SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

17 novembre 2009 (*)

«Funzione pubblica – Concorso generale – Settore della lotta antifrode – Bandi di concorso EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08 – Impossibilità per i candidati di iscriversi a più concorsi simultaneamente – Rigetto della candidatura della ricorrente al concorso EPSO/AD/117/08»

Nella causa F‑99/08,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Rita Di Prospero, agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Uccle (Belgio), rappresentata dagli avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re C. Berardis‑Kayser e B. Eggers, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni (presidente), H. Kreppel e H. Tagaras (relatore), giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 maggio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2008 via fax (il deposito dell’originale avveniva il successivo 15 dicembre), la sig.ra Di Prospero ha proposto il presente ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) con cui non le è stato permesso di candidarsi al concorso EPSO/AD/117/08, decisione risultante dalla lettura combinata del bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 gennaio 2008 (GU C 16 A, pag. 1), che prevede l’organizzazione dei concorsi generali EPSO/AD/116/08 per l’assunzione di amministratori (AD 8) nel settore della lotta antifrode e EPSO/AD/117/08 per l’assunzione di amministratori principali (AD 11) nello stesso settore (in prosieguo: il «bando di concorso») e dei messaggi elettronici inviati dall’EPSO alla ricorrente il 26 e 27 febbraio 2008.

 Contesto normativo

2        L’art. 4 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») così dispone:

«Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente statuto.

Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell’istituzione stessa non appena l’autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.

Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, nomina a un posto conformemente all’articolo 45 bis o promozion[e], essa viene portata a conoscenza del personale delle altre istituzioni e/o viene organizzato un concorso interno».

3        L’art. 27 dello Statuto così recita:

«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità».

Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».

4        L’art. 29, n. 1, dello Statuto prevede quanto segue:

«Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina, dopo aver esaminato:

a)      le possibilità di occupare il posto mediante:

i)      trasferimento o

ii)      nomina conformemente all’articolo 45 bis o

iii)      promozione

all’interno dell’istituzione;

b)      le domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni e/o le possibilità di organizzare un concorso interno all’istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all’articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;

bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell’allegato III.

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni».

5        Ai sensi dell’art. 1, n. 1, dell’allegato III dello Statuto:

«Il bando di concorso è stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica.

Il bando deve specificare:

a)      il tipo di concorso (concorso interno nell’ambito dell’istituzione, concorso interno nell’ambito delle istituzioni, concorso generale, eventualmente comune a due o più istituzioni);

b)      le modalità (concorso per titoli, per esami, ovvero per titoli ed esami);

c)      la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire e il gruppo di funzioni ed il grado proposti;

d)      conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, dello statuto, i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire;

e)      nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione;

f)      eventualmente, le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire;

g)      eventualmente, i limiti di età, nonché l’elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno;

h)      il termine entro il quale devono pervenire le candidature;

i)      eventualmente, le deroghe accordate a norma dell’articolo 28, lettera a) dello statuto.

(…)».

6        Il bando di concorso prevede l’organizzazione dei concorsi generali EPSO/AD/116/08 per l’assunzione di amministratori (AD 8) e EPSO/AD/117/08 per l’assunzione di amministratori principali (AD 11) nel settore della lotta antifrode. Contemporaneamente, l’EPSO ha altresì organizzato, sempre nel settore della lotta antifrode, il concorso EPSO/AST/45/08 per assumere assistenti (AST 4), il cui bando è stato anch’esso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 gennaio 2008 (GU C 16 A, pag. 16).

7        Il quinto comma del titolo I del bando del concorso, intitolato «Natura delle funzioni e condizioni di ammissione» (in prosieguo: la «clausola contestata»), è formulato come segue:

«Si richiama l’attenzione dei candidati sul fatto che le prove dei concorsi [EPSO/AD/116/08, EPSO/AD/117/08 e EPSO/AST/45/08] potrebbero essere organizzate simultaneamente. I candidati possono dunque iscriversi ad uno solo di questi concorsi. La scelta deve essere fatta al momento dell’iscrizione elettronica e non potrà essere modificata successivamente al termine di iscrizione».

8        Al punto B, lett. b), del titolo I del bando di concorso, relativo alle condizioni specifiche di ammissione, è previsto:

«(…)

2. Esperienza professionale

EPSO/AD/116/08

A[mministratori] (AD 8)

I candidati devono:

–        posteriormente al conseguimento del titolo di studio/diploma richiesto (…),

[o]

–        posteriormente al conseguimento del titolo di studio/diploma e in aggiunta all’esperienza professionale richiesti (…)

avere acquisito un’esperienza professionale della durata minima di nove anni, di cui almeno la metà in attività connesse alla lotta antifrode.

EPSO/AD/117/08

A[mministratori principali] (AD 11)

I candidati devono:


–        posteriormente al conseguimento del titolo di studio/diploma richiesto (…),

[o]

–        posteriormente al conseguimento del titolo di studio/diploma e in aggiunta all’esperienza professionale richiesti (…)

avere acquisito un’esperienza professionale della durata minima di sedici anni, di cui almeno la metà in attività connesse alla lotta antifrode.

(…)».

9        Il termine ultimo per l’iscrizione elettronica ai concorsi EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08 era il 26 febbraio 2008.

 Fatti all’origine della controversia

10      La ricorrente, agente temporaneo presso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in data 26 febbraio 2008 presentava la propria candidatura elettronica al concorso EPSO/AD/116/08. Volendo, in seguito, iscriversi con lo stesso procedimento elettronico al concorso EPSO/AD/117/08, non era in grado di farlo in quanto il sito Internet dell’EPSO non glielo permetteva. Con messaggio elettronico dello stesso giorno, la ricorrente chiedeva all’EPSO che la propria iscrizione a quest’ultimo concorso venisse accettata; l’EPSO le rispondeva, sempre il 26 febbraio 2008, che il bando del concorso disponeva che i candidati potevano presentare la propria candidatura soltanto per uno dei tre concorsi. Il giorno dopo, ossia il 27 febbraio 2008, l’EPSO le confermava questa informazione.

11      Il 26 maggio 2008 la ricorrente presentava reclamo contro la decisione dell’EPSO di negarle la possibilità di candidarsi al concorso EPSO/AD/117/08. Con nota del 2 settembre 2008, notificata il 4 settembre successivo, l’EPSO respingeva tale reclamo.

 Conclusioni delle parti e procedimento

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione dell’EPSO di negarle la possibilità di candidarsi al concorso EPSO/AD/117/08;

–        condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

13      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

14      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate in conformità dell’art. 56 del regolamento di procedura e comunicate alle parti con lettere del 6 aprile 2009, il Tribunale ha richiesto alcuni chiarimenti alla Commissione, la quale ha ottemperato a tali misure di organizzazione nel termine fissato.

 Argomenti delle parti

15      A sostegno delle proprie conclusioni di annullamento, la ricorrente invoca due motivi, il primo dei quali è fondato sulla violazione del combinato disposto degli artt. 4 e 29 dello Statuto, nonché dell’art. 1 dell’allegato III dello stesso, in quanto la clausola contestata aggiungerebbe «implicitamente ma necessariamente» una condizione «per avere il diritto di partecipare al concorso» che non è né prevista, né autorizzata dallo Statuto. Il secondo motivo è fondato sulla violazione dell’art. 27, primo comma, dello Statuto e dei principi che ne derivano per la relativa attuazione, in quanto la clausola contestata – ad avviso della ricorrente – produce l’effetto, da un lato, di non consentire l’assunzione del personale dotato delle «più alte qualità di competenza, rendimento e integrità» e, dall’altro, di impedire l’assunzione «secondo una base (…) quanto più ampia possibile».

16      La Commissione, dopo aver indicato, da un lato, che in realtà la ricorrente sollevava un’eccezione di illegittimità in merito alla clausola contestata e, dall’altro, aver messo in discussione, in particolare all’udienza, l’interesse ad agire della ricorrente, chiede il rigetto dei motivi in quanto infondati. Essa sostiene, in particolare, che la clausola contestata non sarebbe incompatibile con l’obiettivo di cui all’art. 27, primo comma, dello Statuto e che questa sarebbe stata adottata conformemente all’interesse del servizio nonché secondo i principi di proporzionalità e di buona amministrazione.

 Giudizio del Tribunale

 Sull’interesse ad agire

17      La Commissione ha sollevato la questione dell’interesse ad agire della ricorrente implicitamente nelle sue memorie e quindi esplicitamente in udienza. Essa ha invero sostenuto che la ricorrente non soddisfaceva, in ogni caso, le condizioni specifiche di ammissione al concorso EPSO/AD/117/08 relative all’esperienza professionale, poiché non avrebbe potuto far valere un’esperienza professionale di almeno sedici anni, in quanto non si sarebbe potuto tener conto del periodo di tempo necessario per la stesura della sua tesi di dottorato ai fini della suddetta esperienza.

18      A tale riguardo, dall’atto di candidatura della ricorrente per il concorso EPSO/AD/116/08 emerge che essa indicava un’esperienza professionale di tredici anni e sei mesi, di cui – a suo avviso – nove anni e due mesi nel settore della lotta antifrode, ciò senza contare i tre anni di dottorato durante i quali, per due anni, avrebbe svolto l’attività di assistente universitaria; dagli atti di causa emerge peraltro che, riguardo al periodo del dottorato, la ricorrente aveva interpellato l’EPSO, con messaggio elettronico del 1° febbraio 2008 (ossia prima della sua iscrizione al concorso) sulla possibilità di tenerne conto ai fini dell’esperienza professionale, e l’EPSO aveva risposto che siffatta questione sarebbe stata decisa dalla commissione giudicatrice del concorso.

19      Secondo la giurisprudenza, l’esperienza professionale richiesta dev’essere valutata esclusivamente alla luce delle finalità del concorso di cui trattasi, quali risultano dalla descrizione generale delle mansioni da svolgere (v. sentenza del Tribunale 22 maggio 2008, causa F‑145/06, Pascual‑García/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64).

20      È vero che, nell’ambito delle sue risposte alle misure di organizzazione del procedimento, la Commissione ha indicato che per l’ammissione dei candidati ai concorsi EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08, la commissione giudicatrice aveva accettato ai fini dell’esperienza professionale richiesta soltanto un’esperienza «professionale effettiva, normalmente basata su un contratto di lavoro» e che l’anno ovvero gli anni dedicati alla redazione di una tesi di dottorato non erano stati presi in considerazione, ad eccezione del «tempo (parziale) previsto da un contratto di lavoro, per esempio in qualità di assistente universitaria». Tuttavia, poiché la non ammissione della ricorrente al concorso EPSO/AD/117/08 non risulta da una decisione della commissione giudicatrice che accerta la sua impossibilità di soddisfare la condizione dell’esperienza professionale di almeno sedici anni, bensì dalla mera impossibilità di iscriversi al suddetto concorso, impossibilità pratica derivante dal sistema informatico attuato dall’EPSO per l’iscrizione ai concorsi in parola (citati al punto 6 della presente sentenza) e confermata e chiarita con lettere dell’EPSO 26 e 27 febbraio 2008, la semplice affermazione della Commissione sopra citata non è sufficiente a indurre il Tribunale a respingere il ricorso in quanto irricevibile per carenza di interesse ad agire.

21      In primo luogo, l’affermazione della Commissione non è corredata di una dichiarazione scritta della commissione giudicatrice che attesta ciò che essa ha sostenuto riguardo agli anni dedicati alla redazione di una tesi di dottorato ai fini dell’esperienza professionale, né è accompagnata da altri mezzi di prova – ad esempio riferimenti concreti a casi simili o identici a quello della ricorrente, ossia a casi di candidati che si sarebbero iscritti al concorso EPSO/AD/117/08 ma la cui candidatura non sarebbe stata ammessa per il mancato rispetto della condizione relativa all’esperienza professionale in quanto la redazione di una tesi di dottorato, senza contratto di lavoro come assistente universitario, non avrebbe potuto essere presa in considerazione ai fini della detta esperienza. Per contro, in udienza, la ricorrente ha sostenuto (certo, senza che ciò sia stato confermato dalla Commissione, la quale, tuttavia, non l’ha nemmeno smentito, indicando semplicemente di poter eventualmente procedere a una verifica) che tra i vincitori del concorso EPSO/AD/117/08 un candidato aveva fatto valere un anno passato in una «law school» in Inghilterra come esperienza professionale.

22      In secondo luogo, è ben vero che le commissioni giudicatrici dispongono, in linea di principio, di un potere discrezionale nella valutazione dell’esperienza professionale dei candidati in quanto condizione di ammissione ad un concorso, sia riguardo alla natura e durata di quest’ultima, sia riguardo all’attinenza più o meno stretta che essa deve presentare con le esigenze del posto da coprire, e che nell’ambito del suo sindacato di legittimità il giudice comunitario deve limitarsi a verificare che l’esercizio di tale potere non sia stato viziato da un errore manifesto (v. sentenza Pascual‑García/Commissione, cit., punto 55 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, anche supponendo che nella fattispecie la commissione giudicatrice si sia prefissata una linea di condotta secondo cui non si sarebbe dovuto considerare come esperienza professionale il tempo dedicato alla redazione di una tesi di dottorato, siffatta linea è stata stabilita e mantenuta automaticamente per le candidature ammissibili (per le quali la commissione ha dovuto esaminare la condizione relativa all’esperienza professionale) e, in ogni caso, senza tener conto del caso particolare della ricorrente (o, eventualmente, di altre persone cui è stato altresì impedito di iscriversi al concorso EPSO/AD/117/08); orbene, è probabile che l’esperienza professionale di queste ultime persone, compresa quella della ricorrente, presentasse peculiarità tali da indurre la commissione giudicatrice del concorso a valutare diversamente la condizione relativa all’esperienza professionale. Pertanto, nulla esclude che la commissione giudicatrice, se fosse stata a conoscenza dell’esperienza professionale della ricorrente (o di altre persone la cui iscrizione fosse stata respinta), o avrebbe stabilito una linea di condotta diversa, accettando la possibilità di considerare quale esperienza professionale un determinato periodo dedicato alla stesura della tesi senza contratto di lavoro retribuito, anche se soggetto a determinate condizioni (per esempio, che il periodo dedicato alla mera stesura non superi una determinata percentuale del tempo durante il quale, per l’elaborazione della tesi, l’interessato ha occupato un posto di lavoro retribuito quale assistente universitario o altro), o avrebbe ammesso deroghe in casi particolari (per esempio, per gli argomenti di tesi risultanti particolarmente attinenti al settore del bando di concorso).

23      In terzo luogo, anche se è vero che il Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione analoga, per dichiarare che era giusto considerare un periodo di studi di dottorato come esperienza professionale, si è espressamente riferito al fatto che le attività di ricerca in questione non solo erano reali ed effettive, ma anche retribuite, nulla nel ragionamento o nei termini della decisione del Tribunale, intervenuta in circostanze di fatto particolari, consente un’interpretazione nel senso che il lavoro connesso alla preparazione di un dottorato deve in ogni caso comportare anche prestazioni retribuite per essere qualificato come esperienza professionale e che una decisione contraria della commissione giudicatrice del concorso costituirebbe un errore manifesto (v. sentenza Pascual‑García/Commissione, cit., punti 57, 65 e 66).

24      In quarto e ultimo luogo, dichiarare il ricorso irricevibile per carenza di interesse ad agire priverebbe la ricorrente del suo diritto di far esaminare dalla commissione giudicatrice – nel contesto specifico della candidatura presentata – la questione generale di considerare il tempo dedicato alla preparazione di un dottorato come esperienza professionale richiesta da un bando di concorso; ciò quando, considerato, in particolare, il potere discrezionale di cui dispone la commissione giudicatrice del concorso nella valutazione dell’esperienza professionale, non esiste su tale questione una giurisprudenza chiara e di portata generale e l’EPSO stesso, nel momento in cui la ricorrente gli ha posto la domanda, non ha potuto rispondervi e si è limitato ad affermare che la questione sarebbe stata decisa dalla commissione giudicatrice (v. punto 18 della presente sentenza).

25      Ne consegue che il ricorso è ricevibile.

 Sulla domanda di annullamento

 Sull’art. 27, primo comma, dello Statuto e sulla giurisprudenza relativa al potere discrezionale e all’interesse del servizio

26      È pacifico che le disposizioni contenute nell’art. 27, primo comma, dello Statuto, secondo cui le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, si fondano sull’obiettivo principale che ogni funzionario delle Comunità europee sia dotato di qualità di livello assai elevato.

27      Vero è che l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire i criteri di idoneità ai posti da coprire e per determinare, in funzione di tali criteri e nell’interesse del servizio, le condizioni e le modalità d’organizzazione di un concorso (v. sentenze del Tribunale di primo grado 15 febbraio 2005, causa T‑256/01, Pyres/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑99, punto 36, e 27 settembre 2006, causa T‑420/04, Blackler/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑2‑185 e II‑A‑2‑943, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Secondo il giudice comunitario, gli artt. 4 e 29 dello Statuto riconoscono quindi all’APN diverse possibilità di esercitare tale potere, quando sia necessario coprire posti vacanti in un’istituzione. Allo stesso modo, l’art. 1 dell’allegato III dello Statuto conferisce all’APN un vasto potere discrezionale per quanto riguarda l’organizzazione di un concorso (v. sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 1990, causa T‑56/89, Bataille e a./Parlamento, Racc. pag. II‑597, punto 42).

