SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

27 aprile 2022 (*)

«Clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Costi ammissibili – Domanda di rimborso – Audit finanziario – Indagine dell’OLAF – Conflitto d’interessi a causa di legami familiari o affettivi – Principio di buona fede – Principio di non discriminazione in base alla situazione matrimoniale – Legittimo affidamento – Ricorso di annullamento – Note di addebito – Atti inscindibili dal contratto – Atto non impugnabile – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Irricevibilità»

Nella causa T‑4/20,

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, con sede in Breslavia (Polonia), rappresentata da Ł. Stępkowski, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Araujo Arce e J. Estrada de Solà, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, M. Jaeger (relatore) e M. Stancu, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento, in particolare:

–        la domanda di omissione di determinati dati nei confronti del pubblico presentata dalla ricorrente con separata istanza il 3 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale;

–        il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2020, in cui la Commissione dichiara di non opporsi alla domanda presentata dalla ricorrente in base all’articolo 66 del regolamento di procedura,

in seguito all’udienza del 5 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la ricorrente Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii chiede, in via principale e in base all’articolo 272 TFUE, l’accertamento dell’inesistenza del credito contrattuale della Commissione europea indicato in sei note di addebito emesse il 13 novembre 2019 per un importo complessivo di EUR 180 893,90, comprensivo di un importo capitale di EUR 164 449 e di un risarcimento danni di EUR 16 444,90, nonché la condanna della Commissione alla restituzione degli importi indicati in tali note di addebito, e, in subordine e in forza dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della lettera della Commissione del 12 novembre 2019 ad essa indirizzata.

I.      Fatti

2        La ricorrente è un istituto di ricerca che ha aderito a tre convenzioni di sovvenzione nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (in prosieguo: il «PQ7»), in qualità di beneficiario.

3        Tra dicembre 2007 e luglio 2010 la Commissione ha concluso diverse convenzioni di sovvenzione, in particolare le convenzioni n. 215669-EUWB, n. 248577-C2POWER e n. 257626-ACROPOLIS (in prosieguo, rispettivamente: la «convenzione di sovvenzione EUWB», la «convenzione di sovvenzione C2POWER» e la «convenzione di sovvenzione ACROPOLIS» oppure, congiuntamente, le «convenzioni di sovvenzione in questione»), con tre consorzi composti da istituzioni di ricerca di vari Stati membri, ciascuno dei quali diretto da un coordinatore. Sebbene i coordinatori dei consorzi fossero i principali partner contrattuali della Commissione, ogni beneficiario aveva la qualità di parte delle convenzioni di sovvenzione in questione.

4        La ricorrente, allora denominata Wrocławskie Centrum Badań EIT+, ha aderito alle convenzioni di sovvenzione in questione in qualità di beneficiaria.

5        Tra il 12 e il 14 agosto 2013 la convenzione di sovvenzione C2POWER – unitamente ad altre convenzioni di sovvenzione concluse nell’ambito del PQ7 (i progetti SAPHYRE e FIVER) – è stata sottoposta a un audit condotto da una società di revisione esterna che agiva in qualità di mandataria della Commissione.

6        L’11 ottobre 2013 la ricorrente ha fornito le informazioni aggiuntive richieste dai revisori durante una riunione conclusiva tenutasi il 14 agosto 2013.

7        Il 17 febbraio 2014 i revisori hanno inviato alla ricorrente la bozza iniziale della relazione di audit. Con lettera del 7 marzo 2014 la ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni su detta relazione.

8        Con lettera del 22 aprile 2014 la Commissione ha inviato alla ricorrente la relazione finale di audit del 21 marzo 2014 (n. 13-BA 222-030), relativa alla convenzione di sovvenzione C2POWER e ai progetti SAPHYRE e FIVER (in prosieguo: la «relazione finale di audit») e l’ha informata di considerare l’audit concluso.

9        Il 15 settembre 2014, nell’ambito dell’indagine OF/2013/0325/A 3, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha inviato alla ricorrente, nella sua qualità di interessata, una richiesta di produzione di documenti relativi ad alcune ore dichiarate da uno dei suoi dipendenti (in prosieguo: il «dipendente in questione») nell’ambito dei suoi progetti finanziati dall’Unione europea. L’8 ottobre 2014 la ricorrente ha trasmesso i documenti richiesti all’OLAF.

10      Con lettera del 10 ottobre 2014 l’OLAF ha chiesto alla ricorrente di produrre ulteriori documenti giustificativi riguardanti altri due dei suoi dipendenti. Con lettera del 6 novembre 2014 la ricorrente ha fornito i documenti richiesti.

11      Il 15 gennaio 2015 l’OLAF ha informato la ricorrente, quale persona interessata dall’indagine, dei comportamenti che le venivano contestati, ossia la sua complicità nelle false dichiarazioni effettuate nelle registrazioni dell’orario di lavoro del dipendente in questione e di altri due suoi dipendenti.

12      Il 27 gennaio 2015 la ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni all’OLAF, nelle quali contestava le affermazioni di quest’ultimo.

13      Il 1° giugno 2015 l’OLAF ha informato la ricorrente della chiusura dell’indagine e delle sue raccomandazioni, trasmesse alle autorità giudiziarie polacche e ai servizi competenti della Commissione.

14      Il 25 giugno 2015 la ricorrente ha inviato all’OLAF una lettera contenente una serie di richieste di informazioni e di documenti giustificativi, nella quale chiedeva a quest’ultimo, in particolare, una copia della sua relazione d’indagine.

15      Il 10 agosto 2015 l’OLAF ha fornito alla ricorrente le informazioni richieste, a eccezione di quelle soggette a norme rigorose in materia di riservatezza e di tutela dei dati personali, tra cui figurava la sua relazione d’indagine. L’OLAF ha, così, specificato i fatti controversi, il periodo e i progetti a cui tali fatti si riferivano (ossia le convenzioni di sovvenzione in questione, il progetto SAPHYRE e il progetto ONEFIT), nonché le raccomandazioni rivolte alla direzione generale competente in merito al recupero dell’importo di cui trattasi.

16      Con lettera del 1° settembre 2015 la ricorrente ha chiesto all’OLAF di fornirle alcune informazioni dettagliate e le disposizioni giuridiche rilevanti in relazione alla sua indagine. Quest’ultimo ha risposto il 9 novembre 2015.

17      Il 7 agosto 2018 la Commissione ha informato la ricorrente di avere intenzione di emettere due note di addebito per un importo capitale di EUR 374 188 e per un importo di EUR 30 200 a titolo di risarcimento danni, in base alle conclusioni dell’OLAF relative alle convenzioni di sovvenzione in questione, al progetto SAPHYRE e al progetto ONEFIT.

18      Il 26 ottobre 2018 la ricorrente ha inviato alla Commissione una lettera in cui contestava le conclusioni dell’OLAF e le chiedeva di tenere in considerazione diverse circostanze di fatto e di diritto prima di adottare le misure di recupero.

19      Con lettera del 22 luglio 2019 la Commissione ha informato la ricorrente che alcune delle sue osservazioni l’avevano indotta a modificare la propria posizione iniziale. Più precisamente, i costi di personale relativi agli altri due dipendenti della ricorrente erano, infine, stati accettati e solo i costi di personale relativi al dipendente in questione, riguardanti il periodo compreso tra il mese di agosto 2010 e il mese di ottobre 2012, erano stati respinti, con la conseguenza che l’importo complessivo richiesto era di EUR 180 895,90.

20      Il 29 agosto 2019 la ricorrente ha inviato alla Commissione una seconda lettera di contestazione, in cui le chiedeva di tenere in considerazione le sue ulteriori osservazioni in merito alle misure che intendeva adottare.

21      La Commissione ha risposto alla ricorrente con lettera del 12 novembre 2019, confermando la sua posizione e informandola dell’emissione di note di addebito (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale lettera veniva allegata a un messaggio di posta elettronica del 13 novembre 2019, al quale erano altresì allegate le note di addebito n. 3241913641 (convenzione di sovvenzione ACROPOLIS, capitale, importo di EUR 72 592), n. 3241913642 (convenzione di sovvenzione EUWB, risarcimento danni, importo di EUR 7 259,20), n. 3241913643 (convenzione di sovvenzione EUWB, capitale, importo di EUR 64 818), n. 3241913644 (convenzione di sovvenzione C2POWER, risarcimento danni, importo di EUR 6 481,80), n. 3241913645 (convenzione di sovvenzione C2POWER, capitale, importo di EUR 27 039) e n. 3241913647 (convenzione di sovvenzione ACROPOLIS, risarcimento danni, importo di EUR 2 703,90), con scadenza il 30 dicembre 2019.

