CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 16 febbraio 2017 (1)

Causa C74/16

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

contro

Ayuntamiento de Getafe

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-administrativo n. 4 de Madrid (Spagna)]

«Concorrenza – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Imposta spagnola su costruzioni, impianti e opere – Esenzione fiscale per la Chiesa cattolica – Distinzione tra attività economica e attività non economica della Chiesa cattolica – Attività della Chiesa cattolica che non perseguono una finalità strettamente religiosa – Attività nell’ambito del mandato sociale, culturale o educativo della Chiesa cattolica – Chiese, associazioni e comunità religiose – Articolo 17 TFUE – Articolo 351 TFUE»






I –    Introduzione

1.        L’esenzione accordata per determinate imposte da uno Stato membro a una comunità religiosa in relazione anche ad attività che non hanno una finalità strettamente religiosa costituisce un aiuto di Stato vietato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE? È questa essenzialmente la questione che, nel caso di specie, un giudice spagnolo chiede alla Corte di chiarire.

2.        La questione si pone rispetto a varie esenzioni fiscali accordate dal Regno di Spagna alla Chiesa cattolica in forza di una convenzione internazionale conclusa nel 1979 con la Santa Sede. Nel caso di specie, richiamandosi alla suddetta Convenzione, la Chiesa cattolica chiede, quale responsabile di una scuola religiosa, il rimborso di un’imposta comunale versata dalla stessa in occasione della realizzazione di taluni interventi edili su un edificio scolastico.

3.        Posto che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza si applica soltanto alle imprese, la definizione della presente controversia è collegata e dipende dalla non sempre semplice distinzione tra attività economiche e attività non economiche. Il fatto che, in particolare, il settore dell’istruzione si collochi al confine tra compiti imprenditoriali e sociali, o addirittura culturali, risulta già sufficientemente dalla precedente giurisprudenza (2).

4.        Nel caso di specie, la problematica assume tuttavia una dimensione nuova in quanto tocca, in definitiva, il rapporto tra Stato e Chiesa cui il diritto primario dell’Unione presta, con l’articolo 17 TFUE, particolare attenzione. Il presente caso non potrebbe essere più attuale visto il dibattito, spesso acceso, sul ruolo della religione e delle comunità religiose in una moderna società europea (3). Le questioni di diritto sollevate potrebbero risultare di grande interesse anche per numerosi altri Stati membri al di fuori della Spagna.

5.        Posto che l’accordo tra la Spagna e la Santa Sede è anteriore all’adesione della Spagna alle Comunità europee, nel risolvere la controversia occorre tener conto anche degli articoli 108 e 351 TFUE.

II – Contesto normativo

A –    Diritto dell’Unione

6.        Il contesto normativo di diritto dell’Unione della presente controversia è dato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE contenuto nel titolo VII, capo 1, del Trattato FUE («Regole di concorrenza»):

«Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

7.        Occorre inoltre richiamare l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE contenuto nella parte prima, titolo II («Disposizioni di applicazione generale») del Trattato FUE, che è formulato come segue:

«L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale».

8.        Assume infine rilievo l’articolo 351 TFUE, una disposizione contenuta nella parte settima del Trattato FUE («Disposizioni generali e finali»):

«Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell’applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nei trattati da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell’instaurazione dell’Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all’attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri».

B –    Diritto internazionale

9.        La Convenzione del 3 gennaio 1979 tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede sulle questioni economiche (4) prevede, nel suo articolo IV, paragrafo 1, lettera B), primo comma, per i beni immobili della Chiesa cattolica, un’«esenzione totale e permanente dalle imposte reali o sulle rendite, sul reddito e sul patrimonio».

10.      Tuttavia, come risulta dal secondo comma della disposizione in parola, la suddetta esenzione fiscale non si applica ai «redditi derivanti dall’esercizio di imprese né a quelli derivanti dal patrimonio delle stesse, in caso di cessione del relativo utilizzo» e neppure «ai redditi di capitale e ai redditi soggetti a ritenuta alla fonte ai fini delle imposte sul reddito».

11.      L’articolo VI della Convenzione del 1979 contiene un meccanismo di risoluzione dei conflitti in base al quale la Santa Sede e il governo spagnolo si impegnano a risolvere i problemi derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione della Convenzione di comune intesa e nel rispetto dei principi ivi contenuti.

C –    Diritto nazionale

12.      L’imposta riscossa in Spagna sulle costruzioni, sugli impianti e sulle opere (5) è stata introdotta con una legge del 1988. Attualmente essa si fonda sull’articolo 100, paragrafo 1, della legge che disciplina le finanze locali (6) nella versione del regio decreto legislativo (7) n. 2/2004 del 5 marzo 2004 (8). Si tratta di un’imposta indiretta comunale reale il cui gettito è destinato ai comuni spagnoli.

13.      Con decreto del 5 giugno 2001 (9), il Ministero delle finanze spagnolo ha chiarito che l’imposta sulle costruzioni, sugli impianti e sulle opere ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), della Convenzione del 1979. Il decreto del 2001 è stato poi precisato con il decreto del 15 ottobre 2009 (10) nel senso che la suddetta esenzione fiscale vale soltanto per gli edifici esenti da imposta su beni immobili (11), vale a dire soltanto per gli edifici destinati esclusivamente a scopi religiosi (12). Il decreto del 2009 è stato però, a sua volta, annullato con sentenza dell’Audiencia Nacional del 9 dicembre 2013 in quanto violerebbe gli articoli IV, paragrafo 1, lettera B), e VI della Convenzione del 1979 (13).

III – Fatti e procedimento principale

14.      La Congregación de Escuelas Pías Provincia de Betania (Comunidad de Casa de Escuelas Pías de Getafe, PP. Escolapios) (14) è un istituto della Chiesa cattolica e rientra, in quanto tale, nell’ambito di applicazione della Convenzione del 1979. Essa è proprietaria di un terreno posto nel Comune di Getafe, vicino Madrid, sul quale si trova la scuola «La Inmaculada».

15.      Il 4 marzo 2011 la Congregación richiedeva presso il Comune di Getafe l’autorizzazione edilizia per la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio indipendente su detto terreno. L’edificio in parola è utilizzato dalla scuola come sala conferenze. L’intenzione era di dotarlo di 450 posti a sedere per destinarlo a riunioni, corsi, conferenze ecc.

16.      L’autorizzazione edilizia veniva concessa il 28 aprile 2011, e la Congregación aveva versato a tal fine l’imposta su costruzioni, impianti e opere per EUR 23 730,41.

17.      Successivamente però la Congregación presentava domanda di rimborso dell’imposta versata sulla base dell’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), della Convenzione del 1979.

18.      L’amministrazione finanziaria (15) del Comune respingeva detta richiesta con provvedimento del 6 novembre 2013. Nella motivazione faceva valere che l’esenzione non troverebbe qui applicazione in quanto si tratterebbe di un’attività non collegata agli obiettivi religiosi della Chiesa cattolica. A fronte del reclamo proposto dalla Congregación, il provvedimento di diniego veniva confermato con decisione del responsabile dell’amministrazione finanziaria del 27 febbraio 2014. Contro quest’ultima decisione, la Congregación presentava quindi ricorso il 21 maggio 2014 dinanzi allo Juzgado de lo Contencioso-administrativo n. 4 di Madrid, il giudice del rinvio.

IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

19.      Con ordinanza del 26 gennaio 2016 lo Juzgado de lo Contencioso-administrativo n. 4 di Madrid ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale:

Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE osti all’esenzione della Chiesa cattolica dall’imposta su costruzioni, impianti e opere in relazione ai lavori effettuati su immobili destinati all’esercizio di attività economiche che non abbiano una finalità strettamente religiosa.

20.      Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte il Regno di Spagna e la Commissione europea. All’udienza del 10 gennaio 2017 hanno presenziato, oltre alle succitate parti, anche la Congregación e l’Ayuntamiento de Getafe quali parti del procedimento principale.

