SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

15 ottobre 2014

Causa F‑55/10 RENV

Chrysanthe Moschonaki

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Reclutamento – Avviso di posto vacante interno all’istituzione – Requisiti di ammissibilità figuranti nell’avviso di posto vacante – Potere discrezionale dell’APN»

Oggetto: Ricorso, proposto a norma dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui la sig.ra Moschonaki ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione europea del 30 settembre 2009 recante rigetto della sua candidatura per un posto di «[a]ssistente – [b]ibliotecario/[d]ocumentalista» e risarcimento del danno che essa ritiene di aver subito.

Decisione:      La decisione del 30 settembre 2009, con cui la Commissione europea ha respinto la candidatura della sig.ra Moschonaki al posto di «[a]ssistente – [b]ibliotecario/[d]ocumentalista» è annullata. La Commissione europea è condannata a pagare alla sig.ra Moschonaki l’importo di EUR 5 000. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Moschonaki nelle cause F‑55/10, T‑476/11 P e F‑55/10 RENV.

Massime

Funzionari – Avviso di posto vacante – Oggetto – Obbligo dell’amministrazione di indicare i requisiti richiesti per occupare un posto – Portata – Rigetto di una candidatura per mancato soddisfacimento di un requisito che non figura nell’avviso di posto vacante – Violazione

(Statuto dei funzionari, artt. 4 e 29)

Il principio della certezza del diritto, richiedendo che l’amministrazione ponga gli interessati in condizione di conoscere, con esattezza, la portata degli obblighi loro incombenti o dei diritti di cui dispongono, prescrive che una norma che determina diritti e obblighi per i membri del suo personale sia oggetto di una misura di pubblicità adeguata secondo le modalità e le forme che spetta all’amministrazione determinare.

In particolare, per quanto attiene alle norme riguardanti il reclutamento dei funzionari, l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad indicare nell’avviso di posto vacante quanto più esattamente possibile i requisiti richiesti per occupare il posto di cui trattasi, al fine di porre le persone in condizione di valutare l’opportunità di candidarsi. Certo, detta autorità non può essere tenuta a ricordare i requisiti espressamente previsti dallo Statuto, poiché si presume che i candidati ne siano a conoscenza, ma un avviso di posto vacante verrebbe meno alla sua finalità, che è quella di informare i candidati sui requisiti da soddisfare per occupare un posto, se l’amministrazione potesse respingere un candidato per un motivo non espressamente figurante in detto avviso o nello Statuto, o che non sia stato oggetto di pubblicazione.

Di conseguenza, un requisito che, nell’ambito di un avviso di posto vacante interno all’istituzione, miri ad escludere dalla partecipazione alla selezione taluni funzionari altrimenti ammissibili, deve, a motivo dell’effetto giuridico perseguito, consistente nel restringere la partecipazione alla selezione di taluni aventi diritto, fissare in modo chiaro e preciso i termini che giustificano una siffatta esclusione. Pertanto, il requisito che non sia stato oggetto di alcuna pubblicità e non derivi chiaramente dall’avviso di posto vacante non è opponibile all’interessato al fine di respingere la sua candidatura.

(v. punti 41, 42, 45 e 47)

Riferimento:

Corte: sentenze Grassi/Consiglio, 188/73, EU:C:1974:112, punto 40; ROM‑projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, punto 25; Skoma-Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, punto 28, e Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, punto 44

Tribunale di primo grado: sentenza Vecchi/Commissione, T‑356/94, EU:T:1996:136, punto 50

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Wenig/Commissione, F‑80/08, EU:F:2009:160, punto 90, e Šimonis/Commissione, F‑113/07, EU:F:2011:44, punti 73 e 74