Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht - Germania) - Bundesrepublik Deutschland / B (C-57/09), D (C-101/09)

(Cause riunite C-57/09 e C-101/09) 1

(Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Art. 12 - Esclusione dallo status di rifugiato - Art. 12, n. 2, lett. b) e c) - Nozione di "reato grave di diritto comune" - Nozione di "atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite" - Appartenenza ad un'organizzazione coinvolta in atti di terrorismo - Successiva iscrizione di tale organizzazione nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'allegato della posizione comune 2001/931/PESC - Responsabilità individuale per una parte degli atti commessi da tale organizzazione - Presupposti - Diritto d'asilo in forza del diritto costituzionale nazionale - Compatibilità con la direttiva 2004/83/CE)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuti: B (C-57/09), D (C-101/09)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Bundesverwaltungsgericht (Leipzig) - Interpretazione degli artt. 3 e 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) - Cittadino di un paese terzo che ha sostenuto attivamente, nel suo paese di origine, la lotta armata di un'organizzazione inserita nell'elenco delle organizzazioni terroristiche di cui all'allegato della posizione comune del Consiglio del 17 giugno 2002, 2002/462/PESC (GU L 160, pag. 32), e che è stato torturato e condannato due volte all'ergastolo in questo stesso paese - Applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/83/CE che prevedono l'esclusione della concessione dello status di rifugiato a un richiedente che abbia svolto nel suo paese di origine un'attività terroristica - Potere degli Stati membri di concedere lo status di rifugiato sulla base delle loro disposizioni costituzionali, in presenza di un motivo di esclusione di tale status previsto dalla succitata direttiva

Dispositivo

L'art. 12, n. 2, lett. b e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

la circostanza che una persona abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta nell'elenco di cui all'allegato della posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che la persona considerata abbia commesso un "reato grave di diritto comune" o "atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite";

la constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti è subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi al fine di determinare se atti commessi dall'organizzazione considerata rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una responsabilità individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal citato art. 12, n. 2.

L'esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dell'art. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva 2004/83 non è subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza.

L'esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva 2004/83 non è subordinata ad un esame di proporzionalità alla luce del caso di specie.

L'art. 3 della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, di tale direttiva, purché quest'altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva.

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1 - GU C 129 del 6.6.2009.