivo di assicurazione e hanno, così, assunto la qualità di assicurato nell’ambito di un siffatto contratto.

76      Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la nozione di «contratto d’assicurazione» ai sensi della medesima disposizione, occorre rilevare che la Corte ha già dichiarato che i contratti unit-linked rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2002/83 (v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2012, González Alonso, C‑166/11, EU:C:2012:119, punto 29).

77      Inoltre, dalla giurisprudenza consolidata della Corte risulta che le operazioni di assicurazione sono caratterizzate, come generalmente ammesso, dal fatto che l’assicuratore s’impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto [sentenze del 26 marzo 2015, Litaksa, C‑556/13, EU:C:2015:202, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 ottobre 2020, United Biscuits (Pensions Trustees) e United Biscuits Pension Investments, C‑235/19, EU:C:2020:801, punto 30 e giurisprudenza ivi citata]. Per loro natura tali operazioni implicano che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato (sentenza del 31 maggio 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a., C‑542/16, EU:C:2018:369, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

78      In questo senso, nel contesto della direttiva 2002/92 la Corte ha stabilito che, nella misura in cui un’impresa di assicurazione si impegna a fornire una prestazione in caso di decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento, in cambio del pagamento di un premio da parte di tale assicurato, un siffatto rapporto assicurativo rientra nella nozione di «contratto di assicurazione» di cui alla direttiva citata (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a., C‑542/16, EU:C:2018:369, punto 51).

79      Orbene, tale interpretazione può essere parimenti applicata alla nozione di «contratto d’assicurazione», ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83.

80      Nel caso di specie, come menzionato nei punti da 64 a 66 della presente sentenza, il consumatore che decide di aderire a un contratto collettivo unit-linked accetta, così facendo, un’offerta assicurativa presentata dall’impresa contraente dell’assicurazione. Pertanto, tale consumatore si impegna a corrispondere premi assicurativi all’impresa di assicurazione a fronte della fornitura di prestazioni da parte di quest’ultima in caso di decesso o di sopravvivenza al termine del periodo di assicurazione. Il consumatore assume, così, i diritti e gli obblighi tipici di tale contratto e diviene parte di un rapporto assicurativo con detta impresa.

81      In tali circostanze, il citato rapporto assicurativo tra impresa di assicurazione e consumatore assicurato rientra, in quanto tale, nell’ambito della nozione di «contratto d’assicurazione», ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, sicché il consumatore che ne diviene parte aderendo al contratto collettivo unit-linked rientra nella nozione di «contraente», ai sensi di tale disposizione. La circostanza che tale consumatore divenga o meno formalmente parte anche del citato contratto collettivo, concluso tra l’impresa di assicurazione e l’impresa contraente dell’assicurazione, è, a tal fine, irrilevante.

82      Di conseguenza, tale consumatore deve, prima della sua adesione al contratto collettivo unit-linked, ricevere le informazioni menzionate in detta disposizione, che gli consentano di effettuare una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze.

83      Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, che gli consenta di dirimere le controversie nei procedimenti principali, occorre stabilire altresì, in secondo luogo, quale soggetto debba adempiere all’obbligo di informazione precontrattuale previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 a favore di tale consumatore.

84      A questo riguardo, è opportuno rilevare che tale disposizione non individua espressamente il soggetto su cui grava detto obbligo di informazione.

85      È vero che la Corte ha già dichiarato, rispetto alla disposizione precedente all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, formulata in termini identici a quest’ultimo, che il diritto dell’Unione pone a carico dell’impresa di assicurazione un siffatto obbligo di informazione del contraente dell’assicurazione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Rust-Hackner e a., da C‑355/18 a C‑357/18 e C‑479/18, EU:C:2019:1123, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).

86      Tuttavia, è necessario prendere in considerazione anche le specificità dei contratti collettivi unit-linked. In particolare, da quanto esposto rispettivamente nei punti 64 e 66 della presente sentenza risulta che, da un lato, i procedimenti di conclusione di tali contratti e di adesione agli stessi implicano, per loro natura, il sorgere di due distinti rapporti assicurativi, il primo tra l’impresa di assicurazione e l’impresa che conclude un tale contratto, derivante dalla stipulazione di quest’ultimo, e il secondo, eventuale e successivo al primo, tra l’impresa di assicurazione e l’assicurato consumatore, derivante dalla dichiarazione di adesione di quest’ultimo a detto contratto.