V –    Analisi

A –    Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

21.      A norma dell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (16), la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene, oltre al testo della questione sottoposta, le indicazioni necessarie sul contesto di fatto e di diritto della controversia principale. Il giudice del rinvio deve inoltre illustrare il collegamento che sussiste tra le disposizioni di diritto dell’Unione da interpretare e la controversia principale e indicare i motivi che lo inducono a interrogarsi sull’interpretazione o la validità delle disposizioni di cui trattasi. In base alla giurisprudenza, le indicazioni sul contesto di fatto e di diritto assumono particolare importanza nell’ambito dei procedimenti vertenti sul diritto in materia di concorrenza (17).

22.      In tale contesto, sia il governo spagnolo che la Commissione sollevano, nel caso di specie, dubbi in merito alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Nessuno di tali rilievi mi sembra tuttavia pertinente.

23.      Convince poco, in primis, l’eccezione avanzata dal governo spagnolo a detta del quale la domanda di pronuncia pregiudiziale solleverebbe una questione meramente ipotetica e mirerebbe ad ottenere un’interpretazione peritale del diritto dell’Unione che non avrebbe nulla a che fare con la realtà della controversia principale.

24.      Infatti, da un lato, secondo una giurisprudenza costante, le questioni pregiudiziali vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza (18) e al giudice del rinvio è riconosciuto al riguardo un margine di discrezionalità (19). Dall’altro, nel caso di specie, non è affatto evidente che la richiesta interpretazione dell’articolo 107 TFUE sia priva di ogni collegamento con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale. Al contrario, la corretta lettura dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE è decisiva ai fini dell’esito della domanda proposta dalla Congregación, posto che l’esenzione fiscale richiesta può esserle concessa solo se non viola le disposizioni di diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. I dubbi nutriti a questo riguardo dal giudice del rinvio emergono con sufficiente chiarezza dalla decisione di rinvio.

25.      Per quanto attiene, in secondo luogo, alla descrizione del contesto giuridico della controversia principale, la domanda di pronuncia pregiudiziale non presenta, contrariamente a quanto sostenuto dal governo spagnolo, alcuna lacuna evidente. L’ordinanza di rinvio illustra, in maniera comprensibile, le disposizioni applicabili di diritto tributario spagnolo e di diritto internazionale contenute nella Convenzione del 1979. Il governo spagnolo non ha peraltro individuato alcuna disposizione giuridica che il giudice del rinvio avrebbe violato o dimenticato di citare.

26.      Sufficiente risulta, in terzo luogo, anche la descrizione contenuta nell’ordinanza di rinvio del contesto di fatto della controversia principale. Occorre sì riconoscere, in linea con il governo spagnolo e con la Commissione, che il giudice del rinvio avrebbe potuto descrivere in maniera ancora più precisa l’attività svolta dalla Congregación nel settore dell’istruzione, in generale, e l’utilizzo dell’edificio controverso, in particolare. L’ordinanza di rinvio contiene, tuttavia, tutte le indicazioni necessarie per comprendere la domanda pregiudiziale e la sua portata. In tal senso depongono, non da ultimo, le osservazioni presentate dal governo spagnolo e dalla Commissione stessa dinanzi alla Corte (20), richiamate correttamente dall’Ayuntamiento de Getafe in udienza.

27.      Tutto ciò considerato, la domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, quindi, ricevibile.

B –    Analisi nel merito della questione pregiudiziale

28.      Con la sua questione il giudice del rinvio intende essenzialmente chiarire se l’esenzione fiscale controversa, in caso di sua applicazione a edifici scolastici, debba essere considerata come un aiuto di Stato vietato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

1.      Applicabilità delle disposizioni di diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato

29.      Occorre in primis stabilire se il divieto di aiuti di Stato contenuto nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, possa – in un caso come quello in esame – trovare applicazione tenuto conto che l’articolo 17 TFUE obbliga l’Unione a rispettare lo status di cui le chiese godono (21) negli Stati membri e a non pregiudicarlo (22).

30.      Con il suddetto articolo 17 TFUE il Trattato di Lisbona ha recepito una disposizione contenuta già nell’articolo I‑52 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (23) e le cui origini si ritrovano nella dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali adottata nel 1997 (24).

31.      L’articolo 17 TFUE concretizza e integra, in definitiva, il più generale principio, sancito dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, relativo al rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri insita nelle loro strutture fondamentali, politiche e costituzionali.

32.      Indubbiamente, con l’articolo 17 TFUE è stata data espressione, attribuendovi una posizione preminente, al particolare ruolo sociale delle chiese negli Stati membri. La disposizione in parola non può però essere letta come una deroga settoriale in base alla quale l’attività delle chiese si svolgerebbe, in termini generali, al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. In particolare, il diritto dell’Unione deve trovare applicazione nei casi in cui le chiese svolgono attività economiche (25), come riconosciuto dalla Corte in una giurisprudenza consolidata anche rispetto alle associazioni o federazioni sportive (26) e agli istituti di istruzione (27).

33.      Il particolare significato dell’articolo 17 TFUE non sta dunque, in un caso come quello in esame, nel fatto che l’attività delle chiese sarebbe sottratta in termini generali dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, quanto piuttosto nel fatto che nell’interpretare e applicare il diritto dell’Unione il loro status deve essere rispettato e non può essere pregiudicato.

2.      Nozione di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

34.      Il divieto di aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE si prefigge lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti (28).

35.      Nella sua decisione di rinvio il giudice nazionale muove espressamente dal presupposto che l’edificio scolastico di cui trattasi sia destinato a un utilizzo economico – contrapposto a un utilizzo puramente religioso. Tuttavia, al fine di fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di definire al meglio la controversia principale (29), richiamerò nell’ambito delle mie osservazioni sull’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in primis, le condizioni in presenza delle quali sussiste, dal punto di vista del diritto dell’Unione, un’attività economica [v. sul punto, infra, sezione a)], prima di analizzare i singoli elementi costitutivi del divieto di aiuti di Stato [v., sul punto, infra sezione b)].

a)      La nozione di impresa come presupposto essenziale per l’applicazione del diritto europeo della concorrenza

36.      Occorre anzitutto osservare che la normativa dell’Unione in materia di concorrenza riguarda soltanto le attività delle imprese (30).

37.      La nozione di impresa è da intendersi in senso funzionale e comprende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (31). Un ente che non esercita alcuna attività economica non costituisce un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza (32).

38.      Il fatto che al centro dell’attività delle chiese si collochi, di norma, lo svolgimento di compiti religiosi, pastorali e sociali non esclude di per sé che singole attività delle chiese possano tuttavia considerarsi di carattere economico. La qualificazione come attività economica o attività non economica deve, infatti, essere effettuata separatamente per ogni attività esercitata da un dato ente (33).

39.      Costituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (34). In proposito, la mancanza di uno scopo o di un fine di lucro non depone di per sé contro il riconoscimento di un’attività siffatta, a condizione che siano offerti beni o servizi (35).

40.      L’esenzione fiscale controversa nel procedimento principale è richiesta dalla Congregación rispetto agli interventi edilizi realizzati su uno dei suoi edifici scolastici. Essa è, quindi, in definitiva, collegata all’attività di insegnamento della Congregación quale responsabile della scuola «La Inmaculada».

41.      Se, nello specifico, una siffatta attività di insegnamento debba essere classificata come attività economica dipende da una valutazione complessiva delle circostanze concrete del singolo caso che compete al giudice nazionale. Al riguardo, occorre tener conto sia delle modalità di finanziamento dell’attività di insegnamento sia dei compiti e degli obiettivi con essa perseguiti dal responsabile della scuola (36).

42.      Un ente religioso, se gestisce i propri istituti di istruzione, del tutto o in parte, con un approccio commerciale ed eroga le attività didattiche ivi tenute essenzialmente quale controprestazione per i contributi economici e le altre prestazioni pecuniariamente quantificabili (37) degli scolari o dei loro genitori, eroga – così facendo – prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE (38) e svolge pertanto un’attività economica.

43.      Diverso è invece il caso in cui l’ente religioso gestisce i propri istituti di istruzione non con modalità commerciali, ma quale parte del complessivo compito da esso svolto nell’ambito sociale, culturale ed educativo, non ricorrendo o ricorrendo solo marginalmente, per il finanziamento delle lezioni che ivi hanno luogo, ai contributi degli scolari o dei loro genitori. In un tal caso, esso non eroga prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE (39) e non svolge quindi neppure un’attività economica.

44.      Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del rinvio, la classificazione delle prestazioni di insegnamento della Chiesa nell’ambito delle attività non economiche non presuppone che con l’insegnamento stesso – e in definitiva anche con gli edifici in cui si svolge l’attività di insegnamento – essa persegua un «obiettivo strettamente religioso» (40). Al fine di riconoscere il carattere non economico di siffatti servizi didattici è sufficiente piuttosto che con essi sia perseguito realmente un obiettivo sociale, culturale ed educativo.

45.      In tal senso depone, non da ultimo, anche l’obbligo, sancito nell’articolo 17, paragrafo 1, TFUE, di rispettare il particolare status delle chiese. Tale status comporta, infatti, che le chiese non svolgano, all’interno della società, soltanto compiti rigorosamente religiosi, ma forniscano anche un contributo importante ai fini del raggiungimento di obiettivi sociali, culturali ed educativi. Se si volesse ricondurre in blocco l’attività svolta dalle chiese nell’ambito sociale, culturale o educativo alla normale attività economica, si negherebbe il carattere peculiare delle attività di cui trattasi e, così facendo, in definitiva, anche il particolare status delle chiese.

46.      Come emerso in udienza, i locali della scuola «La Inmaculada» sono utilizzati principalmente per servizi didattici equiparati all’istruzione obbligatoria nelle scuole statali (la cosiddetta educación obligatoria, composta da educación primaria ed educación secundaria obligatoria). Tali servizi didattici sono erogati in conformità di un accordo stipulato dalla Congregación e dalla competente regione spagnola – la Comunidad de Madrid (comunità autonoma di Madrid) – e sono finanziati prevalentemente mediante risorse pubbliche, mentre i versamenti in denaro e le prestazioni pecuniariamente quantificabili degli scolari o dei loro genitori svolgono un ruolo del tutto marginale (41). Si può quindi ritenere che l’istruzione obbligatoria impartita nella scuola «La Inmaculada» sia pienamente integrata nel sistema scolastico pubblico spagnolo.

47.      Le suddette circostanze indicano tutte che l’utilizzo dell’edificio scolastico controverso – la sala conferenze – persegue uno specifico compito sociale, culturale ed educativo e che l’attività della Congregación non ha, al riguardo, carattere economico, quand’anche – data la possibilità, accordata a scolari e genitori, di scegliere tra le diverse scuole pubbliche o private –, possa sussistere una certa «concorrenza» tra gli istituti di istruzione.

48.      In udienza è tuttavia emerso che nella scuola «La Inmaculada», accanto alle lezioni obbligatorie, sono offerti anche altri insegnamenti considerati nel sistema spagnolo come facoltativi, vale a dire, da una parte, un’istruzione pre-primaria (educación infantil) e, dall’altra, indirizzi scolastici superiori (educación postobligatoria) che portano al conseguimento della maturità (bachillerato) o di un diploma a indirizzo professionale (formación profesional). Come riconosciuto dal difensore della Congregación dinanzi alla Corte, tali insegnamenti facoltativi sono finanziati mediante la riscossione di una retta dai genitori degli studenti.

49.      Quest’ultima circostanza indica che quantomeno una parte degli insegnamenti impartiti dalla Congregación nella scuola «La Inmaculada» presenta le caratteristiche di una classica prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE o almeno forti similitudini con essa (42).

50.      In tale contesto, si deve ritenere che la Congregación svolga, con i servizi didattici erogati presso la sua scuola «La Inmaculada», un’attività in parte economica e in parte non economica e che, quindi, anche la sala conferenze controversa non sia impiegata esclusivamente per il raggiungimento di un obiettivo sociale, culturale ed educativo, ma sia – quantomeno in parte – utilizzata per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale della Congregación.

51.      Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte non è stato chiarito, in definitiva, quale portata assumano, nella scuola «La Inmaculada», i corsi facoltativi rispetto a quelli obbligatori cosicché, sulla base delle informazioni disponibili, non è in ogni caso possibile stabilire il rapporto tra attività economica e attività non economica della Congregación.

52.      Spetta comunque al giudice del rinvio compiere al riguardo, nell’ambito dell’autonomia processuale nazionale, gli accertamenti necessari in merito all’attività della Congregación che permettano di definire l’utilizzo della sala conferenze controversa. Nel farlo non si potrà di certo fare riferimento soltanto alla quota di spazi della scuola «La Inmaculada» dedicata – rispetto alla superficie utile complessiva del complesso di edifici – all’una o all’altra tipologia di insegnamento (43). Ben maggior peso assumono, a mio avviso, altri dati, quali – ad esempio – il numero di classi e di ore di lezione nonché il numero di scolari (44) e insegnanti riferibili all’una e all’altra tipologia di insegnamento; occorre poi tener conto del budget medio annuale che la scuola destina rispettivamente alle due tipologie di attività.

53.      Se l’attività imprenditoriale della Congregación non dovesse avere – rispetto ai suoi servizi di insegnamento erogati con finalità sociali, culturali ed educative – una portata rilevante ma dovesse rivestire un carattere del tutto secondario, sarebbe corretto negare che l’attività della Congregación sia, nel complesso, di natura economica. In tal senso si è correttamente espressa anche la Commissione dinanzi alla Corte.

54.      Un approccio siffatto è giustificato, anzitutto, da esigenze di semplificazione e permette un’applicazione per quanto possibile non burocratica delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, per soddisfare il principio della certezza del diritto, è necessario riconoscere una soglia che possa fungere, sia per le imprese che per le autorità nazionali, da regola generale, ai fini della qualificazione di un’attività economica come del tutto secondaria.

55.      La Commissione sembra ritenere che un’attività economica che costituisca una quota fino al 20% della complessiva offerta formativa di un ente come la Congregación rappresenterebbe un’attività meramente accessoria di rilevanza del tutto secondaria. Al riguardo, la Commissione si richiama al suo regolamento generale di esenzione per categoria (45) e alla disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca da essa emanata (46).

56.      Di certo il regolamento generale di esenzione per categoria – un atto giuridico obbligatorio ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, TFUE – deve essere tenuto in debita considerazione in sede di valutazione dei fatti in esame. Ad un esame più attento, nella parte dispositiva del regolamento in parola, non si rinviene tuttavia alcuna indicazione in merito a una qualche soglia del 20%. Solo nei considerando del regolamento di cui trattasi, in un contesto oltremodo specifico – vale a dire, rispetto alle infrastrutture di ricerca – è indicata, a titolo esemplificativo, una siffatta percentuale (47). Una formulazione sostanzialmente identica si rinviene – riferita anche in questo caso agli organismi o infrastrutture di ricerca – nella disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, in una comunicazione della Commissione non giuridicamente vincolante, con cui essa rende nota la propria prassi amministrativa e propone agli Stati membri determinate misure (48).

57.      In tale contesto, non credo si debba necessariamente generalizzare la soglia – relativamente alta – del 20% elaborata dalla Commissione specificamente per le infrastrutture di ricerca utilizzandola in termini generali al fine della definizione del carattere economico o non economico di un’attività.

