Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 12 gennaio 2007 –

SPM / Commissione

(causa T-104/06)

«Organizzazione comune dei mercati – Banane – Regime di importazione di banane originarie dei paesi ACP nel territorio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 219/2006 – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire (Art. 233 CE) (v. punti 52-54, 57, 59)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento della Commissione n. 219/2006) (v. punti 66, 69, 71, 77)

3.                     Comunità europee – Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni (Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE, 235 CE, 241 CE e 288, secondo comma, CE) (v. punti 81-83)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 8 febbraio 2006, n. 219, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006 (GU L 38, pag. 22)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Société des plantations de Mbanga SA (SPM) sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione.