SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

20 aprile 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Restrizioni verticali della concorrenza – Articolo 101, paragrafi 1 e 2, TFUE – Principio di effettività – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 2 – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 9, paragrafo 1 – Effetto vincolante delle decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza che constatano una violazione delle norme del diritto della concorrenza – Applicazione ratione temporis e ratione materiae – Azioni per il risarcimento del danno e di nullità per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione»

Nella causa C‑25/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid, Spagna), con decisione del 30 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2021, nel procedimento

ZA,

AZ,

BX,

CV,

DU,

ET

contro

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb, A. Kumin, N. Wahl e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 maggio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per ZA, AZ, BX, CV, DU ed ET, da A. Hernández Pardo, I. Sobrepera Millet e L. Ruiz Ezquerra, abogados;

–        per la Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, da M.P. Arévalo Nieto, Á. Requeijo Pascua e M. Villarrubia García, abogados;

–        per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da F. Jimeno Fernández e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra ZA, AZ, BX, CV, DU ed ET (in prosieguo, congiuntamente: gli «eredi di KN») e la Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (in prosieguo: la «Repsol») in merito ad azioni intentate dagli eredi di KN e dirette a far dichiarare la nullità dei contratti conclusi tra essi e la Repsol nonché al risarcimento dei danni asseritamente causati da tali contratti.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento n. 1/2003

3        L’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Onere della prova», così dispone:

«In tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi all’applicazione degli articoli [101 e 102 TFUE], l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo [101], paragrafo 1, o dell’articolo [102 TFUE] incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece all’impresa o associazione di imprese che invoca l’applicazione dell’articolo [101], paragrafo 3, [TFUE] l’onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte».

 Direttiva 2014/104/UE

4        Il considerando 34 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1), enuncia quanto segue:

«Per assicurare l’efficacia e la coerenza dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE da parte della Commissione [europea] e delle autorità nazionali garanti della concorrenza occorre un approccio comune a livello dell’Unione [europea] per quanto riguarda gli effetti delle decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza relative e a una violazione sulle successive azioni per il risarcimento del danno. Tali decisioni sono adottate solamente dopo che la Commissione è stata informata della decisione prevista oppure, in mancanza di essa, di qualsiasi altro documento che esponga la linea d’azione proposta a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 e nel caso in cui la Commissione non abbia privato l’autorità nazionale garante della concorrenza della sua competenza tramite l’avvio di un procedimento, conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, di tale regolamento. La Commissione dovrebbe garantire l’applicazione coerente del diritto della concorrenza dell’Unione fornendo alle autorità nazionali garanti della concorrenza orientamenti a livello bilaterale e nell’ambito della rete europea della concorrenza. Per migliorare la certezza del diritto, evitare contraddizioni nell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, aumentare l’efficacia e l’efficienza procedurale delle azioni per il risarcimento del danno e promuovere il funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori, la constatazione di una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE in una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso non dovrebbe essere rimessa in discussione in successive azioni per il risarcimento del danno. Pertanto, siffatta constatazione dovrebbe essere ritenuta definitivamente accertata in azioni per il risarcimento del danno riguardanti la violazione in questione intentate nello Stato membro dell’autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso. L’effetto della constatazione dovrebbe, tuttavia, riguardare soltanto la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, come determinata dall’autorità garante della concorrenza o dal giudice del ricorso nell’esercizio della sua giurisdizione. Anche laddove una decisione abbia constatato una violazione di disposizioni del diritto nazionale della concorrenza in casi in cui le norme del diritto della concorrenza dell’Unione e nazionale sono applicate nello stesso caso e in parallelo, tale violazione dovrebbe considerarsi inconfutabilmente accertata».

5        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», così dispone:

«1.      La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o un’associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno. Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l’Unione.

2.      La presente direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra l’applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e l’applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali».

6        L’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Effetto delle decisioni nazionali», prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza.

2.      Gli Stati membri provvedono affinché una decisione definitiva ai sensi del paragrafo 1 adottata in un altro Stato membro possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di prova prima facie, del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti.

3.      Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle giurisdizioni nazionali di cui all’articolo 267 TFUE».

7        L’articolo 21 della medesima direttiva, intitolato «Recepimento», al paragrafo 1, è così formulato:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri».

8        L’articolo 22 della direttiva medesima, intitolato «Applicazione temporale», enuncia quanto segue:

«1.      Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente.

2.      Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014».

 Diritto spagnolo

9        L’articolo 75, paragrafo 1, della Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (legge 15/2007, sulla tutela della concorrenza), del 3 luglio 2007 (BOE n. 159, del 4 luglio 2007, pag. 28848), come modificata dal Real Decreto-ley 9/2017, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (regio decreto-legge 9/2017, del 26 maggio 2017, recante recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia finanziaria, commerciale, sanitaria e sul distacco dei lavoratori), del 26 maggio 2017 (BOE n. 126, del 27 maggio 2017, pag. 42820) prevede quanto segue:

«Una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità spagnola garante della concorrenza o da un giudice del ricorso spagnolo si ritiene definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi a un giudice spagnolo».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Gli eredi di KN sono i proprietari di una stazione di servizio costruita da KN. Nel periodo compreso tra il 1987 e il 2009, KN o gli eredi di KN, da una parte, e la Repsol, dall’altra, hanno stipulato vari contratti di fornitura in esclusiva di carburante.

11      Dalla decisione di rinvio risulta che i primi due contratti stipulati il 1° luglio 1987 e il 1° febbraio 1996 erano «contratti di rivendita», in quanto la proprietà del carburante fornito dalla Repsol era trasferita a KN o agli eredi di KN sin dal suo travaso nel serbatoio della stazione di servizio interessata. In base a detti contatti, la remunerazione del gestore della stazione di servizio era rappresentata da una commissione che quest’ultimo poteva applicare sul prezzo di vendita al pubblico dei carburanti raccomandato dalla Repsol.

12      Il 27 aprile 1999, l’Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio y Unidades de Suministro de Andalucía (associazione dei proprietari di stazioni di servizio e di unità di approvvigionamento dell’Andalusia, Spagna) ha presentato alle autorità competenti una denuncia contro varie società di raffinazione, tra cui la Repsol, per violazione del diritto della concorrenza nazionale e comunitario.

13      Con decisione dell’11 luglio 2001 (in prosieguo: la «decisione del 2001»), il Tribunal de Defensa de la Competencia (Tribunale per la tutela della concorrenza, Spagna) ha constatato che, avendo fissato, nell’ambito dei suoi rapporti contrattuali con talune stazioni di servizio spagnole, i prezzi di vendita al pubblico dei carburanti, la Repsol aveva violato le norme del diritto della concorrenza. Tale giudice ha ingiunto alla Repsol di porre fine alla suddetta infrazione.

14      La decisione in parola, la cui validità è stata rimessa in discussione dalla Repsol, è stata confermata da una sentenza dell’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna) dell’11 luglio 2007. Tale sentenza è stata oggetto di un’impugnazione proposta dalla Repsol dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), il quale, con sentenza del 17 novembre 2010, ha respinto detta impugnazione. Di conseguenza, la decisione del 2001 è divenuta definitiva.

15      Il 22 febbraio 2001, il 22 febbraio 2006 e il 17 luglio 2009, gli eredi di KN hanno stipulato altri tre contratti con la Repsol. Questi ultimi, che erano anch’essi contratti di rivendita, contenevano un obbligo di approvvigionamento esclusivo a favore di tale società.

16      A seguito di un’indagine della Comisión Nacional de la Competencia (Commissione nazionale per la concorrenza, Spagna), il 30 luglio 2009 tale autorità ha adottato una decisione (in prosieguo: la «decisione del 2009») con la quale ha sanzionato talune società di raffinazione, tra cui la Repsol, per aver fissato indirettamente il prezzo di vendita al pubblico dei carburanti praticato dalle stazioni di servizio interessate. Detta autorità ha constatato che la Repsol aveva violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 101, paragrafo 1, TFUE) e l’articolo 1 della Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia (legge 16/1989 sulla concorrenza), del 17 luglio 1989 (BOE n. 170, del 18 luglio 1989, pag. 22747).

17      La decisione del 2009, oggetto di un ricorso di annullamento, è stata confermata dalle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 22 maggio e del 2 giugno 2015 ed è divenuta definitiva.

18      Nell’ambito di un procedimento di vigilanza, la Commissione nazionale per la concorrenza ha emesso tre decisioni in cui ha stabilito che la Repsol aveva continuato a violare le norme del diritto della concorrenza fino al 2019.