58.      Occorrerebbe invece – in linea con le soglie usuali nel diritto della concorrenza (49) e negli altri ambiti rilevanti ai fini del mercato interno (50) – ritenere che, di norma, un’attività economica può essere considerata come del tutto secondaria rispetto a un’attività non economica se rappresenta meno del 10% dell’attività considerata dell’ente interessato nel settore di volta in volta rilevante (nel caso di specie: il 10% dell’attività svolta dalla Congregación nel settore dei servizi di insegnamento nelle scuole).

59.      Ove, invece, l’attività economica di un ente come la Congregación dovesse raggiungere almeno il 10%, si dovrebbe ritenere che esso svolge un’attività in parte economica e in parte non economica. Di conseguenza, anche il trattamento preferenziale pubblico ad esso accordato – nel caso di specie l’esenzione fiscale – dovrebbe essere considerato in parte (pro rata) quale potenziale vantaggio da valutare alla luce del divieto di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

60.      In definitiva, si può ritenere che un’esenzione fiscale come quella controversa nella specie proprio non ricada nella sfera di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in ragione del mancato svolgimento di un’attività economica da parte della Chiesa cattolica nella misura in cui l’edificio scolastico interessato sia un edificio che la Chiesa utilizza per erogare prestazioni di insegnamento nell’ambito del compito di carattere sociale, culturale ed educativo affidatole. Sussiste, di contro, un’attività economica nella misura in cui l’edificio interessato è utilizzato per finalità prettamente commerciali.

b)      Le quattro condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

61.      L’esenzione fiscale richiesta dalla Congregación deve essere esaminata alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE solo nel caso in cui essa svolga, alla luce di quanto sopra indicato (51), un’attività economica e debba, quindi, essere considerata come un’impresa.

62.      In base all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

63.      La qualifica di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che siano soddisfatte tutte le condizioni indicate nella disposizione in parola (52).

64.      In primo luogo, deve trattarsi, pertanto, di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (53).

65.      Nell’esaminare i suddetti presupposti, in base a una giurisprudenza consolidata, non occorre considerare tanto l’obiettivo soggettivo dichiarato dalle autorità nazionali, quanto piuttosto gli effetti delle misure adottate (54).

i)      Intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali

66.      Per quanto attiene, in primis, al criterio degli «aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali» è riconosciuto che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non comprende soltanto prestazioni positive quali le sovvenzioni, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (55).

67.      Anche un vantaggio fiscale che, pur non essendo collegato al trasferimento di risorse statali, ponga i soggetti beneficiari in una posizione più favorevole dal punto di vista finanziario rispetto agli altri soggetti passivi, rientra nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (56). Ciò vale anche, ovviamente, quando il vantaggio corrispondente è accordato da un ente locale dello Stato – nel caso di specie un Comune – o quando riduce le entrate di quest’ultimo; l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE si riferisce infatti a tutte le misure finanziate con risorse pubbliche e imputabili allo Stato (57).

68.      Il fatto che l’esenzione fiscale controversa nel caso di specie derivi dalla Convenzione del 1979 e tragga pertanto origine da una disposizione di diritto internazionale, non la priva del carattere di misura statale o finanziata mediante risorse dello Stato. In primis la Convenzione del 1979 è venuta alla luce grazie alla collaborazione decisiva dello Stato spagnolo, dal quale è stata ratificata; dal punto di vista del diritto dell’Unione essa deve quindi essere considerata come diritto nazionale. In secondo luogo, la Convenzione comporta, rispetto all’imposta su costruzioni, impianti e opere, una rinuncia alla riscossione da parte del potere pubblico in Spagna. In terzo luogo, anche lo Stato spagnolo contribuisce in maniera decisiva all’interpretazione e alla concretizzazione della Convenzione, come attestano – non da ultimo – i diversi decreti del Ministero delle finanze (58). E, in quarto luogo, il meccanismo di risoluzione dei conflitti a norma dell’articolo VI della Convenzione riconosce anch’esso allo Stato spagnolo un ruolo decisivo nell’interpretazione e nell’evoluzione dell’accordo.

ii)    Vantaggio selettivo

69.      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE vieta gli aiuti che «favor[iscono] talune imprese o talune produzioni», ossia gli aiuti selettivi (59). In base alla giurisprudenza, caratteristica per la selettività del vantaggio è la circostanza che siano favorite talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime (60).

70.      In base a una giurisprudenza consolidata, determinante ai fini della qualificazione di un vantaggio fiscale come selettivo è il fatto che la misura statale ad esso sottesa si discosti dal regime generale in quanto introduce una ingiustificata differenziazione tra operatori economici che, rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa fiscale dello Stato membro in parola, versano in una situazione di fatto e di diritto analoga (61).

71.      In base al «regime comune», di cui si discute nel caso di specie, su tutte le costruzioni, impianti e opere è riscossa in Spagna un’imposta a favore dei Comuni. Il fatto che, in base alla Convenzione del 1979, solo la Chiesa cattolica non sia tenuta a versarla costituisce per quest’ultima – nella misura in cui svolge un’attività economica e quindi imprenditoriale – un beneficio che la pone, dal punto di vista finanziario, in una posizione di vantaggio rispetto agli altri operatori economici (62). Non si tratta affatto di un vantaggio fondato su una misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici e di cui potrebbe beneficiare chiunque ne soddisfacesse i presupposti (63).

72.      È vero che la Corte riconosce che un vantaggio fiscale non è selettivo quando è giustificato dalla natura o dagli obiettivi generali del sistema nel quale si inserisce, in particolare quando una disposizione fiscale si fonda direttamente sui principi informatori o basilari del sistema fiscale nazionale(64). In base a tutte le informazioni a nostra disposizione, una siffatta giustificazione non è però rinvenibile in un caso come quello in esame. Infatti, le ragioni di un’esenzione fiscale della Chiesa cattolica non emergono né dalla sistematica della normativa fiscale applicabile, né dai principi informativi o basilari del sistema fiscale spagnolo. L’esenzione fiscale controversa si fonda invece sulla Convenzione del 1979. Essa si basa, pertanto, su valutazioni che trovano le loro origini al di fuori del diritto fiscale spagnolo e che non sono quindi idonee a escludere la selettività del vantaggio.

73.      Un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE potrebbe tuttavia non sussistere se l’esenzione fiscale controversa dovesse rappresentare unicamente una compensazione per eventuali oneri di cui la Chiesa cattolica si fa carico nell’ambito delle attività di interesse generale da essa svolta. Determinanti a tal fine sono i criteri elaborati nella giurisprudenza Altmark Trans (65).

74.      Nell’applicare i criteri di cui trattasi occorre tener adeguatamente conto del particolare status delle chiese, alla luce del ruolo istituzionale riconosciuto dall’articolo 17, paragrafo 1, TFUE. Ciò può in effetti portare a considerare i servizi di insegnamento offerti in una scuola religiosa come un contributo all’interesse generale, tanto più se essi sono inseriti nel sistema di istruzione statale (66).

75.      Tuttavia, l’esenzione generalizzata della Chiesa cattolica da un’imposta su costruzioni, impianti e opere non costituisce, di per sé, una compensazione oggettiva e – soprattutto – trasparente per gli specifici obblighi derivanti in capo alle chiese dall’adempimento di obblighi di servizio pubblico (67). Una siffatta compensazione dovrebbe invece avvenire solo mediante misure mirate, in particolare, mediante stanziamenti finanziari specifici dello Stato, fermo restando però che occorrerebbe verificare se gli stanziamenti che la Congregación già riceve in ogni caso dallo Stato spagnolo non costituiscano una compensazione sufficiente.