28      Tuttavia, l’esercizio del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni nell’organizzazione dei concorsi, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei requisiti di ammissione delle candidature, è limitato dal requisito di compatibilità con le disposizioni imperative contenute nell’art. 27, primo comma, dello Statuto. Invero, «l’art. 27, primo comma, definisce in modo imperativo l’obiettivo di qualsiasi assunzione» (v. sentenza Bataille e a./Parlamento, cit., punto 48, e sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 1997, cause riunite T‑40/96 e T‑55/96, de Kerros e Kohn-Bergé/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑47 e II‑135, punto 40; queste sentenze si riferiscono anche all’art. 29, n. 1, dello Statuto).

29      Per quanto riguarda, in particolare, le condizioni di ammissione a un concorso – e anche al di là dell’obbligo per l’istituzione, da un lato, di operare la scelta dettata dal suo ampio potere discrezionale in funzione delle esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, dell’interesse del servizio, e, dall’altro, di dimostrare l’esistenza di un nesso sufficiente tra la condizione contestata e tali esigenze e interesse (v. sentenze, del Tribunale di primo grado causa T‑60/92, Noonan/Commissione, Racc. pag. II‑215, punto 43, e de Kerros e Kohn‑Bergé/Commissione, cit., punto 42) – è stato dichiarato che l’APN è sempre soggetta all’osservanza dell’art. 27, primo comma, dello Statuto e che sia le esigenze connesse ai posti da coprire, sia l’interesse del servizio possono essere concepiti soltanto nel pieno rispetto di questa disposizione (sentenza de Kerros e Kohn‑Bergé/Commissione, cit., punto 51). Pertanto, le condizioni di ammissione di ogni concorso, che risultano dalle esigenze e dall’interesse anzidetti, devono in ogni caso rimanere compatibili con le disposizioni dell’art. 27, primo comma, dello Statuto.

30      Tuttavia, se le clausole che limitano l’iscrizione di candidati a un concorso sono tali da limitare le possibilità dell’istituzione di assumere i candidati migliori ai sensi dell’art. 27, primo comma, dello Statuto, da ciò non deriva, però, che ogni clausola che comporta una siffatta limitazione sia contraria al suddetto articolo. Invero, il potere discrezionale dell’amministrazione nell’ambito dell’organizzazione dei concorsi e, più in generale, l’interesse del servizio danno all’istituzione il diritto di porre le condizioni che essa ritiene appropriate e che, pur limitando l’accesso dei candidati a un concorso, e quindi – necessariamente – il numero di candidati iscritti, non comportano tuttavia il rischio di compromettere l’obiettivo di garantire l’iscrizione dei candidati dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità ai sensi dell’art. 27, primo comma, dello Statuto.

31      Pertanto, riguardo a una condizione che richiede un’esperienza professionale di tre anni quale agente temporaneo, condizione che la Commissione – dando per «scontato che gli agenti temporanei possiedono le più alte qualità richieste da[ll’art. 27, primo comma, dello Statuto]» – ha inserito in un bando di concorso di nomina in ruolo, il Tribunale di primo grado ha accettato la conformità allo Statuto della detta condizione osservando, tra l’altro, che gli agenti ammessi a partecipare al procedimento di nomina in ruolo «hanno dimostrato (…) di meritare, grazie alle prestazioni rese nell’ambito di uno statuto temporaneo», l’opportunità di essere nominati in ruolo (sentenza de Kerros e Kohn‑Bergé/Commissione, cit., punti 45 e 47).

32      Per contro, se le condizioni che limitano l’accesso dei candidati a un concorso comportano il rischio di cui al punto 30, ossia quello di compromettere l’obiettivo di garantire l’iscrizione dei candidati dotati delle qualità più elevate, esse sono ritenute contrarie all’art. 27, primo comma, dello Statuto.

33      Si è così statuito, da un lato – per quanto riguarda, in particolare, l’interesse del servizio – che poiché la condizione di cui al punto 31 della presente sentenza, relativa a un’anzianità di servizio di tre anni, prevedeva inoltre che il periodo di servizio presso l’istituzione dovesse essere continuativo, tale condizione supplementare fosse evidentemente giustificata soltanto dalle difficoltà di ordine pratico incontrate dall’istituzione al momento dell’organizzazione dei concorsi interni, tenuto conto del numero elevato di agenti che avrebbero soddisfatto una semplice condizione di tre anni di anzianità di servizio, e che, pertanto, essa sarebbe stata incompatibile con l’art. 27, primo comma, dello Statuto e non avrebbe potuto rappresentare di per sé un interesse legittimo dell’istituzione (v. sentenza de Kerros e Kohn‑Bergé/Commissione, cit., punti 48‑51). Ne deriva che le considerazioni di carattere puramente pratico, legate alle difficoltà materiali di organizzazione e di svolgimento dei concorsi, non rientrano nell’interesse del servizio.

34      Dall’altro, e in maniera più generale, è stato statuito che il fatto di escludere da un concorso gli agenti temporanei dell’istituzione, assunti al di fuori degli elenchi di riserva costituiti in esito a concorsi generali esterni, non può costituire un mezzo idoneo a realizzare l’obiettivo di cui all’art. 27, primo comma, dello Statuto e che ciò potrebbe altresì condurre a un risultato contrario alla finalità del detto articolo, ossia escludere un candidato in possesso delle stesse qualifiche o, eventualmente, di qualifiche migliori di quelle di altri candidati ammessi al concorso (v. sentenza Bataille e a./Parlamento, cit., punto 48). Inoltre, l’interesse del servizio non può giustificare la decisione di un’istituzione di riservare l’accesso a un concorso soltanto ai propri agenti temporanei e non ai propri funzionari; ciò, tenuto conto, in particolare, del fatto che ogni procedura di assunzione deve portare alla nomina di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, di rendimento e di integrità, giacché nessun elemento indica che i funzionari esclusi non siano dotati di pari competenze, se non superiori, rispetto a quelle degli agenti temporanei interessati (v. sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 1998, causa T‑294/97, Carrasco Benítez/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑601 e II‑1819, punto 51).

35      Ne deriva che, per essere legittima, ogni clausola di ammissione a un concorso deve rispondere a una duplice condizione, la quale richiede, in primo luogo, che la clausola sia giustificata da esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, dall’interesse del servizio e, in secondo luogo, che sia rispettata la finalità dell’art. 27, primo comma, dello Statuto. Sebbene, nella maggior parte dei casi, questi due aspetti si sovrappongano ampiamente, essi rappresentano tuttavia concetti distinti.

 Sul caso di specie

36      Occorre innanzitutto osservare che, in realtà, la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità della clausola contestata invocando il motivo relativo alla violazione dell’art. 27, primo comma, dello Statuto a sostegno della propria domanda di annullamento della decisione dell’EPSO con cui non le è stato permesso di candidarsi al concorso EPSO/AD/117/08.

37      È d’uopo, inoltre, formulare due osservazioni di natura generale relative all’ipotesi in cui esistano due o più concorsi (o più rami di uno stesso concorso) organizzati contemporaneamente e miranti a coprire posti in uno stesso settore dell’attività dell’Unione, con l’unica differenza fra tali concorsi (o rami di concorsi) riguardante il livello della formazione e/o dell’esperienza professionale richiesta nel settore e, pertanto, la categoria o il grado di entrata in servizio. Ciò è quanto ricorre, nella fattispecie, per i concorsi EPSO/AD/116/08, EPSO/AD/117/08 e EPSO/AST/45/08, che sono stati organizzati contemporaneamente per coprire posti vacanti rispettivamente di assistente (AST 4), amministratore (AD 8) e amministratore principale (AD 11) in seno all’OLAF, nel settore molto specifico della lotta antifrode.

38      La prima osservazione riguarda, in particolare, i concorsi in un settore estremamente circoscritto dell’attività comunitaria, come nel caso di specie, e si articola in due parti. Da una parte, anche se è incontestabile che la possibilità per i candidati di accedere contemporaneamente a più concorsi (o rami di concorsi) organizzati in parallelo consentirebbe l’iscrizione di un numero maggiore di candidati a ciascuno di essi e, quindi, la scelta dei funzionari da assumere «fra il numero di candidati più ampio possibile» – necessità questa più volte riconosciuta dalla giurisprudenza (sentenza della Corte 31 marzo 1965, causa 16/64, Rauch/Commissione, Racc. pag. 174, in particolare pag. 190; sentenze del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑73, punto 50, e 8 novembre 2006, causa T‑357/04, Chetcuti/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑2‑255 e II‑A‑2‑1323, punto 48) – tale numero, alla luce della delimitazione in ogni caso ristretta del settore interessato dal concorso, non potrebbe di norma essere troppo elevato. Dall’altra, se la necessità di cercare e assumere i candidati migliori milita necessariamente a favore di un accesso ai concorsi aperto a tutti i candidati in grado di soddisfare le condizioni di ammissione, ciò è ancor più vero per i concorsi in settori molto specifici dell’attività comunitaria, a causa del numero per definizione ridotto di persone in possesso della formazione e dell’esperienza professionale specifiche richieste dai bandi di concorso riguardanti tali settori.

39      La seconda osservazione si fonda sulle reazioni prevedibili dei candidati riguardo alla possibilità di iscriversi contemporaneamente a più concorsi (o rami di concorsi) che si svolgono contestualmente. Anche se, in teoria, non è possibile fare supposizioni astratte sull’uso che i candidati farebbero di tale possibilità, occorre osservare che i candidati che soddisfano soltanto le condizioni di ammissione a un concorso che richiede meno competenze non possono avere alcun interesse a iscriversi a concorsi il cui livello delle competenze richieste è maggiore e non avrebbero dunque alcun motivo di farlo (in quanto non potrebbero aspettarsi altro che il rigetto della loro candidatura in mancanza dei requisiti richiesti), la questione può dunque porsi soltanto per coloro la cui formazione ed esperienza professionale si collocherebbe «al limite» dei requisiti richiesti per il concorso che impone le condizioni più elevate (come accade alla ricorrente nella fattispecie); orbene, questi ultimi candidati possono rappresentare, di norma, soltanto una percentuale esigua di tutti i candidati. È vero che, per quanto riguarda i candidati che, rispettando i requisiti imposti dal concorso che prevede le condizioni più elevate, rispettano anche e per definizione quelle di un concorso di livello inferiore, si può sostenere (e la Commissione lo ha fatto in udienza) che, in particolare durante una crisi economica e considerati i vantaggi di una carriera nelle istituzioni, essi abbiano interesse a presentare la propria candidatura anche a tale ultimo concorso, in quanto ciò aumenterebbe le loro possibilità di venire assunti presso le istituzioni comunitarie. Tuttavia, è altresì probabile che la maggior parte di questi candidati (in particolare quelli le cui competenze ed esperienza professionale si collocano nettamente al di sopra dei livelli minimi stabiliti nel bando del concorso meno esigente), considerato appunto il livello elevato delle competenze e dell’esperienza professionale, desideri candidarsi soltanto al concorso le cui condizioni di ammissione sono più difficili e i cui posti da coprire, da un lato, consentono di accedere al livello più elevato e, dall’altro, richiedono competenze più elevate e, infine, comportano maggiori responsabilità; inoltre, non è assolutamente dimostrato (per esempio con studi, statistiche, ecc.) che un numero sostanziale di questi candidati si iscriverebbe effettivamente al concorso di livello inferiore, che fornirebbe soltanto una prospettiva di lavoro meno consona al livello, che si presume più elevato, dei loro studi, della loro formazione e della loro esperienza professionale.