22      Il 23 dicembre 2019 la ricorrente ha pagato integralmente gli importi richiesti dalla Commissione.

23      Con lettera del 24 dicembre 2019 la ricorrente ha censurato il contenuto della decisione impugnata, del messaggio di posta elettronica della Commissione del 13 novembre 2019 e delle note di addebito ad esso allegate, contestando queste ultime.

II.    Conclusioni delle parti

24      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        accogliere il suo ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE, accertando, da un lato, l’inesistenza del credito contrattuale fatto valere dalla Commissione e, dall’altro, l’ammissibilità dei costi di personale reclamati nelle note di addebito n. 3241913641 (EUR 72 592), n. 241913643 (EUR 64 818) e n. 3241913645 (EUR 27 039) del 13 novembre 2019;

–        condannare la Commissione al rimborso delle somme che essa ha liquidato a carico della ricorrente con le note di addebito n. 3241913641, n. 3241913642, n. 3241913643, n. 3241913644, n. 3241913645 e n. 3241913647 del 13 novembre 2019, oltre agli interessi, in quanto dette somme le sono già state versate a titolo provvisorio, con riserva dell’esito del presente procedimento;

–        in subordine, accogliere il suo ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullando la decisione impugnata;

–        in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

25      La Commissione chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE in quanto infondato;

–        dichiarare che l’importo di EUR 180 893,90, comprensivo dell’importo capitale di EUR 164 449 e dell’importo di EUR 16 444,90 a titolo di risarcimento danni, indicato nelle note di addebito n. 3241913641, n. 3241913642, n. 3241913643, n. 3241913644, n. 3241913645 e n. 3241913647 del 13 novembre 2019, corrisponde a costi non ammissibili;

–        respingere il ricorso proposto in subordine ai sensi dell’articolo 263 TFUE in quanto manifestamente irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

A.      Sulla domanda di omissione di dati

26      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 gennaio 2020, la ricorrente ha chiesto l’omissione di determinati dati nei confronti del pubblico, ai sensi dell’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, al fine di assicurare, da un lato, la protezione dei dati personali e, dall’altro, la tutela del segreto commerciale.

27      Con tale domanda la ricorrente chiede, in sostanza, l’omissione delle seguenti tipologie di dati:

–        il nome delle persone impiegate in passato e attualmente dalla stessa;

–        il nome dei terzi;

–        il contenuto dei contratti di lavoro dei suoi dipendenti;

–        le altre informazioni contenute nel ricorso o negli allegati che potrebbero consentire l’identificazione di una persona da parte del pubblico;

–        la sua struttura organizzativa;

–        la relazione dell’OLAF, nel caso in cui sia prodotta.

28      Inoltre, la ricorrente chiede che, in caso di pubblicazione della presente sentenza, vengano pubblicati solo estratti dai quali non possa risultare l’identificazione degli interessati dal presente procedimento o la divulgazione di dettagli relativi alla sua struttura organizzativa, alle sue prassi gestionali o alla sua condotta quale datore di lavoro.

29      In primo luogo, occorre ricordare che, nel conciliare la pubblicità delle decisioni giudiziarie e il diritto alla tutela dei dati personali e del segreto commerciale, il giudice deve ricercare, in base alle circostanze di ogni fattispecie, il giusto equilibrio, tenendo in considerazione anche il diritto del pubblico ad avere accesso, conformemente ai principi stabiliti all’articolo 15 TFUE, alle decisioni giudiziarie (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2020, Broughton/Eurojust, T‑87/19, non pubblicata, EU:T:2020:464, punto 49).

30      Nel caso di specie, innanzitutto, non figurano nella presente sentenza i nomi delle persone impiegate in passato e attualmente dalla ricorrente, i nomi dei terzi e le altre informazioni contenute nel ricorso o negli allegati che potrebbero consentire l’identificazione di una persona da parte del pubblico.

31      Inoltre, la domanda relativa alla relazione dell’OLAF è priva di oggetto, in quanto la produzione di quest’ultima non ha avuto luogo.

32      Infine, per quanto riguarda le informazioni relative al contenuto dei contratti di lavoro, alla struttura organizzativa della ricorrente, alle sue prassi gestionali e alla sua condotta quale datore di lavoro, nella presente sentenza compaiono solo quelle informazioni la cui omissione potrebbe pregiudicare l’accesso e la comprensione delle sentenze da parte del pubblico.

33      In secondo luogo, occorre rilevare che le informazioni contenute nella presente sentenza sono state presentate e discusse nel corso dell’udienza pubblica che si è tenuta il 5 ottobre 2021 oppure la loro omissione non è stata sufficientemente motivata, sicché non sussistono ragioni legittime per accogliere la domanda della ricorrente (v., in tal senso, ordinanze del 21 luglio 2017, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione, T‑130/17 R, EU:T:2017:541, punto 62, e del 21 luglio 2017, PGNiG Supply & Trading/Commissione, T‑849/16 R, EU:T:2017:544, punto 57).

B.      Sul ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE

1.      Sulla domanda di accertamento dellinesistenza del credito contrattuale e dellammissibilità dei costi di personale e sulla domanda di rimborso delle somme liquidate

34      A sostegno delle sue conclusioni formulate, in via principale, nell’ambito del ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE, la ricorrente deduce quattro motivi, relativi alla violazione delle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione in questione, del diritto belga, del diritto del lavoro polacco e del principio della tutela del legittimo affidamento.

a)      Sul primo motivo di ricorso, relativo alla violazione delle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione in questione

35      La ricorrente solleva tre censure a sostegno del suo primo motivo.

1)      Sulla prima censura, relativa alla violazione dell’articolo II.22, paragrafi 1 e 6, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione in ragione del recupero unilaterale dei fondi e del risarcimento forfettario

36      Con la sua prima censura la ricorrente contesta la legittimità sia del recupero effettuato dalla Commissione che dell’imposizione, da parte di quest’ultima, di un risarcimento forfettario, alla luce delle disposizioni contrattuali che disciplinano tale competenza.

37      Infatti, essa ritiene che, sebbene l’articolo II.22, paragrafo 6, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione consenta alla Commissione di adottare misure quali l’emissione di ordini di riscossione o l’imposizione di sanzioni, l’esercizio di tale potere debba basarsi sulle conclusioni di un audit, ai sensi dell’articolo II.22, paragrafo 1, dell’allegato II a dette convenzioni.

38      Orbene, da un lato, la Commissione avrebbe preteso un pagamento da parte della ricorrente senza basarsi sulle conclusioni dell’audit per quanto riguarda le convenzioni di sovvenzione EUWB e ACROPOLIS nonché, per quanto concerne la convenzione di sovvenzione C2POWER, agendo in modo contrario alle conclusioni dell’audit, pur avendovi aderito.

39      D’altro lato, la Commissione si sarebbe basata sulla relazione d’indagine dell’OLAF, che non costituirebbe un audit finanziario ai sensi dell’articolo II.22, paragrafo 1, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione. A tal riguardo, la ricorrente sostiene che, sebbene l’articolo II.22, paragrafo 8, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione consenta alla Commissione di ricorrere all’OLAF per effettuare controlli e verifiche in loco, tale disposizione non l’autorizza, tuttavia, a derogare alle disposizioni dell’articolo II.22, paragrafo 6, dell’allegato II a dette convenzioni.

40      Di conseguenza, la ricorrente conclude che le disposizioni contrattuali applicabili non consentivano alla Commissione di agire come essa ha fatto, procedendo al recupero dei fondi e del risarcimento forfettario in modo unilaterale, anziché proporre una domanda di pagamento dinanzi all’organo giurisdizionale competente, e limitandosi a contestare alcuni fatti senza fornire prove a sostegno di tale contestazione.

41      La ricorrente aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, né il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), né l’articolo 317 TFUE, di per sé solo, conferiscono a quest’ultima il potere contrattuale autonomo di chiedere un recupero in assenza di qualsivoglia relazione finale di audit o contrariamente alle conclusioni di una siffatta relazione, in conformità alle convenzioni di sovvenzione in questione.

42      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

43      In primo luogo, la sezione 3, intitolata «Controlli e sanzioni», dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione contiene l’articolo II.22, intitolato «Audit finanziari e controlli», il quale prevede, da un lato, procedure di audit, dall’altro, procedure di controllo.