76.      Se non si considerano le summenzionate premesse, la giurisprudenza Altmark Trans non può, in un caso come quello in esame, portare a negare l’esclusione dell’esistenza di un vantaggio selettivo per la Chiesa cattolica.

iii) Pregiudizio per il commercio tra Stati membri e distorsione della concorrenza

77.      Il terzo e il quarto presupposto dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che sono strettamente collegati tra loro, riguardano, rispettivamente, gli effetti degli aiuti di Stato sulla concorrenza e il commercio interno all’Unione. In base a una giurisprudenza costante, non è a tal fine necessario dimostrare una reale incidenza dell’aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi o a falsare la concorrenza(68).

78.      Una misura è idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri per il sol fatto di rafforzare la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi. A tal fine, non è necessario che l’impresa beneficiaria partecipi essa stessa agli scambi interni all’Unione (69).

79.      Rispetto alla condizione della distorsione della concorrenza occorre sottolineare che gli aiuti diretti a sollevare un’impresa dai costi che essa avrebbe dovuto normalmente sopportare nell’ambito della propria gestione corrente oppure delle proprie normali attività falsano, in via di principio, le condizioni di concorrenza (70).

80.      Per le prestazioni di insegnamento erogate a titolo commerciale, che analizzo nella presente sezione delle mie conclusioni – vale a dire, segnatamente, l’offerta formativa facoltativa e le altre offerte opzionali della scuola – esiste di certo un mercato sul quale prestatori di servizi di dimensioni maggiori ma anche minori possono avere un’attività transfrontaliera. Un operatore che propone tali prestazioni di insegnamento – come in questo caso la Chiesa cattolica – se ottiene un’esenzione dall’imposta su costruzioni, impianti e opere, mentre i suoi effettivi o potenziali concorrenti sono tenuti, in situazioni analoghe, a versarla, beneficia così di un vantaggio in termini di costi che può ripercuotersi positivamente nei suoi confronti nel gioco della concorrenza.

81.      È pur vero che l’imposta dovuta nel caso di specie dalla Congregación per la ristrutturazione della sala conferenze della scuola «La Inmaculada», pari a EUR 23 730,41, è di un importo che può apparire modesto rispetto ad altre voci di costo rilevanti ai fini del mercato interno.

82.      In base a una giurisprudenza costante, non esiste tuttavia nel diritto dell’Unione una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati. L’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono, infatti, a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (71).

83.      Così, se l’attività economica di un ente è sufficientemente rilevante per classificarlo quale impresa ai sensi delle disposizioni in materia di concorrenza del diritto dell’Unione (il che costituisce una questione preliminare ai fini dell’applicazione dell’articolo 107 TFUE (72)), anche aiuti di portata relativamente contenuta possono comportare un pregiudizio per gli scambi tra Stati membri.

84.      Si aggiunga che nel diritto europeo della concorrenza gli effetti delle misure sugli scambi interni all’Unione e sulla concorrenza nel mercato interno non devono essere mai valutati isolatamente ma sempre nel loro contesto economico e giuridico. A tal fine occorre, non da ultimo, stabilire se si tratti di un caso isolato o se sussistano più problemi analoghi (un «complesso») (73).

85.      Se un ente – come, nel caso di specie, la Chiesa cattolica – è proprietario di numerosi immobili che possono tutti beneficiare dell’esenzione controversa, il reale vantaggio competitivo di cui esso può beneficiare è ben maggiore rispetto a quanto può suggerire, prima facie, l’importo di EUR 23 730,41 controverso nel procedimento principale per una singola opera (nella specie, la ristrutturazione della sala conferenze della scuola «La Inmaculada»). Infatti, quale operatore che offre prestazioni di insegnamento, la Chiesa cattolica può, nel suo calcolo dei costi, considerare in termini generali un vantaggio che le deriva per tutti i suoi edifici scolastici dall’esenzione dall’imposta su costruzioni, impianti e opere. Se si considera, inoltre, che la Convenzione del 1979 prevede anche una serie di altre esenzioni fiscali, il beneficio in parola può addirittura aumentare ulteriormente.

86.      Peraltro, anche in base alla disciplina de minimis emanata dalla Commissione europea (74) solo le misure di aiuto che, nell’arco di tre esercizi finanziari, non superano un importo complessivo di EUR 200 000 sono considerati come «misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato». L’esenzione fiscale qui controversa a norma della Convenzione del 1979 non è accompagnata da nessuna limitazione di tal sorta quanto a importo e durata, ma si applica – in base all’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), della Convenzione di cui trattasi – in termini generali e illimitatamente per tutte le costruzioni, impianti e opere della Chiesa cattolica in Spagna. L’esenzione fiscale in parola non può, quindi, beneficiare della norma di de minimis.

c)      Conclusione intermedia

87.      Nella misura in cui la Congregación svolge, in base alle considerazioni che precedono, un’attività economica e deve essere quindi considerata come impresa (75), un’esenzione fiscale come quella controversa nel procedimento principale, deve essere inquadrata come aiuto di Stato per il quale opera il divieto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

3.      Conseguenze di un’eventuale qualificazione come aiuto di Stato

88.      Resta da stabilire quali possano essere le conseguenze per la controversia principale di una qualificazione dell’esenzione fiscale controversa come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare gli articoli 108 e 351, primo comma, TFUE, richiamati con insistenza soprattutto dal governo spagnolo, possono infatti comportare talune peculiarità. Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile, in conclusione occorre esaminare brevemente anche le suddette due disposizioni e le problematiche che ne emergono (76).

a)      Sulla distinzione tra aiuti di Stato esistenti e nuovi aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108 TFUE

89.      L’articolo 108 TFUE distingue tra aiuti esistenti e nuovi. Mentre non è possibile dare esecuzione ad aiuti nuovi prima della loro approvazione da parte della Commissione (articolo 108, paragrafo 3, TFUE), gli aiuti esistenti sono oggetto soltanto di un esame permanente da parte della Commissione (articolo 108, paragrafo 1, TFUE). In sintesi, per gli aiuti nuovi vige dunque un obbligo di comunicazione e un divieto di esecuzione, e in caso di violazione la concessione dell’aiuto deve essere considerata illegale (77), mentre i regimi di aiuto esistenti possono essere regolarmente erogati fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità con il Trattato (78).

90.      Se l’esenzione fiscale controversa dovesse quindi rappresentare un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, il giudice del rinvio non potrebbe qualificare la sua concessione come illegale prima che la Commissione l’abbia dichiarata incompatibile con il mercato interno.

91.      Prima facie, per il riconoscimento di un aiuto esistente depone il fatto che la Convenzione del 1979 è anteriore all’adesione della Spagna alle Comunità europee; tale adesione è stata completata, come noto, solo nel 1986.

92.      Tuttavia, ai fini della classificazione di una misura come aiuto esistente o nuovo, dovrebbe essere determinante soltanto il momento a partire dal quale si verifica, o rischia di verificarsi, la distorsione della concorrenza collegata con l’aiuto (79). Una siffatta distorsione della concorrenza poteva verificarsi nel caso di specie soltanto dal 1988, quando la Spagna ha effettivamente introdotto l’imposta sulle costruzioni, impianti e opere. A tale data, la Spagna era già uno Stato membro delle Comunità europee.

93.      Un’esenzione fiscale come quella controversa nella specie non può pertanto essere classificata come aiuto esistente ma deve essere considerata un aiuto nuovo. Di conseguenza, l’articolo 108 TFUE non impedirebbe al giudice del rinvio di ravvisare nella controversia principale una illegittima concessione di aiuti.

b)      Sulla presa in considerazione dell’articolo 351 TFUE rispetto alla Convenzione del 1979

94.      Resta infine da valutare se l’articolo 351 TFUE permetta o addirittura imponga al giudice del rinvio di derogare, nella controversia principale, al divieto di aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e di riconoscere alla Chiesa cattolica l’esenzione fiscale controversa anche nel caso in cui si tratti effettivamente di un aiuto di Stato illegale.

95.      A norma dell’articolo 351, primo comma, TFUE, il diritto dell’Unione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da una convenzione internazionale conclusa da uno Stato membro con uno Stato terzo anteriormente alla data della sua adesione all’Unione.