40      Nel caso di specie, è pacifico, da un lato, che la possibilità di iscriversi contemporaneamente ai concorsi EPSO/AD/116/08, EPSO/AD/117/08 e EPSO/AST/45/08 avrebbe avuto come effetto l’iscrizione di un maggior numero di candidati a ciascun concorso e, dall’altro, di conseguenza, che la clausola contestata limiti l’accesso di potenziali candidati ai suddetti concorsi. Infatti, se è vero che la clausola contestata non ha per effetto immediato e diretto quello di escludere del tutto un candidato dai concorsi in parola, in quanto, come osservato dalla Commissione, essa lo obbliga soltanto a scegliere tra i concorsi, siffatta clausola impedisce comunque l’iscrizione a uno dei suddetti concorsi a un candidato in possesso, per il concorso interessato, delle stesse qualifiche o eventualmente di qualifiche migliori rispetto a quelle di altri candidati ammessi; ciò accade, in particolare, ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione del concorso EPSO/AD/117/08, si sono iscritti a uno dei due concorsi di livello AD e non hanno potuto iscriversi all’altro, nonché a quelli che, come la ricorrente, in possesso delle condizioni di ammissione al concorso EPSO/AD/116/08, ma non essendo certi di soddisfare o meno le condizioni di ammissione del concorso EPSO/AD/117/08, si sono iscritti al primo ma non hanno potuto concorrere al secondo.

41      Occorre nondimeno esaminare se il limite imposto dalla clausola contestata nel caso di specie rientri nelle ipotesi analizzate nel punto 30 della presente sentenza e, sotto un profilo più generale, se esso soddisfi la duplice condizione enunciata al punto 35 della stessa, ossia se, pur limitando l’accesso dei candidati a un concorso e, dunque, necessariamente, il numero dei candidati iscritti, da un lato essa sia giustificata dalle esigenze connesse ai posti da coprire e, in particolare, dall’interesse del servizio, e dall’altro rispetti la finalità dell’art. 27, primo comma, dello Statuto.

42      La Commissione risponde in maniera affermativa a tale questione, avanzando una serie di motivi miranti in particolare a dimostrare che la clausola contestata è giustificata dall’interesse del servizio. In particolare, ad avviso della Commissione, la clausola contestata avrebbe consentito, in primo luogo, di accelerare la procedura di selezione e di assunzione, in secondo luogo, di favorire una concorrenza omogenea nel gruppo di candidati iscritti per ogni concorso, in terzo luogo, di evitare la sovrapposizione di candidati vincitori dei due concorsi di livello AD in parola, in quarto luogo, di evitare i rischi connessi alla data di svolgimento delle prove che avrebbero potuto svolgersi lo stesso giorno per concorsi diversi, in quinto luogo, di rispettare la parità tra i candidati in quanto alcuni avrebbero potuto più facilmente prendere giorni di congedo e dunque passare tutti i concorsi mentre altri non avrebbero potuto prendere giorni di congedo e avrebbero dovuto operare una scelta tra i concorsi e, in sesto luogo, di evitare ulteriori spese per l’affitto dei locali e l’acquisto di materiale, nonché spese connesse al costo dei quesiti, giacché questi ultimi sono preparati e trasmessi alla Commissione da consulenti esterni che li fatturerebbero al pezzo e a tariffe elevate.

43      Il primo motivo non può essere accolto in quanto, se è vero che l’obiettivo della rapidità delle procedure di selezione e di assunzione può rientrare nell’interesse del servizio purché non soddisfi esigenze squisitamente organizzative (v. punto 33 della presente sentenza), non è stato asserito, né tantomeno dimostrato, che nelle circostanze del caso di specie tale obiettivo non osta alla disposizione dell’art. 27, primo comma, dello Statuto, la cui imperatività è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza; anzi, la tesi della Commissione può essere interpretata soltanto nel senso di aver concesso la priorità all’obiettivo della rapidità rispetto a quello dell’assunzione dei candidati in possesso delle più alte qualità ai sensi dell’art. 27, primo comma, dello Statuto. In ogni caso, il risparmio di tempo che la clausola contestata ha permesso di ottenere è relativamente limitato e non è proporzionato alla violazione dell’art. 27, primo comma, dello Statuto e alla limitazione del diritto d’accesso al concorso che questa stessa clausola ha comportato. In verità, a sostegno della propria tesi, la Commissione ha in particolare fatto osservare in udienza che un numero maggiore di candidati iscritti a ciascun concorso avrebbe avuto come conseguenza di prolungare la correzione dei test di preselezione per i due concorsi ai quali la ricorrente desiderava iscriversi, in particolare la fase in cui i candidati hanno la possibilità di contestare i voti che sono stati loro attribuiti, contestazioni in presenza delle quali l’istituzione è tenuta a procedere, caso per caso, alle dovute verifiche. Tuttavia, come la Commissione ha peraltro ammesso in udienza, la correzione dei test di preselezione è automatica e informatizzata; quanto alle affermazioni relative ai ritardi che deriverebbero dalle eventuali contestazioni dei risultati e dalle verifiche che tali contestazioni implicano, contestazioni e verifiche che sarebbero più numerose, è giocoforza constatare che siffatte affermazioni partono dalla premessa di un aumento sostanziale del numero di candidati per ciascun concorso, premessa che non è stata dimostrata (v. la prima constatazione effettuata al punto 38 della presente sentenza e le osservazioni esposte al successivo punto 39), né suffragata da alcuna prova fornita dalla Commissione, la quale pertanto, per sostenere la propria posizione, non è legittimata ad invocare considerazioni relative alla necessità di accelerare le procedure di selezione e assunzione.