19      In tali circostanze, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, gli eredi di KN, a seguito delle decisioni del 2001 e del 2009, hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio, lo Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid, Spagna), da un lato, un’azione diretta a far dichiarare la nullità dei contratti stipulati con la Repsol, per il motivo che, in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, tale società aveva fissato il prezzo di vendita al pubblico dei combustibili e dei carburanti in questione, e, dall’altro, un’azione per il risarcimento del danno asseritamente causato da tali contratti. Per dimostrare l’esistenza della violazione in questione, gli eredi di KN si basano, nell’ambito di tali azioni, sulle decisioni del 2001 e del 2009.

20      Il giudice del rinvio ricorda, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo 101 TFUE incombe alla parte che asserisce tale infrazione.

21      In secondo luogo, esso osserva che, in linea di principio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno proposta a seguito di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza divenuta definitiva, la parte ricorrente interessata può essere in grado di soddisfare l’onere della prova ad essa incombente riguardo all’esistenza di una violazione dimostrando che tale decisione verte precisamente sul rapporto contrattuale di cui trattasi.

22      Orbene, secondo la giurisprudenza nazionale, nell’ambito di un’azione di nullità ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, come quella proposta dagli eredi di KN, non è conferito alcun effetto vincolante a una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza se non è dimostrato che la violazione constatata in tale decisione e l’asserita violazione oggetto di detta azione sono le stesse e che la parte ricorrente, e non un’altra persona, è stata vittima di tale violazione.

23      Pertanto, sarebbe necessario effettuare un’analisi individuale del rapporto contrattuale oggetto della controversia e dimostrare che proprio il ricorrente, gestore di una stazione di servizio, e non un’altra persona, è stato vittima della pratica di fissazione dei prezzi.

24      Il giudice del rinvio precisa che, secondo la giurisprudenza nazionale, qualora, in particolare, la violazione constatata in una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza e quella oggetto di un’azione di nullità ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE non coincidano, una siffatta decisione non costituisce neppure un indizio dell’esistenza di una violazione delle regole di concorrenza.

25      Di conseguenza, nel caso di specie, al fine di ottenere una decisione che dichiari la nullità dei contratti di cui trattasi nel procedimento principale, gli eredi di KN dovrebbero presentare nuovamente dinanzi a tale giudice le prove fornite nell’ambito del fascicolo amministrativo esaminato dalle autorità nazionali garanti della concorrenza.

26      In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che negare qualsiasi effetto vincolante alle decisioni definitive dell’autorità nazionale garante della concorrenza avrebbe la conseguenza di mantenere in vigore contratti che violano l’articolo 101 TFUE.

27      Secondo tale giudice, qualora gli eredi di KN riuscissero a dimostrare che tali contratti corrispondono sul piano temporale e territoriale alle pratiche sanzionate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza nelle loro decisioni definitive nonché al tipo di contratti esaminati da tali autorità, occorrerebbe ritenere che essi abbiano soddisfatto l’onere della prova loro incombente in forza dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 e, pertanto, che essi siano riusciti a dimostrare l’esistenza della violazione dell’articolo 101 TFUE oggetto delle loro azioni.

28      In tali circostanze, lo Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, qualora la parte ricorrente dimostrasse che il suo rapporto contrattuale di fornitura esclusiva e di affiliazione (in regime di commissione o di vendita a prezzo fisso con acquisto minimo garantito a prezzo di riferimento-rivendita scontato) con la [Repsol] rientri nell’ambito territoriale e temporale oggetto di esame da parte dall’autorità nazionale della concorrenza, si debba ritenere che al rapporto contrattuale sia applicabile la decisione del Tribunal de Defensa de la Competencia (Tribunale per la tutela della concorrenza) dell’11 luglio 2001 (fascicolo 490/00 REPSOL) e/o la decisione della [Commissione nazionale per la concorrenza] del 30 luglio 2009 (fascicolo 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), ritenendosi che, in virtù di tali decisioni, siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 per quanto riguarda l’onere della prova dell’infrazione.