96.      L’articolo 351 TFUE ha portata generale e si applica a qualsiasi convenzione internazionale, indipendentemente dal suo oggetto, che possa incidere sull’applicazione del diritto dell’Unione (80). La disposizione in parola può quindi certamente trovare applicazione rispetto alla Convenzione del 1979.

97.      Dall’articolo 351 TFUE non scaturisce tuttavia un obbligo di derogare a disposizioni di diritto dell’Unione, quali l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Occorre riconoscere invece agli Stati membri unicamente la possibilità di mantenere eventuali obblighi internazionali assunti prima della loro adesione all’Unione (81) e di derogare, se necessario, a tal fine, alle disposizioni di diritto dell’Unione (82). Allorché, di contro, la convenzione internazionale di cui trattasi riconosce allo Stato membro un margine di discrezionalità, quest’ultimo deve servirsene in senso conforme al diritto dell’Unione (83).

98.      Non spetta comunque alla Corte, bensì al giudice nazionale, stabilire la portata degli obblighi internazionali derivanti a carico della Spagna dalla Convenzione del 1979 (84).

99.      Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se l’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), della Convenzione del 1979 comporti necessariamente che la Chiesa cattolica deve essere esentata in termini generali per tutti i suoi edifici siti in Spagna – anche per quelli destinati in tutto o in parte a un’attività economica – dall’imposta su costruzioni, impianti e opere. Solo in tal caso sussisterebbe un contrasto con il divieto di aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e solo in tale misura l’articolo 351, primo comma, TFUE permetterebbe al giudice del rinvio, nel definire la controversia principale, di derogare all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

100. Si osserva, incidentalmente, che lo Stato spagnolo, in un siffatto caso, sarebbe tenuto in base all’articolo 351, secondo comma, TFUE, a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità dell’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), dell’accordo del 1979 con le disposizioni di diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Anzitutto, la Spagna dovrebbe servirsi attivamente del meccanismo di risoluzione dei conflitti previsto nell’articolo VI dell’accordo al fine di pervenire, di concerto con la Santa Sede – quantomeno pro futuro – a un’interpretazione dell’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), della Convenzione compatibile con il diritto dell’Unione e in particolare con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Se tale strada non dovesse portare in un periodo ragionevole a una soluzione conforme al diritto dell’Unione, la Spagna dovrebbe denunciare la Convenzione (85).

4.      Sintesi

101. In sintesi, si può stabilire quanto segue:

Un’esenzione fiscale come quella controversa nella specie non viola il divieto di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella misura in cui riguarda un edificio scolastico utilizzato dalla Chiesa cattolica per erogare servizi di insegnamento nell’ambito del compito di carattere sociale, culturale ed educativo affidatole. Di contro, una siffatta esenzione integra un aiuto di Stato vietato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se l’edificio interessato è utilizzato per finalità prettamente commerciali.

VI – Conclusione

102. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale dello Juzgado de lo Contencioso-administrativo n. 4 di Madrid come segue:

Un’esenzione dall’imposta su costruzioni, impianti e opere, come quella riconosciuta alla Chiesa cattolica in base alla Convenzione del 3 gennaio 1979 tra lo Stato spagnolo e la Santa sede sulle questioni economiche, non viola il divieto di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella misura in cui riguarda un edificio scolastico utilizzato dalla Chiesa cattolica per l’erogazione di servizi di insegnamento non a titolo commerciale ma nell’ambito del compito di carattere sociale, culturale ed educativo affidatole.


1 –      Lingua originale: il tedesco.


2 –      V., in particolare, sentenze del 27 settembre 1988, Humbel ed Edel (263/86, EU:C:1988:451); del 7 dicembre 1993, Wirth (C‑109/92, EU:C:1993:916), e dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes‑Schwarz (C‑76/05, EU:C:2007:492) e Commissione/Germania (C‑318/05, EU:C:2007:495). V., inoltre, sentenza della Corte EFTA del 21 febbraio 2008, Private Barnehagers/Autorità di vigilanza EFTA (E‑5/07, Report of the EFTA Court 2008, 61).


3 –      V. da ultimo, ad esempio, le cause Achbita (C‑157/15) e Bougnaoui e ADDH (C‑188/15).


4 –      BOE n. 300 del 15 dicembre 1979, pag. 28782 (in prosieguo: la «Convenzione del 1979» o semplicemente la «Convenzione»).


5 –      Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).


6 –      Ley reguladora de las Haciendas Locales.


7 –      Real Decreto Legislativo.


8 –      BOE n. 59 del 9 marzo 2004, pag. 10284.


9 –      BOE n. 144 del 16 giugno 2001, pag. 21427 (in prosieguo: il «decreto del 2001»).


10 –      EHA/2814/2009, BOE n. 254 del 21 ottobre 2009, pag. 88046 (in prosieguo: il «decreto del 2009»).


11 –      Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).


12 –      In base alle indicazioni del governo spagnolo, tale chiarimento è intervenuto «di concerto con la conferenza episcopale spagnola» ed era finalizzato a superare le perplessità sollevate dalla Commissione europea rispetto al divieto di aiuti di Stato (Az. SA.22829, Spagna – Esenzione fiscale a favore delle strutture della Chiesa cattolica [E 2/2007]).


13 –      ECLI:ES:AN:2013:5382 (quest’ultima sentenza è stata confermata con sentenza del Tribunal Supremo spagnolo del 19 novembre 2014, ECLI:ES:TS:2014:4901).


14 –      In prosieguo: la «Congregación».


15 –      Órgano de Gestión Tributaria.


16 –      La Corte ha sottolineato la necessità di rispettare l’articolo 94 del regolamento di procedura, ad esempio, nell’ordinanza del 12 maggio 2016, Security Service e a. (da C‑692/15 a C‑694/15, EU:C:2016:344, punto 18). Già in precedenza, in una giurisprudenza costante, sono state formulate – per le domande di pronuncia pregiudiziale – condizioni di ricevibilità analoghe nel contenuto; v., tra le tante, sentenze del 24 aprile 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233, punto 42), e del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:975, punti 56 e 57).


17 –      In questo senso, ordinanza dell’8 ottobre 2002, Viacom (C‑190/02, EU:C:2002:569, punti 21 e 22), e sentenze del 31 gennaio 2008, Centro Europa 7 (C‑380/05, EU:C:2008:59, punto 58); del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa (C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 20), e del 13 febbraio 2014, Airport Shuttle Express e a. (C‑162/12 e C‑163/12, EU:C:2014:74, punto 38).


18 –      Sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf (C‑355/97, EU:C:1999:391, punto 22); del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 25); del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 20), e del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:975, punto 57).


19 –      Sentenze del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer (C‑188/07, EU:C:2008:359, punto 31), e del 28 febbraio 2012, Inter‑Environnement Wallonie e Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, punto 36).


20 –      V., nello stesso senso, tra le tante, sentenza del 18 ottobre 2011, Boxus e a. (da C‑128/09 a C‑131/09, C‑134/09 e C‑135/09, EU:C:2011:667, punto 27).


21 –      Nel caso di specie rinuncio, per semplicità, a citare specificamente le «associazioni o comunità religiose», richiamate anch’esse nell’articolo 17 TFUE.


22 –      Nella parte in cui la Congregación si è richiamata, nell’udienza dinanzi alla Corte, alla libertà di religione (articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali), valgono per analogia le considerazioni da me svolte sull’articolo 17 TFUE.


23 –      Firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (GU 2004, C 310, pag. 1).


24 –      Dichiarazione n. 11 allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Amsterdam sottoscritto il 2 ottobre 1997 (GU 1997, C 340, pag. 133).


25 –      Sentenze del 5 ottobre 1988, Steymann (196/87, EU:C:1988:475, punti 9 e 14), e del 14 marzo 2000, Église de scientologie (C‑54/99, EU:C:2000:124).


