ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

25 novembre 2014

Causa F‑82/11 DEP

Nicolaos Loukakis e altri

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Oggetto:      Domanda di liquidazione delle spese, presentata, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura all’epoca in vigore, dal sig. Loukakis e altri 18 ricorrenti in seguito alla sentenza Loukakis e a./Parlamento (F‑82/11, EU:F:2013:139).

Decisione:      L’importo totale delle spese che il Parlamento europeo è tenuto a rimborsare al sig. Loukakis e agli altri 18 ricorrenti, i cui nomi sono riportati in allegato, a titolo di spese ripetibili nella causa F‑82/11 è fissato in EUR 20 097.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Indispensabilità delle prestazioni di un avvocato deducibile dagli atti compiuti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, lett. b)]

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Elementi da prendere in considerazione – Assistenza da parte dello stesso avvocato durante la fase precontenziosa pertinente per la controversia – Riduzione del tempo di preparazione necessario per il procedimento contenzioso – Entità del lavoro di un difensore – Rapporto con il volume delle memorie – Insussistenza

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, lett. b)]

1.      Ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi a detto Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tal fine.

A tale proposito, dal fatto che l’avvocato abbia presentato un ricorso, redatto una memoria di replica e osservazioni e partecipato all’udienza può dedursi che tale avvocato ha realmente compiuto atti e prestazioni necessari ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

(v. punti 25 e 26)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, punto 21

2.      Il giudice dell’Unione non è vincolato dal conteggio depositato dalla parte che intende recuperare le spese. Esso deve tenere conto soltanto del numero totale di ore di lavoro che possono risultare oggettivamente indispensabili ai fini del procedimento.

Tuttavia, allorché l’avvocato del ricorrente ha già assistito quest’ultimo nel corso di procedimenti o di atti che hanno preceduto la relativa controversia, il Tribunale della funzione pubblica tiene conto del fatto che tale avvocato dispone di una conoscenza di elementi rilevanti per la controversia tale da aver facilitato il suo lavoro e ridotto il tempo di preparazione necessario ai fini del procedimento contenzioso.

Infine, l’importo degli onorari non può dipendere necessariamente dalla lunghezza delle memorie prodotte da un difensore di parte, che in linea di principio non può essere esaminata come corrispondente a una grande quantità di lavoro.

(v. punti 32, 33 e 38)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: ordinanza IPK-München/Commissione, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, punto 59, e la giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: ordinanze Suvikas/Consiglio, F‑6/07 DEP, EU:F:2009:74, punto 26; Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 29, e Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, punto 21