87      D’altro lato, nell’ambito del procedimento di adesione di tale consumatore a detto contratto, l’impresa contraente dell’assicurazione agisce quale «intermediario assicurativo», ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/92, letto alla luce dei suoi considerando 9 e 11, ed è pertanto soggetta alle norme stabilite dalla citata direttiva, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b).

88      Infatti, tale impresa contraente dell’assicurazione svolge, a titolo oneroso, un’attività di intermediazione assicurativa, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva citata, consistente nel proporre ai consumatori di aderire a un contratto collettivo unit-linked e di concludere così, come rilevato nei punti 80 e 81 della presente sentenza, un contratto di assicurazione sulla vita con l’impresa di assicurazione, nonché nel fornire consulenze finanziarie relative all’investimento del capitale costituito dai premi di assicurazione versati da tali consumatori nelle attività di contropartita del contratto collettivo unit-linked (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a., C‑542/16, EU:C:2018:369, punti da 47 a 54 e 58).

89      In tale contesto, dal combinato disposto delle direttive 2002/83 e 2002/92 risulta che, da un lato, spetta all’impresa di assicurazione, prima della conclusione di un contratto collettivo unit-linked, comunicare all’impresa che conclude detto contratto quantomeno le informazioni di cui all’allegato III, punto A, della direttiva 2002/83, conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, di quest’ultima.

90      In considerazione della natura di un siffatto contratto, destinato a essere distribuito ai consumatori finali, e della necessità che essi ricevano tali informazioni prima della loro adesione a detto contratto, al fine di poter scegliere il prodotto assicurativo più consono alle loro esigenze, derivante dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva citata, come interpretato al punto 82 della presente sentenza, l’impresa di assicurazione è tenuta a formulare dette informazioni in modo chiaro, preciso e comprensibile per i citati consumatori, in vista della loro successiva trasmissione a questi ultimi durante il procedimento di adesione al contratto medesimo.

91      D’altro lato, spetta all’impresa che conclude un contratto collettivo unit-linked, agendo in qualità di intermediario assicurativo, trasmettere dette informazioni fornite dall’impresa di assicurazione a ogni consumatore che aderisce a detto contratto, prima di tale adesione. Le citate informazioni devono essere accompagnate da ogni altra precisazione che risulti necessaria alla luce delle richieste e delle esigenze di detto consumatore, che devono essere determinate in base agli elementi informativi forniti da quest’ultimo. Tali precisazioni devono essere adattate a seconda della complessità di detto contratto e devono essere formulate in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il consumatore medesimo, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/92.

92      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione nella causa C‑213/20 dichiarando che l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che le informazioni ivi menzionate devono essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo unit-linked concluso tra un’impresa di assicurazione e un’impresa contraente dell’assicurazione. In virtù del combinato disposto di tale disposizione e dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2002/92, l’impresa di assicurazione è tenuta a comunicare tali informazioni all’impresa contraente dell’assicurazione, la quale deve trasmetterle a detto consumatore prima dell’adesione di quest’ultimo al citato contratto, unitamente a ogni altra precisazione che risulti necessaria alla luce delle richieste e delle esigenze del consumatore.

 Sulle questioni prima e seconda nella causa C143/20 e sulle questioni seconda e terza nella causa C213/20

93      Con le questioni prima e seconda nella causa C‑143/20 e con le questioni seconda e terza nella causa C‑213/20, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con il suo allegato III, punto A, a.12, debba essere interpretato nel senso che le indicazioni sulla natura delle attività di contropartita che devono essere comunicate al consumatore prima della sua adesione a un contratto collettivo unit-linked devono comprendere indicazioni sulle caratteristiche di tali attività di contropartita e, in caso affermativo, se dette indicazioni:

–        debbano includere informazioni esaustive sulla natura e sull’entità di tutti i rischi connessi all’investimento nelle citate attività di contropartita, e

–        debbano includere informazioni identiche a quelle che l’emittente degli strumenti finanziari che compongono le attività di contropartita medesime ha comunicato all’impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39.

94      A tal riguardo, dalla giurisprudenza richiamata al punto 68 della presente sentenza risulta che, in mancanza di definizione e di rinvio ai diritti nazionali nella direttiva 2002/83, il significato della nozione di «[i]ndicazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile», ai sensi dell’allegato III, punto A, a.12, di tale direttiva, deve essere ricercato tenendo conto non solo della sua lettera, ma anche del contesto in cui si inserisce detta disposizione e dell’obiettivo perseguito dalla direttiva citata.

95      È vero che, in considerazione della formulazione di tale disposizione, detta nozione potrebbe essere intesa come riferita alla sola indicazione del tipo di strumenti finanziari che costituiscono le attività di contropartita del fondo di investimento a cui è collegato il contratto di assicurazione in questione. Tuttavia, risulta dall’interpretazione sistematica e teleologica della medesima disposizione che occorre adottare un’interpretazione ampia della nozione citata, comprensiva delle caratteristiche di tali attività.

96      Come rilevato nei punti 72 e 73 della presente sentenza, infatti, dalla lettura combinata del considerando 52 e dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 emerge che l’obbligo di informazione precontrattuale previsto in detta disposizione mira a consentire ai consumatori che intendono aderire a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita di scegliere, tra i diversi prodotti assicurativi, quello più consono alle loro esigenze, garantendo loro di poter disporre delle informazioni dettagliate, precise e obiettive necessarie a tal fine e, in particolare, di essere informati in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali di detti prodotti assicurativi.

97      Orbene, nel caso di un contratto unit-linked, il prodotto assicurativo contiene un elemento di investimento (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a., C‑542/16, EU:C:2018:369, punto 57), che è indissolubilmente connesso a detto prodotto. Infatti, tale elemento è inerente alla scelta stessa del consumatore di aderire a tale contratto, in quanto, come rilevato al punto 66 della presente sentenza, detto prodotto assicurativo è presentato al consumatore, e da lui percepito, come una forma di investimento assicurativo, diversa da altre forme di investimento.

98      Inoltre, come osservato al punto 65 della presente sentenza, detto elemento di investimento ha un’influenza diretta sull’esecuzione degli obblighi e sull’esercizio dei diritti nascenti da tale contratto. Da un lato, oltre a pagare i premi assicurativi, il consumatore che vi aderisce sopporta altresì i rischi derivanti dall’investimento di detti premi in strumenti finanziari. D’altro lato, l’andamento di tale investimento influisce direttamente sull’ampiezza dei diritti che detto consumatore trae dal contratto medesimo e, in particolare, sul valore di riscatto di quest’ultimo in caso di risoluzione.

99      In tali circostanze, le caratteristiche degli strumenti finanziari che compongono le attività di contropartita di un contratto unit-linked e, segnatamente, la natura e il rendimento di detti strumenti, nonché i rischi ad essi associati, sono di primaria importanza per la scelta consapevole di un siffatto prodotto assicurativo da parte del consumatore. Ciò è particolarmente vero quando, come nel caso di specie, tali attività di contropartita sono prodotti derivati o strumenti finanziari strutturati in cui sono incorporati derivati, i quali presentano un grado di rischio di investimento particolarmente elevato.

100    Al fine di preservare l’effetto utile dell’obbligo previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, le informazioni da comunicare al consumatore che intende aderire a un contratto devono comprendere, pertanto, indicazioni sulle caratteristiche di dette attività di contropartita.

101    Tuttavia, da una lettura combinata del considerando 52 e dell’allegato III, punto A, di tale direttiva risulta che dette indicazioni devono essere non solo sufficientemente chiare, precise e comprensibili per consentire al consumatore di effettuare, con cognizione di causa, una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze, ma anche oggettivamente necessarie per operare tale scelta, come l’avvocato generale ha, in sostanza, rilevato al paragrafo 96 delle sue conclusioni.

102    Si deve quindi ritenere che rientrino nella nozione di «indicazioni sulla natura delle attività di contropartita», ai sensi dell’allegato III, punto A, a.12, della direttiva citata, solo le indicazioni sulle caratteristiche di tali attività di contropartita che sono essenziali a tal fine. In particolare, come ha osservato l’avvocato generale nei paragrafi 100 e 102 delle sue conclusioni, esse devono includere una descrizione chiara, precisa e comprensibile della loro natura economica e giuridica, nonché dei principi generali che regolano il loro rendimento.