2)      Se, in caso di risposta affermativa alla precedente questione e qualora fosse accertato nel caso concreto che al rapporto contrattuale sia applicabile la decisione del Tribunal de Defensa de la Competencia [(Tribunale per la tutela della concorrenza)] dell’11 luglio 2001 (fascicolo 490/00 REPSOL) e/o la decisione della [Commissione nazionale per la concorrenza] del 30 luglio 2009 (fascicolo 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), la necessaria conseguenza debba essere la dichiarazione di nullità di pieno diritto dell’accordo, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

 Osservazioni preliminari

29      Il giudice del rinvio fa riferimento alla direttiva 2014/104, e in particolare all’articolo 9, paragrafo 1, di quest’ultima. Orbene, tale disposizione potrebbe essere pertinente ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale solo se tale controversia rientrasse nel suo ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis.

30      A questo proposito, per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 9 della direttiva 2014/104, occorre rilevare, come risulta dal titolo di tale direttiva e dal suo articolo 1, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», che detta direttiva stabilisce alcune norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno proposte a livello nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione.

31      Ne consegue che l’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2014/104, compreso quello dell’articolo 9, è limitato alle sole azioni per il risarcimento danni proposte per violazioni delle regole di concorrenza e, pertanto, non si estende ad altri tipi di azioni aventi ad oggetto violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza, come, ad esempio, le azioni di nullità proposte ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE.

32      Ne consegue che l’azione di nullità proposta dagli eredi di KN in forza dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE non rientra nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 2014/104.

33      Per quanto riguarda l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva all’azione per il risarcimento del danno promossa dagli eredi di KN, si deve ricordare che, per determinare l’applicabilità ratione temporis delle disposizioni di tale direttiva, occorre stabilire, in primo luogo, se la disposizione di cui trattasi costituisca o meno una disposizione sostanziale (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 38).

34      Nel caso in cui l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 fosse qualificato come «disposizione sostanziale» e dal momento che, nel caso di specie, è pacifico che tale direttiva è stata recepita nel diritto spagnolo cinque mesi dopo la scadenza del termine di recepimento previsto al suo articolo 21, dato che il regio decreto-legge 9/2017 che recepisce tale direttiva è entrato in vigore il 27 maggio 2017, occorrerebbe verificare, in secondo luogo, se la situazione di cui al procedimento principale, nei limiti in cui non possa essere qualificata come nuova, fosse acquisita prima della scadenza del termine di recepimento della stessa direttiva, vale a dire il 27 dicembre 2016, o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di tale termine (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 42 e 48).

35      Per contro, se tale disposizione è qualificata come «disposizione procedurale», essa è destinata ad applicarsi al rapporto giuridico di cui trattasi alla data in cui è entrata in vigore (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, punto 28).

36      Per quanto attiene, in primo luogo, alla natura sostanziale o meno dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, va ricordato che, ai sensi di detta disposizione, gli Stati membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi degli articoli 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza.

37      Dalla formulazione di detta disposizione risulta che essa conferisce, in sostanza, alle decisioni definitive di un’autorità nazionale garante della concorrenza o, se del caso, alle decisioni di un giudice del ricorso che accertano violazioni del diritto della concorrenza un effetto vincolante ai fini delle azioni per il risarcimento del danno proposte dinanzi a un giudice dello stesso Stato membro in cui tale autorità esercita le sue competenze.

38      In particolare, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 stabilisce una presunzione inconfutabile dell’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza.

39      Orbene, dato che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l’esistenza di un danno causato da detta violazione, il nesso di causalità tra tale danno e detta violazione nonché l’identità dell’autore della medesima violazione rientrano tra gli elementi indispensabili di cui la persona lesa deve disporre al fine di proporre un ricorso per il risarcimento del danno (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 60), si deve ritenere che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 verta sull’esistenza di uno degli elementi costitutivi della responsabilità civile per le violazioni delle norme del diritto della concorrenza e che, pertanto, come rilevato sostanzialmente dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, debba essere qualificato come norma sostanziale.

40      Ne consegue che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 ha natura sostanziale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva.

41      Come risulta dal punto 34 della presente sentenza, per determinare l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 occorre verificare, in secondo luogo, se la situazione di cui al procedimento principale fosse acquisita prima della scadenza del termine di recepimento di tale direttiva o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di detto termine.

42      A tal fine, si deve tener conto della natura e del meccanismo di funzionamento dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 49 e 100).

43      Come risulta dal punto 38 della presente sentenza, tale disposizione stabilisce una presunzione in base alla quale una violazione del diritto della concorrenza constatata in una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o in una decisione di un organo di ricorso deve ritenersi definitivamente accertata ai fini di un ricorso per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza, promosso a seguito di tali decisioni, dinanzi a un organo giurisdizionale dello stesso Stato membro in cui tale autorità e tale organo di ricorso esercitano la loro competenza.

