ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

5 agosto 2020 (*)

«Accesso ai documenti delle istituzioni – Opposizione – Sospensione dell’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia»

Nella causa T‑552/19 OP,

Malacalza Investimenti Srl, con sede a Genova, Italia, rappresentata da P. Ghiglione, E. De Giorgi e L. Amicarelli, avvocati,

ricorrente nel procedimento principale,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da F. von Lindeiner, in qualità di agente, assistito da D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avvocato,

convenuta nel procedimento principale,

avente ad oggetto un’opposizione alla sentenza del 25 giugno 2020, Malacalza Investimenti/BCE (T‑552/19, EU:T:2020:294),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1        Con sentenza del 25 giugno 2020, Malacalza Investimenti/BCE (T‑552/19; in prosieguo: la «sentenza pronunciata in contumacia», EU:T:2020:294), il Tribunale ha accolto le conclusioni della ricorrente nel procedimento principale, conformemente all’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, e, pertanto, ha annullato la decisione LS/LdG/19/185 della Banca centrale europea (BCE), del 12 giugno 2019, che nega l’accesso, principalmente, alla decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-11 del consiglio direttivo della BCE, del 1° gennaio 2019, che ha posto Banca Carige SpA sotto amministrazione straordinaria (in prosieguo: la «decisione richiesta»).

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2020, la BCE ha proposto opposizione avverso la sentenza pronunciata in contumacia, ai sensi dell’articolo 166 del regolamento di procedura.

3        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la BCE ha chiesto che, conformemente all’articolo 123, paragrafo 4, del regolamento di procedura, il Tribunale sospenda l’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia fino a che non abbia statuito sull’opposizione.

4        Nelle sue osservazioni sulla domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia, la ricorrente nel procedimento principale sostiene che detta domanda è irricevibile.

5        In primo luogo, la ricorrente nel procedimento principale fa valere che la domanda di sospensione non contiene gli elementi essenziali richiesti ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura nell’ambito dei procedimenti sommari, vale a dire i motivi di urgenza, nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

6        A tal riguardo, occorre ricordare che la sentenza di cui la BCE chiede la sospensione dell’esecuzione è stata adottata nell’ambito di un procedimento in contumacia disciplinato dall’articolo 123 del regolamento di procedura.

7        Conformemente all’articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53 del medesimo Statuto, salvo decisione contraria del Tribunale, l’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia.

8        Tuttavia, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4, del regolamento di procedura, anche se la sentenza pronunciata in contumacia è esecutiva, il Tribunale può sospenderne l’esecuzione fino a che non abbia statuito sull’opposizione.

9        Pertanto, la sospensione dell’esecuzione di una sentenza pronunciata in contumacia non è disciplinata dalle disposizioni degli articoli da 156 a 161 del regolamento di procedura relative alla sospensione e agli altri provvedimenti provvisori adottati con procedimento sommario, ma è oggetto di specifiche disposizioni (ordinanza del 13 luglio 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA, T‑348/16 OP-R, EU:T:2017:497, punto 11).

10      Orbene, tali specifiche disposizioni non prevedono, per la presentazione di una domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza contumaciale, l’applicazione delle condizioni che disciplinano l’ottenimento della sospensione o di altri provvedimenti provvisori mediante procedimento sommario.

11      In secondo luogo, la ricorrente nel procedimento principale nega che, come sostiene la BCE, la sospensione dell’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia possa essere opportuna per evitare il rischio di una contraddizione tra, da un lato, la sentenza pronunciata in contumacia e, dall’altro, la sentenza da pronunciare in un’altra causa, anch’essa pendente dinanzi al Tribunale, vale a dire la causa Corneli/BCE (T‑501/19), in cui la ricorrente in detta causa chiede l’annullamento dell’atto con cui la BCE le ha negato l’accesso alla decisione del Consiglio direttivo della BCE del 1° gennaio 2019, di porre la Banca Carige SpA sotto amministrazione straordinaria.

12      A tal riguardo, occorre rilevare che, come sostiene la BCE, non può essere escluso un rischio di contraddizione, che possa giustificare la sospensione dell’esecuzione della sentenza contumaciale, tra quest’ultima e la sentenza da pronunciare nel procedimento pendente nella causa Corneli/BCE (T‑501/19).

13      Infatti, non si può escludere che, nella decisione da adottare per eseguire la sentenza pronunciata in contumacia, la BCE conceda l’accesso richiesto alla decisione richiesta, mentre un diniego di accesso a questo stesso documento sarebbe contestato, al contempo, nella causa Corneli/BCE (T‑501/19).

14      Nell’ipotesi inversa in cui la BCE decidesse di negare ancora una volta l’accesso a tale documento, la ricorrente nel procedimento principale potrebbe essere indotta ad adeguare le sue conclusioni e i suoi motivi, in modo da tener conto di detta decisione in quanto elemento nuovo (v. ordinanza del 22 dicembre 2014, Al Assad/Consiglio, T‑407/13, non pubblicata, EU:T:2014:1119, punto 59 e giurisprudenza ivi citata), il che ritarderebbe l’esito del procedimento di opposizione.