26 –      Sentenze del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch (36/74, EU:C:1974:140); del 15 dicembre 1995, Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463); del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492); del 1o luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376), e del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais (C‑325/08, EU:C:2010:143).


27 –      Sentenze dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz (C‑76/05, EU:C:2007:492) e Commissione/Germania (C‑318/05, EU:C:2007:495).


28 –      Sentenze del 2 luglio 1974, Italia/Commissione (173/73, EU:C:1974:71, punto 26); dell’11 luglio 1996, SFEI e a. (C‑39/94, EU:C:1996:285, punto 58), e del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium (C‑393/04 e C‑41/05, EU:C:2006:403, punto 27).


29 –      V. sul punto, tra le tante, sentenze del 12 dicembre 1990, SARPP (C‑241/89, EU:C:1990:459, punto 8); del 2 dicembre 2009, Aventis Pasteur (C‑358/08, EU:C:2009:744, punto 50); del 17 luglio 2014, Leone (C‑173/13, EU:C:2014:2090, punti 56 e 64), e del 13 luglio 2016, Pöpperl (C‑187/15, EU:C:2016:550, punto 35).


30 –      Sentenze del 16 novembre 1977, GB-Inno-BM (13/77, EU:C:1977:185, punto 31); dell’11 dicembre 2007, ETI e a. (C‑280/06, EU:C:2007:775, punto 38); del 1o luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 20), e del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a. (C‑93/13 P e C‑123/13 P, EU:C:2015:150, punto 88).


31 –      Sentenze del 23 aprile 1991, Höfner ed Elser (C‑41/90, EU:C:1991:161, punto 21); del 16 marzo 2004, AOK Bundesverband e a. (C‑264/01, C‑306/01, C‑354/01 e C‑355/01, EU:C:2004:150, punto 46), e del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punto 33); in senso analogo, già la sentenza del 12 luglio 1984, Hydrotherm Gerätebau (170/83, EU:C:1984:271, punto 11).


32 –      Sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 112).


33 –      Sentenza del 1o luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 25, ultimo periodo). Nello stesso senso, sentenze del 16 giugno 1987, Commissione/Italia (118/85, EU:C:1987:283, punto 7); del 18 marzo 1997, Diego Calì & Figli (C‑343/95, EU:C:1997:160, punti 16 e 18), e del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione (C‑82/01 P, EU:C:2002:617, punto 75), oltre alle mie conclusioni nelle cause Viacom Outdoor (C‑134/03, EU:C:2004:676, paragrafo 72) e MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:142, paragrafo 49).


34 –      Sentenze del 18 giugno 1998, Commissione/Italia (C‑35/96, EU:C:1998:303, punto 36); del 12 settembre 2000, Pavlov e a. (da C‑180/98 a C‑184/98, EU:C:2000:428, punto 75); del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, punto 108); del 1o luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 22), e del 23 febbraio 2016, Commissione/Ungheria (C‑179/14, EU:C:2016:108, punto 149).


35 –      Nello stesso senso, sentenze del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, punti da 122 a 124), e del 1o luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 27); in termini analoghi, sentenza del 18 dicembre 2007, Jundt (C‑281/06, EU:C:2007:816, punto 33).


36 –      Il solo fatto che la creazione di istituti di insegnamento sia mantenuta libera (articolo 14, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali) e che anche la libertà di religione abbia una componente attinente all’insegnamento (articolo 10, paragrafo 1, secondo periodo, della Carta), non chiarisce, di per sé, se l’insegnamento fornito in un determinato istituto debba essere ricondotto alla vita economica.


37 –      Si pensi qui, in particolare, alle donazioni in natura degli scolari e dei loro genitori sino al finanziamento privato di determinate costruzioni oppure opere.


38 –      In tal senso – con riferimento a istituti di istruzione privati – sentenze del 7 dicembre 1993, Wirth (C‑109/92, EU:C:1993:916, punto 17), e dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes‑Schwarz (C‑76/05, EU:C:2007:492, punto 40) e Commissione/Germania (C‑318/05, EU:C:2007:495, punto 69).


39 –      In tal senso – riferiti agli istituti di istruzione statali – sentenze del 27 settembre 1988, Humbel ed Edel (263/86, EU:C:1988:451, punti 17 e 18); del 7 dicembre 1993, Wirth (C‑109/92, EU:C:1993:916, punto 15 e 16), e dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes‑Schwarz (C‑76/05, EU:C:2007:492, punto 39) e Commissione/Germania (C‑318/05, EU:C:2007:495, punto 68). Come sottolinea la Corte EFTA, la giurisprudenza in parola, emanata in materia di libera circolazione dei servizi, può essere riferita alla normativa in materia di concorrenza e, in particolare, al settore degli aiuti di Stato (sentenza del 21 febbraio 2008, Private Barnehagers/Autorità di vigilanza EFTA, E-5/07, Report of the EFTA Court 2008, 61, punti da 80 a 83). In questo senso si è espressa anche la Commissione nei punti da 28 a 30 della sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (GU 2016, C 262, pag. 1).


40 –      Così la formulazione della questione del giudice del rinvio a noi sottoposta.


41 –      Al di là delle offerte libere, i genitori degli scolari pagano, in tale contesto, soltanto per i servizi opzionali offerti dalla scuola, come il trasporto degli scolari e il pranzo.


42 –      Si osserva, solo a margine, che un’attività economica sussisterebbe anche quando la sala conferenze della scuola venisse affittata a terzi in misura significativa per eventi non scolastici senza rilevanza sociale o culturale.


43 –      Dagli atti risulta, a questo riguardo, che il 5,46% della superficie utile della scuola «La Inmaculada» è utilizzato da un ente senza scopo di lucro per attività di insegnamento che non sono cofinanziate dallo Stato. Spetta al giudice nazionale stabilire se tali specifiche attività siano parte del succitato insegnamento facoltativo o se si tratti di un’offerta formativa ulteriore e separata avente carattere commerciale.


44 –      In udienza la Commissione ha sostenuto che il numero degli scolari che si avvalgono dell’offerta formativa facoltativa della scuola «La Inmaculada» si colloca sul 23%. Essa afferma che tale percentuale si ricaverebbe dai dati pubblicati dalla scuola stessa sul suo sito Internet. Nel farlo, sembra basarsi anche sul numero di scolari degli indirizzi bachillerato e formación profesional nell’anno scolastico 2008/2009 (v. www.escolapiosdegetafe.es/historia, ultimo accesso il 12 gennaio 2017). Non spetta alla Corte verificare la correttezza e la completezza di detti dati.


45 –      Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1).


46 –      Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU 2014, C 198, pag. 1).


47 –      Considerando 49 del regolamento n. 651/2014.


48 –      Punto 20 della disciplina.


49 –      Al fine di stabilire se le pratiche delle imprese individuate nell’ambito degli articoli 101 e 102 TFUE possano incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri viene fatto riferimento, in giurisprudenza e nella prassi della Commissione, – accanto ad altri criteri – a una soglia relativa alla quota di mercato del 5%; v., sul punto, la comunicazione della Commissione «Linee direttrici [sul]la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato», punti 46, 52 e 53 (GU 2004, C 101, pag. 81).


50 –      Così, ad esempio, nel settore dell’IVA, la Germania è stata autorizzata dalla Commissione ad escludere il diritto a detrazione per i beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90% del loro uso complessivo (articolo 1 della decisione 2000/186/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, GU 2000, L 59, pag. 12). Si può quindi parlare di un’attività economica del tutto secondaria solo quando essa rappresenta meno del 10%.


51 –      V. paragrafi da 36 a 60 delle presenti conclusioni.


52 –      Sentenze del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415, punto 74); dell’8 maggio 2013, Libert e a. (C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288, punto 74), e del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 40), e Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 53).