44      Per quanto riguarda le procedure di audit, l’articolo II.22, paragrafo 1, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione dispone che, «in qualsiasi momento durante l’esecuzione del progetto e fino a cinque anni dopo la conclusione del progetto, la Commissione può svolgere audit finanziari, sia attraverso revisori esterni che tramite i servizi stessi della Commissione, incluso l’OLAF». Il citato articolo prevede altresì che «[l]a procedura di audit si considera avviata alla data di ricezione della relativa lettera inviata dalla Commissione», che «[t]ali audit possono riguardare aspetti finanziari, sistemici e di altro tipo (come i principi contabili e di gestione) relativi alla corretta esecuzione della convenzione di sovvenzione», e che «[t]ali audit sono effettuati in via riservata».

45      L’articolo II.22, paragrafo 6, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione aggiunge che, «in base alle conclusioni dell’audit, la Commissione adotta tutte le misure appropriate che ritiene necessarie, inclusa l’emissione di ordini di riscossione relativi a tutti o parte dei pagamenti da essa effettuati e l’imposizione di qualsiasi sanzione applicabile».

46      Per quanto riguarda le procedure di controllo, l’articolo II.22, paragrafo 8, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione stabilisce, relativamente alla possibilità di adottare misure d’indagine, che «[i]noltre», la Commissione «può effettuare verifiche e ispezioni sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’[OLAF], [nonché al] regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’[OLAF]».

47      Da quanto precede risulta che le procedure di controllo, come previste nelle convenzioni di sovvenzione in questione, sono misure che rientrano nel quadro contrattuale vincolante per le parti, che si affiancano alle procedure di audit in modo autonomo.

48      In secondo luogo, per consentire l’attuazione delle procedure previste all’articolo II.22 dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione, l’articolo II.3, lettera g), di detto allegato prevede che «ciascun beneficiario deve (...) fornire direttamente alla Commissione, inclusi l’[OLAF] e la Corte dei conti, ogni informazione necessaria nell’ambito dei controlli e degli audit».

49      La lettera dell’OLAF del 15 settembre 2014, che ha chiesto alla ricorrente la produzione di taluni documenti (v. il precedente punto 9), persegue specificamente tale obiettivo, giustificando la misura d’indagine sulla base dell’articolo II.3, lettera g), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione.

50      La procedura condotta dall’OLAF si inserisce, quindi, nel quadro contrattuale stabilito dalle parti.

51      In terzo luogo, è significativo che la richiesta di produzione documentale del 15 settembre 2014 non si fondi sull’articolo II.22, paragrafo 3, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione. Quest’ultimo prevede quanto segue:

«I beneficiari conservano gli originali o, in casi eccezionali, copie debitamente autenticate – anche in forma elettronica – di tutti i documenti concernenti la convenzione di sovvenzione per un periodo massimo di cinque anni dalla conclusione del progetto. Essi sono messi a disposizione della Commissione, su richiesta, in occasione di ogni audit effettuato nell’ambito della convenzione di sovvenzione».

52      Sebbene una richiesta effettuata in base a tale disposizione consenta di giungere al medesimo risultato di una richiesta formulata ai sensi dell’articolo II.3, lettera g), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione, l’articolo II.22, paragrafo 3, di detto allegato si applica, tuttavia, solo nell’ambito delle procedure di audit, e non in quello delle procedure di controllo. Inoltre, lo stesso ragionamento è applicabile per delimitare i rispettivi ambiti di applicazione dell’articolo II.22, paragrafo 3, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione e dell’articolo II.22, paragrafo 8, di detto allegato.

53      Pertanto, la procedura condotta dall’OLAF nel caso di specie rientra nell’ambito delle procedure di controllo previste dalle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione in questione.

54      In quarto luogo, nell’ambito della procedura di controllo attuata nel caso di specie, la Commissione ha individuato irregolarità commesse dalla ricorrente che hanno determinato l’inammissibilità di taluni costi.

55      A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo II.21, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione prevede che, «[q]ualora un importo dovuto dal beneficiario a[ll’Unione] debba essere recuperato dopo che una convenzione di sovvenzione nell’ambito del [PQ7] sia stata risolta o sia giunta a termine, la Commissione chiede il rimborso dell’importo dovuto mediante emissione di un ordine di riscossione indirizzato al beneficiario».

56      In conformità a tale disposizione, sulla quale si basa espressamente la decisione impugnata, la Commissione aveva diritto di trarre le conseguenze dell’esito della procedura di controllo, chiedendo alla ricorrente il rimborso delle somme dovute.

57      Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, secondo cui, da un lato, l’articolo II.22, paragrafo 8, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione non autorizzerebbe la Commissione a derogare all’articolo II.22, paragrafo 6, di detto allegato e, dall’altro, la Commissione non potrebbe ignorare una relazione finale di audit in base alle convenzioni di sovvenzione in questione, la procedura seguita nel caso di specie è indipendente dalla procedura di audit a cui fa riferimento la ricorrente.

58      A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 9, paragrafo 1, delle convenzioni di sovvenzione in questione indica espressamente che tali convenzioni sono «disciplinate [dal] regolamento finanziario applicabile al bilancio generale e dalle sue modalità di esecuzione (...)».

59      Orbene, l’articolo 119 del regolamento finanziario stabilisce quanto segue:

«1.      L’importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l’accettazione da parte dell’istituzione delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell’istituzione.

2.      In caso d’inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi legali e contrattuali, la sovvenzione è sospesa e ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità d’esecuzione, una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni».

60      A tal riguardo, occorre rilevare, innanzitutto, che l’articolo 119 del regolamento finanziario, nella versione applicabile all’epoca dei fatti, non impone alcun requisito procedurale particolare e specifico per quanto riguarda la modalità d’individuazione delle irregolarità nell’ambito delle procedure di controllo avviate dopo l’accettazione delle relazioni e dei conti finali.

61      Inoltre, nemmeno le modalità d’esecuzione di tale disposizione, in vigore all’epoca dei fatti, contengono alcun requisito a questo proposito. Infatti, l’articolo 183, primo comma, lettera a), e secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (GU 2002, L 357, pag. 1), autorizza l’ordinatore competente, in particolare, a chiedere al beneficiario il rimborso fino alla debita concorrenza in caso di esecuzione difettosa del programma di lavoro autorizzato.

62      Infine, rispondendo a una domanda posta in udienza, la ricorrente ha ammesso l’applicabilità dell’articolo 119 del regolamento finanziario al quadro contrattuale, a condizione che sia identificata un’irregolarità.

63      Conseguentemente, da quanto precede risulta che non può essere rimproverato alla Commissione di non aver rispettato i requisiti procedurali previsti nell’ambito della procedura di controllo attuata nel caso di specie.

64      In quinto luogo, è pacifico che, a seguito delle osservazioni presentate dalla ricorrente nella sua lettera del 26 ottobre 2018, la Commissione ha ridotto l’importo delle somme ad essa richieste. Orbene, per contestare le conclusioni della relazione dell’OLAF sulle quali si basavano le richieste della Commissione la ricorrente si è avvalsa, in particolare, della relazione finale di audit. Pertanto, nell’emettere gli ordini di riscossione la Commissione ha tenuto conto delle valutazioni risultanti sia dalla procedura di audit che da quella di controllo. A tal riguardo, la Commissione ha agito nell’ambito dei poteri che le sono riconosciuti dall’articolo II.22, paragrafo 6, e dall’articolo II.21, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione, come esposto dalla decisione impugnata.

65      Conseguentemente, la procedura seguita dalla Commissione per chiedere il rimborso delle somme che essa riteneva dovute non viola le disposizioni contrattuali. Pertanto, la prima censura dev’essere respinta.

2)      Sulla seconda censura, relativa alla violazione dell’articolo II.14, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione in ragione della richiesta di pagamenti corrispondenti a costi effettivi

66      Con la sua seconda censura la ricorrente sostiene che la Commissione era tenuta a riconoscere l’effettività dei costi di personale relativi al dipendente in questione, in quanto la relazione finale di audit aveva specificamente confermato la loro autenticità, conclusione alla quale la Commissione aveva aderito nella sua lettera del 22 aprile 2014.

67      La ricorrente ne desume che, discostandosi dalle conclusioni dei revisori senza, tuttavia, fornire alcun elemento a sostegno di tale opzione né spiegazioni quanto alla rilevanza delle conclusioni dell’OLAF, pur essendosene parzialmente discostata, la Commissione ha violato l’articolo II.14, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione e ha, così, commesso un errore di fatto.

68      La ricorrente aggiunge che la posizione della Commissione in merito alla ripartizione dell’onere della prova dell’ammissibilità dei costi sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione e alla sua capacità di recuperare un finanziamento non è pertinente. A tal riguardo, essa sottolinea che, nel caso di specie, nella misura in cui è stata emessa la relazione finale di audit che ha confermato l’effettività dei costi controversi, l’onere della prova relativamente all’erroneità di tale relazione e all’inammissibilità di taluni costi di personale grava sulla Commissione.

69      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

70      In via preliminare, occorre rilevare che l’argomento della ricorrente, nell’ambito della seconda censura afferente al primo motivo, consiste nel contestare alla Commissione una violazione delle disposizioni contrattuali, in ragione del mancato rispetto dell’asserita natura vincolante della relazione finale di audit.

71      Orbene, da un lato, un siffatto valore degli audit non risulta dalle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione in questione. Al contrario, la natura provvisoria della loro efficacia probatoria è sancita all’articolo II.22, paragrafo 1, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione, che prevede la possibilità di effettuare nuovi audit nei cinque anni successivi al completamento del progetto di cui trattasi. Analogamente, l’articolo II.22, paragrafo 8, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione consente alla Commissione di avviare indagini conformemente al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’[OLAF] (GU 1999, L 136, pag. 1), il quale è stato abrogato dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’[OLAF] e che abroga il regolamento [n. 1073/1999] e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).

72      D’altro lato, come risulta dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 58 a 62, la decisione impugnata si colloca nell’ambito di applicazione dell’articolo 119 del regolamento finanziario, il cui primo paragrafo prevede espressamente che l’accettazione da parte dell’istituzione delle relazioni e dei conti finali non pregiudica «ulteriori controlli da parte dell’istituzione».

73      Pertanto, la relazione finale di audit, anche dopo la convalida da parte della Commissione, non può essere considerata, nei confronti di quest’ultima, vincolante e immutabile. Si deve, pertanto, respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale, salvo incorrere in errore di fatto costitutivo di una violazione dell’articolo II.14, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione, la Commissione sarebbe stata tenuta a riconoscere l’autenticità dei costi di personale relativi al dipendente in questione in quanto un audit, le cui conclusioni essa aveva avallato, ne aveva precedentemente riconosciuto la veridicità.

74      Per le stesse ragioni, l’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione non ha fornito la prova dell’erroneità della relazione finale di audit non è pertinente. Infatti, dalle considerazioni esposte al precedente punto 72 emerge che, alla luce delle disposizioni contrattuali del caso di specie, la Commissione non è vincolata alle risultanze di un audit finanziario, qualora un controllo successivo a tale audit rimetta in discussione le risultanze di quest’ultimo.

75      Alla luce di quanto precede, la seconda censura dev’essere respinta.

3)      Sulla terza censura, relativa alla violazione, da un lato, dell’articolo II.3, lettera n), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione in ragione dell’individuazione, da parte della Commissione, di un rischio di conflitto d’interessi a causa dell’esistenza di legami familiari e, d’altro lato, degli articoli 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ragione di una discriminazione in base alla situazione matrimoniale

76      Innanzitutto, la ricorrente ritiene che la Commissione non potesse concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di conflitto d’interessi, ai sensi dell’articolo II.3, lettera n), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione, idoneo a rimettere in discussione l’affidabilità delle registrazioni del numero di ore lavorate dal dipendente in questione a causa dell’accesso a dette registrazioni di cui godeva sua moglie.

77      A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la Commissione, nonostante ciò fosse stato portato alla sua conoscenza, ha omesso di prendere in considerazione, da un lato, il controllo a cui erano sottoposti sia il dipendente in questione che sua moglie da parte dei rispettivi superiori gerarchici, i quali hanno verificato l’autenticità dei lavori del dipendente in questione, e, dall’altro, l’assenza di un rapporto funzionale, gerarchico oppure organico tra i coniugi. A questo proposito, la ricorrente sottolinea che la Commissione incorre in un errore di fatto nel supporre che il coinvolgimento della moglie del dipendente in questione fosse sostanziale mentre, in realtà, l’accesso alle registrazioni dell’orario di lavoro di tale dipendente da parte di sua moglie aveva natura meramente amministrativa e quest’ultima non aveva alcun potere di modificare tali documenti. Peraltro, la ricorrente osserva che i revisori avevano verificato e convalidato il sistema di registrazione dell’orario di lavoro. La ricorrente afferma altresì che non esisteva alcun rischio di conflitto d’interessi, come dimostrato dall’assenza di episodi, identificati dai rispettivi superiori gerarchici dei coniugi, riguardanti eventuali frodi commesse in relazione alle registrazioni dell’orario di lavoro.

78      Inoltre, la ricorrente osserva che non esiste alcuna norma giuridica che imponga che i coniugi vengano separati in modo rigoroso sul medesimo luogo di lavoro. A tal riguardo, essa sottolinea che le misure messe in atto nel caso di specie (doppia supervisione autonoma, assegnazione a dipartimenti distinti) costituiscono un metodo meno invasivo per garantire la veridicità delle registrazioni dell’orario di lavoro a cui la moglie del dipendente in questione aveva accesso in ragione delle sue funzioni amministrative.

79      Infine, la ricorrente ritiene che la posizione della Commissione costituisca una discriminazione fondata sulla situazione matrimoniale, contraria agli articoli 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto l’obbligo di lavorare separatamente imposto ai coniugi per il sol fatto di tale qualità equivarrebbe, in assenza di un motivo reale per dubitare della loro onestà, a una disparità di trattamento sul lavoro e/o a una discriminazione. A tal riguardo, la ricorrente contesta la posizione della Commissione, consistente nel prevedere un’organizzazione delle mansioni della moglie del dipendente in questione finalizzata a evitare un conflitto d’interessi, in quanto una siffatta misura costituirebbe una discriminazione in base alla situazione matrimoniale.

80      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

81      L’articolo II.3, lettera n), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione stabilisce che ogni beneficiario deve adottare tutte le misure precauzionali necessarie per evitare qualsiasi rischio di conflitto d’interessi connesso a interessi economici, ad affinità politiche o nazionali, a legami familiari o affettivi oppure a qualsivoglia altro tipo d’interessi che possano compromettere l’esecuzione imparziale e obiettiva del progetto.

82      In via preliminare, quindi, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, non risulta dall’articolo II.3, lettera n), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione che l’esistenza di legami economici, affettivi o familiari consenta di presumere la sussistenza di un rischio di conflitto d’interessi che possa compromettere l’esecuzione imparziale e obiettiva del progetto.

83      Infatti, la presunzione che può derivare dalla presenza di legami economici, affettivi o familiari è limitata all’esistenza del rischio di conflitto d’interessi. Dal tenore letterale dell’articolo II.3, lettera n), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione risulta, dunque, una presunzione relativa dell’esistenza di un siffatto rischio, nel caso in cui, segnatamente, persone aventi legami familiari o affettivi siano coinvolte, in un modo o nell’altro, nel medesimo progetto. Nel caso di specie, la relazione coniugale tra il dipendente in questione e sua moglie conduce ad applicare tale presunzione.

84      Pertanto, sebbene la Commissione possa beneficiare di tale presunzione, essa è tenuta, per contro, a fornire tutti gli elementi che dimostrino che l’esecuzione imparziale e obiettiva del progetto di cui trattasi può essere compromessa.

85      In un primo tempo, dunque, è opportuno esaminare gli elementi forniti dalla ricorrente per confutare la presunzione dell’esistenza di un rischio di conflitto d’interessi, dal momento che non è contestato che sia soddisfatto il presupposto relativo all’esistenza di legami affettivi e familiari.

86      A tal riguardo, gli argomenti della ricorrente basati sull’assenza di un rapporto gerarchico e sull’insussistenza di un legame organizzativo non sono tali da escludere il rischio di conflitto d’interessi, in quanto, nelle circostanze della presente causa, in cui la moglie del dipendente in questione approvava le registrazioni dell’orario di lavoro di quest’ultimo, l’influenza della situazione familiare non può essere esclusa in ragione della sola assenza di un vincolo di subordinazione di natura amministrativa nell’ambito lavorativo.

87      Di conseguenza, nel caso di specie si configura effettivamente un rischio di conflitto d’interessi, ai sensi dell’articolo II.3, lettera n), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione.