103    Inoltre, tali indicazioni devono includere informazioni chiare, precise e comprensibili sui rischi strutturali connessi a dette attività di contropartita, vale a dire sui rischi che sono inerenti alla loro natura e che possono incidere direttamente sui diritti e sugli obblighi derivanti dal rapporto assicurativo, come i rischi correlati alla perdita di valore delle quote del fondo di investimento a cui è collegato il contratto unit-linked o il rischio di credito dell’emittente degli strumenti finanziari che compongono le attività di contropartita medesime.

104    Per contro, tali indicazioni non devono necessariamente includere una descrizione dettagliata ed esaustiva della natura e della portata di tutti i rischi di investimento connessi alle attività di contropartita del contratto unit-linked, come quelli derivanti dalle caratteristiche specifiche dei vari strumenti finanziari che le compongono o dalle modalità tecniche di calcolo del valore dell’indice su cui si fonda il pagamento di detti strumenti finanziari.

105    Parimenti, le indicazioni sulle caratteristiche essenziali delle attività di contropartita, ai sensi dell’allegato III, punto A, a.12, della direttiva 2002/83 non devono necessariamente includere informazioni identiche a quelle che l’emittente degli strumenti finanziari citati è tenuto, quale prestatore di servizi di investimento, a comunicare ai suoi clienti, in forza dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39.

106    Infatti, poiché secondo la disposizione citata esse sono specificamente concepite per consentire al destinatario di tali servizi di investimento di comprendere la loro natura e il tipo specifico di strumento finanziario che gli viene proposto da detto emittente, tali informazioni non sono necessarie al consumatore per scegliere il prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze, ai sensi del punto 101 della presente sentenza.

107    Inoltre, imporre all’impresa di assicurazione e all’impresa contraente dell’assicurazione nell’ambito di un contratto collettivo unit-linked di comunicare dette informazioni a tale consumatore prima dell’adesione di quest’ultimo al citato contratto equivarrebbe a includere nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39 soggetti che ne sono espressamente esclusi, sulla base di una scelta deliberata del legislatore dell’Unione per quanto riguarda sia le imprese di assicurazione, che gli intermediari assicurativi, in conformità, rispettivamente, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, come interpretata dalla Corte nella sua sentenza del 31 maggio 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a. (C‑542/16, EU:C:2018:369, punti da 61 a 69).

108    In tali circostanze, occorre rispondere alle questioni prima e seconda nella causa C‑143/20, nonché alle questioni seconda e terza nella causa C‑213/20, dichiarando che l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a.12, della stessa, deve essere interpretato nel senso che le indicazioni sulla natura delle attività di contropartita che devono essere comunicate al consumatore prima della sua adesione a un contratto collettivo unit-linked devono comprendere indicazioni sulle caratteristiche essenziali di tali attività di contropartita. Tali indicazioni:

–        devono comprendere informazioni chiare, precise e comprensibili sulla natura economica e giuridica delle citate attività di contropartita, nonché sui rischi strutturali ad esse collegati, e

–        non devono necessariamente includere informazioni esaustive sulla natura e sull’entità di tutti i rischi connessi all’investimento nelle attività di contropartita medesime, né informazioni identiche a quelle che l’emittente degli strumenti finanziari che le compongono ha comunicato all’impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39.

 Sulla quarta questione nella causa C213/20

109    Con la sua quarta questione nella causa C‑213/20 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 debba essere interpretato nel senso che le informazioni previste nel suo allegato III, punto A, a.12, devono necessariamente essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo unit-linked nell’ambito di un distinto procedimento precontrattuale e che, pertanto, esso osta a una disposizione nazionale in base alla quale sia sufficiente che tali informazioni vengano menzionate in tale contratto.

110    Al fine di rispondere a tale questione, occorre rilevare, in primo luogo, che dai considerando 44 e 52 della direttiva 2002/83 risulta che quest’ultima non ha operato un’armonizzazione completa della normativa relativa ai contratti di assicurazione e, in particolare, che essa mira solo a coordinare le disposizioni minime in materia di informazione precontrattuale, sicché gli Stati membri possono imporre l’applicazione della propria normativa ai contratti di assicurazione coi quali sono assunti impegni sul loro territorio.