15      In un siffatto contesto, caratterizzato in particolare dall’incertezza, la sospensione dell’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia può essere giustificata dall’interesse di una buona amministrazione della giustizia.

16      Secondo la ricorrente nel procedimento principale, la BCE non potrebbe lamentarsi di un rischio di contraddizione, dal momento che tale istituzione non avrebbe chiesto la riunione delle due cause, mentre detta riunione avrebbe consentito di evitare qualsiasi rischio di tale natura.

17      A tale riguardo, occorre rilevare che i provvedimenti richiesti da una buona amministrazione della giustizia devono essere valutati nelle circostanze esistenti al momento in cui sono adottati. Orbene, a tutt’oggi, le due cause non sono state riunite.

18      Inoltre, si può ricordare che la riunione di cause rientra in una decisione che deve essere adottata dal presidente conformemente all’articolo 68 del regolamento di procedura. Orbene, ad una parte non possono essere addebitate le conseguenze di una decisione, o di un’assenza di decisione, che non discenda da un suo atto.

19      In terzo luogo, la ricorrente nel procedimento principale ritiene paradossale, da parte della BCE, invocare l’interesse ad una buona amministrazione della giustizia per giustificare la sospensione dell’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia, mentre tale istituzione avrebbe dato prova di negligenza, da un lato, durante il procedimento dinanzi al Tribunale, nel corso della quale essa ha omesso di depositare il controricorso nel termine che le era stato impartito, e, dall’altro, nel corso della fase amministrativa, durante la quale essa avrebbe procrastinato ripetutamente il momento previsto per rispondere alle richieste di accesso formulate dalla ricorrente nel procedimento principale.

20      A tal riguardo, occorre rilevare che il regolamento di procedura prevede, al suo articolo 166, la possibilità, per il convenuto contumace, di proporre opposizione contro la sentenza pronunciata in contumacia e, all’articolo 123, paragrafo 4, la possibilità, per il Tribunale, di sospendere l’esecuzione di tale sentenza fino a che non abbia statuito sull’opposizione.

21      Il fatto che una sentenza sia stata pronunciata in contumacia a causa del deposito tardivo del controricorso non può di conseguenza comportare, di per sé, l’impossibilità, per il Tribunale, di sospenderne l’esecuzione.

22      Peraltro, occorre ricordare che una parte che si ritenga vittima di un ritardo illegittimo causato da un organo o da un’istituzione dell’Unione ha la possibilità di far valere i propri diritti nell’ambito dei ricorsi previsti a tal fine dai Trattati, in particolare il ricorso di annullamento diretto contro l’atto che sarebbe stato adottato al di là dei termini previsti dal diritto dell’Unione, il ricorso per carenza che mira a far constatare che l’organo o l’istituzione dell’Unione si è illegittimamente astenuto dall’adottare il provvedimento richiesto e il ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da un atto o da un comportamento imputabile a un organo o a un’istituzione dell’Unione.

23      Infine, occorre rilevare che, nella sentenza pronunciata in contumacia, il Tribunale ha accolto le conclusioni della ricorrente nel procedimento principale conformemente all’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura, annullando la decisione impugnata, con la quale la BCE le aveva negato l’accesso a diversi documenti relativi alla decisione del consiglio direttivo della BCE, del 1° gennaio 2019, che ha posto Banca Carige SpA sotto amministrazione straordinaria.

24      Conformemente alla giurisprudenza, l’articolo 266, paragrafo 1, TFUE impone alla BCE di trarre le conseguenze necessarie dall’annullamento della decisione impugnata, tenendo conto non solo del dispositivo della sentenza pronunciata in contumacia, ma anche della motivazione che ne costituisce il sostegno necessario (sentenza del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik e GLS, C‑283/14 e C‑284/14, EU:C:2016:57, punto 49).

25      Poiché il Tribunale ha unicamente constatato, nella motivazione della sentenza pronunciata in contumacia, che non era manifestamente incompetente e che il ricorso non era manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, non si può ritenere che alla BCE sia impedito di adottare una nuova decisione che neghi l’accesso alla decisione richiesta. La sentenza pronunciata in contumacia non implica che la BCE debba necessariamente dare accesso a detti documenti per adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia comporta e, pertanto, conformarsi agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 266 TFUE.

26      Pertanto, gli argomenti sollevati dalla ricorrente nel procedimento principale, secondo i quali la BCE chiederebbe di sospendere l’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia per negare ancora una volta l’accesso ai documenti richiesti, laddove tali documenti sarebbero necessari alla ricorrente nell’ambito di un procedimento avviato dinanzi al giudice nazionale, non sono tali da ostare alla domanda qui esaminata.

27      Per tutti questi motivi, il Tribunale ritiene che, ai fini di una buona amministrazione della giustizia, occorra sospendere l’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia fino a che abbia statuito sull’opposizione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      L’esecuzione della sentenza del 25 giugno 2020, Malacalza Investimenti/BCE (T552/19), è sospesa fino a che si sia statuito sull’opposizione proposta dalla Banca centrale europea (BCE).

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 5 agosto 2020

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      S. Gervasoni


*      Lingua processuale: l’italiano.