44      Con il secondo motivo invocato a titolo dell’interesse del servizio, la Commissione sostiene che la clausola contestata consentirebbe di favorire una concorrenza omogenea all’interno del gruppo di candidati iscritti per ciascun concorso, in quanto obbligherebbe i candidati a compiere una scelta permettendo l’organizzazione di due concorsi strettamente connessi con una concorrenza più equa al fine di ottenere risultati che siano anche più consoni ai profili dei posti da coprire. Siffatto motivo potrebbe essere compatibile con l’art. 27, primo comma, dello Statuto, in quanto la ricerca dei candidati in possesso delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità non può compiersi in abstracto, bensì alla luce dei posti da coprire; orbene, nell’ambito del proprio potere discrezionale in materia di concorsi l’amministrazione potrebbe essere indotta a ritenere, in particolare, che i candidati sovraqualificati rispetto ai posti che essi occupano non siano in grado di porre al servizio dell’istituzione le loro «più alte qualità» o, sotto un profilo più generale, che una procedura di concorso, per sua natura comparativa, possa essere concepita soltanto tra candidati con profili comparabili. A tale riguardo, tuttavia, e con riferimento a un bando di concorso per posti di categoria C (corrispondente a funzioni esecutive che richiedono cognizioni di livello medio inferiore o un’esperienza professionale di livello equivalente) che impedisce l’accesso al concorso a candidati in possesso di un diploma universitario, è stato statuito, tenendo conto dell’obiettivo imperativo di cui all’art. 27, primo comma, dello Statuto, che il possesso di un titolo universitario non può, da un lato, impedire ai suddetti candidati di svolgere le mansioni relative ai posti da coprire né, dall’altro, avere effetti negativi sulla qualità delle prestazioni o sul rendimento degli interessati (v. sentenza Noonan/Commissione, cit., punti 34 e 38‑42). Il giudice comunitario ha aggiunto, riguardo alla tesi dell’istituzione secondo cui se essa non avesse escluso i candidati titolari di diploma universitario gli altri avrebbero rischiato di superare il concorso in numero minore o anche di essere eliminati tutti, che tale argomento non poteva essere accolto, giacché esso non metteva affatto in dubbio la possibilità che i candidati in possesso di un diploma universitario svolgessero le future mansioni dei vincitori di concorso allo stesso modo degli altri candidati e soddisfacessero il criterio stabilito all’art. 27, primo comma, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza Noonan/Commissione, cit., punto 36). Il giudice comunitario ha altresì indicato che, anche se in ogni procedura di concorso interno l’APN era tenuta a stabilire criteri di selezione in conformità dell’interesse del servizio, la Commissione non poteva escludere dal concorso i candidati interessati dalla condizione contestata con la motivazione che avrebbero migliori possibilità degli altri candidati di superarlo (v. sentenza Noonan/Commissione, cit., punti 36 e 37); in ogni caso, il giudice comunitario è dunque partito dalla premessa che, dal momento in cui i candidati soddisfano le condizioni di ammissione a un concorso, l’assenza di analogia o di comparabilità dei loro profili non costituisce affatto una circostanza tale da impedire che il concorso si svolga secondo le proprie finalità e esplichi la propria funzione.

45      Nella fattispecie e, in particolare, alla luce della giurisprudenza citata, nessun elemento consente di dedurre che i candidati che soddisfacevano le condizioni di ammissione del concorso EPSO/AD/117/08 non avrebbero avuto un profilo idoneo anche per i posti da coprire con riferimento al concorso EPSO/AD/116/08; allo stesso modo, nulla consente di affermare che erano i candidati che soddisfacevano soltanto le condizioni di ammissione del concorso EPSO/AD/116/08, e non i candidati che soddisfacevano anche quelle del concorso EPSO/AD/117/08, quelli che avrebbero avuto necessariamente il profilo più idoneo per i posti da coprire con il primo dei suddetti concorsi. Inoltre, occorre rilevare che la premessa della citata sentenza Noonan/Commissione, come ricordata al punto precedente, vale a maggior ragione nel caso di specie, giacché i profili dei candidati che soddisfano le condizioni di ammissione dei concorsi EPSO/AD/117/08 e EPSO/AD/116/08 sono nell’insieme più simili tra loro che non i profili distinti, riguardo al possesso o meno di un titolo universitario, dal bando di concorso nella citata sentenza del Tribunale di primo grado, giacché soltanto la durata dell’esperienza professionale richiesta distingue i candidati che soddisfacevano le condizioni di ammissione dei due concorsi di cui trattasi da quelli che soddisfacevano soltanto le condizioni di ammissione del concorso EPSO/AD/116/08; pertanto, non si può affatto sostenere che la partecipazione di tutti i candidati potenziali a ciascuno di questi due concorsi (e in particolare al concorso EPSO/AD/116/08) avrebbe impedito che il concorso si svolgesse secondo la sua finalità, che è segnatamente di arrivare – al termine di una procedura di selezione oggettiva e comparativa – all’assunzione dei candidati in possesso delle più alte qualità ai sensi dell’art. 27, primo comma, dello Statuto.

46      Con il terzo motivo invocato, la Commissione sostiene che la clausola contestata servirebbe a evitare la «sovrapposizione» di candidati che superassero contemporaneamente i due concorsi. Sebbene tale rischio di «sovrapposizione» esista, in particolare in quanto le stesse persone potrebbero essere iscritte sia nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/117/08 sia in quello del concorso EPSO/AD/116/08 e, una volta che queste persone accettassero posti AD 11 del primo elenco, il secondo, per i posti AD 8, si troverebbe sguarnito senza che l’amministrazione abbia potuto nel frattempo soddisfare le proprie esigenze in termini di assunzione di funzionari AD 8, occorre osservare che siffatto rischio esiste per ogni concorso organizzato dall’EPSO, giacché è relativamente frequente la situazione in cui un candidato risulta iscritto contemporaneamente nell’elenco di riserva di diversi concorsi; orbene, in una situazione simile e al fine di evitare una possibile penuria di candidati, un maggior numero di candidati iscritti nell’elenco di riserva consentirebbe facilmente di attenuare tale rischio. In ogni caso, questo motivo invocato dalla Commissione per giustificare la clausola contestata è incompatibile con gli obiettivi di cui all’art. 27, primo comma, dello Statuto e non è proporzionalmente sufficiente per giustificare gli effetti provocati dalla suddetta clausola, in quanto è possibile trovare una soluzione alternativa, meno pregiudizievole, all’accesso ai concorsi per un impiego nelle istituzioni comunitarie.