111    In secondo luogo, l’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva si limita a prevedere che le informazioni elencate nel suo allegato III, punto A, devono essere comunicate al contraente «prima della conclusione del contratto d’assicurazione», senza specificare anche il momento in cui tale comunicazione deve avvenire né, segnatamente, che essa debba essere effettuata nell’ambito di un distinto procedimento precontrattuale.

112    In terzo luogo, l’articolo 36, paragrafo 4, della direttiva citata prevede che le modalità di applicazione di tale articolo e dell’allegato III della direttiva medesima sono adottate dallo Stato membro dell’impegno.

113    Ne consegue da un lato che, nel caso di un contratto collettivo unit-linked, le informazioni previste all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 devono essere comunicate al consumatore prima della sottoscrizione della dichiarazione di adesione a tale contratto, con la quale, come risulta dai punti 80 e 81 della presente sentenza, il consumatore esprime il suo consenso a essere vincolato da detto contratto e diviene, così, parte di un rapporto contrattuale di assicurazione con l’impresa di assicurazione.

114    D’altro lato, in assenza di norme armonizzate, spetta agli Stati membri stabilire le modalità di attuazione dell’obbligo di informazione precontrattuale previsto all’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva. Nel fare ciò, gli Stati membri sono tenuti, nondimeno, ad assicurare che l’effetto utile di detta direttiva, tenuto conto del suo scopo, sia garantito (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

115    A tal proposito, occorre considerare che, come ha in sostanza rilevato l’avvocato generale al paragrafo 111 delle sue conclusioni, dal combinato disposto dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e del suo considerando 52 risulta che, distinguendo tra il momento della comunicazione delle informazioni elencate nell’allegato III, punto A, di detta direttiva e quello della conclusione del contratto di assicurazione o dell’adesione a quest’ultimo, la direttiva citata persegue la finalità di consentire al consumatore di disporre di un certo periodo di tempo per scegliere, tra i diversi contratti di assicurazione disponibili, quello più consono alle sue esigenze e di decidere con cognizione di causa se desidera vincolarsi contrattualmente.

116    Affinché possa beneficiare di dette informazioni a tale scopo, il consumatore deve, pertanto, riceverle in tempo utile prima dell’adesione al citato contratto, e non solo nella fase di adesione a quest’ultimo (v., per analogia, sentenze del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, punto 46, e del 25 giugno 2020, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C‑380/19, EU:C:2020:498, punto 34), salvo privare l’obbligo di informazione precontrattuale previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 del suo effetto utile.

117    Spetta agli organi giurisdizionali nazionali competenti valutare, tenendo conto del contesto della causa e delle caratteristiche del contratto collettivo unit-linked in questione, se le modalità di attuazione di tale obbligo abbiano consentito al consumatore di effettuare, con cognizione di causa, una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze.

118    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione nella causa C‑213/20 dichiarando che l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che le informazioni previste nell’allegato III, punto A, a.12, della stessa non devono necessariamente essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo unit-linked nell’ambito di un distinto procedimento precontrattuale e che esso non osta a una disposizione nazionale in base alla quale sia sufficiente che tali informazioni vengano menzionate in detto contratto, purché esso sia consegnato al consumatore prima della sua adesione, in tempo utile per consentirgli di effettuare, con cognizione di causa, una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze.

 Sulla quinta questione nella causa C213/20

119    Con la sua quinta questione nella causa C‑213/20 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 debba essere interpretato nel senso che esso impone di considerare che il non corretto adempimento dell’obbligo di comunicare le informazioni previste nel suo allegato III, punto A, a.12, determini la nullità o l’invalidità del contratto collettivo unit-linked o della dichiarazione di adesione a quest’ultimo e, quindi, conferisca al consumatore che ha aderito a detto contratto il diritto alla restituzione dei premi assicurativi versati.

120    A tal riguardo, occorre rilevare che risulta dalle medesime considerazioni esposte nei punti da 110 a 114 della presente sentenza che tale direttiva non disciplina le conseguenze giuridiche dell’inadempimento o del non corretto adempimento dell’obbligo di informazione precontrattuale previsto nella citata disposizione e che spetta, pertanto, agli Stati membri regolamentare tali aspetti del diritto dei contratti di assicurazione, assicurando al contempo che l’effetto utile di detta direttiva, tenuto conto dell’obiettivo di quest’ultima, sia garantito.

