Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2021 – Niemelä e a. / BCE

(Causa T-321/17)1

(«Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE– Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio – Venir meno dell’oggetto della controversia – Perdita dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire –     Ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità manifesta»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Heikki Niemelä (Ohain, Belgio), Mika Lehto (Espoo, Finlandia), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain), Nemea Bank plc (St. Julians) (rappresentante: A. Meriläinen, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta e A. Witte, agenti, assistiti da B. Schneider, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e A. Nijenhuis, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/2017 -213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017-0003 della Banca centrale europea del 23 marzo 2017, che ha proceduto alla revoca dell'autorizzazione per l'accesso alle attività di ente creditizio della Nemea Bank plc e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dai ricorrenti.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento.

La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, la Nemea plc, la Nevestor SA e la Nemea Bank plc e la Banca centrale europea (BCE) sono condannati ciascuno a sopportare le proprie spese relative alla domanda di annullamento.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, la Nemea, la Nevestor e la Nemea Bank sono condannati a sopportare le proprie spese e quelle della BCE relative alla domanda di risarcimento danni.

La Commissione europea sopporta le proprie spese.

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1     GU C 283 del 28.8.2017.