ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

2 luglio 2013

Causa F‑64/12 DEP

Guillermo Martinez Erades

contro

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Oggetto:      Domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura, con la quale il sig. Martinez Erades ha sottoposto al Tribunale la presente domanda di liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Decisione:      L’importo delle spese ripetibili da parte del sig. Martinez Erades presso il Servizio europeo per l’azione esterna per la causa F‑64/12 ammonta a EUR 5 700, oltre all’IVA eventualmente dovuta su tale somma. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese sostenute per il presente procedimento di liquidazione delle spese.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Produzione di documenti giustificativi tali da dimostrare la realtà delle spese

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Imposta sul valore aggiunto – Inclusione nel caso di persona non assoggettata all’imposta

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

3.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese ripetibili – Spese sostenute per il procedimento di liquidazione delle spese – Non luogo a provvedere

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 86 e 92)

1.      Ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tal fine.

Vero è che spetta al ricorrente produrre documenti giustificativi tali da dimostrare la realtà delle spese di cui egli chiede il rimborso, ma può essere dedotto dal fatto che un avvocato ha presentato il ricorso e depositato un atto di rinuncia agli atti a seguito di un accordo intervenuto tra le parti che tale avvocato ha realmente effettuato atti e prestazioni necessari ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, il Tribunale può determinare fino a quale importo le spese il cui pagamento è reclamato dall’avvocato di una parte possono essere recuperate presso la parte che sopporta le spese.

(v. punti 16, 20 e 21)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP (punto 21); 8 novembre 2011, U/Parlamento, F‑92/09 DEP (punto 37, e giurisprudenza ivi citata); 22 marzo 2012, Brune/Commissione, F‑5/08 DEP (punto 19)

2.      Un ricorrente non assoggettato all’imposta sul valore aggiunto non dispone della possibilità di recuperare tale imposta pagata sui servizi fatturati dal suo avvocato. Pertanto, l’imposta sul valore aggiunto eventualmente pagata sugli onorari ritenuti indispensabili corrisponde per lui a spese sostenute per la causa ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

(v. punto 28)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 luglio 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP e T‑109/99 DEP (punto 37)

Tribunale della funzione pubblica: 25 ottobre 2012, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, F‑50/09 DEP (punto 31)

3.      L’articolo 92 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica relativo al procedimento di contestazione sulle spese non prevede, a differenza dell’articolo 86 del detto regolamento, che si provveda sulle spese nella sentenza o nell’ordinanza che pone fine alla causa. Infatti, se, in forza dell’articolo 92 del regolamento di procedura, il Tribunale provvedesse sulla contestazione delle spese di una causa principale e, separatamente, sulle nuove spese sostenute nell’ambito di quest’ultima contestazione, esso potrebbe, se del caso, essere successivamente investito di una nuova contestazione delle nuove spese.

Non occorre quindi provvedere separatamente sulle spese sostenute e sugli onorari spettanti ai fini del procedimento di liquidazione delle spese dinanzi al Tribunale. Tuttavia, spetta al Tribunale, quando fissa le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese.

(v. punti 33-35)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 12 dicembre 2012, Kerstens/Commissione, F‑12/10 DEP (punto 49); U/Parlamento, cit. (punto 65)