44      Poiché l’elemento che, secondo il legislatore dell’Unione, consente di ritenere che la violazione di cui trattasi sia definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno in questione è la data in cui la decisione in questione è divenuta definitiva, occorre verificare se tale data preceda la data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, considerato che quest’ultima non è stata recepita nel diritto spagnolo entro tale termine.

45      Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta, da un lato, che la decisione del 2001 è divenuta definitiva a seguito della sentenza del 17 novembre 2010 del Tribunal Supremo (Corte suprema). Dall’altro lato, la decisione del 2009 è divenuta definitiva a seguito delle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 22 maggio e del 2 giugno 2015. Pertanto, tali decisioni sono divenute definitive prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104. Ne deriva che le situazioni oggetto della causa principale sono acquisite.

46      Di conseguenza, tenuto conto dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, si deve ritenere che l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva non sia applicabile ratione temporis ad azioni per il risarcimento del danno proposte a seguito di decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza divenute definitive prima della data di scadenza del termine di recepimento di detta direttiva.

47      In tali circostanze, nel caso di specie, occorre esaminare la normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, in particolare alla luce dell’articolo 101 TFUE, come attuato dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003.

 Nel merito

48      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE, come attuato dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 e in combinato disposto con il principio di effettività, debba essere interpretato nel senso che la violazione del diritto della concorrenza constatata in una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza, che è stata oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi ai giudici nazionali competenti ma che è divenuta definitiva dopo essere stata confermata da tali giudici, debba ritenersi dimostrata dal ricorrente, tanto nell’ambito di un’azione di nullità ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE quanto di un’azione per il risarcimento del danno per una violazione dell’articolo 101 TFUE, fino a prova contraria, trasferendo così l’onere della prova definito da tale articolo 2 sul convenuto, a condizione che la portata temporale e territoriale dell’asserita violazione oggetto di tali azioni coincida con quella della violazione constatata in detta decisione.

49      Secondo una giurisprudenza consolidata, allo stesso modo in cui impone obblighi ai singoli, il diritto dell’Unione è altresì volto a creare diritti che entrano a far parte del patrimonio giuridico di detti singoli. Tali diritti sorgono non solo nei casi in cui i Trattati espressamente li menzionano, ma anche in relazione agli obblighi che i medesimi impongono in maniera ben definita sia ai singoli sia agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione (sentenza dell’11 novembre 2021, Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands, C‑819/19, EU:C:2021:904, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

50      Occorre ricordare che l’articolo 101, paragrafo 1, e l’articolo 102 TFUE producono effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuiscono direttamente a questi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenza del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 24).

51      La piena efficacia di tali disposizioni e, in particolare, l’effetto utile dei divieti in esse sanciti sarebbero messi in discussione se per chiunque risultasse impossibile chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 25, e del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 39).

52      Infatti, le azioni di risarcimento danni per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione promosse dinanzi ai giudici nazionali garantiscono la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 del medesimo, e rafforzano così il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione, in quanto sono tali da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2021, Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands, C‑819/19, EU:C:2021:904, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

53      Come ha sottolineato l’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 82 delle sue conclusioni, lo stesso vale per le azioni di nullità promosse ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE.

54      Pertanto, qualsiasi singolo è legittimato a far valere in giudizio la violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, di conseguenza, a invocare la nullità di un accordo o di una decisione vietata da tale disposizione, di cui all’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, nonché a chiedere il risarcimento del danno subìto qualora esista un nesso di causalità tra tale danno e tale accordo o tale decisione (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2021, Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands, C‑819/19, EU:C:2021:904, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

55      Come discende da una giurisprudenza costante, spetta ai giudici nazionali, incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, le disposizioni del diritto dell’Unione, non soltanto garantire la piena efficacia di tali disposizioni, ma anche tutelare i diritti da esse attribuiti ai singoli. È a tali giudici che è affidato il compito di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione aventi efficacia diretta (v., in tal senso sentenza dell’11 novembre 2021, Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands, C‑819/19, EU:C:2021:904, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

56      In tale contesto, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, in tutti i procedimenti relativi all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, che si tratti di procedimenti nazionali o dell’Unione, l’onere della prova di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, o dell’articolo 102 TFUE incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione.