88      Pertanto, in un secondo tempo, occorre esaminare gli elementi addotti dalla Commissione a dimostrazione del fatto che l’esecuzione imparziale e obiettiva del progetto di cui trattasi possa essere compromessa.

89      A tal riguardo, per quanto concerne la natura delle attività svolte dalla moglie del dipendente in questione presso la ricorrente, risulta dal fascicolo che, all’epoca dei fatti, la stessa era impiegata dalla ricorrente nel suo servizio finanziario con la qualità di «gestore dei progetti PQ7», anche qualificata come «addetto amministrativo principale incaricato delle sovvenzioni del PQ7». In virtù di tale ruolo, come riconosciuto dalla ricorrente, «ella aveva statutariamente accesso alle registrazioni dell’orario di lavoro di suo marito, presentate ai fini delle sovvenzioni PQ7, e le ha firmate fino a novembre 2012».

90      Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda le responsabilità esercitate dalla moglie del dipendente in questione rispetto alle registrazioni dell’orario di lavoro di quest’ultimo, occorre constatare che, sebbene la ricorrente affermi che la moglie del dipendente in questione svolgeva un lavoro d’ufficio ed era responsabile, in particolare, della raccolta e della conservazione della documentazione relativa alle sovvenzioni PQ7, risulta in modo univoco dalle registrazioni dell’orario di lavoro del dipendente in questione, prodotte dalla ricorrente nell’allegato A.16 al ricorso, che sua moglie approvava il loro contenuto, dal momento che il termine «approvato» (approved) figura in tali documenti accanto alla firma della moglie del dipendente in questione.

91      In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente in merito all’impossibilità, per la moglie del dipendente in questione, di modificare la documentazione ufficiale, una simile affermazione rende ancora più plausibile la possibilità di compromissione della corretta esecuzione del progetto di cui trattasi, in quanto quest’ultima, benché – come dimostrato al precedente punto 90 – approvasse le registrazioni dell’orario di lavoro del marito, non avrebbe nemmeno avuto la possibilità di modificarle in caso d’inesattezza.

92      Conseguentemente, si deve concludere che la Commissione ha fornito prove sufficienti del fatto che la corretta esecuzione del progetto di cui trattasi possa essere stata compromessa.

93      Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’affermazione della ricorrente, secondo la quale le attività della moglie del dipendente in questione erano soggette a un doppio controllo da parte dei suoi superiori gerarchici. Infatti, gli elementi diretti a dimostrare l’esistenza di una possibilità che la corretta esecuzione del progetto di cui trattasi fosse compromessa devono essere valutati alla luce del fatto che la ricorrente non è riuscita a confutare la sussistenza di una situazione generatrice di un rischio di conflitto d’interessi (v. il precedente punto 87). In tale contesto, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, esiste effettivamente un nesso funzionale tra il dipendente in questione e sua moglie. La circostanza che quest’ultima fosse incaricata dell’approvazione delle registrazioni dell’orario di lavoro del marito, senza avere la possibilità di modificarle, sebbene risulti essere, senza ambiguità alcuna, un «supervisore» (supervisor) di tali registrazioni, è sufficiente per ritenere che il sistema di controllo istituito dalla ricorrente non soddisfi l’obbligo, che grava sulla stessa, di adottare tutte le misure precauzionali necessarie per evitare qualsiasi rischio di conflitto d’interessi, sotto il profilo dei legami familiari o affettivi, che possa compromettere l’esecuzione imparziale e obiettiva del progetto di cui trattasi, in conformità all’articolo II.3, lettera n), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione.

94      Conseguentemente, la Commissione non ha violato l’articolo II.3, lettera n), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione nel ritenere che la ricorrente non avesse adottato tutte le misure precauzionali necessarie a evitare qualsiasi rischio di conflitto d’interessi, sotto il profilo dei legami familiari o affettivi, che potesse compromettere l’esecuzione imparziale e obiettiva del progetto di cui trattasi.

95      Peraltro, per quanto riguarda, innanzitutto, le considerazioni della ricorrente relative al fatto che il sistema di registrazione dell’orario di lavoro era stato convalidato dai revisori alla presenza del dipendente in questione e di sua moglie, si rimanda alle conclusioni esposte ai precedenti punti 73 e 74, riguardanti il valore delle valutazioni contenute nella relazione finale di audit.

96      Per quanto concerne, poi, le obiezioni della ricorrente relative alla mancanza di prove concrete del rischio di conflitto d’interessi, è sufficiente ricordare che lo stesso tenore letterale dell’articolo II.3, lettera n), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione non richiede che tale conflitto abbia avuto un’influenza comprovata sull’esecuzione del contratto o sui suoi costi.

97      Infine, per quanto riguarda l’affermazione secondo la quale la posizione della Commissione costituirebbe una discriminazione fondata sulla situazione matrimoniale, contraria agli articoli 7 e 9 della Carta, occorre rilevare che l’asserita violazione non riguarda la cattiva esecuzione delle disposizioni contrattuali.

98      Nondimeno, si deve ricordare che il Tribunale ha già avuto modo di affermare che la Carta, che fa parte del diritto primario, prevede, al suo articolo 51, paragrafo 1, senza eccezioni, che le sue disposizioni «si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà» e che, pertanto, i diritti fondamentali sono volti a disciplinare l’esercizio delle competenze attribuite alle istituzioni dell’Unione, anche in un contesto contrattuale (sentenze del 3 maggio 2018, Sigma Orionis/Commissione, T‑48/16, EU:T:2018:245, punti 101 e 102, e del 3 maggio 2018, Sigma Orionis/REA, T‑47/16, non pubblicata, EU:T:2018:247, punti 79 e 80; v. altresì, per analogia, sentenza del 13 maggio 2020, Talanton/Commissione, T‑195/18, non pubblicata, EU:T:2020:194, punto 73).

99      Parimenti, quando le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione eseguono un contratto, restano soggetti agli obblighi ad essi incombenti in forza della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 86). La Corte ha altresì sottolineato che, se le parti decidono, nel loro contratto, tramite una clausola compromissoria, di attribuire al giudice dell’Unione la competenza a conoscere delle controversie relative a tale contratto, detto giudice sarà competente, indipendentemente dal diritto applicabile stabilito nel suddetto contratto, ad esaminare eventuali violazioni della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione (sentenza del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 81).

100    Orbene, nel caso di specie, l’esigenza di evitare ogni conflitto d’interessi derivante da legami familiari o affettivi mira a prevenire una violazione grave e manifesta del precetto di imparzialità e di obiettività (v., in tal senso, sentenza del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 141), che si applica, in particolare, al responsabile incaricato di certificare le registrazioni dell’orario di lavoro dei ricercatori che lavorano nell’ambito di un progetto sovvenzionato dall’Unione. Pertanto, anche a voler ammettere che una norma volta a garantire l’assenza di un conflitto d’interessi, come quella in questione, possa incidere sui diritti tutelati dagli articoli 7 e 9 della Carta, essi non sarebbero pregiudicati nel loro contenuto ma, tutt’al più, sarebbero oggetto di una limitazione per quanto riguarda il loro esercizio. Orbene, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

101    È quanto avverrebbe nel caso di specie. In questo caso, infatti, per quanto riguarda, innanzitutto, l’esistenza di una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione, una siffatta limitazione mirerebbe a garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, come sancito all’articolo 317 TFUE. Inoltre, tale limitazione sarebbe necessaria in quanto la Commissione, non essendo testimone diretta dell’esecuzione delle attività da parte del beneficiario di una sovvenzione, non dispone di altri mezzi per controllare l’esattezza dei costi di personale dichiarati da quest’ultimo se non quello di avvalersi delle risultanze, in particolare, della produzione di registrazioni dell’orario di lavoro attendibili (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2015, Amitié/Commissione, T‑234/12, non pubblicata, EU:T:2015:601, punto 210 e giurisprudenza ivi citata). Infine, tale limitazione non sarebbe sproporzionata, in quanto, da un lato, i diritti tutelati dagli articoli 7 e 9 della Carta non sarebbero lesi nel loro stesso contenuto, come sottolineato al precedente punto 100, e, dall’altro, come osserva la Commissione, l’esigenza di evitare ogni conflitto d’interessi derivante da legami familiari o affettivi potrebbe essere soddisfatta attraverso minimi adattamenti organizzativi. Pertanto, le allegazioni della ricorrente relative alla sussistenza di una discriminazione devono essere respinte in quanto, da un lato, esse si basano sull’esistenza di una violazione degli articoli 7 e 9 della Carta e, dall’altro, una siffatta violazione, quand’anche fosse possibile rispetto all’applicazione controversa della norma relativa ai conflitti d’interessi, non è stata dimostrata.