121    Tale conclusione è corroborata dall’interpretazione fornita dalla Corte delle altre disposizioni contenute, al pari dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, nel titolo III, capo 4, della medesima, intitolato «Legge regolatrice dei contratti e condizioni di assicurazione», e, in particolare, agli articoli 35, paragrafo 1, e 36, paragrafo 3, di detta direttiva.

122    Infatti, per quanto riguarda da un lato le informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell’allegato III della direttiva 2002/83, di cui lo Stato membro dell’impegno può prescrivere la trasmissione, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, di tale direttiva, la Corte ha considerato che gli effetti collegati dal diritto interno alla mancata comunicazione di siffatte informazioni sono, in via di principio, irrilevanti ai fini della conformità delle norme nazionali all’obbligo di comunicazione previsto da tale disposizione (v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2015, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij, C‑51/13, EU:C:2015:286, punto 36).

123    D’altro lato, quanto al diritto del contraente dell’assicurazione di rinunciare al contratto di assicurazione, sancito all’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, la Corte ha affermato, in sostanza, che spetta agli Stati membri disciplinare gli effetti giuridici della rinuncia diversi da quelli previsti in tale disposizione, assicurando al contempo che l’effetto utile di detta direttiva, tenuto conto del suo oggetto, sia garantito, e che spetta agli organi giurisdizionali nazionali verificare che le modalità procedurali previste dal diritto interno non siano di natura tale da mettere in discussione l’effettività del diritto di rinuncia, dissuadendo il contraente dell’assicurazione dall’esercitarlo (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Rust-Hackner e a., da C‑355/18 a C‑357/18 e C‑479/18, EU:C:2019:1123, punti 100, 104 e 117, nonché ordinanza del 28 maggio 2020, WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, C‑803/19, non pubblicata, EU:C:2020:413, punti 28 e 37).

124    Ciò rilevato, occorre altresì aggiungere che, come esposto al punto 54 della presente sentenza, il giudice del rinvio ritiene che il diritto nazionale non consenta di constatare l’invalidità del rapporto giuridico di assicurazione tra un’impresa di assicurazione e un assicurato a causa dell’eventuale accertamento del non corretto adempimento dell’obbligo di informazione previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con il suo allegato III, punto A, a.12, in quanto detto diritto non conterrebbe alcuna disciplina specifica a tale riguardo e l’applicazione delle norme generali in materia di nullità degli atti giuridici e di vizi del consenso sarebbe esclusa in via interpretativa o sottoposta a condizioni rigorose.

125    In tali circostanze, pertanto, spetta a detto giudice verificare se gli effetti giuridici che le disposizioni nazionali applicabili attribuiscono al non corretto adempimento del citato obbligo di informazione siano disciplinati in modo tale da garantire l’effetto utile di quest’ultimo. Nel fare ciò, detto giudice è tenuto a interpretare tali disposizioni, nella misura più ampia possibile, alla luce della lettera e dello scopo della citata direttiva e, a questo fine, a valutare in particolare se, vista l’importanza fondamentale che le informazioni relative alle caratteristiche essenziali delle attività di contropartita di un contratto unit-linked rivestono nella scelta consapevole del consumatore del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze e, dunque, nella formazione della sua volontà di aderire a tale contratto, il non corretto adempimento di detto obbligo di informazione può viziare il suo consenso a essere vincolato dal citato contratto.

126    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione nella causa C‑213/20 dichiarando che l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che esso non impone di considerare che il non corretto adempimento dell’obbligo di comunicare le informazioni previste nell’allegato III, punto A, a.12, della stessa determini la nullità o l’invalidità di un contratto collettivo unit-linked o della dichiarazione di adesione a quest’ultimo e, quindi, conferisca al consumatore che ha aderito a tale contratto il diritto alla restituzione dei premi assicurativi versati, purché le modalità procedurali previste dal diritto nazionale per l’esercizio del diritto di far valere il citato obbligo di informazione non siano tali da mettere in discussione l’effettività di tale diritto, dissuadendo il consumatore dall’esercitarlo.