57      Sebbene l’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 disciplini espressamente l’onere della prova, anche in situazioni in cui le azioni di nullità ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e/o le azioni per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza sono proposte a seguito di una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, resta il fatto che il regolamento n. 1/2003 non contiene disposizioni relative agli effetti di tali decisioni nell’ambito di questi due tipi di azioni.

58      Orbene, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, applicabile ratione materiae o ratione temporis, spetta all’ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di chiedere l’accertamento della nullità degli accordi o delle decisioni ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, nonché del diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione dell’articolo 101 TFUE, comprese quelle relative agli effetti vincolanti delle decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza nell’ambito di tali tipi di azioni, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 42).

59      In tal senso, le norme applicabili alle azioni dirette a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dall’effetto diretto del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni di natura interna (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 43).

60      In particolare, le modalità esposte al punto 58 della presente sentenza non devono pregiudicare l’applicazione effettiva degli articoli 101 e 102 TFUE e devono essere adattate alle peculiarità delle cause in materia di diritto della concorrenza, le quali richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punti 44, 46 e 47).

61      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 91 e 92 delle sue conclusioni, l’esercizio del diritto al risarcimento per violazioni dell’articolo 101 TFUE risulterebbe eccessivamente difficile se alle decisioni definitive di un’autorità garante della concorrenza non venisse attribuito alcun effetto nell’ambito delle azioni civili per il risarcimento del danno o delle azioni dirette a far dichiarare la nullità di accordi o decisioni vietati in forza di tale articolo.

62      Pertanto, al fine di garantire l’applicazione effettiva degli articoli 101 e 102 TFUE, in particolare, nell’ambito di azioni di nullità proposte ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e di azioni per il risarcimento del danno per violazione delle regole di concorrenza proposte a seguito di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza che è stata oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi ai giudici nazionali competenti ma che è divenuta definitiva dopo essere stata confermata da tali giudici e che non può più essere impugnata con i mezzi ordinari, occorre considerare che, in particolare, nell’ambito dei procedimenti relativi a tali azioni promossi dinanzi a un giudice dello stesso Stato membro in cui tale autorità esercita le sue competenze, l’accertamento di una violazione del diritto della concorrenza da parte di detta autorità dimostra l’esistenza di tale violazione fino a prova contraria, che spetta al convenuto fornire, purché la sua natura e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale corrispondano a quelle della violazione constatata in tale decisione.

63      In tali circostanze, si deve considerare che, ai fini di tali procedimenti, l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione constatata in una siffatta decisione deve ritenersi dimostrata dal ricorrente fino a prova contraria, trasferendo così l’onere della prova definito dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 sul convenuto, a condizione che la natura e la portata materiale, personale, temporale e territoriale delle asserite violazioni oggetto delle azioni intentate dal ricorrente corrispondano a quelle della violazione constatata in detta decisione.

64      Inoltre, quando l’autore, la natura, la qualificazione giuridica, la durata e l’estensione territoriale della violazione accertata in questo tipo di decisione e quelli della violazione oggetto dell’azione di cui trattasi coincidono solo parzialmente, gli accertamenti contenuti in una siffatta decisione non sono necessariamente privi di qualsiasi rilevanza, ma costituiscono un indizio dell’esistenza dei fatti cui si riferiscono tali accertamenti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni.

65      Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se gli eredi di KN abbiano dimostrato che la loro situazione rientra nell’ambito di applicazione delle decisioni del 2001 e del 2009 e, in particolare, che la natura e la portata materiale, personale, temporale e territoriale delle asserite violazioni oggetto dell’azione di nullità e dell’azione per il risarcimento del danno da essi intentate a seguito di tali decisioni definitive corrispondono alla natura e alla portata delle violazioni constatate in tali decisioni.

66      In caso contrario, e laddove le violazioni constatate in dette decisioni coincidano solo in misura limitata con le violazioni asserite nell’ambito delle azioni proposte dagli eredi di KN, queste stesse decisioni possono essere invocate quali indizi dell’esistenza dei fatti cui si riferiscono gli accertamenti contenuti in tali decisioni.

