ORDINANZA DELLA VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

21 maggio 2021 (*)

«Procedimento sommario – Articolo 279 TFUE – Domanda di provvedimenti provvisori – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Attività di estrazione di lignite in una miniera a cielo aperto – Miniera di lignite di Turów (Polonia)»

Nella causa C‑121/21 R,

avente ad oggetto la domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE, proposta il 26 febbraio 2021,

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,

convenuta,

LA VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale P. Pikamäe,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua domanda di provvedimenti provvisori, la Repubblica ceca chiede alla Corte di ingiungere alla Repubblica di Polonia, in attesa della sentenza della Corte che statuisce nel merito, di cessare immediatamente le attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów (Polonia).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 259 TFUE, proposto dalla Repubblica ceca il 26 febbraio 2021 e diretto a far accertare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza:

–        dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU 2014, L 124, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva VIA»), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi da 4 a 6, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 6 a 9 di tale direttiva, avendo autorizzato il proseguimento dell’attività di estrazione di lignite per un periodo di sei anni senza procedere a una valutazione dell’impatto ambientale;

–        dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 7, dell’articolo 7, paragrafo 5, degli articoli 8 e 9 e dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva VIA, avendo consentito l’esclusione del pubblico interessato dal procedimento di rilascio dell’autorizzazione di esercizio;

–        dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva VIA, avendo dichiarato immediatamente esecutiva la decisione del direttore regionale della tutela dell’ambiente di Breslavia (Polonia), del 21 gennaio 2020, vertente sulle condizioni ambientali per il progetto di proseguimento dello sfruttamento del giacimento di lignite di Turów fino al 2044 (in prosieguo: la «decisione VIA»);

–        dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ii), e lettera b), ii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1), non avendo incluso, nella decisione VIA, un’eventuale procedura in caso di mancata concessione delle deroghe per i corpi idrici interessati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva;

–        dell’articolo 6, paragrafi da 2 al 7, dell’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 5, e dell’articolo 8 della direttiva VIA, non avendo consentito la partecipazione del pubblico interessato e della Repubblica ceca al procedimento che ha condotto alla decisione del Ministro per il Clima della Repubblica di Polonia, del 20 marzo 2020, relativa alla modifica dell’autorizzazione n. 65/94 per estrarre lignite dal giacimento di Turów, con la quale è stata prorogata di sei anni l’autorizzazione all’estrazione di lignite in tale miniera (in prosieguo: l’«autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026»);

–        dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva VIA, non avendo pubblicato l’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026 e non avendola comunicata alla Repubblica ceca in forma intelligibile;

–        dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva VIA, non avendo permesso il controllo giurisdizionale dell’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026;

–        dell’articolo 7 della direttiva n. 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26), non avendo pubblicato l’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026;

–        del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, non avendo fornito informazioni complete in relazione al procedimento di concessione dell’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026;

–        dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva VIA, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, non avendo tenuto sufficientemente in conto la decisione VIA nell’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026, e

–        dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva VIA, non avendo fissato in misura sufficiente l’insieme delle condizioni ambientali nell’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026.

3        Il 6 aprile 2021, la Repubblica di Polonia ha presentato le proprie osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori.

4        Con misura di organizzazione del procedimento del 19 aprile 2021, la vicepresidente della Corte ha rivolto alla Repubblica di Polonia alcuni quesiti per risposta scritta, ai quali tale Stato membro ha risposto con lettera del 26 aprile 2021.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

5        L’articolo 1 della direttiva VIA prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo.

2.      Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      “progetto”:

–        la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

–        altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

(...)

c)      “autorizzazione”: decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;

(...)».

6        L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull’ambiente. Detti progetti sono definiti dall’articolo 4».

7        L’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, di detta direttiva enuncia quanto segue:

«1.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:

a)      un esame del progetto caso per caso;

o

b)      soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3.      Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell’allegato III. (...)».

8        L’allegato I della direttiva VIA, intitolato «Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1», menziona, al punto 19, «[c]ave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari», e, al punto 24, «[o]gni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato».

9        L’allegato II di tale direttiva, intitolato «Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2», menziona, al punto 2, lettera a), le «[c]ave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell’allegato I)», al punto 2, lettera e), gli «[i]mpianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi», e al punto 13, lettera a), «[m]odifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato I o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato I)».

 Diritto polacco

10      L’articolo 72, paragrafo 2, della ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (legge relativa alla messa a disposizione di informazioni sull’ambiente e la sua tutela, sulla partecipazione del pubblico alla tutela dell’ambiente e sulla valutazione dell’impatto ambientale), del 3 ottobre 2008 (Dz. U. n. 199, posizione 1227; in prosieguo: la «legge relativa alle informazioni sull’ambiente»), così dispone:

«Il requisito di una decisione relativa alle condizioni ambientali non si applica alle modifiche:

(...)

2)      di una concessione o di una decisione di cui alla sezione 1, punti 4 e 5, tra cui:

(...)

k)      la proroga unica fino a 6 anni della validità di una concessione per l’estrazione di lignite se la proroga della concessione è motivata da una gestione razionale del giacimento senza estensione della portata della concessione;

(...)».

 Fatti e procedimento precontenzioso

11      La miniera di lignite a cielo aperto di Turów è situata nel territorio polacco, in prossimità delle frontiere della Repubblica ceca e della Repubblica federale di Germania.

12      Il 27 aprile 1994, le autorità polacche competenti hanno concesso alla PGE Elektrownia Bełchatów S.A., divenuta PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (in prosieguo: l’«operatore»), una concessione per l’attività estrattiva in tale miniera per un periodo di 26 anni, vale a dire fino al 30 aprile 2020.

13      Il 24 ottobre 2019, l’operatore ha presentato una domanda di proroga di tale concessione per un periodo di sei anni, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, della legge relativa alle informazioni sull’ambiente.

14      Il 21 gennaio 2020, il direttore regionale della tutela dell’ambiente di Breslavia ha adottato la decisione VIA e, il 23 gennaio 2020, ha dichiarato tale decisione immediatamente esecutiva. Il 24 gennaio 2020, l’operatore ha allegato la decisione VIA alla domanda di proroga della concessione per l’attività estrattiva presentata il 24 ottobre 2019.

15      Con decisione del 20 marzo 2020, il Ministro per il Clima della Repubblica di Polonia ha concesso l’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026, sulla base dell’articolo 72, paragrafo 2, della legge relativa alle informazioni sull’ambiente.

16      Ritenendo che, avendo concesso tale autorizzazione, la Repubblica di Polonia avesse violato il diritto dell’Unione sotto vari profili, il 30 settembre 2020 la Repubblica ceca ha adito la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 259 TFUE.

17      Il 30 ottobre 2020, la Repubblica di Polonia ha comunicato le proprie osservazioni. Il 13 novembre 2020 questi due Stati membri hanno presentato le proprie osservazioni orali nel corso di un’audizione organizzata dalla Commissione.

18      Il 17 dicembre 2020, la Commissione ha emesso un parere motivato, nel quale ha addebitato alla Repubblica di Polonia molteplici inadempimenti del diritto dell’Unione. In particolare, la Commissione ha ritenuto che, avendo adottato una disposizione che consentiva di prorogare fino a sei anni l’autorizzazione all’estrazione di lignite senza procedere a una valutazione dell’impatto ambientale, tale Stato membro avesse violato l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva VIA.

19      Il 26 febbraio 2021, la Repubblica ceca ha proposto il ricorso per inadempimento menzionato al punto 2 della presente ordinanza.

 Conclusioni delle parti

20      La Repubblica ceca chiede che la Corte voglia:

–        ordinare alla Repubblica di Polonia di cessare immediatamente le attività estrattive nella miniera di Turów e

–        condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

21      La Repubblica di Polonia chiede che la Corte voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto manifestamente irricevibile;

–        in subordine, respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto infondata, e

–        condannare la Repubblica ceca alle spese.

 Sulla domanda di provvedimenti provvisori

 Sulla ricevibilità

22      La Repubblica di Polonia sostiene che la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla Repubblica ceca è manifestamente irricevibile, in quanto quest’ultima non ha dimostrato l’esistenza di un nesso diretto e stretto tra i provvedimenti provvisori richiesti e le violazioni del diritto dell’Unione dedotte nel ricorso principale.

23      A tale riguardo, la Repubblica di Polonia afferma, in sostanza, che, se il ricorso principale venisse accolto, tale circostanza non comporterebbe necessariamente la cessazione delle attività estrattive nella miniera di Turów. Infatti, essa sarebbe tenuta soltanto, in forza delle misure di esecuzione, a sanare i vizi e le lacune che inficiano la decisione VIA nonché l’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026.

24      Orbene, la Repubblica di Polonia ricorda che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, punti da 173 a 175), la Corte ha dichiarato che il diritto dell’Unione non osta, a talune condizioni, a che le norme nazionali consentano di regolarizzare operazioni o atti irregolari rispetto al diritto dell’Unione concernenti l’obbligo di procedere a una valutazione dell’impatto ambientale. La Repubblica di Polonia potrebbe quindi, in applicazione della giurisprudenza derivante da tale sentenza, modificare le decisioni amministrative contestate dalla Repubblica ceca senza dover sospendere le attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów.

25      Di conseguenza, la Repubblica di Polonia ritiene che i provvedimenti provvisori richiesti dalla Repubblica ceca non mirino a garantire la piena efficacia della sentenza di merito e che la concessione di tali misure produrrebbe effetti che andrebbero ben al di là degli obblighi derivanti da quest’ultima.

26      Tale argomento non può essere accolto.

27      Infatti, in primo luogo, si deve constatare che tale argomento promana da una confusione tra la finalità del procedimento sommario e la portata dei provvedimenti che comporta l’esecuzione di una sentenza che accerta un inadempimento ai sensi dell’articolo 259 TFUE.

28      A tale riguardo, occorre rilevare, da un lato, che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della decisione che interverrà nel procedimento principale sul quale s’innesta il procedimento cautelare, nella fattispecie un ricorso per inadempimento proposto ai sensi dell’articolo 259 TFUE e volto a far dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione.