53 –      Sentenze del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415, punto 75); dell’8 maggio 2013, Libert e a. (C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288, punto 74), e del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 40) e Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 53).


54 –      Sentenze del 3 marzo 2005, Heiser (C‑172/03, EU:C:2005:130, punto 46); del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 94); del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione (C‑211/15 P, EU:C:2016:798, punto 38), e del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 48).


55 –      Sentenze del 23 febbraio 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità (30/59, EU:C:1961:2, pag. 43); del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España (C‑387/92, EU:C:1994:100, punto 13); dell’11 luglio 1996, SFEI e a. (C‑39/94, EU:C:1996:285, punto 58), e del 14 gennaio 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 33).


56 –      Sentenze del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España (C‑387/92, EU:C:1994:100, punto 14); del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 72); del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia (C‑522/13, EU:C:2014:2262, punto 23), e del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 56); in senso analogo, sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, in particolare punto 81).


57 –      In questo senso, sentenze del 14 ottobre 1987, Germania/Commissione (248/84, EU:C:1987:437, punto 17), e del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione (C‑88/03, EU:C:2006:511, punto 55).


58 –      V. supra paragrafo 13 delle presenti conclusioni.


59 –      Sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 54).


60 –      Sentenze del 3 marzo 2005, Heiser (C‑172/03, EU:C:2005:130, punto 40); del 14 gennaio 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 55), e del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 41 e 54) e Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 54); nello stesso senso già la sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598, punto 41).


61 –      Sentenze dell’8 novembre 2001, Adria‑Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598, punti 41 e 42); del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione (C‑88/03, EU:C:2006:511, punti 54 e 56); del 15 novembre 2011, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti 73, 75 e 101), e del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punti 54 e 60).


62 –      V., sul criterio del miglioramento della situazione economica, le sentenze del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium (C‑393/04 e C‑41/05, EU:C:2006:403, punto 30); del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia (C‑522/13, EU:C:2014:2262, punto 23); dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 61), e del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C 21‑15 P, EU:C:2016:981, punto 56).


63 –      V., sulla problematica delle misure generali applicabili indistintamente a tutti gli operatori economici, le sentenze del 18 luglio 2013, P (C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 18); del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia (C‑522/13, EU:C:2014:2262, punto 23), e del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 56 e 59); nello stesso senso, già sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598, punto 35).


64 –      Sentenze del 29 aprile 2004, Paesi Bassi/Commissione (C‑159/01, EU:C:2004:246, punti 42 e 43); del 18 luglio 2013, P (C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 22), e del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 58) e Commissione/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 41); analogamente, sentenze dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598, punto 42), e del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia (C‑522/13, EU:C:2014:2262, punti 42 e 43).


65 –      Sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415, punti da 83 a 94, in particolare, punti da 88 a 93); da allora giurisprudenza costante, v., da ultimo, sentenza del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione (C‑211/15 P, EU:C:2016:798, punti 42 e 44).


66 –      Primo criterio della giurisprudenza Altmark Trans (sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, punto 89).


67 –      Secondo criterio della giurisprudenza Altmark Trans (sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, punti 90 e 91).


68 –      Sentenze del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, punto 140); del 14 gennaio 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 65); del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione (C‑211/15 P, EU:C:2016:798, punto 64), e del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:975, punto 102).


69 –      Sentenze del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, punti da 141 a 143); del 14 gennaio 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9, punti 66 e 67), e del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:975, punto 104).


70 –      Sentenze del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam (C‑494/06 P, EU:C:2009:272, punto 54), e del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione (C‑211/15 P, EU:C:2016:798, punto 66).


71 –      Sentenza del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione («Tubemeuse», C‑142/87, EU:C:1990:125, punto 43); del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415, punto 81); del 14 gennaio 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 68), e del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:975, punto 107).


72 –      V., al riguardo, supra, le mie osservazioni sulla nozione di impresa, in particolare, i paragrafi da 53 a 60 delle presenti conclusioni.


73 –      Fondamentale sul punto la sentenza del 28 febbraio 1991, Delimitis (C‑234/89, EU:C:1991:91, punto da 19 a 27), in base alla quale, in sede di valutazione degli eventuali effetti anticoncorrenziali degli accordi tra imprese, occorre tener conto in modo determinante dell’esistenza sul mercato di un «complesso di contratti analoghi» che possono spiegare un «effetto cumulativo di blocco»; v. inoltre sentenze del 27 aprile 1994, Almelo (C‑393/92, EU:C:1994:171, punto 37), e del 26 novembre 2015, Maxima Latvija (C‑345/14, EU:C:2015:784, punto 26); in senso analogo, sentenza dell’11 settembre 2014, CB/Commissione (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 79).


74 –      Articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU 2013, L 352, pag. 1). Il regolamento in parola si applica, a norma del suo articolo 7, paragrafo 1, anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore.


75 –      V. supra, paragrafi da 36 a 60 delle presenti conclusioni.


76 –      Sulla necessità di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, illustrando in proposito, se necessario, anche aspetti di diritto dell’Unione che non sono espressamente oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, v. sentenze del 12 dicembre 1990, SARPP (C‑241/89, EU:C:1990:459, punto 8); del 2 dicembre 2009, Aventis Pasteur (C‑358/08, EU:C:2009:744, punto 50); del 18 dicembre 2014, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve (C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 37), e del 17 dicembre 2015, Neptune Distribution (C‑157/14, EU:C:2015:823, punti 33 e 34).


77 –      Sentenze del 14 febbraio 1990, Francia/Commissione (C‑301/87, EU:C:1990:67, punto 17); del 12 febbraio 2008, Centre d’exportation du livre français (C‑199/06, EU:C:2008:79, punti 36 e 37); del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa (C‑284/12, EU:C:2013:755, punti 25 e 26), e dell’11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen (C‑505/14, EU:C:2015:742, punti 18 e 19).


78 –      Sentenze del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España (C‑387/92, EU:C:1994:100, punto 20); del 18 luglio 2013, P (C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 36), e del 26 ottobre 2016, DEI/Commissione (C‑590/14 P, EU:C:2016:797, punto 45).


79 –      In tal senso, già le mie conclusioni nella causa Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:386, punto 115), relativa al momento in cui un aiuto di Stato nuovo deve considerarsi «istituito» oppure «attuato» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Lo stesso criterio del verificarsi della distorsione della concorrenza può risultare utile anche ai fini della distinzione tra aiuti nuovi ed esistenti.


80 –      Sentenze del 14 ottobre 1980, Burgoa (812/79, EU:C:1980:231, punto 6), e del 2 agosto 1993, Levy (C‑158/91, EU:C:1993:332, punto 11).


81 –      Sentenze del 28 marzo 1995, Evans Medical e Macfarlan Smith (C‑324/93, EU:C:1995:84, punto 27); del 14 gennaio 1997, Centro-Com (C‑124/95, EU:C:1997:8, punto 56), e del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, punto 61).


82 –      In questo senso, sentenze del 14 gennaio 1997, Centro‑Com (C‑124/95, EU:C:1997:8, punto 61), e del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 301).


83 –      Sentenza del 28 marzo 1995, Evans Medical e Macfarlan Smith (C‑324/93, EU:C:1995:84, punto 32).


84 –      Sentenze del 2 agosto 1993, Levy (C‑158/91, EU:C:1993:332, punto 21); del 28 marzo 1995, Evans Medical e Macfarlan Smith (C‑324/93, EU:C:1995:84, punto 29), e del 14 gennaio 1997, Centro‑Com (C‑124/95, EU:C:1997:8, punto 58).


85 –      Sentenze del 14 settembre 1999, Commissione/Belgio (C‑170/98, EU:C:1999:411, punto 42), e del 4 luglio 2000, Commissione/Portogallo (C‑62/98, EU:C:2000:358, punto 49) e Commissione/Portogallo (C‑84/98, EU:C:2000:359, punto 58).