102    Alla luce di quanto precede, si deve respingere la terza censura e, pertanto, il primo motivo di ricorso nel suo complesso.

b)      Sul secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione del diritto belga

103    In via preliminare, la ricorrente ricorda che le convenzioni di sovvenzione in questione contengono un rinvio al diritto belga.

104    Pertanto, fondandosi sul diritto civile belga, la ricorrente solleva tre censure a sostegno del suo secondo motivo.

105    Innanzitutto, la ricorrente ritiene che la posizione della Commissione nel caso di specie equivalga a presumere la sua malafede, presunzione che ha condotto la Commissione a stabilire in modo unilaterale la violazione del contratto senza che la relazione finale di audit l’avesse accertata e, per quanto riguarda la convenzione di sovvenzione C2POWER, agendo contrariamente alle conclusioni dell’audit. Pertanto, la Commissione avrebbe violato il principio di esecuzione dei contratti secondo buona fede, sancito agli articoli 1134 e 1135 del codice civile belga.

106    La ricorrente rimprovera poi alla Commissione di aver basato la sua domanda di rimborso dei costi di personale relativi al dipendente in questione su una relazione d’indagine redatta dall’OLAF al di fuori del quadro contrattuale e di dubbio valore probatorio. Infatti, la Commissione stessa avrebbe deciso di non seguire tutte le conclusioni di detta relazione e non avrebbe spiegato le ragioni che l’hanno condotta non solo a discostarsi dalle risultanze della relazione finale di audit, senza aver tuttavia dimostrato alcuna azione illecita da parte della ricorrente, ma anche a non prendere, infine, più in considerazione i costi considerati «nettamente eccessivi», ossia quelli che superano una soglia la cui fissazione è estranea alle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione in questione. Pertanto, la Commissione avrebbe violato la norma sull’onere della prova che era prevista all’articolo 1315 del codice civile belga, secondo il quale chi chiede l’adempimento di un’obbligazione deve fornirne la prova.

107    Infine, la ricorrente ritiene di aver effettuato i pagamenti richiesti dalla Commissione, sebbene quest’ultima non potesse far valere alcun credito. Conseguentemente, la Commissione avrebbe violato gli articoli 1235, 1376 e 1377 del codice civile belga, non restituendo gli importi ad essa versati e che aveva indebitamente percepito, stante l’assenza di un debito.

108    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

109    Occorre trattare congiuntamente le prime due censure del secondo motivo di ricorso.

110    In primo luogo, da un lato, si deve rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e come si è constatato al precedente punto 65, la domanda di rimborso della Commissione non si basa su una relazione d’indagine redatta al di fuori del quadro contrattuale. D’altro lato, occorre ricordare che si è altresì concluso che la Commissione non era vincolata alle risultanze della relazione finale di audit (v. i precedenti punti 73 e 74).

111    In secondo luogo, occorre esaminare la questione del fondamento della domanda di rimborso della Commissione, al fine di stabilire se quest’ultima abbia violato tanto il principio di esecuzione dei contratti secondo buona fede, presumendo la malafede della ricorrente, quanto la norma sull’onere della prova, non fornendo gli elementi che consentissero di sostenere tale domanda.

112    A tal riguardo, sotto un primo profilo, occorre rilevare che, secondo un principio di diritto generalmente ammesso, ogni giurisdizione applica le proprie norme procedurali, incluse quelle in materia di competenza (v., in tal senso, sentenza dell’8 aprile 1992, Commissione/Feilhauer, C‑209/90, EU:C:1992:172, punto 13). Le norme volte a disciplinare l’onere della prova nonché l’ammissibilità, il valore e l’efficacia probatoria degli elementi di prova sono, tuttavia, sottratte a tale principio, in quanto non hanno natura processuale ma sostanziale, nel senso che determinano le condizioni di esistenza, l’ambito e le cause di estinzione dei diritti soggettivi. Anche la scelta della legge applicabile effettuata nelle convenzioni soggette ad audit riguarda, dunque, il regime probatorio (sentenza dell’8 settembre 2015, Amitié/Commissione, T‑234/12, non pubblicata, EU:T:2015:601, punto 115).

113    Nel caso di specie, quindi, la ripartizione dell’onere della prova sull’ammissibilità dei costi sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione è disciplinata dall’articolo 1315 del codice civile belga, il quale prevedeva che chi chiede l’adempimento di un’obbligazione deve fornirne la prova e che, viceversa, chi afferma di essersene liberato deve dimostrare il pagamento o il fatto che ha causato l’estinzione della sua obbligazione.

114    Sotto un secondo profilo, la giurisprudenza costante afferma che, nell’ambito di una convenzione contenente una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, spetta alla parte che ha dichiarato i costi alla Commissione per l’attribuzione di un contributo finanziario dell’Unione fornire la prova che detti costi soddisfano le condizioni finanziarie stabilite nelle convenzioni di sovvenzione (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2017, ANKO/Commissione, T‑771/14, non pubblicata, EU:T:2017:27, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

115    Sotto un terzo profilo, come ricordato al precedente punto 101, la Commissione, non essendo testimone diretta dell’esecuzione delle attività da parte del beneficiario di una sovvenzione, non dispone di altri mezzi per controllare l’esattezza dei costi di personale dichiarati da quest’ultimo se non quello di avvalersi delle risultanze, in particolare, della produzione di registrazioni dell’orario di lavoro attendibili (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2015, Amitié/Commissione, T‑234/12, non pubblicata, EU:T:2015:601, punto 210 e giurisprudenza ivi citata).

116    Sotto un quarto profilo, emerge dalla giurisprudenza che il mancato rispetto dell’obbligo di presentare schede di presenza affidabili per giustificare i costi di personale dichiarati rappresenta un motivo sufficiente per respingere l’insieme di tali costi (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione, T‑216/12, EU:T:2015:746, punto 82 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, se i costi dichiarati dal beneficiario della sovvenzione non sono ammissibili ai sensi della convenzione di sovvenzione di cui trattasi, in quanto sono stati considerati non verificabili e/o inattendibili, la Commissione non ha altra scelta se non quella di procedere al recupero della sovvenzione fino a concorrenza degli importi non giustificati, dal momento che, sulla base del fondamento giuridico costituito da tale convenzione di sovvenzione, detta istituzione è autorizzata a liquidare, a carico del bilancio dell’Unione, solo somme debitamente giustificate (v. sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 102 e giurisprudenza ivi citata).

117    Nel caso di specie, si è concluso, al precedente punto 92, che le registrazioni dell’orario di lavoro in questione non offrivano la garanzia di affidabilità richiesta in ragione dell’esistenza di un rischio di conflitto d’interessi che poteva compromettere l’esecuzione imparziale e obiettiva del progetto di cui trattasi.

118    A tal riguardo, da un lato, si può sottolineare che un rischio di conflitto d’interessi costituisce una situazione anomala in cui i costi sostenuti possono non essere effettivi né sopportati dal beneficiario medesimo e neppure, se del caso, essere stati utilizzati al solo scopo di realizzare il progetto di cui trattasi, ai sensi dell’articolo II.14, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione. Conseguentemente, l’inadempimento, da parte della controparte contrattuale, dell’obbligazione contrattuale, imposta dall’articolo ΙΙ.3, lettera n), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione, di adottare tutte le misure precauzionali necessarie a evitare qualsiasi rischio di conflitto d’interessi costituisce una cattiva esecuzione degli obblighi contrattuali sulla stessa incombenti. Esso giustifica, quindi, il recupero dei costi, ai sensi dell’articolo 183 del regolamento n. 2342/2002 (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2019, EKETA/Commissione, T‑198/17, non pubblicata, EU:T:2019:27, punto 91). D’altro lato, laddove la Commissione presenti indizi concreti dell’esistenza di un rischio che l’orario di lavoro dichiarato non soddisfi le condizioni di ammissibilità, come avviene nel caso in cui sia individuato un rischio di conflitto d’interessi, l’inammissibilità viene presunta e spetta al beneficiario dimostrare, attraverso elementi probatori, che le condizioni di ammissibilità sono, invece, state rispettate (v., in tal senso, sentenze del 22 ottobre 2020, EKETA/Commissione, C‑273/19 P, EU:C:2020:852, punti da 74 a 77, e del 22 gennaio 2019, EKETA/Commissione, T‑166/17, non pubblicata, EU:T:2019:26, punto 61).