29      D’altro lato, è vero che, qualora la Corte constati che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dei Trattati, tale Stato è tenuto, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, ad adottare tutti provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza della Corte comporta. Tuttavia, la questione su quali siano i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza che accerta un inadempimento comporta non rientra nell’oggetto della sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 259 TFUE (v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 2014, Commissione/Ungheria, C‑288/12, EU:C:2014:237, punto 33).

30      Orbene, l’argomento della Repubblica di Polonia, se accolto, avrebbe l’effetto di svuotare di significato il procedimento sommario nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 259 TFUE, non potendo la Corte, nella sentenza che accerta l’inadempimento, ordinare allo Stato membro interessato di adottare misure determinate al fine di dare esecuzione a tale sentenza. In ogni caso, non si può escludere che, qualora il ricorso di merito fosse accolto, la Repubblica di Polonia sia tenuta ad adottare misure di esecuzione comportanti la sospensione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów.

31      In secondo luogo, è sufficiente constatare che, se è vero che la Corte ha dichiarato, al punto 173 della sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), che il diritto dell’Unione non osta a che le norme nazionali consentano, in taluni casi, di regolarizzare operazioni o atti irregolari rispetto al diritto dell’Unione, nondimeno una tale possibilità resta del tutto eccezionale e lo Stato membro deve, in linea di principio, prendere provvedimenti diretti alla sospensione o all’annullamento dell’autorizzazione di un progetto adottato in violazione del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punti 172 e 174, e del 12 novembre 2019, Commissione/Irlanda (Centrale eolica di Derrybrien), C‑261/18, EU:C:2019:955, punti 75 e 76].

32      In tali circostanze, la domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile.

 Nel merito

33      Ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto».

34      Un provvedimento provvisorio può pertanto essere accordato dal giudice del procedimento sommario solo se è comprovato che la sua concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che esso è urgente in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che sia emesso e produca i suoi effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco. Tali condizioni sono cumulative, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere respinti qualora una di queste condizioni non sia soddisfatta (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

 Sul fumus boni iuris

35      Secondo una giurisprudenza consolidata, il requisito relativo al fumus boni iuris è soddisfatto quando almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appaia, prima facie, non privo di serio fondamento. Ciò vale, in particolare, quando uno dei motivi dedotti riveli l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non è evidente e necessita dunque di un esame approfondito che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, ma deve costituire oggetto della causa di merito, oppure quando il contraddittorio fra le parti mostri l’esistenza di controversie giuridiche rilevanti la cui soluzione non è evidente (ordinanze del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, punto 30, e dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 52).

36      Nella fattispecie, al fine di dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris, la Repubblica ceca deduce, in particolare, un motivo, corrispondente alla prima censura del primo motivo dedotto nell’ambito del suo ricorso di merito, vertete sul fatto che, avendo adottato l’articolo 72, paragrafo 2, della legge relativa alle informazioni sull’ambiente, secondo il quale la validità di una concessione per l’estrazione di lignite può essere prorogata una sola volta fino a sei anni senza alcuna valutazione dell’impatto ambientale, la Repubblica di Polonia ha violato, in particolare, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva VIA.

37      Secondo la Repubblica ceca, i progetti di sfruttamento minerario a cielo aperto aventi una superficie superiore a 25 ha devono essere sottoposti a una valutazione del loro impatto ambientale, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva VIA e al punto 19 dell’allegato I di tale direttiva. Inoltre, ai sensi del punto 24 di tale allegato, ogni modifica o estensione di tali progetti dovrebbe anch’essa formare oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale.

38      Peraltro, la Repubblica ceca ricorda che, secondo il combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva VIA e del punto 2, lettera a), dell’allegato II di tale direttiva, i progetti di sfruttamento minerario a cielo aperto senza limiti di dimensione sono sottoposti a una valutazione del loro impatto ambientale.

39      Orbene, qualora una «concessione» ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, della legge relativa alle informazioni ambientali costituisse un’«autorizzazione» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva VIA, la procedura che conduce al rilascio di una siffatta concessione dovrebbe rispettare gli obblighi derivanti da tale direttiva, in particolare quelli di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della stessa. A parere della Repubblica ceca, prevedendo, all’articolo 72, paragrafo 2, della legge relativa alle informazioni sull’ambiente, che la validità di una concessione per l’estrazione di lignite possa essere prorogata una sola volta fino a sei anni senza alcuna valutazione dell’impatto ambientale, la Repubblica di Polonia è venuta meno a tali obblighi.

40      La Repubblica di Polonia non ha contestato gli argomenti della Repubblica ceca relativi all’esistenza di un fumus boni iuris nel caso di specie.

41      A tale riguardo, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VIA, la nozione di «progetto», ai sensi di tale direttiva, comprende tutti gli interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Quanto all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, esso definisce l’«autorizzazione», ai sensi della stessa direttiva, come la decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.

42      I progetti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VIA, prima di essere autorizzati, devono essere sottoposti a una valutazione del loro impatto ambientale in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, nel caso in cui si preveda che gli stessi possano avere un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 73).

43      Inoltre, quest’ultima disposizione richiede non già che qualsiasi progetto atto ad avere un significativo impatto sull’ambiente sia soggetto alla procedura di valutazione prevista da tale direttiva, ma che devono esserlo soltanto quelli menzionati all’articolo 4 di tale direttiva, il quale rinvia ai progetti di cui agli allegati I e II della stessa (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 74).

44      Per quanto riguarda, in primo luogo, i progetti che rientrano nell’allegato I della direttiva VIA, ai quali fa riferimento l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, essi presentano, per loro natura, un rischio di un significativo impatto ambientale e devono essere tassativamente oggetto di una valutazione del loro impatto ambientale (v., in tal senso, la sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 75).

45      Tra tali progetti rientrano, in conformità al punto 19 dell’allegato I della direttiva VIA, le cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ha, nonché, in forza del punto 24 di tale allegato, ogni modifica o estensione di tali progetti che siano conformi a tali valori limite.

46      Per quanto riguarda, in secondo luogo, i progetti che rientrano nell’allegato II della direttiva VIA, ai quali fa riferimento l’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, gli Stati membri determinano, sulla base di un esame caso per caso, o sulla base delle soglie o dei criteri che essi stabiliscono, o sulla base di entrambe le procedure, se tali progetti debbano essere sottoposti a una valutazione del loro impatto ambientale.

47      Tra i progetti rientranti nell’allegato II della direttiva VIA figurano, conformemente al punto 2, lettera a), di tale allegato, le attività minerarie a cielo aperto diverse da quelle di cui all’allegato I di tale direttiva, nonché, ai sensi del punto 13, lettera a), ogni modifica o estensione di tali progetti che possa avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente.

48      La Corte ha statuito che le autorità nazionali competenti, investite di una domanda di autorizzazione di un progetto rientrante nell’allegato II della direttiva VIA, devono svolgere un esame specifico della questione se, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato III della direttiva stessa, si debba procedere ad una valutazione di impatto ambientale (sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Bulgaria, C‑141/14, EU:C:2016:8, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

49      Nel caso di specie, dall’articolo 72, paragrafo 2, della legge relativa alle informazioni sull’ambiente risulta che la proroga unica fino a sei anni della validità di una concessione per l’estrazione di lignite non è subordinata ad alcuna valutazione preventiva dell’impatto ambientale qualora tale proroga sia motivata da una gestione razionale del giacimento senza estensione della portata della concessione. Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che l’autorizzazione per l’estrazione di lignite fino al 2026 è stata adottata sulla base di tale disposizione.

50      In tali circostanze, non si può escludere, prima facie, che l’articolo 72, paragrafo 2, della legge relativa alle informazioni sull’ambiente violi i requisiti derivanti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva VIA, secondo i quali, in sostanza, l’estensione di un progetto di estrazione mineraria a cielo aperto deve essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale o, quanto meno, dar luogo a una verifica preliminare della necessità di procedere a una siffatta valutazione.

51      Di conseguenza, senza pronunciarsi, in questa fase, sulla fondatezza degli argomenti esposti dalle parti nell’ambito del ricorso principale, il che rientra nella competenza del giudice del merito, si deve constatare che gli argomenti addotti dalla Repubblica ceca a sostegno della prima censura del primo motivo del suo ricorso nel merito, sottesi alla presente domanda di provvedimenti provvisori, relativi alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva VIA, risultano, prima facie, non privi di serio fondamento, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 35 della presente ordinanza.

52      Ne consegue che la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta nel caso di specie.

 Sull’urgenza

53      Occorre ricordare che lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza deve essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura. Per stabilire la sussistenza di un siffatto danno grave e irreparabile, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza. È sufficiente che quest’ultimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

54      Nel caso di specie, la Repubblica ceca sostiene che il proseguimento delle attività estrattive nella miniera di Turów, in attesa della sentenza della Corte che statuisce nel merito (in prosieguo: la «sentenza definitiva»), avrà come effetto la sensibile diminuzione del livello delle acque sotterranee nel territorio ceco in prossimità della frontiera con la Repubblica di Polonia, il che avrebbe anche la conseguenza di minacciare l’approvvigionamento di acqua potabile di circa 10 000 persone nel territorio ceco nonché di provocare cedimenti del terreno idonei a causare danni agli edifici.

55      In particolare, la Repubblica ceca sostiene, in primo luogo, che tali attività di estrazione comportano già, a causa del sistema di drenaggio di tale miniera, uno scarico massiccio e ininterrotto delle acque sotterranee dal suo territorio verso il territorio polacco, nella misura di 3,10 m3 al minuto. Tale fenomeno, che prosegue da decenni, avrebbe l’effetto di far diminuire rapidamente il livello delle acque sotterranee, in particolare negli strati terziari e quaternari, nonché di prosciugare i corsi d’acqua superficiali. La Repubblica ceca aggiunge che, dal rilascio dell’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026, è stata osservata una significativa accelerazione della diminuzione del livello delle acque sotterranee, diminuzione che ha raggiunto 9,45 metri in dieci mesi. Sulla base di tali elementi, la Repubblica ceca afferma che il proseguimento dello sfruttamento della miniera di Turów fino alla pronuncia della sentenza definitiva comporterebbe necessariamente una diminuzione del livello delle acque sotterranee ancora più accentuata, incidendo, in particolare, sugli strati terziari e quaternari.

56      In secondo luogo, tale Stato membro sottolinea che la diminuzione del livello delle acque sotterranee influisce direttamente sull’approvvigionamento di acqua potabile nella zona interessata, in quanto tale fenomeno incide, da un lato, sulla sorgente di Uhelná (Repubblica ceca), che al momento non può più essere pienamente utilizzata per i prelievi idrici autorizzati, e, dall’altro, sui pozzi di superficie, che rischiano di prosciugarsi. Il proseguimento delle attività di estrazione nella miniera di Turów fino alla pronuncia della sentenza definitiva aggraverebbe la situazione idrologica della sorgente di Uhelná e renderebbe impossibile lo sfruttamento di tali pozzi, di modo che l’approvvigionamento di acqua potabile di circa 10 000 persone nella zona interessata sarebbe minacciato.

57      In terzo luogo, la Repubblica ceca sostiene che la diminuzione del livello delle acque sotterranee nella zona attualmente colpita può altresì comportare un deflusso repentino delle acque sotterranee da un territorio che non era in precedenza interessato.

58      In quarto e ultimo luogo, la Repubblica ceca sostiene che il proseguimento delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów fino alla pronuncia della sentenza definitiva provocherebbe cedimenti del terreno nelle zone in prossimità di tale miniera di almeno 5-10 millimetri, con conseguente aggravamento dell’impatto sulla statica degli edifici nonché danni a questi ultimi.

59      A tal proposito, occorre ricordare che il procedimento sommario non è concepito per dimostrare la realtà di fatti complessi e ampiamente controversi. Il giudice del procedimento sommario non dispone dei mezzi necessari per procedere alle verifiche richieste e, in molti casi, difficilmente è in grado di procedervi in tempo utile (ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 54).

60      Inoltre, il giudice del procedimento sommario, ai soli fini della valutazione dell’urgenza e senza che ciò implichi una qualche presa di posizione da parte sua quanto alla fondatezza delle censure presentate nel merito dal richiedente i provvedimenti urgenti, deve ritenere che tali censure siano idonee ad essere accolte. Infatti, il danno grave e irreparabile di cui va dimostrato il probabile verificarsi è quello che risulterebbe, eventualmente, dal diniego di concedere un provvedimento provvisorio richiesto, nell’ipotesi in cui il ricorso di merito si concludesse, successivamente, con esito positivo (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

61      Al fine di dimostrare l’urgenza, la Repubblica ceca sostiene, in sostanza, che il proseguimento delle attività estrattive nella miniera di Turów fino alla pronuncia della sentenza definitiva potrebbe comportare una sensibile diminuzione del livello delle acque sotterranee nel suo territorio, il che metterebbe a repentaglio la fornitura di acqua potabile di circa 10 000 persone e provocherebbe cedimenti del terreno causando danni agli edifici.

62      Gli interessi invocati dalla Repubblica ceca sono quindi legati a considerazioni fondate sulla tutela dell’ambiente, della salute umana e della proprietà.

63      In tale contesto, si deve constatare innanzitutto che il pregiudizio lamentato dalla Repubblica ceca risultante dal verificarsi di danni agli immobili a causa dei cedimenti del terreno costituisce essenzialmente un danno di tipo pecuniario. Orbene, un tale danno non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, dato che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi di tale danno (ordinanza del presidente della Corte del 18 aprile 2012, Regno Unito/Consiglio, C‑656/11 R, non pubblicata, EU:C:2012:211, punto 42).

64      Poiché la Repubblica ceca non ha dedotto tali circostanze eccezionali, si deve ritenere che tale Stato membro non abbia dimostrato l’esistenza di un pregiudizio irreparabile per quanto riguarda il pregiudizio connesso al verificarsi di danni a immobili causati da cedimenti del terreno derivanti dal proseguimento delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów.

65      Al contrario, il pregiudizio connesso alla diminuzione del livello delle acque sotterranee nonché quello relativo alla minaccia per la fornitura di acqua potabile delle popolazioni dipendenti da tali corpi idrici possono costituire danni gravi e irreparabili per l’ambiente e la salute umana.

66      Orbene, risulta sufficientemente probabile, considerato il fascicolo presentato alla Corte, che il proseguimento delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów fino alla pronuncia della sentenza definitiva possa avere effetti negativi sul livello delle acque sotterranee situate nel territorio ceco. Infatti, da tale fascicolo risulta che tali attività comportano il flusso ininterrotto di un volume d’acqua considerevole dal territorio ceco verso il territorio polacco, il che provoca un deterioramento certo del livello delle acque sotterranee nel territorio ceco idoneo a minacciare l’approvvigionamento di acqua potabile delle popolazioni dipendenti dai corpi idrici interessati.

67      Il rischio di uno sfruttamento eccessivo delle acque sotterranee situate nel territorio ceco derivante dal proseguimento di dette attività è peraltro dimostrato dal fatto che la Repubblica di Polonia ha adottato una misura correttiva di ampia portata, vale a dire la costruzione di uno schermo anti-filtrazione, volto in particolare a ridurre gli effetti negativi sull’ambiente derivanti da queste stesse attività. Tuttavia, dalle osservazioni scritte della Repubblica di Polonia sulla domanda di provvedimenti provvisori risulta che la costruzione di tale schermo sarà completata soltanto nel corso del 2023.

68      A tale proposito, in primo luogo, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, la politica dell’Unione europea in materia ambientale contribuisce, in particolare, alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente nonché alla tutela della salute umana. Inoltre, dal considerando 1 della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU 2006, L 372, pag. 19), risulta che le acque sotterranee dell’Unione sono una preziosa risorsa naturale da proteggere dal deterioramento, in particolare qualora da esse dipendano gli ecosistemi e l’approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano.

69      Orbene, come risulta dal punto 66 della presente ordinanza, il proseguimento delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów potrebbe condurre, in forza del flusso ininterrotto di un volume d’acqua considerevole dal territorio ceco verso il territorio polacco, ad un deterioramento certo del livello delle acque sotterranee nonché all’impossibilità per le popolazioni dipendenti dai corpi idrici interessati di ottenere l’acqua potabile. In tali circostanze, si deve ritenere che danni siffatti presentino un carattere grave.

70      In secondo luogo, un pregiudizio arrecato all’ambiente e alla salute umana presenta, in linea di principio, carattere irreversibile atteso che, nella maggior parte dei casi, aggressioni a interessi di tal genere non possono essere eliminate, per loro stessa natura, retroattivamente (ordinanza del presidente della Corte del 2 ottobre 2003, Commissione/Austria, C‑320/03 R, EU:C:2003:543, punto 92). Ciò sembra verificarsi nel caso di specie in quanto, una volta sopravvenuti, il deterioramento del livello delle acque sotterranee interessate nonché i numerosi effetti derivanti dal mancato approvvigionamento di acqua potabile per le popolazioni interessate non potrebbero essere riparati successivamente, anche nell’ipotesi in cui il ricorso di merito della Repubblica ceca fosse accolto.

71      Inoltre, si deve tener conto del principio di precauzione, che è uno dei fondamenti della politica di protezione di alto livello perseguita dall’Unione in materia ambientale, conformemente all’articolo 191, paragrafo 2, primo comma, TFUE e alla luce del quale la normativa dell’Unione sulla protezione ambientale deve essere interpretata (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑573/17 R, non pubblicata, EU:C:2017:877, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

72      Da quanto precede risulta che il proseguimento delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów potrebbe causare un danno grave e irreparabile all’ambiente e alla salute umana.

73      Gli argomenti addotti dalla Repubblica di Polonia esposti nelle sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori non sono idonei a rimettere in discussione tale valutazione.

74      Infatti, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la Repubblica ceca non avrebbe dimostrato che le attività estrattive nella miniera di Turów sono la causa determinante della diminuzione del livello delle acque sotterranee, è sufficiente rilevare che non è contestato che tali attività costituiscano effettivamente una delle cause della diminuzione di tale livello, tanto che la stessa Repubblica di Polonia ha ritenuto che fosse necessario procedere alla costruzione di uno schermo anti-filtrazione al fine di prevenire gli effetti derivanti da dette attività. Pertanto, il danno lamentato dalla Repubblica ceca è direttamente connesso alle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów, cosicché tale argomento non può essere accolto.

75      Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica di Polonia secondo il quale gli effetti del sistema di drenaggio della miniera a cielo aperto di Turów sul livello delle acque sotterranee nel territorio ceco sarebbero, a causa della costruzione in corso di uno schermo anti-filtrazione, temporanei e reversibili, occorre necessariamente rilevare che, secondo le informazioni fornite da tale Stato membro, tali lavori non saranno conclusi prima del febbraio 2023. Tale misura non può quindi incidere sugli effetti derivanti dal proseguimento delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

76      Non può essere accolto neppure l’argomento della Repubblica di Polonia secondo il quale il danno lamentato dalla Repubblica ceca deriva da una situazione precedente all’adozione delle decisioni che autorizzano il proseguimento delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów. Infatti, anche se gli effetti negativi sulle acque sotterranee risultanti da tali attività di estrazione sembrano essere iniziati prima dell’adozione di tali decisioni, resta il fatto che il flusso ininterrotto di acque sotterranee derivante dal proseguimento di dette attività fino alla pronuncia della sentenza definitiva potrebbe deteriorare ulteriormente il livello delle acque sotterranee nel territorio ceco e arrecare così un pregiudizio irreversibile all’ambiente e alla salute umana.

77      Allo stesso modo, l’argomento della Repubblica di Polonia, secondo il quale la cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów fino alla pronuncia della sentenza definitiva non sarebbe idonea ad impedire l’abbassamento del livello delle acque sotterranee né ad attenuarne gli effetti negativi, non può essere accolto. Infatti, occorre necessariamente osservare che, quand’anche la cessazione di tali attività non consentisse di riportare tale livello in buono stato, essa sarebbe in grado di impedire che detto livello possa deteriorarsi in modo irreversibile fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

78      Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica di Polonia, come risulta dal punto 70 della presente ordinanza, i danni lamentati dalla Repubblica ceca derivanti dall’abbassamento del livello delle acque sotterranee e dall’assenza d’approvvigionamento di acqua potabile per le popolazioni interessate non potrebbero essere valutati e riparati successivamente.

79      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta nel caso di specie.

 Sul bilanciamento degli interessi

80      Infine, occorre stabilire, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 34 della presente ordinanza, se il bilanciamento degli interessi deponga a favore della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti o del rigetto della domanda di provvedimenti provvisori.

81      Secondo la Repubblica ceca, l’interesse ad impedire il danno grave e irreparabile all’ambiente e alla salute umana che deriverebbe dal proseguimento delle attività di estrazione nella miniera di Turów prevale sugli interessi socio-economici ed energetici della Repubblica di Polonia a che tali attività siano mantenute.

82      Infatti, anzitutto, le conseguenze socio-economiche asserite dalla Repubblica di Polonia potrebbero essere evitate o compensate utilizzando gli strumenti esistenti, quali i fondi dell’Unione che consentirebbero di creare nuovi posti di lavoro. Inoltre, secondo la Repubblica ceca, la cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów non comporterebbe necessariamente l’interruzione delle attività della centrale elettrica di Turów, dal momento che altre miniere di lignite situate nel territorio polacco potrebbero alimentare detta centrale. Infine, tenuto conto del principio di precauzione, l’interesse della Repubblica ceca alla protezione del livello delle acque sotterranee prevarrebbe sull’interesse della Repubblica di Polonia ad evitare le conseguenze, puramente economiche, di una cessazione di tali attività.

83      La Repubblica di Polonia sostiene che la cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów fino alla pronuncia della sentenza definitiva provocherebbe gravi conseguenze ambientali, economiche e sociali. Inoltre, la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti dalla Repubblica ceca avrebbe l’effetto di minacciare la sicurezza energetica della Repubblica di Polonia.

84      Per quanto concerne le conseguenze ambientali, la Repubblica di Polonia sottolinea che la cessazione improvvisa delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów pregiudicherebbe l’equilibrio ambientale esistente in tale miniera e ostacolerebbe la messa in sicurezza del sito di estrazione in vista del suo smantellamento e del suo risanamento. In particolare, in primo luogo, l’assenza di drenaggio della miniera provocherebbe un’inondazione incontrollata della stessa, il che innescherebbe processi fisici e chimici negativi. In secondo luogo, la cessazione dei lavori di sicurezza mineraria potrebbe innescare delle frane. Infine, in terzo luogo, l’interruzione improvvisa delle attività di estrazione comporterebbe un rischio di scosse minerarie nel massiccio nonché un rischio elevato di incendi e di emissioni incontrollate di gas nell’atmosfera.

85      Per quanto riguarda la minaccia alla sicurezza energetica, la Repubblica di Polonia rileva che la cessazione delle attività di estrazione nella miniera di Turów comporterebbe inevitabilmente la chiusura della centrale elettrica di Turów. Secondo tale Stato membro, la configurazione tecnologica di detta centrale non consentirebbe il suo riavvio in seguito all’arresto di tutte le sue unità di produzione. Ne risulterebbe un deterioramento radicale del bilancio energetico del sistema elettrico polacco, che si tradurrebbe in una perdita di produzione elettrica che potrebbe raggiungere 50 milioni di kWh all’anno nonché in un elevato pregiudizio finanziario. Essendo stato previsto che tale centrale coprisse, per l’anno 2021, circa il 4,5% della domanda di elettricità del territorio polacco, la chiusura di detta centrale costituirebbe una minaccia per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettricità per circa 3,7 milioni di famiglie.

86      Peraltro, la chiusura della centrale elettrica di Turów esporrebbe gran parte del territorio polacco ad un rischio di carenza sistemica, il che comporterebbe una perdita di approvvigionamento di elettricità dei consumatori polacchi. In assenza di tale centrale, un guasto nel sud-ovest della Polonia costituirebbe una minaccia diretta per le interconnessioni transfrontaliere tra la Repubblica di Polonia, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ceca. La gestione di detta centrale permetterebbe di rispondere ai requisiti di mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, come definiti dal diritto dell’Unione. Infine, la chiusura della centrale elettrica di Turów impedirebbe la realizzazione di importanti progetti e investimenti nel settore energetico.

87      Per quanto riguarda gli effetti sociali negativi, la Repubblica di Polonia rileva che la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti comporterebbe il licenziamento dei lavoratori della miniera di Turów e di quelli della centrale elettrica di Turów. Inoltre, la cessazione delle attività estrattive nella miniera di Turów pregiudicherebbe anche i dipendenti delle imprese subappaltatrici. Pertanto, la chiusura di tale miniera e di tale centrale elettrica comporterebbe la perdita di circa 5 000 posti di lavoro diretti e 10 000 posti di lavoro indiretti. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica ceca, tali danni sociali non potrebbero essere coperti dai fondi dell’Unione.

88      A tale riguardo, dalle valutazioni effettuate nell’ambito dell’esame della condizione relativa all’urgenza risulta che il proseguimento delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów fino alla pronuncia della sentenza definitiva può causare un pregiudizio grave e irreparabile all’ambiente e alla salute umana.

89      Per contro, si deve necessariamente rilevare, in primo luogo, che la Repubblica di Polonia si limita ad affermare, in termini generali, che la cessazione di tali attività provocherebbe danni all’«equilibrio ambientale» della miniera. Inoltre, mentre il presunto danno ambientale addotto da tale Stato membro deriverebbe dall’impossibilità, in caso di cessazione di dette attività, di mettere in sicurezza e preparare il sito operativo in vista del suo smantellamento definitivo, occorre osservare che la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti non comporterebbe lo smantellamento definitivo della miniera di Turów o la sospensione dei lavori di sicurezza, bensì unicamente la cessazione provvisoria delle attività di estrazione di lignite in tale miniera fino alla pronuncia della sentenza definitiva. Inoltre, occorre rilevare che il presidente della Corte, con decisione in data odierna, ha deciso di accogliere la domanda della Repubblica ceca di sottoporre la causa C‑121/21 a un trattamento prioritario, conformemente all’articolo 53 del regolamento di procedura.

90      In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della Repubblica di Polonia vertenti su una minaccia per la sua sicurezza energetica, per l’approvvigionamento di energia elettrica dei consumatori polacchi nonché per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, occorre rilevare, da un lato, che tale Stato membro non ha suffragato l’affermazione secondo cui la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti comporterebbe la chiusura irreversibile della centrale elettrica di Turów a causa della configurazione tecnologica di quest’ultima.

91      Dall’altro lato, dalle risposte scritte della Repubblica di Polonia ai quesiti della Corte risulta che le centrali elettriche situate nel territorio di tale Stato membro sono collegate alla rete elettrica nazionale e che l’elettricità prodotta da ciascuna di esse è trasportata verso la rete a bassa tensione, e poi verso i consumatori finali. Inoltre, da tali risposte risulta altresì che i gestori della rete elettrica devono garantire l’equilibrio tra la produzione e il consumo di elettricità nel territorio polacco e che, a tale titolo, spetta loro dare le istruzioni alle centrali elettriche affinché queste ultime, in funzione delle esigenze di detta rete, aumentino o diminuiscano la propria produzione di elettricità.

92      Ne consegue che, anche se l’improvvisa indisponibilità di una centrale elettrica può avere effetti negativi, i gestori della rete elettrica sono in grado di riequilibrare la rete elettrica al fine di compensare tale indisponibilità. Pertanto, la Repubblica di Polonia non ha sufficientemente dimostrato che la cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów comporterebbe una minaccia reale per la sua sicurezza energetica, per l’approvvigionamento di energia elettrica dei consumatori polacchi o ancora per gli scambi transfrontalieri di elettricità. Peraltro, il presunto danno lamentato dalla Repubblica di Polonia derivante dall’impossibilità di realizzare importanti progetti e investimenti nel settore energetico non può, in ogni caso, prevalere su considerazioni connesse all’ambiente e alla salute umana.

93      In terzo e ultimo luogo, occorre constatare che il danno socio-economico lamentato dalla Repubblica di Polonia, legato alla perdita dei posti di lavoro dei lavoratori della miniera e della centrale elettrica di Turów e dei dipendenti delle imprese subappaltatrici, è essenzialmente un danno patrimoniale, che non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato irreparabile, dato che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi di tale danno (ordinanza del presidente della Corte del 28 febbraio 2008, Francia/Consiglio, C‑479/07 R, non pubblicata, UE:C:2008:137, punto 24 e giurisprudenza citata).

94      Orbene, sebbene la Repubblica di Polonia sostenga che tali lavoratori e tali dipendenti sarebbero costretti, a causa del carattere irreversibile della cessazione delle attività della miniera e della centrale di Turów, ad abbandonare definitivamente la loro attività professionale, dal punto 90 della presente ordinanza risulta che tale Stato membro non ha dimostrato che la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti avrebbe come effetto la cessazione irreversibile delle attività di tale miniera e di tale centrale.

95      In tali circostanze, il bilanciamento degli interessi in gioco deve propendere per la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti dalla Repubblica ceca.

96      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda di provvedimenti provvisori della Repubblica ceca, di cui al punto 1 della presente ordinanza, deve essere accolta.

Per tali motivi, la vicepresidente della Corte così provvede:

1)      La Repubblica di Polonia cessa, immediatamente e sino alla pronuncia della sentenza definitiva nella causa C121/21, le attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów (Polonia).

2)      Le spese sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.