47      Riguardo al quarto motivo invocato relativo alle date di organizzazione delle prove, nel senso che queste ultime potrebbero aver luogo contemporaneamente per i diversi concorsi e un candidato sarebbe dunque convocato lo stesso giorno per sostenere prove di concorsi diversi, dagli atti di causa emerge che per i test di preselezione i candidati potevano scegliere la data a loro più congeniale, entro un lasso di tempo tra il 26 marzo e il 9 aprile 2008. Riguardo, peraltro, alle prove scritte, che si sono svolte lo stesso giorno, ossia il 21 ottobre 2008, ma anche alle prove orali, poiché il numero di candidati ammessi a tali prove era di gran lunga inferiore al numero di candidati che si erano presentati ai test di preselezione, risulta difficile immaginare che superare siffatto ostacolo avrebbe rappresentato per la Commissione un onere gravoso e sproporzionato sotto il profilo amministrativo; invero, nulla avrebbe impedito alla Commissione di prevedere date prossime ma diverse per lo svolgimento delle prove. In ogni caso, questo motivo non è affatto contemplato dal diritto ed essendo di natura puramente organizzativa non corrisponde manifestamente all’interesse del servizio (v. punto 33 della presente sentenza) e si pone in contrasto con l’obiettivo dell’art. 27, primo comma, dello Statuto.

48      Per le stesse ragioni indicate alla fine del precedente punto, il quinto e il sesto motivo non hanno un fondamento giuridico. Inoltre, il primo di essi è squisitamente teorico, in quanto la Commissione non avrebbe fornito alcun elemento di prova a sostegno dell’affermazione secondo cui alcuni candidati non avrebbero potuto ottenere giorni di congedo ulteriori necessari per la partecipazione alle prove dei due concorsi cui la ricorrente desiderava presentarsi. Riguardo al motivo connesso agli ulteriori costi per la locazione dei locali e l’acquisto di materiale, anche se, come ha indicato la ricorrente in udienza senza essere contestata dalla Commissione, 1 974 candidati sono stati ammessi a partecipare al concorso EPSO/AD/116/08 e 427 candidati sono stati ammessi al concorso EPSO/AD/117/08, questi dati numerici dimostrano e confermano che quand’anche, contrariamente alla prima osservazione di cui al punto 38 della presente sentenza e alle osservazioni esposte al punto 39 della medesima, tutti i candidati ammessi al concorso EPSO/AD/117/08 si fossero iscritti al concorso EPSO/AD/116/08 e una percentuale di candidati iscritti a quest’ultimo concorso (considerando – come per la ricorrente – che la loro esperienza professionale potesse essere ritenuta sufficiente ai fini dell’ammissione al concorso per coprire posti di grado AD 11) si fosse iscritta anche al concorso EPSO/AD/117/08, il costo aggiuntivo per la locazione dei locali e per l’acquisto di materiale, nonché per i quesiti complementari, sarebbe stato relativamente limitato; ciò implica un’osservazione identica a quella formulata per il primo motivo, ossia che il risparmio ottenuto non è proporzionato rispetto alla violazione dell’art. 27, primo comma, dello Statuto, né alla limitazione dell’accesso al concorso a causa della clausola contestata.

49      Le osservazioni formulate riguardo al primo e al sesto motivo valgono a maggior ragione se, come è stato osservato in udienza (senza – è vero – che la Commissione abbia potuto confermarlo formalmente), i test di preselezione fossero stati dello stesso livello di difficoltà sia per il concorso finalizzato a coprire i posti di grado AD 8 sia per quello per i posti di grado AD 11, il che significa che una persona che avesse voluto partecipare ai due concorsi avrebbe potuto svolgere soltanto un test, che sarebbe stato valido per entrambi.

50      Inoltre, e alla luce del ragionamento con cui ai punti 42‑47 della presente sentenza il Tribunale ha respinto ciascuno dei motivi invocati dalla Commissione, è evidente che, anche considerando tali motivi nel loro insieme, essi (dato, in particolare, il carattere imperativo dell’art. 27, primo comma, dello Statuto e il settore assai limitato dei concorsi in parola, vedi in particolare il punto 28 della presente sentenza, nonché la seconda osservazione formulata al punto 38 di quest’ultima) non possono comunque giustificare la clausola contestata.

51      Da quanto precede emerge la fondatezza del motivo della ricorrente basato sull’incompatibilità con l’art. 27, primo comma, dello Statuto della clausola che vieta l’iscrizione contemporanea ai concorsi generali EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08 per l’assunzione, rispettivamente, di amministratori (AD 8) e di amministratori principali (AD 11) nel settore della lotta antifrode.

52      Conseguentemente, e senza necessità di pronunciarsi sull’altro motivo sollevato dalla ricorrente, occorre annullare la decisione dell’EPSO che applica la clausola contestata e con cui non le è stato permesso di candidarsi al concorso EPSO/AD/117/08.

 Sulle spese

53      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo del detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

54      Nella fattispecie, la Commissione è la parte soccombente. Inoltre, nelle sue conclusioni, la ricorrente ha espressamente chiesto che la Commissione sia condannata alle spese. Le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura e occorre dunque condannare la Commissione a tutte le spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) con la quale alla sig.ra Di Prospero è stato impedito di candidarsi al concorso EPSO/AD/117/08 è annullata.

2)      La Commissione delle Comunità europee sopporterà la totalità delle spese.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 novembre 2009.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citate e non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: il francese.