119    Conseguentemente, non avendo fornito la prova dell’inesistenza del rischio di conflitto d’interessi e, dunque, non avendo rispettato l’obbligo di presentare registrazioni dell’orario di lavoro attendibili a giustificazione dei costi di personale dichiarati, la ricorrente non ha assolto l’obbligo su di essa incombente in base alle norme sulla ripartizione dell’onere della prova. Pertanto, la Commissione aveva il diritto di richiedere gli importi che riteneva di aver indebitamente corrisposto, ossia l’insieme dei costi di personale relativi al dipendente in questione che figuravano nelle registrazioni dell’orario di lavoro approvate da sua moglie, senza con ciò violare il principio di esecuzione dei contratti secondo buona fede, ai sensi degli articoli 1134 e 1135 del codice civile belga, né le norme sull’onere della prova che erano previste all’articolo 1315 di detto codice.

120    La circostanza che i principi stabiliti dalla giurisprudenza siano stati definiti nel contesto dell’inosservanza dell’obbligo di presentare, in occasione dell’audit finanziario, registrazioni dell’orario di lavoro affidabili a giustificazione dei costi di personale dichiarati e che, nel caso di specie, l’audit finanziario che ha condotto alla redazione della relazione finale di audit non abbia contestato l’attendibilità delle registrazioni dell’orario di lavoro prodotte dalla ricorrente relativamente al dipendente in questione non incide sulla pertinenza dell’applicazione di tali principi nell’ambito del presente ricorso. Infatti, come ricordato ai precedenti punti 73 e 74, la Commissione non è vincolata alle risultanze di tale relazione.

121    Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia, infine, seguito tutte le risultanze della relazione d’indagine dell’OLAF non conduce a mettere in dubbio il valore probatorio di tale relazione. Infatti, risulta dal considerando 31 del regolamento n. 883/2013, che abroga i regolamenti n. 1073/1999 e n. 1074/1999, cui si fa riferimento all’articolo II.22, paragrafo 8, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione, che spetta alle istituzioni dell’Unione decidere che seguito dare alle indagini concluse, sulla base della relazione finale d’indagine redatta dall’OLAF. Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013 indica chiaramente che la relazione sulle indagini è accompagnata da raccomandazioni sull’opportunità di adottare provvedimenti. La Commissione ha, dunque, il diritto di prendere in considerazione solo una parte delle risultanze contenute nella relazione d’indagine dell’OLAF, senza che ciò rimetta in discussione il loro valore probatorio.

122    Infine, nella misura in cui la Commissione aveva diritto di richiedere la totalità dei costi sostenuti dal dipendente in questione, la circostanza che essa abbia deciso di applicare una soglia che ha condotto a richiederne solo una parte non può essere contestata dalla ricorrente per difetto di interesse ad agire.

123    Alla luce di quanto precede, si deve concludere nel senso dell’infondatezza delle censure prima e seconda del secondo motivo di ricorso.

124    Conseguentemente, la terza censura rimane priva di oggetto e dev’essere respinta.

125    Pertanto, il secondo motivo di ricorso dev’essere integralmente respinto.

c)      Sul terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione del diritto polacco

126    Innanzitutto, la ricorrente sostiene che l’articolo II.15, paragrafo 1, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione opera un rinvio specifico al diritto nazionale che disciplina i contratti di lavoro conclusi dai beneficiari delle sovvenzioni. Pertanto, essa ritiene che al rapporto di lavoro che intratteneva con il dipendente in questione, da un lato, e con sua moglie, dall’altro, debba essere considerato applicabile il diritto del lavoro polacco.

127    Orbene, sotto un primo profilo, essa lamenta la violazione del combinato disposto dell’articolo 140 e dell’articolo 18, paragrafo 2, del codice del lavoro polacco, che autorizzano il regime cosiddetto dell’«orario di lavoro a cottimo» (system zadaniowego czasu pracy), nei limiti in cui la Commissione sostiene che il dipendente in questione ha dovuto svolgere un «numero eccessivo di ore» e «lavorare per un periodo irragionevole» in base a tre rapporti di lavoro paralleli, tra cui quello che ha stipulato con la ricorrente nell’ambito del regime dell’orario di lavoro a cottimo. Secondo la ricorrente, tale regime, che è legale in Polonia, non richiede una presenza fisica costante sul posto di lavoro e garantisce, così, la flessibilità e la possibilità di svolgere molteplici mansioni (multitasking), a condizione che il dipendente eserciti le sue funzioni.

128    Sotto un secondo profilo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 113 del codice del lavoro polacco, in combinato disposto con gli articoli 7 e 9 della Carta, che all’epoca dei fatti vietava alla ricorrente di separare il dipendente in questione e sua moglie sul posto di lavoro con la sola motivazione della loro unione, costituendo una siffatta separazione una discriminazione fondata sulla situazione matrimoniale.

129    Inoltre, la ricorrente osserva che la Commissione non ha addotto ragioni concrete per contestare i costi di personale relativi al dipendente in questione per il periodo compreso tra il mese di agosto 2010 e il mese di ottobre 2012, ammettendo al contempo i costi di personale relativi a detto dipendente per il mese di novembre 2012, benché sua moglie avesse accesso alle sue registrazioni dell’orario di lavoro anche per il mese di novembre 2012.

130    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

131    In primo luogo, occorre rilevare che, anche qualora il terzo motivo di ricorso fosse accolto, nondimeno l’affidabilità delle registrazioni dell’orario di lavoro continuerebbe a essere carente, in quanto il fatto che il dipendente in questione possa effettuare un elevato numero di ore grazie al suo coinvolgimento in diversi progetti non ha alcuna incidenza sulla circostanza che tali ore siano state oggetto di un procedimento di convalida messo in atto dalla ricorrente in violazione dell’articolo II.3, lettera n), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione in questione.

132    In tale contesto, si ricorda che i costi considerati inammissibili riguardano il periodo compreso tra il mese di agosto 2010 e il mese di ottobre 2012. Orbene, tutte le registrazioni dell’orario di lavoro relative a tale periodo sono state convalidate dalla moglie del dipendente in questione. A tal riguardo, nella misura in cui la ricorrente reitera le sue contestazioni relative alla rilevanza della giurisprudenza in materia di onere della prova per quanto riguarda l’affidabilità delle registrazioni dell’orario di lavoro, si rinvia al precedente punto 92.

133    In secondo luogo, per quanto concerne l’affermazione riguardante la violazione dell’articolo 113 del codice del lavoro polacco, si rinvia al precedente punto 101, in cui si è concluso che non è ravvisabile alcuna discriminazione relativa alla situazione matrimoniale.

134    Peraltro, nell’ambito della sua argomentazione relativa alla violazione dell’articolo 140 del codice del lavoro polacco, la ricorrente sottolinea un’incoerenza da parte della Commissione, che censura l’accesso della moglie del dipendente in questione alle registrazioni dell’orario di lavoro del marito durante tutto il periodo controverso, ma ammette tale circostanza per quanto riguarda il periodo compreso tra il mese di novembre e il mese di dicembre 2012, benché quest’ultima abbia cessato di far parte del personale della ricorrente solo a partire da gennaio 2013.

135    A tal riguardo, al fine di respingere l’argomento della ricorrente, è sufficiente rinviare al precedente punto 122, in cui si è concluso nel senso del suo difetto di interesse ad agire.

136    Pertanto, per le ragioni sopra esposte e nella misura in cui gli argomenti della ricorrente sono irrilevanti ai fini dell’esito della controversia, il terzo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto inoperante.

d)      Sul quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento nellambito dellesecuzione di convenzioni secondo buona fede e al divieto di applicazione abusiva delle condizioni contrattuali

137    Nel suo quarto motivo la ricorrente ritiene, in sostanza, che il principio della tutela del legittimo affidamento debba essere rispettato nell’ambito dei rapporti contrattuali in cui s’impegna la Commissione. Nel caso di specie, approvando in un primo momento tutte le conclusioni della relazione finale di audit, riguardanti, in particolare, l’ammissibilità dei costi di personale relativi al dipendente in questione, e poi respingendo, in un secondo momento, tali costi, la Commissione avrebbe violato detto principio, in quanto la ricorrente potrebbe aver legittimamente nutrito un legittimo affidamento in merito, segnatamente, all’ammissibilità dei costi di personale relativi al dipendente in questione.