 Sulle questioni dalla quarta alla sesta nella causa C143/20

127    Con le sue questioni dalla quarta alla sesta nella causa C‑143/20 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che costituisce un’omissione ingannevole, ai sensi della citata disposizione, l’omessa comunicazione al consumatore che aderisce a un contratto collettivo unit-linked delle informazioni previste all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a.12, della stessa.

128    Al fine di rispondere a tali questioni, occorre innanzitutto rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, essa si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite al suo articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

129    A tal riguardo, la Corte ha precisato che, in primo luogo, la nozione di «pratiche commerciali» è definita, all’articolo 2, lettera d), di tale direttiva, mediante una formulazione particolarmente estesa, dovendo avere le pratiche così definite, da una parte, carattere commerciale, vale a dire provenire da professionisti, e, dall’altra parte, un nesso diretto con la promozione, la vendita o la fornitura di loro prodotti ai consumatori (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Dyson, C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, i termini «direttamente connessa alla promozione», che figurano in tale disposizione, comprendono qualsiasi atto adottato, in particolare, in relazione alla conclusione di un contratto (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2017, Gelvora, C‑357/16, EU:C:2017:573, punto 21). A tal fine, la nozione di «prodotto», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della citata direttiva, si riferisce a qualsiasi bene o servizio, non escludendo quindi nessun settore di attività (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C‑59/12, EU:C:2013:634, punto 29). In terzo luogo, risulta dall’articolo 2, lettera b), della medesima direttiva che la nozione di «professionista» comprende «qualsiasi persona fisica o giuridica» in quanto eserciti un’attività remunerata e purché la pratica commerciale si inserisca nell’ambito delle attività che essa svolge a titolo professionale (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808, punti 30 e 35 e giurisprudenza ivi citata), anche nel caso in cui tale pratica sia svolta da un’altra impresa, che agisce in nome e/o per conto di detta persona (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, RLvS, C‑391/12, EU:C:2013:669, punto 38).

130    Nel caso di specie, da un lato, dalle considerazioni esposte nei punti da 86 a 91 della presente sentenza risulta che la comunicazione delle informazioni previste all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 prima dell’adesione del consumatore a un contratto collettivo unit-linked proviene dall’impresa di assicurazione e dall’impresa contraente dell’assicurazione, che agisce in qualità di intermediario assicurativo, e si inserisce nell’ambito delle attività che tali imprese svolgono a titolo professionale. D’altro lato, come osservato nei punti 80 e 81 della presente sentenza, tale comunicazione ha un nesso diretto con la conclusione, da parte di detto consumatore, di un contratto di assicurazione, ai sensi della direttiva 2002/83. Detta comunicazione costituisce, pertanto, una «pratica commerciale», ai sensi della direttiva 2005/29.

131    Occorre, poi, ricordare che dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29 risulta che una pratica commerciale è considerata ingannevole e costituisce, quindi, una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva medesima se, valutata nella fattispecie concreta e tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, sono soddisfatte due condizioni. Da un lato, detta pratica deve omettere informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. D’altro lato, la citata pratica commerciale deve indurre o essere idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

132    Inoltre, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva, a condizione che sia soddisfatta la seconda condizione menzionata al punto precedente, una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo tali informazioni rilevanti.

133    Orbene, da un lato, risulta dal combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2005/29 e del suo allegato II che sia le informazioni previste all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, sia quelle menzionate all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2002/92 costituiscono informazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2005/29.

134    D’altro lato, in considerazione dell’importanza fondamentale che riveste la comunicazione delle informazioni chiare, precise e comprensibili relative alle caratteristiche essenziali delle attività di contropartita di un contratto collettivo unit-linked per consentire al consumatore che intende aderirvi di effettuare, con cognizione di causa, una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze, evidenziata nei punti da 96 a 101 della presente sentenza, e tenuto conto dell’esigenza, enunciata nel considerando 10 di tale direttiva, di fornire una tutela ai consumatori nel caso di prodotti complessi che comportano rischi elevati per questi ultimi, come alcuni prodotti finanziari, l’omessa comunicazione di tali informazioni, il loro occultamento o la loro comunicazione in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo appaiono idonei ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

135    In tali circostanze, e fatta salva la valutazione che il giudice del rinvio dovrà effettuare al riguardo, l’omessa comunicazione delle informazioni previste all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con il suo allegato III, punto A, a.12, risulta essere ricompresa nella nozione di «omissione ingannevole», ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2005/29.

136    Infine, occorre altresì precisare che la clausola di esclusione prevista all’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva non è applicabile alle norme in materia di informazione precontrattuale di cui all’articolo 36, paragrafo 1, e all’allegato III, punto A, della direttiva 2002/83.

137    Infatti, la Corte ha già dichiarato che un contrasto come quello contemplato dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 sussiste unicamente quando disposizioni estranee a quest’ultima, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29 (sentenza del 13 settembre 2018, Wind Tre e Vodafone Italia, C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710, punto 61).

138    Orbene, come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 132 delle sue conclusioni, dal momento che la direttiva 2002/83 non disciplina le conseguenze giuridiche dell’inadempimento o del non corretto adempimento dell’obbligo di informazione precontrattuale previsto nel suo articolo 36, paragrafo 1, non sussiste alcun contrasto tra le disposizioni di tale direttiva e quelle della direttiva 2005/29, le quali sono, pertanto, complementari (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Abcur, C‑544/13 e C‑545/13, EU:C:2015:481, punti 78 e 82).

139    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla quarta alla sesta nella causa C‑143/20 dichiarando che l’articolo 7 della direttiva 2005/29 deve essere interpretato nel senso che può costituire un’omissione ingannevole, ai sensi di tale disposizione, l’omessa comunicazione al consumatore che aderisce a un contratto collettivo unit-linked delle informazioni previste all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a.12, della stessa.

 Sulle spese

140    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, deve essere interpretato nel senso che le informazioni ivi menzionate devono essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento concluso tra un’impresa di assicurazione e un’impresa contraente dell’assicurazione. In virtù del combinato disposto di tale disposizione e dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, l’impresa di assicurazione è tenuta a comunicare tali informazioni all’impresa contraente dell’assicurazione, la quale deve trasmetterle a detto consumatore prima dell’adesione di quest’ultimo al citato contratto, unitamente a ogni altra precisazione che risulti necessaria alla luce delle richieste e delle esigenze del consumatore.

2)      L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a.12, della stessa, deve essere interpretato nel senso che le indicazioni sulla natura delle attività di contropartita, che devono essere comunicate al consumatore prima della sua adesione a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento, devono comprendere indicazioni sulle caratteristiche essenziali di tali attività di contropartita. Tali indicazioni:

–        devono comprendere informazioni chiare, precise e comprensibili sulla natura economica e giuridica delle citate attività di contropartita, nonché sui rischi strutturali ad esse collegati, e

–        non devono necessariamente includere informazioni esaustive sulla natura e sull’entità di tutti i rischi connessi all’investimento nelle attività di contropartita medesime, né informazioni identiche a quelle che l’emittente degli strumenti finanziari che le compongono ha comunicato all’impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

3)      L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che le informazioni previste nell’allegato III, punto A, a.12, della stessa non devono necessariamente essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento nell’ambito di un distinto procedimento precontrattuale e che esso non osta a una disposizione nazionale in base alla quale sia sufficiente che tali informazioni vengano menzionate in detto contratto, purché esso sia consegnato al consumatore prima della sua adesione, in tempo utile per consentirgli di effettuare, con cognizione di causa, una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze.

4)      L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che esso non impone di considerare che il non corretto adempimento dell’obbligo di comunicare le informazioni previste nell’allegato III, punto A, a.12, della stessa determini la nullità o l’invalidità di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento o della dichiarazione di adesione a quest’ultimo e, quindi, conferisca al consumatore che ha aderito a tale contratto il diritto alla restituzione dei premi assicurativi versati, purché le modalità procedurali previste dal diritto nazionale per l’esercizio del diritto di far valere il citato obbligo di informazione non siano tali da mettere in discussione l’effettività di tale diritto, dissuadendo il consumatore dall’esercitarlo.

5)      L’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che può costituire un’omissione ingannevole, ai sensi di tale disposizione, l’omessa comunicazione al consumatore che aderisce a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento delle informazioni previste all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a.12, della stessa.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.