Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 giugno 2013 – Celtipharm/UAMI – Alliance Healthcare Francia (PHARMASTREET)
(causa T‑411/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Demanda di marchio comunitario denominativo PHARMASTREET – Marchio nazionale denominativo anteriore PHARMASEE – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 17, 18, 39)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi PHARMASTREET e PHARMASEE [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 20, 21, 38, 41)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 22, 25)
4. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3) (v. punto 45)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 26 giugno 2012 (procedimento R 767/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Celtipharm e l’Alliance Healthcare France SA. |
Dispositivo
1) | | La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 giugno 2012 (procedimento R 767/2011-2) è annullata. |
2) | | L’opposizione è accolta per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla classe 5 e corrispondenti alla descrizione «prodotti farmaceutici; sostanze dietetiche per uso medico», da un lato, e i servizi appartenenti alla classe 35 e corrispondenti alla descrizione gestione degli affari commerciali, amministrazione, commerciale e lavori d’ufficio», dall’altro. |
3) | | Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |