Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 maggio 2013 – Marcuccio / Commissione

(Causa F-141/11) 1

(Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione che ha rigettato la domanda del ricorrente intesa a che gli fossero versati gli arretrati della retribuzione dovuti per i mesi da settembre 2010 a gennaio 2011.

Dispositivo

Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 65 del 3.3.2012, pag. 25.