67      Alla luce delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 101 TFUE, come attuato dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 e in combinato disposto con il principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che la violazione del diritto della concorrenza constatata in una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza, che è stata oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi ai giudici nazionali competenti ma che è divenuta definitiva dopo essere stata confermata da tali giudici, deve ritenersi dimostrata dal ricorrente, tanto nell’ambito di un’azione di nullità ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE quanto di un’azione per il risarcimento del danno per una violazione dell’articolo 101 TFUE, fino a prova contraria, trasferendo così l’onere della prova definito da tale articolo 2 sul convenuto, a condizione che la natura dell’asserita violazione oggetto di tali azioni e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale coincidano con quelle della violazione constatata in detta decisione.

 Sulla seconda questione

68      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che, qualora una parte ricorrente riesca a dimostrare l’esistenza di una violazione di tale articolo oggetto tanto della sua azione di nullità proposta ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, quanto dell’azione da essa proposta per il risarcimento del danno subito a causa di tale infrazione, gli accordi interessati da tali azioni che violano l’articolo 101 TFUE sono integralmente nulli di pieno diritto.

69      A questo proposito, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, gli accordi o le decisioni vietati da tale articolo sono nulli di pieno diritto.

70      Tale nullità, che può essere invocata da chiunque, è vincolante per il giudice non appena siano soddisfatte le condizioni di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’accordo in questione non possa giustificare la concessione di un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Poiché la nullità di cui all’articolo 101, paragrafo 2, TFUE ha carattere assoluto, un accordo nullo in forza di tale disposizione non ha effetto nei rapporti tra i contraenti e non è opponibile ai terzi. Inoltre, questa nullità riguarda tutti gli effetti, passati e futuri, dell’accordo o della decisione interessati (sentenza del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 22).

71      La nullità assoluta prevista dall’articolo 101, paragrafo 2, TFUE riguarda solo le clausole contrattuali incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Le ripercussioni di tale nullità su tutti gli altri elementi dell’accordo non dipendono dal diritto dell’Unione. Dette ripercussioni vanno stabilite dal giudice nazionale, a norma del diritto dello Stato membro cui appartiene (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 1983, Société de vente de ciments et bétons de l’Est, 319/82, EU:C:1983:374, punto 12).

72      Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce del diritto nazionale da applicare, la portata e le conseguenze, per l’insieme dei rapporti contrattuali, dell’eventuale nullità di talune clausole contrattuali ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 18 dicembre 1986, VAG France, 10/86, EU:C:1986:502, punto 15).

73      Pertanto, la nullità prevista dall’articolo 101, paragrafo 2, TFUE si applica ai soli elementi dell’accordo vietati dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. L’insieme dell’accordo è nullo solo se questi elementi non sono scindibili dall’accordo stesso (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 1991, Delimitis, C‑234/89, EU:C:1991:91, punto 40).

74      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora una parte ricorrente riesca a dimostrare l’esistenza di una violazione di tale articolo che costituisce l’oggetto tanto della sua azione di nullità ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE quanto della sua azione per il risarcimento del danno causato da tale violazione, il giudice nazionale deve trarne tutte le conseguenze e dedurne, in particolare, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, la nullità di pieno diritto di tutte le clausole contrattuali incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, mentre l’intero accordo in questione sarà nullo solo se tali elementi non appaiono scindibili dall’accordo stesso.

 Sulle spese

75      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 101 TFUE, come attuato dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE], e in combinato disposto con il principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che la violazione del diritto della concorrenza constatata in una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza, che è stata oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi ai giudici nazionali competenti ma che è divenuta definitiva dopo essere stata confermata da tali giudici, deve ritenersi dimostrata dal ricorrente, tanto nell’ambito di un’azione di nullità ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE quanto di un’azione per il risarcimento del danno per una violazione dell’articolo 101 TFUE, fino a prova contraria, trasferendo così l’onere della prova definito da tale articolo 2 sul convenuto, a condizione che la natura dell’asserita violazione oggetto di tali azioni e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale coincidano con quelle della violazione constatata in detta decisione.

2)      L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora una parte ricorrente riesca a dimostrare l’esistenza di una violazione di tale articolo che costituisce l’oggetto tanto della sua azione di nullità ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE quanto della sua azione per il risarcimento del danno causato da tale violazione, il giudice nazionale deve trarne tutte le conseguenze e dedurne, in particolare, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, la nullità di pieno diritto di tutte le clausole contrattuali incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, mentre l’intero accordo in questione sarà nullo solo se tali elementi non appaiono scindibili dall’accordo stesso.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.