Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 25 marzo 2021 – Megatherm-Csillaghegy Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-188/21)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Megatherm-Csillaghegy Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto nonché [il considerando 30] e gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 273 della direttiva IVA 1 debbano essere interpretati nel senso che ostano all’ultima frase dell’articolo 137, paragrafo 3, della az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (legge CXXVII del 2007 sull’imposta sul valore aggiunto), nella versione in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, secondo la quale «anche nel caso in cui l’amministrazione fiscale revochi il numero di registrazione fiscale del soggetto passivo senza averlo sospeso, lo stesso perde il diritto alla detrazione dell’imposta il giorno in cui diventa definitivo il provvedimento di revoca di tale numero», e all’articolo 137 della medesima legge, nella versione in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 26 novembre 2020, secondo il quale «se l’amministrazione fiscale e doganale dello Stato revoca il numero di registrazione fiscale del soggetto passivo, quest’ultimo perde il diritto alla detrazione dell’imposta il giorno in cui il provvedimento di revoca di tale numero diventa definitivo».

Se l’articolo 273 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che la perdita del diritto alla detrazione dell’imposta, come conseguenza giuridica obbligatoria, eccede (in modo sproporzionato) quanto necessario per raggiungere l’obiettivo della riscossione dell’imposta e del contrasto all’evasione fiscale.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).