138    La ricorrente aggiunge che gli argomenti addotti dalla Commissione per escludere la configurabilità di un legittimo affidamento in ragione dell’esistenza di un audit che non ha rivelato irregolarità sono infondati in diritto.

139    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

140    Occorre ricordare che, come si è concluso ai precedenti punti 73 e 74, dalle disposizioni contrattuali risulta che la relazione finale di audit non vincolava la Commissione. Conseguentemente, la ricorrente non poteva nutrire un legittimo affidamento, nonostante l’assenso espresso dalla Commissione rispetto alle risultanze di tale audit.

141    Inoltre, dalla relazione finale di audit emerge che i revisori hanno espressamente indicato che l’obiettivo dei loro lavori «non era quello di fornire una qualsivoglia garanzia materiale dell’adeguatezza complessiva degli stessi controlli interni del sistema». Sebbene – nel corso dei loro lavori – i revisori non abbiano individuato particolari carenze nel sistema di controllo interno della ricorrente relativo alla preparazione e alla presentazione dei rendiconti finanziari riguardanti la convenzione di sovvenzione C2POWER, la mera riserva espressa quanto all’obiettivo di tali lavori sotto il profilo delle garanzie che potevano essere fornite in merito all’adeguatezza di tale sistema è sufficiente a creare un’incertezza che ostacola il sorgere di qualsiasi legittimo affidamento a questo riguardo.

142    Pertanto, il quarto motivo di ricorso dev’essere respinto, così come, conseguentemente, devono esserlo i capi della domanda diretti all’accertamento dell’inesistenza del credito contrattuale fatto valere dalla Commissione e dell’ammissibilità dei costi di personale reclamati nelle note di addebito riguardanti gli importi capitali relativi alle convenzioni di sovvenzione in questione, nonché quelli diretti al rimborso delle somme liquidate.

2.      Sulla domanda di condanna della Commissione al pagamento degli interessi di mora

143    Nella misura in cui i motivi a sostegno dei capi della domanda diretti all’accertamento dell’inesistenza del credito contrattuale fatto valere dalla Commissione e dell’ammissibilità dei costi di personale reclamati nelle note di addebito riguardanti gli importi capitali relativi alle convenzioni di sovvenzione in questione, nonché di quelli diretti al rimborso delle somme liquidate, sono stati respinti, la domanda di condanna della Commissione al pagamento degli interessi di mora dev’essere respinta per mancanza di oggetto

144    Alla luce di quanto precede, poiché tutti i motivi e le pretese dedotti a sostegno del ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE sono stati respinti, detto ricorso dev’essere respinto.

C.      Sul ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE

145    In subordine, la ricorrente propone un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, in quanto ritiene che la decisione impugnata abbia natura di atto impugnabile ai sensi di tale disposizione.

146    La Commissione conclude per la manifesta irricevibilità del ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

147    A tal riguardo, risulta da una giurisprudenza costante che, in presenza di un contratto che vincola la parte ricorrente a una delle istituzioni, le giurisdizioni dell’Unione possono essere adite con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE soltanto se il provvedimento impugnato mira a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori della relazione contrattuale che vincola le parti e che implicano l’esercizio di pubblici poteri conferiti all’istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa (v. sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

148    In tale contesto si deve, pertanto, verificare se la decisione impugnata, allegata al messaggio di posta elettronica della Commissione del 13 novembre 2019 con le note di addebito controverse, sia tra gli atti che possono essere annullati dal giudice dell’Unione in base all’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, ovvero se, al contrario, esse rivesta natura contrattuale (v. ordinanza del 14 giugno 2012, Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione, T‑546/11, non pubblicata, EU:T:2012:303, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

149    Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta, da un lato, che la Commissione fa valere un credito e ne indica l’importo attraverso l’emissione di diverse note di addebito e, dall’altro, che la Commissione ha formulato osservazioni in merito alle obiezioni della ricorrente. Nessun elemento esula, dunque, dall’ambito contrattuale, né esprime l’esercizio di pubblici poteri.

150    A tal riguardo, occorre rilevare che la ricorrente ritiene che la decisione impugnata modifichi in modo rilevante la sua situazione giuridica, dal momento che la Commissione le ha richiesto il pagamento di una somma di denaro. Orbene, come risulta dal precedente punto 65, la domanda di rimborso si colloca nell’ambito delle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione in questione.

151    Anche a voler ammettere che la ricorrente abbia inteso contestare le note di addebito, si deve rilevare che tali documenti non costituiscono atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

152    Infatti, una nota di addebito emessa dalla Commissione, relativa a somme dovute in forza di una convenzione di sovvenzione, non può essere qualificata come atto definitivo impugnabile con ricorso di annullamento, in quanto essa contiene indicazioni relative agli interessi che il debito constatato produrrà in mancanza di pagamento alla data limite, a un possibile recupero per compensazione o mediante escussione di un’eventuale garanzia in precedenza fornita, nonché alle possibilità di un’esecuzione forzata e di un’iscrizione in una banca dati accessibile agli ordinatori del bilancio dell’Unione, anche se dette indicazioni sono redatte in modo da dare l’impressione che la nota di addebito che le contiene sia un atto definitivo della Commissione. Infatti, simili indicazioni non possono che essere preparatorie, in ogni caso e per loro natura, di un atto della Commissione relativo all’esecuzione del credito constatato, posto che nella nota di addebito la Commissione non prende posizione sui mezzi che intende utilizzare per recuperare detto credito, maggiorato degli interessi di mora con decorrenza dalla data limite del pagamento fissata nella nota di addebito. Lo stesso dicasi per quanto riguarda indicazioni relative ai potenziali mezzi di recupero (v., in tal senso, ordinanza del 20 aprile 2016, Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commissione, T‑819/14, EU:T:2016:256, punti 46, 47, 49 e 52 e giurisprudenza ivi citata).

153    Ne consegue che il giudice dell’Unione non può essere validamente investito di un ricorso diretto avverso le note di addebito di cui trattasi in base all’articolo 263 TFUE, poiché esse si inseriscono in un ambito meramente contrattuale, dal quale sono inscindibili, e non producono effetti giuridici vincolanti ulteriori rispetto a quelli derivanti dalle convenzioni di sovvenzione in questione e che implichino l’esercizio di pubblici poteri conferiti alla Commissione in qualità di autorità amministrativa.

154    Tale ipotesi non ricorrerebbe se la Commissione avesse adottato una decisione in base all’articolo 299 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2017, ADR Center/Commissione, T‑644/14, EU:T:2017:533, punti 207 e 208). Orbene, nel caso di specie la Commissione non ha adottato un simile atto.

155    A tal riguardo, occorre rilevare che, dato che il rimborso è stato effettuato, la Commissione non doveva adottare tale atto successivamente all’emissione delle note di addebito. Orbene, contrasterebbe con il diritto ad una buona amministrazione il fatto di indurre un ricorrente a non pagare gli importi indicati in una nota di addebito affinché una eventuale decisione, successiva all’emissione di tale nota, sia adottata e sia impugnabile sulla base dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2018, Terna/Commissione, T‑387/16, EU:T:2018:699, punto 35).

156    Nel caso di specie, tuttavia, il diritto della ricorrente di disporre di un ricorso effettivo non è stato violato, in quanto essa non è stata privata della sua facoltà di contestare le somme rimborsate.

157    In tali circostanze, occorre rilevare che l’irricevibilità del ricorso di annullamento non priva il contraente di cui trattasi del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, poiché egli ha facoltà, se vi si ritiene legittimato, di difendere la propria posizione nell’ambito di un ricorso presentato su una base contrattuale ai sensi dell’articolo 272 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 20 aprile 2016, Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commissione, T‑819/14, EU:T:2016:256, punti 46, 47, 49 e 52).

158    Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha effettivamente proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE e i motivi dedotti a sostegno di tale ricorso sono stati esaminati dal giudice competente (v., a tal riguardo, il precedente punto 144).

159    Pertanto, il fatto di dichiarare irricevibile il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE non è tale da pregiudicare il diritto della ricorrente a un ricorso giurisdizionale effettivo.

160    Conseguentemente, il ricorso presentato in base all’articolo 263 TFUE dev’essere respinto in quanto irricevibile.

161    Alla luce di quanto precede, non è necessario pronunciarsi sulle domande proposte dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, e dell’articolo 89, paragrafo 3, lettere a) e d), del regolamento di procedura.

IV.    Sulle spese

162    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

163    Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii è condannata alle spese.

Kanninen

Jaeger

Stancu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 aprile 2022.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.